CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 maggio 2012
655.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 319

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 maggio 2012. – Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

  La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
C. 4434 Governo e abb., approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), relatore, illustrando il provvedimento in titolo, riferisce che l'articolo 1, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, istituisce l'Autorità nazionale anticorruzione; il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra l'Autorità, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali. Rileva che l'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, Pag. 320sia assicurata con la pubblicazione delle informazioni relative a procedimenti amministrativi; con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le informazioni rilevanti e le modalità di pubblicazione. Osserva che l'articolo 2-bis reca norme in materia di trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali, mentre l'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici. Sottolinea che l'articolo 4 mira a tutelare il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro; l'articolo 5 individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso; l'articolo 5-bis reca modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Si sofferma sull'articolo 6, che reca una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. Evidenzia che l'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione e l'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; in particolare, la lettera i) del comma 2 prevede, tra i principi e criteri direttivi, l'individuazione, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, delle ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna. Sottolinea che gli articoli da 8-bis a 9-septies recano modifiche ai codici penale e civile e intervengono su fattispecie penali.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
C. 5194 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, illustrando il provvedimento in titolo, riferisce che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedeva l'adozione di decreti finalizzati a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 e la normativa speciale relativa all'attività lavorativa a bordo delle navi, a quelle in ambito portuale e a quelle concernenti il trasporto ferroviario. Allo stato, osserva, a seguito dell'ultima proroga introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il termine scade il 15 maggio 2012. Fa notare che decorso il suddetto termine per l'emanazione dei regolamenti di coordinamento, saranno abrogate le relative discipline speciali di settore, con conseguente immediata applicazione delle disposizioni tecniche previste dal predetto decreto legislativo, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati sull'intera rete ferroviaria nazionale; inoltre, sostiene, si esclude in modo esplicito l'applicabilità del titolo II sui luoghi di lavoro ai mezzi di trasporto, con conseguente vuoto normativo Pag. 321derivante dall'assenza di una disciplina per i tre settori sopra menzionati. Rileva che la disposizione contenuta nell'articolo 1 consente di far salva la normativa speciale di settore fino all'emanazione dei decreti di coordinamento; la disposizione di cui al comma 2 intende modificare l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che attualmente consente ai datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui al medesimo articolo 29, comma 5, di autocertificare, fino al 30 giugno 2012, l'effettuazione della valutazione dei rischi. In assenza della proroga, evidenzia, i datori di lavoro sarebbero obbligati a elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese; per evitare l'applicazione del regime ordinario in materia di valutazione dei rischi si propone, pertanto, di prorogare fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al citato articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigente disciplina speciale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) nel condividere i contenuti e le finalità del provvedimento, esprime apprezzamento per l'osservazione formulata dal relatore.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Pizzetti.

  Il deputato Mario PEPE (PD) rammenta che in talune regioni sono state istituite agenzie per la tutela dell'ambiente che svolgono utili funzioni anche a sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel settore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
C. 2744 e abb. nuovo testo unificato.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), relatore, illustrando il provvedimento in titolo, riferisce che gli articoli 1 e 2 stabiliscono le finalità e l'oggetto del testo, volto all'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, al fine di dare piena attuazione alla Convenzione sulla biodiversità e al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Rileva che il sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria è costituito dall'Anagrafe unica della biodiversità agraria; dalla rete di conservazione e sicurezza; dai repertori regionali delle varietà e delle razze locali; dai registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone, le cui definizioni sono recate dall'articolo 3. Osserva che l'articolo 4 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono le attività di rispettiva competenza volte alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità agraria previste dai trattati internazionali, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e dalle linee guida definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; perseguono gli obiettivi della tutela e della valorizzazione della biodiversità agraria nel quadro della programmazione dello sviluppo rurale. Sottolinea che l'articolo 5 definisce agricoltori custodi i coltivatori o gli allevatori che si impegnano nella conservazione in situ delle varietà e razze locali; le regioni, ai sensi dell'articolo 6, istituiscono il repertorio regionale delle Pag. 322varietà e razze locali e definiscono le procedure in base alle quali sono valutate le relative richieste di iscrizione. Segnala che l'articolo 7 stabilisce che la tutela delle varietà e razze locali iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione in situ; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede al coordinamento della rete di conservazione e sicurezza. L'articolo 8, osserva, prevede l'istituzione dell'Anagrafe unica della biodiversità agraria, le cui modalità di istituzione e di funzionamento sono definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Evidenzia che gli articoli 9 e 10 recano norme a tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica ed in materia di conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone. Precisa che l'articolo 11 apporta modifiche alla legge quadro sulle aree protette; l'articolo 12 dispone che le regioni, anche al fine di evitare l'inquinamento genetico causato dal commercio di piante di provenienza non locale, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale. Evidenzia che l'articolo 13 prevede che la biodiversità microbica è oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Sottolinea che gli articoli 14 e 15 prevedono il rapporto sullo stato della biodiversità agraria e la Conferenza nazionale sulla biodiversità agraria. Fa notare che gli articoli 16 e 17 recano, rispettivamente, interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e norme volte a disciplinare il contrassegno su prodotti costituiti, contenenti o derivati da razze e varietà locali a rischio di estinzione. Rileva che l'articolo 18 prevede che al fine di sensibilizzare la popolazione e di sostenere le produzioni agrarie e alimentari il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome possono promuovere azioni positive per la tutela della biodiversità agraria.

  Il deputato Mario PEPE (PD) esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento e le specifiche misure di salvaguardia e tutela della biodiversità e dei profili fitogenetici delle produzioni agricole. Ravvisa l'esigenza che il testo sia integrato dalla previsione di un apposito fondo nazionale che rechi adeguate risorse per finanziare il sistema delineato dal provvedimento. Precisa che le regioni devono altresì istituire appositi fondi finalizzati al finanziamento dell'anagrafe unica e dell'osservatorio sulle biodiversità.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) fa notare che la precedente versione del testo prevedeva, all'articolo 12-bis, il fondo per la tutela della biodiversità agraria richiamato dal deputato Pepe; tale norma è stata tuttavia soppressa. Sostiene che non appare sufficiente la previsione dell'articolo 19 relativa alla clausola di invarianza finanziaria ed auspica che sia ripristinato il menzionato fondo per la tutela delle biodiversità previsto nella precedente versione dell'articolato.

  La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), relatore, evidenzia che il provvedimento reca prevalentemente linee guida e principi di tutela volti a delineare un articolato sistema di garanzie a favore dello sviluppo della biodiversità in agricoltura. Il fondo nazionale richiamato dal senatore Vaccari è stato soppresso in quanto rischiava di pregiudicare la tempestiva approvazione del provvedimento in relazione ai rilievi mossi sugli oneri finanziari che avrebbe comportato. Sottolinea che il provvedimento consente di attuare nel settore agricolo un incisivo processo di riorganizzazione degli organi e degli enti operanti nel settore tale da superare l'attuale dispersione di risorse e volto a Pag. 323garantire un più efficiente sistema di tutela delle biodiversità.

  Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) sostiene che, nel quadro delle misure volte alla tutela della biodiversità agraria, il ruolo del produttore agricolo deve assumere una sempre più evidente centralità. Rileva, pertanto, che occorrono ulteriori garanzie rispetto alla pur necessaria presenza di fondi comunitari e di risorse economiche. In tal senso, diviene particolarmente delicato il ruolo del sistema delle autonomie regionali che dovranno sostenere la posizione del produttore agricolo anche in una fase successiva alla adesione al sistema della biodiversità.

  La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), relatore, richiama l'esigenza che le regioni promuovano adeguate iniziative tese a garantire l'effettiva attuazione delle linee guida recate dal testo in esame.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.
C. 4108 e abb. testo unificato.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, volto a migliorare il livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata alla produzione di bevande analcoliche, ai sensi dell'articolo 1. Rileva che l'articolo 2 apporta modifiche alla legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, mentre l'articolo 3 dispone che le bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, commercializzate con il nome di uno o più frutti, devono essere preparate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento; la produzione e la commercializzazione delle bevande analcoliche effettuate in violazione sono soggette a sanzione. Osserva che l'articolo 4 apporta puntuali modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Segnala che l'articolo 5 prevede che, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche delle bevande analcoliche a base di frutta e di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio riportare nell'etichettatura di tali prodotti l'indicazione del luogo di origine o di provenienza; è fatto obbligo, altresì, di riportare nell'etichettatura i nomi e la percentuale complessiva del frutto naturale contenuto. Evidenzia che l'articolo 6 istituisce il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana; con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale. Evidenzia che l'articolo 7 stabilisce che il 50 per cento degli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni conseguente all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 8 sono assegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di campagne di promozione sui principali mercati internazionali e sul Pag. 324mercato nazionale, predisposte di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute. Rileva che gli articoli 8 e 9 prevedono programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni, al fine di contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari, e specifiche misure sanzionatorie.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.15.

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