CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 maggio 2012
655.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
Pag. 43

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
C. 5194 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Silvano MOFFA, presidente, comunica che, secondo quanto concordato la scorsa settimana nella riunione congiunta degli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi, le Commissioni riunite avviano oggi l'esame del provvedimento in titolo, che proseguirà anche nella giornata di domani; il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sarà fissato per le ore 18 di lunedì 28 maggio e le relative votazioni avranno luogo nella seduta di martedì 29 maggio.

  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore per la XI Commissione, osserva, anche a nome del relatore per la XII Commissione, che il decreto-legge in esame, apportando modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, che reca norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è volto essenzialmente – come si evince dalla relazione illustrativa – a scongiurare i rischi che si sarebbero venuti a creare a seguito dell'abrogazione delle discipline speciali relative ai settori ferroviario, marittimo e portuale. Fa notare, infatti, che il decreto legislativo n. 81 prevedeva l'adozione entro un certo termine, scaduto il 15 maggio scorso, di regolamenti di coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto legislativo e le normative speciali concernenti i citati settori; decorso tale termine, sarebbero state abrogate le discipline speciali di settore, con conseguente immediata applicazione delle disposizioni tecniche contenute nel suddetto decreto legislativo, ritenute assolutamente incompatibili con gli standard tecnici attualmente adottati Pag. 44nei richiamati settori. Ritiene che questo sia, per l'appunto, il rischio che attraverso il decreto-legge in oggetto si è inteso evitare.
  Entrando nel merito del provvedimento, rileva innanzitutto che il disegno legge di conversione, all'articolo 1, contiene – accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore, di cui ai commi 1 e 3 – al comma 2 una disposizione di carattere sostanziale, volta a novellare l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ciò che rappresenta una vera anomalia nell'ambito dei disegni di legge di conversione, come ha rilevato anche il Comitato per la legislazione nel parere espresso nella giornata di ieri, formulando una condizione con cui chiede la soppressione di tale disposizione. Sottolinea che il decreto-legge si compone di due articoli: l'articolo 1 reca modifiche allo stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, l'articolo 2, invece, concerne l'entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda il contenuto, segnala che l'articolo 1, comma 2, lettera a), del disegno di legge di conversione modifica l'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sopprimendo l'inciso «e non oltre», con riferimento al termine – di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 – entro il quale devono essere individuate le «particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative» di cui occorre tenere conto per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 in particolari settori. Rileva che tale termine è già scaduto; trattandosi, pertanto, di una norma priva di portata innovativa, il Comitato per la legislazione, attraverso il parere prima richiamato, ne richiede la soppressione.
  Inoltre, fa osservare che, per effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, si dispone l'ulteriore differimento di dodici mesi (ossia dal 15 maggio 2012 al 15 maggio 2013) del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione previsti dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, finalizzati a consentire il coordinamento tra le disposizioni dello stesso decreto con la legislazione speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, e per il settore delle navi da pesca, nonché l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto n. 81 del 2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario. Evidenzia che si prevede, altresì, il mantenimento in vigore della legislazione speciale vigente nei settori richiamati, non più soltanto fino alla scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione, bensì fino alla loro effettiva emanazione, con ciò sopprimendo la norma di salvaguardia, che prevedeva la diretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 nel caso di mancata adozione dei regolamenti di delegificazione entro il termine stabilito.
  Segnala che i contenuti appena illustrati si intrecciano con quelli di un disegno di legge adottato dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 maggio 2012, contestualmente al decreto-legge in esame, «in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario, con lo scopo di prevedere una delega, necessaria al fine di armonizzare la disciplina contenuta nelle differenti normative dei suddetti settori, adeguandola ai principi e criteri del decreto legislativo 81 del 2008». Fa notare, infatti, che, come risulta dal comunicato stampa relativo alla suddetta riunione, sembrerebbe che si demandi a decreti legislativi il compito di coordinare normative di rango primario, attualmente affidato dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a regolamenti di delegificazione, per l'adozione dei quali il disegno di legge di conversione prevede un ulteriore differimento del termine, già più volte differito. Per la ragione suindicata, osserva che il Comitato per la legislazione, nel già richiamato parere, ha espresso dubbi circa la necessità di differire il termine per l'adozione dei suddetti regolamenti Pag. 45di delegificazione, avendo il Consiglio dei ministri approvato un disegno di legge di delega il cui oggetto coincide con il compito affidato ai regolamenti stessi.
  Si sofferma, infine, sull'articolo 2, comma 2, del decreto-legge, il quale, modificando l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui al medesimo articolo 29, comma 5, proroga dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti possono effettuare l'autocertificazione della valutazione dei rischi. Rileva che, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, in assenza di tale proroga, tali datori di lavoro sarebbero obbligati, a decorrere dal 1o luglio 2012, a elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese. A questo proposito, segnala tuttavia che il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (procedura di infrazione 2010/4227), per non corretto recepimento, nel decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, della direttiva 89/391/CEE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; tra i rilievi della Commissione, si segnalano in particolare le osservazioni in merito all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Osserva, infatti, che la Commissione ritiene che la disposizione secondo cui i datori di lavoro delle imprese con meno di dieci dipendenti non sarebbero tenuti alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ma solamente ad una mera autocertificazione dell'avvenuta valutazione, fino a quando il decreto interministeriale di cui all'articolo 6 comma 8, lettera f), del decreto legislativo non entri in vigore, nonché la possibilità che – ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 29, comma 5 – tale situazione si prolunghi fino al 30 giugno 2012, siano in palese contrasto con l'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE, secondo cui il datore di lavoro, tra i suoi vari obblighi, è tenuto a disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Secondo la Commissione europea, inoltre, l'articolo 29, comma 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 violerebbe altresì l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/391/CEE relativa al diritto di informazione dei lavoratori; l'articolo 10 della direttiva impone, infatti, ai datori di lavoro di garantire a coloro che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori l'accesso, per l'espletamento delle loro funzioni, alla valutazione dei rischi e alle misure di protezione. Fa presente che la stessa Commissione osserva, in proposito, che un'autocertificazione potrebbe essere priva di contenuto sostanziale e non fornire pertanto una adeguata informazione.
  Alla luce delle considerazioni svolte, chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti intorno a una serie di punti, particolarmente problematici, come è stato rilevato anche dal suddetto parere espresso dal Comitato per la legislazione sul decreto-legge in esame nella seduta di ieri; in particolare, ritiene opportuno comprendere: quale sia la ragione dell'inserimento di una disposizione di carattere sostanziale nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione; quale sia lo stato della procedura di infrazione 2010/4227 avente ad oggetto, in particolare, l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008; quale sia il rapporto tra il differimento del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e il disegno di legge di delega approvato dal Consiglio dei ministri, avente ad oggetto la stessa materia.

  Andrea SARUBBI (PD), relatore per la XII Commissione, si associa alle considerazioni svolte dal relatore per la XI Commissione, in particolare auspicando che il Governo possa fornire i chiarimenti richiesti, Pag. 46anche al fine di valutare eventuali proposte emendative che consentano di riportare il testo del provvedimento ad una formulazione adeguata.

  Il viceministro Michel MARTONE prende atto delle questioni poste nella relazione introduttiva, riservandosi di fornire quanto prima alle Commissioni riunite elementi informativi in merito agli approfondimenti richiesti.

  Luciana PEDOTO (PD) condivide i rilievi critici emersi nella relazione introduttiva, ricordando che il termine per l'adozione dei regolamenti tesi a coordinare la normativa generale contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2008 con la legislazione speciali relativa a determinati settori sia stato differito numerose volte. In generale, rileva che si registra un forte ritardo – più volte evidenziato, anche nei confronti del precedente Governo – per quanto riguarda l'adozione di interventi normativi in materia di sicurezza sul lavoro, come attestato anche dalla procedura di infrazione aperta contro l'Italia, sulla quale si è ampiamente soffermato il relatore per l'XI Commissione, onorevole Boccuzzi, che tuttavia non viene menzionata nella relazione governativa di accompagnamento al decreto-legge in esame.

  Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur condividendo la necessità di assicurare condizioni di massima sicurezza ai lavoratori, giudica altrettanto opportuno salvaguardare – soprattutto nell'attuale fase di crisi economica – la specificità di taluni settori produttivi, affinché le attività delle aziende non siano ostacolate da oneri burocratici che ne pregiudichino il corretto svolgimento. Ritiene, pertanto, necessario valutare con attenzione tutte le questioni in gioco, affinché si giunga ad un testo che concili le esigenze dei lavoratori con quelle delle aziende, evitando di andare verso l'abolizione di regimi speciali per far prevalere, anche per settori molto specifici, la disciplina ordinaria.

  Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, sollecita il rappresentante del Governo – anche al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti dalle Commissioni riunite per il seguito dell’iter – a fornire i richiesti chiarimenti entro la giornata di domani, nella quale proseguirà il dibattito di carattere generale.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.