CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 giugno 2012
662.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2326-D Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Federico PALOMBA, presidente, avverte che oggi le Commissioni riunite II e III avviano l'esame del disegno di legge C. 2326-D Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 18 giugno prossimo.
  Si tratta in particolare di un esame in terza lettura da parte della Camera, che come tale si limita unicamente alle parti del testo sulle quali non si è registrata la conformità tra Camera e Senato.
  Per quanto attiene alla programmazione dei lavori delle Commissioni riunite, ritiene che si potrebbe fissare già da oggi il termine per la presentazione degli emendamenti affinché questi possano essere esaminati nella seduta di martedì 12 giugno prossimo, per trasmettere poi il testo alle Commissioni competenti per esprimere il parere e quindi conferire il mandato ai relatori entro giovedì 14 giugno.
  Prima di dare la parola ai relatori, fa presente che alla Presidenza della Commissione giustizia sono pervenute richieste di audizioni di magistrati in merito alle modifiche all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.

  Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, osserva che il provvedimento in esame, che torna alla Camera in terza lettura: prevede la ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione Pag. 8dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale; detta alcune norme di adeguamento interno, volte a modificare, in particolare, il codice penale, il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario.
  Il disegno di legge, che il Senato ha approvato pressoché all'unanimità (con un solo voto contrario), si differenzia dal testo approvato dalla Camera l'11 gennaio 2011, per i seguenti profili: inserisce nel codice penale la disposizione che richiede una verifica concreta della pericolosità sociale del destinatario della misura di sicurezza personale (previsione attualmente contenuta nella Legge Gozzini); disciplina in modo diverso e graduato l'interdizione dai pubblici uffici per colui che sia condannato per delitti a sfondo sessuale e in danno di minori; modifica il catalogo dei delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale.
  Il disegno di legge è articolato in due Capi. Il Capo I (articoli 1-3), non modificato dal Senato, reca la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione (articoli 1 e 2) e individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (articolo 3).
  Il Capo II (articoli 4-10) contiene invece disposizioni di adeguamento interno che sono state, in parte, ulteriormente modificate dal Senato. L'articolo 4 novella il codice penale. In particolare: la lettera a) interviene sull'articolo 157 del codice penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice e di gruppo, per i delitti di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, con esclusione delle fattispecie di minore gravità; la lettera b), introdotta dal Senato, inserisce nel codice penale l'articolo 203-bis, che afferma il principio generale in base al quale le misure di sicurezza personali possono essere applicate solo previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. La disposizione inserisce nel codice un principio già ampiamente affermato dalla Corte costituzionale e presente nella legislazione speciale (articolo 31 della legge 663 del 1986).
  Avendo ricondotto il principio al codice penale, il testo approvato dal Senato (articolo 4, comma 2) abroga l'articolo 31 della legge Gozzini (legge n. 663/1986). La lettera c), modificata dal Senato, introduce la nuova fattispecie di reato di Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-bis c.p.). La pena originariamente prevista dalla Camera (reclusione da 3 a 5 anni) è stata ridotta nel minimo edittale al Senato (reclusione da un anno e sei mesi a 5 anni), che ha anche corretto la fattispecie prevedendo che la pubblica istigazione (e l'apologia) a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, anche se relativi a materiale pornografico per immagini virtuali, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne possa essere effettuata con qualsiasi mezzo (è stato eliminato l'espresso riferimento al mezzo telematico). Le ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume non possono essere invocate a scusante della condotta.
  La lettera n) inserisce due nuovi articoli nel codice penale. Il nuovo articolo 600-septies.1, non modificato dal Senato, prevede un'unica circostanza attenuante dei delitti contro la personalità individuale, applicabile a colui che si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o fornisca elementi concreti alle autorità per l'individuazione o la cattura di uno o più autori del reato. Il nuovo articolo 600-septies.2, modificato dal Senato, prevede pene accessorie ulteriori per la condanna o il patteggiamento per uno dei delitti contro la personalità individuale e per il delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Il Senato ha maggiormente dettagliato le ipotesi di interdizione dai pubblici uffici, disponendo: l'interdizione perpetua, nel caso di condanna all'ergastolo Pag. 9o alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni (ai sensi dell'articolo 29 c.p.); l'interdizione per 5 anni, nel caso di condanna alla reclusione da 3 a 5 anni; l'interdizione temporanea per i casi – residuali rispetto alle altre due ipotesi – di condanna alla reclusione per un tempo inferiore ai 3 anni. Non essendo indicata la durata dell'interdizione temporanea, si applica l'articolo 37 del codice penale in base al quale, ove non specificato, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta.
  Il testo approvato dalla Camera prevedeva invece, in generale, un'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Si osserva che il testo non chiarisce quale sia l'interdizione dai pubblici uffici da applicare al condannato a 5 anni di reclusione. Tale pena, infatti, è compatibile tanto con l'interdizione perpetua, quanto con l'interdizione per 5 anni.
  La lettera v), modificata dal Senato, novella l'articolo 609-nonies del codice penale, introducendo ulteriori pene accessorie per i delitti di violenza sessuale e introducendo misure di sicurezza personali a carico di colui che sia stato condannato per i delitti a sfondo sessuale indicati. Anche in questo caso il Senato ha maggiormente dettagliato le ipotesi di interdizione dai pubblici uffici (numero 4), disponendo: l'interdizione perpetua, nel caso di condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni (ai sensi dell'articolo 29 c.p.); l'interdizione per 5 anni, nel caso di condanna alla reclusione da 3 a 5 anni; l'interdizione temporanea, ovvero per una durata eguale a quella della pena principale inflitta, in caso di condanna alla reclusione per un tempo inferiore ai 3 anni (ai sensi dell'articolo 37 c.p.). Si rileva anche in questo caso l'esigenza di definire l'interdizione per i casi di condanna a 5 anni di reclusione. Il testo approvato dalla Camera prevedeva invece la generica interdizione dai pubblici uffici, rinviando dunque alla disciplina generale del codice (che prevede l'interdizione perpetua per condanne ad almeno 5 anni di reclusione e l'interdizione temporanea – per la stessa durata prevista per la pena principale – per condanne alla reclusione per un tempo inferiore).
  L'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale. In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 51 del codice di rito, per quanto riguarda i delitti di competenza della procura distrettuale. Il testo della disposizione è stato nuovamente modificato dal Senato che: ha aggiunto tra i delitti di competenza della procura distrettuale l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-bis c.p.); ha limitato la competenza della procura distrettuale all'ipotesi di pornografia minorile mediante divulgazione (anche per via telematica) di materiale o notizie volte all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori (articolo 600-ter, terzo comma), riportando le restanti fattispecie alla competenza della procura circondariale; ha attribuito alla competenza della procura circondariale – in luogo dell'attuale procura distrettuale – il delitto di detenzione di materiale pornografico (articolo 600- quater). Il comma 2 dell'articolo 5 – introdotto dal Senato – specifica che queste disposizioni si applicano ai procedimenti per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di ratifica.
  Ritiene che le modifiche apportate dal Senato non siano assolutamente condivisibili e che vanifichino il lavoro svolto dalla Camera, che si è basato anche sugli esiti dell'audizione di soggetti particolarmente qualificati in quanto direttamente impegnati nella protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Prende atto delle richieste di audizione di magistrati pervenute alla Presidenza della Commissione in merito alle modifiche all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, e ritiene che tali audizioni sarebbero utili per chiarire definitivamente il nodo della competenza delle procure in relazione ai reati in questione. Propone che si proceda in tempi brevi allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

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  Matteo MECACCI (PD), relatore per la III Commissione, ricorda che la Convenzione in esame è il primo strumento giuridico internazionale che definisce gli abusi sessuali contro i bambini come reato penale e che l'Italia è il Paese che ha per primo firmato la Convenzione ed è oggi l'ultimo a ratificarla. Sottolinea che le modifiche apportate dal Senato in seconda lettura concernono profili di competenza della Commissione giustizia e appaiono ancora una volta non migliorative rispetto al testo licenziato dalla Camera. Tutt'altro, esse riportano il testo allo status quo ante, evidenziando una sostanzialmente incapacità delle forze politiche di affrontare e risolvere i nodi connessi al recepimento della Convenzione nell'ordinamento interno. Il tema appare essere quello della competenza sui delitti da perseguire, se da individuare in capo alle procure distrettuali o in capo alle procure circondariali, se non anche alle direzioni distrettuali antimafia. Fa presente che al Senato il gruppo del PD si è espresso a favore della attribuzione di una competenza unitaria a livello distrettuale per evitare la dispersione di energie investigative, tecniche e di competenza maturate. Alla luce della necessità di porre fine ad una non più sostenibile «navetta» tra i due rami del Parlamento sul tema della repressione degli abusi sessuali sui bambini e dei richiami da parte della Presidenza della Repubblica affinché si proceda senza indugi nell'approvazione del provvedimento, ritiene essenziale che il rappresentante del Governo faccia chiarezza sulle questioni da risolvere in ragione degli obiettivi che si devono conseguire.

  Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO manifesta perplessità sulla reale opportunità di svolgere ulteriori audizioni, atteso che la Commissione già dispone di tutti gli elementi di valutazione. Dopo avere evidenziato l'esigenza di approvare rapidamente il disegno di legge, auspica che il procedimento legislativo non si areni sulla questione della competenza, sulla quale sarebbe eventualmente possibile intervenire in un momento successivo alla ratifica. Preannuncia che il Governo esprimerà un parere tendenzialmente negativo sugli eventuali emendamenti che saranno presentati, salvo che nel corso dell'esame non emergano elementi nuovi.

  Manlio CONTENTO (PdL) ricorda come, sul delicato tema della competenza, nel corso della seconda lettura alla Camera il Governo si fosse attestato sulla stessa posizione della Commissione. Ritiene singolare che vi sia stato poi un cambiamento di posizione al Senato e rileva l'opportunità di chiarire quali pareri abbia espresso in quella sede il Governo. In materia di competenza, preannuncia, a nome del proprio gruppo, l'intenzione di mantenere la scelta compiuta dalla Camera e quindi di ripristinare la disposizione approvata dalla Camera. In merito alle audizioni ritiene che debbano essere sentiti anche esperti della Polizia postale e delle comunicazioni.

  Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le audizioni siano necessarie e si riserva di presentare un elenco di magistrati che potranno essere auditi. Condivide inoltre la richiesta di audizione dell'onorevole Contento e osserva che potrebbe essere utile anche approfondire la documentazione relativa alle audizioni svolte al Senato.

  Carolina LUSSANA (LNP) condivide l'intervento dell'onorevole Contento. Sottolinea come, essendo stato modificato il punto sostanziale della competenza, sia necessario comprendere quale posizione abbia assunto il Governo al Senato e per quale motivo il Senato non abbia condiviso la scelta della Camera.

  Federico PALOMBA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto di quanto emerso dal dibattito e tenuto conto dei tempi ristretti per la conclusione dell'esame del provvedimento, ritiene che un breve ciclo di audizioni possa svolgersi martedì 12 giugno al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea e che il termine per la presentazione degli emendamenti Pag. 11possa essere fissato nello stesso giorno, in modo tale da lasciare ai commissari il tempo necessario per la presentazione di eventuali emendamenti che tengano conto degli esiti delle audizioni. Dichiara quindi concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di martedì 12 giugno prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.