CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 maggio 2012
657.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 69

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

  La seduta comincia alle 16.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.
C. 5118 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ivano STRIZZOLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5118 ed abbinate, recante ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
  Sottolinea preliminarmente la rilevanza del provvedimento, che consentirà sia di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, sia di salvaguardare il patrimonio culturale e linguistico nazionale, evidenziando in particolare come la ratifica della Carta sia particolarmente attesa nella regione di sua provenienza, il Friuli Venezia Giulia, nella quale coesistono, accanto all'italiano, almeno tre idiomi locali.
  Segnala, quindi, come la Carta di cui si dispone la ratifica sia entrata in vigore a livello internazionale il 1o marzo 1998 e sia attualmente in vigore in 25 Paesi del Consiglio d'Europa che l'hanno già ratificata; l'Italia l'ha sottoscritta il 27 giugno 2000.
  Per quanto riguarda il contenuto della Carta, essa intende proteggere e promuovere le lingue regionali e minoritarie storicamente radicate, al fine di mantenere e sviluppare le tradizioni e il patrimonio culturale dell'Europa ed assicurare il rispetto Pag. 70del diritto ad utilizzare una lingua regionale o minoritaria, sia nella vita privata sia in quella pubblica.
  In linea generale, la Carta contiene anzitutto obiettivi e principi che impegnano le Parti con riferimento a tutte le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio: è anzitutto sancito il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme alla necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine.
  Inoltre, la Carta enuncia una serie di misure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della Pubblica amministrazione, nel campo dei media e più in generale nelle attività culturali.
  I Paesi che ratificheranno la Carta si impegnano all'applicazione di un numero ben preciso di misure, tra cui alcune considerate irrinunciabili, e dovranno all'atto della ratifica enunciare esattamente a quali lingue intendono applicare quelle misure.
  Passando all'esame in dettaglio della Carta, essa consta di un Preambolo e di 23 articoli.
  Nel Preambolo, il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie viene inquadrato nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (1966) e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (1950); l'esercizio di tale diritto rappresenta inoltre un contributo importante per la costruzione di un'Europa democratica, che non potrà che riconoscere e rispettare la diversità culturale testimoniata in modo rilevante proprio dalla sopravvivenza delle lingue regionali o minoritarie.
  L'articolo 1 contiene importanti definizioni su cui si impernia il seguito della Carta: con l'espressione «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati, mentre con l'espressione «territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene usata» si intende l'area geografica nella quale l'uso di questa lingua ha una diffusione tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla Carta. L'articolo prevede anche il caso di «lingue sprovviste di territorio», minoritarie ma senza riferimento a una particolare area geografica.
  Gli articoli 2 e 3 riguardano specificamente gli impegni delle Parti contraenti ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie presenti nel proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1.
  Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta, con obbligo di adottarne dieci da quelli facenti parte di un nucleo irrinunciabile, come enunciati agli articoli da 8 a 13 della Carta.
  In base all'articolo 3, paragrafo 2, ognuna delle Parti potrà altresì notificare successivamente di voler applicare altri paragrafi, oltre a quelli comunicati al momento della ratifica, o di voler estendere ad altre lingue la tutela assicurata dalla Carta.
  Gli articoli 4 e 5 contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente (diritto all'integrità degli Stati esistenti, Carta delle Nazioni Unite, diritti garantiti dalla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo), nonché delle eventuali previsioni nazionali già esistenti, negli Stati che diverranno Parti della Carta, in merito alla tutela e allo stato giuridico dei membri delle varie minoranze.
  Ai sensi dell'articolo 6, le Parti si impegnano a fornire debita informazione sui Pag. 71diritti e i doveri sanciti dalla Carta a tutti i destinatari di essa (pubbliche autorità, organizzazioni e individui).
  La Parte II, costituita del solo articolo 7, concerne gli obiettivi e i principi da perseguire con l'applicazione della Carta.
  Al riguardo la lettera a) del paragrafo 1 riconosce delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale, mentre la lettera b) assicura che le divisioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di una di tali lingue. La lettera c) prevede l'incoraggiamento all'uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie, sia nella vita pubblica sia nei rapporti privati, mentre la lettera f) prevede l'apprestamento di mezzi adeguati di insegnamento e studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli.
  La lettera h) contempla la promozione l'impulso a compiere ricerche sulle lingue regionali o minoritarie in ambito accademico, mentre la lettera i) prevede anche scambi transnazionali per quelle lingue usate in forma identica o simile in due o più Stati.
  Ai sensi del paragrafo 2, le Parti si impegnano ad eliminare qualsiasi restrizione volta a scoraggiare il mantenimento e lo sviluppo di una lingua minoritaria o regionale: è viceversa consentita l'adozione di provvedimenti speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie.
  Il paragrafo 3 stabilisce l'obiettivo della reciproca comprensione fra tutti i gruppi linguistici di un Paese, a cominciare dalla scuola fino a giungere ai media: a tal fine il paragrafo 4 stabilisce che le autorità pubbliche dovranno tener conto delle aspirazioni e dei suggerimenti espressi dai gruppi linguistici minoritari, che potranno dar luogo a propri organismi consultivi.
  Il paragrafo 5 riguarda le lingue sprovviste di territorio (ad esempio la lingua dei Rom), per le quali determineranno in modo flessibile le misure applicabili, tenendo conto dei bisogni e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che parlano tali lingue.
  La Parte III è costituita dagli articoli da 8 a 14, e concerne le misure che devono favorire la conservazione e lo sviluppo delle lingue regionali e minoritarie.
  Nei settori dell'istruzione prescolare, primaria, secondaria o professionale, in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d) le Parti possono scegliere tra diverse graduazioni di intervento: assicurare che i relativi corsi si tengano, là dove quelle lingue rivestono importanza, nelle lingue stesse; oppure che almeno una parte dei corsi sia tenuta usando tali lingue; ovvero applicare tali insegnamenti ad un congruo numero di alunni o famiglie che lo desiderino.
  Per quanto concerne le università (paragrafo 1, lettera e), anche in questo caso si va dall'impegno a tenere i corsi interamente nelle lingue minoritarie o regionali nelle zone di interesse, alla possibilità di prevedere lo studio di esse come discipline universitarie, al semplice incoraggiamento ad un più ampio uso delle lingue in questione in ambito accademico. Altri impegni essenziali riguardano la necessità di provvedere affinché sia assicurato l'insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è espressione, nonché la formazione iniziale e permanente degli insegnanti (paragrafo 1, lettere g) e h).
  L'articolo 9, paragrafo 1, impegna le Parti circa agli aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie, tanto nelle cause penali quanto in quelle civili o amministrative: le possibilità a disposizione delle Parti vanno dalla conduzione dei processi in una delle lingue in oggetto, alla possibilità di produrre in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse, fino a consentire a chi compaia nel giudizio quale parte in causa di esprimersi un una lingua regionale o minoritaria (senza perciò doversi sobbarcare ulteriori spese).
  Inoltre, ai sensi del paragrafo 2, le Parti si impegnano a non negare la validità di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto di essere formulati in una lingua Pag. 72regionale o minoritaria, oppure a non negare per lo stesso motivo la validità, tra le Parti, di atti giuridici.
  Il paragrafo 3 vincola le Parti a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che riguardano i locutori di queste lingue.
  L'articolo 10 concerne le Autorità amministrative e i servizi pubblici nelle zone di esistenza e di uso corrente delle lingue regionali o minoritarie.
  Il paragrafo 1 prevede che nelle circoscrizioni amministrative decentrate dello Stato le Parti si impegnino a utilizzare, in forma generalizzata o limitata ai contatti con coloro che le parlano, tali lingue, ovvero ad assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte (ed eventualmente ricevere risposta) in tali lingue; completano gli impegni la possibilità di redigere documenti nelle lingue regionali o minoritarie (sia da parte delle Amministrazioni decentrate che dei cittadini) e la preparazione di modulistica e testi amministrativi nella lingua di uso locale.
  Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 analoghi impegni concernono le amministrazioni regionali e locali e i servizi pubblici forniti localmente, con l'aggiunta della possibilità dell'utilizzazione della lingua locale, accanto a quella ufficiale, nei dibattiti delle assemblee regionali e locali e nella toponomastica. Strumentale al raggiungimento di tali scopi è l'impegno, contenuto nel paragrafo 4, all'utilizzo di traduzioni o di interpreti eventualmente richiesti, nonché all'assunzione o alla formazione di funzionari e di altri impiegati pubblici in numero sufficiente.
  Il paragrafo 5 prevede l'uso o dell'adozione di cognomi nelle lingue regionali o minoritarie.
  Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a creare, o a incoraggiare la creazione, di stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie, o almeno a far sì che programmi in tali lingue entrino nel palinsesto delle stazioni esistenti; analogo impegno concerne la creazione di organi di stampa nelle lingue regionali o minoritarie o, in subordine, la pubblicazione di articoli in tali lingue. Le Parti potranno anche estendere le eventuali provvidenze esistenti a favore delle produzioni audiovisive nazionali a quelle nelle lingue regionali o minoritarie, e dovranno assicurare, ai sensi del paragrafo 3, adeguata rappresentanza degli interessi dei locutori di una lingua regionale o minoritaria nelle Autorità per la libertà e il pluralismo nell'informazione eventualmente esistenti nel Paese.
  In base al paragrafo 2 le Parti si impegnano inoltre a garantire la libertà di ricevere direttamente le trasmissioni radiofoniche e televisive dei paesi vicini in una lingua parlata in forma identica o simile ad una lingua regionale o minoritaria, come anche la libertà della stampa estera che utilizzi una tale lingua di entrare e circolare liberamente: sono naturalmente salvaguardati i diritti d'intervento delle Autorità nazionali per motivi di sicurezza e tutela dell'ordine in senso lato.
  Sulla base dell'articolo 12, paragrafo 1, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie, e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue, inclusa un'attività di traduzione da e verso le lingue regionali e minoritarie; le Parti inoltre devono assicurare che gli organismi incaricati di organizzare o di sostenere diverse forme di attività culturali includano in misura adeguata la conoscenza e l'uso delle lingue e culture regionali o minoritarie, servendosi di personale adeguatamente preparato.
  Ai sensi del paragrafo 3 la politica culturale all'estero di ciascuna delle Parti dovrebbe parimenti fare spazio alle lingue regionali o minoritarie e alla cultura di cui esse sono l'espressione.
  Per quanto riguarda i molteplici aspetti della vita economica e sociale, l'articolo 13, paragrafo 1, riporta l'impegno delle Parti a rimuovere dalla loro legislazione e dagli atti privati qualsiasi proibizione o Pag. 73limitazione immotivata all'uso delle lingue regionali o minoritarie, cercando anzi di favorirne l'espansione.
  In tale ambito segnala, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo 2, lettera a), la quale impegna le Parti, nei limiti della competenza delle autorità pubbliche, a definire, mediante regolamentazioni finanziarie e bancarie, modalità che permettano, compatibilmente con gli usi commerciali, di usare le lingue regionali o minoritarie nella redazione di ordini di pagamento (ad esempio assegni) o di altri documenti finanziari, vigilando inoltre in merito.
  Analogo impegno riguarda i settori economici e sociali dipendenti direttamente dal controllo pubblico, le infrastrutture sociali (ad esempio ospedali e case di riposo), le istruzioni di sicurezza e le informazioni concernenti i diritti dei consumatori.
  L'articolo 14 vincola le Parti all'effettiva applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli se necessario, in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente. Inoltre, nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie, le Parti dovranno promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni regionali o locali nel cui territorio la stessa lingua venga usata in forma identica o simile.
  La Parte IV si compone degli articoli da 15 a 17, in base ai quali le Parti presenteranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa rapporti periodici sull'attuazione della Carta.
  Al fine di esaminare tali rapporti, gli articoli 16 e 17 costituiscono e regolano un Comitato di esperti, composto da un membro di ciascuna Parte scelto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa all'interno di una lista di persone moralmente affidabili e di elevata competenza nel settore oggetto della Carta, proposte dalla Parte interessata. Organismi e associazioni legalmente costituite in una Parte potranno far presente al Comitato di esperti questioni relative agli impegni presi da detto Stato in virtù della Parte III della Carta, e il Comitato consulterà la Parte interessata. Sulla base dei rapporti e delle informazioni ricevute, il Comitato di esperti preparerà un rapporto contenente proposte al Comitato dei Ministri in vista di eventuali osservazioni di quest'ultimo ad una o più Parti.
  Dal canto suo, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa presenterà un rapporto biennale dettagliato all'Assemblea parlamentare sull'applicazione della Carta.
  La Parte V, costituita dagli articoli da 18 a 23, reca le clausole finali della Carta.
  Ai sensi dell'articolo 18 la Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, mentre l'articolo 19 stabilisce che la sua entrata in vigore è subordinata al deposito delle ratifiche di cinque Stati membri del Consiglio d'Europa.
  In base all'articolo 20, dopo l'entrata in vigore il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta.
  L'articolo 21 consente a ciascuna Parte di formulare riserve al momento dell'adesione, mentre l'articolo 22 consente a ciascuna Parte di denunciare, in qualsiasi momento, la Carta, inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
  L'articolo 23 disciplina le funzioni del Segretario Generale del Consiglio d'Europa ai fini delle necessarie notifiche alle Parti.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 5118, modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la III Commissione, esso reca, agli articoli 1 e 2, le usuali clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della Carta ratificata.Pag. 74
  L'articolo 3, modificato durante l'esame in sede referente, definisce, rinviando all'Allegato A, l'elenco delle disposizioni della Carta che l'Italia intende applicare e le lingue regionali o minoritarie cui esse si applicano. Tali lingue sono individuate dal predetto Allegato nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, e croate, Rom e Sinti, nonché di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
  L'articolo 4, riguardante la programmazione radiotelevisiva, prevede, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, che nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo siano introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della legge, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 482 del 1999.
  L'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento.
  Poiché il provvedimento non presenta disposizioni recanti aspetti problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.
  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 29 maggio 2012 — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

  La seduta comincia alle 16.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Atto n. 478.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio scorso.

  Cosimo VENTUCCI, presidente, ricorda che nella seduta del 24 maggio il relatore, Verini, ha illustrato il provvedimento.
  Informa, altresì, che la Commissione Bilancio, nella seduta odierna, ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo, per gli aspetti di competenza.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 16.15.