CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 maggio 2012
655.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 139

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 10.50.

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.
C. 4826 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti – Parere).

  La Commissione inizia l'esame del fascicolo 3 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Con riferimento agli emendamenti contenuti nel suddetto fascicolo sui quali la Commissione bilancio non si è espressa nelle sedute del 17 e del 22 maggio 2012, segnala che l'emendamento 5.610 della Commissione presenta un contenuto analogo all'emendamento Orsini 5.204, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario nella seduta di ieri. Osserva che la proposta emendativa dispone che le detrazioni per le erogazioni liberali di cui all'articolo 5 si Pag. 140applichino non solo ai versamenti effettuati nei confronti delle liste o dei partiti che abbiano almeno un rappresentante eletto, ma anche nei confronti dei partiti e movimenti che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo delle Camere o del Parlamento europeo. Al riguardo, fa presente che, essendo chiaro come entrambi gli emendamenti amplino la platea dei potenziali beneficiari della norma, affinché la Commissione possa mutare il proprio avviso, occorrerebbe verificare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, se l'aumento dell'onere finanziario risulterebbe in ogni caso di modesta entità e tale da potere essere sostenuto con le risorse già indicate per la copertura finanziaria. Rileva che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 non sembrano, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Fa inoltre presente che l'Assemblea ha testé trasmesso ulteriori proposte emendative approvate nell'odierna riunione del Comitato del nove della I Commissione. Si riserva di effettuare la relativa istruttoria su tali proposte emendative per la seduta che potrà essere convocata per le ore 14, essendo peraltro ancora pendente il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente che l'emendamento Orsini 5.204 interviene al capoverso 1-bis del comma 1 dell'articolo 5, modificando il requisito previsto affinché le erogazioni liberali effettuate in favore di partiti e movimenti politici possano beneficiare della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi. In particolare, rileva che l'emendamento prevede che i partiti e movimenti politici debbano aver presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, oppure abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in luogo del precedente requisito consistente nell'avere almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un consiglio regionale. Al riguardo fa presente che si stima che l'emendamento non determini ulteriori effetti finanziari rispetto a quanto già previsto dalla relazione tecnica alla norma originaria, in considerazione sia della prudenzialità di quest'ultima, sia del fatto che la stessa era stata effettuata tenendo conto che, a legislazione vigente, non si tiene conto del requisito previsto dal disegno di legge in esame.

  Antonio BORGHESI (IdV) rileva come, continuando ad allargare la platea dei beneficiari delle detrazioni fiscali, si verificheranno maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia inoltre come tale impostazione sia in contrasto con la linea del suo partito che sostiene la cancellazione di ogni finanziamento pubblico ai partiti politici. Chiede quindi di mantenere la contrarietà sull'emendamento Orsini 5.204 ed in ogni caso rileva che altrimenti il Governo dovrebbe produrre una documentazione idonea a dimostrare la sua neutralità finanziaria.

  Renato CAMBURSANO (Misto) osserva come una disposizione come quella recata dall'emendamento Orsini 5.204 favorirebbe la frammentazione politica.

  Massimo VANNUCCI (PD) ritiene corretto approfondire l'effettiva portata finanziaria dell'emendamento 5.610, osservando che la modifica della platea dei beneficiari delle erogazioni alle quali si applica la detrazione fiscale prevista dal provvedimento può in astratto ripercuotersi sulla quantificazione dei relativi oneri.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), richiamando la competenza della Commissione ad occuparsi solo dei profili finanziari, manifesta tuttavia la propria contrarietà nel merito sull'emendamento Orsini 5.204, in quanto aumenterebbe la frammentazione politica. Chiede quindi al rappresentante Pag. 141del Governo di chiarire se, nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel testo, tale disposizione finirebbe per ridurre le risorse destinate ai partiti che hanno dei rappresentanti eletti nelle Camere in favore di partiti che non ne hanno.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che il meccanismo di traduzione dei voti ricevuti in candidati eletti dipende evidentemente dal sistema elettorale, sulla cui riforma si sta da tempo discutendo.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA assicura che i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze escludono che l'emendamento 5.610 della Commissione determini effetti ulteriori rispetto a quelli già quantificati con riferimento all'emendamento 2.502, precisando che il numero dei soggetti interessati alle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici e, quindi, delle detrazioni da applicare non è influenzato in modo apprezzabile dalla modifica della platea dei beneficiari prevista dall'emendamento 5.610. Ribadisce, in ogni caso, che già sulla base della legislazione vigente, ai fini della detrazione non rileva il fatto che i partiti abbiano un candidato eletto, osservando che le considerazioni attinenti agli effetti di frammentazione politica non attengano alla sua copertura finanziaria.

  Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che per le donazioni in favore delle associazioni è richiesta la costituzione delle medesime in determinate forme giuridiche.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come la disposizione potrebbe effettivamente favorire fenomeni non trasparenti, ma evidenzia come il Governo ne abbia chiarito la neutralità finanziaria.

  Maino MARCHI (PD) osserva che la frammentazione del quadro politico non può certo imputarsi alla possibile detrazione delle erogazioni liberali in favore di partiti che abbiano presentato liste alle elezioni per il rinnovo delle Camere o del Parlamento europeo, rilevando che non appare corretto limitare le detrazioni alle sole erogazioni in favore dei partiti che abbiano candidati eletti, dal momento che tale limitazione penalizzerebbe in modo significativo le forze che ancora non abbiano rappresentanza a livello nazionale o europeo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che la previsione che siano detraibili le sole erogazioni liberali ai soli partiti politici che abbiano un eletto è funzionale a limitare le detrazioni alle donazioni effettuate in favore di soggetti i cui bilanci siano soggetti a controlli di tipo pubblicistico. Ribadisce, peraltro, che i meccanismi elettorali possono potenzialmente ridurre sensibilmente il numero dei partiti che abbiano un candidato eletto. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, ritiene comunque, che, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, possa esprimersi nulla osta sull'emendamento 5.610 della Commissione.

  Rolando NANNICINI (PD) chiedendo di chiarire l'ambito territoriale di applicazione della disposizione, sottolinea come la stessa potrebbe comunque comportare un costo per la finanza pubblica favorendo l'aumento delle donazioni nei confronti dei partiti.

  Renato BRUNETTA (PdL) osserva come la presenza di un tetto di spesa finirebbe per determinare la necessità di rimodulare l'importo delle detrazioni.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione,
    esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 4826 e abb.-A, recante misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici, contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo 2;Pag. 142
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime
  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

  Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario sull'emendamento 5.204 espresso in data 22 maggio 2012».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 14.05.

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.
C. 4826 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Riesame degli articoli da 6 a 9 e conclusione – Esame emendamenti – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia il riesame degli articoli da 6 a 9 del progetto di legge C. 4826 e abb.-A e l'esame emendamenti 6.500 (nuova formulazione), 6.600, 6.601, 6.602, 6.603, 6.604, 6.605, 6.606, 6.607, 6.608, 6.609, 6.610, 6.611, 6.612, 7.500 (nuova formulazione) e 9.500 (nuova formulazione) e dell'articolo aggiuntivo 6.0600.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso 17 nuovi emendamenti approvati dalla I Commissione. Tre di questi emendamenti costituiscono solo nuove formulazioni di emendamenti sui quali la Commissione bilancio aveva già espresso parere favorevole nelle precedenti sedute; in particolare, con riferimento all'emendamento 9.500 (nuova formulazione) segnala che lo stesso è stato riformulato in modo da recepire le condizioni formulate dalla stessa Commissione bilancio. Rileva che le altre proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto recanti modifiche di carattere formale o meramente ordinamentale e segnala, in particolare, l'emendamento 6.604, il quale prevede che ai componenti della Commissione di cui all'articolo 6 non sia corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata; l'emendamento, infatti, riproduce il testo dell'emendamento 6.502 alla cui approvazione era stato subordinato il parere favorevole sul testo, espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 17 maggio 2012. Osserva, tuttavia, che l'emendamento non esclude la possibilità di assegnare rimborsi spese ai componenti della Commissione. Poiché la Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, precisa che è evidente che in tal caso agli eventuali rimborsi spese si provvederà a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Segnala inoltre l'emendamento 6.610, il quale dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 157 del 1999, che prevedeva l'istituzione di un fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturata in epoca antecedente all'entrata in vigore della suddetta legge e il versamento delle risorse residue disponibili sul suddetto fondo all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, trattandosi di somme iscritte in un fondo fuori bilancio delle quali è previsto il solo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, segnala che la proposta emendativa non presenta Pag. 143profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con il presidente.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione,
    riesaminati gli articoli da 6 a 9 del progetto di legge C. 4826 e abb.-A, recante misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici, e esaminati gli emendamenti 6.500 (nuova formulazione), 6.600, 6.601, 6.602, 6.603, 6.604, 6.605, 6.606, 6.607, 6.608, 6.609, 6.610, 6.611, 6.612, 7.500 (nuova formulazione) e 9.500 (nuova formulazione) e l'articolo aggiuntivo 6.0600 ad esso riferiti;
    nel presupposto che, con riferimento all'emendamento 6.604, gli eventuali oneri derivanti dai rimborsi spese da corrispondere ai componenti della Commissione di cui all'articolo 6 siano posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati;
    considerato che il Comitato dei nove ha provveduto ad una riscrittura degli emendamenti alla cui approvazione era condizionato il parere favorevole sul provvedimento, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
    ritenuto pertanto necessario esprimere nuovamente il parere sugli articoli da 6 a 9 del testo del progetto di legge C. 4826 e abb.-A;
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime
   sul testo degli articoli da 6 a 9 del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
    sia approvato l'emendamento 6.604;
    sia approvato l'emendamento 9.500 (nuova formulazione)
   sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

   sulle restanti proposte emendative.

  Conseguentemente, si intendono revocate le condizioni, contenute nel parere espresso in data 17 maggio 2012, che prevedevano l'approvazione degli emendamenti 6.502 e 9.500, nonché la condizione relativa alle modifiche da apportare all'emendamento 9.500».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
Nuovo testo unificato C. 4790 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca norme in materia di disciplina delle cambiali finanziarie e che il testo in esame, elaborato dalla Commissione di merito e trasmesso alla Commissione in data 15 maggio 2012, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, recante modifica alla durata delle cambiali finanziarie, segnala che la disposizione potrebbe determinare effetti finanziari in termini di cassa, in Pag. 144quanto l'ampliamento a 36 mesi della possibile scadenza della cambiale finanziaria è suscettibile di determinare uno slittamento dell'imposizione della plusvalenza tassata al momento del realizzo. Su tale aspetto andrebbe acquisita una valutazione del Governo, anche al fine di verificare la presenza di effetti apprezzabili di gettito. Con riferimento all'articolo 3, recante disciplina della cambiale finanziaria dematerializzata, osserva che la disposizione, introducendo un regime di esenzione fiscale in luogo del vigente regime impositivo, è suscettibile di determinare un minor gettito tributario. Al fine di valutarne l'entità, andrebbero prudenzialmente considerati anche gli eventuali effetti incentivanti: infatti il ricorso al finanziamento attraverso l'emissione di cambiali finanziarie dematerializzate potrebbe risultare più conveniente alla luce sia delle agevolazioni fiscali in esame sia delle più ampie possibilità introdotte dal precedente articolo 1 con riferimento alla durata del finanziamento.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA evidenzia che le cambiali finanziarie costituiscono un mezzo di finanziamento a breve termine e che le disposizioni dell'articolo 1 non impongono necessariamente una durata superiore agli attuali dodici mesi per tale strumento finanziario. Precisa, tuttavia, che la possibilità di emettere strumenti di durata fino a 36 mesi potrebbe determinare effetti finanziari anche se di importo non particolarmente elevato. Con riferimento all'articolo 2, che disciplina l'emissione delle cambiali finanziarie in forma de materializzata, prevedendo, al comma 5, l'esenzione dall'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, osserva che, data l'attuale scarsa diffusione delle cambiali finanziarie, si stima comunque una perdita di gettito, anche se di non rilevante ammontare, derivante dall'esenzione della predetta imposta di bollo. Per quanto riguarda l'effetto incentivante dovuto alle più ampie possibilità di emissione connesse al provvedimento in esame, ritiene che il mancato gettito dell'imposta di bollo sulle maggiori emissioni incentivate costituisca una rinuncia a maggior gettito. Ritiene comunque necessario un ulteriore approfondimento e propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, concorda sull'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi e valutazioni di tipo quantitativo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.
C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010 e che il disegno di legge in esame è corredato di relazione tecnica nella quale si afferma che dalla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 53 dell'Accordo, recanti Accordo quadro UE Stati membri – Repubblica di Corea, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione saranno posti a carico del bilancio dell'Unione europea, senza prevedere Pag. 145finanziamenti aggiuntivi da parte degli Stati membri.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con il presidente.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Ulteriore nuovo testo C. 278 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2012.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nel corso della seduta della Commissione del 17 maggio 2012 il rappresentante del Governo ha fatto presente che la relazione tecnica sul provvedimento in esame, predisposta dal Ministero della salute, è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Nella disamina della relazione tecnica, la Ragioneria generale dello Stato pone in rilievo il fatto che vengono esaminati solo alcuni articoli del provvedimento, non essendo presi in considerazione gli articoli 6, 7 e 9, comma 1; per tali articoli la Ragioneria rimanda alle valutazioni dalla stessa già espresse con nota del 4 aprile 2012. Segnala, pertanto, gli aspetti problematici del provvedimento, anche alla luce delle valutazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento all'articolo 3, andrebbe inserita una clausola di invarianza finanziaria e specificato che la partecipazione al Collegio di direzione non dà luogo all'attribuzione di alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese. Con riferimento all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la previsione per cui l'esito positivo della valutazione dei dirigenti medici e sanitari determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico almeno di pari rilievo non è in linea con la disciplina recata dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010, laddove dispone che, stanti gli stessi presupposti, si possano conferire altri incarichi anche di valore economico inferiore. Al riguardo, osserva che, seppure nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 78 del 2010 non sono scontati effetti finanziari dal conferimento di incarichi di valore economico inferiore, tale previsione è ritenuta suscettibile di determinare risparmi di spesa. Pertanto, sarebbe opportuno modificare il comma 1 dell'articolo 6, conformemente al suddetto articolo 9, comma 32, al fine di consentire il conferimento di incarichi anche di valore economico inferiore. Con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), andrebbe soppressa la facoltatività del mantenimento da parte del direttore di dipartimento della direzione della struttura complessa cui è preposto, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e determinando, quindi, maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 8, segnala che la Ragioneria rileva in primo luogo l'assenza, nella relazione tecnica, di un riferimento alla circostanza che anche ai nuovi requisiti per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale si applichino, in ogni caso, le disposizioni in materia pensionistica previste dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli aspetti concernenti l'adeguamento dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita. Al riguardo, potrebbe essere opportuno integrare in tal senso il testo del comma 1 dell'articolo 8, che già reca un richiamo alle misure in materia di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, Pag. 146di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Ritiene inoltre che, in relazione al nuovo comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dal comma 1 dell'articolo 8, debba essere reintrodotta la previsione già contenuta nel vigente comma 1 del predetto articolo 15-nonies, in base alla quale la permanenza in servizio dei dirigenti medici non può dar luogo all'aumento del numero dei dirigenti. L'assenza di tale previsione, infatti, comporterebbe oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, potendo avere effetti sul conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di personale previsti dall'articolo 2, commi 71 e 72, della legge n. 191 del 2009 e sull'efficacia dei piani di rientro dai deficit sanitari messi a punto dalle regioni. Con riferimento al nuovo comma 2 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, anch'esso introdotto dal comma 1 dell'articolo 8, la Ragioneria segnala come la possibilità per i professori universitari, cessati dalle attività assistenziali con il collocamento a riposo, di proseguire l'attività di ricerca comporterebbe effetti discriminatori all'interno delle medesime categorie e potrebbe dar luogo a richieste emulative da parte del restante personale. Al riguardo, osserva che, stante le valutazioni svolte dalla Ragioneria, non sembrano emergere conseguenze negative direttamente ascrivibili alla disposizione in esame. Con riferimento all'articolo 9, comma 1, andrebbe inserita una clausola di invarianza finanziaria in relazione alle attività di programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie ivi previste. Con riferimento al medesimo articolo 9, comma 3, la Ragioneria, pur prendendo atto della assicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione, valuta negativamente la possibilità per le aziende sanitarie di costituire, nei loro ambiti, organismi o enti non profit in quanto tale previsione si pone in contrasto con l'indirizzo normativo volto alla razionalizzazione e alla riduzione degli organismi pubblici. Al riguardo, osserva che le valutazioni della Ragioneria appaiono escludere che dalla disposizione conseguano effetti finanziari negativi, essendo tali valutazioni relative principalmente all'opportunità di costituire nuovi organismi pubblici. Da ultimo, rileva la fondatezza dei rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato nella nota del 4 aprile 2012, in merito alla circostanza che il testo in esame produrrebbe un doppio canale normativo, suscettibile di determinare incertezze nella concreta applicazione delle disposizioni in materia sanitaria, posto che si interviene, ad eccezione dell'articolo 8, nella materia con normativa autonoma rispetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992. Fa presente di aver predisposto, pertanto, una proposta di parere con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che recepisce tutti i rilievi di carattere finanziario che hanno determinato la verifica negativa della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Fa presente, altresì, che la proposta di parere reca due osservazioni relative a profili ordinamentali che solo indirettamente potrebbero avere conseguenze sulla finanza pubblica.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con il presidente.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione,
    esaminato l'ulteriore nuovo testo del progetto di legge C. 278 e abb. recante principi fondamentali in materia governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale;
    valutate la relazione tecnica trasmessa dal Governo e le considerazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato;
    considerato che, al fine di garantire che dal presente provvedimento non scaturiscano effetti negativi per la finanza Pag. 147pubblica, e di superare i rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato, è necessario apportare alcune modifiche al testo in esame, e in particolare:
     all'articolo 3, è opportuno prevedere che ai componenti del predetto Collegio non siano corrisposti compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
     all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, è opportuno prevedere che ai dirigenti medici e sanitari, a seguito di esito positivo della loro valutazione, possa essere conferito altro incarico anche di livello inferiore a quello sino ad allora ricoperto;
     all'articolo 7, comma 1, lettera c), è necessario sopprimere la facoltatività del mantenimento della struttura di appartenenza da parte del direttore di dipartimento;
     all'articolo 8, comma 1, è opportuno richiamare espressamente la disciplina in materia di adeguamento all'incremento della speranza di vita recata dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011;
     al medesimo articolo 8, comma 1, capoverso 1 è necessario reintrodurre la previsione, già contenuta nel vigente articolo 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, volta a stabilire che in ogni caso la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale non possa dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti stessi;
     all'articolo 9, comma 1, è opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria con riferimento alle attività di programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie ivi previste;
    rilevato che l'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, già prevede l'istituzione in ogni azienda del Collegio di direzione, demandando la disciplina della sua attività e della sua composizione alle Regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
    All'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del predetto Collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
    All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: almeno di pari rilievo con le seguenti: , anche di valore economico inferiore;
    All'articolo 7, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , di norma,;

  All'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
     al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti;
     dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
    All'articolo 9, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   e con le seguenti osservazioni:
    al fine di chiarire in modo univoco i rapporti tra le disposizioni del provvedimento e quelle del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed evitare incertezze in sede interpretativa e applicativa, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di intervenire attraverso puntuali modifiche a tale decreto legislativo, che reca Pag. 148le disposizioni fondamentali in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale;
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, posto che la facoltà ivi prevista di costituire organismi o enti no profit nell'ambito delle aziende sanitarie si pone in contrasto con l'indirizzo normativo volto alla razionalizzazione e alla riduzione degli organismi pubblici».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.