CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 maggio 2012
657.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 14 GIUGNO 2012

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 16.35.

DL 57/2012 – Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
Nuovo testo C. 5194 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Paolo RUSSO, presidente, avverte che le Commissioni XI e XII hanno oggi trasmesso un nuovo testo del provvedimento, risultante dall'esame degli emendamenti approvati.

   Lino MISEROTTI (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento, nel testo del Governo e in quello trasmesso dalle Commissioni di merito, modifica in più parti la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
  In particolare, il testo del Governo dispone, con l'articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, l'ulteriore differimento di dodici mesi (decorrenti dal 15 maggio 2012) del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, finalizzati a consentire il coordinamento tra le disposizioni dello stesso decreto con la legislazione speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, Pag. 112e per il settore delle navi da pesca – materia di competenza della Commissione Agricoltura – nonché l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto n. 81 del 2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario. Inoltre, si prevede il mantenimento in vigore della legislazione speciale vigente nei settori richiamati non più soltanto fino alla scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione, bensì fino alla loro effettiva emanazione, con ciò sopprimendo la norma di salvaguardia che prevedeva la diretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 nel caso di mancata adozione dei regolamenti di delegificazione entro il termine stabilito.
  Il nuovo testo elaborato dalle Commissioni di merito sposta nel decreto-legge la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione, riducendo da sessanta a cinquantacinque mesi la proroga del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione, che quindi verrà a scadenza il 15 dicembre 2012. Si prevede inoltre la previa acquisizione del parere parlamentare sugli schemi di tali regolamenti. Resta ferma la previsione del mantenimento in vigore della legislazione speciale vigente nei settori richiamati fino alla loro effettiva emanazione.
  L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge (modificando l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008) proroga, dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, il termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono effettuare l'autocertificazione della valutazione dei rischi nell'ambito di procedure standardizzate. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori effettuino, al più tardi fino al 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate definite (ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008) dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La relazione illustrativa segnala che tali procedure sono in corso di elaborazione presso la predetta Commissione. L'adozione di tali procedure standardizzate consentirà, a parità di obiettivi da raggiungere in materia di sicurezza, un risparmio di spesa per le microimprese. La necessità della proroga discende pertanto dal fatto che, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese, i datori di lavoro richiamati sarebbero obbligati, a decorrere dal 1o luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. Tale disposizione non è stata modificata dalle Commissioni di merito.
  Infine, il nuovo testo approvato dalle Commissioni di merito sopprime l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che alla lettera a) modificava l'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sopprimendo l'inciso «e non oltre», con riferimento al termine di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto entro il quale devono essere individuate le «particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative», di cui occorre tenere conto per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 in particolari settori. Si tratta delle Forze armate e di polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché, nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi.
  Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

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  Paolo RUSSO, presidente, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, ricordando che in tale seduta la Commissione dovrà esprimere il parere.

  La seduta termina alle 16.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 16.45.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
(COM(2011)777 def.).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012.
Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

  Angelo ZUCCHI (PD), relatore, ricorda che, per il secondo anno consecutivo, la sessione di fase ascendente è dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso sulla base dei citati documenti e secondo la procedura di cui all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come sostituito dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).
  La modifica apportata alla previgente disciplina è specificamente diretta a distinguere una fase ex ante, con finalità programmatiche, da una ex post, volta ad evidenziare gli esiti dell'attività del Governo in sede europea in relazione agli obiettivi prefissati. La Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto che la relazione programmatica sia esaminata congiuntamente agli strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni europee, secondo la procedura definita dalla medesima Giunta con parere del 9 febbraio 2000 che prevede: l'esame da parte di tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze), che approvano un parere; l'esame generale da parte della Commissione politiche dell'Unione europea, che presenta una relazione all'Assemblea; la discussione in Assemblea, che di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.
  Fa quindi presente che la relazione programmatica per il 2012 è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 4 maggio 2012, mentre il programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 è stato presentato il 15 novembre 2011. Come nel 2011, anche quest'anno la relazione programmatica è stata trasmessa quasi cinque mesi dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 15 della legge n. 1 del 2005 (vale a dire il 31 dicembre) riducendo l'utilità dell'esame del programma di lavoro della Commissione, in buona misura già attuato (come sottolineato peraltro nella risoluzione Pescante ed altri n. 6-00091, approvata dall'Assemblea in esito all'esame della relazione programmatica per il 2011).
  Per quanto concerne il settore dell'agricoltura, il Governo dichiara il proprio impegno per la ridefinizione della Politica agricola comune (PAC) nel quadro del negoziato per il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, ritenendo prioritaria un'analisi accurata delle singole rubriche di bilancio, al fine di assicurare una concentrazione e un uso più efficiente delle risorse.
  In particolare, nella parte introduttiva della relazione, con riferimento alla riduzione di 30,1 miliardi di euro del finanziamento complessivo per la PAC proposta dalla Commissione europea, il Governo afferma di volersi impegnare affinché la PAC del futuro rafforzi la competitività dell'agricoltura europea, premiando la produttività e il valore aggiunto e ribadendo la necessità di una modifica nell'importo Pag. 114complessivo delle risorse che allo stato sarebbe molto penalizzante per l'agricoltura italiana.
  Come sottolineato più volte anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, delle proposte di riforma della PAC, appare fortemente discutibile, ed è oggetto di dibattito nel negoziato, il ricorso all'unico criterio della superficie per la convergenza del livello degli aiuti diretti, che riduce gli incentivi a investire per migliorare la produttività.
  I principî cui il Governo intende ispirarsi nel condurre la trattativa sono quelli propri della Strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile, che tenga in considerazione la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, nonché la sicurezza alimentare mondiale e la crescita economica.
  Ricorda a tale proposito che il Governo afferma di tenere conto degli indirizzi espressi dalle Camere, nelle mozioni approvate il 2 febbraio 2011 dall'Assemblea della Camera dei deputati e il 22 giugno 2011 dall'Assemblea del Senato della Repubblica, ponendo la massima attenzione per riuscire nell'intento di modificare i criteri per l'erogazione dei pagamenti diretti basati sulle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (cosiddetto greening), nonché della distribuzione degli aiuti tra le regioni italiane e degli aiuti più mirati ai cosiddetti «agricoltori attivi».
  Altre questioni da seguire nei negoziati saranno la semplificazione delle procedure, una maggiore considerazione delle peculiarità delle molteplici agricolture europee e regionali e il miglioramento degli strumenti di mercato destinati a combattere la volatilità dei prezzi agricoli e il rafforzamento delle singole filiere agricole. Attualmente, nell'ambito del negoziato, sono in corso discussioni che potrebbero portare a talune modifiche di rilievo, ad esempio, per attenuare, in linea con le richieste di molte delegazioni, i criteri del greening nonché la definizione di «agricoltore attivo».
  Le proposte di riforma della PAC sono all'esame delle istituzioni europee in base alla procedura legislativa ordinaria: il Consiglio le ha discusse in varie riunioni (20 ottobre e 14 novembre 2011, 26 aprile e 14 maggio 2012); la Commissione agricoltura del Parlamento europeo, come preannunciato dal suo Presidente De Castro, concluderà la presentazione delle relazioni sulle proposte entro il 18 o 19 giugno prossimi. Seguirà la fase di presentazione degli emendamenti, che prevedibilmente saranno numerosi. La conclusione dell’iter pertanto non avverrà prima della fine dell'anno.
  In relazione al tema della qualità, il Governo intende sostenere nei confronti della Commissione europea la trasparenza e la sicurezza nei riguardi dei consumatori tramite un rafforzamento della tracciabilità e delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti agricoli, nonché la difesa delle produzioni DOP e IGP italiane nei paesi terzi per contrastare la contraffazione e il fenomeno dell’italian sounding, anche nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione europea e Paesi terzi.
  Ricorda quindi che sul pacchetto qualità, costituito da una proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733), una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) e i documenti recanti orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e all'etichettatura dei prodotti DOP e IGP, la XIII Commissione, nell'ambito della procedura di esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, ha approvato un documento finale il 20 luglio 2011, previo parere favorevole con osservazioni della XIV Commissione. La relazione della Commissione agricoltura del Parlamento europeo sulla proposta relativa ai regimi di qualità è stata presentata il 12 luglio 2011, quella sulle norme di commercializzazione il 18 luglio del medesimo anno. Il Consiglio ha esaminato entrambe le proposte il 13 dicembre 2010 e ha effettuato un ulteriore scambio di opinioni sulla proposta sui regimi di qualità il 14 aprile 2011. La discussione Pag. 115presso l'Assemblea plenaria del Parlamento europeo del pacchetto è prevista per il prossimo 3 luglio.
  Il programma della Commissione europea prevede di considerare tra le azioni legislative da intraprendere nel 2012 una iniziativa legislativa relativa alla politica di promozione e informazione dei prodotti agricoli. Il 30 marzo 2012 la Commissione europea ha presentato una comunicazione sulla «politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell'Europa» (COM(2012)148), che reca una serie di orientamenti preliminari per la riforma della politica di promozione, elaborati sulla base delle conclusioni tratte dalla consultazione pubblica del 2011.
  Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione europea dovrà presentare entro il 31 dicembre 2012 una relazione sull'andamento della situazione del mercato e sulle condizioni per la graduale soppressione del regime delle quote latte.
  Per il 2013 la Commissione nel suo programma prevede di intraprendere una iniziativa sull'agricoltura biologica.
  Il programma indica altresì l'intenzione di intraprendere una iniziativa sui diritti e sull'efficienza dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nonché di presentare un pacchetto sulla salute animale e vegetale costituito da: una comunicazione volta a rafforzare la catena alimentare; una proposta legislativa sulla salute animale volta a semplificare gli oneri amministrativi nei trasferimenti di animali, una maggiore sicurezza nonché attenzione alla prevenzione delle malattie; una proposta legislativa sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare volta a rivedere il regolamento CE n. 882/2004; una proposta volta a semplificare e razionalizzare la legislazione fitosanitaria, con riguardo anche ai passaporti fitosanitari per i movimenti interni delle piante e alla protezione contro l'ingresso di nuovi parassiti e malattie da paesi terzi; una proposta sulla commercializzazione di semi e materiali di moltiplicazione per sviluppare l'innovazione nel settore dei semi.
  Ricorda inoltre che, con riferimento al pacchetto di riforma della politica comune della pesca (PCP), in sede di negoziato il Governo intende manifestare le sue perplessità sui diritti trasferibili, regionalizzazione della pesca e divieto dei rigetti in mare, chiedendo alla Commissione incontri bilaterali per approfondire alcune tematiche tecniche. Si propone inoltre di incentivare la costituzione di nuove organizzazioni di produttori e di mantenere la dotazione finanziaria prevista per il periodo 2007-2013 anche per il periodo 2014-2020 nonché i contributi finanziari per la demolizione dei pescherecci e per il fermo biologico.
  L'esame del pacchetto pesca è stato avviato dalla Commissione Agricoltura della Camera e dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e sarà concluso a breve. La Commissione europea nel programma prevede di elaborare nel 2013 una proposta con un nuovo quadro di misure tecniche per l'Atlantico e il Mare del Nord in seguito alla riforma della politica comune della pesca (PCP), allo scopo di garantire la protezione delle risorse biologiche marine e ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli stock ittici e sugli ecosistemi marini. Una ulteriore iniziativa legislativa nel settore della pesca riguarderà la fissazione o revisione dei piani a lungo termine per determinati stock e le attività di pesca che sfruttano questi stock (piani multi-specie). Le proposte sono all'esame delle istituzioni europee secondo la procedura legislativa ordinaria. La proposta sulla riforma della PCP dovrebbe essere all'esame del prossimo Consiglio del 18 giugno; dovrebbe essere votata dalla Commissione agricoltura del Parlamento europeo l'8 ottobre e approvata definitivamente nell'ambito della sessione plenaria del 19 novembre 2012. La proposta sull'OCM sarà esaminata dal Consiglio del 18 giugno e votata dall'Assemblea del Parlamento europeo nella sessione del prossimo 10 settembre.Pag. 116
  Nel riservarsi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito, preannunzia che nella stessa affronterà le principali questioni in corso di esame presso le istituzioni europee e presso la XIII Commissione, e soprattutto sulla riforma della PAC, tema sul quale già la camera ha approvato specifiche mozioni.

  Paolo RUSSO, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 16.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 16.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.
Atto n. 470.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Paolo RUSSO, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha segnalato che, in considerazione del termine stabilito per l'esercizio della delega, lo schema di decreto è stato assegnato anche se non corredato dal prescritto parere della Conferenza Stato-regioni; conseguentemente, ha ricordato alle Commissioni assegnatarie la necessità di attendere la trasmissione di tale parere prima di pronunciarsi definitivamente sul provvedimento.
  Riferisce quindi in sostituzione del relatore Nola, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna.
  Ricorda in proposito che il provvedimento attua la legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che con l'articolo 19 ha attribuito al Governo una delega, da esercitare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (17 gennaio 2012), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi di attuazione della direttiva n. 2010/60/UE. L'articolo 24, recante disposizioni finali, prevede che nell'esercizio delle deleghe si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. In base a tali articoli, gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge. In particolare, secondo il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 96, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o anche successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  La direttiva 2010/60/UE prevede un regime di deroga al divieto di commercializzazione di sementi che non siano iscritte nei registri di varietà o nel catalogo comune europeo, divieto stabilito dalle norme di carattere generale che disciplinano l'attività sementiera (direttiva 66/401/CEE, recepita sul piano interno con la legge n. 1096 del 1971 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973). Tale deroga è diretta a consentire l'utilizzo di miscele di sementi di piante foraggere destinate alla preservazione dell'ambiente naturale, le cui componenti spesso non soddisfano i requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro comunitario delle varietà in quanto non sufficientemente omogenee. Al fine di incentivare un utilizzo economico di tali miscugli di preservazione, anche in ragione della loro funzione di tutela della biodiversità agraria, la normativa europea ha autorizzato la loro commercializzazione a determinate condizioni. In particolare, gli Stati membri Pag. 117possono autorizzare la commercializzazione delle miscele di sementi a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni dell'articolo 5 – che disciplina le condizioni per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente – o dell'articolo 6, che disciplina invece le condizioni delle miscele di sementi per la preservazione coltivate. La direttiva dispone altresì l'obbligo per gli Stati membri di procedere ad ispezioni visuali nei rispettivi siti di raccolta e di accertarsi, tramite monitoraggio, del rispetto delle disposizioni in essa contenute. Si stabilisce inoltre che i produttori operanti nel territorio di ciascuno Stato notifichino per ogni stagione il quantitativo delle miscele per la preservazione commerciale e che gli Stati membri, a richiesta, notifichino alla Commissione tali informazioni, oltre a quelle inerenti le autorità responsabili delle risorse citogenetiche o le organizzazioni da essi riconosciute in tale settore. Il termine per il recepimento della direttiva è stato fissato al 30 novembre 2011.
  Per quanto attiene alle procedure di contenzioso, osserva quindi che sul mancato recepimento della direttiva 2010/60/CE, la Commissione europea il 25 gennaio 2012 ha aperto una procedura di infrazione inviando una lettera di messa in mora ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (procedura di infrazione n. 2012/81).
  Passa quindi ad illustrare lo schema di decreto legislativo, che in attuazione della predetta direttiva, detta una disciplina speciale rispetto a quella generale recata la legge n. 1096 del 1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, che disciplinano l'attività sementiera. Altre deroghe alla disciplina generale sono state in precedenza definite con decreto legislativo n. 149 del 2009 (di attuazione della direttiva 2008/62(CE), che ha stabilito condizioni speciali per l'iscrizione nei registri nazionali, e per la successiva commercializzazione, degli ecotipi e delle varietà locali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, definite «varietà di conservazione».
  L'articolo 1 contiene le definizioni di: zona fonte (zona speciale di conservazione da individuare sulla base della direttiva 92/43/CEE (cosiddetta habitat, che prevede l'individuazione di siti d'importanza comunitaria); sito di raccolta che deve essere allocato all'interno di una zona fonte; miscela di sementi raccolte direttamente o coltivate, ovvero moltiplicate al di fuori del sito di raccolta.
  L'articolo 2 prevede la possibilità di autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi destinate alla conservazione dell'ambiente naturale e alla conservazione delle risorse genetiche (miscele di sementi per la preservazione). Dette miscele possono anche contenere sementi di piante non foraggere, ma se contengono varietà da conservazione soggiacciono alla disciplina recata in materia dal decreto legislativo n. 149 del 2009.
  L'articolo 3 prevede che al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione venga determinata la zona di origine della miscela, zona che può anche essere situata al di fuori del territorio nazionale, la cui individuazione richiede in tale ipotesi il comune accordo dei due Stati membri. Le informazioni fitosanitarie necessarie alla determinazione delle zone d'origine sono quelle procurate da regioni e province autonome, o organizzazioni riconosciute.
  L'articolo 4 enumera le indicazioni che debbono essere riportate nel documento di autorizzazione alla commercializzazione (nome o denominazione del produttore e sua sede, metodo di raccolta e germinalità dei componenti delle miscele coltivate, percentuale in peso dei componenti, quantità della miscela cui si riferisce l'autorizzazione, zona di origine, restrizione alla commercializzazione nella zona di origine, zona fonte, sito di raccolta e tipo di habitat, l'anno di raccolta).
  Gli articoli 5 e 6 dettano le condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente e per quelle coltivate: nelle prime in ogni caso le diverse componenti debbono essere presenti in percentuali tali da Pag. 118ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta, le seconde debbono provenire da sementi raccolte nella zona fonte di un sito non seminato con varietà selezionate da almeno 40 anni prima della data di presentazione della domanda da parte del produttore.
  L'articolo 7 definisce la procedura per ottenere l'autorizzazione, che è concessa dall'Istituto nazionale per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) o dalle regioni e province a statuto autonomo, nonché le verifiche poste a carico dei medesimi soggetti.
  Rammenta quindi che, con l'approvazione dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, l'Ente nazionale sementi elette (ENSE), organismo ricerca ma soprattutto di certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, è stato incorporato nell'INRAN, che si occupa di sperimentazione, ricerca, indagini e comunicazione al pubblico di problematiche alimentari.
  L'articolo 8 dispone restrizioni quantitative alla commercializzazione delle sementi per la preservazione, che compongono le miscele di piante foraggere, il cui peso non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.
  L'articolo 9, in relazione con la restrizione disposta dal precedente articolo, introduce l'obbligo a carico dei produttori di comunicare, prima dell'inizio della produzione: la quantità delle sementi per le quali intendono chiedere l'autorizzazione, la posizione e dimensione del sito di raccolta, nonché la posizione e le dimensioni dei siti di moltiplicazione per le produzioni coltivate.
  Sulla base dell'articolo 10 le miscele in esame possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi sigillati dal produttore con un cartellino o altro sigillo.
  L'etichettatura, secondo l'articolo 11, è assicurata dalla presenza di una scritta, che può essere stampata sul cartellino, che deve indicare obbligatoriamente talune informazioni (dicitura «norme UE», denominazione e sede del responsabile che ha apposto il cartellino, metodo di raccolta, anno di sigillatura, zona di origine, zona fonte, sito di raccolta, tipo di habitat, indicazione facente riferimento alla miscela di sementi, numero di lotto, percentuale in peso dei componenti la miscela, peso netto, indicazione della natura dell'additivo se utilizzato, germinabilità specifica se necessario).
  L'articolo 12 individua nell'INRAN il soggetto cui compete la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esame, che deve avvenire in modo costante tramite monitoraggio.
  L'articolo 13 prevede che i produttori notifichino alle regioni e province autonome, all'INRAN, e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i quantitativi commercializzati di miscele di sementi per la preservazione.
  L'articolo 14 dispone che il Ministero notifichi alla Commissione europea le autorità responsabili delle risorse fitogenetiche.
  L'articolo 15 contiene la clausola di cedevolezza, dalla quale consegue che le norme del provvedimento che afferiscano ad ambiti di competenza legislativa delle regioni si applicano in base all'esercizio del potere sostitutivo attribuito allo Stato e limitatamente alle regioni in cui non sia stata ancora adottata la normativa di recepimento.
  L'articolo 16, infine, impone che dall'attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Oltre alla relazione tecnica sono allegati al provvedimento: l'analisi tecnico-normativa, l'analisi d'impatto della regolamentazione, l'intesa del 7 ottobre 2010 conseguita in sede di Conferenza Stato-regioni sulla «Strategia nazionale per la biodiversità», predisposta dal Ministero dell'ambiente. Il provvedimento risulta invece ancora non corredato del parere della medesima Conferenza.
  Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.