CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 giugno 2012
670.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 25 GIUGNO 2012

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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

  La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
C. 5256 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Elena CENTEMERO (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge governativo in esame, recante la riforma del mercato del lavoro, è stato presentato dal Governo al Senato il 5 aprile 2012. In generale, nell'ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, si configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato. Si delinea, quindi, l'apprendistato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro nonché per l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato, ampliandone le possibilità di utilizzo e valorizzandone il Pag. 54ruolo formativo. Si procede verso una ridistribuzione delle tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali (dall'altro adeguando la disciplina dei licenziamenti, collettivi ed individuali).
  Segnala, quindi, che, con riferimento ai licenziamenti individuali, in particolare, si interviene operando importanti modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Più specificamente, lasciando inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), si modifica il regime dei licenziamenti disciplinari (mancanza di giustificato motivo soggettivo) e dei licenziamenti economici (mancanza di giustificato motivo oggettivo): queste ultime due fattispecie presentano un regime sanzionatorio differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento, il quale si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel pagamento di un'indennità risarcitoria (casi meno gravi). Infine, si introduce uno specifico rito per le controversie giudiziali aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti. Si opera un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (Aspi – Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli). Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi, l'introduzione di una cornice giuridica per l'istituzione di fondi di solidarietà settoriali. Inoltre, viene confermata l'attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria. Infine, si prevede la creazione di un nuovo strumento di sostegno del reddito per i lavoratori ultracinquantenni; Si rinnovano e rafforzano le politiche attive del lavoro ed il ruolo dei servizi per l'impiego (per i quali vengono individuati livelli essenziali di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale). Si prevedono incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (con l'introduzione di norme di contrasto alle cosiddette dimissioni «in bianco» e misure per il sostegno della genitorialità) e per il sostegno dei lavoratori anziani.
  Evidenzia, altresì, che il 31 maggio 2012 il Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge, apportandovi una serie di modifiche, frutto di emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente in 11a Commissione. Successivamente, in avvio dell'esame in Assemblea, il Governo ha posto la questione di fiducia su quattro emendamenti interamente sostitutivi del testo licenziato dalla Commissione, confermandone i contenuti sostanziali. Sottolinea che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Cultura, Ai commi 7-8 dell'articolo 1 si fa riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, affermando che le disposizione del presente disegno di legge, per quanto non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolamentazione dei suddetti rapporti di lavoro, con riferimento al decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche. Si prevede che il Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individui le iniziative legislative atte ad armonizzare la disciplina relativa ai dipendenti della pubblica amministrazione con quelle del presente disegno di legge. Osserva, quindi, che i commi da 16 a 19 dell'articolo 1, ampiamente modificati al Senato, intervengono sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 167 del 2011, al fine di modificare la disciplina generale dell'apprendistato. Le modifiche previste dai commi da 16 a 19 dispongono che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti Pag. 55collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali); specificano che, nel caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il periodo di preavviso (che decorre dal medesimo termine) continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato; con riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1o gennaio 2013, incrementano il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro). Mentre la normativa vigente (che continua ad operare per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012) fissa un unico limite massimo, pari al 100 per cento rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro (ossia un rapporto di 1 a 1), la disposizione in esame prevede che il suddetto limite massimo, pari al 100 per cento rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio in servizio presso il medesimo datore di lavoro, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti; che negli altri casi il numero di apprendisti che un medesimo datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2; che è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Si prevede che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30 per cento nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge). Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
  Segnala, quindi, che i commi da 34 a 36 dell'articolo 1, modificati al Senato, intervengono in materia di tirocini formativi e di orientamento. Il comma 34 prevede la stipula tra Governo e Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; d) il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. Il comma 35 dispone che la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 1 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Ricorda, quindi, che il comma 36, infine, dispone che all'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I tirocini formativi e di orientamento rappresentano momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, anche al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a favore di Pag. 56soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico. Le iniziative sono promosse, anche in forma associata, da parte di vari soggetti come agenzie per l'impiego, università, provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale e i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento. La durata dei tirocini è di: quattro mesi per gli studenti della scuola secondaria; sei mesi per i lavoratori inoccupati o disoccupati o gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, i studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea; dodici mesi per gli studenti universitari o le persone svantaggiate; ventiquattro mesi per i soggetti portatori di handicap. Tali norme sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari secondo princìpi di reciprocità e criteri e modalità definiti dal decreto ministeriale 22 marzo 2006, recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea. Osserva che sul tema è intervenuto recentemente l'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2011, stabilendo che i tirocini formativi e di orientamento sono promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti determinati dalle regioni. Inoltre, è previsto che i tirocini formativi e di orientamento «non curriculari» abbiano una durata non superiore a sei mesi (comprese eventuali proroghe) e possono essere promossi esclusivamente a favore neodiplomati e neo-laureati, entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. Tali norme non si applicano a disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e ai condannati ammessi a misure alternative di detenzione. Infine, viene specificato che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali continua a trovare applicazione, in quanto compatibile, la disciplina statale vigente contenuta all'articolo 18 della L. 196/199730, e del relativo regolamento ministeriale, emanato con decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 14231, contenente la definizione dei tirocini formativi e di orientamento.
  Ricorda, quindi, che l'articolo 4, commi da 51 a 54, definisce gli aspetti essenziali delle politiche in materia di apprendimento permanente, da determinare a livello nazionale in sede Conferenza unificata. L'articolo 4, comma 51, definisce l'apprendimento permanente, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, come qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale, con intesa in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la realizzazione di una «dorsale informativa unica», mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti. Il comma 52 stabilisce che per apprendimento formale si intende quello che viene realizzato tramite il sistema nazionale di istruzione e formazione, le università e le istituzioni di alta formazione e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio, di una qualifica/diploma professionale conseguiti anche in apprendistato a norma del decreto legislativo n. 167 del 2011 o di una certificazione riconosciuta. Il comma 53, modificato al Senato, definisce apprendimento non formale quello scaturente da una scelta consapevole della persona, avviata fuori dai canali indicati al comma 2, anche del volontariato, del servizio civile nazionale, del privato sociale e nelle imprese. Infine, l'apprendimento informale è Pag. 57definito al comma 54 come quello che si realizza nell'attività quotidiana, tramite il sistema di relazioni personali e professionali, anche a prescindere da una scelta intenzionale della persona. Segnala poi che l'articolo 4, commi da 55 a 57, disciplina l'istituzione di reti territoriali di servizi di istruzione, formazione e lavoro, indicando alcune azioni prioritarie. All'articolo 4, comma 55, modificato al Senato, si prevede, con intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le parti sociali, la definizione di indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la realizzazione di reti territoriali comprendenti i servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tale contesto, vengono considerate prioritarie le azioni riguardanti: il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale (descritti al precedente articolo 4, commi 51-54) ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza in relazione alle necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, specie per le competenze linguistiche e digitali (lettera a)); il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti acquisiti (lettera b)); la fruizione di servizi di orientamento per tutta la vita (lettera c)). Il comma 56 prevede che per la realizzazione e lo sviluppo delle reti territoriali dei servizi in esame concorrano anche altri soggetti: le università, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, un'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza e partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico (lettera a); le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali (lettera b); le CCIAA nell'erogare i servizi destinati alla crescita del sistema imprenditoriale e del territorio comprendenti come la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone (lettera c); l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale e le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca (lettera d). Infine il comma 57 contiene una clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione di quanto previsto nella disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
  Ricorda, altresì, che l'articolo 4, commi da 58 a 61, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze. L'articolo 4, al comma 58 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti negli ambiti di competenza dello Stato e delle regioni, per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al successivo comma 64. I provvedimenti devono essere adottati nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e sentite le parti sociali. Il decreto viene adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed Pag. 58informali, acquisiti dalla persona finalizzate a valorizzare il suo patrimonio culturale e professionale e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi comma 64 (lettera a)); individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale effettuate attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e delle pari opportunità; (lettera b)); il riconoscimento delle esperienze di lavoro come parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona (lettera c)); definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi di apprendimento da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonché le CCIAA (lettera d)); possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al comma 67 (lettera e)); procedure di convalida dell'apprendimento non formale ed informale e di riconoscimento dei crediti (da parte dei soggetti indicati alla lettera d) ispirate a princìpi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona (lettera f)); riscontri e prove di cui alla lettera b), effettuati sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale (lettera g)). Nell'esercizio della delega in esame, il comma 59, con riferimento alle certificazioni di competenza, prevede sia considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008.
  Evidenzia, inoltre, che il comma 60 prevede la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi sopra esposti, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi. Infine, il comma 61 contiene la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'adozione dei decreti legislativi in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento e la relativa certificazione delle competenze.
  Osserva, infine, che l'articolo 4, commi da 64 a 68, prevede un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze basato su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale, raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale che fanno riferimento a un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Si prevede al comma 64 un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze basato su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei princìpi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità. Secondo il comma 65, la certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali è un atto pubblico che garantisce la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea. In tal senso, viene rilasciato un certificato, un diploma o un titolo che documenta l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale Pag. 59informativa unica di cui al precedente comma 51 nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy. Il comma 66 definisce la competenza certificabile come un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali. Al comma 67, modificato durante l'esame al Senato, si prevede che tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. La previsione di tale repertorio si è ritenuta necessaria ai fini di una reale portabilità delle certificazione. Infine, al comma 68 si prevede che con lo stesso decreto legislativo di cui al comma 58 (finalizzato all'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali del sistema nazionale di certificazione) sono definiti i seguenti aspetti: gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, per la riconoscibilità e la ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo (lettera a)); i criteri per la definizione e l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (lettera b)); le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino (lettera c)). Nella relazione illustrativa si evidenzia come si sia voluto, al fine di semplificare il processo attuativo del Capo VII del presente disegno di legge, prevedere che la materia fosse regolata dal medesimo atto di cui al comma 58 piuttosto che prevedere ulteriori linee guida da definire con intesa in sede di Conferenza unificata, che potrebbe determinare concreti problemi e differimenti in fase di attuazione del provvedimento. Ricordo, infine, che rispetto al testo originario è stata abrogata la disposizione (in origine, al comma 7 dell'articolo 69) nella quale si prevedeva che le competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento formali, non formali ed informali, fossero registrate nel libretto formativo del cittadino istituito dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

  Manuela GHIZZONI (PD), presidente, ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Avverte che, l'XI Commissione ha rappresentato l'esigenza di concludere l'esame del provvedimento in titolo entro questa settimana. La Commissione è chiamata, quindi, ad esprimersi entro la giornata odierna, con una procedura irrituale, legata alla necessità rappresentata dalla Commissione di merito.

  Giuseppe GIULIETTI (Misto) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, preannunziando, peraltro, che non parteciperà alla votazione della proposta di parere sul provvedimento in esame, in attesa che, nel corso dell'esame in Assemblea, il Governo fornisca le risposte sulle questioni sollevate ieri durante l'informativa del ministro Fornero. Pur condividendo, infatti, le preoccupazioni di fondo sottese al disegno di legge in esame, stigmatizza, in proposito, l'utilizzo improprio del termine «Europa», ormai divenuta uno slogan al quale troppo spesso, a suo avviso, si fa riferimento. Stigmatizza, altresì, il mancato coinvolgimento nelle trattative delle associazioni operanti nel settore della comunicazione, lamentando le lacune, nel disegno di legge in esame, di norme sui provvedimenti disciplinari nel settore della cultura e della comunicazione, nel quale le forme di precariato sono molto diffuse e i lavoratori sono fortemente ricattabili. Interviene, quindi, sui lavori della Commissione, auspicando che, al più presto, possa svolgersi un'audizione del Ministro Ornaghi sulla situazione dei lavoratori di Cinecittà, che recentemente hanno dato luogo a scioperi e mobilitazioni contro le misure adottate nei loro confronti.

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  Emilia Grazia DE BIASI (PD) apprezza il riferimento al contesto europeo nel disegno di legge in discussione, che, a suo avviso permette all'Italia di sedere al tavolo dei negoziati previsti per la prossima settimana con una posizione forte e unitaria, in un quadro di concorrenza globale. Preannunzia, quindi, anche a nome del gruppo al quale appartiene, il suo voto favorevole e convinto sul provvedimento in esame, a suo avviso diretto a rilanciare la crescita e l'economia. Chiede, tuttavia, l'inserimento nella proposta di parere di un'osservazione finalizzata al riconoscimento della specificità dei lavoratori dello spettacolo. Si associa, quindi, alla richiesta di audizione del Ministro Ornaghi sulla vicenda relativa a Cinecittà, formulata dall'onorevole Giulietti.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che il Ministro Ornaghi, avendo comunicato la sua disponibilità per il prossimo 4 luglio ad intervenire in audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla SIAE, potrà in tale data dare conto anche delle questioni testé sollevate dai colleghi.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannunzia il voto contrario sul provvedimento in esame, sul quale vi è dissenso per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, con riferimento al metodo, stigmatizza l'eccessiva contrazione dei tempi di discussione del provvedimento in Commissione, che, anche alla luce della rilevanza delle riforme ivi previste, umilia ed indebolisce profondamente il ruolo del Parlamento. In secondo luogo, pur non volendo entrare nel merito delle norme introdotte con riferimento all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, precisa che il provvedimento non contribuisce a rimettere in moto la crescita del Paese, né favorisce la competitività. Lamenta, altresì, l'assenza di un rappresentante del Governo, che, pur non essendo tenuto ad intervenire in questa sede, avrebbe potuto, per correttezza istituzionale, mostrarsi disponibile ad un confronto su questioni di rilevanza strategica per il Paese.

  Manuela GHIZZONI, presidente, pur concordando sulla necessità di preservare il ruolo del Parlamento, tiene a precisare che l'accelerazione dell’iter di approvazione della proposta di parere in esame deriva dall'esigenza della XI Commissione, di cui ha già dato conto.

  Maria Letizia DE TORRE (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e, pur condividendo le considerazioni in ordine all'esiguità dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento, ritiene che la delicata riforma in esso contenuta costituisca un'occasione importante di crescita del Paese, soprattutto con riferimento alle norme finalizzate alla valorizzazione dell'apprendistato come contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro dei giovani e come lotta alla dispersione scolastica. Auspica, al riguardo, che sia garantito il ruolo del formatore, il quale deve disporre, oltre che di una formazione tecnica, anche di competenze pedagogico-professionali riconosciute ed acquisibili tramite la frequenza di un corso.

  Paola GOISIS (LNP), pur ringraziando la relatrice per la completezza della relazione svolta, stigmatizza l'eccessiva celerità con cui la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul provvedimento in esame. Si tratta di una delega «in bianco» al Governo ad adottare decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, per la validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché per favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa.

  Antonio PALMIERI (PdL) preannunzia, anche a nome del gruppo al quale appartiene, il voto favorevole sul provvedimento in esame, ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, appassionato ed approfondito. Ricorda, quindi, le modifiche al testo introdotte durante l'esame del testo al Senato, concordando, altresì, con le osservazioni svolte dai colleghi.

  Maria COSCIA (PD), ringraziando la relatrice per l'approfondito lavoro svolto, Pag. 61auspica che al più presto il Ministro Profumo possa riferire in Commissione in ordine alle politiche adottate dal Governo i tema di apprendistato, tirocini formativi ed educazione permanente.

  Giovanni LOLLI (PD), segnala l'urgenza di un intervento in Commissione del Ministro Profumo, anche in ordine agli impegni assunti con riferimento ai precari ed ai privatisti.

  Manuela GHIZZONI, presidente, propone di scindere l'audizione del Ministro sui temi testé segnalati dalla collega Coscia dalle questioni segnalate da altri colleghi.

  Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ribadisce che la celerità richiesta nell'approvazione del provvedimento in esame deriva dalla necessità di consentire al Presidente del Consiglio di sedere al tavolo dei negoziati europei con una riforma, non solo annunciata, bensì già approvata, finalizzata a favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili. Segnala, inoltre, che le audizioni svolte in Commissione lavoro hanno valorizzato l'importanza dell'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Condivide, infine, le osservazioni formulate dai colleghi in ordine all'importanza del riconoscimento della specificità dei lavoratori dello spettacolo, ai quali ritiene debbano essere assicurate adeguate forme di tutela. Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni, (vedi allegato 1) di cui raccomanda l'approvazione.

  La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 10.15.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

  La seduta comincia alle 13.50.

5-06275 Capitanio Santolini: Sul mantenimento della natura volontaria di contributi scolastici.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, nella quale si conferma il carattere volontario dei contributi delle famiglie, come ribadito anche dalla nota del capo del dipartimento per l'istruzione citata nella risposta. Auspica, tuttavia, che il Governo adotti le opportune iniziative affinché anche nel corso del prossimo anno scolastico gli uffici scolastici regionali vigilino sulla corretta applicazione di tali norme, al fine di contrastare una prassi che potrebbe ledere il diritto allo studio, ove le famiglie fossero impossibilitate a provvedere al richiesto pagamento.

5-06669 Siragusa: Misure a tutela dei precari della scuola per l'anno scolastico 2012/2013.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che, contenendo l'elencazione della ben nota normativa in materia, non prevede alcuna soluzione alle problematiche da lei segnalate. Stigmatizza, quindi, il fatto che il Governo si sia limitato a sostenere la necessità di una norma che proroghi all'anno scolastico 2012/2013 le misure legislative contenute nel decreto cosiddetto «salvaprecari», pur consapevole Pag. 62dei numerosi tagli che, soprattutto in Sicilia, sono stati adottati nei confronti del personale docente della scuola.

5-06881 Goisis: Sull'alienazione di Palazzo Labia, sede della Regione Veneto.

  Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4), precisando che il diritto di prelazione può essere esercitato, con il rispetto dei tempi tecnici necessari, dallo Stato o dalla regione, e ribadendo la competenza della Sovrintendenza nella definizione della destinazione d'uso del bene.

  Paola GOISIS (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che dimostra di riconoscere il pregevole valore artistico e storico-culturale di Palazzo Labia a Venezia. Manifesta, tuttavia, le sue preoccupazioni sulla destinazione d'uso del bene medesimo e continua a temere che tale patrimonio inestimabile possa essere alienato per essere adibito a museo o a show room di importanti firme della moda italiana e straniera. Auspica, quindi, che il Governo ponga in essere le iniziative necessarie per valorizzare tale bene come strumento di crescita sociale del territorio, evitandone il degrado.

  Manuela GHIZZONI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 21 giugno 2012.

Audizione informale dell'architetto Carla Di Francesco, direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna e di Don Mirko Corsini dell'arcidiocesi di Bologna, membro del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) sulla tutela dei beni culturali, monumentali, storico-artistici ed ecclesiastici colpiti dal recente terremoto in Emilia Romagna.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 21 giugno 2012.

Audizione di rappresentanti del personale scolastico co.co.co. con particolare riferimento alle ricadute sulle attività didattiche del loro impiego negli istituti scolastici.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.10 alle 16.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

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