CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 giugno 2012
662.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 86

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.15.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianfranco CONTE, presidente, in sostituzione del relatore, Savino, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3900, approvata dal Senato, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, essa si compone di 66 articoli, suddivisi in sei titoli.Pag. 87
  Il Titolo I, che si compone degli articoli da 1 a 13, reca disposizioni di carattere generale.
  L'articolo 1 delinea in termini generali il contenuto della riforma della professione di avvocato e demanda la sua attuazione a regolamenti ministeriali.
  L'articolo 2 individua il contenuto della professione, inserendo tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale.
  L'articolo 3 elenca i doveri dell'avvocato ed i principi cui deve ispirarsi la sua attività; esso inoltre determina in termini generali il contenuto del codice deontologico, rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità di pubblicazione e di accesso al medesimo.
  L'articolo 4 interviene in materia di esercizio della professione forense in forma associata, in particolare ammettendo le associazioni multidisciplinari tra professionisti, pur limitando l'associazione dell'avvocato ad una sola associazione. Tali associazioni possono indicare, nel proprio oggetto sociale, l'esercizio della professione forense solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 7, il quale specifica che i redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
  A tale riguardo evidenzia come la previsione abbia rilevanza sul piano tributario, in quanto conferma il principio di cassa ai fini della determinazione del reddito imponibile di lavoro autonomo di cui all'articolo 54 del TUIR, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, estendendolo anche alle associazioni tra avvocati.
  Rileva, in proposito, come l'estensione del predetto principio di cassa ai redditi delle associazioni tra avvocati, che, in astratto, sembrerebbe contraddire l'opposto principio di competenza sancito dall'articolo 109 del TUIR (in base al quale il ricavo si considera conseguito al momento dell'ultimazione della prestazione), applicabile, ai sensi del rinvio operato dall'articolo 56, primo comma, del TUIR, anche ai soggetti diversi dalle società di capitali, non risulti in realtà problematico, in quanto l'Agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 118 del 28 maggio 2003, in risposta ad uno specifico interpello in merito al regime tributario dei redditi delle società tra avvocati, ha chiarito, sia pure in via solo interpretativa, che, stante il carattere del tutto peculiare di tale forma societaria, la quale non ha carattere commerciale ma professionale, l'esercizio in forma comune dell'attività di avvocato, attraverso il modello della società tra professionisti (e, dunque, a maggior ragione, attraverso il modello dell'associazione tra professionisti), deve essere ricondotto fiscalmente nell'ambito del lavoro autonomo, ed i relativi redditi costituiscono redditi di lavoro autonomo, ai quali, come sopra ricordato, si applica il principio di tassazione per cassa.
  L'articolo 4-bis conferisce una delega al Governo per disciplinare l'esercizio in forma societaria della professione forense. In tale ambito richiama, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, le lettere b), c) e d) del comma 2, ai sensi delle quali l'esercizio della professione in forma societaria non costituisce svolgimento di attività commerciale, l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati è consentito solo a quelle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo, e l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale.
  Sotto il profilo tributario, segnala inoltre la lettera i), la quale specifica che i redditi prodotti dalla società costruiscono redditi di lavoro autonomo, richiamando esplicitamente l'applicazione degli articoli 53 e 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, disciplinanti appunto i redditi di lavoro autonomo.
  In merito a tale previsione valgono le considerazioni già espresse con riferimento al comma 7 dell'articolo 4, relativamente al fatto che già attualmente l'amministrazione Pag. 88tributaria riconduce, in via interpretativa, i redditi prodotti dalle società tra avvocati alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.
  La lettera k) fa salve le previsioni del decreto legislativo n. 96 del 2001, il quale già disciplina tale forma di società, rinviando, per gli aspetti non regolati dal medesimo decreto legislativo, alle norme che regolano la società in nome collettivo, di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile, mentre la lettera l) stabilisce altresì che alle società tra avvocati costituite in forma di società semplice o di società in accomandita semplice si applicano le disposizioni del predetto decreto legislativo n. 96.
  L'articolo 5 impone all'avvocato e ai suoi collaboratori l'osservanza del dovere di riservatezza e del segreto professionale.
  L'articolo 6 dispone in ordine al domicilio professionale dell'avvocato (determinante per individuare l'albo professionale al quale lo stesso dovrà iscriversi) e prevede la pubblicazione da parte degli ordini professionali dell'elenco degli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli avvocati iscritti.
  L'articolo 7 modifica la formula del giuramento da parte dell'avvocato, prevedendo altresì che esso sia prestato innanzi al Consiglio dell'ordine, piuttosto che agli organi giudiziari.
  L'articolo 8 introduce le specializzazioni, prevedendo che l'avvocato possa indicare il titolo di specialista in vari rami del diritto, senza che questo comporti riserva di attività professionale, dopo aver seguito scuole e corsi di formazione di durata non inferiore a due anni e dopo aver superato un apposito esame presso il Consiglio nazionale forense (CNF). Una volta conseguito il titolo, l'avvocato potrà conservarlo solo curando il proprio costante aggiornamento.
  L'articolo 9 interviene in materia di pubblicità professionale, dettando alcuni principi di ordine generale e rimettendo al CNF la determinazione dei criteri concernenti le modalità delle informazione e della comunicazione.
  L'articolo 10 introduce per gli avvocati (salvo alcune categorie specificamente indicate) l'obbligo di costante aggiornamento professionale secondo regole che dovranno essere stabilite dal CNF.
  In tale ambito, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, si specifica, al comma 4, che l'attività di formazione svolta dagli organi territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.
  Ancora per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 11, il quale introduce, al comma 1, anche per gli avvocati, nonché per le associazioni e le società tra avvocati, l'obbligo (recentemente introdotto per i notai) di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. La disposizione specifica che le polizze assicurative possano essere negoziate con le compagnie dal CNF, dagli ordini territoriali ma anche da associazioni ed enti previdenziali forensi e che l'avvocato debba comunicare gli estremi della polizza al cliente solo se richiesto.
  Il comma 2 stabilisce l'obbligo, per l'avvocato, di comunicare gli estremi della polizza, nonché di ogni successiva variazione, al Consiglio dell'ordine.
  Il comma 3 qualifica come illecito disciplinare la mancata osservanza delle norme dell'articolo.
  Il comma 4 prevede che le caratteristiche essenziali e i massimali minimi della polizza siano stabilite e aggiornate ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
  L'articolo 12 interviene sulla materia delle tariffe professionali.
  L'articolo 13 interviene in tema di mandato professionale e di sostituzioni e collaborazioni, sancendo in particolare la natura personale dell'incarico e della responsabilità dell'avvocato, anche nel caso di sostituzione, nonché nel caso di ricorso ad una società o ad un'associazione professionale.Pag. 89
  Il Titolo II, che si compone degli articoli da 14 a 22, disciplina gli albi, gli elenchi e i registri.
  L'articolo 14 indica gli albi, elenchi e registri che devono essere istituiti da parte dei Consigli dell'ordine, rinviando ad un regolamento del Ministro della giustizia le modalità applicative per la tenuta e l'aggiornamento dei medesimi: sulla base di tali albi ed elenchi il CNF annualmente redige l'elenco nazionale degli avvocati.
  L'articolo 15 novella le disposizioni di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale in tema di elenco dei difensori d'ufficio, intervenendo sui requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.
  L'articolo 16 disciplina l'iscrizione nell'albo degli avvocati e nel registro dei praticanti, dettando procedure specifiche per il caso di avvocati provenienti da altri Stati membri dell'UE o di avvocati extra-comunitari; la disposizione disciplina anche la procedura per l'eventuale cancellazione e reiscrizione all'albo.
  L'articolo 17 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato, confermando, in particolare, relativamente ai lavoratori dipendenti, il divieto di iscrizione all'albo anche nel caso di attività part-time.
  In tale ambito segnala, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, la previsione di cui al comma 1, lettera a), che consente l'iscrizione di avvocati nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché nell'elenco dei revisori contabili.
  La lettera c) sancisce invece l'incompatibilità con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore unico di società di persone aventi come finalità l'esercizio di imprese commerciali, con la qualità di amministratore unico o di consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. Tali incompatibilità non sussistono se l'oggetto della società è limitato all'amministrazione di beni personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.
  L'articolo 18, in deroga a tale disciplina, prevede la compatibilità della professione di avvocato con l'insegnamento di materie giuridiche nelle scuole secondarie e nelle università, con i limiti stabiliti dall'ordinamento universitario per i docenti e i ricercatori a tempo pieno, nonché nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
  L'articolo 19 disciplina la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale su richiesta dell'avvocato o per lo svolgimento di alcune funzioni pubbliche e per la durata della carica.
  L'articolo 20 richiede all'avvocato l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall'albo, e rinvia ad un regolamento ministeriale, previo parere del CNF, la definizione delle modalità di accertamento di tali requisiti.
  L'articolo 21 disciplina il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, prevedendo l'iscrizione nel relativo albo, a seguito del superamento di un esame o della frequenza, valutata positivamente, della Scuola superiore dell'avvocatura.
  L'articolo 22 prevede l'iscrizione obbligatoria in un elenco speciale per gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici; a tali soggetti deve essere assicurata la piena autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio nella trattazione degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
  Il Titolo III, che si compone degli articoli da 23 a 37, disciplina gli organi e le funzioni degli ordini forensi.
  L'articolo 23 disciplina l'ordine forense, costituito dall'insieme degli iscritti negli albi degli avvocati, prevedendo la sua articolazione nel CNF e negli ordini circondariali.
  L'articolo 24 dispone in ordine agli ordini circondariali, ai quali è attribuita in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale; gli ordini circondariali hanno sede presso Pag. 90ciascun tribunale (l'ordine circondariale di Roma presso la Corte di cassazione).
  L'articolo 25 individua gli organi degli ordini circondariali e degli ordini circondariali del distretto.
  In base all'articolo 26, gli avvocati iscritti all'albo circondariale ed agli elenchi speciali costituiscono l'assemblea degli iscritti, organo al quale spettano, oltre che funzioni consultive, anche l'elezione dei componenti del consiglio e l'approvazione dei bilanci.
  L'articolo 27 interviene in materia di consigli dell'ordine, individuandone il numero di componenti, fissandone in 4 anni la durata in carica, rinviando ad un regolamento attuativo la disciplina di dettaglio delle modalità di elezione e stabilendone l'articolazione interna.
  L'articolo 28 interviene in materia di funzioni dei consigli dell'ordine; le novità più rilevanti riguardano la sottrazione a tali organi della competenza disciplinare e l'attribuzione ai medesimi di compiti ulteriori, legati in particolare alla formazione degli avvocati e ai requisiti dell'esercizio dell'attività professionale.
  In tale contesto segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la norma di cui al comma 5, il quale stabilisce che il consiglio dell'ordine circondariale forense riscuote il contributo annuale e i contributi straordinari dovuti dagli avvocati iscritti in ciascun albo, registro o elenco dell'ordine, nonché i contributi al Consiglio nazionale forense, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 858 del 1963. A tal fine il consiglio si avvale dello strumento dell'iscrizione a ruolo dei predetti contributi.
  In merito alla formulazione del comma rileva come, anche alla luce del fatto che la disciplina recata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 858 ha subito notevoli modifiche, invece che richiamare un singolo provvedimento, sia più opportuno far riferimento, in termini generali, alle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
  L'articolo 28-bis prevede la costituzione, da parte di ciascun consiglio dell'ordine circondariale, di uno sportello per il cittadino, chiamato a dare informazioni ed orientamento ai cittadini in merito alla fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati.
  Interessa altresì, sia pure indirettamente, le competenze della Commissione Finanze, l'articolo 29, il quale disciplina il collegio dei revisori dell'ordine circondariale forense, prevedendo che esso sia composto da tre avvocati (più un supplente) iscritti al registro dei revisori contabili nominati dal presidente del Tribunale, i quali durano in carica quattro anni, rinnovabili per non più di due volte consecutive.
  Ai sensi del comma 4 il collegio è chiamato a verificare la regolarità della gestione patrimoniale, riferendo in sede di approvazione annuale del bilancio dell'ordine.
  L'articolo 30 prevede che i consigli dell'ordine con almeno 9 componenti possano essere anche articolati in commissioni.
  L'articolo 31 introduce ulteriori ipotesi di scioglimento dei consigli dell'ordine e prevede che lo scioglimento sia disposto su proposta del CNF e previa diffida al consiglio.
  L'articolo 32 interviene in materia di Consiglio nazionale forense, prolungandone la durata, incidendo sul numero dei componenti e disciplinandone le modalità di elezione.
  L'articolo 33 elenca le funzioni attribuite al Consiglio nazionale forense: si tratta di funzioni di rappresentanza e di vertice dell'avvocatura, di natura normativa, consultive, di proposta e giurisdizionali.
  In tale ambito richiama il comma 2, lettera c), la quale affida al CNF anche i compito di:
   a) determinare il contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi indicati dall'articolo 14;
   b) stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;Pag. 91
   c) stabilire la misura dalla tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dagli scritti all'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, ed il comma 3, il quale prevedere che la riscossione del contributo annuale è effettuata dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

  L'articolo 34 disciplina l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del CNF, delineando sommariamente il procedimento e rinviando alle disposizioni contenute nel regolamento attuativo della legge professionale di cui al Regio decreto n. 37 del 1934.
  L'articolo 35 detta ulteriori disposizioni in materia di competenza giurisdizionale del CNF e prevede lo svolgimento dell'attività non giurisdizionale del CNF anche attraverso l'istituzione di commissioni di lavoro.
  In tale ambito segnala, per i profili in qualche modo attinenti agli interessi della Commissione Finanze, la norma di cui al comma 3, la quale affida il controllo contabile e di gestione del CNF ad un collegio dei revisori, composto da tre membri, nominati dal primo presidente della Corte di cassazione tra gli iscritti al registro dei revisori, e presieduto dal più anziano.
  L'articolo 36 prevede l'eleggibilità al CNF degli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che non abbiano subito, nei 5 anni precedenti, una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento, e disciplina le incompatibilità.
  L'articolo 37 introduce un ulteriore organo, il Consiglio nazionale forense, al quale spetta la formulazione di proposte in tema di giustizia, diritti fondamentali dei cittadini e professione forense.
  Il Titolo IV, che si compone degli articoli da 38 a 48, interviene in materia di accesso alla professione forense, disciplinando il tirocinio professionale e l'esame di Stato.
  L'articolo 38, con la finalità di rafforzare i rapporti di collaborazione tra consigli dell'ordine e facoltà di giurisprudenza, prevede la stipula di convenzioni da parte dei consigli circondariali e del CNF.
  L'articolo 39 interviene in materia di tirocinio per l'accesso alla professione; tra i profili di maggiore novità si segnalano: l'incompatibilità della pratica con qualunque rapporto di impiego pubblico e la limitazione della possibilità di impieghi subordinati privati; l'eliminazione della possibilità di sostituire la frequenza di uno studio professionale con la frequenza alla scuola di formazione forense; la previsione di un rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio professionale e, dopo il primo anno, di un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta, ovvero stabilito in via convenzionale in misura non inferiore al 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole per previsto gli apprendisti negli studi professionali.
  L'articolo 40 estende ai praticanti i doveri e le norme deontologiche previste per gli avvocati e la competenza disciplinare del Consiglio dell'ordine.
  L'articolo 41 dispone che il tirocinio di durata biennale debba essere accompagnato da un approfondimento teorico da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto di appositi corsi di formazione, che spetta al CNF regolamentare.
  L'articolo 42 demanda ad un regolamento del Ministero della giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato pressi gli uffici giudiziari.
  L'articolo 43 disciplina la conclusione del tirocinio, attestata dal certificato di compiuta pratica, e conferma che il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
  L'articolo 44 detta disposizioni generali sull'esame di Stato, ribadendo la cadenza annuale delle prove di esame, indette con un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF.
  L'articolo 45 delinea la nuova articolazione dell'esame di Stato. Tra le novità più Pag. 92significative si segnalano: la motivazione del voto assegnato alle prove scritte; la modifica della disciplina delle prove orali; la previsione secondo cui le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La disposizione introduce anche una nuova fattispecie di reato a carico di chiunque faccia pervenire ai candidati all'interno della sede d'esame testi relativi al tema proposto.
  In tale ambito segnala la previsione, di cui al comma 3, secondo la quale, tra le materie della prova orale è compreso anche il diritto tributario.
  L'articolo 46 disciplina le commissioni esaminatrici (intervenendo in particolare sulla relativa composizione) e alcuni aspetti della procedura d'esame, prevedendo inoltre il potere ispettivo del CNF sulla regolarità dello svolgimento delle prove.
  L'articolo 47 prevede che, per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della riforma (termine prorogabile con decreto del Ministro della giustizia), l'esame di abilitazione resta disciplinato dalle disposizioni previgenti, salva la riduzione del periodo di tirocinio a 18 mesi.
  L'articolo 48 prevede un'applicazione graduale della nuova disciplina sull'esame di Stato.
  Il Titolo V, che si compone degli articoli da 49 a 62, e che è stato sostanzialmente riscritto nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione, interviene sul procedimento disciplinare.
  L'articolo 49 sottrae la competenza in materia di procedimento disciplinare al consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, per conferirla ai consigli distrettuali di disciplina.
  L'articolo 50 detta i criteri per definire la competenza territoriale e l'acquisizione dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare da parte dei predetti consigli.
  L'articolo 51 disciplina il contenuto della decisione che definisce il procedimento disciplinare, mentre l'articolo 52 stabilisce le sanzioni dell'avvertimento, della censura, della sospensione e della radiazione.
  L'articolo 53 disciplina i rapporti del procedimento disciplinare con il procedimento penale, prevedendo in tal caso l'ipotesi della sospensione, non oltre due anni, del procedimento disciplinare.
  L'articolo 54 riguarda i casi di riapertura del procedimento disciplinare già concluso, nel caso in cui, per gli stessi fatti, sia stata emessa una sentenza da parte dell'autorità giudiziaria.
  L'articolo 55 regola la prescrizione dell'azione disciplinare, fissata in via generale in sei anni, nonché i casi di interruzione del predetto termine di prescrizione.
  L'articolo 56 sancisce il divieto di cancellazione dall'albo del professionista, durante lo svolgimento del procedimento disciplinare.
  L'articolo 57 regola la fase istruttoria del procedimento disciplinare, prevedendo la nomina, da parte del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, della Commissione giudicante e del Consigliere istruttore, che è responsabile della predetta fase istruttoria.
  L'articolo 58 stabilisce in dettaglio i principi regolatori del procedimento disciplinare, rinviando, per quanto non specificamente disciplinato, alle norme del Codice di procedura penale.
  L'articolo 59 disciplina la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio, che può essere deliberata dal Consiglio distrettuale di disciplina nel caso di condanna penale per una serie di reati, ovvero di condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva, nonché di irrogazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione.
  L'articolo 60 stabilisce che avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso dinanzi al CNF.
  L'articolo 62 attribuisce al CNF poteri ispettivi per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli istruttori di disciplina Pag. 93e in relazione ai procedimenti disciplinari in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza.
  Il Titolo VI, che si compone degli articoli da 63 a 66, reca le disposizioni transitorie e finali.
  In tale ambito l'articolo 63 delega il Governo all'emanazione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in tema di professione forense.
  L'articolo 64 disciplina la fase transitoria in attesa della piena operatività della riforma, che si realizzerà successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti attutivi. La medesima disposizione disciplina anche la proroga del CNF e dei consigli circondariali in carica e l'emanazione del codice deontologico nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge.
  L'articolo 65 interviene in materia di previdenza forense, stabilendo che la disciplina vigente in materia di prescrizione dei contributi previdenziali non si applichi alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
  L'articolo 66 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che, diversamente da quanto comunicato nella seduta di ieri, su richiesta delle Commissioni di merito, l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, inizialmente fissato per lunedì 11 giugno, è stato posticipato, non essendo pertanto più necessario che la Commissione esprima il parere sul provvedimento nella seduta odierna.
  Ritiene che tale rinvio risulti particolarmente opportuno, in quanto consentirà di approfondire maggiormente taluni elementi di criticità del decreto – legge, relativi in particolare alle norme dell'articolo 2 in materia di copertura assicurativa per i danni catastrofali ai fabbricati, già segnalati dal relatore, Causi, nella precedente seduta di esame.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.
Atto n. 480.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, nel ricordare come il relatore, Ravetto, abbia illustrato, nella precedente seduta di esame, il contenuto dello schema di decreto legislativo, ribadisce che il parere sul provvedimento, il cui termine scadrà il 25 giugno prossimo, non potrà essere espresso fino a che non sarà stato acquisito su di esso il parere della Conferenza Stato-Regioni.Pag. 94
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Alberto FLUVI (PD), con riferimento all'organizzazione dei lavori sulla proposta di legge C. 4149 Comaroli, per la quale è stato già fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, suggerisce l'opportunità di consentire alla Commissione un ulteriore momento di riflessione, al fine di individuare in modo condiviso le eventuali integrazioni da apportare alla predetta proposta di legge.
  In tale prospettiva propone di procedere all'audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Giarda, delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione in relazione alle attività di analisi e studio per la revisione della spesa pubblica (cosiddetta spending review), e, quindi, a costituire un comitato ristretto.

  Gianfranco CONTE, presidente, informa di avere avviato contatti con il Ministro Giarda, responsabile all'interno del Governo per quanto riguarda la revisione della spesa pubblica, nonché con il Presidente dell'INPS, in riferimento allo specifico aspetto della realizzazione dei poli logistici integrati del welfare, al fine di individuare ulteriori profili della complessiva tematica della razionalizzazione nell'utilizzo degli immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, su cui la Commissione potrebbe intervenire nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4149.
  Comunica inoltre di avere sollecitato il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Patroni Griffi, recentemente ascoltato in audizione su questi temi, a far pervenire alla Commissione le sue indicazioni in merito a eventuali modifiche da apportare alla citata proposta di legge.
  Concorda quindi con l'opportunità, segnalata dal deputato Fluvi, di avviare una verifica circa la possibilità di integrare il testo del provvedimento, al fine di ampliarne la portata e di rendere più incisive le misure in materia.
  In tale contesto propone, concorde la Commissione, di rinviare ad altra data il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 4149, già fissato alle ore 16 di lunedì 11 giugno, e di convocare un'ulteriore seduta in sede referente per l'esame della predetta proposta di legge nella giornata di martedì 12 giugno prossimo.

  La seduta termina alle 13.35.

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