CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 giugno 2012
661.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 164

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

  Raffaello VIGNALI (PdL) relatore, formula una proposta di parere favorevole Pag. 165con un'osservazione volta a prevedere che, nell'ambito delle misure dirette a sostenere le PMI il Governo assuma un impegno preciso in merito al recepimento della direttiva 2011/7/UE in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, fissato comunque in una data precedente al 15 novembre 2012 dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 180 del 2011 (cosiddetto Statuto delle imprese).

  Ludovico VICO (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

  Alberto TORAZZI (LNP) nel preannunciare un voto decisamente contrario sulla proposta di parere del relatore, ritiene necessario argomentare in dettaglio tale posizione entrando nel merito del documento in esame.
  Innanzitutto ritiene assai preoccupante la posizione assunta dall'Italia nel processo di revisione della governance economica della zona euro, il cosiddetto Fiscal Compact e nelle politiche di riduzione del debito che, a suo giudizio, vanno decisamente in contrasto con gli obiettivi di una rapida ripresa della nostra economia. Esprime forti preoccupazioni anche in ordine alla posizione dell'Italia sulla crescita del bilancio europeo che, secondo la proposta della Commissione europea, ammonterebbe a circa 1083 miliardi di euro. Per quanto riguarda gli orientamenti su alcune delle principali voci di spesa non condivide la proposta di riduzione del finanziamento destinato alla Politica Agricola Comune (PAC).
  Sul versante del rilancio del mercato interno e della competitività stigmatizza inoltre l'assenza nella Relazione programmatica presentata dal Governo di incisive misure nell'ambito del contrasto alla concorrenza sleale, così come nel settore della libera circolazione di persone e servizi.
  Ribadisce quindi un orientamento estremamente sfavorevole sul documento in esame e il conseguente voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1)

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 14.15

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.
C. 5203 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 5 giugno 2012.

  Laura FRONER (PD) ritiene opportuno porre l'attenzione su alcuni profili problematici che ritiene potrebbero costituire l'oggetto di una serie di osservazioni nell'ambito del parere. Innanzitutto ritiene necessario che le spese sostenute dai comuni coinvolti dagli eventi calamitosi e destinati ad investimenti debbano essere escluse dal Patto di stabilità interno; ritiene altresì opportuno che il potere di ordinanza resti riconosciuto in capo al Presidente del Consiglio e che non sia trasferito al Ministro dell'Interno. Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 2 in materia di copertura assicurativa degli edifici ritiene opportuno stralciare l'articolo dal provvedimento ed affrontarlo in un secondo momento quanto sarà completata l'individuazione delle diverse aree a rischio sismico. Giudica inoltre necessario un coinvolgimento diretto Pag. 166dei sindaci nelle decisioni di spesa in caso di emergenze; ricorda che in capo ai sindaci in tali situazioni gravano enormi responsabilità, perfino di tipo penale, e sarebbe quindi opportuno coinvolgere il comune nelle decisioni di spesa: in tal senso ritiene che l'organismo più idoneo a deliberare in merito alle risorse debba essere la Conferenza unificata e non la Conferenza Stato-regioni.
  Per quanto riguarda la salvaguardia del tessuto produttivo occorre considerare anche la necessità di interventi di semplificazione e snellimento degli oneri burocratici a carico delle imprese, soprattutto nella fase di ripresa dopo eventi calamitosi.
  Infine sottolinea l'importanza di prevedere una durata congrua del periodo di applicazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza in determinati territori. Auspica quindi che il relatore possa considerare tali osservazioni nella proposta di parere sul testo in esame.

  Ludovico VICO (PD) interviene segnalando la delicatezza del meccanismo di finanziamento del Fondo per gli interventi di protezione civile tramite l'accisa regionale il cui utilizzo va previsto solo per eventi straordinari; ricorda infatti che tale metodo di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive è già previsto in precedenti provvedimenti di questo governo.

  Alberto TORAZZI (LNP) esprime condivisione in relazione innanzitutto alla opportunità già segnalata che il potere di ordinanza resti nelle mani del presidente del Consiglio. Al contrario ritiene preferibile attribuire un ruolo di coordinamento ai Presidenti della provincia piuttosto che al prefetto tramite il Ministero dell'interno. Sulla questione dell'assicurazione degli edifici ritiene opportuno segnalare il fatto che spesso, in specie in alcune aree del Paese, i Piani regolatori non prevedono il divieto di costruire in zone a rischio e non sono altresì previsti efficienti controlli successivi al rilascio delle concessioni edilizie che verifichino ad esempio l'uso di materiali di qualità. In ogni caso non ritiene condivisibile la previsione di una garanzia dello Stato: se fosse previsto l'obbligo di assicurazioni private sarebbero certamente effettuati gli opportuni controlli, mentre lo Stato potrebbe intervenire con la previsione di detrazioni fiscali per le polizze pagate dai cittadini.

  Gabriele CIMADORO (IdV) osserva come il ruolo assegnato al prefetto sia assolutamente da condividere in quanto autorità del governo e punto di riferimento importante in ogni cittadina. Quanto al potere di ordinanza esprime un giudizio favorevole circa la possibilità di delega al Ministro dell'interno, potere strutturato per esercitare efficacemente tale competenza. Condivide la necessità di alleggerire gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese in caso di emergenza al fine di semplificare la ripresa economica nei territori colpiti e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate.

  Ludovico VICO (PD) segnala come in agricoltura operi già da tempo un sistema di assicurazione con garanzia prestata dallo Stato; al riguardo occorre semplicemente verificare la possibilità di estendere tale possibilità anche alle abitazioni civili.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL) ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito per il loro contributo e invita la Commissione ad esprimere il parere nella seduta di oggi in modo tale che esso possa essere effettivamente valutato dalle Commissioni di merito prima della chiusura delle votazioni sugli emendamenti. Con riferimento al merito delle osservazioni, oltre a recepire quanto fin qui evidenziato, tranne la notazione relativa alla competenza del Ministro dell'interno – che è prevista quale mera ipotesi di delega da parte del Presidente del Consiglio – ritiene di inserire nella proposta di parere una condizione volta a prevedere la possibilità di proroga anche per altre gestioni commissariali (vedi allegato 2).

  Savino PEZZOTTA (UdCpTP) esprime perplessità sulla condizione relativa alla Pag. 167proroga generica di ulteriori gestioni commissariali e ritiene necessario che si faccia un monitoraggio sulle gestioni in corso.

  Ludovico VICO (PD) giudica non condivisibile la proposta del relatore circa la proroga di altre gestioni commissariali senza che queste siano specificate più in dettaglio; in ogni caso occorre tenere ben distinte le procedure per le emergenze conseguenti ad eventi di calamità naturali dalle gestioni commissariali per la realizzazione di opere per grandi eventi.

  Erminio Angelo QUARTIANI (PD) esprime forti perplessità circa il rinvio ad un regolamento previsto all'articolo 2 per la definizione delle disposizioni concernenti l'assicurazione dei fabbricati per i danni derivanti da calamità naturali, che potranno prevedere anche incentivi di carattere fiscale. In proposito ritiene che tali misure debbano essere più opportunamente individuate mediate una norma di rango primario. Con riferimento alla condizione proposta dal relatore non ritiene possibile prevedere una generica proroga senza specificare quali gestioni necessitino di un'ulteriore proroga.

  Stefania PRESTIGIACOMO (PdL) nel dichiarare un orientamento non favorevole sul provvedimento in esame, valutato nel suo complesso, che ritiene abbia un approccio teorico sbagliato, esprime, al contrario, un giudizio favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore. In particolare richiama l'attenzione sulla realtà che determinate gestioni commissariali in corso possono trovarsi nella condizione di non avere completato i compiti di ricostruzione; più in generale esistono delle circostanze tali per le quali la mancata proroga potrebbe addirittura comportare l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria in quanto non sarebbe possibile portare a completamento gli adempimenti previsti. Sulle altre questioni poste, mentre considera assai rilevante il coinvolgimento dei sindaci nelle decisioni sulla gestione finanziaria, esprime perplessità sulla effettiva praticabilità dell'allentamento del Patto di stabilità interno.

  Alberto TORAZZI (LNP) dichiara innanzitutto di condividere la questione posta dal collega Quartiani circa l'opportunità di salvaguardare il corretto utilizzo di appropriati fonti normative. Ritiene altresì preferibile che l'eventuale proroga di gestioni commissariali debba essere accompagnata dalla puntuale identificazione di quelle che effettivamente richiedono la previsione di termini più ampi. Ribadisce la sua contrarietà ad attribuire un ruolo di coordinamento al prefetto che oltretutto non ha competenza in ordine alle politiche di prevenzione. Dichiara quindi la sua intenzione di esprimere un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Gabriele CIMADORO (IdV) ribadisce la posizione diversa circa il ruolo da assegnare ai prefetti pur comprendendo la questione politica che pone il gruppo della Lega nord. Esprime un giudizio contrario circa la condizione relativa alla proroga indiscriminata delle gestioni commissariali in corso mentre insiste sull'importanza di prevedere le necessarie semplificazioni per alleggerire gli adempimenti delle imprese.

  Ludovico VICO (PD) conferma la sua contrarietà circa la proroga di fatto generica di ulteriori gestioni commissariali prevista nella condizione proposta dal relatore.

  Ignazio ABRIGNANI, relatore, precisa che la condizione di cui alla lettera a) della sua proposta di parere è esclusivamente finalizzata ad evitare che per ogni singola situazione di emergenza sia necessario intervenire puntualmente con atti normativi per singole proroghe; la formulazione scelta, inoltre, mira a prevedere che la proroga sarebbe possibile solo ove sia dimostrabile tale necessità. In relazione alla segnalazione del collega Quartiani, ritiene che essa possa essere recepita quale ulteriore condizione, così come concorda nel recepire alcune indicazione relative a specifiche riformulazioni.

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  Fabio GARAGNANI (PdL), esprimendo un orientamento favorevole a gran parte della proposta di parere esprime una forte contrarietà alla condizione di cui alla lettera a). Ove il relatore la ritenesse inamovibile potrebbe essere valutata l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame.

  Laura FRONER (PD) concordando sulle perplessità espresse in relazione alla condizione di cui alla lettera a) della proposta di parere, si associa alla richiesta di rinvio del seguito dell'esame formulata.

  Alberto TORAZZI (LNP) esprime il convincimento che, ove il relatore fosse disponibile ad espungere la condizione di cui alla lettera a) della proposta di parere ci possa essere un accordo pressoché generale sulle restanti parti; in tal caso preannuncia l'astensione del gruppo della Lega nord.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL) verificata la pressoché unanime opinione sulla necessità di eliminare la condizione di cui alla lettera a) propone una riformulazione del parere senza di essa.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (vedi allegato 3).

Nuova disciplina dell'ordinamento forense.
C. 3900, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lido SCARPETTI (PD), relatore, segnala che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato della Repubblica il 23 novembre scorso, è diretto a riformare la disciplina dell'ordinamento forense, con l'obiettivo di assicurare un'avvocatura più specializzata, più indipendente e più qualificata professionalmente, responsabilizzando al massimo l'ordine degli avvocati, che è chiamato ad essere garante, di fronte all'utenza, della serietà e della professionalità dei suoi iscritti. Tutto ciò è in realtà finalizzato a garantire la pienezza del diritto di difesa dei cittadini anche in attuazione dei principi del giusto processo.
  In particolare il testo è composto di 66 articoli suddivisi in sei titoli ed è stato adottato come testo base dalla Commissione di merito nella seduta del 20 luglio 2011.
  In seguito, con la manovra finanziaria, contenuta nel decreto-legge 30 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo ha individuato, all'articolo 3, comma 5, alcuni principi ai quali dovrà ispirarsi il legislatore nella riforma degli ordinamenti professionali (libero accesso alla professione, formazione continua, tirocinio, assicurazione, tariffe e pubblicità, procedimento disciplinare). Successivamente sono state abbinate le proposte di legge n. 4614, 4505 e 2512, rispettivamente nelle sedute del 25 ottobre 2011 e 3 aprile 2012.
  I principali profili di novità contenuti nel testo consistono nei seguenti: a) l'inserimento tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati delle attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale (articolo 2); b) la nuova disciplina delle società tra avvocati e, in particolare delle società multidisciplinari (articolo 4); c) la figura dell'avvocato specialista (articolo 8); d) l'obbligo di formazione continua (articolo 10); e) l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile (articolo 11); f) la vincolatività dei minimi tariffari e il sostanziale ripristino del divieto del patto di quota lite (articolo 12); g) l'obbligo di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall'albo (articolo 20); h) la nuova e più rigorosa disciplina del tirocinio professionale e del regime di incompatibilità per il praticante; i) le modifiche alla disciplina del procedimento disciplinare, anche sotto il profilo degli organi competenti (articoli 49-62).Pag. 169
  Nella presente relazione ritiene opportuno illustrare sinteticamente gli articoli riconducibili, anche se indirettamente, alle competenze della X commissione.
  Il Titolo I (articoli 1-13) reca disposizioni generali.
  L'articolo 1 delinea in termini generali il contenuto della riforma della professione di avvocato e demanda a regolamenti ministeriali l'attuazione della medesima.
  L'articolo 2, oltre a indicare in generale i requisiti per l'iscrizione all'albo e a disciplinare l'uso del titolo, individua il contenuto della professione, inserendo tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. Su questo punto è intervenuta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha inviato una segnalazione al Parlamento (segnalazione del 18 settembre del 2009) evidenziando taluni profili critici del provvedimento suscettibili di determinare restrizioni alla concorrenza, tra i quali l'ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati. Tale tema ha costituito oggetto anche delle segnalazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (segnalazione del 20 novembre del 2009) e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (segnalazione del 2 dicembre 2010).
  L'articolo 3 elenca i doveri dell'avvocato ed i principi cui deve ispirarsi la sua attività; esso inoltre determina in termini generali il contenuto del codice deontologico, rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità di pubblicazione e di accesso al medesimo.
  L'articolo 4 interviene in materia di esercizio della professione forense in forma associata o societaria. In base al comma 1, la professione forense può essere svolta anche attraverso la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati; in ogni caso, tuttavia, l'incarico professionale è conferito all'avvocato in via personale. Alle associazioni e società tra avvocati possono partecipare solo gli iscritti all'albo (comma 4).
  Come previsto dal decreto Bersani, il progetto di legge conferma che le associazioni e le società possono fornire prestazioni di natura multidisciplinare (comma 3); alle società o associazioni di natura multidisciplinare, oltre che gli iscritti all'albo forense, possono partecipare anche altri professionisti appartenenti alle categorie individuate con decreto ministeriale giustizia. Dall'ammissibilità di tale tipo di associazioni o società tra professionisti deriva che l'esercizio dell'attività professionale forense può non essere oggetto sociale esclusivo della società o associazione (comma 6).
  Tra gli ulteriori principali profili di novità rispetto alla disciplina vigente si segnala l'esclusione della responsabilità solidale e illimitata dei soci e degli associati che non partecipano all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 96 del 2001 (comma 2).
  Il progetto di legge conferma invece il divieto di costituzione di società di capitali che indichino l'esercizio dell'attività professionale forense tra quelle previste nel proprio oggetto sociale (sancendo anche la nullità dei relativi atti costitutivi e di modifica dei patti sociali, oltre dei contratti stipulati con i terzi) (comma 7); il divieto di partecipare a più di una associazione o società (comma 5), la cui violazione costituisce illecito disciplinare (comma 8); la non sottoponibilità alle procedura fallimentari e concorsuali delle associazioni e società che hanno per oggetto esclusivamente lo svolgimento dell'attività professionale (comma 12), l'esclusione dalla società o dall'associazione del socio o dell'associato cancellato o sospeso dall'albo (con la specificazione che la sospensione deve essere non inferiore ad un anno) (comma 11); l'iscrizione delle associazioni e delle società in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede (comma 4).
  L'articolo 9 interviene in materia di pubblicità professionale, dettando alcuni principi di ordine generale e rimettendo al CNF la determinazione dei criteri concernenti le modalità delle informazione e della comunicazione.
  L'articolo 10 introduce per l'avvocato un obbligo di costante aggiornamento professionale Pag. 170secondo regole che dovranno essere stabilite dal CNF e individua esplicitamente le categorie di avvocati esentati da tale obbligo.
  L'articolo 11 introduce anche per gli avvocati l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.
  L'articolo 12, oltre a sancire in termini generali il divieto di apporre condizioni in sede di conferimento dell'incarico professionale, interviene sulla materia delle tariffe professionali, recentemente innovata dall'articolo 2 del decreto Bersani; la disposizione in particolare reintroduce la vincolatività dei minimi tariffari e il divieto del patto di quota-lite. Per quanto riguarda la procedura di adozione (comma 3), le tariffe sono approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.
  Per quanto riguarda il contenuto (comma 5), le tariffe professionali devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta; la misura degli onorari e dei rimborsi deve poi essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. In ogni caso le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente.
  Come si è detto, si ripristina il divieto del patto di quota-lite, stabilendo la nullità degli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia e l'attribuzione all'avvocato di una quota del risultato della controversia.
  L'articolo 13 interviene in tema di mandato professionale e di sostituzioni e collaborazioni, sancendo in particolare la natura personale dell'incarico e della responsabilità dell'avvocato, anche nel caso di sostituzione o di società o associazione professionale.
  Il Titolo II (articoli da 14 a 22) disciplina gli albi, gli elenchi e i registri.
  L'articolo 17 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato, confermando, in particolare, relativamente ai lavoratori dipendenti, il divieto di iscrizione all'albo anche nel caso di attività part-time.
  L'articolo 18, in deroga a tale disciplina, prevede la compatibilità della professione di avvocato con l'insegnamento di materie giuridiche nelle scuole secondarie e nelle università, con i limiti stabiliti dall'ordinamento universitario per i docenti e i ricercatori a tempo pieno.
  L'articolo 19 disciplina la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per lo svolgimento di alcune funzioni pubbliche e per la durata della carica, nonché la sospensione per giustificati motivi su richiesta dell'avvocato.
  L'articolo 20 richiede all'avvocato l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall'albo, e rinvia ad un regolamento ministeriale, previo parere del CNF, la definizione delle modalità di accertamento di tali requisiti.
  Il Titolo III (articoli da 23 a 37) disciplina gli organi e le funzioni degli ordini forensi.
  Il Titolo IV (articoli da 38 a 48) interviene in materia di accesso alla professione forense, disciplinando il tirocinio professionale (Capo I) e l'esame di Stato (Capo II).
  L'articolo 38, con la finalità di rafforzare i rapporti di collaborazione tra consigli dell'ordine e facoltà di giurisprudenza, prevede la stipula di convenzioni da parte dei consigli circondariali e del CNF.
  L'articolo 39 interviene in materia di tirocinio per l'accesso alla professione; tra i profili di maggiore novità si segnalano: l'incompatibilità della pratica con qualunque rapporto di impiego pubblico e la limitazione della possibilità di impieghi subordinati privati; l'eliminazione della possibilità di sostituire la frequenza di uno studio professionale con la frequenza alla scuola di formazione forense; la previsione di un rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio professionale e, dopo il primo anno, di un «rimborso congruo» per l'attività svolta.Pag. 171
  L'articolo 40 estende ai praticanti i doveri e le norme deontologiche previste per gli avvocati e la competenza disciplinare del Consiglio dell'ordine.
  L'articolo 41 dispone che il tirocinio di durata biennale debba essere accompagnato da un approfondimento teorico da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto di appositi corsi di formazione, che spetta al CNF regolamentare.
  L'articolo 42 demanda ad un regolamento del Ministero della giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato pressi gli uffici giudiziari.
  L'articolo 43 disciplina la conclusione del tirocinio, attestata dal certificato di compiuta pratica, e conferma che il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
  Il Titolo V (articoli da 49 a 62) interviene sul procedimento disciplinare.
  Il Titolo VI (articoli 63-66) reca infine disposizioni transitorie e finali.
  L'articolo 63 delega il Governo all'emanazione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in tema di professione forense.
  L'articolo 64 disciplina la fase transitoria in attesa della piena operatività della riforma, che si realizzerà successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti attutivi. La medesima disposizione disciplina anche la proroga del CNF e dei consigli circondariali in carica e l'emanazione del codice deontologico nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge.
  L'articolo 65 interviene in materia di previdenza forense, stabilendo che la disciplina vigente in materia di prescrizione dei contributi previdenziali non si applichi alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
  L'articolo 66 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
  Segnala, infine, che presso la commissione di merito sono in corso di esame gli emendamenti presentati (circa 700); verosimilmente il nuovo testo con le modifiche approvate sarà trasmesso alle commissioni per il parere non prima di questa sera.

  Nessun altro chiedendo di intervenire Manuela DAL LAGO, presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 15.15.

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas.
Atto n. 476.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di martedì 5 giugno 2012.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL) interviene per proporre alla Commissione alcune modifiche alla proposta di parere presentata dal relatore. In particolare all'osservazione di cui alla lettera a), che propone di prevedere espressamente che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas possa adottare, nell'ambito delle misure transitorie previste negli indirizzi generali, strumenti volti a rendere immediatamente disponibili per gli operatori le informazioni relativi ai soli clienti finali inadempienti, si inserisce la precisazione che tale previsione sia effettuata nel rispetto degli indirizzi generali definiti dall'Autorità ai sensi della Legge n. 129 del 2010 e di quanto indicato dal Garante della Privacy; quanto all'osservazione di cui alla lettera b) concernente le modalità di consultazione della BICSE propone una formulazione Pag. 172che riscrive quanto già previsto nell'originaria proposta di parere in merito alla possibilità per gli operatori di consultare la banca dati in fase di acquisizione dei clienti finali, precisando che ciò avvenga successivamente alla formulazione di una proposta contrattuale e nel rispetto di quanto indicato dal Garante della Privacy.

  Ludovico VICO (PD) dichiara di condividere la proposta di riformulazione di cui alla lettera a) della proposta di parere, formulata dal collega Abrignani.

  Manuela DAL LAGO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Saglia, dichiara di condividere la posizione del collega Vico e propone quindi di recepire nella proposta di parere formulata nella seduta di ieri, la riformulazione della lettera a) delle osservazioni.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

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