CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 giugno 2012
662.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 36

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
Nuovo testo C. 3900, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.
Atto n. 472.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 giugno 2012.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che sullo schema di decreto in esame sono pervenuti il parere favorevole della V Commissione Bilancio e i rilievi deliberati dalla IV Commissione.

  Maria Elena STASI (PT), relatore, tenuto conto dei rilievi deliberati dalla IV Commissione, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).
  Ne illustra quindi il contenuto, ricordando che il provvedimento reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, finalizzate principalmente Pag. 37a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in attuazione a quanto da ultimo richiesto dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138.
  Rileva che attraverso i complessivi interventi di riduzione e riorganizzazione disposti dal presente schema di regolamento, viene attuata la riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15 civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale, nonché il ridimensionamento dell'organico del personale civile non dirigenziale dagli attuali 33.402 a 30.381 unità e della consistenza del contingente del personale di diretta collaborazione del Ministro da 153 unità a 145.
  Si procede in particolare alla soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio e alla contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale, nonché alla costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale.
  In termini generali, lo schema in esame reca taluni limitati interventi sul richiamato Testo unico regolamentare che non sono direttamente connessi con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138 del 2011, e segnatamente le disposizioni concernenti la composizione del consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), il consiglio di amministrazione dell'ONFA, l'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate e la disciplina in tema di deroghe alla concessione di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI).
  Evidenzia che l'inserimento di tali contenuti derivano dalla loro espunzione dal precedente schema di regolamento correttivo non sottoposto al parere parlamentare, il cui testo finale è già entrato in vigore (decreto del Presidente Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40).
  Rileva, altresì, che l'articolo 1, comma l, lettera q), apporta una limitata modifica alla disciplina in materia di alloggi ASI, da un lato, ampliando i casi in cui è possibile autorizzare in via derogatoria la permanenza nell'alloggio («connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività») e, dall'altro, individuando un ulteriore limite (solo se «non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico» nella sede in cui presta servizio), senza tuttavia nemmeno indicare, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in esame, gli strumenti giuridici attraverso cui predeterminare i criteri e le modalità cui i Capi di stato maggiore di Forza armata devono attenersi nell'esercizio di tale potere autorizzatorio.
  Evidenzia che il testo in esame, nel novellare gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti, rispettivamente, la composizione del COCER e dei COIR, non appare coordinato né compatibile con la nuova formulazione dell'articolo 1476 del codice dell'ordinamento militare, di recente modificato dall'articolo 8 del 216 del 2011, come modificato in sede di conversione; inoltre, le attuali norme in materia di rappresentanza militare (articoli 873 e 874 del citato Testo unico) rimettono a decreti interministeriali la definizione della composizione di tali organismi «in relazione alle variazioni della forza effettiva», mentre – come evidenzia il parere reso dal Consiglio di Stato – una simile previsione nel testo regolamentare costituisce un inutile irrigidimento della fonte e la piena dinamicità del sistema risulta invece meglio garantita mantenendo la disciplina al livello del decreto interministeriale.
  Rileva, sul medesimo punto, che con decreto dell'8 maggio 2012 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata già definita la composizione sia del COCER che dei COIR, e che, per quanto detto, tale fonte normativa risulta adeguata purché siano esplicitamente abrogati interamente gli articoli 933 e 934.
  Richiama i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo presso la IV Pag. 38Commissione secondo cui: le riduzioni degli assetti organizzativi sono avvenute, in ossequio alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, nel modo più limitato possibile e avendo riguardo ad una ragionata e motivata distribuzione fra i diversi settori; talune disposizioni, pur non legate alla stretta attuazione della citata normativa primaria, trovano adeguata sistemazione nel provvedimento in esame, essendo esso emanato secondo l’iter procedurale più articolato e garantito previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; la modifica dell'articolo 89 del testo unico in materia di sanità militare è volta a consentire la concreta allocazione della nuova struttura sanitaria, anche non necessariamente all'interno dello Stato maggiore della difesa, quale organo di staff di cui il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale; non vi sono possibili effetti finanziari legati alla modifica della disciplina degli alloggi di servizio ASI, dal momento che il titolare dell'alloggio continua a pagare il canone concessorio e non sarà contestualmente concessionario di altro alloggio; sussiste compatibilità e coerenza fra il provvedimento in esame e i futuri provvedimenti di rimodulazione dello strumento militare nazionale.
  Segnala infine che lo schema di regolamento reca due modifiche al Testo unico che sono ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2012, dello scorso 24 febbraio 2012: si tratta, in particolare, delle modifiche agli articoli 343, comma 2, e all'articolo 463 (di cui, segnatamente all'articolo 1, comma 1, lettere r) e cc)).

  Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea come il provvedimento in esame ponga delle questioni significative che non ritiene possano essere interamente superate dalla proposta di parere presentata dalla relatrice. Permangono, a suo avviso, delle problematiche in merito all'organizzazione interna ma l'esiguo tempo a disposizione della Commissione non consente di approfondirne ulteriormente i contenuti.
  Invita, in ogni modo, la relatrice a formulare come condizioni, anziché come osservazioni, i rilievi contenuti nella proposta di parere, per assicurare una maggiore incisività agli indirizzi della Commissione.

  Gianclaudio BRESSA (PD) concorda con il collega Tassone riguardo al fatto che la concomitanza degli impegni parlamentari della I Commissione non ha consentito di approfondire adeguatamente i contenuti del provvedimento in esame. Prende peraltro atto dei rilievi formulati dalla Commissione Difesa, ripresi dalla relatrice nella proposta di parere, sui quali la Commissione stessa avrà certamente svolto tutti gli approfondimenti necessari.
  Si associa quindi alla richiesta che la relatrice formuli come condizioni, anziché come osservazioni, i rilievi contenuti nella proposta di parere, preannunciando che altrimenti il suo gruppo non potrà votare favorevolmente.

  Pierguido VANALLI (LNP) chiede anch'egli alla relatrice di formulare come condizioni, anziché come osservazioni, i rilievi contenuti nella proposta di parere, per assicurare una maggiore incisività agli indirizzi della Commissione.

  Maria Elena STASI (PT), relatore, alla luce di quanto emerso dal dibattito, presenta una nuova formulazione della proposta di parere (vedi allegato 3) in cui si evidenziano come condizioni le prime quattro questioni, lasciando invece come osservazione l'ultimo rilievo, che attiene ad aspetti di carattere meramente formale.

  La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono Pag. 39il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
C. 5210 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di rinviare l'inizio dell'esame del provvedimento in titolo alla prossima settimana.

  Gianclaudio BRESSA (PD), relatore, si associa alla richiesta del relatore Calderisi.

  Donato BRUNO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia l'inizio dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione in materia di province.

  Gianclaudio BRESSA (PD) chiede che la discussione delle proposte di legge C. 1242 e abbinate per la revisione della disciplina costituzionale in materia di province sia riportata dal comitato ristretto alla commissione plenaria, sottolineando come si tratti di un tema della massima importanza e urgenza. Fa presente che i lavori del comitato ristretto si sono protratti in attesa di capire se il Governo intenda attribuire alle province funzioni fondamentali proprie oppure ritenga di mantenersi sulla linea definita con l'articolo 23, commi da 14 a 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva-Italia).

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che il Governo è intervenuto su questa materia in una riunione del comitato ristretto, fermo restando che questo naturalmente non esclude la possibilità di avere un altro confronto con il Governo su questo tema in sede plenaria.

  Mario TASSONE (UdCpTP) concorda sull'opportunità di riportare in Commissione plenaria la discussione delle proposte di legge costituzionale C. 1242 e abbinate, sottolineando come la conoscenza degli orientamenti del Governo in relazione alle funzioni da attribuire alle province sia dirimente per poter proseguire i lavori in materia di revisione della disciplina costituzionale sulle province, non essendo possibile che la Camera proceda senza sapere quello che si sta facendo su altri tavoli.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) sottolinea come la definizione delle modalità di elezione del Consiglio provinciale e del presidente della provincia, affrontata dal disegno di legge C. 5210, e delle funzioni delle province, oggetto del progetto di legge recante la cosiddetta Carta delle autonomie, approvato dalla Camera (C. 3118) e ora all'esame del Senato, non possa prescindere dalla revisione della disciplina costituzionale in materia di province e come, in altre parole, la definizione della cornice costituzionale in materia di province abbia la priorità logica rispetto agli altri due punti.

  Pierguido VANALLI (LNP) rileva come l'argomento della priorità logica di un tema rispetto a un altro è lo stesso argomento che il suo gruppo ha inutilmente cercato di far valere quando chiedeva che le proposte di legge per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione fossero esaminate prima di quelle relative al finanziamento pubblico dei partiti. Concorda in ogni caso sul fatto che ogni decisione in materia di funzioni delle province e di elezione dei relativi organi debba essere subordinata alla discussione sulla eventuale modifica della disciplina costituzionale in materia di province.

  Salvatore VASSALLO (PD) ricorda che a breve l'Assemblea del Senato dovrebbe Pag. 40discutere il progetto di legge recante la cosiddetta Carta delle autonomie, che a quel punto tornerebbe quindi alla Camera. In questo modo la Commissione potrebbe valutare contestualmente i tre diversi provvedimenti, fermo restando che senza dubbio il tema della revisione della disciplina costituzionale ha priorità logica su quelli delle modalità di elezione degli organi provinciali e delle funzioni delle province e che senza una chiara presa di posizione del Governo rispetto alle province non è possibile portare avanti i lavori della Commissione.

  Donato BRUNO, presidente, ritiene che la questione potrà essere affrontata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.
C. 4998 approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 aprile 2012.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che il Governo ha presentato l'emendamento 1.0200 (vedi allegato 4). Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 5148 cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.
C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.
C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2012.

  Mario TASSONE (UdCpTP) anticipa la sua intenzione di svolgere un intervento.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Pag. 41Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 5177).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 5177 Iannaccone recante «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di riconoscimento giuridico dei partiti e movimenti politici, di finanziamento e di rimborso delle spese elettorali».
  Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverto che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.
Testo base C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno nella seduta del 22 settembre 2011. Nella seduta del 18 ottobre 2011 la Commissione ha adottato come testo base il testo della proposta di legge C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti. Il testo base è stato quindi inviato alle Commissioni competenti ad esprimere il parere in sede consultiva.
  Ricorda che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Bilancio, Cultura, Ambiente, Affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali e di nulla osta da parte della Commissione Lavoro sul testo risultante dall'esame degli emendamenti e che la Commissione Difesa non esprimerà il parere.
  Comunica che è pervenuto il parere contrario della Commissione Giustizia.
  Comunica altresì che alla luce dei pareri espressi e allo scopo di superare le motivazioni ostative avanzate dal parere della Commissione Giustizia, la relatrice, on. Stasi, ha ritenuto opportuno predisporre un nuovo testo della proposta di legge C. 4568, da adottare come nuovo testo base (vedi allegato 5).

  Maria Elena STASI (PT), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 4568, da lei proposto come nuovo testo base, sottolineando le principali differenze rispetto al testo precedente.
  La prima novità è al comma 1 del testo, al fine di superare un'obiezione della Commissione giustizia. Il testo approvato dal Senato prevede l'obbligo di denuncia per chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona, ove sussistano elementi per ritenere che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per l'incolumità della persona medesima. Al fine di superare l'indeterminatezza della disposizione, tale obbligo è stato trasformato in facoltà.
  Il comma 4 prevede che l'avvio delle ricerche sia comunicato solo al prefetto e non più anche al commissario straordinario. Sarà il prefetto a coinvolgere il commissario straordinario. L'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture radio-tv specializzate e con una esperienza consolidata nella ricerca delle persone scomparse, viene inoltre lasciato alla valutazione Pag. 42del prefetto, sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa.
  Viene infine soppresso il comma 6, in accoglimento di un'obiezione della Commissione giustizia.

  Maria Piera PASTORE (LNP), chiede perché nel testo si faccia riferimento alle forze di polizia e non alle forze dell'ordine.

  Maria Elena STASI (PT), relatore, precisa che la locuzione forze di polizia comprende anche i Carabinieri, mentre non include la polizia locale.

  La Commissione adotta, come nuovo testo base, il nuovo testo della proposta di legge C. 4568 proposto dalla relatrice.

  Donato BRUNO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo base a lunedì 18 giugno, alle ore 14.

  La Commissione concorda.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che dopo l'esame degli eventuali emendamenti presentati il nuovo testo sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo.
C. 2417 Picierno.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario TASSONE (UdCpTP), relatore, illustra il provvedimento in esame.
  Si dichiara preliminarmente lieto di svolgere le funzioni di relatore su una proposta di legge che presenta caratteri di elevato spessore morale. Nasce, infatti, dall'alveo della lotta alla criminalità organizzata e dall'esigenza di contrastare tale fenomeno anche attraverso la formazione delle nuove generazioni. Si pone la finalità di riconoscere l'elevato valore della testimonianza delle vittime del terrorismo e della mafia, nonché dei loro familiari, riconoscendo loro possibilità concrete nel proprio ambito lavorativo e professionale per lo svolgimento di tale compito di testimonianza. L'obiettivo è quello della costruzione di una memoria storica.
  È una proposta che, quindi, rimane all'interno del circuito della lotta alla criminalità; non si tratta di istituire una nuova giornata della memoria.
  La proposta di legge si pone anche l'obiettivo di regolare e organizzare le testimonianze delle vittime e dei loro familiari, materia che necessita un'adeguato dibattito.
  Ha riflettuto sul fatto di proporre alla Commissione, data l'esiguità e la prevedibile condivisione della norma, un suo eventuale trasferimento alla sede legislativa. Ma proprio per la rilevanza del tema ritiene che la proposta di legge debba essere sottoposta all'esame dell'Assemblea, che può costituire un'adeguata cassa di risonanza per la tematica affrontata.
  Passa ad esaminare nel dettaglio la proposta C. 2417, composta di otto articoli.
  L'articolo 1 prevede che l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge sia quello delle vittime dei reati di tipo mafioso e degli atti di terrorismo compiuti anche all'estero che coinvolgano cittadini italiani.
  L'articolo 2 dispone che le vittime degli atti di cui all'articolo 1, nonché i loro familiari, possano richiedere al Ministero dell'interno un attestato di « testimone della memoria storica».
  L'articolo 3 prevede che il possesso di tale attestato dia diritto alla concessione di permessi straordinari dal lavoro per un massimo di 150 ore annue retribuite per poter effettuare interventi di testimonianza Pag. 43nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, come disciplinato dall'articolo 4.
  L'articolo 5 dispone inoltre che i soggetti che usufruiscono dei suddetti permessi straordinari abbiano anche il diritto a turni di lavoro che, compatibilmente con le esigenza di servizio, favoriscano la loro partecipazione alle previste attività di testimonianza, mentre l'articolo 6 indica le modalità della certificazione che i medesimi soggetti sono tenuti ad esibire.
  Osserva che si potrebbe avere l'impressione che la norma abbia una visione minimale, legata al rilascio di autorizzazioni o permessi di lavoro retribuiti. Ma partendo da questo, la proposta di legge spazia a una visione più ampia che, ripete, è quella della costruzione di una memoria storica.
  Gli articoli 7 e 8 affidano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di stilare una relazione annuale sulle attività svolte e la facoltà di sottoscrivere protocolli d'intesa con associazioni ed enti senza fine di lucro per le attività previste dalla legge. Tali enti vengono autorizzati a rilasciare la prevista certificazione.
  Conclude con un'osservazione in merito alla gestione delle iniziative nell'ambito della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Queste non devono essere, a suo avviso, monopolio di una sola organizzazione pur meritevole, come l'associazione Libera. La proposta di legge in esame può essere un'occasione per allargare il novero delle iniziative e delle associazioni che vi partecipano.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 7 giugno 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

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