CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 luglio 2012
676.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
Pag. 8

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

  La seduta comincia alle 14.15

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI Commissione, rileva innanzitutto come il decreto-legge n. 83 del 2012, contenente misure urgenti per la crescita del Paese, contenga numerose disposizioni, per la precisione 70 articoli, suddivisi in quattro titoli e nove capi, che comprendono interventi per il rilancio delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, misure per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione, il riordino degli incentivi per le imprese e dei finanziamenti per la ricerca, il sostegno della pratica sportiva e del turismo.
  In tale ambito il provvedimento istituisce un Fondo per la crescita sostenibile, che accorpa oltre 43 incentivi dispersi in altrettante disposizioni di legge, e che si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese.
  Inoltre si intende rendere più appetibili le obbligazioni emesse dalle imprese per autofinanziarsi, si agevola la gestione delle crisi aziendali e, al contempo, si semplificano le procedure per gestire le crisi delle imprese da sovraindebitamento e favorire in tal modo la continuità aziendale.
  Il decreto-legge contiene inoltre misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico e norme volte alla semplificazione Pag. 9delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale.
  Tra le misure proposte segnala, in particolare, quelle volte alla promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, le misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo.
  Si tratta, in sostanza, di un pacchetto di misure piuttosto articolato, con cui il Governo intende avviare una nuova fase politica, concentrata sugli interventi necessari per favorire la crescita e lo sviluppo, attualmente gli unici strumenti in grado di uscire dalla crisi finanziaria che stiamo vivendo oramai da troppi anni.
  Evidenzia inoltre come le misure contenute nel decreto – legge si inseriscano, in buona parte, nel quadro delle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di crescita e occupazione.
  In particolare, a tali fini la Commissione europea raccomanda, nei settori considerarti dal decreto-legge di:
   dare attuazione del Piano d'azione coesione, al fine di migliorare il tasso di assorbimento dei fondi strutturali europei, in particolare nel Meridione;
   assumere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile, incluse misure per promuovere la formazione orientata al lavoro, attraverso incentivi per l'avvio di nuove imprese e per le assunzioni;
   promuovere la mobilità del lavoro, anche attraverso la generalizzazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali;
   ridurre il campo di applicazione delle esenzioni e delle deduzioni fiscali, nonché le al quote ridotte IVA;
   procedere in direzione dello spostamento del carico fiscale dal capitale e dal lavoro verso il consumo e i patrimoni, nonché promuovere una tassazione funzionale agli obiettivi ecologici;
   attuare la nuova legislazione in materia di liberalizzazioni e semplificazione nel settore dei servizi;
   semplificare ulteriormente il quadro normativo per le imprese e rafforzare la capacità amministrativa;
   migliorare l'accesso delle imprese agli strumenti finanziari, in particolare al capitale di rischio, per finanziare la crescita dimensionale e l'innovazione;
   realizzare la riorganizzazione del sistema giudiziario civile, e promuovere l'uso degli strumenti extra-giudiziali;
   migliorare l'accesso al mercato nel settore delle reti, nonché migliorare la capacità infrastrutturale e le interconnessioni.

  In tale ambito rileva come investano gli aspetti di interesse della Commissione Finanze soprattutto il Titolo I, recante misure di sostegno per le infrastrutture, l'edilizia e i trasporti, che si compone degli articoli da 1 a 17, quindi, nell'ambito del Titolo II, l'articolo 18, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, gli articoli 24, 25, 32, 33, commi 4 e 5, 39, 40, 42, comma 7, 44, 51 e da 54 a 56, nell'ambito del Titolo III, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, nonché gli articoli 64, 65, 68 in materia di assicurazioni estere e l'articolo 69, che reca la copertura finanziaria.
  Passando al contenuto delle singole disposizioni, per quanto riguarda gli ambiti di prevalente competenza della Commissione Finanze, segnala, in primo luogo, l'articolo 1, che disciplina il regime fiscale applicabile alle emissioni obbligazionarie emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond) Pag. 10nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vale a dire il 26 giugno 2012.
  A tal fine il comma 1 introduce un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dai predetti titoli, consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento. La disposizione precisa poi, al comma 2, i limiti di deducibilità degli interessi passivi per i project bond ed introduce, al comma 3, un regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di project bond.
  Ai sensi del comma 5 l'emissione di detti titoli viene consentita anche alle società già operative, per coprire debiti contratti precedentemente sulle infrastrutture esistenti.
  La relazione illustrativa specifica che tale norma è volta ad agevolare l'emissione e il collocamento di obbligazioni da parte di società di progetto, rendendole appetibili per gli investitori; tale proposta deve essere inquadrata nel più generale contesto europeo che prevede lo sviluppo di forme analoghe di finanziamento delle infrastrutture pubbliche volte ad attrarre capitale privato. Ricordo infatti che la Commissione europea ha promosso l'iniziativa «Project bond 2020» con lo scopo di orientare gli investitori istituzionali verso il finanziamento a lungo termine di progetti infrastrutturali rilevanti nei settori del trasporto, dell'energia e della banda larga; lo strumento prevede un meccanismo di condivisione da parte della Banca Europea degli investimenti del rischio a garanzia (entro la percentuale massima del 20 per cento) delle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare i relativi progetti infrastrutturali.
  L'articolo 2 apporta modifiche alla normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, già introdotta dall'articolo 18 della legge di stabilità 2012.
  A tal fine la lettera a) rimodula l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione, che viene reso applicabile alla realizzazione di tutte le nuove infrastrutture in partenariato pubblico-privato, in luogo della limitazione di tali agevolazioni al project financing in determinati settori e con precisi limiti temporali. Viene altresì reso flessibile, in coerenza con tale modifica, anche il novero dei destinatari delle misure agevolative, che sono rese applicabili – oltre che alle società di progetto – più in generale al soggetto interessato, a seconda delle diverse tipologie di contratto.
  La disposizione interviene inoltre sulla disciplina della defiscalizzazione relativa alle opere portuali, sopprimendo, alla lettera b), la norma che subordinava l'attribuzione del maggior gettito IVA registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.
  L'articolo 3, comma 1, modificando l'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990, introduce l'obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto. Viene altresì disposto che la conferenza si esprime sulla base del documento progettuale (studio di fattibilità o progetto preliminare) posto a base di gara. La norma consente la modifica o integrazione delle indicazioni fornite in sede di conferenza, solo se motivate e solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.
  Tali modifiche sono volte a superare i problemi connessi alle frequenti richieste di modifica al progetto dell'opera da parte delle amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni necessarie, che possono mettere a rischio l'equilibrio economico finanziario e la bancabilità stessa dell'opera, e a fare in modo che le successive fasi progettuali risultino più celeri e snelle e, in particolare, che il progetto definitivo superi in modo più agevole la conferenza di servizi decisoria.
  Nell'ambito della medesima procedura il comma 2, modificando l'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, prevede che la Pag. 11redazione dello studio di fattibilità da porre a base di gara sia effettuata dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici, salvo i casi di carenza in organico di personale avente i necessari requisiti soggettivi per la predisposizione dello studio.
  L'articolo 4, comma 1, eleva dal 50 al 60 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi. La disposizione novella il comma 1 dell'articolo 51 del decreto-legge n. 1 del 2012, che aveva recentemente elevato tale percentuale dal 40 al 50 per cento.
  Al riguardo segnala come la modifica non chiarisca la data di applicabilità della norma, che il citato decreto – legge n. 1 del 2012 aveva indicato nel 1o gennaio 2015. Occorrerebbe, pertanto, un chiarimento in merito al termine di decorrenza di tale nuovo incremento percentuale del 60 per cento, anche in considerazione del fatto che la relazione illustrativa motiva l'intervento con il suo «carattere pro-concorrenziale», in quanto inciderebbe soprattutto sulle vigenti concessioni del settore autostradale, per lo più affidate senza confronto concorrenziale, e favorirebbe una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, con effetto anticongiunturale nel settore.
  L'articolo 5, comma 1, corregge il testo dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, abrogativo delle tariffe professionali, al fine di introdurre una disciplina per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, che consenta di colmare il vuoto normativo venutosi a creare in seguito alla citata abrogazione e che ha creato numerose difficoltà alle stazioni appaltanti.
  In particolare, la norma prevede, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, l'applicazione dei parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, cioè il decreto del Ministro vigilante. Viene altresì stabilito che tale decreto dovrà essere emanato, per gli aspetti relativi alle disposizioni recate dalla norma in commento, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e provvederà alla definizione delle classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi di architettura e ingegneria.
  Viene inoltre disposto che i parametri individuati devono condurre alla determinazione di un importo a base di gara che non può essere superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012.
  Al riguardo la relazione illustrativa sottolinea come l'abrogazione delle tariffe professionali abbia causato una situazione di assoluta indeterminatezza per le stazioni appaltanti che, in tema di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, non dispongono più di riferimenti da utilizzare per stabilire l'importo da porre a base di gara, determinando pertanto conseguenze negative sia in termini di qualità delle prestazioni che di limitazione della concorrenza sul mercato. Inoltre, sempre nell'ambito degli appalti pubblici relativi ai servizi di architettura e di ingegneria, ci si trova nell'impossibilità di procedere alla individuazione delle prestazioni, anche ai fini della richiesta dei requisiti di partecipazione alla gara da dimostrare da parte dei professionisti, tenuto conto che la classificazione sulla base della quale venivano individuate le prestazioni professionali era contenuta nell'articolo 14 della legge n. 143 del 1949, oggi abrogato.
  L'articolo 6, inserendo un nuovo articolo 26-bis nel decreto-legge n. 1 del 2012, prevede che il limite massimo di 516.000 euro per la compensazione dei crediti d'imposta non si applichi agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta Pag. 12in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni. Ricorda, infatti, che i Comuni, per effetto del limite alle compensazioni, hanno ancora consistenti crediti d'imposta in ragione soprattutto di dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni. Per essi, a seguito dell'introduzione del predetto limite di compensabilità (ad opera dell'articolo 34 della legge n. 388 del 2000) viene a ridursi al minimo, se non ad azzerarsi, la possibilità di utilizzare dette risorse per investimenti in infrastrutture. Pertanto, la norma intende consentire ai Comuni di utilizzare i sopra richiamati crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici, compensando crediti e debiti all'interno del comparto della pubblica amministrazione.
  In tale ambito il comma 2 del nuovo articolo 26-bis obbliga a destinare tali compensazioni esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici.
  L'articolo 7 reca, ai commi 1 e 2, disposizioni relative alle verifiche antincendio nelle gallerie stradali e ferroviarie. La disposizione, prevedendo un termine pari a sei mesi decorrenti dal completamento degli adeguamenti, consente, come sottolinea la relazione illustrativa, ai gestori delle gallerie stradali e ferroviarie di presentare l'istanza di prevenzione incendi mediante SCIA.
  Inoltre il comma 2 prevede che i gestori delle gallerie presentino al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro sei mesi dalla di entrata della legge di conversione del decreto – legge, una scheda, asseverata da tecnico competente, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio esistenti ed una relazione che indica il piano degli interventi di adeguamento in materia.
  Il comma 3 interviene sul regime autorizzatorio dei laboratori che effettuano prove su materiali da costruzione, chiarendo le attività che possono essere effettuate da altri laboratori, diversi da quelli ufficiali, autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il fine della precisazione apportata è in particolare quello di estendere le indagini geognostiche al terreno e alle rocce nel significato più vasto di territorio, area, sito.
  L'articolo 8, comma 1, reintegra l'autorizzazione di spesa nell'importo originariamente previsto per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento «EXPO Milano 2015», autorizzando una spesa complessiva di 13.421.967 euro nel periodo 2012-2015. Il reintegro dei finanziamenti neutralizza gli effetti dei tagli previsti decreto-legge n. 16 del 2012 (cosiddetto decreto «semplificazioni fiscali»), ed esclude i finanziamenti destinati all'EXPO 2015 dal taglio lineare previsto per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal decreto-legge in via di conversione.
  Il comma 2 consente, inoltre, al Sindaco di Milano, nella sua veste di Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente dell'EXPO, di nominare, con proprio provvedimento, uno o più delegati per specifiche funzioni.
  I commi da 3 a 7 riguardano la costituzione, nel 2013, di una fondazione di diritto privato denominata «Fondazione La Grande Brera», finalizzata ad una migliore valorizzazione della collezione della Pinacoteca di Brera e a consentire la gestione secondo criteri di efficienza economica, sottoposta al controllo della Corte dei conti.
  In particolare, il comma 3 affida la costituzione della Fondazione, per le finalità indicate, al Ministro per i beni e le attività culturali, e ricollega tale previsione all'ampliamento e alla risistemazione degli spazi espositivi della Pinacoteca di Brera e al riallestimento della relativa collezione.
  Il comma 4 disciplina la costituzione della Fondazione, richiamando l'apposito decreto ministeriale a suo tempo emanato per la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e il codice civile. La disposizione stabilisce che l'atto costitutivo prevede il conferimento in uso alla Fondazione, attraverso l'assegnazione al fondo di dotazione: della collezione della Pag. 13Pinacoteca di Brera; dell'immobile in cui la Pinacoteca è ospitata; degli eventuali, ulteriori, beni mobili e immobili indicati con un apposito decreto ministeriale.
  Inoltre si dispone che lo statuto della Fondazione prevede la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sul conseguimento di adeguati livelli di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione.
  Il comma 5 reca la disciplina delle partecipazioni alla Fondazione. Oltre al Ministero, che è il fondatore, possono partecipare, quali soci promotori, secondo le modalità stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede: condizione per la partecipazione è che gli stessi enti assumano l'impegno di contribuire stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al Ministero (dunque, in misura non inferiore ai 2 milioni di euro annui di cui al comma 6). Previo consenso del Ministero e dei soci promotori, possono partecipare altri soggetti pubblici e privati che contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalità stabilite dallo statuto.
  Il comma 6 individua le risorse per il funzionamento della Fondazione, prevedendo che ogni anno il fondo di gestione a ciò finalizzato è alimentato dal Ministero per i beni e le attività culturali con 2 milioni di euro. Alla copertura di tale onere si provvede, dal 2013, mediante riduzione – con riferimento alle risorse di parte corrente – dell'autorizzazione di spesa con la quale, dal 2011, sono state incrementate le risorse per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali.
  Il comma 7 dispone in ordine al personale della Fondazione, prevedendo che essa può avvalersi di personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali degli enti territoriali che diventino soci promotori, sulla base di protocolli di intesa.
  L'articolo 9 reca, alla lettera a), una serie di modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di regime IVA cessioni e locazioni di abitazioni. In tale ambito si prevede che siano assoggettate all'imposizione IVA le locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori qualora tali soggetti optino per l'imposizione; inoltre si prevede che le cessioni di immobili siano imponibili se effettuate entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori; sono altresì imponibili le cessioni di immobili anche oltre il predetto limite dei cinque anni, qualora le stesse imprese costruttrici optino per l'imposizione.
  Al riguardo rammenta che la normativa previgente, non considerando dette operazioni imponibili IVA, non consentiva di portare a compensazione l'IVA a credito relativa agli immobili, determinando una perdita per gli operatori del settore stimata dalla relazione illustrativa in circa 840 milioni di euro.
  In tale contesto la modifica è volta a rendere disponibili risorse economiche attualmente immobilizzate da una disciplina che, di fatto, rende l'IVA non neutrale nei confronti degli imprenditori edili. La relazione illustrativa stima che la disposizione possa liberare risorse per circa 840 milioni di euro l'anno, che le imprese potranno disporre mediamente ogni anno a seguito della vendita delle nuove costruzioni e conseguentemente investire nel settore, con effetti positivi anche sui settori collegati alle costruzioni e sull'occupazione.
  Conseguentemente alle modifiche di cui alla lettera a), la lettera b) sostituisce la lettera a-bis) del comma sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, al fine di estendere l'ipotesi di reverse charge alle cessioni di fabbricati per le quali il cedente abbia manifestato l'opzione per l'imposizione IVA, mentre la lettera c) introduce nella tabella dei beni e servizi assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento anche le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno effettuato interventi di recupero edilizio.
  L'articolo 10 reca disposizioni per la ricostruzione e la ripresa economica nel Pag. 14territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012. Le misure sono specificamente volte all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori, nonché di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici ed integrano quanto già previsto dal decreto-legge n. 74 del 2012, in corso di esame alla Camera, che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici.
  In particolare, il comma 1 prevede che i Commissari delegati, ossia i presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, provvedano con la massima urgenza alla progettazione e realizzazione – nei comuni per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari – di moduli temporanei abitativi, ovvero destinati ad attività scolastica ed edifici pubblici, nonché alle relative opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la sistemazione delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici, qualora non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.
  Ai sensi del comma 2 la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, dovrà essere indicata con provvedimento dei Commissari delegati, sentiti i sindaci dei comuni interessati, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti.
  I commi da 3 a 6 prevedono speciali procedure semplificate in materia di espropriazioni, derogando alla normativa recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, il comma 7 reca norme speciali per la realizzazione degli interventi, il comma 8 interviene sulla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici o ad attività scolastica, mentre il comma 10 prevede che i Commissari delegati definiscano i criteri in base ai quali i sindaci assegnano i moduli temporanei.
  Il comma 9 affida ai Commissari delegati il reperimento di alloggi per le persone sgomberate, anche individuano immobili non utilizzati.
  Il comma 11 stabilisce che i comuni individuati dal Commissario delegato predispongono, d'intesa con i Commissari delegati, sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto dei nuovi insediamenti abitativi.
  I commi 12 e 14 individuano la copertura finanziaria delle misure recate dai commi da 1 a 11, mentre il comma 13 destina il 35 per cento delle risorse destinate dall'INAIL ai progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al finanziamento di interventi di messa in sicurezza di capannoni e impianti industriali colpiti dal sisma.
  Il comma 14 autorizza la Regione Emilia – Romagna ad avvalersi di Fintecna o di una società controllata da questa per il supporto delle attività tecnico-ingegneristiche legate alla ricostruzione, mentre il comma 15 autorizza i Presidenti delle regioni colpite dal sisma ad avvalersi di una struttura commissariale composta da non oltre quindici unità.
  L'articolo 11, in relazione alle spese documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013, dispone, al comma 1, l'innalzamento della detrazione a fini IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro. Non occorre inviare prima dell'inizio lavori la comunicazione al Centro operativo di Pescara né indicare i costi per la manodopera in fattura.Pag. 15
  Il comma 2 proroga fino al 30 giugno 2013 la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abbassando la percentuale dall'attuale 55 per cento (prevista fino al 31 dicembre 2012) al 50 per cento. I valori massimi detraibili per ciascun tipo di intervento rimangono inalterati.
  Al riguardo rammenta che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto-legge «Salva Italia»), ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione IRPEF del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. A decorrere dal 1o gennaio 2013 era previsto che per tali interventi si applicasse l'ordinaria detrazione del 36 per cento per le ristrutturazioni edilizie. Pertanto, la norma opera una nuova proroga di ulteriori sei mesi per le detrazioni per il risparmio energetico, nella misura del 50 per cento.
  Il comma 3 reca una norma di coordinamento volta a ricomprendere, a decorrere dal 1o gennaio 2012, le spese per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici da fonti rinnovabili nell'ambito della detrazione spettante per le ristrutturazioni edilizie.
  L'articolo 12 prevede la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, delineando, ai commi da 1 a 6, un nuovo strumento operativo, il «Piano nazionale per le città», del quale vengono indicate le modalità per la sua attuazione.
  I commi da 7 a 9 recano altresì disposizioni volte a consentire la rilocalizzazione degli interventi del citato programma straordinario di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
  L'insieme di tali previsioni è volto a consentire la realizzazione, in modo coordinato e razionale, di interventi soprattutto nelle aree urbane degradate relativi a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana, alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole.
  Attraverso uno specifico organismo istituito dal comma 1, la Cabina di regia, sarà quindi possibile accorpare interventi diffusi e isolati (incentivi, fondi europei, fondi per l'edilizia scolastica, per l’housing sociale o per programmi non più attivi), snellire le procedure e coinvolgere gli investitori interessati, con particolare riferimento agli investitori privati, con un ruolo centrale attribuito al partenariato pubblico-privato.
  Per l'attuazione degli interventi del Piano il comma 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito «Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città» nel quale confluiranno le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ad alcuni programmi in materia di edilizia residenziale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, secondo la relazione tecnica, ammontano a circa 224 milioni di euro. La stessa relazione tecnica precisa che si tratta di fondi giacenti presso la Cassa depositi e prestiti destinati a programmi di interventi che non presentano condizioni di fattibilità o derivanti da revoche o da economie.
  Nell'ambito delle misure di semplificazione e snellimento dei procedimenti in materia edilizia, già avviate con l'introduzione nell'ordinamento di disposizioni in materia di attività edilizia libera, di SCIA e di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, l'articolo 13 interviene in una duplice direzione.
  Per un verso, in caso di SCIA il comma 1 estende la modalità di semplificazione, oltre che ai pareri, a tutti gli atti preliminari di altri enti od organi appositi previsti non solo a livello legislativo ma anche regolamentare a livello regionale e locale (ovviamente non ricadenti nelle materie forti escluse già dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990, vale a dire laddove sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e con riguardo ad atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, Pag. 16alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze).
  Per un altro verso, il comma 2 opera la stessa semplificazione procedimentale di principio si prevede espressamente per la dichiarazione di inizio attività (DIA), mediante la modifica dell'articolo 23 del testo unico in materia edilizia.
  In proposito segnala come spesso le leggi regionali prevedano per analoghi interventi DIA e SCIA in termini spesso confusi e alternativi. Con le appena illustrate previsioni si rimette ordine, quantomeno procedimentale, in materia, dettando regole di semplificazione analoghe sia che si richieda la DIA sia che si applichi, secondo la disciplina regionale, la SCIA, semplificando quella pletora di ostacoli burocratici che l'imprenditore si trova ad affrontare nel corso del faticoso iter di ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di consenso all'intervento proposto.
  Il nuovo comma 1-ter del predetto articolo 23 del testo unico in materia edilizia demanda ad un regolamento l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia. Fino all'adozione di tale regolamento, la denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
  L'articolo 14, inserendo un nuovo articolo 18-bis nella legge n. 84 del 1994, istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti, alimentato, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali, come quantificato annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2 del nuovo articolo.
  Ai sensi del comma 4 il fondo è ripartito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato – regioni, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della riscossione dell'IVA e delle accise ad esso relative, mentre il restante venti per cento è ripartito tra tutti i porti, con finalità perequative.
  Al riguardo, la relazione illustrativa indica quale finalità della norma il completamento dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, in modo da dare impulso al processo di infrastrutturazione portuale.
  Inoltre, il comma 5 consente alle Autorità portuali di fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, utilizzando la tecnica della finanza di progetto (o project financing) di cui all'articolo 153 del codice dei contratti pubblici. In questo quadro, la disposizione fa anche riferimento alla possibilità di contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  L'articolo 15 è volto a integrare le risorse revocate e ridestinate dall'articolo 2, commi 2-novies e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010, al fine di consentire la realizzazione di opere strategiche già contemplate dalla citata norma e che non hanno trovato integrale copertura (quanto al finanziamento di parte pubblica) con il decreto interministeriale n. 357 del 13 ottobre 2011, alla luce del ridotto campo di applicazione della norma stessa.
  In sostanza, la disposizione consente di recuperare ulteriori risorse con priorità per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2-novies del citato articolo 2, vale a dire a favore delle autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010. In tale ambito si prevede di attribuire particolare priorità alla realizzazione delle Pag. 17grandi infrastrutture portuali rientranti nella cosiddetta «legge-obiettivo» (legge n. 443 del 2001).
  L'articolo 16 reca norme di finanziamento per la continuità e la riorganizzazione di alcuni servizi pubblici di trasporto.
  In particolare, i commi da 1 a 4 riguardano, rispettivamente: il trasporto marittimo pubblico sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria nel valico del Frejus; l'esercizio delle funivia Savona-San Giuseppe; il trasferimento, alle regioni Calabria e Puglia, della proprietà sociale delle Ferrovie Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l. per un totale di circa 50 milioni di euro.
  I commi da 5 a 10 intervengono inoltre in materia di trasporto ferroviario regionale campano, delineando una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania.
  In tale ambito i commi 5 e 6 prevedono che il Commissario ad acta istituito in materia operi una ricognizione dei debiti e crediti delle società esercenti l'attività ferroviaria, elaborando un piano di rientro per il riequilibrio finanziario delle società, adottando nelle more ogni atto necessario ad assicurare la gestione del servizio. In tale contesto il comma 7 esclude le azioni esecutive nei confronti delle società esercenti il servizio, nonché la vincolatività dei pignoramenti già eseguiti.
  Il comma 8 istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'esame della documentazione relativa ai piani di rientro, mentre il comma 10 differisce al sessantesimo giorno successivo all'approvazione dei predetti piani il termine di approvazione dei bilanci delle società esercenti il servizio.
  Il comma 9 consente alla Regione Campania di utilizzare, nel periodo 2012-2013, fino a 200 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per coprire i debiti del sistema di trasporto regionale. La disposizione specifica che, qualora non si verifichino le condizioni per l'applicazione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario, consistenti nell'incremento automatico nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF, tale incremento automatico si applica per coprire il piano di rientro dei debiti del sistema dei trasporti; qualora tale aumento non sia sufficiente a garantire la copertura del piano, l'incremento delle predette aliquote è raddoppiato.
  L'articolo 17 novella l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, che prevedeva l'emanazione, entro il 30 giugno 2012, del decreto ministeriale attuativo per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, stabilendo che il termine per l'emanazione del predetto decreto, il quale dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, sia differito al 31 dicembre 2012.
  Al riguardo ricorda che le citate disposizioni attuative sono volte ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
  L'articolo 18 introduce, al comma 1, l'obbligatorietà della pubblicazione via internet della erogazione delle somme di qualunque genere da parte della pubblica amministrazione ad imprese ed altri soggetti economici – con modalità che consentano la ricerca delle informazioni, anche aggregate, relative all'amministrazione aggiudicatrice – al fine di garantire la trasparenza della gestione dei contratti. La conoscenza delle modalità di attribuzione e dell'importo delle somme erogate da parte della pubblica amministrazione ha Pag. 18lo scopo di avere informazioni certe e in tempo reale onde evitare sovrapposizioni e spese inutili e di favorire la programmazione corretta delle spese future. In tale contesto i commi 2 e 3 indicano il contenuto obbligatorio delle informazioni pubblicate nel sito internet dell'ente e le caratteristiche di consultabilità e accessibilità delle informazioni stesse.
  Ai sensi del comma 4 tali previsioni costituiscono attuazione dei principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione pubblica, cui devono conformarsi entro il 31 dicembre 2012 tutte le amministrazioni, anche regionali e locali, nonché i concessionari di pubblici servizi e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico.
  Il comma 5 stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la concessione dei vantaggi economici di qualunque genere previsti dall'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, ad imprese ed altri soggetti economici, sono soggetti alla pubblicità via internet prevista dal comma 1, anche in relazione al principio di accessibilità totale previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Nell'ambito di tali vantaggi rientrano, ad esempio, le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze.
  L'articolo 24 istituisce, al comma 1, un contributo in forma di credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. Tali profili sono individuati in personale in possesso di dottorato di ricerca o di laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche, indicate nell'Allegato 2 al decreto-legge.
  Tale personale, in base al comma 3, deve esser impiegato in lavori sperimentali o teorici, in ricerche o indagini per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, nonché in attività destinate alla definizione di nuovi prodotti, processi o servizi.
  La misura, che decorre dal 26 giugno 2012 e non ha un limite temporale di applicazione, prevede un contributo del 35 per cento sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200.000 euro per impresa.
  Ai sensi del comma 4 il nuovo personale, a pena di decadenza dal credito d'imposta, deve essere aggiuntivo rispetto al numero complessivo dei dipendenti nel periodo di imposta precedente. Per non decadere dal contributo, inoltre, i nuovi posti di lavoro devono essere conservati per almeno tre anni (due anni nel caso di PMI).
  Il comma 2 specifica che il credito d'imposta è fruibile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito imponibile né alla base imponibile IRAP.
  In base ai commi 12 e 13 sono stabilmente destinati al finanziamento della misura 50 milioni di euro all'anno, rivenienti dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali.
  Possono usufruire dell'agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Tuttavia, i commi 8 e 9 prevedono l'obbligo di allegare al bilancio dell'impresa apposita documentazione contabile certificata, ovvero, per le imprese non sottoposte a revisione contabile, di avvalersi di certificazione di un revisore o di un professionista iscritto nel registro dei revisori.
  Secondo il comma 6, per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza secondo le modalità che saranno definite, ai sensi del comma 11, con decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
  Il comma 5 prevede che per la gestione del credito di imposta il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita Pag. 19convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà. Tali convenzioni saranno stipulate a seguito di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
  L'articolo 25 reca disposizioni in materia di controlli sugli interventi agevolativi contenuti nel decreto-legge.
  In particolare, a tale scopo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi del comma 1, del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, che può esercitare i poteri e le facoltà connesse alle attività antiriciclaggio, nonché accedere alle opportune banche dati.
  Il comma 3 pone a carico del Fondo per la crescita sostenibile, istituito dall'articolo 23, comma 2, del decreto – legge, gli oneri relativi alle attività ispettive sulle agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 23, comma 7, nel limite di 400.000 euro per anno.
  Il comma 4 affida al Ministero dello sviluppo economico le opportune valutazioni degli impatti attesi dalle misure introdotte, al fine di svolgere l'attività di valutazione e controllo sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, della quale si deve dare pubblicità sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
  Inoltre il comma 5 prevede l'obbligo, per i beneficiari degli interventi agevolativi, di fornire al Ministero dello sviluppo economico ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. La disposizione specifica che la non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio può essere sanzionata, per l'impresa inadempiente, con la sospensione dell'erogazione dei benefici.
  L'articolo 32 consente alle società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, di emettere cambiali finanziarie e obbligazioni a condizione che l'emissione sia assistita da uno sponsor, l'ultimo bilancio dell'emittente sia assoggettato a revisione contabile, i titoli siano collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente e destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori.
  Segnala come l'articolo riprenda, in parte, il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 4790 e C. 4795, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione Finanze della Camera, sul quale i gruppi parlamentari hanno espresso l'assenso al trasferimento dell'esame alla sede legislativa. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, le disposizioni contenute nell'articolo intendono semplificare e integrare l'attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell'attività d'impresa, consentendo in particolare la sollecitazione del mercato monetario e finanziario da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate, medie e piccole (secondo la classificazione europea), ampliando infine le opportunità di investimento degli operatori istituzionali nell'economia nazionale.
  L'opportunità di rilanciare tale strumento era stata peraltro sollecitata da più parti nel corso dell'indagine conoscitiva sul mercato degli strumenti finanziari recentemente svolta dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, ed è contenuta tra le proposte del documento conclusivo dell'indagine, approvato dalla stessa Commissione il 19 luglio 2011.
  Nel dettaglio, il comma 1 reca la definizione di società ai fini delle disposizioni sulle cambiali finanziarie: per società si intendono quindi le società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea.
  Il comma 2 consente alle predette società di emettere cambiali finanziarie e obbligazioni, anche in deroga al divieto di raccolta del risparmio di cui all'articolo 11 Pag. 20del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, a condizione che:
   a) l'emissione sia assistita da uno sponsor, le cui caratteristiche sono definite ai commi 14, 15, 16, 17, tranne che per le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese, le quali, ai sensi del comma 18, possono rinunciarvi;
   b) l'ultimo bilancio dell'emittente sia assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;
   c) i titoli siano collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente e destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori.

  La norma chiarisce inoltre che le cambiali finanziarie sono titoli similari alle obbligazioni, mentre il comma 3 specifica che per investitori qualificati si intendono i soggetti definiti ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
  Il comma 4 specifica che restano invariate le opportunità ed i trattamenti previsti per i soggetti che hanno emesso strumenti finanziari oggetto di offerta la pubblico e sono quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.
  I commi da 5 a 7 modificano la disciplina della cambiale finanziaria. Mediante una modifica dell'articolo 1, comma 1, della n. 43 del 1994, il comma 5 allunga la scadenza delle cambiali, prevedendo un limite minimo di un mese (anziché tre mesi) e un limite massimo non superiore a diciotto mesi (anziché dodici) dalla data di emissione. Ai sensi del comma 6, il limite massimo all'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è pari al totale dell'attivo corrente (vale a dire l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso) come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato.
  Il comma 7 consente quindi (attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 1-bis nella legge n. 43 del 1994), la dematerializzazione delle cambiali finanziarie ad opera di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari. Sono quindi definiti i requisiti e la documentazione per l'emissione di cambiali finanziarie in forma de materializzata. La norma specifica che si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di intermediari contenute nella Parte III, Titolo II, Capo II, del TUF. Le cambiali, per renderne sempre più diffuso l'utilizzo, sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, ferma restando comunque l'esecutività del titolo.
  I commi da 8 a 11 prevedono una modifica del trattamento fiscale delle obbligazioni e dei titoli similari emessi.
  In particolare, il comma 8 prevede che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995, relativa alla parziale indeducibilità degli interessi, non si applichi nel caso in cui le nuove emissioni di obbligazioni e i titoli similari siano sottoscritte da investitori qualificati che non siano soci della società emittente. In tal modo si rendono deducibili gli interessi su tali titoli, uniformando il trattamento fiscale fra emittenti nel caso di titoli sottoscritti da investitori qualificati non soci per evitare abusi e arbitraggi fiscali. Inoltre, al fine rendere efficiente anche per gli investitori stranieri la possibilità di sottoscrivere le obbligazioni, allineando la nostra normativa a quella dei principali paesi comunitari, si estende l'esenzione da ritenuta, che il decreto legislativo n. 239 del 1996 prevede per le obbligazioni emesse dai cosiddetti «grandi emittenti» (banche e società quotate), anche Pag. 21alle obbligazioni emesse dalle società di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di rendere neutrale la scelta fra diverse tipologie di strumenti di credito (obbligazioni, cambiali finanziarie e prestiti bancari), il trattamento fiscale della cambiale finanziaria è uniformato a quello delle obbligazioni societarie. Viene quindi modificato l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, eliminando le cambiali finanziarie dai titoli soggetti alla ritenuta del 20 per cento sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.
  Il comma 12 introduce, in capo all'emittente l'obbligo, di comunicare entro 30 giorni all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle emissioni di titoli di debito e similari non negoziati su mercati regolamentati, con finalità di monitoraggio antielusione, e demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione di eventuali ulteriori adempimenti.
  Il comma 13 prevede la deducibilità fiscale degli oneri per l'emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari, nell'esercizio nel quale vengono sostenuti, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio adottato.
  I commi 14, 15, 16, 17 definiscono le caratteristiche e i compiti dello sponsor.
  In particolare, ai sensi del comma 14, possono assumere il ruolo di sponsor le banche, le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, SICAV, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB, nonché le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
  Lo sponsor, in base al comma 15, assiste la società nella procedura di emissione dei titoli supportando l'emittente nella fase di emissione e di collocamento, favorisce la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell'emissione, impegnandosi ad assicurare la negoziabilità, almeno a intervalli predefiniti. Si applica la disciplina in materia di conflitti di interesse.
  Il comma 16 prevede altresì che lo sponsor mantenga nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3 per cento del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente, ed il 2 per cento del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette. In base al comma 17 lo sponsor predispone anche una valutazione periodica, almeno semestrale, del valore dei titoli stessi nel caso in cui non siano quotati, rendendo pubbliche le descrizioni della classificazione adottata e aggiornandone tempestivamente i contenuti ogni qual volta sia necessario.
  I commi da 19 a 25 contemplano la possibilità, per le società di cui al comma 1, di emettere obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione purché con scadenza uguale o superiore a 60 mesi.
  Secondo il comma 20 la predetta clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. In tal modo – secondo la relazione illustrativa – si rafforza la struttura finanziaria dell'impresa meglio tutelando le ragioni creditorie di clienti e fornitori, nonché dei creditori ordinari e garantiti. La disposizione specifica che alle società emittenti titoli subordinati si applicano le norme in materia di pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni (di cui all'articolo 2435 del codice civile), chiarendo inoltre che le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.
  Ai sensi del comma 21, la clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato Pag. 22economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (vale a dire la parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso ufficiale di riferimento. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo). Tale somma è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
  In base al comma 22 le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza, mentre, ai sensi dell'articolo 23, la variabilità del corrispettivo riguarda la remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea capitale dell'emissione.
  Ai sensi del comma 24, qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.
  Il comma 25 specifica che la parte variabile del corrispettivo non è soggetta alle disposizioni in materia di usura di cui alla legge n. 108 del 1996.
  Il comma 26, modifica l'articolo 2412 del codice civile, prevedendo che i limiti all'emissione per le società per azioni non trovano applicazione nel caso di emissioni obbligazionarie destinate ad essere quotate in mercati regolamenti o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.
  Nell'ambito dell'articolo 33, il quale intende migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, in modo da incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, segnala, in quanto rilevanti per i profili di competenza della Commissione Finanze, i commi 4 e 5.
  Il comma 4 interviene sulla disciplina del regime fiscale delle sopravvenienze attive contenuta nell'articolo 88, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che viene novellato dal comma.
  In particolare, le modifiche apportate integrano l'elenco delle esclusioni dalla disciplina delle sopravvenienze attive, non considerando come sopravvenienza attiva la riduzione del debito a seguito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare), ovvero di un piano di risanamento attestato e pubblicato nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 67, lettera d) della legge fallimentare, per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, riportabili nei successivi periodi d'imposta (ai sensi delle disposizioni dell'articolo 84 del TUIR).
  Al riguardo ricorda che la prassi interpretativa costantemente sostenuta dell'Agenzia delle Entrate riteneva l'accordo di ristrutturazione dei debiti non assimilabile al concordato preventivo, motivando tale differenza di trattamento sulla base della diversa ratio degli istituti in questione e, in particolare, della diversa rilevanza dell'autonomia privata nelle due procedure. Ne conseguiva che – sotto il profilo fiscale – all'accordo di ristrutturazione dei debiti non trovavano applicazione i seguenti trattamenti fiscali riservati al concordato preventivo: 1) per i creditori, Pag. 23le perdite su crediti non erano soggette all'articolo 101, comma 5, ultimo periodo, del TUIR; 2) per il debitore, la sopravvenienza attiva risultava tassabile, in quanto non trovava applicazione l'articolo 88, comma 4, del TUIR; essa dunque concorreva alla formazione del reddito imponibile dell'interessato.
  In merito alla formulazione della norma rileva come essa contenga una doppia negazione (per cui la riduzione del debito a seguito di accordo di ristrutturazione «non costituisce non sopravvenienza attiva») che appare riconducibile ad un refuso.
  Il comma 5 modifica l'articolo 101, comma 5, del TUIR in materia di deducibilità delle perdite sui crediti, prevedendone la deducibilità anche nel caso in cui intervenga una ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare; le perdite su crediti saranno dunque deducibili anche in tali casi, e non solo nell'ipotesi di procedure concorsuali.
  Al riguardo ricorda che le perdite sui crediti a fini fiscali (ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR) sono deducibili dall'imponibile solo se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, qualora derivino da procedure concorsuali. In relazione a queste ultime, la normativa riconosce immediatamente la sussistenza dei requisiti di «certezza» e «precisione» della perdita, che risulta detraibile senza bisogno di attendere la conclusione delle procedure stesse.
  Nel regime precedente alle modifiche apportate in materia dal decreto – legge, erano escluse dal novero delle «procedure concorsuali» (e dunque soggetti alla regola della certezza e precisione degli elementi da cui risultino le perdite, corroborata dallo stretto orientamento interpretativo dell'Agenzia delle Entrate) che davano diritto all'immediata deducibilità, le perdite su crediti generatesi per effetto di quanto previsto nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare omologato dal Tribunale. L'Agenzia affermava, infatti, che la rilevanza fiscale del differenziale (derivante dalla conversione o estinzione del credito) poteva essere riconosciuta ai sensi dell'articolo 101, comma 5, primo periodo, del TUIR, solo nel momento in cui gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma fossero integrati, e cioè a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell'accordo fosse divenuto definitivo.
  Per effetto delle modifiche apportate dal comma 5, il creditore può invece dedurre immediatamente (e non più dal momento in cui il decreto di omologazione diventa inoppugnabile) le perdite sui crediti derivanti da un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi del citato articolo 182-bis della legge fallimentare, e l'accordo si considera concluso dalla data del decreto del Tribunale di omologazione.
  L'articolo 39 riguarda le imprese a forte consumo di energia.
  In particolare, i commi da 1 a 3 prevedono una nuova definizione delle imprese energy intensive basata sulla normativa europea e finalizzata alla revisione delle accise sull'energia e sugli oneri generali di sistema gravanti su tali imprese.
  In dettaglio, il comma 1 prevede la definizione dei requisiti e dei parametri che individuano le imprese a forte consumo di energia tramite uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012. La definizione delle imprese a forte consumo di energia deve avvenire in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, il quale qualifica come «impresa a forte consumo di energia» un'impresa in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3 per cento del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5 per cento del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi. I decreti dovranno inoltre tenere conto dei requisiti e dei parametri relativi ai livelli minimi di consumo e all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.
  Entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti del comma 1, l'Autorità per Pag. 24l'energia elettrica rideterminerà, ai sensi del comma 3, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico, nonché i criteri di ripartizione di tali oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione di imprese a forte consumo.
  In tale ambito il comma 2 prevede che i predetti decreti sono volti a determinare un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni poste dalla predetta Direttiva 2003/96/CE, nonché assicurando la neutralità degli effetti per la finanza pubblica.
  Il comma 4 riguarda invece l'applicazione dei regimi tariffari speciali di cui sono beneficiarie alcune grandi società (in particolare l'Alcoa e la Thyssen).
  L'articolo 40 dispone che le miniere di materiali solidi (vale a dire che non comprendono giacimenti petroliferi o di gas), che, a norma del decreto legislativo n.85 del 2010 sul federalismo demaniale, sono attualmente assegnate al patrimonio disponibile delle Province, siano trasferite al patrimonio indisponibile delle Regioni. Il trasferimento alle Province aveva infatti eliminato la natura pubblicistica delle miniere, declassando materiali strategici a beni privati, venendo così meno la finalità del perseguimento del pubblico interesse. Inoltre, si erano attribuiti tali beni alle Province che non hanno alcuna competenza in materia, sottraendoli alle Regioni che hanno l'intera competenza (legislativa ed amministrativa) al riguardo.
  Al fine di restituire tale patrimonio alle Regioni, i commi 1 e 2 modificano l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 85, includendo le miniere tra i beni trasferiti alle Regioni previsti nella lettera a) del comma, e conseguentemente sopprimendo le miniere medesime dalla successiva lettera b), relativa alle categorie di beni assegnati alle Province.
  I commi 3 e 4 modificano inoltre il primo periodo dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 85, escludendo dall'inclusione dei beni trasferiti nel patrimonio disponibile degli enti territoriali le miniere in questione e, conseguentemente, escludendo le stesse dalla previsione recata dal secondo periodo del citato comma 1, che concerne eventuali modifiche al regime dei beni facenti parte del patrimonio disponibile degli enti.
  Nell'ambito dell'articolo 42, il quale interviene sul sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione, segnala, per i profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 7, recante il trattamento fiscale dei consorzi per l'internazionalizzazione.
  La disposizione prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto sono imponibili nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. In sostanza, si concede a detti consorzi la possibilità di ampliare la fattispecie di accantonamento in sospensione di imposta degli avanzi di esercizio, mantenendo il regime fiscale di favore se utilizzati per scopi specifici afferenti la vita dell'ente.
  A fini IVA, i servizi resi dai consorzi per l'internazionalizzazione nei confronti dei consorziati (piccole e medie imprese) non sono imponibili, in quanto vengono qualificati come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  La norma dispone inoltre che siano applicati ai consorzi per l'internazionalizzazione le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35, 36 del decreto-legge n. 269 del 2003.
  Rammenta che i citati commi dall'articolo 13 prevedono, rispettivamente: che le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio; che Pag. 25gli amministratori del consorzio hanno l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni; che l'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e che, entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori.
  L'articolo 44, comma 1, introduce nell'ordinamento la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, un nuovo tipo di società a responsabilità limitata, che affianca la tradizionale s.r.l. – disciplinata dall'articolo 2463 del codice civile – e la recente società semplificata a responsabilità limitata – disciplinata dall'articolo 2463-bis (introdotto nel codice civile dal decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto – legge «liberalizzazioni»).
  Al riguardo ricorda che la società semplificata consente a persone che non hanno ancora compiuto 35 anni di costituire s.r.l., senza i vincoli – anche di natura economica (10.000 euro di capitale) – imposti ordinariamente dall'articolo 2463 del codice, così da favorire la partecipazione dei giovani a strutture associate attraverso la semplificazione dei requisiti per l'istituzione e il funzionamento della società.
  La relazione illustrativa afferma che attraverso questo nuovo modello societario il nostro Paese potrà scalare di sei posizioni la classifica Starting a business nell'ambito del rapporto Doing Business della Banca mondiale (passando dal settantasettesimo al settantunesimo posto), uniformandosi «al benchmark dei nostri competitors Ue... con i conseguenti effetti – diretti ed indiretti – sulle dinamiche economico produttive».
  Il comma 2 stabilisce che l'atto costitutivo della s.r.l. a capitale ridotto deve essere redatto per atto pubblico.
  Diversamente dalla costituzione di s.r.l. semplificate, per le quali il legislatore ha stabilito non solo l'esenzione da diritti di bollo e di segreteria, ma, soprattutto, la gratuità della prestazione notarile, per le s.r.l. a capitale ridotto non sono previste ulteriori agevolazioni economiche. Anche lo standard di atto costitutivo previsto – anche se non ancora adottato – per le s.r.l. dei soggetti minori di 35 anni non si applicherà alle s.r.l. costituite da soggetti maggiori di 35 anni.
  Sotto il profilo della formulazione del testo, segnala l'esigenza sistematica di collocare anche la disciplina della società a responsabilità limitata a capitale ridotto all'interno del codice civile.
  L'articolo 51, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), consente la cedibilità del credito d'imposta digitale concesso ai sensi del decreto ministeriale 21 gennaio 2010, alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinati alla proiezione digitale.
  In merito ricorda che l'articolo 1, comma 327, lettera c), n. 1), della predetta legge n. 244, nell'ambito dei crediti d'imposta previsti a sostegno del settore cinematografico, ha previsto uno specifico credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico, pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, 50.000 euro.
  Al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione evidenzia, come molte aziende medio-piccole, detentrici di circa 1.000-1.500 schermi sui 3.900 costituenti il parco complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l'assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d'imposta di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio. La non accessibilità delle imprese minori del comparto (sale parrocchiali, mono-sale a conduzione individuale e/o familiare) al credito d'imposta ha costituito, tra gli altri, Pag. 26un importante rilievo della Commissione europea in sede di confronto con le autorità italiane nel procedimento di autorizzazione della misura agevolativa, tuttora in corso.
  In dettaglio, la norma rende ammissibile la cedibilità del credito d'imposta esclusivamente verso specifici soggetti predeterminati, e cioè intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nonché verso la società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione in relazione al quale si richiede il credito d'imposta (normalmente, per struttura e dimensioni, quest'ultima può avere utilità ad usufruire del credito, a differenza dell'impresa di esercizio cinematografico richiedente). Per la cedibilità del credito dovrebbero valere tutte le condizioni legate alla circostanza che la cessione non interferisce sul rapporto tra Amministrazione concedente e beneficiario, di cui il legislatore assicura la continuazione, lasciando integri i poteri spettanti all'Amministrazione nei confronti del contribuente-cedente.
  L'articolo 54 è volto a migliorare l'efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità nell'ambito del processo civile, che allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la maggioranza dei conseguenti indennizzi disciplinati dalla legge n. 89 del 2001, con conseguenti incidenza diretta sulla finanza pubblica.
  In particolare, il comma 1, lettera a), in analogia ai modelli inglese e tedesco, introducendo nel codice di procedura civile i nuovi articoli 348-bis e 348-ter, istituisce, con il nuovo articolo 348-bis, un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza dell'appello avverso la sentenza di primo grado, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso. Tale filtro è escluso quando l'appello è proposto relativamente ad una delle cause (indicate dall'articolo 70, primo comma, del codice di procedura civile) per le quali si contempla l'obbligatorio intervento del pubblico ministero (quando la legge prevede l'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero; nelle cause matrimoniali; nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone), nonché nel caso di appello contro l'ordinanza pronunciata nell'ambito dei procedimenti sommari di cognizione.
  Ai sensi del nuovo articolo 348-ter, in caso di prognosi negativa sulla fondatezza di merito dell'impugnazione, il giudice dichiara l'inammissibilità con ordinanza, spogliandosi del gravame; in caso contrario, procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento. L'ordinanza di inammissibilità potrà essere pronunciata soltanto quando tutte le impugnazioni, principali e incidentali non tardive, non hanno ragionevoli probabilità di essere accolte.
  In caso di inammissibilità, diverrà impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione la decisione di primo grado e questo assorbe ogni tutela costituzionalmente necessaria. Rimane impregiudicato il potere della Suprema corte, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall'articolo 111 della Costituzione, nullità inerenti al procedimento di appello. Inoltre quando l'inammissibilità è pronunciata per le medesime ragioni di fatto poste a base della decisione impugnata, ovvero quando il gravame è respinto con sentenza per le stesse ragioni, l'appellante può ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado per motivi di stretta legittimità, escluso quindi il vizio di motivazione contraddittoria o insufficiente, la cui strumentalizzazione ad opera delle parti sta rendendo insostenibile il carico della Suprema Corte di cassazione.
  In tale ambito la lettera c) disciplina i casi di rinvio al giudice dell'appello, qualora la Corte di cassazione abbia accolto il ricorso avverso l'ordinanza di ammissibilità dell'appello stesso.
  La lettera b) del comma 1 sostituisce il numero 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile, articolo che reca l'elenco dei motivi di ricorso in cassazione. In particolare si prevede il motivo di ricorso per omessa, insufficiente Pag. 27o contraddittoria motivazione con quella di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
  La lettera d) reca norme di coordinamento tra le nuove previsioni in materia di filtro di ammissibilità dell'appello e norme di rito relative alla discussione dell'appello stesso, mentre la lettera e) estende le nuove disposizioni in materia di ammissibilità alle controversie in materia di locazioni e comodato di immobili urbani, nonché di affitto di aziende.
  I commi 2 e 3 recano disposizioni di carattere transitorio, stabilendo che le lettera a), c), d) ed e) del comma 1 si applicano ai giudizi di appello introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge, mentre la norma di cui alla lettera b) si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  L'articolo 55 interviene sulla disciplina dettata dalla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta «legge Pinto»), in materia di diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, con finalità sia di razionalizzazione del relativo procedimento presso le corti d'appello, sia di contenimento della spesa pubblica.
  Attualmente, i giudizi sul diritto all'equa riparazione che devono decidere sul fondatezza del ricorso e sulla liquidazione degli importi si svolgono davanti alla Corte d'appello in composizione collegiale, con instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione responsabile e con svolgimento attraverso una pluralità di udienze. Poiché tali procedimenti, proprio per la loro eccessiva durata, sono stati essi stessi fonte di domande di risarcimento, la disposizione delinea un nuovo, più snello modello procedimentale, basato su quello del decreto ingiuntivo previsto dal codice di rito civile, e che permette di arrivare ad una rapida decisione sia sulla domanda (dagli attuali quattro mesi si passa a trenta giorni) che sull'eventuale impugnazione.
  L'intervento recato dall'articolo integra quello di riforma delle impugnazioni, di cui all'articolo 54 del decreto-legge. Sulla base dell'esperienza pregressa è, in particolare, la fase delle impugnazioni in appello e in cassazione a violare pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la gran parte degli indennizzi disciplinati dalla legge Pinto (secondo la relazione illustrativa, nel 2011, gli indennizzi erogati dallo Stato sono risultati pari a circa 200 milioni di euro).
  In particolare, il comma 1, lettera a), numero 1), interviene sulla disciplina della legge n. 89, attraverso la sostituzione del comma 2 dell'articolo 2, estendendo il potere di valutazione (e non di semplice considerazione) del giudice in relazione all'accertamento della violazione; inoltre si precisa che la valutazione stessa riguarda il comportamento «di ogni altro soggetto» chiamato a concorrere al procedimento o alla sua definizione (attualmente il riferimento è solamente ad «ogni altra autorità»).
  Novità più sostanziali sono contenute nei nuovi quattro commi (da 2-bis a 2-quinquies) introdotti dalla lettera a), numero 2), nel predetto articolo 2 della legge Pinto.
  Il nuovo comma 2-bis stabilisce i termini di durata dei singoli gradi di giudizio nella misura seguente: tre anni per il primo grado; due per il secondo; un anno per la cassazione (quindi sei anni complessivi); termini particolari di ragionevole durata sono dettati per il processo esecutivo (tre anni) e per le procedure concorsuali (sei anni). La loro osservanza fa sì che sia considerato rispettato il termine ragionevole di durata del procedimento e, quindi, non permette alcuna domanda di indennizzo.
  La norma individua, poi, diversi termini iniziali da considerare ai fini della decorrenza dei termini del processo.
  Il nuovo comma 2-ter detta una disposizione di chiusura, in base alla quale è comunque rispettato il termine di durata ragionevole se il processo è chiuso definitivamente in sei anni.
  Il nuovo comma 2-quater precisa che nel computo della durata non si devono calcolare i periodi di sospensione del processo, Pag. 28nonché i giorni intercorrenti tra la data da cui decorre il termine di impugnazione e quella in cui questa viene effettivamente proposta.
  Il nuovo comma 2-quinquies elenca le seguenti ipotesi di mancato riconoscimento dell'indennizzo (riconducibili a condotte della parte non diligenti, dilatorie o abusive): nei confronti del soccombente nel processo civile, se è accertato dalla sentenza che questi abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave; nei confronti della parte che, senza giustificato motivo, ha rifiutato la proposta di pagamento in sede conciliativa quando la domanda è accolta dal giudice in misura non superiore a detta proposta; nei confronti della parte che – nella mediazione per le controversie civile e commerciali – subisca dal giudice i provvedimenti sulle spese per aver rifiutato la proposta di conciliazione quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta; nel processo penale, nei confronti della parte che, con condotte dilatorie, provochi l'estinzione del reato per prescrizione; nei confronti dell'imputato che non abbia richiesto l'accelerazione del processo entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di durata dei singoli gradi di giudizio individuati dal comma 2-bis; nei confronti di chi abbia abusato dei suoi poteri processuali provocando la dilatazione ingiustificata dei termini di durata del procedimento.
  La lettera b) del comma 1 detta una nuova disciplina della misura e dei criteri di calcolo dell'indennizzo per violazione del termine ragionevole del processo; conseguentemente, la lettera a), numero 3), abroga, per coordinamento, il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 89, che detta l'attuale disciplina in materia.
  In dettaglio, viene inserito nella legge Pinto un nuovo articolo 2-bis, il quale prevede una griglia predeterminata per la misura dell'indennizzo, individuata in una somma tra 500 e 1.500 euro per ogni anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) che ecceda il termine di durata ragionevole del processo, come individuato dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 2 della stessa legge. Ai fini della determinazione concreta dell'indennizzo all'interno delle soglie quantitative, l'articolo 2-bis ricorre ai criteri di cui all'articolo 2056 del codice civile, integrandoli con una serie di ulteriori parametri: l'esito del processo in cui è stato violato il termine ragionevole; il comportamento del giudice e delle parti; la natura degli interessi coinvolti; il valore e la rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali delle parti.
  La disposizione precisa, comunque, che – anche se in deroga ai limiti quantitativi sopraindicati – la misura dell'indennizzo non può essere superiore al valore della causa ovvero, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.
  La lettera c), sostituendo l'articolo 3 della legge n. 89, ridisegna completamente la disciplina del procedimento in corte d'appello per l'accertamento del diritto all'indennizzo, definendo cui emerge un procedimento a carattere sommario modellato sul procedimento d'ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, su base documentale e con termini molto stringenti per l'adozione della decisione finale.
  La lettera d) riformula l'articolo 4 della legge n. 89, che attualmente prevede la possibile proposizione della domanda di riparazione sia in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, sia, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva. Al riguardo il nuovo articolo 4 conferma il citato termine semestrale ma esclude che la domanda di equa riparazione possa essere avanzata in pendenza del procedimento.
  La lettera e), attraverso la sostituzione dall'articolo 5 della legge n. 89, detta una nuova disciplina delle notificazioni e comunicazioni. Al riguardo, nel confermare gli obblighi di comunicazione del decreto di accoglimento della domanda sia al Procuratore generale della Corte dei conti, sia ai titolari dell'azione disciplinare, la nuova Pag. 29disposizione prevede che, oltre al decreto, sia notificato al Ministro nei cui confronti è proposta la domanda anche il ricorso iniziale; entrambi gli atti devono essere in copia autentica. Viene stabilito, inoltre, che alla mancata notifica del decreto nel termine di trenta giorni dal deposito consegue la sua inefficacia e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta. La notificazione comporta acquiescenza al decreto e impedisce la proposizione dell'opposizione.
  La lettera f) introduce due nuovi articoli 5-ter e 5-quater nella predetta legge n. 89.
  Il nuovo articolo 5-ter, consentendo di presentare opposizione al decreto del presidente della corte d'appello che decide sulla domanda (e non solo, come previsto attualmente, il ricorso per cassazione), entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla sua notificazione.
  Il procedimento di opposizione (in contraddittorio tra le parti) è regolato nelle forme semplificate del procedimento camerale davanti alla Corte d'appello in composizione collegiale. Salvo il caso in cui ricorrano di gravi motivi, l'opposizione non sospende l'esecuzione del decreto. L'opposizione è decisa entro quattro mesi dal suo deposito con decreto (immediatamente esecutivo) impugnabile per cassazione.
  Il nuovo articolo 5-quater, con finalità di dissuasione di liti temerarie, prevede applicazione di sanzioni processuali ove la domanda di equa riparazione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. In tali casi, con il decreto motivato che decide sulla domanda, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento alla Cassa delle ammende di una somma tra i 1.000 ed i 10.000 euro.
  Il comma 2 dell'articolo 55 detta una norma transitoria per l'applicazione delle modifiche recate dal comma 1.
  L'articolo 56, lettera a), interviene sulla disciplina della Scuola della Magistratura, stabilendo che questa possa avere da una a tre sedi, laddove la disciplina vigente stabilisce nella misura fissa di tre il numero delle predette sedi, e rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione del numero effettivo delle sedi, nonché la loro localizzazione.
  Al riguardo rammenta che, benché istituita nel 2006, ad oggi la Scuola non è ancora operativa, nonostante nel corso degli ultimi 6 anni siano stati individuati e ristrutturati immobili (a Benevento ed a Catanzaro) e siano stati pagati canoni d'affitto (a Bergamo). In questo quadro, il 9 maggio scorso il Ministro della giustizia ha comunicato al Consiglio superiore della Magistratura di aver optato per un'unica sede di formazione, da collocarsi in locali di proprietà demaniale nel comune di Scandicci, nell'area metropolitana di Firenze. La norma è dunque volta a rendere compatibile la legislazione con l'attuale intento del Governo di prevedere una sede unica.
  La lettera b) della disposizione modifica inoltre lo status dei magistrati chiamati a far parte del comitato direttivo della Scuola, consentendo ai magistrati membri del comitato direttivo, che non siano in quiescenza, di poter scegliere tra la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura per i 4 anni di durata dell'incarico (che, fino all'entrata in vigore del decreto-legge, rappresentava l'unica possibilità per il magistrato) e la prosecuzione delle attività giurisdizionali, seppur in una misura parziale che dovrà essere determinata dal CSM.
  L'articolo 64, comma 1, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, stabilita dal comma 3 nella misura massima di 23 milioni di euro, cui si provvede nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Pag. 30
  Il comma 2 prevede che i criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concreto con il Ministro dell'economia.
  L'articolo 65, comma 1, attribuisce alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, specificando che il predetto riconoscimento sia concesso, ai fini sportivi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, da parte del Consiglio Nazionale Paraolimpico (CIP).
  La disposizione ha l'obiettivo di estendere alle federazioni e discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la disciplina prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999 per le federazioni e le discipline sportive riconosciute dal CONI.
  Il comma 2 precisa che agli organi indicati nell'articolo continua comunque ad applicarsi la normativa vigente in materia di contenimento delle spese delle amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 68, nell'ambito del capo relativo alle disposizioni finanziarie poste a copertura degli oneri derivanti dal decreto – legge, consente, che l'imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione potrà essere applicata, in qualità di sostituto d'imposta, anche dall'intermediario assicurativo che interviene nella sottoscrizione del contratto (ad esempio, società fiduciarie italiane che sottoscrivono i contratti per conto dei fiducianti e delle banche che canalizzano i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività).
  In particolare, il comma 1, aggiungendo un periodo al comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, modifica la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, consentendo all'intermediario assicurativo che interviene nella sottoscrizione del contratto di agire in qualità sostituto d'imposta, applicando dunque la predetta imposta sostitutiva.
  Il comma 2 interviene sulla disciplina dell'imposta annua versata dalle compagnie assicurative sulle riserve matematiche dei rami vita, recata dall'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 209 del 2002, prevista nella misura dello 0,35 per cento delle predette riserve matematiche.
  In merito ricorda che il versamento dell'imposta sulle riserve matematiche, effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi, costituisce – tra l'altro – credito di imposta per il versamento della già richiamata imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, costituendo, in sostanza, un acconto di quanto deve essere versato a titolo di imposta sostitutiva al momento del riscatto della polizza.
  In sostanza, in forza dei commi 1 e 2 il prelievo sulle riserve matematiche si applica anche nei confronti degli intermediari che agiscono in qualità di sostituti d'imposta attraverso il cui intervento siano stati sottoscritti contratti con imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi, per le quali normalmente le compagnie non pagano l'imposta annua dello 0,35 per cento, in quanto si avvalgono di un chiarimento dell'Amministrazione finanziaria (Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 62/E del 31 dicembre 2003) secondo cui l'imposta sulle riserve matematiche non è dovuta dalle imprese di assicurazioni estere che, pur operando nel territorio dello Stato, non intendono provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, lasciando al contribuente l'onere di indicare i predetti redditi di capitale di natura assicurativa nella dichiarazione annuale dei redditi.
  Il comma 3 reca una norma di carattere transitorio, prevedendo che per il 2011 il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 novembre 2012, sulla base delle riserve tecniche relative ai contratti in essere al 31 dicembre 2011.Pag. 31
  L'articolo 69 reca le disposizioni di carattere finanziario.
  In particolare, il comma 1 rifinanzia il Fondo per interventi strutturali di politica economica, prevedendo un incremento della dotazione di 24,9 milioni di euro per l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013.
  Il comma 2 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento, che vengono quantificati, complessivamente, pari a 123,7 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013, 220,7 milioni per l'anno 2014, 405,9 milioni per l'anno 2015, 307,9 milioni per l'anno 2016 e a 309,5 milioni a decorrere dall'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare.
  Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, gli oneri aumentano a 178,9 milioni di euro l'anno 2012, a 124 milioni per l'anno 2013, a 260,7 milioni per l'anno 2014, a 4559 milioni euro per l'anno 2015, a 357,9 milioni per l'anno 2016 e a 359,5 milioni per l'anno 2017.
  A tali oneri si provvede:
   a) con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi 1 e 2 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico) e dall'articolo 68 (Assicurazioni estere), e con le minori spese derivanti dall'articolo 14, comma 2 (Autonomia finanziaria dei porti), per l'importo complessivo di 178.858.408 euro per l'anno 2012, di 123.980.489 euro per l'anno 2013, di 120 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
   b) mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, per gli importi di 140.661.620 milioni di euro per l'anno 2014, di 355.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, di 257.900.000 euro per l'anno 2016 e di 259.500,000 euro per l'anno 2017 e di 209.500.000 a decorrere dall'anno 2018.

  La disposizione specifica che le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica e che dalle riduzioni lineari delle voci di spesa indicate nel predetto allegato alla legge n. 225 sono esclusi gli stanziamenti destinati ad Expo 2015.

  Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per la X Commissione, illustra le restanti parti del provvedimento, segnalando in particolare, con riferimento ai profili di competenza prevalente della Commissione Attività produttive, il Titolo III, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, e, al suo interno, il Capo I (articoli 23, 26-31) recante misure per la crescita sostenibile, il Capo III (articolo 33), recante misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali, il Capo IV (articoli 34-40), recante misure per lo sviluppo ed il rafforzamento del settore energetico, il Capo V (articoli 41-50 e 52), recante ulteriori misure a sostegno delle imprese, il Capo VIII (articoli 57-59), recante misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo ed infine alcune delle disposizioni del Capo X (articoli 66 e 67) recante misure per il turismo.
  Gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge razionalizzano le funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, creando a tal fine un organismo unico, denominato Agenzia per l'Italia digitale al posto della pluralità di amministrazioni e di enti finora competenti in materia.
  L'articolo 19 istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale che, ai sensi del comma 1, è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, nonché dei seguenti ministri: economia e finanze; pubblica amministrazione e semplificazione; sviluppo economico; istruzione, università e ricerca. I principi cui l'Agenzia dovrà conformarsi sono l'autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, la trasparenza e l'economicità. Pag. 32
  L'articolo 20 del decreto-legge delinea le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale. In primo luogo, ai sensi del comma 1, l'Agenzia si occuperà di realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana. Il comma 2 dell'articolo attribuisce all'Agenzia le funzioni precedentemente espletate da DigitPA e dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione (enti che vengono soppressi dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge), nonché quelle facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato dall'articolo 22, comma 7, ad essere riorganizzato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono invece fatte salve le funzioni dell'INDIRE relative all'innovazione nel campo delle istituzioni scolastiche. Il comma 3 elenca in maniera particolareggiata le funzioni spettanti all'Agenzia per l'Italia digitale. Si tratta di funzioni di carattere generale che hanno solo in parte analogia con quelle svolte finora dagli organismi soppressi. In primo luogo, la nuova Agenzia ha tra i suoi compiti istituzionali la promozione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN). Le altre funzioni della nuova Agenzia, che riguardano prevalentemente l'informatizzazione della pubblica amministrazione, sono state fin qui svolte dalla DigitPA. Tra le funzioni attribuite all'Agenzia segnala: la disciplina in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard per la interoperabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea; l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese; la diffusione di iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni; la vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa; la promozione dell'alfabetizzazione informatica dei cittadini, e dei pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez; il monitoraggio dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni.
  Il comma 5 stabilisce che, a seguito del trasferimento di funzioni da DigitPA a Consip Spa di cui al precedente comma 4, vadano a Consip Spa i relativi futuri contributi che la normativa prevedeva in favore di DigitPA. Si tratta dei contributi forfetari che DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti. I contributi sono calcolati, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto che vanno dal 4 all'8 per mille a seconda del tipo di contratto (DPCM 23 giugno 2010).
  L'articolo 21 individua i seguenti organi dell'agenzia: il direttore generale; il comitato di indirizzo; il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale, legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile, è scelto tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Esso è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze nomina, previo avviso pubblico. Il direttore dura in carica 3 anni e non è prevista (né esclusa la possibilità) di conferma (la durata in carica del presidente di DigitPA è fissata in 4 anni ed è rinnovabile una sola volta). Non è specificato l'atto formale di nomina (il presidente di DigitPA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica). Il comitato di indirizzo è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio Pag. 33dei Ministri; un rappresentante di ciascuno dei Ministeri vigilanti (sviluppo economico, istruzione, università e ricerca, pubblica amministrazione e semplificazione, economia e finanze); due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. I rappresentanti partecipano al Comitato di indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica. Entro 45 giorni dalla nomina del direttore generale, è adottato lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto dovrà anche disciplinare le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di nomina del collegio dei revisori. Inoltre, lo statuto deve conformarsi ai principi e criteri direttivi previsti in generale per le agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, in quanto compatibili con il decreto-legge.
  L'articolo 22 reca alcune disposizioni relative al personale, oltre a norme di carattere finale e transitorie, necessarie a disciplinare la fase di passaggio al nuovo regime.
  Innanzitutto, il comma 1, dispone la soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. La soppressione ha decorrenza immediata, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Per questo i commi seguenti disciplinano la fase transitoria fino alla costituzione della nuova agenzia. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, pur di fatto svuotato completamente delle sue funzioni che sono trasferite alla nuova Agenzia, non viene soppresso direttamente dal decreto in esame che, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta alla Presidenza del Consiglio con il decreto legislativo n. 303 del 1999, ne demanda la riorganizzazione ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio (comma 7). Il personale di ruolo delle amministrazioni soppresse è trasferito all'Agenzia digitale, così come le risorse finanziarie e strumentali, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Per il solo personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio è fatto salvo il diritto di opzione. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza (comma 3). Al personale della nuova agenzia, ai sensi del comma 6 si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri. Il comma 6 fissa in 150 unità il limite massimo della dotazione organica della nuova Agenzia. Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria disponendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e prevedendo che alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Infine, il comma 9 prevede che la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia sia assicurata dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  L'articolo 23 riordina gli strumenti esistenti per l'incentivazione delle attività imprenditoriali trasformando, tra l'altro, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) nel Fondo per la crescita sostenibile, finalizzato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare nel Mezzogiorno, la presenza internazionale delle imprese nazionali e l'attrazione di investimenti dall'estero. Sono abrogate numerose disposizioni, contenute nell'Allegato 1, che prevedono diversi meccanismi di incentivazione alle imprese. Il Ministero dello Sviluppo economico, con decreti di natura non regolamentare, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, individua le priorità e le forme di aiuto concedibili erogate nella forma di concessione Pag. 34di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e finanziamento agevolato (articolo 7, decreto legislativo n. 123 del 1998), con esclusione del credito di imposta (tale attività è svolta con decreto e di concerto con il MEF); i termini, le modalità e le procedure attraverso bandi o direttive; può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara (gli oneri derivanti dalle convenzioni sono a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono).
  L'articolo 26 concede una moratoria di un anno alle imprese che hanno beneficiato dei contributi sul Fondo per l'innovazione tecnologica e si trovano in situazione di difficoltà temporanea nel restituire le rate di mutuo. In particolare, si prevede che la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate possa essere disposta per una sola volta e con riferimento alle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013. La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, maggiorati degli interessi di mora. Con decreti distinti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca saranno individuati i criteri per la concessione del beneficio, ivi compresi le modalità di recupero e di pagamento degli interessi connessi alla rata sospesa, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo; in questo caso, sono determinate modalità di restituzione graduali. Qualora dalla traslazione del piano di ammortamento consegua il superamento dell'equivalente sovvenzione lorda massima concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa.
  L'articolo 27 istituisce una nuova procedura chiamata Progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. Il procedimento ai fini del riconoscimento di tale crisi è caratterizzato da un elemento formale: l'istanza di riconoscimento della regione interessata.
  Viene previsto che il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, sia applicato esclusivamente per i progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Si prevede, inoltre, che possano essere attivati accordi di programma al fine di disciplinare gli interventi agevolativi; l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati; le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Tutte le opere e gli impianti richiamati all'interno dei Progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. A supporto dell'attuazione del progetto è altresì prevista la costituzione di apposite conferenze di servizi. Il MiSE si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti in base ad una convenzione che ne disciplini le attività, i cui oneri sono posti a carico dell'istituendo Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adotta le misure per il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Adotta altresì, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in Pag. 35esame, le modalità di attuazione dei progetti, impartendo direttive all'Agenzia e prescrivendo la priorità di accesso agli strumenti agevolativi di competenza del Ministero stesso.
  L'articolo 28 introduce termini perentori per la definizione dei procedimenti agevolativi riguardanti «Industria 2015». In particolare, i commi 1 e 2 prevedono la decadenza dei procedimenti agevolativi di cui all'articolo 1, comma 842, della legge n. 296 del 2006 («Industria 2015»), qualora entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta di erogazione per stato di avanzamento (ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di già avvenuta concessione) e la decadenza dalle agevolazioni qualora l'impresa non trasmetta la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore dell'intervento. Il comma 3 rinvia a successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico la disciplina di ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure attribuendo allo stesso Ministero anche la possibilità di emanare specifiche direttive nei confronti del soggetto gestore degli interventi.
  L'articolo 29 prevede norme agevolative per permettere la conclusione dei procedimenti relativi ai programmi di investimento avviati dalle imprese. In particolare, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 415 del 1992, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Si prevedono, inoltre, procedure semplificate per accelerare la definizione dei procedimenti di revoca con particolare riguardo ai programmi di fatto mai avviati di cui alle leggi n. 488 del 1992, n. 215 del 1992 e n. 64 del 1986: nell'ipotesi in cui i beneficiari non abbiano avanzato alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è stabilita la decadenza delle agevolazioni, accertata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico; sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.
  I contratti di programma, la cui approvazione e finanziamento è stata già oggetto di delibera CIPE, decadono dalle agevolazioni previste se non presentano il progetto esecutivo entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del decreto. Si prevede inoltre la risoluzione dei contratti di programma già stipulati allorché non sia stata prodotta da parte dell'impresa la documentazione idonea a comprovare l'avvio degli investimenti e l'ottenimento delle autorizzazioni a tale scopo necessarie.
  L'articolo dispone altresì un'attenuazione dell'operatività dell'obiettivo occupazionale previsto dai contratti di programma. Più in particolare, non si procede alla revoca delle agevolazioni, qualora si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale contenuto.
  Si introduce, inoltre, la necessità di revocare le iniziative non ancora avviate e di fissare un termine perentorio di 18 mesi per il completamento di quelle già in corso e di ulteriori 6 mesi, non più prorogabili, per la presentazione della documentazione finale di spesa. Infine, si disciplina la possibilità di disporre in via eccezionale la sospensione, su disposizione del Ministro, dei termini di ultimazione dei programmi agevolati, qualora ricorrano condizioni di particolare gravità sotto il profilo economico finanziario.
  L'articolo 30 detta disposizioni volte alla razionalizzazione dell'attuale quadro normativo relativo al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa; da un lato, operando integrazioni alla disciplina che ha esteso l'ambito di operatività del FRI agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero di competenza regionale (comma 1) e, dall'altro, consentendo l'utilizzo del FRI per le finalità del Fondo per Pag. 36la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame (commi 2-5). L'articolo 30, dunque, letto in combinato disposto con il citato articolo 23 rientra nel quadro degli interventi volti al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti nazionali vigenti di incentivazione alle attività imprenditoriali, anche mediante interventi di abrogazione di norme (comma 6).
  L'articolo 31 destina agli interventi di venture capital per le imprese innovative le residue disponibilità del fondo per l'efficienza energetica; dispone il trasferimento delle risorse del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (denominato Foncooper), in favore del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione; prevede che le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico, la cui gestione non sia stata assunta dalle regioni, siano utilizzate per finanziare iniziative a favore delle piccole e medie imprese operanti in quei territori.
  L'articolo 33 modifica la legge fallimentare, ed è diretto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, in modo da incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi. A tal fine, sono ampliati i casi di non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare; nel concordato preventivo è anticipata l'applicabilità delle misure a tutela del debitore ed è introdotta la possibilità di sciogliersi in alcuni casi da contratti in corso di esecuzione; negli accordi di ristrutturazione del debito è introdotta una moratoria legale dei pagamenti; sono individuate misure di finanza interinale, volte a consentire finanziamenti o pagamenti del debitore nelle more della definizione dei procedimenti di ristrutturazione del debito e di concordato preventivo; sono introdotte deroghe per le società in crisi alla disciplina sulla perdita di capitale; è introdotto il concordato con continuità aziendale, con prosecuzione dell'attività d'impresa; è adeguata la disciplina fiscale sulle sopravvenienze attive e la deducibilità delle perdite.
  L'articolo 34 contiene misure per razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti e per favorire il sistema produttivo nazionale e comunitario, rispetto ai prodotti finiti importati da Paesi extracomunitari (per i quali si rende obbligatorio ottenere un'autorizzazione ministeriale). A questo fine, si riconosce un maggiore valore, ai fini del calcolo dell'obbligo comunitario, ai biocarburanti di produzione nazionale e comunitaria e si limita il riconoscimento del valore doppio ai fini del calcolo dell'obbligo solo ai biocarburanti «di seconda generazione» (da materie cellulosiche e da alghe), prodotti da rifiuti e sottoprodotti che non abbiano già altri usi industriali e provenienti dalla produzione nazionale e comunitaria. Viene altresì trasferita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al MiSE la gestione del sistema di monitoraggio sui biocarburanti.
  L'articolo 35 modifica la disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, fissando un'unica fascia di rispetto, fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per lo svolgimento di tali attività ed individuando le soglie di contaminazione applicabili ai siti appartenenti al demanio militare e alle aree ad uso esclusivo delle Forze armate. La relazione illustrativa sottolinea che il nuovo limite, ancorché più restrittivo, consente comunque lo svolgimento di attività imprenditoriali importanti in quanto il comma in esame prevede, altresì, che siano fatti salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010 (cioè al 26 agosto 2010), nonché dei procedimenti ad essi conseguenti e connessi. Sono poi elevate di tre punti percentuali le royalties che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare devono corrispondere annualmente allo Stato. Le risorse aggiuntive derivanti dall'incremento saranno equiripartite tra il MATTM (per le azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino) e il MiSE (per le attività di Pag. 37vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare). Si prevede inoltre una novella al comma 5-bis dell'articolo 184 e del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) in materia di gestione dei materiali e dei rifiuti e di bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.
  L'articolo 36 reca una serie di semplificazioni in ordine agli adempimenti richiesti dalla normativa per il settore petrolifero, con particolare attenzione al settore della raffinazione. A tal fine vengono integrate, fra l'altro, alcune norme in materia dettate dal decreto «semplificazioni» (decreto – legge n. 5 del 2012) e dal Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).
  In particolare, si dispone che: i sistemi di sicurezza già in atto possono continuare ad essere utilizzati solo nel caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito (e non più in caso di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale), in caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati; la concertazione con il Ministero delle infrastrutture è necessaria solo per gli impianti industriali strategici; il termine per il rilascio dei provvedimenti amministrativi per apportare modifiche agli stabilimenti di lavorazione di oli minerali; passi da 180 a 90 giorni; il Ministero dell'ambiente adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione dei carburanti; non si applichino le verifiche periodiche delle attrezzature a pressione per gli impianti di produzione a ciclo continuo e per quelli di fornitura di servizi essenziali; l'importazione di prodotti petroliferi da Paesi non appartenenti all'Unione europea sia soggetta ad autorizzazione del MISE a partire dal 2012; non sia necessaria una particolare autorizzazione per le pensiline di carico di benzina su autobotti all'interno dei depositi petroliferi.
  L'articolo 37 chiarisce, in relazione all'affidamento del servizio di distribuzione del gas, che per le gare per ambito «a regime» è esclusa la partecipazione delle società che gestiscono servizi pubblici locali; tale limitazione non si applica per le prime gare che saranno bandite nel 2012. Vengono, poi, modificati i criteri di aggiudicazione delle gare di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico e la durata delle concessioni.
  Con riferimento alla distribuzione del gas, le norme mirano fondamentalmente a precisare la specificità normativa delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas in relazione alla nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decreto – legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto – legge «liberalizzazioni».
  Nel settore idroelettrico, la modifica più rilevante consiste nella riduzione di dieci anni della durata delle concessioni idroelettriche (da 30 a 20 anni).
  Riguardo alle gare per la distribuzione di gas naturale, le disposizioni contenute nei commi 1-3 dell'articolo in esame forniscono, secondo la relazione tecnica, chiarimenti sulle potenziali interferenze della nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decreto legge «liberalizzazioni», con le norme specifiche che regolano le imminenti gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per ambiti sovra comunali (177 in tutta Italia) da parte di consorzi di comuni. Lo scopo è di evitare possibili contenziosi e ritardi nell'avvio delle gare, eliminando le possibili incertezze di interpretazione. In particolare, si chiarisce che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali a seguito di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica (con eccezione delle società quotate e loro collegate); si consente in via transitoria la partecipazione alle gare a tutti i soggetti interessati, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, anche a livello di gruppo, anche in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas; vengono fatti salvi i 177 ambiti di gara Pag. 38già determinati con decreto MiSE e le norme a tutela dell'occupazione del distributore uscente, concordate a livello sindacale, che nel settore del gas restano obbligatorie e non facoltative come previsto per la generalità dei servizi pubblici locali.
  L'articolo 38, anche in coerenza con l'orientamento della Corte costituzionale, definisce una procedura che prevede un intervento statale per sbloccare i procedimenti autorizzativi delle infrastrutture energetiche nel caso di mancata emanazione degli atti di competenza delle amministrazioni regionali. I successivi commi 2 e 3, invece, sono mirati ad introdurre modalità più efficienti per l'allocazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale. In particolare, si prevede il passaggio dal sistema pro-quota ad un sistema di asta competitiva per l'allocazione dei servizi di stoccaggio del gas e la definizione di limiti per l'acquisizione da parte del singolo operatorie della capacità di stoccaggio.
  L'articolo 41 detta disposizioni volte a razionalizzare l'organizzazione dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo all'estero. In particolare, le modifiche relative all'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, relativo all'organizzazione della nuova ICE-Agenzia per la promozione all'estero ed internazionalizzazione delle imprese, prevedono che: nella cabina di regia, organo di direzione dell'Agenzia, sieda, in qualità di copresidente, insieme ai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, anche il Ministro con delega al turismo, e che la stessa sia composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze, anche dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, tra le associazioni di categoria, dall'Alleanza delle cooperative italiane; la dotazione organica del personale è stabilita nel limite di 450 e non più di 300 unità, considerando tale nuova indicazione anche ai fini dell'individuazione del personale da trasferire alla nuova ICE-Agenzia; in seguito al trasferimento di personale all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico, dovrà essere rideterminata la dotazione organica del Ministero in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo determinato trasferito.
  Per quanto riguarda gli interventi di razionalizzazione della struttura organizzativa dell'ENIT, si prevede che essa operi all'estero nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità che saranno stabilite in una apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli affari esteri e l'amministrazione vigilante sull'ENIT. Il limite di personale operante all'estero viene individuato in 50 unità e potrà essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri. Tale personale è posto alle dipendenze funzionali dei Capi missione. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ENIT, uno dei membri dello stesso consiglio sia designato dal Ministro degli Affari esteri.
  L'articolo 42 riordina, semplificandola, la procedura per la concessione di agevolazioni finanziarie per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e rivede l'ordinamento e l'attività dei consorzi a tal fine costituiti. Il comma 1 apporta talune specifiche modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 112 del 2008, recante norme per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Il comma 2 prevede che il riparto dei contributi destinati ad istituti, enti e consorzi per l'internazionalizzazione e alle Camere di commercio avvenga con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001. La deroga, dato il tenore del comma 2 dell'articolo 32, sembra riferita alla necessità di acquisire il previo parere parlamentare. Il comma 3 ridefinisce l'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione prevedendo che la stessa abbia ad oggetto: la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi alle piccole e medie imprese; il supporto alla loro presenza nei mercati esteri, anche attraverso Pag. 39la collaborazione con imprese estere. Il comma 4 prevede che debbano ritenersi attività funzionali al raggiungimento degli scopi dei consorzi le attività riguardanti: l'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati; la formazione specialistica per l'internazionalizzazione; la qualità, la tutela e l'innovazione dei prodotti, anche attraverso marchi in contitolarità. Il comma 5 definisce le modalità di costituzione dei consorzi in esame. Il comma 6 prevede che i consorzi in esame possano ottenere, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a tal fine, un contributo non superiore al 50 per cento per la copertura delle spese sostenute per l'esecuzione dei progetti. Di tali contributi possono beneficiare anche piccole e medie imprese non consorziate, ma che abbiano stipulato contratti di rete tra di loro. Il comma 7 della disposizione in commento reca il trattamento fiscale dei consorzi per l'internazionalizzazione. In sostanza, si concede a detti consorzi la possibilità di ampliare la fattispecie di accantonamento in sospensione di imposta degli avanzi di esercizio, mantenendo il regime fiscale di favore se utilizzati per scopi specifici afferenti la vita dell'ente.
  L'articolo 43 prevede che le Camere di commercio competenti per territorio sono le destinatarie, ai fini dell'irrogazione della sanzione, del rapporto con il quale viene accertata la violazione delle norme a tutela dei prodotti Made in Italy. In particolare, la norma novella l'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, aggiungendo un nuovo comma dopo il comma 49-ter. Le disposizioni relative alla tutela del Made in Italy sono contenute nei commi 49, 49-bis e 49-ter.
  L'articolo 45 è volto a favorire il contratto di rete. Infatti, con i commi 1 e 2 si effettua una semplificazione burocratica sulla forma contrattuale (prevedendo che possa essere redatto anche come atto sottoscritto mediante firma digitale) e sulle modalità di iscrizione presso il Registro delle imprese delle eventuali modifiche intervenute. Con il comma 3, si prevede che ai contratti in esame non si applicano le norme sui contratti agrari, al fine di evitare che il regime vincolistico ivi previsto impedisca la costituzione e la diffusione delle aggregazioni tra aziende agricole.
  I primi due commi hanno come ratio la semplificazione della forma e degli adempimenti relativi al contratto di rete, ed intervengono sulle norme che lo disciplinano.
  L'articolo 46 interviene sulla disciplina della vigilanza sulle società cooperative, prevedendo una sanzione amministrativa applicabile agli enti cooperativi che si sottraggano all'attività di vigilanza o risultino irreperibili al momento delle verifiche. La sanzione, con importo minimo pari a 50.000 euro ed importo massimo pari a 500.000 euro, si applica per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità. La disposizione prevede altresì l'applicazione della richiamata sanzione per le irregolarità comportanti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività, in sostituzione della sospensione stessa.
  L'articolo 47, in materia di semplificazione della governance di Unioncamere, per adeguarsi alle nuove norme in materia composizione degli organi amministrativi pur mantenendo la rappresentanza delle amministrazioni centrali e locali, prevede che i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e degli enti locali partecipino alle riunioni dell'organo amministrativo di Unioncamere quali invitati e non più come componenti.
  L'articolo 48 interviene in tema di controversie inerenti a lavori pubblici, forniture e servizi per generalizzare la previsione che consente l'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d'appello non solo per motivi di nullità, ma inerenti anche al merito della controversia. Tale previsione trova da subito applicazione ai lodi per i quali, alla data del 27 giugno 2012, non sia già scaduto il termine di impugnazione.Pag. 40
  L'articolo 49 dispone la cessazione, al 31 dicembre 2013, del Commissario ad acta previsto dall'articolo 86 della legge n. 289 del 2002 per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Si prevede, inoltre, che entro il medesimo termine del 31 dicembre 2013, il commissario ad acta, previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale (emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico). Infine, si prevede che, entro la medesima data, il commissario ad acta provveda alla presentazione, ai ministri citati, di una relazione conclusiva dell'attività svolta.
  L'articolo 50 individua gli obiettivi della riduzione della spesa e della trasparenza della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, vincolando, fra l'altro, i criteri di determinazione dei compensi dei commissari e di attribuzione di incarichi a valutazioni relative al contenimento dei costi.
  Con tale finalità, il comma unico dell'articolo in esame interviene su alcuni articoli del decreto legislativo n. 270 del 1999, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza».
  L'articolo 52, allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), resesi necessarie anche in ragione della previsione (recata dall'articolo 6, comma 2, del decreto – legge n. 138 del 2011) dell'utilizzo di modalità semplificate in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sospende, fino al compimento delle anzidette verifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2013, l'operatività del SISTRI. In particolare, si prevede che sia un apposito decreto ministeriale a fissare il nuovo termine per l'entrata in operatività del SISTRI; sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la SELEX-SE.MA e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni. È altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.
  L'articolo 53 reca norme concernenti la disciplina dei servizi pubblici locali attraverso alcune puntuali novelle aventi ad oggetto gli articoli 3-bis e 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, allo scopo di chiarirne la portata normativa e l'ambito applicativo alla luce delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 1 del 2012. Le modifiche introdotte all'articolo 3-bis hanno l'obiettivo di accelerare e semplificare l'organizzazione degli ambiti territoriali dei servizi pubblici nel rispetto del termine fissato al 30 giugno 2012. Le modifiche inerenti al comma 3 dell'articolo 4 sono finalizzate alla semplificazione della procedura di approvazione della delibera quadro degli enti locali nel caso di attribuzione di diritti in esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione dei servizi pubblici. Si introduce, altresì, un nuovo parametro di natura economica per l'attribuzione del servizio disponendo che nel caso di enti locali con popolazione superiore ai 10.000 abitanti per l'attribuzione di diritti di esclusiva, se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, la delibera in esame verrà trasmessa per un parere obbligatorio all'Autorità garante della concorrenza che potrà pronunciarsi entro sessanta giorni.
  L'articolo 57 interviene sulla destinazione delle risorse del fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, per un verso, modificando il novero dei settori in cui operano i soggetti destinatari dei fondi. A tal fine, si dispone l'abrogazione – decorrente dall'entrata in vigore del decreto-legge – del comma 1112 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007), che elencava le iniziative prioritariamente finanziate nel triennio 2007-2009, e viene contestualmente Pag. 41fornito un elenco di soggetti beneficiari operanti in taluni settori individuati dalla norma, il che comporta un nuovo orientamento e un ampliamento delle misure di intervento con riferimento a nuovi settori produttivi. Rispetto alla disciplina previgente viene sottolineato che i finanziamenti sono destinati a soggetti privati operanti nei settori indicati e non anche a quelli pubblici, come invece prevede il comma 1111 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.
  Le disposizioni contenute nell'articolo dispongono, inoltre, che i finanziamenti siano destinati a progetti che devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato di persone con età non superiore a trentacinque anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato già presentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008 e della successiva circolare del 16 febbraio 2012. Viene altresì previsto che le risorse assegnate con il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore del decreto-legge possono essere destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori indicati al comma 1. Si consente l'integrazione o la modifica dell'elenco dei settori con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Per le modalità di presentazione delle nuove domande e di erogazione dei finanziamenti continua a valere la disciplina prevista dalla circolare del 16 febbraio 2012, mediante l'applicazione di procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.
  Si dispone la riduzione del 50 per cento del tasso di interesse individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009, in favore dei progetti di investimento presentati dalle società di servizio energia (ESCO); dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività; dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile. Infine, si prevede che la durata dei finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al primo comma, sia non superiore a 120 mesi, per quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma 6 e non superiore a 72 mesi, negli altri casi.
  L'articolo 58 istituisce, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, un fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. Il fondo potrà essere incrementato da erogazioni liberali e donazioni di privati che godranno di agevolazioni fiscali. La distribuzione delle derrate è affidata ad associazioni caritatevoli.
  L'articolo 59, nell'intento di favorire il rilancio del settore agricolo detta disposizioni urgenti di varia natura.
  Si prevedono innanzitutto, mediante modifiche al decreto legislativo n. 61 del 2010, sanzioni nel settore vitivinicolo per il mancato assolvimento degli obblighi nei confronti dei consorzi di tutela, anche con la sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta (commi 1-2).
  Per il settore bieticolo-saccarifero si rendono disponibili le risorse residue, già iscritte ed impegnate nei bilanci di previsione dell'AGEA riferiti agli anni 2005-2010, per una riprogrammazione, da attuare sulla base delle linee di indirizzo definite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento (commi 3-5). Inoltre, il successivo comma 6 introduce, a decorrere dal 2012, un vincolo per le regioni relativamente all'utilizzo delle risorse annualmente trasferite loro sulla base del decreto legislativo n. 143 del 1997: nel limite di 2,5 milioni di euro, tali risorse debbono essere attribuite agli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali, a titolo di rimborso dei costi dagli stessi sostenuti. Il comma 7 estende la competenza del commissario ad acta per le opere irrigue alle opere per la produzione di energia idroelettrica. A tale commissario, incaricato della gestione delle opere ex Agensud poi Pag. 42trasferite al Dicastero delle politiche agricole, che segue pertanto gli impianti irrigui che insistono sugli schemi idrici delle regioni meridionali, viene consentito di finanziare le opere destinate alla produzione di energia, a condizione che gli impianti siano connessi con le opere irrigue, e che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per consentire una migliore pianificazione nazionale, i commi 8-10 impegnano le regioni, a decorrere dal 2013, ad inviare annualmente al Dicastero agricolo una relazione sul rapporto esistente nel proprio territorio tra biomasse ad uso agroenergetico e agricoltura. La relazione, redatta secondo i criteri omogenei individuati con un decreto del Ministero dell'agricoltura (d'intesa con la Conferenza Stato-regioni), dovrà indicare fabbisogno e disponibilità di biomasse nel bacino regionale, e consentirà alle amministrazioni competenti di valutare in merito al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'entrata in esercizio degli impianti.
  Il comma 11 accentra le competenze autorizzatorie del settore dell'acquacoltura marina, per gli impianti situati ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa nel MIPAAF che dovrà esercitarle sulla base dei criteri contenuti in un regolamento ministeriale da emanarsi entro 90 giorni. Rientrando, tuttavia, la materia pesca nella potestà legislativa delle regioni, in quanto non espressamente riservata dall'articolo 117 della Costituzione alla legislazione dello Stato, il comma 12 reca una clausola di cedevolezza secondo la quale la competenza statale in ordine al rilascio dell'autorizzazione opera fino a quando ciascuna regione non avrà adottato una propria normativa che dovrà, comunque, rispettare le disposizioni comunitarie in materia ed i vincoli di cui all'articolo 29 della legge n. 241 del 90, relativi al rispetto del sistema costituzionale e alle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
  Al fine di agevolare l'accesso al credito, il comma 13 novella l'articolo 17 della legge n. 302 del 1989, sul credito peschereccio d'esercizio, estendendo l'operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi, il cui campo d'azione è quello di attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie, anche alle associazioni nazionali di rappresentanza del settore. Infine, i commi 14-19 introducono un regime facoltativo di etichettatura dei prodotti della pesca che indichi la provenienza del prodotto nella fase di vendita al dettaglio e somministrazione: la dicitura può essere «prodotto italiano» o altra che indichi con precisione la zona di cattura.
  Gli articoli 60, 61, 62 e 63 rivedono complessivamente gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca diretti al sostegno della ricerca scientifica e tecnologica. Come affermato nella relazione illustrativa, le disposizioni in commento rappresentano una sorta di nuovo «testo unico» in base al quale il MIUR gestisce gli interventi a sostegno della ricerca.
  In particolare, l'articolo 61 – da leggere nel combinato disposto con gli articoli 61, 62 e 63 – ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento nonché i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica.
  L'obiettivo del complesso delle disposizioni – quale individuato dal comma 1 dell'articolo – è di garantire la competitività della ricerca, per fare fronte alle sfide globali della società.
  L'articolo 62 ridefinisce le procedure e le modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca. In primo luogo, si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del Programma nazionale della ricerca (PNR) adotta, per ogni triennio di riferimento del PNR, indirizzi sugli obiettivi, le priorità di intervento e le attività di ricerca. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del medesimo Ministro (per la cui emanazione non è indicato un termine) sono definite, fra le altre cose, le spese ammissibili (comprese, per i progetti svolti nel quadro di programmi UE o di accordi internazionali, quelle riguardanti la disseminazione dei risultati ottenuti ed il coordinamento del progetto); le caratteristiche Pag. 43specifiche delle attività e degli strumenti; le modalità ed i tempi di attivazione; le misure delle agevolazioni e le modalità della loro concessione ed erogazione. Per gli interventi di ricerca industriale, è richiesto un parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in un apposito elenco del Ministero e individuati «di volta in volta», dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNRG).
  Per gli interventi di ricerca industriale orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale, lo sviluppo di grandi aggregazioni tecnologiche (cluster) e quelli inseriti in accordi comunitari ed internazionali, il finanziamento è disposto, altresì, previo parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti rispetto all'investimento proposto, mentre per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali non è richiesta la valutazione preventiva degli aspetti tecnico-scientifici. Inoltre, il MIUR può avvalersi di banche, società finanziarie e di altri soggetti qualificati dotati di competenza e risorse umane e tecniche adeguate.
  Per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali non è richiesta la valutazione preventiva degli aspetti tecnico-scientifici. Il citato decreto di natura non regolamentare definisce i casi in cui il Ministero può ammettere al finanziamento anche i progetti di ricerca industriale di cui al comma 4 per i quali la valutazione ha avuto esito negativo; a tal fine, lo stesso decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative o altre tipologie di garanzia rilasciate da uno dei soggetti proponenti. Infine, si prevedono alcune regole per meglio facilitare la gestione dei rapporti istruttori dei programmi di ricerca industriale. Si richiede che per ciascun progetto i partecipanti individuino il soggetto capofila che è chiamato ad assolvere determinati obblighi fra i quali quelli di rappresentare tutti i proponenti nei rapporti con l'amministrazione; di presentare la proposta di ricerca per l'ottenimento delle agevolazioni; di richiedere le erogazioni; di effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma. Il decreto deve altresì definire i casi di variazioni soggettive e delle attività progettuali. Le variazioni del progetto che non comportano un aumento di spesa sono automaticamente recepite in ambito nazionale. Il Ministero dell'istruzione provvede ad iscrivere i progetti approvati ed i soggetti fruitori nell'Anagrafe nazionale della ricerca.
  L'articolo 63, recante le disposizioni finali, stabilisce talune modifiche ed abrogazioni alla normativa vigente, prevedendo, altresì, la notifica del decreti attuativi della riforma sulla ricerca scientifica e tecnologica alla Commissione europea e la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nel Capo in esame. Tra le modifiche alla legislazione vigente, è inclusa la sostituzione dell'articolo 20 della legge n. 240 del 2010, in materia di tecniche di valutazione dei progetti di ricerca.
  L'articolo 66 rinvia ad uno o più decreti del Ministro degli affari regionali, del turismo e dello sport, la definizione di criteri e modalità di realizzazione di progetti pilota per favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico.
  Con i medesimi provvedimenti si definiscono gli interventi oggetto dei contributi per la predisposizione di strumenti informativi di amministrazione e prenotazione dei servizi turistici; le iniziative di formazione e riqualificazione del personale; la promozione integrata sul territorio nazionale e sui mercati internazionale attraverso l'attività di promozione dell'ENIT. Infine, si prevede per tali interventi un limite di spesa di 8 milioni di euro, utilizzando le risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2012, destinate allo sviluppo del turismo.
  L'articolo 67 dispone l'istituzione, in una delle regioni dell'obiettivo Convergenza, di una Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, volta – in base alla relazione illustrativa – a contribuire al superamento di specifiche Pag. 44criticità dell'impianto formativo di settore. In particolare, si dispone che la regione in cui la Fondazione è istituita (tra Calabria, Puglia, Sicilia e Campania) è individuata dallo Statuto che è adottato, in sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, turismo e sport, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Per quanto concerne gli ambiti di operatività della Fondazione, essa provvede alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico, operando prioritariamente in collaborazione con le Università individuate dallo Statuto (nonché, in base alla relazione illustrativa, con altri interlocutori del mondo imprenditoriale); svolge attività di ricerca applicata sulle medesime tematiche e può avviare attività di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità nel settore turistico.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame in sede referente. Ricorda inoltre che, a partire dalla giornata odierna, sarà avviato, con le audizioni dei segretari generali della CGIL e della UIL, il ciclo di audizioni previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento.

  La seduta termina alle 14.25

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 4 luglio 2012.

Audizione di rappresentanti di CGIL e UIL, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 5312 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.50.