CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 maggio 2012
654.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 53

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 13.

Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi.
C. 1777 Di Pietro.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1777 Di Pietro, recante modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 1895 Di Pietro.
  La proposta, che ha subito rilevanti modifiche rispetto al testo originario, si compone di 5 articoli.
  L'articolo 1 modifica il primo comma dell'articolo 2621 del codice civile, il quale disciplina il reato di false comunicazioni sociali.
  La fattispecie criminosa è definita dalla norma indicando la condotta con cui amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione Pag. 54sia imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
  Ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 2621 la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterno in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ed è, comunque, esclusa se determinano una variazione del risultato economico non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
  In base al quarto comma la punibilità è altresì esclusa se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente, differiscano da quella corretta in misura non superiore al 10 per cento.
  In particolare, la novella inasprisce l'attuale sanzione, che passa dall'arresto fino a due anni, alla reclusione fino a tre anni. La sostituzione della pena dell'arresto con quella della reclusione muta la natura giuridica della fattispecie penale, che passa da reato contravvenzionale a delitto.
  L'articolo 2 apporta invece alcune modifiche all'articolo 2622 del codice civile, il quale disciplina attualmente la fattispecie delle false comunicazioni in danno delle società, dei soci e o dei creditori
  Al riguardo ricorda che l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 2622 definisce la condotta punita come quella in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, e cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.
  La disposizione prevede, a querela della persona offesa, la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni.
  In tale contesto la lettera b) sostituisce il predetto primo comma dell'articolo 2622, modificando sotto diversi profili la configurazione della fattispecie.
  In primo luogo si prevede che la fattispecie di reato si applichi solo alle società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
  Inoltre si elimina l'elemento soggettivo costituito dall'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché l'elemento oggettivo costituito dal fatto di aver cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.
  Un'ulteriore modifica riguarda il fatto che la norma non fa più riferimento all'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ma all'esposizione di informazioni false.
  Viene altresì specificato che l'esposizione delle informazioni false o l'omissione delle informazioni dovute per legge deve essere consapevole e deve essere concretamente idoneo ad indurre i destinatari delle informazioni stesse in un errore rilevante per natura o per entità.
  Si elimina quindi la condizione di punibilità costituita dalla presentazione di querela da parte della persona offesa.
  Infine, si innalza la sanzione, attualmente prevista nella reclusione da sei mesi a tre anni, alla reclusione da uno a quattro anni.
  La lettera d) abroga i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 2622.
  Passando a sintetizzare il contenuto dei commi di cui si propone l'abrogazione, ricorda che il secondo comma dell'articolo 2622 prevede la procedibilità a querela di Pag. 55parte anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee; la soppressione del comma è quindi connessa all'eliminazione della condizione di procedibilità a querela conseguente alla riformulazione del primo comma.
  Parimenti, la soppressione del terzo comma, il quale stabilisce che, nel caso di società con azioni quotate, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio, è anch'essa connessa all'eliminazione della procedibilità a querela, nonché al fatto che la novella del primo comma innalza appunto la pena edittale da uno a quattro anni e circoscrive l'applicazione della norma alle società quotate.
  Per quanto riguarda il quarto ed il quinto comma, che innalzano la pena da due a sei anni, nelle ipotesi in cui il fatto riguardi società quotate, qualora esso cagioni un grave nocumento ai risparmiatori, circostanza che si considera verificata quando il danno abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del PIL, rileva come la loro abrogazione si colleghi con la scelta di circoscrivere la fattispecie alle sole società quotate o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. Segnala inoltre come l'articolo 3 del testo preveda una circostanza aggravante, nel caso in cui i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionino un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società.
  Il settimo comma esclude la punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento, mentre l'ottavo comma esclude in ogni caso la punibilità se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. A tale proposito rileva come l'abrogazione di tali disposizioni appaia connessa all'eliminazione, nella norma incriminatrice del primo comma, dell'elemento oggettivo costituito dal fatto di aver cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, nonché al venir meno del richiamo al fatto che i fatti materiali esposti nei documenti societari possono essere oggetto di valutazione.
  Il nono comma stabilisce, nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, l'irrogazione della sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
  Le lettere c) e a) dell'articolo 2 recano alcuni interventi di coordinamento conseguenti alle modifiche apportate dalle lettere b) e d).
  In particolare, la lettera c) elimina, al sesto comma dell'articolo 2622, il quale estende la punibilità anche all'ipotesi in cui le informazioni false o omesse riguardino beni posseduti o amministrati dalla società, i riferimenti al primo e terzo comma dell'articolo, in ragione dell'abrogazione, disposta dalla lettera d), di tutti i commi del medesimo articolo 2622 diversi dal primo e dal sesto.
  La lettera a) sostituisce invece la rubrica dell'articolo, che diverrebbe «False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari».
  Come segnalato in precedenza, l'articolo 3, attraverso l'introduzione nel codice civile di un nuovo articolo 2622-bis, prevede Pag. 56una circostanza aggravante, nel caso in cui i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionino un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, stabilendo in tale ipotesi l'aumento della pena, in misura peraltro non specificata.
  L'articolo 3-bis, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 2622-ter, prevede una circostanza attenuante, nel caso in cui i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 siano di particolare tenuità, stabilendo in tale ipotesi la diminuzione della pena, anche in questo caso in misura non specificata.
  L'articolo 4 novella i commi 1 e 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010, il quale reca la disciplina penale nel caso di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale dei conti.
  In particolare, la lettera a) sostituisce il comma 1, prevedendo che i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a quattro anni.
  Rispetto alla vigente formulazione della disposizione si elimina l'elemento soggettivo costituito dall'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, mentre si introduce un elemento oggettivo costituito dal fatto che l'errore in cui sono indotti i destinatari delle predette comunicazioni deve essere rilevante per natura o per entità.
  Inoltre si elimina l'inciso secondo cui la norma del comma 1 si applica nel caso in cui la condotta non ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. Tale soppressione si connette con la sostituzione, operata dalla lettera b) dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 27, il quale attualmente prevede una pena più alta (reclusione da uno a quattro anni) nel caso in cui le false comunicazioni abbiano causato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni stesse. In sostanza, dunque, il nuovo sistema sanzionatorio delineato dai novellati commi 1 e 2 prevede una sanzione base a prescindere dalla sussistenza del danno patrimoniale, ed un'aggravante nel caso di danno grave.
  Infine si modifica la natura della pena, che non è più l'arresto ma la reclusione, e se ne innalza a quattro anni la misura, che attualmente è stabilita fino a un anno. Anche in tal caso la sostituzione dell'arresto con la reclusione muta la natura giuridica della fattispecie, che passa da reato contravvenzionale a delitto.
  Come appena rilevato, la lettera b) dell'articolo 4 sostituisce il comma 2 del predetto articolo 27, prevedendo, qualora la condotta di cui al comma 1 abbia cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, l'aumento della pena, in misura peraltro non determinata.
  L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che nella seduta di domani si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore sul provvedimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, l'ulteriore nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino e C. 4978 Di Pietro, recante disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
  In primo luogo ricorda che la Commissione ha già esaminato la precedente versione del testo unificato, esprimendo su di esso parere favorevole con quattro osservazioni, nella seduta del 20 aprile 2010.
  Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, modificato dalla Commissione di merito rispetto al testo precedentemente trasmesso, reca, a decorrere dal 1o giugno 2011, una serie di misure di carattere assicurativo e previdenziale in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, definiti, ai sensi del comma 21 del medesimo articolo, come lavoratori autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati.
  L'ambito di applicazione di tali previsioni è stabilito dal comma 1, il quale prevede che le norme di cui ai commi da 2 ad 8 si applicano a tutti i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, nel cui ambito sono considerati, ai sensi del comma 6, anche i lavoratori con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non godano dell'indennità di chiamata, mentre le norme di cui ai commi da 9 a 13 si applicano ai soli lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. La disposizione specifica inoltre che i commi da 2 a 17 si applicano decorrere dal 1o giugno 2012.
  In particolare, i commi da 2 a 4 estendono, per un periodo non superiore a 180 giornate, l'indennità contro la disoccupazione ai lavoratori dello spettacolo che: all'atto della domanda abbiano versato nei due anni precedenti un minimo di 78 giornate contributive; abbiano percepito nei due anni precedenti un reddito non superiore al doppio dei limiti reddituali personali e cumulati stabiliti ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria; non abbiano superato quindici giornate lavorative in cinque mesi. A tal fine il comma 5 istituisce presso l'INPS un Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012, di 10 milioni di euro per il 2013 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2014.
  Il comma 7 estende ai lavoratori dello spettacolo l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il comma 8 prevede, a decorrere dal 1o giugno 2012, la corresponsione di un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio, in favore delle lavoratrici rientranti nelle categorie dello spettacolo.
  Il comma 9 consente ai lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, i quali non raggiungono i 120 contributi giornalieri per la maturazione del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni, di versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti, anche nel caso in cui abbiano operato all'estero, stipulando un contratto di lavoro autonomo professionale con il committente straniero.
  Il comma 10 stabilisce che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, ai lavoratori i quali prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, sono accreditati, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri pari all'ammontare dei contributi versati nel corso dell'anno, a condizione che il reddito annuale percepito dal lavoratore non superi i limiti reddituali personali e cumulati per il riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione Pag. 58generale obbligatoria; la disposizione precisa che il predetto accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10. Inoltre il comma 11 consente ai medesimi lavoratori di inserire come giornate di lavoro non retribuite, nei contratti di ingaggio, le giornate di prova per la preparazione degli spettacoli organizzate autonomamente, le quali sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri; tali giornate sono gravate di contributi, computati sul minimo contrattuale, ai fini della previdenza assicurata dall'INPS gestione ex ENPALS. Le previsioni del comma 11 riprendono il contenuto del terzo, quarto e quinto periodo del comma 15 dell'articolo 1 della legge n. 182 del 1997, soppressi dal comma 4 dell'articolo 43 della legge n. 289 del 2002, che è conseguentemente abrogato dal comma stesso.
  In connessione con i commi 10 e 11, il comma 12 interviene sulla disciplina relativa alle modalità di calcolo ed ai requisiti d'accesso alla pensione per i lavoratori dello spettacolo, prevedendo che siano computati a fini pensionistici tutti i contributi versati o accreditati, comprese quelli per prosecuzione volontaria della contribuzione, fermo restando che i contributi relativi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo devono essere pari ad almeno due terzi del totale dei contributi.
  Il comma 13 stabilisce che i lavoratori i quali prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, possono cumulare anche i periodi assicurativi coincidenti, al fine di maturare i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione.
  Il comma 14 abroga alcune norme in materia di regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo.
  In particolare sono abrogati: l'articolo 40, numero 5, del regio decreto n. 1827 del 1935, il quale esclude dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria il personale artistico, teatrale e cinematografico; il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, il quale esclude dal calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile la parte delle retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000, rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo; il comma 4 dell'articolo 43 della legge n. 283 (rectius: 289) del 2002, il quale ha soppresso i periodi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo n. 182 del 1997, i quali, a loro volta, stabiliscono l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dovuta per talune categorie di personale già iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ex ENPALS, destinano al predetto Fondo le quote di contribuzione riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, e pongono a carico dei datori di lavoro l'eventuale onere residuo derivante dalla differenza tra l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e quella relativa al già citato Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, che è elevata progressivamente in misura non superiore allo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
  Il comma 15 equipara a tutti gli effetti i modelli, i fotomodelli e gli indossatori ai lavoratori del settore dello spettacolo, prescrivendo conseguentemente l'obbligo per tali soggetti di iscriversi all'INPS, gestione ex ENPALS.
  Il comma 16 prevede che, a decorrere dalla data dei entrata in vigore della legge, sia ripristinata la coincidenza tra l'ammontare massimo della retribuzione imponibile a fini contributivi e l'ammontare massimo della retribuzione pensionabile, prevista in generale dal comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 67 del 1988, ed estesa ai lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS dall'articolo 5 del decreto-legge n. 11 del 1993.
  Il comma 17 prevede che i contributi versati dal lavoratore all'INPS e alle altre gestioni previdenziali, diverse dagli enti e Pag. 59dalle casse previdenziali privatizzati, e dagli enti previdenziali dei soggetti che svolgono attività autonoma libero professionale, possono essere ricongiunti ai sensi della normativa vigente in materia.
  Ai sensi del comma 18 l'attuazione dell'articolo è disciplinata con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, previo parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, in base al comma 19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede alla razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo presso l'INPS, nonché alla revisione dei criteri di valutazione della contribuzione attualmente in vigore.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 20, in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, emana uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale, al fine di prevedere la deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, entro un limite massimo stabilito in termini percentuali al compenso annuale fatturato.
  In merito al comma 20 rileva come la Commissione di merito non abbia recepito le osservazioni contenute nelle lettere a) e b) del parere già espresso dalla Commissione Finanze sul testo precedentemente trasmesso dalla Commissione Lavoro.
  La prima osservazione sottolineava l'esigenza di coordinare la previsione del comma 20 con quella, analoga, contenuta nel nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 136 ed abbinate, recante la legge quadro dello spettacolo dal vivo.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 13, comma 4, del predetto testo unificato, all'esame in sede referente presso la Commissione Cultura, riconosca la deducibilità, da parte dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale, dei costi sostenuti per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche strumentali alla prestazione artistica, nonché delle spese relative al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o da lavoro in associazione, nelle misura e con le modalità previste dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
  In merito rileva come l'agevolazione di cui all'appena descritto 13, comma 4, del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 136 sembra potersi, almeno in parte, sovrapporsi con quella recata dal predetto comma 20 dell'articolo, nella misura in cui quest'ultima si applichi anche ai lavoratori dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale.
  La seconda osservazione contenuta nel parere precedentemente espresso invitava invece la Commissione di merito a chiarire la connessione tra i decreti ministeriali che dovrebbero realizzare la corrispondenza tra imponibile contributivo e imponibile tributario e la deduzione introdotta dalla disposizione, in quanto la predetta agevolazione non può essere direttamente introdotta con un atto normativo di rango secondario, e a disciplinare quindi espressamente la fattispecie di deducibilità, con l'indicazione esplicita di quali siano i soggetti che possono fruire del beneficio, nonché dell'ammontare dello stesso.
  L'articolo 2, oggetto di modifiche da parte della Commissione di merito, disciplina Pag. 60il contratto di lavoro che regola i rapporti di lavoro dei lavoratori dello spettacolo.
  Al riguardo il comma 1 denomina tale figura contrattuale come «foglio d'ingaggio», prevedendo che in esso siano prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova.
  In tale contesto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze la previsione secondo la quale il contratto deve anche indicare le modalità per la dimostrazione del rispetto degli obblighi fiscali, nonché previdenziali e assicurativi.
  Al riguardo segnala come la Commissione Lavoro, sulla falsariga dell'osservazione di cui alla lettera c) del parere espresso dalla Commissione Finanze, abbia chiarito meglio il senso della disposizione, la quale, in precedenza, stabiliva che il foglio d'ingaggio indicasse «la disciplina relativa agli obblighi fiscali» del lavoratore dello spettacolo.
  La norma di cui al comma 1 prevede altresì che il contratto è individuale, è sottoscritto dalle parti ed è «corrisposto» al lavoratore antecedentemente alla data della prima prestazione lavorativa prevista.
  Il comma 2 prevede che le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d'ingaggio siano disciplinate con il regolamento interministeriale di attuazione dell'articolo 1 contemplato dal comma 8 del medesimo articolo.
  Interessa i profili di competenza della Commissione Finanze anche il comma 3, ai sensi del quale l'INPS si avvale della SIAE per migliorare l'azione di verifica della corretta applicazione del foglio d'ingaggio nonché del rispetto degli obblighi fiscali, assicurativi e contributivi da parte delle imprese e dei lavoratori.
  In tale ambito segnala come la Commissione Lavoro, sostanzialmente recependo l'osservazione di cui alla lettera d) del parere espresso dalla Commissione Finanze, abbia integrato la disposizione, facendo salve le competenze in materia dell'Agenzia delle entrate e degli altri organismi dell'Amministrazione finanziaria.
  Il comma 4 prevede che le imprese dello spettacolo espletino le pratiche di assunzione dei lavoratori minori, per lo svolgimento di attività dello spettacolo, presso l'ispettorato del lavoro dove esse hanno sede, il quale comunica agli altri ispettorati territoriali, siti nei luoghi presso i quali si svolge l'attività lavorativa del minore, le debite autorizzazioni per le eventuali azioni ispettive.
  Il comma 5 stabilisce che le procedure amministrative relative alle comunicazioni obbligatorie su assunzioni, ingaggi, proroghe, trasformazioni, distacchi, trasferimenti e cessazioni dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, sono effettuate attraverso una procedura telematica istituita presso il portale dell'INPS.
  L'articolo 3, non modificato rispetto al testo precedentemente esaminato dalla Commissione Finanze, disciplina l'attività degli agenti degli artisti di spettacolo, i quali sono definiti dal comma 2 come i soggetti che, in forza di un contratto di mandato, rappresentano i lavoratori dello spettacolo, allo scopo di:
   a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni di spettacolo, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative, pratiche e finanziarie;
   b) predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni di spettacolo;
   c) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni di spettacolo in nome e per conto dell'artista, esecutore o interprete esclusivamente sulla base di un esplicito mandato del medesimo;
   d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge relativi o conseguenti al contratto di prestazione di spettacolo;
   e) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni di spettacolo e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista, dell'esecutore o dell'interprete.

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  Il comma 3 sancisce l'incompatibilità dell'attività professionale di agente con quella di produttore e stabilisce che essa non può in alcun caso essere svolta da un unico soggetto, né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni.
  Il comma 4 interdice l'esercizio dell'attività di agente ai soggetti che abbiano riportato condanne penali o che abbiano commesso illeciti disciplinari nello svolgimento della medesima attività.
  Il comma 5 esclude che agenzie degli artisti di spettacolo siano in alcun modo equiparate alle agenzie per il lavoro che svolgono attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale.
  Il comma 6 novella il regolamento di applicazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, inserendo anche le agenzie degli artisti dello spettacolo tra le «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» che svolgono attività di intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari altrui.
  L'articolo 4, a sua volta non modificato rispetto al testo precedentemente esaminato dalla Commissione Finanze, istituisce, al comma 1, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, l'iscrizione nel quale è peraltro libera e non costituisce requisito vincolante per l'esercizio delle relative attività.
  Ai sensi dei commi 2 e 3, l'iscrizione al registro è consentita ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda. In sede di prima applicazione, possono altresì essere iscritti nel registro coloro che presentano una domanda corredata da idonea certificazione dell'attività artistica svolta, che deve essere valutata da apposita Commissione.
  Il comma 5 stabilisce che per le attività di spettacolo a carattere commerciale è prescritto l'utilizzo degli iscritti al registro dei lavoratori dello spettacolo. In caso di utilizzo di personale non iscritto al registro, non si applica la parziale esenzione contributiva prevista dal comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza.
  Ai sensi del comma 6 le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione al registro, nonché la gestione di quest'ultimo, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo.
  Il comma 7 stabilisce che la figura professionale della «maschera», operante nelle strutture di esercizio teatrale e cinematografico, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (cosiddetti «steward»): conseguentemente la disposizione esclude l'applicazione a tale figura professionale delle disposizioni in materia contenute nei commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge n. 94 del 2009.
  L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per il 2013 e a 15 milioni a decorrere dal 2014, ai quali si provvede, quanto all'anno 2012, attraverso Pag. 62le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, e, quanto all'anno 2013, mediante utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente.
  Rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, oltre allo spostamento in avanti di un anno dei riferimenti alle annualità di decorrenza degli oneri, l'unica differenza riguarda il fatto che è stata introdotta una clausola di copertura per gli oneri a decorrere dal 2014, a cui si provvederà attraverso la legge di stabilità annuale.
  Il comma 2 incrementa sino al 2 per cento, per gli iscritti alla gestione ex ENPALS dell'INPS, limitatamente al 2012, l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento stabilita dall'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992, a carico dei dipendenti pubblici e privati che abbiano aliquote contributive lavoratore inferiori al 10 per cento, nonché a carico di tutti i lavoratori autonomi, sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale introduce per il 2012 un contributo di solidarietà straordinario, stabilito nella misura del tre per cento, a carico dei percettori di trattamenti pensionistici delle gestioni dell'ENPALS, applicabile agli importi di pensione superiori a due volte i limiti reddituali, personali e cumulati, stabiliti ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
  Formula quindi una proposta di parere (vedi allegato), nella quale si ribadiscono sostanzialmente le due osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sul precedente testo del provvedimento, che non sono state recepite dalla Commissione di merito.

  Alberto FLUVI (PD) chiede di rinviare l'espressione del parere alla seduta di domani, al fine di consentire di approfondire meglio il contenuto del testo trasmesso dalla Commissione Lavoro.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce della richiesta in tal senso del deputato Fluvi rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI

  Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 13.30.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, sulle tematiche relative alla razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4149 Comaroli.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione).

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Stefano SCALERA, Direttore dell'Agenzia del demanio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Silvana Andreina COMAROLI (LNP) e Santo Domenico VERSACE (Misto-ApI), ai quali risponde Stefano SCALERA, Direttore dell'Agenzia del demanio.

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  Gianfranco CONTE, presidente, interviene, a più riprese, formulando quesiti ed osservazioni ai quali replica Stefano SCALERA, Direttore dell'Agenzia del demanio.

  Pongono ulteriori quesiti Santo Domenico VERSACE (Misto-ApI) e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali risponde Stefano SCALERA, Direttore dell'Agenzia del demanio.

  Gianfranco CONTE, presidente, svolge alcune considerazioni, ringrazia il dottor Scalera e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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