CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 maggio 2012
657.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 5 GIUGNO 2012

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SEDE REFERENTE

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 12.10.

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Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 23 maggio 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta è stata posta la questione della possibilità di esaminare solamente gli emendamenti segnalati, ritenendo che l'ingente numero di essi (circa 700) possa ostacolare un approfondito esame delle questioni più rilevanti.
  L'onorevole Bernardini aveva fatto presente che in tal modo si sarebbe lesa la prerogativa di ciascun deputato a che siano esaminati gli emendamenti presentati.
  La predetta prerogativa non esclude che i rappresentanti dei gruppi, avendo acquisito l'assenso dei presentatori di emendamenti che appartengano al loro gruppo, possano comunicare alla Presidenza il ritiro di una serie di emendamenti. In tal modo i lavori della Commissione potrebbero concentrarsi sugli emendamenti non ritirati espressamente.
  Avverte inoltre che l'onorevole Elena Centemero ha sottoscritto l'emendamento Frassinetti 15.250.

  Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Beltrandi 1.1; Cavallaro 1.250, 1.3 e 1.251; Beltrandi 1.4; Rao 1.7; Beltrandi 1.10; Cavallaro 1.252; Beltrandi 1.12, 1.13 e 2.3; Raisi 2.4; Cavallaro 2.250; Beltrandi 2.5; Bernardini 2.11; Beltrandi 2.12, 2.13 e 2.15; Cavallaro 2.16; Torrisi 2.17; identici emendamenti Contento 2.34 e Vitali 2.35; Lussana 2.36 e 2.39; Beltrandi 3.1; Cavallaro 4.250; Vitali 4.100, 4.101 e 4.102; Beltrandi 4.3; Vitali 4.103, 4.104 e 4.105; identici emendamenti Beltrandi 4.7 e Vitali 4.106; Vitali 4.107 e 4.108; Beltrandi 4.8; Vitali 4.109, 4.110 e 4.0100; Beltrandi 5.2, 5.3, 6.1 e 6.2; Cavallaro 7.1; Bernardini 7.2; Palomba 7.3; Contento 8.150; Beltrandi 8.7; Bernardini 8.11; identici emendamenti Bernardini 8.12 e Beltrandi 8.13; Torrisi 8.14; Raisi 8.15 e 8.16; Beltrandi 8.19 e 8.25; identici emendamenti Cavallaro 10.2 e Beltrandi 10.3; identici emendamenti Beltrandi 10.1 e Raisi 10.6; Rao 10.7; Beltrandi 10.8; Raisi 10.9; Rao 10.11; Bernardini 10.12; Beltrandi 10.15; identici emendamenti Bernardini 10.16 e Beltrandi 10.17; identici emendamenti Bernardini 10.18 e Beltrandi 10.19; Rao 10.20 e 10.21; Beltrandi 10.27; Cavallaro 11.250; Raisi 11.1; Beltrandi 11.2; Contento 11.150 e 11.160; Rao 11.6; Beltrandi 11.7; Contento 12.150; Cavallaro 12.250; Cavallaro 12.251; Baccini 12.500; Vitali 12.101 e 12.102; Beltrandi 12.3; Vitali 12.103; Palomba 12.8; identici emendamenti Beltrandi 12.13 e Vitali 12.104; Vitali 12.105; Beltrandi 12.19; Vitali 12.106, 12.107, 12.108 e 12.100; Beltrandi 13.5; Rao 14.2; Beltrandi 14.3 e 15.1; Frassinetti 15.250; D'Ippolito Vitale 15.251; Beltrandi 15.2; Cavallaro 15.3; Beltrandi 15.4; Bernardini 15.5; Beltrandi 15.6; Rao 16.5; Cavallaro 16.7; Beltrandi 16.16, 16.17, 16.19 e 17.1; Contento 17.150; Rao 18.2.
  Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Rossomando 18.250 e sull'articolo aggiuntivo Rossomando 22.03.
  Esprime quindi parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Beltrandi 19.5, 19.6 e 19.7; Rao 19.8; Cavallaro 20.250; Rao 20.10; Beltrandi 20.11 e 20.14; Rao 20.16; Beltrandi 20.18; Rao 20.19; Beltrandi 20.20, 20.22 e 20.23; Lussana 20.28; Contento 20.29; Beltrandi 21.6 e 22.1; Torrisi 22.3; Beltrandi 23.1, 23.2, 24.1 e 24.2; Cilluffo 24.200; identici emendamenti Cavallaro 25.2 e Vitali 25.100; Beltrandi 26.1; Rao 27.2; Di Pietro 27.4; Beltrandi 27.6; Cavallaro 27.8; Schirru 27.10; Vitali 28.100; Beltrandi 28.4 e 28.8; Di Pietro 28.01; Vitali 29.1; Samperi 32.4; identici emendamenti Vitali 32.100 e Contento 32.150; Contento 32.151; Vitali 32.101; Beltrandi 32.9 e 33.1; Vitali 33.100, 34.100 e 35.100; Cilluffo 35.201; Cavallaro 38.251, 38.250 e 39.250; Contento 39.150; Beltrandi 39.39; Torrisi 39.5; Contento 39.151; Vitali 39.100; Beltrandi 39.10; Raisi 39.13; identici emendamenti 39.14 del Governo e Rao 39.15; Contento 39.152; Pag. 41Cavallaro 39.256; Beltrandi 39.17; Mantini 39.18; Cavallaro 39.19; Rao 39.20; Raisi 39.21; Contento 39.153; Beltrandi 39.24; Torrisi 39.25; Vitali 39.101; Beltrandi 39.26; Rao 39.27; Beltrandi 39.31, 39.32 e 39.33; Rao 39.34; Beltrandi 39.36, 39.37 e 39.38; Contento 41.150; Cavallaro 41.250; Vitali 41.100; Beltrandi 41.9; Rao 41.11; Beltrandi 41.12; Vitali 41.101; Rao 41.15; Beltrandi 42.1 e 42.2; Vitali 43.100; Contento 43.150; Cavallaro 43.250, 44.250 e 45.250; Contento 45.150; Vitali 45.101 e 45.100; Cavallaro 45.1; Beltrandi 45.2; Contento 45.151; Raisi 45.6; Vitali 45.102; identici emendamenti Beltrandi 45.9 e Cavallaro 45.10; Cavallaro 46.250; Torrisi 46.2; Vitali 47.100; Beltrandi 48.2 e 48.3; identici emendamenti Capano 49.1 e Contento 49.155; Vitali 49.100; Cavallaro 49.250; Rao 49.4; Bernardini 49.6 e 49.11; Vitali 50.1; Cavallaro 51.1; Vitali 51.100 e 53.100; Cilluffo 53.200; Vitali 54.100; Cilluffo 54.2; Vitali 55.100; Beltrandi 55.2 e 55.3; Vitali 56.600, 57.1 e 58.1; Cilluffo 59.1; Vitali 60.100, 61.100 e 62.100; Beltrandi 63.1; Cavallaro 64.3; identici emendamenti Cavallaro 64.4 e Beltrandi 64.5; Rao 64.01.
  Esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative».

  Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani alle ore 9.30.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi ed abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 24 maggio 2012.

  Manlio CONTENTO (PdL), relatore, dopo aver richiamato i contenuti del provvedimento in esame, ribadisce la proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.
C. 5076 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva che l'Accordo quadro tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti al rafforzamento del dialogo politico e delle relazioni bilaterali in un vasto numero di settori.
  L'Accordo quadro in esame prevede, oltre all'instaurazione del dialogo politico, lo sviluppo della cooperazione in alcune aeree prioritarie: sviluppo economico, sviluppo sostenibile, cultura, giustizia, libertà e sicurezza.
  L'Accordo si compone di 53 articoli organizzati in dieci titoli.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si Pag. 42segnala l'articolo 6, che mira al rafforzamento della cooperazione alla lotta ai crimini internazionali, anche nell'ambito della Corte penale internazionale della quale sostengono lo statuto.
  L'articolo 7 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale. La collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in attuazione delle pertinenti risoluzioni Onu, attraverso scambio di informazioni, esperienze e attività comuni di controllo delle frontiere e di formazione.
  La tutela dei consumatori è oggetto dell'articolo 20, con cui le parti si impegnano, tra l'alto, a rendere più compatibili le reciproche normative e ad evitare barriere commerciali.
  Il titolo VII (artt. 30-38) disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza all'interno del quale le Parti convergono nell'annettere fondamentale importanza alla promozione dello stato di diritto, all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e ad un processo equo (articolo 30).
  È prevista dall'articolo 31 la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per la quale si incoraggiano la ratifica e il rispetto delle convenzioni internazionali in materia. Quanto alla cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si impegnano a migliorare gli strumenti internazionali sulla reciproca assistenza e l'estradizione.
  Al fine di migliorare gli standard relativi alla tutela dei dati personali, l'Accordo prevede, all'articolo 32, forme di assistenza consistenti in scambi di informazioni e di consulenze.
  La cooperazione in materia di migrazione (articolo 33) prevede il contrasto della migrazione illegale e della tratta di esseri umani, nonché misure per la riammissione dei propri cittadini anche attraverso l'eventuale conclusione di un accordo che disciplini i gli obblighi specifici delle parti. Ue e Corea del Sud collaborano nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (articolo 35) ed il traffico di stupefacenti (articolo 34), concordando gli opportuni metodi di cooperazione. Le parti cooperano per impedire l'utilizzo dei rispettivi sistemi finanziari per il riciclaggio di denaro sporco (articolo 36) anche attraverso l'applicazione di norme equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti, quali il FATF (Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro).
  Si segnala, inoltre, l'articolo 44, che istituisce un Comitato misto composto da rappresentanti delle due parti, a livello di alti funzionari, che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo (secondo le modalità disciplinate all'articolo 45, comma 3).
  Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli e non pone questioni di rilievo per questa Commissione.
  Presenta pertanto una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
C. 5118 Governo ed abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992, volta alla protezione e alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate: essa riflette da un lato la preoccupazione di mantenere e sviluppare le tradizioni Pag. 43e il patrimonio culturale dell'Europa, e dall'altro di assicurare il rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile di utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica.
  La Carta consta di un Preambolo e di 23 articoli.
  L'articolo 1 contiene importanti definizioni. In particolare, con l'espressione «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 9, che contiene gli impegni delle Parti con riguardo agli aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie, tanto nelle cause penali quanto in quelle civili o amministrative: le possibilità a disposizione delle Parti vanno dalla conduzione dei processi in una delle lingue in oggetto, alla possibilità di produrre in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse, fino a consentire a chi compaia nel giudizio quale parte in causa di esprimersi un una lingua regionale o minoritaria (senza perciò doversi sobbarcare ulteriori spese). Inoltre, le Parti si impegnano a non negare la validità di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto di essere formulati in una lingua regionale o minoritaria, oppure a non negare per lo stesso motivo la validità, tra le Parti, di atti giuridici; le Parti si impegnano altresì a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che riguardano i locutori di queste lingue.
  Il disegno di legge di ratifica non reca disposizioni di rilievo per questa Commissione.
  Presenta pertanto una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.
Nuovo testo C. 121 Angeli.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lorenzo RIA (UdCpTP), relatore, osserva che il testo in esame è stato elaborato dalla Commissione prendendo spunto dal testo originario della proposta di legge che prevedeva una riserva pari al 5 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso ai corsi universitari degli atenei riservato ai cittadini italiani residenti all'estero, definiti e riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni;
  Il testo in esame non prevede più una riserva pari al 5 per cento, ma un incremento non superiore alla medesima soglia percentuale, degli stessi posti.
  Preso atto che, come è dato leggere nella relazione illustrativa, secondo le stime del Ministero degli affari esteri, sono circa quattro milioni i connazionali residenti all'estero, che vivono sparsi nei vari continenti, a contatto con popolazioni, realtà socio-politiche e culture molto diverse da quella di origine e, in alcuni casi, in zone a rischio, in territori (come ad esempio l'America latina) in cui si registra una forte emergenza sociale. Vi è una notevole richiesta da parte degli emigranti di poter avere la possibilità di studiare e di ottenere un titolo di studio in Italia, nell'ottica di un recupero delle proprie radici e identità culturali.
  L'unico articolo che compone il testo in esame tratta le esigenze suddette in termini di «incremento» dei posti messi a concorso per l'accesso ai corsi universitari riservato ai cittadini italiani residenti all'estero e non più di «riserva», dunque, non ledendo in alcun modo l'altrui interesse all'accesso agli studi. Pag. 44
  Ritiene che la misura prevista dal testo in esame sia idonea al raggiungimento del fine, da riscontrarsi nella promozione della diffusione della cultura italiana all'estero.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lorenzo RIA (UdCpTP), relatore, osserva che il provvedimento in esame tende a realizzare un duplice obiettivo: realizzare una specifica condizione di tutela per quanti operano nell'ambito del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago; aggiornare le disposizioni fiscali che si applicano al settore dello spettacolo e in particolare nell'esercizio della musica dal vivo.
  Il testo originario prevedeva, all'articolo 1, l'estensione di alcune tutele ai lavoratori dello spettacolo che attualmente ne sono sprovvisti ovvero tutti i lavoratori dello spettacolo, artisti e tecnici, che hanno rapporti di natura autonoma o subordinata, ma saltuari ed il cui impegno lavorativo sia limitato alle diverse fasi della realizzazione di uno spettacolo; si tratta delle figure professionali individuate dall'ordinamento dell'ENPALS – l'ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo – con esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro di natura subordinata e a tempo indeterminato e ai quali, pertanto, già si applica tale regime. Le tutele in questione sono l'indennità contro la disoccupazione (comma 2) e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 3); all'articolo 2 del testo originario era prevista la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite apposito «foglio d'ingaggio». L'articolo 3 prevedeva le modalità di individuazione delle tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione della retribuzione imponibile. L'articolo 4 istituiva il registro dei lavoratori dello spettacolo finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. L'articolo 5 modificava l'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente la disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti, e integrava alcune disposizioni preesistenti riguardanti l'aliquota IVA relativa alla musica dal vivo, stabilendo, sul punto, una definizione identificativa.
  Il testo unificato ha modificato l'originaria proposta di legge, tenuto conto delle proposte abbinate e dando luogo ad una reductio ad unum delle stesse.
  Il testo in esame individua all'articolo 1, comma 1, i soggetti cui è rivolta la disciplina dei successivi commi da 2 a 8, prevedendo che «i lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono inseriti, con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nei gruppi di categorie di soggetti di cui alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005».
  Parimenti lo stesso comma 1 individua i soggetti cui sono rivolte le disposizioni dei commi da 9 a 13 del medesimo articolo quali «i soli lavoratori inseriti nei gruppi di categorie di soggetti di cui alla lettera A) del medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005». È specificato, inoltre, che le disposizioni di cui al comma 15 si applicano alle figure professionali specifiche in essi indicate e quelle di cui ai commi da 2 a 13 e dei commi 15 e 17 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012.Pag. 45
  La disciplina prevista dalla restante parte dell'articolo 1 si occupa di specificare condizioni e modalità di accesso al trattamento dell'indennità di disoccupazione, peraltro istituendo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un apposito Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo, recante una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, finanziato con le modalità e le risorse di cui all'articolo 5.
  Si prevede l'inserimento tra i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago di coloro i quali hanno un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, purché non godano dell'indennità di chiamata; e l'estensione ai lavoratori individuati dal comma 1 dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
  Sono previste, inoltre, ulteriori disposizioni con riguardo alle modalità e condizioni del trattamento pensionistico nonché alle garanzie riconosciute nei periodi di gravidanza e puerperio.
  L'articolo 2 prevede che i rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, siano formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato «foglio d'ingaggio», del quale si specificano le caratteristiche oggettive e soggettive.
  L'articolo 3 individua la categoria dell'agente dell'artista di spettacolo, individuando le caratteristiche dell'attività svolta nonché le connesse incompatibilità.
  L'articolo 4 istituisce il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, definendone le funzioni e rinviando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali – da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago – che specifichi le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del registro medesimo.
  L'articolo 5 riguarda gli oneri di copertura finanziaria ed individua le risorse necessarie a coprire i costi derivanti dalla proposta di legge in esame.
  Ritenuto che il provvedimento non presenta particolari questioni di competenza della Commissione giustizia propone di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 2744 Cenni ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, Ricorda che nella seduta del 5 aprile 2012 è iniziato l'esame in sede consultiva della precedente formulazione del testo del provvedimento in materia di biodiversità agraria, approvato dalla Commissione XIII.
  Non ravvisandosi disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, nella predetta seduta si era proposto di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento. La proposta non è stata peraltro posta in votazione, essendo emersa nel corso dell'esame presso la Commissione di merito l'esigenza di apportare talune modifiche al testo.
  La Commissione di merito ha quindi approvato un ulteriore nuovo testo unificato, che costituisce l'oggetto dell'odierno esame in sede consultiva. Pag. 46
  Rileva che il provvedimento, come nella precedente formulazione, in attuazione delle convenzioni internazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, stabilisce i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria (articolo 1). Per la realizzazione delle finalità indicate dall'articolo 1, è confermata l'istituzione di un «sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria» costituito dall'Anagrafe unica della biodiversità agraria, dalla rete di conservazione e sicurezza, dai repertori regionali delle varietà e delle razze locali, dai i registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone (articolo 2).
  Propone pertanto che sia espresso il nulla osta all'ulteriore corso di esame del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.
Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva che il provvedimento in esame, che si compone di 9 articoli, reca disposizioni volte a migliorare il livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata alla produzione di bevande analcoliche (articolo 1).
  L'articolo 2, comma 1, modificando l'articolo 1 della legge n. 286 del 1961, dispone che le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 20 per cento (mentre il testo vigente prevede la percentuale del 12 per cento).
  In base all'articolo 2 della citata legge n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame, chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche non conformi alle predette disposizioni è punito con la sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni (che prevede «la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni, salvo che il fatto costituisca reato»)
  Parimenti, l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame dispone che le bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, commercializzate con il nome di uno o più frutti ovvero recanti denominazioni che a tali frutti si richiamano devono essere preparate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.
  La produzione e la commercializzazione delle bevande analcoliche effettuate in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima sanzione richiamata dall'articolo 1, comma 2 (comma 2).
  L'articolo 4, introducendo modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2004, prevede che ai succhi di frutta non potranno più essere aggiunti zuccheri (fatti salvi, a determinate condizioni, i nettari di frutta). Correlativamente, non potrà essere recata sull'etichetta l'indicazione nutrizionale «senza zuccheri aggiunti».
  L'articolo 5 introduce indicazioni obbligatorie per l'etichettatura, con particolare riferimento all'indicazione del luogo di origine o di provenienza, del nome e della percentuale complessiva del frutto naturale contenuto. Si precisa che l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il Pag. 47luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti in questione.
  L'articolo 6 istituisce il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana.
  L'articolo 7 reca disposizioni per la promozione delle bevande analcoliche a base di frutta di origine italiana.
  L'articolo 8 reca disposizioni per il potenziamento dei controlli antifrode.
  L'articolo 9 reca ulteriori disposizioni sanzionatorie.
  Il comma 1 stabilisce che a chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione bibite analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari con le indicazioni di origine o di provenienza di cui all'articolo 5 o con il logo nazionale di cui all'articolo 6 contraffatti, si applica l'articolo 517-quater del codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).
  Il comma 2 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque impiega o utilizza il logo nazionale di cui all'articolo 6 in violazione della disciplina ivi prevista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
  Invita pertanto la Commissione a valutare se le sanzioni previste dal testo siano congrue, tenendo conto anche degli standard ai quali devono attenersi le imprese che lavorano in altri Paesi nel settore della coltivazione della frutta destinata alla produzione di bevande analcoliche.

  Federico PALOMBA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.
C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 9 maggio 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo base salvo due emendamenti del relatore (vedi allegato) diretti a sostituire l'articolo 1 e sopprimere l'articolo 2.

  Manlio CONTENTO (PdL), relatore, illustra gli emendamenti presentati.

  Giulia BONGIORNO, presidente, fissa alle ore 12 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del relatore 1.1.
  Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Pag. 48

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.
C. 5117 Governo.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.
Atto n. 455.

COMITATO DEI NOVE

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
Emendamenti C. 2094-A.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
Emendamenti.
C. 749-1556-2325-3248-A.

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