CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 giugno 2012
662.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Nuova disciplina dell'ordinamento forense.
C. 3900, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 6 giugno 2012.

  Lido SCARPETTI (PD), relatore, segnala che la Commissione di merito, nella seduta di ieri, ha approvato una serie di emendamenti al testo in esame. Ricorda in proposito che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo 11 giugno.
  Con riferimento ai profili di interesse della X Commissione evidenzia, in particolare, le seguenti modifiche.
  Con riguardo al Titolo I recante le disposizioni generali, all'articolo 1 è stato elevato a due anni il termine per l'emanazione dei regolamenti attuativi e a quattro anni il termine per l'emanazione delle necessarie disposizioni integrative e correttive.
  All'articolo 4 è stato soppresso il comma 7 che prevedeva il divieto di costituzione di società di capitali per l'esercizio della professione forense. In considerazione della specificità di tale professione è stato quindi approvato il nuovo articolo 4-bis che prevede la delega legislativa per l'esercizio in forma societaria della professione forense, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Tra i principi ed i criteri direttivi previsti segnalo quello contenuto nella lettera b) per il quale l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale.
  All'articolo 8, con riferimento al regolamento in materia di specializzazioni si prevede, in alternativa alla frequenza dei percorsi formativi e professionali che siano indicati i requisiti necessari che accertino l'esperienza effettivamente maturata, le conoscenze acquisite nelle materie di specializzazione riconosciute, sempreché sia maturata una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre Pag. 127anni; al comma 11 si prevede pertanto che gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni, sulla base dell'esperienza effettivamente maturata e delle conoscenze acquisite possono conseguire il titolo di specialista; con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche si determinano i requisiti ed i titoli di merito e curriculari richiesti ai fini del conferimento da parte del CNF del titolo di specialista, sentito il consiglio dell'ordine dell'iscritto.
  All'articolo 12, in materia di conferimenti dell'incarico e parametri professionali si prevede altresì che in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, nullità dell'accordo o liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF. I parametri relativi al compenso professionale, stabiliti con decreto ministeriale, comprendono anche i compensi per l'attività di assistenza e consulenza, e devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze deve attenersi ai parametri stabiliti con decreto ministeriale di cui al comma 1.È stato invece soppresso il comma 6 in materia di onorari minimi.
  All'articolo 18, recante le eccezioni alle norme sulla incompatibilità si prevede che in deroga a quanto stabilito nell'articolo 17, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile anche con l'insegnamento nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
  È stato inserito il nuovo articolo 28 bis, recante la disciplina relativa allo sportello per il cittadino, istituito presso ciascun Consiglio di ogni Tribunale, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito. Il Consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.
  All'articolo 39, in materia di contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio, al comma 8 si prevede che al praticante avvocato, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali.
  Segnala infine che è stato completamente riscritto il Titolo V (articoli 49-61) in materia di procedimento disciplinare.
  Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole con una condizione volta a sopprimere il comma 6 dell'articolo 2 che inserisce, tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati, le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale (vedi allegato 1).

  Raffaello VIGNALI, presidente, ritiene condivisibile la proposta del relatore recante la condizione di sopprimere il comma 6 dell'articolo 2 al fine di tutelare le numerose professioni non regolamentate che svolgono oggi egregiamente alcune attività di consulenza come ad esempio quelle presso le Camere di commercio.

  Laura FRONER (PD) giudica assai opportuno prevedere la soppressione della norma in questione che rischia di mettere in crisi un settore professionale qualificato che si troverebbe nella condizione di perdere la quota di mercato che attualmente occupa; dichiara quindi di condividere la proposta di parere del relatore sul provvedimento in esame.

  Fabio GARAGNANI (PdL) pur chiarendo di non intervenire in difesa acritica della categoria degli avvocati, invita i colleghi a riflettere sull'opportunità di trovare una soluzione che consenta la definizione di un perimetro più definito per lo svolgimento della professione forense, atteso il Pag. 128dato del numero crescente di professionisti sul mercato.

  Andrea LULLI (PD) esprime apprezzamento per la proposta di parere del relatore; ritiene che sia necessario stimolare le giovani professioni a sperimentare nuovi ambiti di sviluppo professionale e a non rinchiudersi in una logica di tutela delle professioni tradizionali. Invita, infatti, a riflettere sulla necessità di sperimentare nuovi servizi più avanzati, come peraltro avviene negli altri paesi europei ad esempio nel settore della tutela della proprietà intellettuale.

  Alberto TORAZZI (LNP) con riferimento alle osservazioni svolte dal collega Lulli ritiene che senz'altro debbano essere incentivate le nuove professioni che possano realisticamente trovare uno sbocco adeguato nel mercato. Esprime quindi un giudizio favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Erminio Angelo QUARTIANI (PD) sottopone al relatore l'opportunità di prevedere un'osservazione al fine di chiarire la portata normativa della delega legislativa prevista al nuovo articolo 4-bis ed in particolare circa la compatibilità con la normativa vigente in materia di società tra professionisti del criterio direttivo posto alla lettera b) che prevede espressamente che l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale.

  Lido SCARPETTI (PD), relatore, si dichiara disponibile a recepire l'osservazione formulata dal collega Quartiani.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.45.

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