CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 maggio 2012
653.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 13.40.

5-06758 Bernardini: Sull'esclusione di alcuni impiegati direttivi dalla nomina a dirigente penitenziario.

  Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, sottolineando come questa ricalchi in gran parte il testo dell'atto di sindacato ispettivo senza scioglierne il nodo fondamentale, consistente nel fatto che i soggetti che si sono rivolti al TAR hanno visto respingere i propri ricorsi mentre quelli che hanno adito il giudice ordinario hanno ottenuto il riconoscimento dei propri diritti ed il riconoscimento della qualifica di dirigenti penitenziari.

5-06759 Bernardini: Sulla carenza di organico di personale del carcere di Messina.

  Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

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  Rita BERNARDINI (PD), replicando, osserva come la risposta riconosca sostanzialmente lo stato di abbandono e totale degrado nel quale versa il carcere di Messina, nel quale, tra l'altro, in violazione di quanto previsto dalla legge, la vigilanza sulle detenute è effettuata da personale maschile, non essendovi un numero sufficiente di agenti donne. Rileva peraltro come la risposta dia qualche speranza di miglioramento delle condizioni del citato carcere sul versante dell'incremento delle unità di personale, anche se sarà necessario verificare come i nuovi assunti saranno dislocati sul territorio.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 17 Maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 13.50.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 4 aprile 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi al provvedimento C. 3900, approvato dal Senato, e adottato come testo base (vedi allegato 3).
  Dopo avere avvertito che l'esame degli emendamenti avrà inizio prossima settimana, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.
C. 5117 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca CILLUFFO (PD), relatore, preliminarmente ritiene opportuno soffermarsi sull'iter legislativo nel quale va inserito il provvedimento in esame, volto a modificare la legge 27 gennaio 2012 n. 3.
  Ricorda che il 1o aprile 2009, il Senato approvò il disegno di legge di iniziativa parlamentare AS 307-B («Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»).
  Ben diciotto mesi dopo – il 26 Ottobre 2011 – il testo del disegno venne approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati. L'iter si è concluso solo il 17 Gennaio 2012, giorno in cui il Senato ha approvato il provvedimento in via definitiva.
  Nelle more dell'approvazione definitiva al Senato, il Governo, in data 22 dicembre 2011, è intervenuto con il decreto legge n. 212 del 2011 (recante «Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile»), anticipando l'introduzione nell'ordinamento degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Il testo del Governo riproduceva sostanzialmente le disposizioni già approvate dalla Camera dei deputati ed in attesa di approvazione in terza lettura dal Senato.
  Poiché, infatti, il disegno di legge 307-B raccoglieva un ampio consenso della maggioranza, i gruppi parlamentari giungevano Pag. 37ad un accordo inteso a favorire la rapida approvazione definitiva del disegno di legge n. 307-B, avente contenuto pressoché corrispondente al Capo I del decreto legge n. 212 del 2011.
  In questa parte del provvedimento d'urgenza, in effetti, il Governo aveva fatto confluire le disposizioni del disegno di legge n. 307, approvato dal Senato quasi tre anni prima, ed in seguito modificato dalla Camera. Il Capo I del decreto legge 212/2011 e il disegno di legge n. 307-B erano sovrapponibili per quanto riguardava la parte relativa alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
  Il Senato fu, dunque, costretto ad accelerare l'approvazione del disegno di legge AS 307-B. Al contempo, la Camera, in sede di conversione, decise di sopprimere dal decreto legge 212/2011 i primi 11 articoli, relativi appunto al sovraindebitamento, dati gli strettissimi tempi in cui avrebbe dovuto procedere al loro esame.
  Ricorda che il predetto decreto-legge veniva emanato al fine di rimediare a gravi situazioni di sovraindebitamento che colpiscono soggetti non sottoponibili alle ordinarie procedure concorsuali, situazioni che nell'attuale contesto di crisi economica sono di molto aumentate (un recente studio realizzato dal Forum ANIA-Consumatori insieme all'Università degli studi di Milano, intitolato «La vulnerabilità economica delle famiglie», ha evidenziato come il 94 per cento delle famiglie sia in condizioni di debolezza economica e il 24 per cento abbia difficoltà nelle spese impreviste). Su questo punto appare utile ricordare che, alla luce della vigente normativa, sono soggetti alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942 (c.d. «Legge Fallimentare»), solo gli imprenditori commerciali che superino congiuntamente i requisiti quantitativi fissati dall'articolo 1 del precitato decreto ((a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
  Si sofferma quindi sul contenuto originario del menzionato decreto legge 212/2011.
  Il Capo I era relativo alla materia del cd. sovraindebitamento e si rivolgeva a due categorie di soggetti colpiti dal sovraindebitamento: 1) debitore generico non in grado di adempiere alle obbligazioni contratte; 2) il consumatore, inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Era previsto un accordo tra debitore e creditori (almeno il 70 per cento per il debitore generico ed il 50 per cento per i consumatori) raggiunto con l'intervento di organismi di composizione della crisi. L'accordo necessitava di omologa da parte del Tribunale per produrre effetti, che potevano consistere nella dilazione dei termini di pagamento, nella cessione dei beni o nella stipulazione di nuovi mutui per adempiere ai debiti precedenti, ed in alcuni casi era prevista la nomina di un fiduciario o di un liquidatore per raggiungere il risultato. Risultato che, tuttavia, non portava mai alla esdebitazione del debitore.
  Il Capo II recava, invece, una serie di modifiche alla disciplina del processo civile, al fine di ridurre il contenzioso civile, andando principalmente a modificare la legge sulla mediazione civile (D. Lgs. 28/2010) ed alcune norme del codice di procedura civile. In particolare in relazione alla mediazione civile l'articolo 12 modificava la disciplina della mediazione (D. Lgs. 4/3/2010, n. 28), rendendo più veloce la sanzione nel caso di ingiustificata mancata comparizione delle parti dinanzi al mediatore (ordinanza pronunciata dal giudice alla prima udienza di comparizione invece che con la sentenza che definisce il giudizio).
  Per ripercorrere cronologicamente l'ordine delle fasi procedurali succedutesi, Pag. 38ricorda che il il 12 gennaio 2012 la Commissione giustizia del Senato, con l'accordo dell'Esecutivo, decide di approvare rapidamente, in sede deliberante, il disegno di legge n. 307-B e di procedere successivamente in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 212 alla eventuale modifica o correzione anche del testo di iniziativa parlamentare medio tempore pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La proposta di legge, d'iniziativa del senatore Centaro, è stato approvato definitivamente in Commissione giustizia in sede deliberante il 17 gennaio 2012. Trattandosi di una terza lettura in sede deliberante, la proposta è divenuta legge (legge 27 gennaio 2012, n. 3; entrata in vigore il 29 febbraio u.s.). L'accordo cui si è fatto cenno in apertura si concretizzava il 1o febbraio 2012 nell'approvazione, da parte della Commissione (a cui l'Aula aveva rinviato i soli articoli da 1 a 11), dell'emendamento 1.1000 (testo 2) che sostituisce i primi 11 articoli – quelli contenuti nel capo I del decreto-legge – con ventuno articoli che, dall'articolo 1 all'articolo 11-undecies, disciplinano le composizioni delle crisi da sovraindebitamento soltanto del consumatore, definito come dal codice del consumatore «persona fisica, che ha agito prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta», nonché nella profonda modifica della legge 3/2012. Il 2 febbraio 2012 l'Assemblea del Senato approvava definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto legge come sopra modificato.
  Una modifica rilevante apportata al Senato ha riguardato, poi, la natura dell'esito della procedura che nell'impianto originario era un «accordo» tra debitore e creditori, mentre successivamente è diventato un «piano» ossia un atto unilaterale del debitore; nella legge Centaro è rimasto (si parla di) l'accordo.
  Alla luce delle considerazioni appena esposte che evidenziano, a suo parere, l'assenza di linearità e la complessità di questo iter travagliato, è sorta la necessità di migliorare l'attuale testo della legge vigente, e di integrarlo parzialmente con alcune delle disposizioni contenute nel decreto legge 212/2011.
  Svolge quindi alcune osservazioni preliminari sul merito del provvedimento in esame che si propone di garantire l'accesso ai meccanismi per la ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti a favore di due categorie di soggetti: il debitore-consumatore – inteso come persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta – e il debitore che definiremo «generico» – ovvero il debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942.
  Così facendo, il provvedimento conferma la ratio della cosiddetta legge Centaro, volta ad estendere procedure solitamente applicate nell'ambito societario o nei confronti di persone esercenti un'attività economica, a privati persone fisiche. Sistemi simili, ad esempio, si rinvengono già in numerosi paesi anglosassoni, ed in gran parte dei paesi europei. La normativa in esame, peraltro, prevede che queste procedure possano essere attivate solo su istanza del debitore.
  Il provvedimento in esame ha tre obiettivi centrali: il primo consiste nell'ampliare le categorie di soggetti che possono avere accesso alle procedure previste dalla legge Centaro – per la verità creando a seconda delle categorie coinvolte, alcune differenze sul piano dei procedimenti –; il secondo è volto a regolare più compiutamente gli «organismi di composizione della crisi», chiamati a svolgere un ruolo decisivo nell'espletamento delle procedure, fungendo principalmente da raccordo tra giudice, creditori e debitore; il terzo tende al conseguimento di un esito definito delle nuove procedure, introducendo il procedimento di esdebitazione, in analogia con la normativa di cui al r.d. 267/1942.
  Per quanto attiene al primo obiettivo, l'articolo 2 prevede l'introduzione – già prevista dal decreto-legge 212/2011 – della figura del «debitore consumatore», che va quindi ad affiancare quella di debitore ordinario (Legge Centaro, articolo 6.2, (a)), Pag. 39inteso come debitore non assoggettabile alle procedure previste dalla normativa in materia di fallimento di cui al regio decreto n. 267/1942.
  La nuova figura di «debitore consumatore», viene individuata dal disegno di legge nel «debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» (articolo 2. 1(c)(b)).
  Su questo punto non vi sono particolari osservazioni critiche, se non forse che l'addenda in questione sembra superflua, in quanto sussistono ragionevoli motivi per ritenere che la figura del debitore-consumatore già avrebbe potuto essere ricondotta alla figura di debitore prevista dalla legge Centaro. Si giungerebbe a una differente conclusione qualora il disegno di legge aggiungesse un quid pluris alla definizione di debitore appena richiamata. Infatti, se l'intento del legislatore fosse quello di consentire l'accesso del debitore-consumatore ad un procedimento «privilegiato», che non prevede come necessario il consenso dei creditori, al fine di dissuadere la concessione di crediti per beni «superflui», apparrebbe opportuna la menzione di tale finalità nel testo del disegno di legge, introducendo un criterio attraverso il quale sia possibile individuare la categoria di beni in questione. Infatti nella categoria di debitore-consumatore attuale, ricade contemporaneamente colui che si indebita per acquistare la camera da letto del figlio, e colui che si indebita per l'acquisto di un megaschermo al plasma di ultima generazione.
  Il secondo obiettivo, tradotto nell'articolo 16 del disegno di legge, è volto a modificare la legge Centaro rafforzando l'organo-perno delle suddette procedure – ovvero gli «Organismi di composizione della crisi» – che vengono definiti come: «enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale» determinati con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Questi organi sono incaricati – inter alia – di: inoltrare la proposta di accordo di ristrutturazione agli uffici fiscali competenti (nuovo articolo 9); ricevere la dichiarazione scritta del consenso dei creditori circa l'accordo di ristrutturazione (nuovo articolo 11); inoltrare le comunicazioni previste attinenti il piano del consumatore (nuovo articolo 12); curare la trascrizione del decreto di omologazione del piano (nuovo articolo 12); proporre idonea persona da nominare come liquidatore per l'esecuzione dell'accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore (nuovo articolo 13); predisporre una relazione indicante le cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore nell'adempimento delle obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del debitore; esprimere un giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda di liquidazione integrale del patrimonio (nuovo articolo 14-ter).
  Il meccanismo è stato introdotto al fine di rendere meno gravoso il carico di lavoro del giudice e degli altri operatori giuridici coinvolti nei procedimenti di cui sopra. Tale finalità, tuttavia, appare poco ponderata. In primis, risulta contraddittorio prevedere la possibilità di ricorrere al sistema giustizia con ulteriori procedimenti, che facilmente si tradurranno in un ulteriore allungamento dei tempi della giustizia civile, e prevedere dei meccanismi incidentali volti a sgravare parte dei nuovi compiti affidati al giudice. Tale considerazione potrebbe essere smentita solo da una riforma complessiva volta ad aumentare significativamente l'organico dei magistrati, cancellieri ed ufficiali giudiziari, nonché ammodernare rendendo più efficienti le strutture e gli strumenti tecnici attualmente esistenti.
  Al di là delle precedenti considerazioni, il meccanismo di cui sopra appare farraginoso, e difficilmente potrà comportare un effettivo sgravio del carico di lavoro del giudice, traducendosi invece in un significativo innalzamento del costo delle procedure previste dalla legge Centaro.Pag. 40
  In proposito, per quanto riguarda il piano di ristrutturazione dei debiti, appare assai più efficiente il meccanismo previsto dall'articolo 182-bis del r.d. 267/1942. Infatti secondo tale disposto, l'imprenditore che intende presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti, deve allegarvi una relazione sull'attuabilità dell'accordo, redatta da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili. Su quest'ultimo punto sembra tuttavia irragionevole prevedere una simile limitazione dei soggetti abilitati alla redazione della relazione, categoria che andrebbe pertanto estesa a quella dei dottori commercialisti, avvocati e notai. Inoltre, nulla osterebbe al fatto che il soggetto scelto dal debitore all'inizio della procedura, si faccia carico anche degli altri adempimenti attribuiti agli organismi di composizione della crisi.
  Il terzo ed ultimo obiettivo, fissato nel nuovo articolo 16, è quello di rendere «definitivo» l'esito delle nuove procedure, prevedendo quindi l'introduzione di un meccanismo di esdebitazione. Il giudice, infatti, dispone su istanza del debitore, la inesigibilità dei crediti anteriori all'apertura delle procedure di accordo di ristrutturazione o di omologazione del piano del consumatore. Le principali condizioni di ammissibilità sono: la cooperazione del debitore all'efficace svolgimento della procedura, e l'aver soddisfatto almeno in parte i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. Si noti che l'istituto in esame funge proprio da norma di chiusura, essendo volto a consentire un «fresh start» al soggetto coinvolto. In mancanza di una simile previsione, rimarrebbe infatti sempre aperta ai creditori la via del procedimento esecutivo per i crediti non soddisfatti, paralizzando così l'impianto di tutta la normativa in esame.
  In conclusione, quindi, si segnala il pregio di aver introdotto con l'istituto dell'esdebitazione un efficiente norma di chiusura, mentre appare invece opportuna un'ulteriore riflessione sia per quanto riguarda la definizione dei debitori ammessi alle nuove procedure, che il ruolo degli organismi di composizione della crisi.
  Passa quindi all'esame delle disposizioni del testo.
  L'articolo 1 sostituisce la rubrica del capo II della legge 3/2012 con: «Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio». Inoltre, inserisce dopo la rubrica del capo II: «Sezione prima – Procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento».
  Infine, dopo la rubrica della sezione prima del capo II l'articolo in esame aggiunge: «1 Disposizioni generali».
  L'articolo 2 prevede una addenda all'articolo 6 della legge 3/2012, introducendo una nuova figura di debitore-consumatore. La definizione contenuta nel testo in esame riprende quella del codice del consumo (il «debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta») escludendo però l'estraneità degli scopi con riferimento all'attività commerciale e artigianale, prevista invece dal codice. Tale figura va ad affiancarsi a quella di debitore prevista dall'articolo 3 (vedi infra). Per questa categoria di debitore-consumatore, è prevista l'introduzione di una procedura differenziata, disciplinata dall'articolo 11, nota come «piano del consumatore», che non prevede come necessario il consenso dei creditori ai fini dell'esecuzione della procedura. Si è già segnalato come questa dicotomia di figure di debitore sia poco chiara, e possa, a tratti, essere fuorviante. Si noti, infatti, che mentre la categoria di debitore consumatore è definita chiaramente, ed è inserita nell'articolo 6 della legge 3/2012, la categoria residuale di debitore «generico» si deve ricavare dall'articolo 7.2 della richiamata legge, come debitore non soggetto alle vigenti procedure concorsuali.
  L'articolo 2, inoltre, restringe la definizione di «sovraindebitamento», che viene quindi a coincidere con «una situazione di definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, escludendo quindi la «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni Pag. 41assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte», di cui all'articolo 6.2 della legge 3/2012.
  Questa disposizione è volta a modificare l'articolo 7 della legge 3/2012, ed introduce nuovi e più dettagliati presupposti di ammissibilità per l'accordo di ristrutturazione dei debiti. In particolare, l'accordo deve contenere un piano che assicuri: la soddisfazione dei titolari di crediti impignorabili; preveda le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori (anche suddivisi in classi); indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.
  La norma prosegue, precisando che il piano possa – sebbene la rubrica della norma parli di presupposti di ammissibilità, e non di contenuto – prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura – e qui si apre un complesso meccanismo di valutazione – «non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi».
  Innovativa anche l'addenda prevedente la sola possibilità di dilazione del pagamento, per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea (quali ad esempio: le imposte indirette sulla raccolta di capitali, la tassazione degli autoveicoli pesanti e delle autovetture, o ancora, una percentuale di IVA), per l'IVA e per le ritenute operate e non versate.
  L'articolo 3 prosegue, modificando il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3/2012, prevedendo che la proposta non sia ammissibile quando il debitore, anche consumatore, è soggetto alle vigenti procedure concorsuali; ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012; ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis (risoluzione o revoca dell'accordo); ha fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. Si noti quindi, che il disegno di legge esclude dal proprio campo di applicazione la persona fisica soggetta alle vigenti procedure concorsuali, ma che si sia indebitata prevalentemente, o addirittura esclusivamente, per spese non inerenti l'attività professionale o imprenditoriale svolta.
  Infine, la norma prevede l'applicazione delle stesse procedure anche all'imprenditore agricolo. La precisazione si è resa necessaria in quanto l'articolo 23, comma 43 del decreto legge 98/2011 (convertito con la legge 111/2011) aveva esteso a questa categoria di imprenditori, il ricorso agli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del r.d. 267/1942. Tale riferimento avrebbe quindi potuto far pensare ad un'esclusione dell'imprenditore agricolo dalle nuove procedure, essendo infatti in virtù del richiamato decreto legge, un imprenditore non rientrante nei requisiti generici di ammissibilità fissati dall'articolo 7, comma 2, della legge Centaro.
  L'articolo 4 abroga il quarto comma dell'articolo 8 della legge 3/2012, eliminando la possibilità di prevedere una moratoria della durata non superiore ad un anno, per il pagamento dei creditori estranei all'accordo.
  L'articolo 5 è volto a modificare l'articolo 9 della legge 3/2012, regolando l'iter per il deposito della proposta di piano del consumatore, che deve essere depositata presso il tribunale, e presentata, entro tre giorni a cura di un organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali (nonché agli altri enti locali) competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.
  L'articolo 5 prevede inoltre l'introduzione di un nuovo comma 3-bis. L'addenda comporta la necessità di allegare una relazione particolareggiata (predisposta dall'organismo di composizione della crisi) contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente Pag. 42le obbligazioni; le ragioni dell'incapacità di adempiere del debitore; il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui ai novellati articoli 14-ter e seguenti della legge Centaro.
  Questa norma affida all'organismo di composizione della crisi preposto un ruolo di fondamentale importanza. La relazione, infatti, oltre ad avere un contenuto estremamente dettagliato – e che facilmente si tradurrà in un costo significativo per il debitore – diventa indispensabile per una valutazione prima facie circa l'ammissibilità e l'opportunità di procedere al piano proposto.
  Gli articoli 6 e 7 non prevedono modifiche di rilievo, tranne quella di cui all'articolo 7, consistente nell'inserimento di un nuovo comma 3-bis all'articolo 10 della legge 3/2012. La disposizione prevede che, a decorrere dalla data di emanazione del decreto, sino alla data di omologazione dell'accordo, siano sospese le azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ex articolo 10.3 della legge 3/2012, e che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice a pena di nullità.
  L'articolo 8 introduce un meccanismo di silenzio-assenso nei confronti dei creditori che non abbiano fatto pervenire al giudice, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine assegnato con il decreto di cui all'articolo 10.3 della legge 3/2012, proposte di modifica al piano del debitore.
  Inoltre, il disegno di legge riduce al sessanta per cento, la percentuale di creditori necessari per l'approvazione dell'accordo ex articolo 11 della legge 3/2012. Viene inoltre specificato che ai fini del calcolo del quorum, non sono computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta preveda l'integrale pagamento del credito.
  L'articolo 8 prevede poi l'aggiunta di una nuova ipotesi di revoca dell'accordo, individuata nel caso in cui si siano verificati atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, ovvero vengano a mancare per qualsivoglia motivi le condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta. Il provvedimento di revoca è reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
  L'articolo 9 del disegno di legge modifica l'articolo 12 della legge 3/2012, prevedendo che il giudice proceda con l'omologazione dell'accordo dopo aver accertato il quorum necessario dei creditori, dopo aver risolto le eventuali contestazioni, e dopo aver verificato l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili. In caso vi sia una contestazione dei creditori che non hanno aderito all'accordo, di quelli che ne sono rimasti esclusi, o di «qualsiasi altro interessato», il disegno di legge introduce un'ulteriore condizione per l'omologazione, individuata nell'idoneità dell'accordo a soddisfare i soggetti appena richiamati, in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria di cui ai novellati articoli 14-ter e seguenti (procedimento di liquidazione).
  La norma prevede inoltre che i creditori con titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la prescritta pubblicità del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 10.1 e 10.2 della legge 3/2012, non possano procedere esecutivamente sui beni e sui crediti oggetto del piano. Questa limitazione viene meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili. L'accertamento del mancato pagamento è proposto con ricorso al tribunale, e il provvedimento di accoglimento o di rigetto è reclamabile.
  Dopo l'articolo 12 della legge 3/2012, il disegno di legge inserisce numerose nuove disposizioni volte a regolare il c.d. «piano del consumatore», procedura a cui può fare ricorso solo il debitore consumatore.Pag. 43
  Il nuovo articolo 12-bis introduce un procedimento di omologazione per certi versi simili a quello previsto per l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Il giudice, dopo il deposito della proposta di piano del consumatore (nei termini previsti dal nuovo articolo 7. 1-bis), procede con decreto alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, previa verifica di assenza di atti in frode ai creditori, disponendo altresì la comunicazione del decreto ai creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza (a cura dell'organismo di composizione della crisi). Nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti esecutivi può essere sospesa, qualora siano tali da arrecare un potenziale pregiudizio all'attuazione del piano.
  Il comma terzo del novellato articolo 12-bis prevede, a prescindere dal consenso dei creditori, e quindi a differenza di quanto visto nel caso di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, che il giudice omologhi il piano dopo averne accertato l'attuabilità e l'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, purché il debitore consumatore non abbia assunte le obbligazioni oggetto del piano senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero senza aver colposamente determinato il sovraindebitamento. I creditori o terzi interessati possono opporsi all'omologazione del piano, da cui tuttavia il giudice non può sottrarsi qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria prevista dai nuovi articolo 14-ter e seguenti.
  Il nuovo articolo 12-ter, invece, disciplina gli effetti dell'omologazione. Essenzialmente, a partire dalla data di omologazione e per un periodo non superiore ai tre anni (la cui durata precisa verrà quindi determinata dal giudice), i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o sequestri conservativi. Questi effetti vengono meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, previo accertamento chiesto con ricorso al tribunale.
  L'articolo 12 inserisce dopo l'articolo 12-ter della legge 3/2012 la e sezione relativa alla esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore».
  L'articolo 13, invece, modifica l'articolo 13 della legge 3/2012 apportando le seguenti modificazioni: la rubrica è sostituita da: «Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore»; al comma 1 dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o dal piano del consumatore». Inoltre, al comma 3 del medesimo articolo, le parole: «creditori estranei» sono sostituite dalle seguenti: «crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo». Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 2 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.».
  L'articolo 14 modifica l'articolo 14 della legge 3/2012, apportando le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo la parola: «dolosamente» sono inserite le seguenti: «o con colpa grave». Dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.». Al comma 5 del medesimo articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma il tribunale provvede in composizione monocratica».
  L'articolo 15 prevede l'introduzione nella legge 3/2012 di un nuovo articolo 14-bis, disciplinante la revoca e la cessazione degli effetti del piano del consumatore. La revoca dell'omologazione si verifica nelle ipotesi contemplate dal novellato articolo 11.5 della l. 3/2012, quindi nel caso in cui il debitore non esegua entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ovvero durante la procedura siano stati compiuti Pag. 44atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o siano venute a mancare le condizioni di ammissibilità previste.
  La cessazione degli effetti dell'omologazione, su istanza dei creditori, si verifica invece in due ipotesi. In primis, allorché sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, o ancora qualora siano state dolosamente simulate attività inesistenti. In secundis, se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal piano, ovvero se le garanzie non vengono costituite, ovvero ancora nell'ipotesi in cui l'esecuzione del piano diventi impossibile anche per cause non imputabili al debitore. La dichiarazione di cessazione, tuttavia, non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi.
  L'articolo 16 prevede l'aggiunta di una nuova sezione, intitolata «Liquidazione del patrimonio».
  La sezione introduce in primo luogo un nuovo articolo 14-ter, disciplinante il procedimento di liquidazione dei beni a cui può fare ricorso il debitore di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), ovvero il debitore non soggetto alle vigenti procedure concorsuali e che non abbia già fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad una delle procedure di omologazione di accordo di ristrutturazione o di piano del consumatore.
  Alla domanda di liquidazione va allegato un inventario di tutti i crediti e beni del debitore, accompagnato da una relazione dell'organismo di composizione della crisi contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento; le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere; il resoconto sulla solvibilità del debitore; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata. Il nuovo articolo 14-decies prevede che i beni e crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione non costituiscano oggetto della stessa.
  L'articolo 16 prevede l'introduzione di un nuovo articolo 14-quater, volto a disciplinare la conversione in liquidazione, su istanza del debitore o di uno dei creditori, della procedura di composizione della crisi o del piano del consumatore, in caso di annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti. La conversione è disposta altresì in caso di revoca o risoluzione dell'accordo, ovvero di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano per cause imputabili al debitore. La norma specifica inoltre che i beni e crediti sopravvenuti nel patrimonio, non ricadono nella procedura liquidatoria.
  Ai sensi del novellato articolo 14-quinquies, la procedura di liquidazione viene dichiarata aperta dal giudice con apposito decreto. Contestualmente, egli nomina un liquidatore e dispone che non possano essere iniziate o proseguite, per un periodo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali o sequestri conservativi. Il liquidatore, prosegue il nuovo articolo 14-sexies, provvede alla formazione dell'inventario dei beni e dei crediti da liquidare, e comunica ai creditori la possibilità di partecipare alla procedura. Questi possono partecipare depositando o spedendo entro il termine stabilito dal liquidatore, una domanda di partecipazione con il contenuto di cui al nuovo articolo 14-septies. I sintesi, secondo la norma, la domanda deve contenere: le generalità creditore; la determinazione della somma su cui ci si vuole rivalere; l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto che costituiscono la ragione della domanda; l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; l'indicazione di un numero di telefax, indirizzo email o elezione di domicilio nel circondario del tribunale competente. I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui viene effettuata la pubblicità del decreto di cui sopra sono esclusi dalla procedura (articolo 14-duodecies).
  In seguito il liquidatore, ai sensi dei nuovo articolo 14-octies, provvede alla formazione del passivo, e, in caso di contestazioni non superabili, ne rimette la determinazione definitiva al giudice. Segue la liquidazione del patrimonio, sulla base del programma di liquidazione così determinato, tramite il ricorso a procedure «competitive» Pag. 45(articolo 14-novies). Infine, il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare (nuovo articolo 14-decies).
  L'articolo 15 prevede disciplina, come anticipato precedentemente, gli organismi di composizione della crisi. Si è già avuto modo di discutere il ruolo e i profili critici di questi organismi.
  L'ultima disposizione da esaminare disciplina il procedimento di «esdebitazione» (nuovo articolo 16). Il giudice, infatti, dispone con decreto su istanza del debitore (reclamabile ex articolo 739 c.p.c.), la inesigibilità dei crediti anteriori all'apertura delle procedure di accordo di ristrutturazione o di omologazione del piano del consumatore. Le condizioni di ammissibilità sono: la cooperazione del debitore all'efficace svolgimento della procedura, il non aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda, il non aver riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dal novellato articolo 17 (sanzioni), l'aver soddisfatto almeno in parte i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. L'esdebitazione è in ogni caso esclusa qualora sia imputabile al debitore che ha avuto accesso alla procedura di liquidazione un ricorso colposo al credito e sproporzionato alle sue capacità patrimoniali, ovvero qualora egli abbia posto in essere atti in frode ai creditori o simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favori alcuni creditori. Per i debiti fiscali che pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di ristrutturazione e di esecuzione del piano del consumatore, non opera l'esdebitazione se sono stati accertati successivamente, in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
  In conclusione rileva che il disegno di legge in esame presenta indubbi pregi. Primo fra tutti, l'introduzione della procedura di liquidazione, volta a disciplinare la conversione delle procedure di ristrutturazione dei debiti e di attuazione del piano del consumatore, e più in generale l'ampliamento dell'accesso a procedure di composizione della crisi. Un ulteriore pregio del procedimento di liquidazione è la previsione di una singola figura di liquidatore nominata direttamente dal giudice, che rende più snella ed efficiente la procedura.
  Sussistono, tuttavia, ancora alcune criticità che dovrebbero essere al più presto corrette. Primo fra tutti, l'impianto scricchiolante con il quale il disegno di legge definisce le categorie di debitori, e, in secondo luogo, il ruolo degli organismi di composizione della crisi, che introducono un allungamento dei tempi delle procedure, ed un innalzamento significativo dei costi. Quest'ultimo punto potrebbe essere agevolmente corretto prevedendo una figura singola simile a quella del liquidatore. L'incarico, infatti, potrebbe essere affidato a professionisti che già ricoprono ruoli importanti nel processo esecutivo italiano, quali i dottori commercialisti, gli avvocati e i notai.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.
Atto n. 455.

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