CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 maggio 2012
657.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO, indi del vicepresidente Laura FRONER.

  La seduta comincia alle 11.50.

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.
Audizione di rappresentanti di ENEL e di STMicroelectronics Holding N.V.

(Svolgimento e conclusione).

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  Manuela DAL LAGO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Luigi FERRARIS, Direttore della divisione amministrazione finanza e controllo – ENEL, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Ludovico VICO (PD) e Enzo RAISI (FLpTP), cui risponde Luigi FERRARIS, Direttore della divisione amministrazione finanza e controllo – ENEL.

  Laura FRONER, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e introduce l'audizione dei rappresentanti di STMicroelectronis Holding N.V.

  Il professore Bruno STEVE, Vicepresidente STMicroelectronics Holding N.V., e l'ingegnere Carlo BOZOTTI, Amministratore delegato STMicroelectronics Holding N.V., svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Ludovico VICO (PD), Raffaello VIGNALI (PdL) e Andrea LULLI (PD), cui rispondono l'ingegnere Carlo BOZOTTI, Amministratore delegato STMicroelectronics Holding N.V., e il dottor Carlo FERRO, Direttore generale ST-Ericsson.

  Il professore Bruno STEVE, Vicepresidente STMicroelectronics Holding N.V., l'ingegnere Carlo BOZOTTI, Amministratore delegato STMicroelectronics Holding N.V., e il dottor Carlo FERRO, Direttore generale ST-Ericsson forniscono ulteriori precisazioni.

  Laura FRONER, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 468.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

  Laura FRONER (PD), relatore, chiede ai colleghi se intendano intervenire per formulare osservazioni sul provvedimento in titolo che potranno essere eventualmente recepite nella proposta di parere che si riserva di presentare successivamente all'espressione del parere da parte della Conferenza Stato-regioni e dei rilievi da parte della Commissione Bilancio.

  Manuela DAL LAGO, presidente, invita la relatrice ad approfondire l'impatto delle disposizioni in esame sui venditori ambulanti che, secondo le dichiarazioni dei loro rappresentanti nazionali, sarebbero fortemente danneggiati dalle regole recate dal decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della direttiva 2006/123, cosiddetto Bolkestein. Riterrebbe opportuno approfondire la questione e formulare eventuali osservazioni al riguardo.

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  Stefano SAGLIA (PdL) ricorda che nel recepimento della cosiddetta direttiva servizi si erano posti due problemi: il primo relativo ai venditori ambulanti, il secondo alle attività balneari. Per quanto riguarda gli ambulanti è stata trovata una soluzione che limita il numero delle licenze per i singoli operatori. Chiede quindi alla relatrice se il decreto in esame prevede disposizioni peggiorative rispetto a quanto già disposto dal decreto n. 59 del 2010.

  Laura FRONER (PD), relatore, sottolinea che lo schema di decreto in esame integra e corregge il decreto legislativo n. 59 del 2010 per adeguarlo a novità normative nel frattempo intervenute, tra le quali la più rilevante è la sostituzione della dichiarazione di inizio di attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) applicabile a determinati settori. Non ci sono peraltro riferimenti diretti a disposizioni riguardanti i settori indicati negli interventi precedenti (ambulanti e attività balneari); si riserva ad ogni modo di verificare se sia possibile formulare osservazioni nel senso indicato dalla presidente Dal Lago.

  Ludovico VICO (PD) chiede di verificare se tra le attività indicate nel testo in esame quali «attività di intermediazione commerciale e di affari» rientrino anche le agenzie di money transfer.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas.
Atto n. 476.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

  Stefano SAGLIA (PdL), relatore, preannuncia la predisposizione di una proposta di parere favorevole con osservazioni. In particolare, osserva che la rilevanza del fenomeno degli inadempimenti contrattuali è tale da richiedere un intervento urgente e, nelle more dell'implementazione del Sistema Informativo Integrato (SII), è necessario trovare una soluzione che possa essere utilizzata in tempi brevi dagli operatori; in questo senso, si potrebbe immaginare la costituzione di un elenco delle informazioni relative ai soli clienti inadempienti, da realizzare secondo criteri definiti dall'Autorità per l'energia e nel rispetto delle norme sulla privacy. Si tratterebbe dunque di una sorta di black list del tutto assimilabile a quanto già avviene nel settore bancario con il Registro informatico dei protesti, aggiornato mensilmente dalle Camere di commercio con le informazioni relative al mancato pagamento di assegni e/o cambiali da parte dei clienti. Questa soluzione, richiedendo lo scambio di informazioni relative ai soli clienti inadempienti e non alla totalità dei clienti del settore elettrico sarebbe di rapida implementazione e rappresenterebbe uno strumento immediatamente disponibile per gli operatori, in attesa della piena operatività del SII. Aggiunge che l'elenco degli inadempimenti potrebbe costituire un primo passo per la realizzazione del BICSE. Osserva infine che qualunque tipo di registro dei clienti inadempienti sia sperimentato è necessario che esso possa essere consultato prima che venga dato corso all'attivazione della fornitura, ancorché successivamente alla formulazione di un proposta contrattuale, così come indicato nel IV criterio proposta dall'Autorità.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea LULLI (PD), relatore, illustra le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge C. 3465-4290-B come modificato dal Senato. Ricorda che la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo del provvedimento in prima lettura, in data 13 luglio 2011.
  Nel corso dell'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche agli articoli 3 e 4 prevalentemente volte a recepire i rilievi espressi dalla Commissione Bilancio del Senato. In particolare, si prevede che il Piano nazionale, che fissa criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni, dovrà essere predisposto dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997, anziché dopo aver sentito la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come era previsto nel testo approvato dalla Camera (articolo 3, comma 2, lettera c); si specifica che ai componenti del predetto Comitato non sono, altresì, corrisposti rimborsi spese (articolo 3, comma 3). Il limite del 25 per cento del totale annuo relativo alla destinazione delle maggiori entrate, derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal TU dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale non viene più considerato come un tetto massimo, come era previsto nel testo approvato dalla Camera, ma quale limite minimo (articolo 4, comma 3); le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree riservate al verde pubblico urbano e degli immobili di origine rurale destinati alle attività sociali e culturali di quartiere, da parte dei cittadini costituiti in consorzio anche mediante riduzione dei contributi propri (articolo 4, comma 6), anziché mediante riduzione del prelievo fiscale come era previsto nel testo approvato dalla Camera e al fine di recepire i rilievi della Commissione Bilancio del Senato.
  È stato inoltre soppresso l'articolo 6, relativo al rifinanziamento del Fondo per la forestazione e la riforestazione, al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica recependo, anche in questo caso, il parere contrario espresso su tale disposizione dalla Commissione Bilancio del Senato.
   Segnala altresì le modificazioni apportate all'articolo 6 che, oltre a includere alcune disposizioni dell'articolo 7 del testo approvato dalla Camera (commi 1 e 8), reca nuove norme per lo sviluppo dei punti di ricarica dei veicoli elettrici sia negli spazi pubblici che negli edifici privati e precisamente i commi da 2 a 7, che sostituiscono integralmente i commi da 2 a 7 del testo approvato dalla Camera.
  I commi da 2 a 5 dell'articolo 6, introdotti al Senato, riguardano le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, che devono essere materialmente realizzate dalle società di distribuzione di energia elettrica sulla base delle specifiche tecniche dettate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) (commi 2 e 3). I piani del traffico degli enti territoriali locali devono contenere disposizioni relative Pag. 95alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici, da attuarsi tramite apposite convenzioni con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio (commi 4 e 5).
  Rileva, in proposito, che un'articolata disciplina sulla creazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici è contenuta nel testo unificato «Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica» (C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera), all'esame delle Commissioni riunite IX e X della Camera dei deputati. Il testo unificato prevede anche una serie di incentivi economici a copertura delle spese per l'installazione di impianti elettrici di ricarica, azioni a sostegno della ricerca, nonché l'avvio di un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e di un Piano strategico per la realizzazione di una rete di stazioni di servizio per i veicoli alimentati ad energia elettrica. Il testo in elaborazione da parte delle Commissioni IX e X prevede, inoltre, disposizioni relative alla semplificazione dell'attività edilizia per la realizzazione degli impianti elettrici di ricarica, modificazioni al codice civile sulle deliberazioni in materia da parte degli organi del condominio, nonché disposizioni in materia urbanistica.
  Tornando al testo del provvedimento in esame, il comma 2 dell'articolo 6 prevede che le società di distribuzione di energia elettrica realizzano ed installano, su suolo pubblico, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico telegestito.
  Le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche e i criteri generali di programmazione relativi all'installazione dei dispositivi di ricarica sono stabiliti dall'AEEG, sentite le società di distribuzione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. La realizzazione delle infrastrutture è remunerata sulla base di apposito sistema tariffario predisposto sempre dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (comma 3).
  Sulla base di una proposta tecnica delle società di distribuzione, i comuni, le province e le regioni prevedono, all'interno dei piani urbani del traffico, dei piani del traffico per la viabilità extraurbana nonché dei piani urbani di mobilità, specifiche disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica, con particolare riferimento alla predisposizione all'interno dei punti di sosta urbani (comma 4). Al fine di concordare gli interventi e la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica, le amministrazioni competenti stipulano apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio, tutelando comunque la facoltà di realizzazione di infrastrutture di ricarica anche da parte di altri soggetti investitori. Non ci dovranno essere comunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5). I commi 6 e 7 recano norme volte ad introdurre la creazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici privati. Il comma 6 prevede che i proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto, a propria cura e spese, di installarvi infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1120, secondo comma, del codice civile in materia di innovazioni alle cose comuni, svolgendo tutti i lavori necessari anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condomini. Inoltre lo stesso comma 6, secondo periodo, regolamenta i punti di ricarica qualora le aree di parcheggio siano di proprietà comune. In tal caso è sufficiente la richiesta di un solo comproprietario per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto, Pag. 96in prima e in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma del codice civile, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Resta fermo quanto disposto dal citato secondo comma dell'articolo 1120 del Codice civile e dal terzo comma dell'articolo 1121 del Codice che, nel caso di innovazioni gravose o voluttuarie, prevede che i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
  Il comma 7 reca una novella all'articolo 4 del TU dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inserendo un nuovo comma 1-ter che stabilisce l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali che devono prevedere, entro il 1o gennaio 2013, e ai fini del conseguimento del relativo titolo abilitativo edilizio, l'obbligatorietà, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dell'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
  All'articolo 7, infine, le modifiche ai commi 2 e 3 sono volte sostanzialmente a ripristinare la formulazione approvata in prima lettura dal Senato, prevedendo che il censimento degli alberi monumentali debba essere effettuato dai comuni e l'aggiornamento periodico dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia dalle regioni e dai comuni.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione diretta a sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 6 che recano la disciplina della infrastrutturazione delle ricariche per i veicoli elettrici, sovrapponendosi tali norme a quelle che la Commissione sta mettendo a punto, in un testo organico, in congiunta con la Commissione Trasporti (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
C. 5194 Governo.

(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), relatore, illustra il provvedimento che dispone una serie di modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, recante una organica disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
  In primo luogo, per effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, si dispone l'ulteriore differimento di dodici mesi (ossia dal 15 maggio 2012 al 15 maggio 2013), del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione previsti dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, finalizzati a consentire il coordinamento tra le disposizioni dello stesso decreto con la legislazione speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, e per il settore delle navi da pesca, nonché l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto n. 81/2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario. Si prevede, inoltre, il mantenimento in vigore della legislazione speciale vigente nei settori richiamati non più soltanto fino alla scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione, bensì fino alla loro effettiva emanazione (con ciò sopprimendo la norma di salvaguardia che prevedeva la diretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 nel caso di mancata adozione dei regolamenti di delegificazione entro il termine stabilito).
  In secondo luogo, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, modificando l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, proroga dal 30 giugno 2012 al 31 Pag. 97dicembre 2012 il termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono effettuare l'autocertificazione della valutazione dei rischi nell'ambito di procedure standardizzate.
  Al riguardo, la relazione illustrativa segnala che tali procedure sono in corso di elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L'adozione di procedure standardizzate consentirà, a parità di obiettivi da raggiungere in materia di sicurezza, un risparmio di spesa per le microimprese. La necessità della proroga discende pertanto dal fatto che, in assenza della stessa i datori di lavoro richiamati «sarebbero obbligati, a decorrere dal 1o luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese».
  In terzo luogo, infine, l'articolo 1, comma 2, lettera a), del disegno di legge di conversione, modifica l'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sopprimendo l'inciso «e non oltre», con riferimento al termine di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro il quale devono essere individuate le «particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative» di cui occorre tenere conto per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 in specifici settori. In particolare, si tratta delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché, nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi.
  Assicura che, nel prosieguo dell'esame, darà conto delle eventuali modifiche apportate al testo in esame dalle Commissioni di merito, al fine di consentire alla X Commissione di esprimere un parere sul testo definitivo approvato in sede referente.

  Raffaello VIGNALI (PdL) concorda sull'opportunità di esprimere il prescritto parere sul testo eventualmente modificato dalle Commissioni di merito, dando magari la specifica indicazione alla Commissione consultiva che si occupa della definizione delle procedure standardizzate per le piccole imprese di non caricare le stesse di eccessivi adempimenti.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.
Testo unificato C. 4108 e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, illustra il testo unificato approvato dalla XIII Commissione Agricoltura che nasce dall'unificazione di tre proposte di legge (C. 4108, 4114 e 5090) volte prevalentemente ad aumentare la quantità minima di frutta necessaria per la produzione delle bevande analcoliche a base di frutta.
  L'intervento in esame, come recita l'articolo 1, è volto, prevalentemente, a migliorare il livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata a tali produzioni.
  Più in particolare, l'articolo 2 interviene sulla normativa che disciplina la Pag. 98produzione di bevande analcoliche con denominazioni di fantasia prevedendo che la quantità minima di succo di agrumi debba essere innalzata dall'attuale 12 per cento al 20 per cento.
  Per le bevande analcoliche commercializzate con il nome di uno o più frutti, l'articolo 3 prevede che il contenuto di succo non sia inferiore al 20 per cento, modificando la normativa attuale che prevede una quantità non inferiore a 12 gr. per 100 cc.
  L'articolo 4, come precedentemente accennato, è volto a dare parziale attuazione alla direttiva 2012/12/UE nella parte in cui vieta l'aggiunta di zuccheri ai succhi di frutta; a tal fine, l'articolo in esame modifica la normativa interna contenuta nel decreto legislativo n.151 del 2004 prevedendo, comunque, che fino al 28 aprile 2015 è possibile la commercializzazione di succhi di frutta immessi sul mercato in conformità con le disposizioni vigenti anteriormente al 28 ottobre 2013.
  L'articolo 5 prevede l'obbligo di riportare nell'etichetta dei succhi di frutta e delle bevande analcoliche a base di frutta, oltre alle indicazioni già obbligatorie, il luogo di provenienza e di origine della frutta.
  L'articolo 6 istituisce un logo nazionale per le bevande a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari, il cui processo di produzione e di trasformazione è interamente realizzato sul territorio nazionale e che riportano nell'etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza italiana della frutta utilizzata.
  L'articolo 7 prevede che vengano finanziate campagne di promozione sui mercati nazionali ed internazionali per la valorizzazione delle bevande che utilizzano il logo nazionale, sensibilizzando il pubblico sui benefici per la salute derivanti da un maggior consumo di frutta.
  L'articolo 8 dispone che siano potenziati i programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni prevedendo che i laboratori dell'Ispettorato per la tutela della qualità e per la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari effettuino analisi riguardanti il rispetto dei parametri qualitativo-merceologici delle bevande in esame.
  L'articolo 9, infine, estende l'applicazione dell'articolo 517-quater del codice penale – che punisce la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 – al caso in cui le bevande in esame siano commercializzate con l'indicazione di origine ed il logo nazionali contraffatti. Nel caso in cui si riscontra un impiego del logo nazionale difforme dalla disciplina prevista si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 20.000 euro.
  Descritto così il contenuto del testo in esame, formula alcuni rilievi critici, elaborati anche in seguito a numerose segnalazioni ricevute: con riferimento in particolare alle disposizioni recate dall'articolo 2, che innalzano dal 12 al 20 per cento il contenuto obbligatorio di succhi di agrumi rileva che la modifica introdotta sembrerebbe essere motivata da presunti vantaggi per le aziende agricole nazionali, per via del maggior utilizzo di frutta prodotta nel nostro Paese. Segnala che in questo caso, il vantaggio per l'agricoltura italiana non è dimostrato visto che tali bibite sono perlopiù a base di frutta di importazione e quindi la norma farebbe semplicemente incrementare l'uso di frutta proveniente da paesi esteri.
  Lo svantaggio certo è per il settore agroindustriale che, senza un motivo logico, dovrebbe cambiare le tecniche industriali e merceologiche per produrre tali bevande, con tempi e costi di adeguamento notevoli. Oltretutto, bisogna tener conto che l'Unione europea non prescrive nessun obbligo in materia di composizione delle bevande analcoliche e, per tale ragione, le imprese europee utilizzano mediamente il 5 per cento di succo di frutta nelle bevande analcoliche, ma potrebbero prevedere anche una percentuale inferiore o addirittura nulla. Secondo gli operatori del settore, se dovesse essere approvata la proposta in esame, si creerebbe una forte Pag. 99discriminazione per le imprese nazionali limitando altresì il libero gioco della concorrenza.
  Preannuncia quindi l'intenzione di inserire, nel parere relativo al provvedimento in esame, un'esplicita osservazione al riguardo.

  Raffaello VIGNALI (PdL) condivide innanzitutto le osservazioni svolte dalla relatrice circa l'inopportunità dell'innalzamento della prevista percentuale di frutta che comporterebbe elevati costi di adeguamento degli impianti per la produzione di bevande con diversa composizione. Auspica altresì il coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico nella procedura di emanazione del decreto avente ad oggetto il logo nazionale per le bevande alcoliche di cui all'articolo 6 del testo in esame.

  Gabriele CIMADORO (IdV) esprime perplessità circa le opinioni contrarie all'innalzamento della percentuale di frutta delle bevande analcoliche, modifica che ne migliorerebbe, a suo giudizio, la loro qualità.

  Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) invita i colleghi a riflettere anche sul possibile incremento del prezzo delle bevande che potrebbe derivare dalla modifica della citata percentuale di frutta.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
Testo unificato C. 4790 e abbinate.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 maggio 2012.

  Ludovico VICO (PD), relatore, formula una proposta di parere di parere con un'osservazione volta a modificare da trentasei a sessanta mesi la durata massima delle cambiali (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.
C. 1172 e abbinate.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

  Manuela DAL LAGO, presidente, in sostituzione del relatore, che ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna, comunica ai deputati la proposta di parere da formulata dall'onorevole Marchioni (vedi allegato 3).

  Stefano SAGLIA (PdL) esprimendo alcune perplessità sul testo, che pure nelle intenzioni dei proponenti ha intenti certamente lodevoli, riterrebbe opportuno rinviare la deliberazione sulla proposta di parere.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

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