CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 luglio 2012
676.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 339

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

  La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.
Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1a Commissione dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, composto di un solo articolo, recante norme volte a favorire la ricerca delle persone scomparse. Segnala che la Commissione ha espresso parere sul testo in esame, poi modificato in sede referente, in data 20 dicembre 2011. Riferisce che l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e per le circostanze in cui è avvenuto il fatto ritiene che dalla scomparsa possa derivarne un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, può denunciarne il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale. Ai sensi del Pag. 340comma 2, sottolinea, qualora la denuncia venga raccolta dagli agenti della polizia locale, questi sono tenuti a trasmetterla immediatamente al più vicino tra i presìdi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981. Fa notare che il comma 3 prevede che copia della denuncia sia immediatamente rilasciata ai presentatori, mentre il comma 4 prescrive che l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuova l'immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al prefetto e per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali. Il comma 5, evidenzia, impone a coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona l'obbligo, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia, di darne immediata comunicazione alle autorità di polizia. Rileva che ai sensi del comma 6, gli adempimenti dei pubblici uffici sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
C. 4574 emendamento 2.100 del relatore.

(Parere alla IX Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI), relatore, riferisce che la Commissione è tenuta a rendere, alla IX Commissione della Camera, il parere di competenza sull'emendamento del relatore 2.100, presentato nel corso dell'esame in sede legislativa della proposta di legge C. 4574, su cui la Commissione ha espresso parere in data 15 marzo 2012. Rileva che l'emendamento in esame prevede un nuovo articolo 2, secondo il quale, in tema di requisiti tecnico-professionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Rileva che l'articolo 2-bis reca la norma transitoria secondo cui le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività meccatronica. Precisa che le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, sottolinea, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti, devono frequentare con esito positivo il corso professionale limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. Evidenzia che fino alla adozione delle disposizioni regionali di attuazione, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali previsti alla data di entrata in vigore della presente legge. Pag. 341
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 79/12: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.
S. 3365 Governo.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Chiara BRAGA (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, recante la disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici. Evidenzia che il Capo I (Disposizioni in materia di sicurezza) reca, all'articolo 1, norme in materia di armi ed attribuisce al Banco nazionale di prova compiti di verifica della qualità di arma comune da sparo. Segnala che l'articolo 2 reca una semplificazione degli adempimenti previsti in tema di comunicazione dei contratti di locazione alle autorità locali di pubblica sicurezza, ponendo a carico dell'Agenzia delle entrate, competente per la registrazioni dei contratti di affitto e di vendita degli immobili, l'obbligo di comunicazione dei dati alle predette autorità di pubblica sicurezza. Rileva che il Capo II contempla disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno. L'articolo 3, fa notare, dispone in materia di accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo dei vigili del fuoco, al fine di aumentare la dotazione di tali figure che risultano attualmente insufficienti rispetto alle esigenze; l'articolo 4 reca disposizioni in tema di personale volontario del Corpo medesimo, al fine di consentire un aumento dei richiami temporanei. L'articolo 5, segnala, riassegna alle esigenze dei Ministeri le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso che si sono rese disponibili, mentre l'articolo 6 dispone la trasformazione dell'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini» di Genova in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
S. 3372 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1a e 13a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite I e VIII della Camera in data 6 giugno 2012. Rileva che l'articolo 1, al comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), confermando in capo al Presidente del Consiglio la titolarità delle funzioni di coordinamento a livello centrale in materia di protezione civile, ne prevede la facoltà di delega a un Ministro con portafoglio. Evidenzia che la lettera b) novella l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, specificando la tipologia degli eventi calamitosi naturali, le cui caratteristiche richiedono interventi immediati e l'impiego di mezzi e poteri straordinari. Fa notare che la lettera b-bis) precisa il novero dei compiti di protezione civile: i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio vanno Pag. 342coordinati con i piani di protezione civile, in particolare con i piani di emergenza comunale e con i piani regionali di protezione civile, mentre la lettera b-ter) disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico: nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, la gestione del sistema di allerta nazionale è assicurato dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni; dal Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito; dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali. Sulla base dei livelli di rischio, precisa che ogni regione determina le procedure di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale. Evidenzia che la lettera b-ter) introduce inoltre l'articolo 3-ter nella legge n. 225 del 1992, volto ad esonerare le regioni dal pagamento dei diritti amministrativi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per lo svolgimento del servizio di monitoraggio del servizio idrografico e mareografico nazionale, nonché ad attribuire a ciascuna regione le frequenze radio per lo svolgimento del suddetto servizio. La lettera c), sostiene, introduce sostanziali modifiche alla disciplina relativa all'emanazione delle ordinanze di protezione civile, che riguardano: l'attribuzione diretta del potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile; l'individuazione dei soggetti responsabili per la l'attuazione; il subentro delle amministrazioni ordinarie nella gestione degli interventi post emergenziali, mentre la lettera d) interviene in merito alle competenze del prefetto per chiarire incertezze applicative e fa salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli Venezia Giulia. Si sofferma quindi sulla lettera e), che specifica i compiti in capo ai sindaci nel momento in cui sono chiamati a fronteggiare l'emergenza nell'ambito del proprio territorio comunale, nonché sulla lettera e)-bis, che prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Unificata, che regoli le modalità del monitoraggio sull'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile. Segnala che il comma 1-bis modifica l'articolo 31 della legge n. 183 del 2012 (legge di stabilità 2012) che reca la disciplina del patto di stabilità interno per le province e i comuni per il 2012 e per gli anni successivi; si introduce una deroga, prevedendo l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto delle spese per interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi. Rileva che l'articolo 1-bis prevede la possibilità per le regioni di approvare il «Piano Regionale di Protezione Civile», che contiene l'introduzione di criteri e modalità di intervento in caso di emergenza secondo le indicazioni operative emanate dal Dipartimento della Protezione Civile; il ricorso ad un piano di prevenzione dei rischi; l'istituzione di un fondo a valere sul bilancio regionale per l'espletamento e la messa in atto degli interventi previsti dal Piano e per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza. Segnala che l'articolo 2, in materia di copertura assicurativa di fabbricati per rischi derivanti da calamità naturali, è soppresso, mentre l'articolo 3 reca disposizioni di natura transitoria e istituisce un'anagrafe pubblica degli appalti dei grandi eventi.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.50.

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