CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 giugno 2012
662.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 53

SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 13.55.

Sui lavori della Commissione.

  Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO, con riferimento allo schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (atto del Governo n. 455), dichiara Pag. 54che il Governo è disposto ad attendere fino al 30 giugno 2012 che la Commissione esprima il parere.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 6 giugno 2012.

  Federico PALOMBA, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 11 giugno prossimo. Dà atto quindi che hanno espresso il parere sul provvedimento in esame le Commissioni VI e XIV. In particolare, la VI Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione e la XIV Commissione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione. Sospende brevemente la seduta in attesa che anche le Commissioni I e X esprimano il parere.

  La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.20.

  Federico PALOMBA, presidente, dà atto che la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione.

  Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, con riferimento al parere della Commissione XIV contesta con decisione che l'ordinamento comunitario osti ad una scelta del legislatore nazionale di sottoporre a riserva l'attività di consulenza legale, se svolta professionalmente. Basti al riguardo considerare la Direttiva Bolkestein (2006/123/CE recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2010). Ai sensi di uno specifico considerando, il n. 88, sono compatibili con la direttiva sistemi normativi nazionali che addirittura sottopongano a riserva l'attività di consulenza legale: «La disposizione sulla libera prestazione di servizi non dovrebbe applicarsi nei casi in cui, in conformità del diritto comunitario, un'attività sia riservata in uno Stato membro ad una professione specifica, ad esempio qualora sia previsto l'esercizio esclusivo della consulenza giuridica da parte degli avvocati». Il che accade, per esempio, in Portogallo, con la legge 24 agosto 2004 n. 49. Ciò che importa sottolineare è che la disposizione appena citata conferma come un Paese possa introdurre una simile riserva di attività in conformità al diritto comunitario.
  Non sono mancate pronunzie giudiziali che hanno riconosciuto – già allo stato attuale della legislazione vigente – la soggezione a riserva dell'attività svolta professionalmente. Si consideri innanzitutto il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'articolo 348 c.p. (e a ben vedere dall'intero impianto dell'assetto normativo delle professioni regolamentate), cioè quello della «necessità di tutelare il cittadino dal rischio di affidarsi, per determinate esigenze, a soggetti inesperti nell'esercizio della professione, o indegni di esercitarla»; «la libera professione, per la sua naturale attitudine a soddisfare bisogni collettivi rilevanti anche per l'interesse generale della comunità, e per la funzione di mediazione che spesso svolge tra lo Stato e il cittadino, ha una rilevanza sociale e pubblica». Così, espressamente, si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1151/02. Da qui la distinzione tra atti riservati espressamente dalla legge agli iscritti negli albi, ed atti non riservati ma comunque caratteristici della professione ed il cui compimento può essere considerato libero solo se non condotto in forma sistematica ed organizzata, e dietro corrispettivo. Solo, insomma, se non è svolto in modo professionale. Più recentemente, la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 9237/2007 della terza sezione civile – ha superato l'ambiguità sul sistema delle competenze professionali, dovute alla tradizionale incertezza sulla ripartizione tra prestazioni «riservate» e Pag. 55prestazioni «protette». Come afferma la Corte, «le attività di assistenza e consulenza in materia legale e tributaria rientrano tra le prestazioni professionali protette che possono essere svolte soltanto da professionisti iscritti ai relativi albi».
  Quanto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, osserva che il principio di libera concorrenza è da tempo oggetto di bilanciamento con altri interessi, quali la tutela dei diritti fondamentali. Di recente, in materia di farmacie, può essere utile ricordare la fondamentale pronunzia del 19 maggio 2009 (nella causa C-531/06): la restrizione all'accesso alla gestione delle farmacie comunali – contestata dalla Commissione all'Italia – è giustificata sulla base della tutela dei diritto alla salute.
  Sull'articolo 16, comma 4, rileva che si tratta di una misura che serve ad evitare l'abuso del diritto comunitario di stabilimento, in modo che di esso facciano uso effettivamente i professionisti stranieri che hanno reale interesse a stabilirsi in Italia, e non cittadini italiani che, non riuscendo ad abilitarsi in Italia, passano per lo più attraverso l'ordinamento spagnolo per avvantaggiarsi delle meno selettive modalità di accesso ivi vigenti. Si potrebbe eventualmente precisare che il periodo «congruo» corrisponde ad un determinato numero di mesi.

  Federico PALOMBA, presidente, dà atto che la X Commissione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Roberto Cassinelli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Federico PALOMBA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 14.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Testo unificato C. 3696 Antonino Foti ed abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Manlio CONTENTO (PdL), relatore, rileva che il testo unificato in esame si compone di 14 articoli e che, secondo quanto indicato dall'articolo 1, al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di incrementare i livelli di occupazione, nonché di sviluppare l'imprenditorialità diffusa, attribuisce alle Stato il compito di sostenere l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando le misure previste in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 (comma 1).
  Il testo precisa, quindi, quali soggetti che possono avviare un'attività imprenditoriale, usufruendo di un regime speciale di agevolazione, di incentivazione e di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, per un periodo di trentasei mesi che decorre dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuato nell'arco temporale di cinque anni a decorrere, di regola, dalla data di entrata in vigore della legge: si tratta di soggetti di età inferiore a trentotto anni, se uomini, e delle donne, a prescindere dall'età anagrafica, purché siano rispettate determinate Pag. 56condizioni (devono essere soggetti che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia) (commi 3 e 4).
  L'articolo 2 prevede le agevolazioni in materia previdenziale; l'articolo 3 gli incentivi per le cure parentali; l'articolo 4 gli incentivi all'occupazione; l'articolo 5 stabilisce il regime fiscale; l'articolo 6 disciplina l'accesso al credito e fondi di garanzia; l'articolo 7 reca disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile; l'articolo 8 reca disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; l'articolo 9 prevede misure a sostegno dell'impresa sociale.
  L'articolo 10 delinea le forme imprenditoriali ammesse. In particolare, il comma 2 stabilisce che l'attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da uno solo in caso di due soci.
  L'articolo 11 reca talune modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; l'articolo 12 reca una delega al Governo in materia di estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti; l'articolo 13 interviene in materia di pensione di vecchiaia supplementare; l'articolo 14 contiene le disposizioni finanziarie.
  Propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento.
  Osserva che il testo unificato in esame si compone di 7 articoli.
  L'articolo 1 delinea il campo di applicazione del provvedimento e precisa, al comma 1, che le relative disposizioni si applicano ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese.
  L'articolo 2, che si compone di 19 commi, dispone l'attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, precisando che sono esclusi dall'applicazione dell'articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
  Il comma 2 reca le definizioni necessarie all'applicazione della normativa in esame e, in particolare, quella di «transazioni commerciali», che sono le transazioni tra imprese che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo.
  Il comma 3 precisa che nelle transazioni in oggetto il creditore ha diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei Pag. 57termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore.
  Il comma 4 stabilisce il tasso di riferimento applicabile.
  Il comma 5 fissa i termini a decorrere dai quali il creditore, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3, ha diritto agli interessi di mora, distinguendo a seconda che la data di scadenza o il periodo di pagamento siano o meno stabiliti nel contratto.
  In base al comma 7, il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia «gravemente iniquo» per il creditore ai sensi dei commi da 11 a 14. Eventuali deroghe contrattuali non possono comunque superare il periodo complessivo di sessanta giorni di calendario.
  È fatta salva la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, a determinate condizioni e purché il periodo di rateizzazione non superi i centottanta giorni di calendario (comma 8).
  Si prevede, inoltre, che, ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore (comma 9). Il creditore ha inoltre diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda il predetto importo forfetario, sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero dei crediti.
  Il comma 11 stabilisce che «una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore». Nel successivo comma 12 si precisa che per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore si tiene conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare: a) di qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza; b) della natura del prodotto o del servizio; c) della circostanza che il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse legale di mora di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 5, 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.
  Il comma 14 stabilisce che le associazioni di categoria rappresentate nelle camere di commercio ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi e la loro sanzione.
  Si precisa quindi che il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci finché non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci (comma 16).
  Il comma 17 stabilisce delle condizioni per ottenere un titolo esecutivo di pagamento di norma entro sessanta giorni.
  Il comma 19 fa salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
  L'articolo 3 stabilisce che, in caso di ritardo di pagamento, l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa, e ne stabilisce modalità, procedure, condizioni ed effetti. Sulla base del predetto certificato l'impresa creditrice potrà chiedere al giudice competente di pronunziare ingiunzione di pagamento ai sensi del successivo articolo 4. Pag. 58
  L'articolo 5 stabilisce quindi che l'impresa debitrice che intenda opporsi all'ingiunzione di pagamento, prima di proporre opposizione dinnanzi al giudice competente, deve promuovere la procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, depositando la documentazione allo scopo necessaria.
  L'articolo 6 reca disposizioni sanzionatorie. In base al comma 1, chiunque produce documentazione falsa o contraffatta nei procedimenti di cui all'articolo 3 è punito ai sensi dell'articolo 374-bis del codice penale (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria). Il comma 2 dispone che chiunque attesta il falso nelle dichiarazioni previste dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo (dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa creditrice che attesta che il debitore non ha proposto contestazioni circa l'esecuzione del contratto) è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). Il certificato rilasciato sulla base della documentazione o delle dichiarazioni false è nullo (comma 3).
  L'articolo 7 reca una norma finale che consente alle imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della legge, di esperire, a determinate condizioni, la procedura di mediazione di cui all'articolo 5.

  Federico PALOMBA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 7 giugno 2012.

Audizione in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante la nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (Atto n. 455) di rappresentanti: dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), dell'Associazione nazionale giudici di pace (ANGdP), dell'Unione nazionale giudici di pace (UNAGIPA) e dell'Associazione dirigenti giustizia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.15.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 15.15.

5-06740 Bernardini: Problematiche relative al carcere di Spoleto.

  Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposta si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Manifesta particolare insoddisfazione con riferimento al comportamento del magistrato di sorveglianza, la dottoressa Manganaro, sottolineando, tra l'altro, come sia inaccettabile che quest'ultima, oltre a non incontrare detenuti che ne abbiano fatto ripetutamente richiesta, abbia addirittura ritenuto di poter «delegare» taluni compiti al direttore dell'istituto penitenziario.

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5-06741 Bernardini: Problematiche relative alla Casa di lavoro di Sulmona.

  Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposta si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Contesta, inoltre, che le condizioni degli «internati» possano considerarsi migliorate, anche tenuto conto che nelle case lavoro non vi è la concreta possibilità di svolgere attività lavorativa e ritiene inaccettabile non solo la riduzione del relativo stanziamento di bilancio, tenuto conto del rilievo costituzionale assegnato alla funzione rieducativa della pena, ma anche il semplice fatto di addurre tale riduzione come scusa per il trattamento riservato agli internati.

5-06743 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Secondigliano-Napoli.

  Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposta si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Ritiene inaccettabile che siano destinate risorse insufficienti all'assistenza psicologica ai detenuti.

5-06749 Bernardini: Sulle condizioni dell'istituto penitenziario Coroneo di Trieste.

  Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposta si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Ritiene assolutamente inaccettabile la riduzione di fondi destinati al pagamento delle mercedi.

5-06776 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Badu e Carros di Nuoro.

  Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposta si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Cita, a titolo esemplificativo, la dichiarazione secondo la quale l'ultima ispezione della ASL presso è avvenuta nel Pag. 602008, ricordando come invece la legge preveda un obbligo di ispezione semestrale.

  Federico PALOMBA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.
C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota e C. 4616 Bernardini.

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.
C. 5180 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.
C. 5193 Governo.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.
Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb.

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