CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 maggio 2012
654.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 22 maggio 2012.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
Emendamenti C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063- 5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.55 alle 11.25 e dalle 15.25 alle 15.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

  La seduta comincia alle 14.40.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.
Atto n. 472.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Elena STASI (PT), relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame, composto da due articoli, reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con la finalità di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Quest'ultimo prescrive alle pubbliche amministrazioni di ridimensionare i propri assetti organizzativi attraverso ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento e di ridimensionare le dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico.
  Si tratta, dunque, di ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche rispetto a quelle previste dall'articolo 74, commi 1, lettere da a) a c) e 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e dall'articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
  Lo schema di regolamento in esame reca quindi una serie di interventi volti, in particolare, alla ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale; alla riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale; alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del ministero della difesa; alla riduzione della consistenza del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
  Come precisato dal Governo nell'allegato documento sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), sul piano quantitativo, gli obiettivi fissati dalla legge si realizzano attraverso una riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15 civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale.
  Con riferimento alla riduzione della spesa annua, la riduzione degli assetti organizzativi dirigenziali non generali comporta una a regime un risparmio di euro. 1.151.318,40. Con specifico riguardo, invece, al personale civile della difesa non dirigenziale, l'organico si riduce dagli attuali 33.402 posti a 30.381 unità, con una decurtazione di 3.021 posizioni ed una conseguente riduzione della spesa annua a regime di euro 115.850.903,02.
  In particolare, con riferimento all'organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale, l'articolo 1, comma 1, lettera e) dello schema di regolamento interviene prevedendo, da una parte, la soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio, di cui all'attuale articolo 120 del Testo unico e la contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale. Secondo quanto riferito dal Governo nella relazione illustrativa allegata allo schema di regolamento, la soppressione della citata direzione generale determina la riduzione di complessive 8 posizioni dirigenziali di livello non generale.
  In secondo luogo, il provvedimento in esame prevede la costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale. Tale unificazione, come evidenziato nella relazione illustrativa, oltre a stimolare il perseguimento di migliori risultati per l'amministrazione in materia di contenzioso, Pag. 34consente di liberare risorse umane e strumentali per sopperire alle riduzioni dei contingenti dirigenziali non generali e non dirigenziali in servizio presso altre strutture dell'Area tecnico-amministrativa e conseguenti alle riduzioni delle dotazioni organiche conseguenti a precedenti provvedimenti di riorganizzazione.
  Da un punto di vista organizzativo, il VI Reparto contenzioso e affari legali sarà retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del ministero della difesa e determinerà la soppressione di 11 strutture di livello dirigenziale non generale attualmente dedicate alla medesima funzione dislocate in ordine sparso.
  Viene inoltre precisato che questo intervento non comporterà oneri relativi alla sua organizzazione in quanto si servirà di infrastrutture già in uso e in atto presso la segreteria generale.
  Ai sensi del nuovo comma 5 dell'artico 106 del Testo unico, la distribuzione delle complessive 129 posizioni di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale fra le diverse strutture di livello generale dello stesso Segretariato, con contestuale individuazione delle specifiche attribuzioni, sarà definita con apposito decreto del Ministro della difesa.
  Ulteriori interventi di riorganizzazione di strutture dirigenziali non generali sono, infine, previsti dalle seguenti lettere dell'articolo 1, comma 1.
  Per quanto riguarda poi gli uffici di diretta collaborazione che, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia militare, esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, lo schema di regolamento in esame prevede la riduzione, da 153 unità a 145, della consistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro, facente parte dell'Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo e l'Ufficio del Consigliere diplomatico.
  Al contempo, si stabilisce la riduzione, da dieci a nove, del numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale (dirigenti civili di seconda fascia), con funzione di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione ed una implementazione, da 12 a 13, del contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata.
  Nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame si richiama la sempre più pressante esigenza di implementare le capacità di coordinazione e collegamento fra autorità politica responsabile delle attribuzioni del dicastero connesse con la difesa nazionale e la tutela degli interessi nazionali in Patria e all'estero e l'area tecnico-operativa (le Forze armate), direttamente impegnate nell'espletamento di tali attribuzioni. In questo quadro, in un'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione nell'impiego delle risorse, la diminuzione di una unità dirigenziale non generale civile accompagnata dal contestuale incremento di una unità dirigenziale non generale militare (con il grado di Colonnello o Generale di brigata) nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione, consente, ai fini del soddisfacimento della descritta esigenza, di disporre di maggiori e più adeguate professionalità specifiche del settore militare e operativo, certamente meglio rintracciabili in un ufficiale superiore delle Forze armate piuttosto che in un dirigente civile di seconda fascia, che, altrettanto certamente, risulta invece più proficuamente impiegabile nell'espletamento delle attribuzioni tipiche dell'area tecnico-amministrativa.
  Si prevede, infine, la soppressione dell'incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca. Dalla relazione illustrativa sembrerebbe che tale soppressione sia funzionale al transito nell'ambito dell'Area tecnico-amministrativa del Ministero della Difesa di una posizione dirigenziale generale in qualità di responsabile del VI Reparto del Segretariato generale della Difesa.
  Il provvedimento reca ulteriori interventi relativi al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento Pag. 35militare non direttamente connessi con le misure di riduzione degli assetti organizzativi imposte dal decreto-legge n. 138 del 2011. Come precisato nella relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, si tratta di interventi che in un primo momento erano stati inseriti nello schema di regolamento correttivo del Testo unico regolamentare e poi, «concorde la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da esso espunti, poiché per quel provvedimento correttivo non sono previsti i pareri delle Commissioni parlamentari, invece necessari per le disposizioni aventi impatto ordinamentale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis), della legge n. 400 del 1988».
  Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni: l'articolo 1, comma 1, lettera b), che novella l'articolo articolo 55, comma 2, del Testo unico al fine di ridurre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA); l'articolo 1 comma 1, lettera c), che interviene sull'articolo articolo 81, comma 8, del Testo unico, al fine di precisare che con decreto del Ministro della difesa si procede alla nomina e non al conferimento dell'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate; l'articolo 1, comma l, lettera q), che sostituisce il comma 10 dell'articolo 320 del Testo unico al fine di consentire la possibilità per i Capi di stato maggiore di Forza armata di autorizzare il titolare di alloggio ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico), al mantenimento della conduzione dello stesso, in una sede diversa da quella in cui presta servizio, solamente se in tale luogo non risulti disponibile altro alloggio destinato all'incarico; articolo 1, comma 1, lettere dd) e ee) che novellano gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti rispettivamente la composizione del Consiglio centrale (COCER), e la composizione dei Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR).
  Per quanto attiene a quest'ultima disposizione, le modifiche proposte dallo schema di regolamento in esame riguardano, in particolare: la riduzione da 63 a 60 dei componenti del consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER); la riduzione dei componenti dei consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) da 240 a 234.
  In relazione a tali modifiche, è peraltro opportuno richiamare le modifiche apportate dal decreto-legge n. 216 del 2011 il cui articolo 8, attraverso una novella ai commi 2 e 3 dell'articolo 1476 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) ha previsto che nell'organismo centrale di rappresentanza militare (COCER) e in quelli intermedi, sia assicurata anche la presenza di rappresentanti dei ruoli dei marescialli e degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti e del personale graduato e di truppa, «fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti».
  Su queste ultime disposizioni, in ogni modo, sarà necessaria un'attenta valutazione nel prosieguo dell’iter parlamentare.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 22 maggio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 14.50.

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Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.
Emendamenti C. 5044-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi.
Emendamenti C. 749-A Paniz e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti n. 649, del 9 maggio 2012, a pagina 82, prima colonna, ventiseiesima riga, leggasi «3» al posto di «2»; ventinovesima riga, leggasi «4» al posto di «3»; trentaduesima riga, leggasi «5» al posto di «4»; trentanovesima riga, leggasi «6» al posto di «5»; quarantacinquesima riga, leggasi «7» al posto di «6». Alla medesima pagina 82, seconda colonna, ventesima riga, leggasi «2» al posto di «3»; ventiquattresima riga, leggasi «3» al posto di «4». A pagina 83, prima colonna, quinta riga, leggasi «attività» al posto di «attiva».