CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 maggio 2012
653.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 178

SEDE LEGISLATIVA

  Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.
C. 4989, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione.

  Mario VALDUCCI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Ricorda che la Commissione ha esaminato, in sede referente, la proposta di legge in titolo, adottando come testo base, in data 28 marzo 2012, un nuovo testo che, come modificato dagli emendamenti approvati, è stato trasmesso alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio), che hanno espresso su di esso parere favorevole. Pag. 179
  Essendosi verificati i necessari presupposti, è stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge in oggetto, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del 9 maggio 2012.
  Comunica, infine, il contingentamento dei tempi di discussione, quale definito nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

  Deborah BERGAMINI (PdL), relatore, nel rinviare alle considerazioni già svolte durante l'esame in sede referente, esprime piena soddisfazione per il testo elaborato dalla Commissione a conclusione dell'esame in sede referente.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

  Mario VALDUCCI, presidente, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e propone di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 4989, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato, già adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, quale risultante dagli emendamenti approvati in quella stessa sede (vedi allegato).

  La Commissione concorda.

  Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al predetto testo base è fissato per le ore 14.10 della giornata odierna. Non essendovi obiezioni, sospende quindi la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.10.

  Mario VALDUCCI, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti al testo base in discussione.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1 e 2.

  Intervengono, per dichiarazioni di voto, i deputati Carlo MONAI (IdV), Deborah BERGAMINI (PdL), Silvia VELO (PD), Marco DESIDERATI (LNP) e Antonio MEREU (UdCpTP).

  La Commissione, con votazione nominale finale, approva all'unanimità il nuovo testo della proposta di legge in oggetto, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

  La seduta termina alle 14.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.
C. 4891 Gentiloni Silveri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5093 Palmieri).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

  Mario VALDUCCI, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 5093 Palmieri che, vertendo sulla stessa materia della proposta di legge C. 4891 Gentiloni Silveri, si intende a quest'ultima abbinata.

  Deborah BERGAMINI (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge C. 5093, testé abbinata alla proposta di legge C. 4891, prevede anch'essa un'ampia gamma Pag. 180di interventi a sostegno della digitalizzazione, delle startup tecnologiche, del potenziamento da parte delle amministrazioni pubbliche dei servizi on line per i cittadini e dell'inclusione digitale.
  Fa presente che si limiterà ad un'illustrazione sintetica dei contenuti della proposta, rinviando al prosieguo dei lavori per un puntuale confronto con le iniziative assunte sul tema dal Governo.
  In particolare, osserva che l'articolo 1 individua la finalità del provvedimento, ossia la realizzazione dell'Agenda digitale nazionale.
  L'articolo 2 reca le definizioni concernenti alcune espressioni utilizzate nell'ambito del provvedimento.
  L'articolo 3 prevede che ogni anno il Governo presenti al Parlamento il Piano annuale per l'Agenda digitale nazionale che indica le iniziative realizzate e quelle programmate in materia, con riferimento, tra le altre cose, alla realizzazione delle reti di comunicazioni fisse e mobili a banda larga; alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e alle politiche di inclusione digitale.
  L'articolo 4 istituisce la Consulta permanente per l'innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la funzione di organismo consultivo permanente per la realizzazione dell'Agenda digitale nazionale. Sarà composta da professori competenti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti di imprese e università.
  L'articolo 5 istituisce una Commissione parlamentare bicamerale per l'innovazione digitale con funzioni prevalentemente di indirizzo.
  L'articolo 6 identifica come «startup innovative», non in via esclusiva, le imprese italiane che hanno beneficiato o hanno le caratteristiche per beneficiare di qualche forma di supporto operativo alla loro attività di avvio ed espansione, erogata da abilitatori startup, ossia quei soggetti che concorrono finanziariamente all'avvio e alla crescita delle startup. Il comma 2 dell'articolo 6 novella l'articolo 2463-bis c.c. relativo alla società a responsabilità limitata semplificata, istituita dal decreto-legge n. 1 del 2012 cosiddetto decreto «liberalizzazioni». Si tratta di società costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni, con un capitale sociale, in deroga alla normativa generale, compreso tra 1 e 10 mila euro. In particolare, le modifiche introdotte, tra l'altro, prevedono che:
   il requisito dell'età (massimo 35 anni) non debba essere posseduto da tutti i soci bensì da uno o più dei soggetti che costituiscono la s.r.l e che questi ultimi alla data della costituzione detengano più della metà del capitale sociale;
   il divieto di cessione delle quote della società a soci privi dei requisiti di età si applichi solo nei confronti dei soci che detengano complessivamente almeno la metà del capitale.

  A quest'ultimo riguardo rileva l'opportunità di riformulare più puntualmente la disposizione in questione, al fine di escludere che, per effetto della cessione delle quote, si verifichi il venir meno della titolarità della maggioranza del capitale da parte dei soci che non abbiano compiuto 35 anni.
  Rileva che il comma 3 dell'articolo 6 in esame estende alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. semplificata la novellata disciplina del terzo comma dell'articolo 2643-bis del codice civile, concernente le modalità di indicazione di alcuni dati afferenti alla società.
  L'articolo 7 istituisce e disciplina il Fondo per l'Italia, finalizzato alla promozione del finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione, con una dotazione finanziaria, per il primo triennio, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, a 40 milioni di euro per l'anno 2013 e a 50 milioni di euro per l'anno 2014.
  L'articolo 8 disciplina l'individuazione tramite gara del soggetto gestore del Fondo per l'Italia, che a sua volta, seleziona i soggetti beneficiari.
  L'articolo 9 disciplina i vincoli all'autonomia operativa dei soggetti beneficiari del Fondo, prevedendo che una quota dei Pag. 181capitali raccolti (almeno il 70 per cento) dai soggetti beneficiari siano investiti in società non quotate nelle fasi di sperimentazione (micro-seed capital e seed capital), costituzione o avvio dell'attività (startup capital), sviluppo del prodotto (capitale di espansione).
  L'articolo 10 prevede misure di sostegno per le imprese in fase di startup che abbiano optato per il regime di contabilità semplificata o che siano costituite in forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile. Per tali imprese si prevede, quindi, l'applicazione dell'ACE, ossia dell'aiuto economico alla crescita, istituito dal decreto-legge n. 201 del 2011. Si tratta di una deduzione fiscale, pari al rendimento dell'incremento del capitale investito dalle imprese, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, incrementandolo di ulteriori 3 punti percentuali a copertura del maggior rischio di capitale sostenuto dagli investitori.
  L'articolo 11 include le startup innovative operanti in Italia fra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE.
  L'articolo 12 prevede una specifica agevolazione, fiscale e contributiva, per un'impresa startup innovativa che remuneri una prestazione d'opera professionale o lavorativa, in tutto o in parte, con quote della società stessa secondo le forme e i modi previsti dalla legge. In particolare, tali quote sono esentate da ogni onere fiscale e non concorrono a contribuire al monte dei compensi su cui effettuare calcoli contributivi previdenziali.
  L'articolo 13 prevede, al comma 1, l'istituzione presso la Società CONSIP di un'apposita direzione per la promozione dell'acquisto di prodotti e servizi di imprese startup innovative all'interno della pubblica amministrazione, tramite l'istituzione di un albo di fornitori ad esse riservato. Ai sensi del comma 3, un decreto del Ministero dell'economia e finanze stabilirà la disciplina delle facilitazioni delle startup innovative. Al riguardo, con riferimento alla prevista istituzione di Consip, osserva che Consip è una società per azioni del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne è l'azionista unico. Sebbene tale società operi secondo gli indirizzi strategici del MEF e svolga un'attività con finalità di interesse e di profilo pubblico disciplinata dalla legge, la sua organizzazione è – in quanto organo avente forma privatistica – disciplinata dal diritto societario. Di norma sono infatti gli statuti delle società a totale partecipazione pubblica che provvedono ad adeguare l'organizzazione interna alle nuove attività e funzioni ad esse eventualmente conferite dalla legge. Rileva altresì che le previsioni contenute nell'articolo in esame potrebbero essere coordinate con le norme recentemente introdotte in materia di acquisto di beni e servizi dal decreto-legge n. 52 del 2012, attualmente all'esame del Senato, il quale disciplina, tra l'altro, i compiti conferiti al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione.
  L'articolo 14 riguarda la selezione di alcuni capoluoghi di provincia italiani che presentano caratteristiche particolarmente favorevoli per le startup innovative, nei quali applicare a tali imprese le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa sulle zone franche urbane. Agli oneri si provvede, ove non risultasse sufficiente il maggior gettito delle imposte indirette (si deve ritenere indotto dagli effetti positivi sull'economia derivanti dalle agevolazioni in commento), a valere sui proventi della lotta all'evasione fiscale. Al riguardo, ferma restando l'opportunità di un approfondimento sull'idoneità della copertura finanziaria, rileva che non appaiono definite le modalità con le quali si procederà ad accertare l'ammontare dei proventi dell'evasione fiscale da utilizzare con finalità di copertura.
  L'articolo 15 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo per il finanziamento dei costi di costituzione e di avviamento di incubatori Pag. 182privati e di soggetti che operino in azioni di comunicazione, promozione e formazione di nuova imprenditorialità.
  L'articolo 16 dispone che la costituzione di una startup innovativa avviene attraverso la Camera di commercio. Al riguardo, segnala che risulterebbe opportuno fare riferimento, anziché alla Camera di commercio, allo sportello unico per le imprese. Inoltre, l'articolo prevede, per le startup che operano in attività particolari come l'edizione di giochi per computer, la produzione di software non connesso all'edizione e alla ricerca e allo sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria, viene inoltre prevista per 6 anni la possibilità di stabilirsi in qualsiasi sede indipendentemente dalla destinazione d'uso del fabbricato.
  L'articolo 17 prevede l'esenzione totale dal versamento degli oneri contributivi e previdenziali per i primi tre anni di attività per le nuove imprese startup innovative con fatturato inferiore a 1 milione di euro. Al riguardo, segnala l'opportunità di chiarire se il fatturato sia da riferirsi complessivamente al primo triennio di attività o debba essere considerato su base annuale.
  L'articolo 18 dispone per le imprese di nuova costituzione con fino a nove dipendenti relative all'edizione di giochi per computer, alla produzione di software non connesso all'edizione e alla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria, uno sgravio contributivo pari al 100 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2013, per i dipendenti assunti con contratti di apprendistato fino al 31 dicembre 2016.
  L'articolo 19 propone l'introduzione di una riduzione dell'IRAP del 20 per cento sui lavoratori delle piccole e medie imprese impegnati in attività di formazione. Al riguardo, segnala l'opportunità di precisare se la riduzione sia riferita all'aumento della quota deducibile ai fini IRAP del costo del lavoro, ovvero se la riduzione riguardi l'aliquota o l'imposta lorda dovuta. Andrebbe altresì precisato il coordinamento dell'agevolazione con quella già prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 per l'assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni. Più in generale rilevo che la rubrica dell'articolo fa riferimento ad agevolazioni per spese di «formazione del personale sui nuovi media e tecnologie», laddove la disposizione fa riferimento unicamente a «attività di formazione».
  L'articolo 20 dispone che, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di microimprese e di piccole imprese italiane non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa, qualora le operazioni di cessione tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano, siano effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni e ciascuna operazione sia di importo inferiore a 5 mila euro.
  L'articolo 21 esenta le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, dall'obbligo di emissione della fattura, salvo che sia richiesta dal cliente. I corrispettivi relativi a tali prestazioni devono comunque essere annotati in un apposito registro.
  L'articolo 22 estende il regime speciale IVA previsto per il settore dell'editoria alla cessione in formato elettronico dei prodotti editoriali definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
  L'articolo 23 intende introdurre agevolazioni fiscali in favore delle aziende che operano nel settore del software video ludico, sotto forma di credito di imposta in favore dei soggetti che operano nella filiera del software video ludico, – ivi compresi quelli che finanziano progetti di ricerca in tale ambito – ovvero di esclusione da imposta degli utili reinvestiti, nonché delle somme investite in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di venture capital e dedicati alle imprese del settore video ludico. Per i crediti di imposta previsti ai commi 1, 2 e 3 è richiesta la preventiva autorizzazione della Commissione europea. Al riguardo, Pag. 183osserva preliminarmente che la disposizione in esame non specifica cosa si intenda per «software video ludico». Inoltre i crediti di imposta previsti dai commi 1 e 2 appaiono di natura permanente laddove la copertura del provvedimento di cui all'articolo 37 è limitata al triennio 2012-2014.
  L'articolo 24 istituisce, per gli anni 2012, 2013 e 2014, un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti a favore delle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali. L'agevolazione è erogata nel rispetto delle regole de minimis dell'Unione europea (vale a dire entro il limite ritenuto compatibile, in quanto di lieve entità, con il divieto di aiuti di Stato previsto dall'Unione europea) ed è riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
  L'articolo 25 disciplina l'accessibilità dei siti internet della pubblica amministrazione per le persone disabili, deboli e svantaggiate.
  L'articolo 26 reca una serie di modifiche al Codice dell'amministrazione digitale al fine di garantire la più ampia accessibilità alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 27 stabilisce che il materiale didattico e formativo utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado sia soggetto a obbligo di deposito legale, ai fini della costituzione dell'archivio nazionale della produzione editoriale e ad obbligo di deposito della versione digitale accessibile agli alunni disabili.
  L'articolo 28 stabilisce che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede ogni anno almeno una campagna di comunicazione istituzionale per la promozione delle potenzialità dell'economia digitale.
  L'articolo 29 dispone che le campagne informative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti abbiano come oggetto principale l'illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti mediante strumenti telematici digitali.
  L'articolo 30 stabilisce che, a partire dal 1o gennaio 2013, in ogni nuovo contratto di servizio della RAI sia prevista l'attuazione di un piano di alfabetizzazione informatica e sulle potenzialità dell'economia digitale.
  L'articolo 31 autorizza, per il triennio 2013-2015, l'assunzione di vincitori e idonei delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale di livello dirigenziale, a tempo indeterminato, per l'area informatica, nel settore dei sistemi informativi automatizzati, anche avvalendosi delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni pur di diverso comparto.
  L'articolo 32 prescrive alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di rendere fruibili gratuitamente i dati in loro possesso, mediante un contratto di Italian Open Data Licence (IODL), salvo eventuali eccezioni da esplicitare e motivare espressamente nel sito internet dell'amministrazione.
  L'articolo 33 prevede che la riservatezza dei dati personali sia assicurata dalle pubbliche amministrazioni mediante l'adozione di efficaci modelli organizzativi-gestionali che garantiscano la conformità dei software posseduti e utilizzati in ambito pubblico «ai diritti di licenza d'uso lecitamente acquisiti».
  L'articolo 34 sancisce – dal 1o gennaio 2013 – l'obbligo, per l'UNEP (Ufficio notificazioni e protesti) del Ministero della giustizia di effettuare le notificazioni richieste dagli uffici giudiziari esclusivamente per via telematica.
  L'articolo 35 disciplina la diffusione delle tecnologie digitali nella sanità.
  L'articolo 36 semplifica le procedure per l'installazione di impianti con tecnologie di connessione wireless WiFi o Hiperlan.
  L'articolo 37 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri quantificati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 recati dal provvedimento, mediante riduzione lineare delle Pag. 184dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, nell'ambito delle spese rimodulabili, con eccezione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università; del fondo unico per lo spettacolo; delle risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'IRPEF; delle risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
  In conclusione, si sofferma, su alcuni profili di carattere generale.
  In particolare, con riferimento alle numerose disposizioni di agevolazioni fiscali previste dal provvedimento, segnala che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nello stabilire il divieto di aiuti di Stato tali da alterare la concorrenza prevede una procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea degli aiuti che, in deroga, possano essere ritenuti compatibili con il mercato interno. Tale procedura autorizzatoria è prevista dal provvedimento unicamente per i crediti di imposta di cui all'articolo 23, mentre per la sola agevolazione di cui all'articolo 24 si fa riferimento alla fruizione della stessa nel rispetto dei limiti de minimis vale a dire entro quegli importi ritenuti dalla Commissione europea come di lieve entità e quindi non tali da alterare la concorrenza. Ricorda, tuttavia, che con il regolamento 800/2008/CE sono stati ritenuti compatibili con il mercato interno tutti gli aiuti riconducibili a determinate categorie, tra le quali rientrano anche «gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione».
  Inoltre, come già segnalato in premessa, rileva che si pone l'esigenza di un coordinamento tra le disposizioni del testo e le iniziative avviate dal governo su questa materia. In particolare ricordo che dell'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012 (decreto-legge «semplificazioni»), che ha istituito la Cabina di regia per l'Agenda digitale italiana, entrata in funzione il 1o marzo 2012, presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana, coordinando gli interventi dei diversi soggetti pubblici diretti a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, potenziare l'offerta di connettività a larga banda, incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Ricorda che la Cabina di Regia è articolata in sei gruppi di lavoro che curano i principali target dell'Agenda digitale: infrastrutture e sicurezza; e-Commerce; alfabetizzazione digitale e competenze digitali; e-Government; ricerca e innovazione e smart cities e communities. Entro il 30 giugno 2012 la Cabina di Regia dovrà produrre la relazione «la strategia italiana per un'Agenda digitale» che si tradurrà concretamente in progetti operativi e in un apposito pacchetto normativo. Su questi temi è poi tornato il DEF 2012 che individua l'agenda digitale come una delle quattro priorità a cui andranno destinati i fondi strutturali recentemente riprogrammati, unitamente allo sblocco della quota di cofinanziamento nazionale del Fondo sviluppo e coesione. Ricorda, infine, che le azioni previste riguardano il completamento del piano nazionale banda larga nel Mezzogiorno, la diffusione della banda larga ultraveloce e la realizzazione di data center per la creazione di un sistema di cloud computing propriamente rivolto a scuole, biblioteche digitali, educazione televisiva.

  Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

  La seduta comincia alle 14.45.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
Atto n. 463.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Settimo NIZZI (PdL), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva 2009/140/CE, in materia di comunicazioni elettroniche, in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011). Al riguardo rileva preliminarmente che risulta già avviata nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione, allo stadio di parere motivato, per il mancato recepimento della direttiva; il termine di recepimento è infatti scaduto il 25 maggio 2011. Il termine per l'esercizio della delega contenuta nella legge comunitaria 2010 scade invece il 13 luglio 2012.
  Ricorda preliminarmente che la direttiva 2009/140/CE interviene modificando le direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE, concernenti, rispettivamente, l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime. La nuova direttiva interviene in vari ambiti, quali la disciplina delle attività di regolazione; gli obblighi di informazione delle autorità alla Commissione europea; la definizione del «potere di mercato»; la gestione delle radiofrequenze e dei diritti di uso; la sicurezza e l'integrità delle reti. Al riguardo, lo schema di decreto legislativo in oggetto, attraverso puntuali modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) interviene, tra gli altri, nei seguenti ambiti di particolare interesse per la Commissione: indipendenza e compiti dell'AGCOM; analisi dei mercati; obblighi delle imprese detentrici di significativo potere di mercato; trasparenza e tutele per gli utenti; gestione efficiente dello spettro radio; disposizioni relative a reti e impianti; sicurezza ed integrità delle reti; numero di emergenza unico europeo (112).
  Per quanto riguarda l'indipendenza e i compiti dell'AGCOM, lo schema di decreto in oggetto, oltre a rafforzare, all'articolo. 3, le garanzie di indipendenza dell'AGCOM, attraverso la previsione che l'Autorità è chiamata ad esercitare i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo e con risorse finanziarie e umane adeguate per lo svolgimento dei propri compiti, prevede, all'articolo 4, la trasmissione alla Commissione europea ed al BEREC (organismo di coordinamento delle autorità di regolazione nazionali) delle informazioni sui ricorsi contro le decisioni del Ministero e dell'AGCOM, nonché l'integrazione degli obblighi informativi da parte delle imprese nei confronti del Ministero e dell'Autorità con le informazioni sugli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonché la presentazione, da parte delle imprese con significativo «potere di mercato» dei dati contabili sui mercati al dettaglio collegati con i mercati all'ingrosso.
  Per quanto concerne l'analisi dei mercati, ricorda che tra i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/140/CE figura la revisione delle procedure di analisi dei mercati rilevanti per le attività di regolazione nei servizi di comunicazione elettronica (articolo 9, comma 4, lettera o), della legge n. 217 del 2011). In base alla direttiva, appaiono assumere un particolare rilievo le raccomandazioni che la Commissione europea e il BEREC possono adottare al fine di Pag. 186definire l'ambito delle analisi dei mercati rilevanti per le attività di regolazione. In particolare, gli articoli 7, 8 e 17 dello schema intervengono sulla materia. L'articolo 7 dello schema, che novella l'articolo 12 del Codice, interviene sui tempi e sulle procedure per l'adozione di provvedimenti relativi all'identificazione, alla definizione e all'analisi di un mercato rilevante nonché di provvedimenti che influenzino gli scambi tra gli Stati membri. In particolare, si introduce la previsione, nel caso in cui la Commissione europea ritenga, in base alla procedura di consultazione già prevista dall'articolo 12, comma 3, del codice, un provvedimento dell'Autorità incompatibile con il mercato unico, che la misura venga modificata o ritirata.
  L'articolo 8 dello schema introduce l'articolo 12-bis del Codice, volto a disciplinare l'intervento della Commissione europea nel caso in cui questa ritenga che una misura correttiva per gli operatori proposta dall'AGCOM crei un ostacolo al mercato unico o dubiti della compatibilità della misura con il diritto dell'Unione europea. In particolare, si prevede che in tal caso la misura possa essere sospesa per tre mesi dalla notifica della Commissione europea, periodo nel quale l'Autorità di regolazione, insieme alla Commissione europea e al BEREC, coopereranno per il superamento dei profili problematici individuati. Al termine del periodo, l'AGCOM potrà decidere se mantenere, revocare o modificare la decisione, comunicando la decisione alla Commissione europea.
  L'articolo 17 modifica la procedura per l'analisi dei mercati rilevanti di cui all'articolo 19 del Codice. In particolare, viene introdotta la previsione che l'analisi dei mercati rilevanti sia effettuata tenendo conto dei mercati individuati nelle raccomandazioni della Commissione europea e del BEREC. Si prevede inoltre che l'analisi dei mercati rilevanti sia effettuata ogni tre anni (o, con una proroga da notificarsi con motivazione alla Commissione europea ed in assenza di obiezioni da parte della stessa ogni sei) oppure entro due anni dall'adozione di una nuova raccomandazione (il testo attuale prevede che l'analisi venga effettuata a seguito dell'aggiornamento delle raccomandazioni e, in ogni caso, ogni diciotto mesi). Se l'AGCOM non conclude l'analisi nei tempi previsti, il BEREC può fornirle, su richiesta, assistenza.
  Qualora all'interno delle analisi dei mercati rilevanti venga individuata un'impresa dotata di un significativo potere di mercato (vale a dire una posizione equivalente ad una posizione dominante che si verifica quando l'impresa ha la possibilità di comportarsi in maniera indipendente da clienti, concorrenti e consumatori) sia in un mercato specifico sia in un secondo mercato diverso e strettamente connesso, lo schema di decreto in esame prevede, all'articolo 15, attraverso una modifica dell'articolo 17 del Codice, che possano essere prese misure correttive o di imposizione di obblighi nei confronti di tale impresa anche nel secondo mercato.
  Per quanto attiene agli obblighi delle imprese detentrici di significativo potere di mercato, rileva che l'articolo 36 dello schema di decreto in esame, nel novellare in più punti il sopra menzionato articolo 49 del Codice, prevede, tra l'altro, che l'AGCOM possa imporre all'operatore detentore di significativo potere di mercato di concedere agli altri operatori l'accesso agli elementi di rete che non sono attivi, di consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti nonché di fornire l'accesso a servizi correlati, come identità, posizione e presenza.
  Si prevede poi che l'Autorità, nel valutare l'opportunità di imporre obblighi in materia di accesso e di risorse di rete, tenga conto degli investimenti pubblici effettuati.
  L'articolo 38 dello schema di decreto in oggetto introduce un ulteriore obbligo che può essere imposto dall'AGCOM alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato. Il nuovo articolo 50-bis del Codice (introdotto dal citato articolo 38) prevede che, nel caso in cui gli obblighi sopra menzionati si siano rivelati inefficaci in relazione ai mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso, Pag. 187l'AGCOM, a titolo di misura eccezionale e previa autorizzazione della Commissione europea, può imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso dei suddetti prodotti in un'entità commerciale operante in modo indipendente. Questa entità commerciale fornirà prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese del settore, compresa la società madre, negli stessi tempi e agli stessi termini e condizioni. L'obbligo di separazione funzionale è compatibile con la contemporanea imposizione degli altri obblighi previsti dal codice. L'adozione della misura in commento dovrà essere preceduta da una dettagliata analisi degli aspetti elencati nel comma 3 del nuovo articolo 50-bis.
  Il nuovo articolo 50-ter del Codice (anch'esso introdotto dal citato articolo 38 dello schema di decreto in esame) stabilisce che un'impresa verticalmente integrata, designata come avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti, qualora intenda trasferire i propri beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi o intenda istituire un'entità commerciale separata per la fornitura di prodotti di accesso ai fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni, deve informare anticipatamente e tempestivamente l'AGCOM, per consentire a quest'ultima di valutare l'effetto del trasferimento o dell'istituzione. L'entità commerciale separata può essere destinataria degli obblighi previsti dal codice.
  L'obbligo di informare preventivamente e tempestivamente l'AGCOM sussiste anche per le imprese, designate come aventi significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti, che intendono cedere tutte, o parte significativa, delle le proprie attività nelle reti di accesso locale, a un'entità giuridicamente separata appartenente a una diversa proprietà. L'obbligo di informazione è finalizzato alla valutazione dell'effetto della transazione sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici.
  Per quanto riguarda la trasparenza e le tutele per gli utenti, evidenzia che gli articoli 49 e 50 dello schema di decreto in oggetto, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 4, lettera g), della legge n. 217 del 2011, rafforzano le prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica.
  In particolare, l'articolo 49 novella l'articolo 70 del Codice introducendo ulteriori obblighi di informazione nei contratti con gli utenti e disciplinando il diritto di recesso dal contratto, che non deve comportare penali o costi di disattivazione, quando avviene a seguito della mancata accettazione da parte dell'utente di modifiche contrattuali proposte dall'impresa.
  L'articolo 61 dello schema di decreto in oggetto, nel novellare l'articolo 80 del Codice, disciplina il cambiamento di fornitore con diritto alla conservazione del numero, fissando tempi certi per il trasferimento del numero e la sua successiva attivazione e attribuendo all'AGCOM il potere di prevedere sanzioni adeguate in caso di ritardi. I contratti conclusi tra imprese e consumatori non possono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi.
  Per quanto concerne la gestione efficiente dello spettro radio, osserva che l'articolo 9, comma 4, della legge n. 217 del 2011 enuncia, tra i principi e criteri direttivi, alla lettera c), la gestione efficiente dello spettro radio e, alla successiva lettera d), la possibilità di introdurre limitazioni non discriminatorie per finalità di interesse generale.
  In attuazione di tali principi e criteri, l'articolo 10 dello schema di decreto in oggetto, introducendo l'articolo 13-bis del Codice, individua i compiti del Ministero dello sviluppo economico per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'EU, in cooperazione con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea.
  L'articolo 11 dello schema di decreto in esame, quindi, sostituisce l'articolo 14 del Codice stabilendo che la ripartizione e Pag. 188l'assegnazione delle radiofrequenze siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati ed enunciando il principio della neutralità tecnologica e dei servizi. Ciò significa che nelle bande di frequenze disponibili possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica e possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica. Tale principio può subire limitazioni proporzionate e non discriminatorie per evitare interferenze dannose, proteggere dai campi elettromagnetici, assicurare la qualità tecnica del servizio e la massima condivisione delle radiofrequenze, salvaguardare l'uso efficiente dello spettro, salvaguardare la vita umana, promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale, evitare l'uso inefficiente delle radiofrequenze, promuovere la diversità culturale e linguistica ed il pluralismo dei media. Quanto disposto dal citato articolo 14 si applica allo spettro radio attribuito successivamente all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive. La disciplina relativa ai titolari dello spettro radio precedentemente assegnato è contenuta invece nel nuovo articolo 14-bis del Codice, introdotto dall'articolo 12 dello schema, ai sensi del quale i principi di neutralità si applicano pienamente anche a questi soggetti a decorrere dal 25 maggio 2016 (termine previsto dalla direttiva per la conclusione del periodo transitorio).
  L'articolo 23 dello schema, che novella l'articolo 27 del Codice, elenca i casi nei quali possono essere concessi diritti individuali di uso delle frequenze radio, anziché l'autorizzazione generale, vale a dire la possibilità di svolgere l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in modo libero, previa dichiarazione da inviare al Ministero, che è lo strumento da utilizzare ogniqualvolta sia possibile. I diritti individuali di uso possono essere concessi per evitare interferenze dannose, per assicurare la qualità tecnica del servizio nonché per assicurare un utilizzo efficiente dello spettro; per conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea.
  Con riferimento alle disposizioni relative a reti e impianti, rileva che il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 4, lettera m), della legge n. 217 del 2011 riguarda la promozione di investimenti efficienti e di innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica.
  In attuazione di questa indicazione, l'articolo 66 dello schema di decreto in oggetto, che novella l'articolo 86 del Codice, fissa un termine massimo di sei mesi dalla richiesta, per l'adozione, da parte delle autorità competenti, delle occorrenti decisioni per la concessione del diritto di installare infrastrutture.
  L'articolo 67 dello schema di decreto in esame, nel modificare l'articolo 89 del Codice, attribuisce all'AGCOM il potere di imporre, agli operatori che hanno diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private, la condivisione di tali infrastrutture o proprietà con altri operatori, nel rispetto del principio di proporzionalità. L'AGCOM può anche imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio degli edifici, quando ciò sia giustificato dal fatto che la duplicazione del cablaggio sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Inoltre, il nuovo comma 5-bis dell'articolo 89 del Codice consente al Ministero dello sviluppo economico di richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione di un inventario della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
  Per quanto riguarda la sicurezza ed integrità delle reti, ricorda che l'articolo 9, comma 4, lettera e), della legge n. 217 del 2011 enuncia, tra i principi e criteri direttivi, il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti. In materia segnala gli articoli 16-bis e 16-ter del Codice, introdotti dall'articolo 14 dello schema di decreto in oggetto, che attribuiscono al Ministero dello sviluppo economico il compito di individuare misure per il rafforzamento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e per la massima limitazione delle conseguenze sul loro funzionamento Pag. 189e disponibilità, derivanti dalla complessità dei sistemi, dai guasti tecnici, da errori umani, da incidenti o attentati.
  Infine, per quanto attiene al numero di emergenza unico europeo (112), rammenta che l'articolo 55 dello schema, che introduce il nuovo articolo 75-bis del Codice, attribuisce al Ministero dell'interno poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del citato numero di emergenza, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta, nei quali, come si legge nella relazione illustrativa, operano soggetti non appartenenti alle autorità incaricate dei servizi di soccorso, che utilizzano sistemi tecnologici in grado di assicurare il conseguimento delle finalità del numero unico di emergenza.
  In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito della discussione.

  Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del capitano di vascello Antonino De Simone a presidente dell'Autorità portuale di Messina.
Nomina n. 143.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

  Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, ricorda che con lettera del 17 aprile 2012, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la proposta di nomina del capitano di vascello Antonino De Simone a presidente dell'Autorità portuale di Messina.
  Osserva che, come si evince dalla citata lettera, il 19 dicembre 2011 è scaduto il mandato quadriennale del Presidente dell'Autorità portuale di Messina, professor ingegner Dario Lo Bosco. Poiché non è stato possibile pervenire al rinnovo dell'incarico entro i termini della prorogatio, lo stesso professor Lo Bosco è stato nominato, con decreto ministeriale 13 febbraio 2012, n. 48, Commissario straordinario dell'Ente fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
  Ai fini della nomina del nuovo presidente, il 14 luglio 2011, è stato chiesto agli enti pubblici interessati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge n. 84 del 1994, di fornire i nominativi degli esperti tra i quali individuare il nuovo Presidente. Dopo un sollecito inoltrato il 1o dicembre 2011, sono quindi pervenute le designazioni della Provincia, del Comune, della Camera di commercio di Messina e del Comune di San Filippo del Mela i quali hanno indicato, con atto congiunto, il dottor Salvatore Leonardi, il dottor Antonio Samiani e l'Avvocato Calogero Ferlisi; il Comune di Milazzo ha invece proposto il dottor Tommaso Santapaola, mentre il Comune di Pace del Mela ha candidato i dottori Salvatore Leonardi, Romano Fortunato e Leonardo Santoro.
  Poiché il numero di designazioni acquisite è risultato superiore alle tre previste dalla norma, gli enti sono stati invitati, il 27 dicembre 2011, a comunicare, entro il 16 gennaio 2012, i nominativi degli esperti in numero complessivamente pari a tre. Tale invito è stato però disatteso, dato che al termine suddetto gli enti hanno ritenuto di dover riconfermare le indicazioni precedenti, ad eccezione del Comune di Pace del Mela che non ha fornito una posizione espressa.
  A fronte di ciò e in considerazione dell'imminente scadenza anche del periodo di prorogatio del Presidente uscente, si è ritenuto comunque necessario procedere all'individuazione di un nominativo da sottoporre, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 84 del 1994, all'intesa regionale. Il 30 gennaio la Regione è stata quindi invitata a esprimere la prevista intesa sul nominativo dell'Avvocato Calogero Ferlisi, in possesso dei requisiti necessari.Pag. 190
  Il 2 marzo 2012, tuttavia, la Regione ha riscontrato negativamente la richiesta del Ministero ed ha contestualmente proposto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, una propria terna di candidati, con il seguente ordine preferenziale: dottor Ammiraglio Tommaso Santapaola; dottor contrammiraglio Giovanni Zuccalà; comandante dottor Antonino De Simone. A questo riguardo, la provincia di Messina, assieme al Comune di Messina, alla Camera di Commercio di Messina e al Comune di San Filippo del Mela, nel sottolineare invece il proprio assenso alla nomina dell'avvocato Ferlisi, ha evidenziato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come la Regione Sicilia, senza fornire alcuna motivazione in merito, non abbia espresso il suo assenso sulla proposta di nomina del citato avvocato, comunicando invece un'ulteriore terna di nominativi, senza prendere in considerazione quelli a suo tempo individuati dagli enti interessati.
  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tuttavia, preso atto delle indicazioni fornite dalla Regione e rilevata la necessità di provvedere tempestivamente al ripristino della normale amministrazione presso l'Ente portuale messinese, ha proposto la nomina a Presidente dell'Autorità portuale di Messina del capitano di vascello Antonino De Simone, che, come emerge dal suo curriculum professionale in distribuzione, per la professionalità posseduta e per i rilevanti incarichi ricoperti, risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Al riguardo, chiede comunque al Governo una conferma in merito al fatto che il candidato alla presidenza dell'Autorità portuale di Messina, in quanto dipendente pubblico, non potrà, all'atto dell'assunzione del nuovo incarico, continuare a svolgere la precedente attività lavorativa.
  Tutto ciò considerato, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dei chiarimenti che saranno resi dal Governo, sia in ordine alle risposte che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe aver fornito alle richieste formulate dalla provincia di Messina unitamente agli altri enti interessati, sia in merito alla posizione del candidato alla presidenza successivamente all'assunzione dell'incarico.

  La seduta termina alle 15.20

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegner Francesco Messineo a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara.
(Nomina n. 142).

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