CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 giugno 2012
670.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
C. 5256 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pier Paolo BARETTA (PD), relatore, nel richiamare il contenuto della documentazione predisposta dagli uffici della Camera in ordine agli effetti finanziari del provvedimento in esame, ne ripercorre brevemente il contenuto, ricordando come esso, anche dal punto di vista finanziario, sia suddivisibile in blocchi di interventi, riconducibili in primo luogo alla revisione degli ammortizzatori sociali, alla riforma delle tipologie contrattuali e degli incentivi all'assunzione nonché ad ulteriori misure in materia del mercato del lavoro, quali quelle riferite al sostegno della genitorialità. Evidenzia, infine, che i commi da 69 a 79 dell'articolo 4 recano la copertura finanziaria del provvedimento, che tuttavia reca anche disposizioni corredate di una autonoma clausola di copertura.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA con riferimento ai chiarimenti richiesti nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera richiamata dal relatore, deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato.

  Pier Paolo BARETTA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5256, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;Pag. 50
   considerato come, anche alla luce delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea sul programma nazionale di riforma e sul programma di stabilità dell'Italia, l'approvazione definitiva del provvedimento in esame assuma carattere prioritario;
   rilevato che la relazione tecnica aggiornata, nell'illustrare gli effetti finanziari delle molteplici fattispecie oggetto del provvedimento, non esplicita sempre puntualmente i dati e i parametri alla base delle quantificazioni fornite;
   valutato, tuttavia, come la medesima relazione appaia ispirata ad un generale criterio di prudenzialità e risulti incorporare nelle proprie valutazioni ipotesi di comportamento che riflettono il massimo di utilità che i singoli possono ragionevolmente trarre dalla disciplina in esame;
   rilevato altresì che, anche in considerazione delle risultanze del monitoraggio degli interventi e delle misure previsti dal provvedimento in esame effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, potrà valutarsi l'adozione, in futuri provvedimenti legislativi, di eventuali interventi correttivi o integrativi;
   osservato che l'attuazione della normativa in esame richiede un intenso coordinamento tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'ISTAT, al fine di una più efficace gestione dei flussi informativi e della creazione di banche dati aggiornate ed efficienti;
   considerato che il criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 62, lettera e), non identifica univocamente le possibili fattispecie onerose concernenti la partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o ai capitali delle imprese e che il rinvio della relativa copertura finanziaria alla legge di stabilità appare dovuto alla mancanza di risorse immediatamente disponibili allo scopo;
   rilevato che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 69, fa riferimento all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento nel suo complesso, mentre all'articolo 2, commi 19, 29, lettera b), 34, 56, all'articolo 3, comma 17, e all'articolo 4, comma 24, lettera a), sono previste disposizioni onerose dotate di una autonoma copertura finanziaria;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
    la clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 6, è idonea a garantire che dall'attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    la relazione tecnica relativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 16 a 19, in materia di apprendistato è effettuata tenendo conto sia dell'incremento della platea degli apprendisti stessi, sia dell'incremento dell'utilizzo dei benefici contributivi per la loro stabilizzazione, anche alla luce del minor costo contributivo di tale forma contrattuale rispetto alle altre previste a legislazione vigente;
    gli oneri derivanti dalla revisione della disciplina in materia di ammortizzatori sociali di cui all'articolo 2, commi da 1 a 24 e da 40 a 43, sono indicati analiticamente nella relazione tecnica allegata al provvedimento e, in particolare, quelli di breve periodo afferiscono ad una accelerazione delle erogazioni in quanto, rispetto alla normativa vigente, viene meno il vincolo di corrispondere in un dato anno la prestazione relativa alle sole giornate lavorate l'anno precedente e pertanto, nel 2013, si sommano le prestazioni relative alle giornate lavorate nel 2012 e nel 2014 si completa l'erogazione relativa alle giornate lavorate nell'intero anno 2013 e nel 2014 per arrivare ad una situazione di regime dal 2015;
    la maggiore spesa pensionistica, peraltro di modesta entità, derivante dall'incremento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 2, comma 68, è più che compensata nel breve e medio periodo dal maggior gettito contributivo derivante dall'applicazione del sistema contributivo e, nel lungo periodo, la stessa trova Pag. 51finanziamento nel medesimo incremento contributivo previsto dal provvedimento;
    le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 4 a 13 e da 19 a 45, in materia di fondi di solidarietà, in quanto finanziate interamente dai datori di lavoro, non determinano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;
    le disposizioni in materia di incentivi alle assunzioni di cui all'articolo 4, commi da 12 a 15, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto volte ad una razionalizzazione della procedura per il riconoscimento degli incentivi stessi la cui dimensione è in ogni caso determinata dalla normativa vigente;
    le risorse da destinare agli interventi in materia di sostegno alla genitorialità di cui all'articolo 4, commi da 24 a 26, saranno definite con decreto interministeriale nell'ambito delle somme disponibili nel fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, secondo una stima del Ministero del lavoro, sono quantificabili in 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015;
    dalla delega per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti informali e non formali di cui all'articolo 4, commi da 58 a 61, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   nel presupposto che:
    le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 29 siano volte a consentire il mero perfezionamento di una procedura contabile già in corso;
    le funzioni attribuite ai centri per l'impiego dall'articolo 4, comma 33, in termini di livelli minimi delle prestazioni, possano essere esercitate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente
    la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 70, debba intendersi riferita anche alle autorizzazioni di spesa formulate in termini di previsioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 29, lettera b), e 34, e all'articolo 4, comma 24, lettera a);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Massimo POLLEDRI (LNP) evidenzia che i ristretti margini temporali a disposizione della Commissione precludono di fatto un esame nel merito del provvedimento e della proposta di parere testé illustrata dal relatore, sottolineando altresì che la nota della Ragioneria generale dello Stato è stata resa nota solo nel corso della seduta. Chiede, pertanto, di rinviare l'espressione del parere.

  Antonio BORGHESI (IdV), nel ricordare come il proprio gruppo abbia una posizione assai critica sul contenuto del provvedimento in esame, sottolinea, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, come si sia affermato che il provvedimento in esame stanzia oltre 2 miliardi di euro per le nuove forme di ammortizzatori sociali. Chiede, tuttavia, al relatore ed al rappresentante del Governo di chiarire quale quota delle risorse stanziate sia effettivamente nuova e quante risorse provengano invece da un mutamento di destinazione di risorse già disponibili per analoghe finalità nel bilancio dello Stato. Ritiene, infatti, che il provvedimento determini in sostanza una semplice modifica della destinazione di risorse già esistenti, rischiando di accrescere soltanto la povertà dei beneficiari degli ammortizzatori sociali e di creare nuovi disoccupati, grazie alla riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

  Renato BRUNETTA (PdL) lamenta che la seduta della Commissione pur essendo già prevista al termine della seduta delle Commissioni riunite I e V, sia stata poi convocata con un breve preavviso, sottolineando come la prassi seguita costituisca, a suo avviso, una violazione del Regolamento. Per quanto attiene al merito della discussione, ritiene che la nota di chiarimenti Pag. 52predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato sia assolutamente insufficiente e chiede di poter disporre di un tempo adeguato per valutare il contenuto di tale documento, nonché della proposta di parere del relatore, annunciando che, qualora questa richiesta non sia accolta, esprimerà un voto contrario su tale proposta.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che si potrebbe ipotizzare di rinviare alle 17 il seguito dell'esame del provvedimento.

  Renato BRUNETTA (PdL) ritiene che si tratti di un termine assolutamente inadeguato.

  Massimo POLLEDRI (LNP), associandosi all'onorevole Brunetta, considera del tutto inadeguati i chiarimenti contenuti nella nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riferimento agli effetti finanziari delle disposizioni dell'articolo 1 in materia di apprendistato e a quelle dell'articolo 2, recanti la revisione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali, che determinano oneri anche rilevanti per la finanza pubblica. Ritiene, inoltre, che non possano non considerarsi le implicazioni anche finanziarie della questione dei cosiddetti «esodati».

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto degli orientamenti della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, segnalando che tale rinvio determini di fatto una rinuncia ad esprimere un parere alla Commissione lavoro e che, pertanto, la Commissione esprimerà il proprio parere all'Assemblea nella giornata di lunedì.

  La seduta termina alle 16.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.
Atto n. 455.
(Rilievi alla II Commissione).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
Atto n. 480.
(Rilievi alla VI Commissione).

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute.
Atto n. 484.
(Rilievi alla XII Commissione).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Atto n. 479.
(Rilievi alla XIII Commissione).