CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 maggio 2012
658.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 179

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 30 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.10.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 17 maggio si è concluso l'esame preliminare dei provvedimento e che sono pervenuti i pareri sul provvedimento da parte di tutte le Commissioni di settore, della Commissione per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione, che non hanno approvato alcun emendamento o articolo aggiuntivo.
  Segnala inoltre che sono pervenute alcune risposte al questionario trasmesso sul disegno di legge comunitaria. Hanno sinora risposto l'ABI, la CGIL, la Confederazione italiana Agricoltori, l'ANCE, Casartigiani, Confartigianato, CNA, Confcommercio e Confesercenti.
  Informa quindi che, a seguito del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato il 24 maggio scorso, sono pervenuti 27 emendamenti ed articoli aggiuntivi, riportati nel fascicolo a disposizione dei colleghi (vedi allegato 1). Ha già provveduto a trasmettere tali proposte emendative alle Commissioni competenti ai fini dell'espressione del prescritto parere, salvo quelle che sono da ritenersi inammissibili, in quanto non riconducibili all'oggetto proprio del disegno di legge comunitaria, come definito dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, e pertanto non configurabili quali attuazione di obblighi dell'Unione europea.Pag. 180
  Al riguardo, desidera precisare – in via preliminare – che sono stati seguiti ai fini della valutazione dell'ammissibilità criteri ancora più rigorosi e selettivi di quelli già consolidatisi nella legislatura in corso in relazione ai disegni di legge comunitaria.
  Si è infatti ritenuto di valutare non soltanto se gli interventi normativi prospettati con gli emendamenti fossero riconducibili a materie oggetto di specifiche disposizioni legislative europee, sentenze della Corte di giustizia ovvero a contestazioni avanzate dalla Commissione europea mediante procedure di infrazione o casi EU Pilot ma di verificare anche se tali interventi non fossero palesemente inadeguati o incongrui rispetto alle disposizioni da attuare o alle contestazioni mosse all'ordinamento italiano.
  Ai fini di tale verifica, la Presidenza della XIV Commissione ha potuto avvalersi anche di informazioni circostanziate trasmesse tempestivamente da parte del Dipartimento per le politiche europee in merito a procedure di infrazione e casi EU Pilot.
  L'applicazione di questo più rigoroso criterio di ammissibilità discende dall'esigenza di evitare che l'esame del disegno di legge comunitaria sia ritardato dalla discussione di emendamenti su materia complesse e controverse, non strettamente volti ad adempiere obblighi scaduti o in scadenza, pregiudicando il tempestivo recepimento delle direttive contenute in allegato al disegno di legge.
  Va al riguardo ricordato che, per effetto delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, in caso di mancato recepimento di direttive, la Commissione può chiedere direttamente alla Corte di giustizia la condanna dello Stato inadempiente al pagamento di ammende e penalità.
   In coerenza con tali criteri sono da ritenersi inammissibili i seguenti 18 emendamenti ed articoli aggiuntivi:
   gli identici articoli aggiuntivi 7.01 Lanzillotta, 7.018 Formichella e 7.020 Porcino, oltre che l'articolo aggiuntivo 7.016 Pini, di analogo contenuto, in quanto mirano ad escludere il servizio di posta massiva dal servizio universale, come disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 2011 n. 58, attuativo della Direttiva 2008/6/CE sui servizi postali, in assenza di un'esplicita prescrizione sul punto della normativa comunitaria che, interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, si limita ad escludere la non imponibilità IVA sui servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente;
   7.02 Vignali, che reca modifiche al decreto legislativo 161 del 2006, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria, introducendo una disciplina derogatoria ai valori limite previsti per alcune categorie di prodotti;
   7.03 Vignali, che interviene sulla disciplina della documentazione doganale nelle cessioni all'esportazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   7.04 Vignali, che interviene sul regime di autorizzazioni per la produzione di materie prime farmacologicamente attive (API) ad uso sperimentale;
   7.05 Schirru, che disciplina i requisiti per il rilascio del diploma di formazione specifica in medicina generale al medico chirurgo abilitato all'esercizio professionale;
   7.06 Ciccioli, che reca una norma interpretativa in materia di regime «de minimis» relativo agli aiuti di stato in favore dell'occupazione, disciplinati dai Regolamenti CE 994/98 e 2204/02;
   7.07 Fava, Pini, Rainieri, che introduce misure in materia di responsabilità e obblighi generali di sorveglianza dei prestatori di servizi nel commercio elettronico, intervenendo in una materia già disciplinata nell'ordinamento nazionale con D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, che ha dato attuazione alla direttiva 2000/31/CE. In assenza di contestazioni formali da parte Pag. 181della Commissione europea non risulta pertanto necessario un ulteriore intervento normativo sul piano interno;
   7.08 Pini che esclude dall'applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010 (di recepimento della direttiva 2006/123/CE, cosiddetta ’direttiva Servizi) le attività connesse all'esercizio di impresa nel settore turistico balneare;
   7.09 Pini, che reca una norma interpretativa in materia di esenzione per gli imprenditori agricoli dal pagamento delle tariffe per i controlli sanitari obbligatori;
   7.010 Pini, che interviene sulla disciplina dell'indennizzo del concessionario subentrante verso il concessionario uscente in materia di concessioni demaniali marittime;
   7.011 Pini, che interviene in materia di competenze dei geometri per la prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edilizio;
   7.012 e 7.013 Pini, Consiglio, che intervengono in materia di fauna selvatica e prelievo venatorio;
   7.014 Fugatti, Pini, Consiglio, volto a ridurre dal 10 al 5 per cento la soglia al di sopra della quale è necessario chiedere l'autorizzazione della Banca d'Italia per l'acquisizione di partecipazione in banche nel caso in cui l'acquirente sia un fondo sovrano che faccia riferimento a Stati extracomunitari;
   7.015 Pini, Consiglio, che prevede l'armonizzazione a livello europeo degli additivi ed estratti alimentari e delle loro condizioni di utilizzazione.

  Gianluca PINI (LNP) contesta le valutazioni di ammissibilità formulate dal Presidente Pescante, soprattutto con riferimento agli articoli aggiuntivi 7.016 – a sua firma – e 7.07 Fava, recante anche la sua firma. Entrambi gli articoli aggiuntivi trovano giustificazione in sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, criterio che è sempre stato ritenuto sufficiente, in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge comunitaria, ai fini dell'ammissibilità delle proposte emendative. È peraltro noto – come pure esplicitato nel progetto di riforma della legge n. 11 del 2005 – che le sentenze della Corte di giustizia, anche laddove siano emesse in via pregiudiziale su rinvio di giudici non italiani determinano un obbligo per tutti gli Stati membri di conformare i rispettivi ordinamenti al dispositivo delle sentenze medesime.
  Con specifico riferimento all'articolo aggiuntivo 7.07, osserva che esso trova appoggio, oltre che in una sentenza della Corte di giustizia del luglio 2011, in una ulteriore recente pronuncia della Corte di Giustizia europea del novembre 2011, che ha chiarito la portata dell'articolo 14 della Direttiva 2000/31.
  Ribadisce la propria perplessità in ordine alle motivazioni addotte dalla Presidenza, che ritiene frutto di una valutazione discrezionale non condivisibile e chiede, alla luce di tali considerazioni, una revisione della pronuncia di inammissibilità formulata dal Presidente con riferimento all'emendamento 7.07 Fava, Pini, Rainieri.

  Marco MAGGIONI (LNP), riferendosi all'articolo aggiuntivo 7.07 Fava, osserva che una proposta emendativa analoga era stata già oggetto di esame in seno al disegno di legge comunitaria 2011. Chiede pertanto al Presidente di rivedere la pronuncia di inammissibilità testé espressa.

  Mario PESCANTE, presidente, chiarisce, con riferimento all'articolo aggiuntivo 7.016 che la sentenza richiamata dalla proposta emendativa non prevede l'esclusione della posta massiva dal servizio universale, ma impone soltanto di non esentare dall'IVA i servizi negoziati in via bilaterale. L'articolo aggiuntivo, invece, esclude in modo ultroneo tutta la posta massiva dal servizio universale, con conseguenze che vanno ben oltre l'esenzione dall'IVA.
  Quanto all'articolo aggiuntivo 7.07 Fava osserva che la recente sentenza del 24 novembre 2011 non fa che ribadire i Pag. 182contenuti della sentenza precedente (caso L'Oreal-eBay), che la XIV Commissione già conosceva in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2011, e che non reca dunque alcun elemento ulteriore ai fini del recepimento della richiamata direttiva.
  Alla luce delle richieste di riesame avanzate dai colleghi Pini e Maggioni si riserva, in ogni caso, di valutarne la fondatezza, rispetto alla quale riferirà in una prossima seduta.

  Isidoro GOTTARDO (PdL) comprende lo spirito di rigore adottato dal presidente Pescante, che condivide. Ritiene tuttavia opportuno sottolineare come le questioni che non trovano soluzione in Commissione si ripresentano nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, e rischiano di compromettere l’iter del disegno di legge comunitaria, che richiede condivisione politica, ciò che si potrebbe definire una percorribilità ambientale del provvedimento. Richiama a tale riguardo l'articolo aggiuntivo 7.02 Vignali, che pone una questione ricorrente negli ultimi disegni di legge comunitaria e che merita di trovare soluzione. La proposta emendativa è infatti volta a modificare il decreto legislativo n. 161 del 2006, di recepimento della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria in Italia, che introduce, per le sole imprese italiane, un divieto ulteriore rispetto a quelli vigenti per i competitor comunitari. Si tratta di un classico caso di gold plating e le modifiche proposte sono volte a ristabilire l'equilibrio competitivo tra imprese italiane e comunitarie produttrici di vernici. Si tratta, sotto tale profilo, di un tema pienamente ammissibile, che meriterebbe una riconsiderazione da parte della Presidenza della XIV Commissione.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che, in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2011, l'onorevole Gottardo e l'onorevole Vignali presentarono un articolo aggiuntivo di contenuto identico al 7.02 Vignali, che nella seduta del 14 dicembre 2011 fu dichiarato inammissibile.

  Roberto GIACHETTI (PD) osserva come le considerazioni dell'onorevole Gottardo siano comprensibili con riferimento al merito della citata proposta emendativa; precisa tuttavia che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti – secondo la costante posizione assunta anche dal Presidente del suo gruppo – è frutto di un giudizio tecnico formale, del quale il Presidente della Camera e i Presidenti di Commissioni si assumono la titolarità e che non può in alcun modo essere sovvertita da una valutazione di ordine politico. Si tratta di un principio che ribadisce a nome del gruppo del PD e che è posto a garanzia di tutti.

  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.35.

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
Nuovo testo C. 5194 Governo.
(Parere alle Commissioni XI e XII)
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra i contenuti del decreto-Pag. 183legge n. 57 del 2012 e del relativo disegno di legge di conversione in legge, che modificano in più parti il decreto legislativo n.81 del 2008, che reca una organica disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
  Il provvedimento è volto essenzialmente – come si evince dalla relazione illustrativa – a scongiurare i rischi che si sarebbero venuti a creare a seguito dell'abrogazione delle discipline speciali relative ai settori ferroviario, marittimo e portuale. Il decreto legislativo n. 81 prevedeva l'adozione entro un certo termine, scaduto il 15 maggio scorso, di regolamenti di coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto legislativo e le normative speciali concernenti i citati settori; decorso tale termine, sarebbero state abrogate le discipline speciali di settore, con conseguente immediata applicazione delle disposizioni tecniche contenute nel suddetto decreto legislativo, ritenute assolutamente incompatibili con gli standard tecnici attualmente adottati nei richiamati settori. È questo il rischio che attraverso il decreto-legge in oggetto si è inteso evitare.
  Per effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione e dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge, si dispone pertanto l'ulteriore differimento di dodici mesi (ossia dal 15 maggio 2012 al 15 maggio 2013), del termine per l'adozione dei regolamenti (di delegificazione previsti dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008) finalizzati a consentire il coordinamento tra le disposizioni dello stesso decreto con la legislazione speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, e per il settore delle navi da pesca, nonché l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto n. 81/2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario. Inoltre, si prevede il mantenimento in vigore della legislazione speciale vigente nei settori richiamati non più soltanto fino alla scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione, bensì fino alla loro effettiva emanazione (con ciò sopprimendo la norma di salvaguardia che prevedeva la diretta applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 nel caso di mancata adozione dei regolamenti di delegificazione entro il termine stabilito).
  L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge, modificando l'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, proroga (dal 30 giugno 2012) al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono effettuare l'autocertificazione della valutazione dei rischi nell'ambito di procedure standardizzate, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui al medesimo articolo 29.
  Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, in assenza di tale proroga, tali datori di lavoro sarebbero obbligati, a decorrere dal 1o luglio 2012, a elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese.
  A questo proposito, segnala tuttavia che il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (procedura di infrazione 2010/4227), per non corretto recepimento, nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, della direttiva 89/391/CEE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
  Tra i rilievi della Commissione, si segnalano in particolare le osservazioni in merito all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.
  A questo proposito la Commissione ritiene che la disposizione secondo cui i datori di lavoro delle imprese con meno di dieci dipendenti non sarebbero tenuti alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ma solamente ad una mera autocertificazione dell'avvenuta valutazione, fino a quando il decreto interministeriale di cui all'articolo 6 comma 8, lettera f) del decreto legislativo non entri Pag. 184in vigore, nonché la possibilità che – ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 29, comma 5 – tale situazione si prolunghi fino al 30 giugno 2012, siano in palese contrasto con l'articolo 9 comma 1 lettera a) della direttiva 89/391/CEE, secondo cui il datore di lavoro, tra i suoi vari obblighi, è tenuto a disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.
  Secondo la Commissione europea l'articolo 29, comma 5 del D.Lgs 81/2008 violerebbe altresì l'articolo 10 paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/391/CEE relativa al diritto di informazione dei lavoratori. L'articolo 10 della direttiva impone infatti ai datori di lavoro di garantire a coloro che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori l'accesso, per l'espletamento delle loro funzioni, alla valutazione dei rischi e alle misure di protezione. La Commissione osserva in proposito che un'autocertificazione potrebbe essere priva di contenuto sostanziale e non fornire pertanto una adeguata informazione.
  Nel corso dell'esame del provvedimento svoltosi presso le Commissioni di merito, la questione è stata evidenziata dal relatore per la XI Commissione onorevole Boccuzzi. Nella seduta del 24 maggio scorso, il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, intervenendo sul punto ha fatto presente che il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio, con nota del 5 dicembre 2012, ha trasmesso alla Commissione europea i chiarimenti richiesti, senza che, ad oggi, sia pervenuta la risposta della Commissione. Nella nota sono state evidenziate le ragioni in base alle quali le censure sono infondate. Per quanto attiene, in particolare, alla contestazione relativa alla presunta violazione della direttiva 89/391/CEE in quanto l'articolo 29, comma 5, del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede la possibilità per le imprese che occupano fino a dieci lavoratori di «autocertificare» la valutazione dei rischi, ha fatto notare che esse devono comunque mettere a disposizione dei lavoratori – per mezzo del loro rappresentante per la sicurezza e/o degli ispettori e/o del giudice – la documentazione a supporto di tale dichiarazione. In sostanza, dunque, se anche il documento potrebbe non essere redatto, le misure di prevenzione restano obbligatorie e sono suscettibili di verifica e di sanzione in sede ispettiva e/o giudiziale. Il sottosegretario, inoltre, ha dichiarato che sono state elaborate in data 16 maggio 2012, da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese e che in tempi brevi verrà adottato il decreto interministeriale che recepisce tali procedure.
  L'articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione, modifica l'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008, sopprimendo l'inciso «e non oltre», con riferimento al termine (di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008) entro il quale devono essere individuate le «particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative» di cui occorre tenere conto per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 in particolari settori.
  Si tratta delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché, nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18/1967, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi.
  Segnala infine che nella seduta delle Commissioni riunite XI e XII del 29 maggio, Pag. 185è stato soppresso l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione, che alla lettera a) modificava l'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008, sopprimendo l'inciso «e non oltre». Inoltre, è stato approvato un emendamento che sostituisce il termine «entro quarantotto mesi», previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, con il termine «entro cinquantacinque mesi» si stabilisce che i decreti, di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
  Alla luce dell'illustrazione svolta e tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), che richiama in premessa la citata procedura di infrazione e le iniziative assunte dal Governo.

  Enrico FARINONE (PD) pur stigmatizzando la eccessiva ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, preannuncia, in considerazione del rilievo delle materie affrontate, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Istituzione Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Atto n. 478.

SEDE CONSULTIVA

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
C. 5194 Governo.

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