CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 maggio 2012
655.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 9.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.
C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.
  Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.
Nuovo testo C. 121 Angeli.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 121 Angeli, recante «Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero».
  Ricorda, quanto al rispetto delle competenze, che con riferimento alla materia «università», su cui interviene il testo in esame, la Corte Costituzionale (sentenza n. 383 del 1998) ha evidenziato come con l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione venga a conferirsi una «funzione di cerniera», attribuendosi alla responsabilità del legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria, nell'ambito del principio secondo il quale «la scuola è aperta a tutti» (articolo 34, primo comma) e per la garanzia del diritto riconosciuto ai «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi» «di raggiungere i gradi più alti degli studi» (articolo 34, terzo comma). Da tale impostazione deriva pertanto che i criteri di accesso all'università, e dunque anche la previsione del numerus clausus non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa.
  Rileva che l'articolo unico del nuovo testo dispone un incremento non superiore al 5 per cento dei posti programmati per l'accesso ai corsi universitari, da riservare ai cittadini italiani residenti all'estero, e a tal fine interviene sulle previsioni della legge n. 264 del 1999, introducendo un nuovo comma 2-bis all'articolo 4 della stessa.
  Evidenzia peraltro l'esigenza di valutare se l'intervento normativo sia da riferire all'articolo 4 della legge n. 264 del 1999, che riguarda i contenuti della prova di accesso, ovvero non debba riguardare l'articolo 3 della medesima legge, che disciplina la determinazione del numero di posti per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
  Rileva infine l'opportunità, sotto il profilo della formulazione del testo, di sostituire, all'articolo unico di cui si compone il testo, le parole «posti messi a concorso» con le seguenti «posti programmati» e le parole: «definiti e riconosciuti ai sensi della» con le seguenti: «di cui alla»,.
  Alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744 Cenni ed abbinate, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria».
  Considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e tenuto conto del parere già espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 17 aprile 2012 e delle modifiche successivamente apportate dalla Commissione di merito al testo unificato, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.
Nuovo testo C. 1172 Santelli ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

  Maria Elena STASI (PT), relatore, richiamate le questioni evidenziate nella relazione illustrativa svolta nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi ed abb.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, illustra il testo unificato in titolo, finalizzato a migliorare la fruibilità delle cambiali finanziarie, quale strumento di finanziamento alternativo ai normali canali di approvvigionamento di capitale, utile per sostenere esigenze di liquidità stagionali e altre necessità operative contingenti, grazie a meccanismi di concessione rapidi e costi contenuti. Il credito bancario, infatti, non appare più sufficiente, da solo, a sostenere adeguatamente la struttura fondamentale del sistema produttivo nazionale, anche alla luce dell'attuale crisi finanziaria.
  Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 modifica, attraverso una novella al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, la durata delle cambiali finanziarie, prevedendo una scadenza non inferiore a un mese – rispetto alla vigente durata minima di tre mesi – e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione, rispetto alla vigente durata massima di dodici mesi.
  L'articolo 2 introduce, dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, volti innanzitutto ad individuare i soggetti autorizzati ad emettere le cambiali finanziarie. In L'articolo 3 consente – mediante l'introduzione di un nuovo articolo 1-bis alla legge n. 43 del 1994 – la smaterializzazione del titolo; a tal fine, l'emittente può avvalersi esclusivamente di una di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
  Il comma 2 del nuovo articolo 1-bis contiene la procedura per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata. In particolare, l'emittente deve inviare una richiesta alla società di gestione accentrata, con la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute. Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 1-bis, la richiesta deve contenere una serie di elementi.
  In conclusione, considerato che il nuovo testo unificato delle proposte di legge interviene sulla materia dei mercati finanziari, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.
C. 5058, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, illustra il disegno di legge del Governo C. 5058, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999».
  Ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione riserva le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento civile e penale» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Rileva altresì che, in materia di repressione penale della corruzione, è all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, in sede referente, il disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», adottato, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo disegno di legge, in attuazione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762 e abbinate, recante disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori dello spettacolo.
  Fa presente che il provvedimento si compone di 5 articoli. L'articolo 1 reca disposizioni volte a estendere la tutela assicurativa ai lavoratori dello spettacolo che ne sono attualmente sprovvisti. Si tratta, in particolare, di lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa alla produzione e alla realizzazione di spettacoli, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata. A tali lavoratori vengono estese l'indennità di disoccupazione, peraltro subordinata al possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'indennità di maternità. Si prevede, poi, l'istituzione presso l'INPS di un apposito Fondo di sostegno al reddito. I commi 9-17 recano disposizioni di carattere previdenziale. In particolare, si prevede che i lavoratori che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, potranno effettuare versamenti contributivi volontari per raggiungere tale quota, potendo con più facilità: riscattare i contributi previdenziali versati all'estero; accedere all'istituto dei contributi d'ufficio; inserire le giornate di prova ai fini del raggiungimento dell'annualità contributiva. Il comma 15 specifica che tra i lavoratori dello spettacolo vanno annoverati anche modelli, fotomodelli e indossatori, che sono pertanto assoggettati all'obbligo di iscrizione all'INPS. Il comma 16 interviene per porre fine ad una questione oggetto di un lungo contenzioso fra l'ex Enpals e i lavoratori dello spettacolo, equiparando il massimale retributivo imponibile e il massimale retributivo pensionabile. Il comma 17 prevede la ricongiunzione dei contributi versati all'INPS e ad altre gestioni previdenziali, tenendo conto, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, dei diversi criteri di annualità in Pag. 52vigore presso la gestione previdenziale di provenienza. Ai sensi del comma 18, le modalità di attuazione delle disposizioni sopra illustrate saranno disciplinate con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Tale regolamento dovrà essere adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali oltre che di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. I successivi commi 19 e 20 prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali ed il rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia ai fini dell'individuazione delle tipologie di spese per le quali sono riconosciute alcune agevolazioni.
  L'articolo 2 prevede la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite un apposito foglio d'ingaggio individuale, che si configura come un contratto di scrittura privata sottoscritto dalle parti che deve prioritariamente indicare, prendendo come riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Vengono inoltre precisate le modalità di espletamento delle pratiche di assunzione dei lavoratori minorenni e degli obblighi informativi che il datore di lavoro dovrà espletare presso l'INPS.
  L'articolo 3 individua la figura dell'agente di spettacolo, disciplinandone i compiti. In particolare, il comma 1 individua l'agente di spettacolo come la figura professionale di cui possono avvalersi i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale. Il comma 2 disciplina i compiti che l'agente di spettacolo, in forza di un contratto di mandato, deve svolgere in rappresentanza dei lavoratori del settore. Viene altresì precisato al comma 3 che l'attività di agente dello spettacolo è incompatibile con quella di produttore e non può essere svolta, in nessun caso, da un unico soggetto in forma singola, societaria o attraverso compartecipazioni. Ai sensi del comma 5, inoltre, le agenzie degli artisti dello spettacolo non potranno essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro.
  L'articolo 4 istituisce presso il Ministero del lavoro il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo, al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività lavorative nel settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, e l'attività proprie dell'agente dello spettacolo.
  Ai fini dell'iscrizione al registro si prefigura un doppio «binario»: uno basato su specifici titoli rilasciati da determinati istituti, l'altro basato sull'effettivo esercizio delle attività di spettacolo per un periodo temporale minimo, comprovato dall'avvenuta contribuzione. Il comma 5 prescrive l'obbligo di attingere al registro dei lavoratori dello spettacolo ai fini della realizzazione di spettacoli a carattere commerciale. Il comma 6 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del registro. Il comma 7 precisa infine che la figura professionale della «maschera», che opera nelle sale teatrali e cinematografiche, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo e sicurezza delle attività di spettacolo.
  L'articolo 5, infine, reca disposizioni in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.
  Ricorda quindi che è in corso di esame in sede referente, presso la Commissione Cultura, il nuovo testo unificato Pag. 53delle proposte di legge C. 136 Carlucci ed abbinate recante Legge quadro per lo spettacolo dal vivo e vertente, in parte, su materia analoga.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la disciplina oggetto del provvedimento è riconducibile, in linea generale, alla materia di competenza esclusiva statale previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.
  Con riferimento ai profili relativi alla disciplina dell'attività professionale, rileva che è possibile fare riferimento alle materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni professioni e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
Nuovo testo C. 1777 Di Pietro e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 1777 Di Pietro, elaborato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, che introduce modifiche sia alla disciplina del falso in bilancio contenuta nel codice civile che a quella della responsabilità dei revisori dei conti dettata dal decreto legislativo n. 39 del 2010.
  Rileva che l'articolo 1 novella il primo comma dell'articolo 2621 del codice civile modificandone la sanzione. Prevede infatti che le false comunicazioni sociali ai soci o al pubblico sono punite con la reclusione fino a tre anni, in luogo della vigente pena dell'arresto fino a due anni.
  L'articolo 2 del testo – anche con la finalità di inserire nella fattispecie elementi che sarebbero conformi ai principi evidenziati dal gruppo di lavoro degli Stati contro la corruzione (GRECO), nell'ambito del Consiglio d'Europa, – introduce alcune modifiche all'articolo 2622 del codice civile, attualmente relativo alla disciplina delle false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. A seguito della novella, l'articolo 2622 risulta composto da soli due commi. In particolare, viene riformulato il primo comma dell'articolo 2622. Una prima novità concerne l'applicazione della disciplina dell'articolo 2622 ai soggetti responsabili delle comunicazioni sociali delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante. In senso analogo, viene, ridenominata la rubrica dell'articolo 2622. Ne deriva che la disciplina dell'articolo 2621 del codice civile si dovrebbe applicare alle sole società non quotate.
  Inoltre, nel nuovo primo comma dell'articolo 2622: è eliminato il riferimento alla punibilità a querela; l'attuale reato di danno diventa reato di pericolo (è infatti espunto il riferimento all'avere cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori); è espunto il riferimento all'intenzione di ingannare i soci o il pubblico (dolo specifico); viene specificato il requisito della consapevolezza di esporre informazioni false (o di omettere di comunicare informazioni obbligatorie per legge) nonché dell'idoneità concreta delle modalità di commissione del reato ad indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sociali.
  Il nuovo primo comma dell'articolo 2622 del codice civile aumenta poi l'entità della pena detentiva, che è fissata tra minimo di un anno e un massimo di quattro anni, mentre attualmente è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.
  L'articolo 2 sopprime, inoltre, i commi dal secondo al quinto e dal settimo al nono dell'articolo 2622 del codice civile.Pag. 54
  Un'ultima modifica riguarda il sesto comma dell'articolo 2622 del codice civile che, attualmente, prevede che la punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  A seguito della novella, dal sesto comma è eliminato il riferimento ai fatti previsti dal primo e terzo comma.
  Gli articoli 3 e 3-bis del testo unificato introducono specifiche circostanze aggravanti e attenuanti per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.
  L'articolo 3 aggiunge al codice una nuova disposizione (articolo 2622-bis) che prevede un'aggravante di pena per le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile quando provochino un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società. Ai sensi dell'articolo 64 del codice penale, non essendo determinata la misura dell'aumento, la pena è aumentata fino a un terzo.
  L'articolo 3-bis prevede, come circostanza attenuante, la particolare tenuità degli illeciti in questione. Analogamente, la diminuzione della pena, ex articolo 65 del codice penale, non può eccedere un terzo della pena.
  L'articolo 4 novella l'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.
  In particolare, si coordina il relativo contenuto con quello del riformato articolo 2622 del codice civile. Infatti viene espunto il riferimento al dolo specifico dell'illecito ovverosia all'intenzione da parte del revisore legale di ingannare i destinatari delle comunicazioni sociali; è, analogamente, eliminato il riferimento all'assenza del danno patrimoniale (la vigente fattispecie del primo comma si realizza infatti se la condotta non ha causato un danno patrimoniale, altrimenti trova applicazione la sanzione più grave del secondo comma); si prevede che l'errore cui sono indotti i destinatari delle comunicazioni debba essere rilevante per natura o per entità.
  Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale perde la natura contravvenzionale e diventa delitto punibile con la reclusione fino a quattro anni.
  Una seconda modifica interessa il comma 2 dell'articolo 27, la cui riformulazione prevede – analogamente a quanto stabilito dal nuovo articolo 2622-bis del codice civile – una circostanza aggravante specifica nel caso in cui l'illecito del revisore provochi un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori.
  Al ricorrere dell'aggravante, la pena è, infatti, aumentata. Anche in tal caso di mancata determinazione del quantum, l'aumento non può eccedere un terzo della pena ai sensi dell'articolo 64 del codice penale.
  L'articolo 5 reca la clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 9.55.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 23 maggio 2012.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
Emendamenti C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.20 alle 11 e dalle 15.55 alle 16.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), Generale Giorgio Piccirillo.
(Svolgimento e conclusione).

  Donato BRUNO, presidente, introduce l'audizione.

  Giorgio PICCIRILLO, Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD) e Mario TASSONE (UdCpTP).

  Giorgio PICCIRILLO, Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), risponde ai quesiti posti.

  Donato BRUNO, presidente, ringrazia il Direttore per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE LEGISLATIVA

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

  La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che, nella seduta del 9 maggio 2012, l'Assemblea ha deliberato il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Pag. 56Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, svolge, anche a nome del relatore Distaso, una relazione introduttiva sul disegno di legge in titolo.

  Donato BRUNO, presidente, preso atto che il rappresentante del Governo rinunzia ad intervenire in questa fase e che non vi sono deputati iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti, convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è scaduto alle ore 12 di mercoledì 16 maggio 2012.
  Comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento 27.200 (vedi allegato 8), volto a modificare la norma di copertura finanziaria. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del regolamento, gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere alla Commissione bilancio. Per questa ragione l'emendamento 27.200 sarà posto in votazione in linea di principio e, qualora sia approvato dalla Commissione, sarà inviato alla Commissione bilancio per l'acquisizione del parere.
  Ove il parere favorevole della Commissione bilancio sia favorevole, il medesimo emendamento sarà nuovamente posto in votazione.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, illustra, anche a nome del relatore Distaso, l'emendamento 27.200 e ne raccomanda l'approvazione.

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO esprime parere favorevole sull'emendamento 27.200 dei relatori.

  La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento 27.200 dei relatori.

  Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che, nella seduta del 9 maggio 2012, l'Assemblea ha deliberato il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, svolge, anche a nome del relatore Distaso, una relazione introduttiva sul disegno di legge in titolo.

  Donato BRUNO, presidente, preso atto che il rappresentante del Governo rinunzia ad intervenire in questa fase e che non vi sono deputati iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti, convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è scaduto alle ore 12 di mercoledì 16 maggio 2012.
  Comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento 33.200 (vedi allegato 9), volto a modificare la norma di copertura finanziaria. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del regolamento, gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere Pag. 57alla Commissione bilancio. Per tale ragione l'emendamento 33.200 sarà posto in votazione in linea di principio e, qualora approvato dalla Commissione, sarà inviato alla Commissione bilancio per l'acquisizione del parere. Ove il parere favorevole della Commissione bilancio sia favorevole, il medesimo emendamento sarà nuovamente posto in votazione.

  Roberto ZACCARIA (PD), relatore, illustra, anche a nome del relatore Distaso, l'emendamento 33.200 dei relatori e ne raccomanda l'approvazione.

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO esprime parere favorevole sull'emendamento 33.200 dei relatori.

  La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 33.200 dei relatori.

  Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

  La seduta comincia alle 16.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che, per mero errore materiale, nella precedente seduta del 17 maggio scorso, non risultano pubblicati alcuni emendamenti presentati nei termini.
  Saranno quindi nuovamente pubblicati, in allegato alla seduta odierna, tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati al testo unificato in esame (vedi allegato 10).

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

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