CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 giugno 2012
661.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 14 GIUGNO 2012

Pag. 251

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.
C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), relatore, illustrando il provvedimento in esame riferisce che l'articolo 1 introduce novelle nella legge n. 225 del 1992, che istituisce il Servizio nazionale della protezione civile, al fine di prevedere che la funzione di promozione e coordinamento dell'intero sistema della protezione civile del Presidente del Consiglio possa essere da questi delegata al Ministro dell'Interno, anziché al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Pag. 252intervenire sulla definizione degli eventi che sono presupposto delle attività di protezione civile e stabilire che l'uso di mezzi e di poteri straordinari per fronteggiare le calamità è limitato solo all'intervento immediato e a periodi di tempo limitati e predefiniti; integrare il presupposto della delibera dello stato di emergenza con il presupposto dell'imminenza degli eventi calamitosi e disporre che la delibera debba essere adottata d'intesa con le regioni interessate; introdurre un limite massimo di durata dello stato di emergenza; attribuire la titolarità del potere di emanare ordinanze di protezione civile anche, in deroga ad ogni disposizione vigente, al capo del Dipartimento della protezione civile; prevedere la facoltà delle regioni di aumentare l'imposta regionale della benzina per autotrazione; specificare i compiti dei sindaci per fronteggiare l'emergenza nel territorio comunale. Segnala che la disposizione interviene con novelle anche su altre fonti normative, disponendo: la formazione del silenzio assenso della Corte dei conti qualora essa non si esprima nel termine di sette giorni in sede di controllo sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza; l'abrogazione espressa delle norme che prevedevano la definizione dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile che risulta così rimessa alla competenza di regioni ed enti locali. Rileva che l'articolo 2 dispone in materia di copertura assicurativa volontaria di fabbricati privati ad uso abitativo per rischi derivanti da calamità naturali. Evidenzia che l'articolo 3 reca disposizioni di natura transitoria che riguardano diverse materie, tra cui il trasferimento, direttamente alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l'acquisto del predetto impianto. Rileva l'opportunità che non siano sottoposte al patto di stabilità le spese per interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico e di prevenzione e ricostruzione delle zone danneggiate dalle medesime. Reputa altresì opportuno potenziare il ruolo delle regioni, attribuendo loro il compito di organizzare ed attuare le attività di protezione civile di assegnando ai presidenti delle Giunte regionali il ruolo di Autorità di protezione civile per il territorio di competenza.

  Il deputato Mario PEPE (PD), nel condividere i contenuti della relazione, ritiene più efficiente il nuovo assetto organizzativo della protezione civile e reputa opportuno trasformare in condizioni le osservazioni testé formulate dal relatore. Sostiene l'esigenza che le risorse residue siano destinate a coprire le spese che le imprese hanno sostenuto per le calamità nevose. Paventa il rischio che si determini un'incongrua sovrapposizione tra i compiti delle province e quelli delle prefetture.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nell'esprimere apprezzamento per i contenuti della relazione, ravvisa l'opportunità di apporre al parere specifiche condizioni volte a richiamare le considerazioni svolte dal relatore. Segnala che i vincoli del patto di stabilità andrebbero attenuati non solo per le predette spese effettuate dai comuni ma anche per quelle sostenute da tutti gli enti locali, tra cui le province.

  Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) evidenzia che il modello di protezione civile affermatosi negli anni ha mostrato evidenti limiti in ordine al controllo sulle attività svolte ed all'efficacia degli interventi di prevenzione. Sostiene che l'esperienza del terremoto del 1976 aveva improntato l'organizzazione della protezione civile a criteri di sussidiarietà, con l'attribuzione di funzioni operative di intervento agli enti locali; si rammarica che tale modello sia stato progressivamente abbandonato a favore di una centralizzazione operativa che mostra disfunzioni e criticità. Nel condividere l'opportunità di prevedere specifiche deroghe ai vincoli del patto di stabilità nella materia degli interventi idrogeologici, fa notare che il Pag. 253richiamo alla prevenzione risulta tuttavia eccessivamente ampio ed indefinito.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa anch'egli l'opportunità di apporre al parere specifiche condizioni volte a richiamare le considerazioni svolte dal relatore.

  Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), si associa alle considerazioni svolte dal senatore Vaccari.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere le osservazioni del deputato Gottardo in ordine alle difficoltà di estendere le auspicate deroghe ai vincoli del patto di stabilità al profilo degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli eventi calamitosi, considerata l'indeterminatezza della fattispecie.

  Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
C. 5118 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Mario PEPE (PD), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, recante, agli articoli 1 e 2, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Riferisce che l'articolo 3 prevede l'impegno delle Parti ad applicare almeno 35 paragrafi della Parte III della Carta a ciascuna delle lingue indicate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», nonché alle lingue delle minoranze Rom e Sinti. Evidenzia che l'articolo 4 prevede che nel contratto di servizio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo vengano introdotte misure per la diffusione di programmi nelle lingue regionali o minoritarie. Sottolinea che la Carta è volta alla protezione ed alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate: è sancito il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme alla necessità di una loro promozione nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio; la Carta enuncia, altresì, una serie di misure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della Pubblica amministrazione. Rileva che la Carta consta di un Preambolo e di 23 articoli. Nel Preambolo, osserva, il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie viene inquadrato nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. Rileva che l'articolo 1 della Carta contiene le definizioni; gli articoli 2 e 3 riguardano specificamente gli impegni delle Parti contraenti: per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta. Evidenzia che gli articoli 4 e 5 contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente, mentre ai sensi dell'articolo 6 le Parti si impegnano a fornire debita informazione Pag. 254sui diritti e i doveri sanciti dalla Carta. Sottolinea che l'articolo 7 concerne gli obiettivi e i principi da perseguire con l'applicazione dell'Accordo: prioritario è il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie; altro obiettivo è impegnare le autorità pubbliche a tener conto delle istanze avanzate dai gruppi linguistici minoritari. Nei settori dell'istruzione, osserva, in base all'articolo 8, le Parti possono scegliere tra diverse graduazioni di intervento. Riferisce che l'articolo 9 contiene gli impegni delle Parti con riguardo agli aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie; l'articolo 10 concerne le Autorità amministrative e i servizi pubblici nelle zone di esistenza e di uso corrente delle lingue regionali o minoritarie; specifici impegni concernono le amministrazioni regionali e locali, con la possibilità dell'utilizzazione della lingua locale, accanto a quella ufficiale, nei dibattiti delle assemblee regionali e locali e nella toponomastica. Ai sensi degli articoli 11 e 12, fa notare, le Parti si impegnano a creare stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie e sostenere attività culturali che includano la conoscenza e l'uso di tali lingue, mentre l'articolo 13 richiama l'impegno delle Parti a rimuovere dalla loro legislazione qualsiasi limitazione all'uso delle lingue regionali o minoritarie. Osserva che l'articolo 14 vincola le Parti all'effettiva applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali e gli articoli da 15 a 23 prevedono che le Parti presentano rapporti periodici sull'attuazione della Carta e recano le clausole finali del Trattato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

  Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

  La senatrice Adriana POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB) esprime rilievi critici in relazione al richiamo contemplato dall'articolo 3 del testo alle lingue delle minoranze Rom e Sinti; pur nel rispetto dei suddetti popoli, ritiene che non possano essere considerate lingue minoritarie appartenenti al territorio dello Stato ed alle sue tradizioni.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) apprezza il coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della Carta, ma ravvisa l'esigenza che l'applicazione della medesima sia circoscritta alle lingue locali che abbiano un effettivo radicamento nel territorio.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore in quanto l'obiettivo perseguito dalla Carta consiste anche nella salvaguardia delle nuove identità linguistiche presenti nel territorio nazionale.

  Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), nel condividere la proposta di parere del relatore, fa notare che le regioni mantengono la facoltà a recepire nei rispettivi statuti le lingue indicate in allegato al provvedimento. Apprezza in particolare il corretto riferimento alle lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Sudtirol.

  Davide CAPARINI, presidente, sostiene la necessità che sia accelerato il processo di recepimento delle lingue regionali o minoritarie negli statuti regionali; rileva, inoltre, che ogni singola regione sarà tenuta a valutare quali lingue minoritarie presenti nel proprio territorio riconoscere nel proprio statuto.

  Il deputato Mario PEPE (PD), relatore, ricorda la tradizione di apertura della Comunità europea, che connota i contenuti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

  La senatrice Adriana POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB), nel ribadire che gli insediamenti delle minoranze Rom hanno carattere transitorio, rammenta che sussiste un acceso dibattito sui profili dell'identità Pag. 255di tali popolazioni. Ritiene pertanto improprio l'inserimento delle lingue delle minoranze Rom e Sinti nell'ambito di applicazione del disegno di legge di ratifica della Carta europea.

  Davide CAPARINI, presidente, precisa che la Commissione è chiamata ad esprimersi esclusivamente sui profili di propria competenza.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  La senatrice Adriana POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB) dichiara di astenersi sulla proposta di parere del relatore.

  Il senatore Alberto FILIPPI (CN:GS-SI-PID-IB-FI) dichiara anch'egli di astenersi sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.
Emendamenti al testo unificato C. 4117 e C. 2135.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, riferisce che la Commissione è tenuta a rendere, alla VII Commissione della Camera, il parere sui profili di competenza sugli identici emendamenti Zeller 1.1 e Carra 1.2, approvati in linea di principio nell'ambito dell'esame in sede legislativa del testo unificato C. 4117 e C. 2135. Rammenta che il testo unificato, su cui la Commissione si è già pronunciata il 22 febbraio 2012, dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole e nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici e incontri celebrativi finalizzati ad informare sugli eventi del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale. Rileva che gli identici emendamenti in esame introducono un'apposita previsione nel testo unificato secondo la quale le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione. Il richiamato articolo 6, osserva, statuisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) segnala di aver presentato al Senato un disegno di legge che prevede il riconoscimento dell'inno di Mameli come inno d'Italia; evidenzia quindi il paradosso di far studiare nelle scuole un inno che non è stato ancora formalmente adottato.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 e abb.

(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) relatore, riferisce sul provvedimento in esame, volto all'individuazione di strumenti efficaci in grado di contrastare e di dare soluzione al problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Segnala che la materia è disciplinata dal Pag. 256decreto legislativo n. 231 del 2002, che ha attuato la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Rileva che l'articolo 1 individua il campo di applicazione del provvedimento, che si applica ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese mentre, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'integrale attuazione della direttiva 2011/7/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, non si applica per i ritardi di pagamento delle imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni non incassate a causa di ritardi di pagamento delle medesime pubbliche amministrazioni. Osserva che l'articolo 2 reca l'attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011: il creditore ha diritto agli interessi legali di mora alla data di scadenza del contratto o a partire dal trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. Sottolinea che la disposizione regola la procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto; la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate; la definizione di clausole contrattuali o prassi gravemente inique per il creditore e la legittimazione a proporre azioni in giudizio per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi. Riferisce che l'articolo 3 stabilisce le modalità e le condizioni con cui in caso di ritardo di pagamento, l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa; l'impresa debitrice può presentare le proprie deduzioni. Segnala che, con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente articolo e sono definiti i requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere il rilascio del certificato. Precisa che l'articolo 4 regola l'ingiunzione di pagamento sulla base del predetto certificato e l'articolo 5 disciplina le modalità di svolgimento dell'opposizione all'ingiunzione e della mediazione. Rileva che l'articolo 6 prevede le sanzioni e l'articolo 7 dispone che le imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono accordarsi per esperire la procedura di mediazione qualora sussistano i requisiti.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 2024 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni in tema di assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Evidenzia che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento diretto a prevedere misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, ovvero privi del nucleo familiare o con famiglie sprovviste dei mezzi necessari per assisterli o curarli; le misure sono adottate, previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in vista del venire meno del sostegno familiare. Sottolinea che l'articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per l'assistenza alle persone affette da Pag. 257disabilità grave e prive del sostegno familiare. Rileva che l'articolo 3 stabilisce che il predetto Fondo può essere finanziato anche attraverso l'accesso ai fondi derivanti dalla devoluzione della quota del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), mentre l'articolo 4 dispone che al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui al successivo articolo 5, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le diverse finalità enunciate. Sottolinea che tra gli obiettivi del Fondo, rileva il finanziamento, in concorso con regioni ed enti locali, di programmi di intervento realizzati da associazioni e fondazioni volti all'assistenza dei predetti soggetti, con particolare riguardo alla loro deistituzionalizzazione e a percorsi di intervento al loro domicilio, nonché il finanziamento, in concorso con regioni ed enti locali, di famiglie-comunità, di case-famiglia o di analoghe strutture residenziali previste dalla normativa regionale. Osserva che l'articolo 5 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale in favore dei suddetti soggetti. Segnala che l'articolo 6 dispone che lo Stato agevola la sottoscrizione di polizze previdenziali ed assicurative finalizzate alla tutela delle persone di cui all'articolo 1; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative delle predette disposizioni. Riferisce che l'articolo 7 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la realizzazione di una campagna al fine di divulgare la conoscenza delle disposizioni della legge, mentre l'articolo 8 reca disposizioni dirette ad introdurre agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali finalizzate al finanziamento di programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti affetti da disabilità grave e privi di un'adeguata assistenza. Rileva che gli articoli 9 e 10 dispongono, rispettivamente, sulla copertura finanziaria del provvedimento e sull'entrata in vigore della legge.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.30.

Pag. 258