CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 maggio 2012
651.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 74

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

  La seduta comincia alle 11.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.
C. 5076 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Enrico FARINONE (PD), presidente e relatore, sottolinea che l'Accordo quadro tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti al rafforzamento del dialogo politico e delle relazioni bilaterali in un vasto numero di settori. L'Accordo quadro in esame prevede, oltre all'instaurazione del dialogo politico, lo sviluppo della cooperazione in alcune aeree prioritarie: sviluppo economico, sviluppo sostenibile, cultura, giustizia, libertà e sicurezza.
  L'Accordo si compone di 53 articoli organizzati in dieci titoli.
  Il titolo I (articoli 1 e 2) enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in risalto la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite (articolo 1).
  Le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall'articolo 2. Pag. 75
  Il titolo II (articoli 3-7) riguarda il dialogo politico e la cooperazione. L'articolo 3 individua gli obiettivi del dialogo politico (tra i quali hanno particolare rilievo la promozione della democrazia e della soluzione pacifica delle controversie) nonché le forme della sua attuazione.
  L'articolo 4 impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema, nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Ue e Corea del Sud, in particolare, adotteranno le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; le parti convengono che il dialogo politico accompagni i suddetti elementi.
  Con l'articolo 5 le parti si impegnano a contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, di cui riconoscono la pericolosità al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
  L'articolo 6 mira al rafforzamento della cooperazione alla lotta ai crimini internazionali, anche nell'ambito della Corte penale internazionale della quale sostengono lo statuto.
  L'articolo 7 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale. La collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in attuazione delle pertinenti risoluzioni Onu, attraverso scambio di informazioni, esperienze e attività comuni di controllo delle frontiere e di formazione.
  Il titolo III, composto dal solo articolo 8, impegna le parti alla cooperazione sia nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite, l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l'OMC (Organizzazione mondiale del commercio), l'ASEM (vertice Asia-Europa) e il dialogo ASEAN-UE.
  Il titolo IV (articoli 9-20) riguarda la cooperazione in materia di sviluppo economico. L'articolo 9 definisce i termini generali della cooperazione in tema di commercio e investimenti, facendo rinvio all'accordo di libero scambio (v. commento all'articolo 43) e stabilendo che essa dovrà principalmente consistere nel dialogo e nello scambio di informazioni finalizzati ad accrescere e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l'eliminazione delle barriere non tariffarie.
  Con l'articolo 10 viene favorito il dialogo fra le parti per migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di regolamentazione bancaria e assicurativa.
  La cooperazione tra imprese è regolamentata dall'articolo 11 che individua, tra le possibili forme, gli scambi di informazioni per il miglioramento della competitività delle PMI, la promozione di contatti tra operatori economici e la facilitazione all'accesso a mercati e finanziamenti.
  Nel campo della fiscalità (articolo 12) le parti si impegno a rispettare i principi della trasparenza e della concorrenza leale, sottolineando la necessità di sviluppare in tale ambito un quadro normativo adeguato. È prevista anche una cooperazione nel settore doganale su base sia bilaterale che multilaterale (articolo 13).
  L'articolo 14 promuove la concorrenza leale, anche in conformità all'Accordo tra Comunità europea e Corea, concernente la cooperazione sulle attività anti competitive, in vigore dal 1o luglio 2009.
  Disposizioni in materia di società dell'informazione, scienza e tecnologia sono recate dagli articoli 15 e 16: la collaborazione nel campo della società dell'informazione è tesa, in particolare, a promuovere il dialogo in materia di comunicazioni elettroniche, la tutela della privacy e dei dati personali, l'indipendenza ed efficienza dell'autorità di regolamentazione, l'interoperabilità fra le reti dell'Unione europea e della Corea e gli aspetti di sicurezza connessi alle tecnologie dell'informazione.Pag. 76
  Gli articoli 17 e 18 si occupano di energia e trasporti: la lotta contro i cambiamenti climatici, l'uso sostenibile dell'energia e la sicurezza delle fonti energetiche sono al centro della collaborazione in campo energetico. In materia di trasporti particolare attenzione è dedicata ai temi della circolazione delle merci e della sicurezza dei trasporti marittimi e aerei.
  L'articolo 19 fissa l'obiettivo dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale e ne stabilisce le condizioni per la sua realizzazione. Fa inoltre rinvio ad eventuali accordi specifici per quanto riguarda le attività delle società di navigazione nell'UE e in Corea.
  La tutela dei consumatori è oggetto dell'articolo 20, con cui le parti si impegnano, tra l'alto, a rendere più compatibili le reciproche normative e ad evitare barriere commerciali.
  Il titolo V (articoli 21-27) riguarda la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile.
  In base all'articolo 21 relativo alla salute, le parti convengono di collaborare nei settori di reciproco interesse quali pandemie e malattie infettive, sicurezza alimentare e dei prodotti farmaceutici, gestione dei sistemi sanitari, campagne contro il fumo, attraverso scambi di informazioni e di esperienze nonché programmi comuni.
  È prevista inoltre dall'articolo 22, la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali attraverso scambi di informazioni, programmi e progetti specifici, in materia di lavoro, integrazione sociale e previdenza.
  Le parti si impegnano ad una collaborazione mirata alla gestione sostenibile delle riserve naturali e della diversità biologica (articolo 23) con particolare riguardo per gli aspetti del cambiamento climatico, l'adesione agli accordi internazionali in materia, il contrasto al traffico di rifiuti pericolosi e l'adozione di tecnologie e servizi ambientali. L'articolo menziona i risultati del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, agosto-settembre 2002) mentre, con l'articolo 24, le Parti si impegnano alla specifica cooperazione nell'ambito della lotta al cambiamento climatico.
  Gli articoli 25 e 26 prevedono forme di cooperazione che copriranno in maniera esaustiva tutti gli aspetti correlati allo sviluppo agricolo, alla silvicoltura (compresa la lotta al disboscamento illegale) e alla gestione sostenibile dell'ambiente marino e alla pesca.
  Con l'articolo 27, sugli aiuti allo sviluppo, le Parti, tra l'altro, si impegnano a rispettare i valori sanciti nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo.
  Del titolo VI, cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura fanno parte gli articoli 28 e 29 con i quali, al fine di migliorare la conoscenza reciproca, le parti convengono di promuovere la cooperazione – attraverso scambi e iniziative comuni in tali materie, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione l'accento è posto sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali Erasmus Mundus.
  Il titolo VII (articoli 30-38) disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza all'interno del quale le Parti convergono nell'annettere fondamentale importanza alla promozione dello stato di diritto, all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e ad un processo equo (articolo 30).
  È prevista dall'articolo 31 la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per la quale si incoraggiano la ratifica e il rispetto delle convenzioni internazionali in materia. Quanto alla cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si impegnano a migliorare gli strumenti internazionali sulla reciproca assistenza e l'estradizione.
  Al fine di migliorare gli standard relativi alla tutela dei dati personali, l'Accordo prevede, all'articolo 32, forme di assistenza consistenti in scambi di informazioni e di consulenze.
  La cooperazione in materia di migrazione (articolo 33) prevede il contrasto della migrazione illegale e della tratta di Pag. 77esseri umani, nonché misure per la riammissione dei propri cittadini anche attraverso l'eventuale conclusione di un accordo che disciplini i gli obblighi specifici delle parti. Ue e Corea del Sud collaborano nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (articolo 35) ed il traffico di stupefacenti (articolo 34), concordando gli opportuni metodi di cooperazione. Le parti cooperano per impedire l'utilizzo dei rispettivi sistemi finanziari per il riciclaggio di denaro sporco (articolo 36) anche attraverso l'applicazione di norme equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti, quali il FATF (Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro).
  Gli articoli da 39 a 42 sono contenuti nel titolo VIII (cooperazione in altri settori): turismo (articolo 39): l'intento di collaborare mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire alla reciproca comprensione; società civile (articolo 40): la cooperazione prevede la promozione di un dialogo effettivo con la società civile e la sua effettiva partecipazione; pubblica amministrazione (articolo 41): sulla base della valutazione delle esigenze specifiche, le parti coopereranno, tra il resto, per favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche; statistiche (articolo 42): la collaborazione è volta all'ottenimento di dati statistici comparabili a livello internazionale e affidabili.
  Il titolo XI (articoli 43-46) disciplina il quadro istituzionale.
  L'articolo 43 (Altri accordi) abroga l'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea del 1996, entrato in vigore il 1o aprile del 2001. Tale accordo viene ora sostituito da quello in esame, che può essere integrato, sempre a norma dell'articolo 43, da altri accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nelle materie da esso disciplinate. A tale proposito ricorda che il 6 ottobre 2010 è stato firmato a Bruxelles un Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, applicato provvisoriamente a partire dal 1o luglio 2011. Come ricorda anche l'Analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame, il Parlamento italiano sarà presto chiamato ad esaminare la ratifica di tale Accordo (già ratificato da tredici paesi membri dell'Unione).
  L'articolo 44 istituisce un Comitato misto composto da rappresentanti delle due parti, a livello di alti funzionari, che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo (secondo le modalità disciplinate all'articolo 45, comma 3). Le riunioni del Comitato avverranno con cadenza annuale alternativamente in Corea e a Bruxelles, salvo la possibilità di convocare riunioni straordinarie.
  L'articolo 45 riguarda le modalità di attuazione dell'Accordo, che è fondata sul consenso e il dialogo. Il meccanismo di risoluzione delle controversie prevede che, nel caso in cui una delle parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, si possano adottare le misure del caso, prima di assumere le quali, tuttavia, viene fatto ricorso al comitato misto. In caso di urgenza, la misura è notificata direttamente all'altra parte e al termine del periodo di consultazioni (di massimo 20 giorni, e solo su richiesta di quest'ultima), l'altra parte può richiedere un arbitrato. La procedura di arbitrato è disciplinata dall'articolo 46.
  Il titolo X (articoli 47-53) reca le disposizioni finali.
  Gli articoli 47 e 52 sono rispettivamente dedicati alla definizione delle parti e all'individuazione del territorio di applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 49 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie, e stabilisce inoltre la sua applicazione provvisoria. La durata dell'Accordo è illimitata Pag. 78salvo la possibilità di denuncia in qualunque momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra, con estinzione dell'Accordo a sei mesi dalla ricezione della notifica.
  L'articolo 53, infine, individua i testi dell'accordo, redatto in 23 lingue tutte egualmente facenti fede.
  Quanto al disegno di legge di ratifica esso si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il provvedimento è corredato di una relazione tecnica che asserisce che dall'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato italiano in quanto le maggiori spese connesse all'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori individuati, all'organizzazione dei dialoghi settoriali e alle riunioni del Comitato misto saranno interamente coperte dal bilancio comunitario. Quanto al funzionamento del Comitato misto la relazione tecnica asserisce che sarà affidato, per la parte Ue, a funzionari appartenenti alle istituzioni della stessa Unione, senza pertanto porre ulteriori oneri finanziari a carico degli Stati membri.
  Accompagna il disegno di legge un'analisi tecnico-normativa (ATN) nella quale si sottolinea la necessità del ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica in quanto l'Accordo in questione rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione. In una nota che correda il disegno di legge si specifica che esso non è soggetto ad Analisi di impatto sulla regolamentazione (AIR) in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.
  L'Accordo in oggetto non pone problematiche di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede europea, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi, condotti dalla Commissione europea, su mandato del Consiglio. Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno per consentirne l'entrata in vigore. L'Accordo risulta ratificato, oltre che dalla Corea, da Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Spagna, Ungheria, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Svezia e Slovacchia.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
Testo unificato C. 762 Bellanova e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, rammenta che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762, C.1550, C.2112, C.2654, C.4978, in materia di tutela professionale dei lavoratori dello spettacolo. Ricorda quindi che lo scorso 15 giugno 2010 la Commissione si era già espressa sul provvedimento, approvando un parere favorevole sul precedente testo unificato elaborato dalla Commissione Lavoro.
  Il nuovo testo unificato oggetto del presente esame, rispetto alla precedente versione, innova esclusivamente su due punti: tutti i riferimenti all'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) sono sostituiti dal riferimento all'INPS gestione ex ENPALS; vengono modificate le date a partire dalle quali decorreranno gli effetti giuridici delle disposizioni.Pag. 79
  Rilevato che si tratta di modifiche non aventi carattere sostanziale, e rinviando – per quanto concerne i contenuti del provvedimento – alla relazione già svolta in sede di esame del precedente testo unificato, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

  Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 11.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 15 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

  La seduta comincia alle 11.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Atto n. 466.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) che ha delegato il Governo all'attuazione della Direttiva 2009/52/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 20 luglio 2011.
  Ricorda quindi che il 30 settembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (procedura d'infrazione n. 2011/1073) per mancato recepimento della direttiva 2009/52/CE.
  La Direttiva, al fine di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione contro l'immigrazione illegale, introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare. Si tratta, quindi, di una disciplina relativa alla specifica fattispecie di lavoratori irregolari appartenenti a Paesi terzi, che rappresenta un sottoinsieme della più ampia categoria normativa in materia di lavoro irregolare, ampiamente regolamentata.
  L'attuazione della delega avviene inserendo alcune modifiche all'interno del TU immigrazione, il decreto legislativo n. 286 del 1998, il cui articolo 22 già prevede come illecito penale l'impiego di lavoratori irregolari (sia senza permesso di soggiorno che con soggiorno scaduto) sanzionando il divieto di assunzione illegale (previsto dall'articolo 3 della Direttiva) con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (comma 12).
  In particolare, lo schema di decreto introduce specifiche aggravanti dell'illecito in questione, caratterizzate da un particolare disvalore del reclutamento di manodopera clandestina, in relazione soprattutto allo sfruttamento.
  Il provvedimento consta di 5 articoli.
  L'articolo 1 (comma 1, lettere a) e b)) novella il TU immigrazione aggiungendo sei nuovi commi all'articolo 22. Dopo il comma 5 (relativo al rilascio del nulla osta all'ingresso in Italia di lavoratore straniero) sono aggiunti i commi 5-bis e 5-ter (lettera a)).Pag. 80
  Il comma 5-bis introduce una preclusione ad ottenere il nulla osta per il datore di lavoro che negli ultimi 5 anni sia stato condannato, anche non definitivamente, o abbia patteggiato la pena ex articolo 444 c.p.p.: per reati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e per reati di tratta di persone da destinare alla prostituzione o al suo sfruttamento ovvero di minori da impiegare in attività illecite; per violazione dell'articolo 603-bis codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro); per violazione del citato comma 12 dell'articolo 22, TU immigrazione (assunzione illegale di stranieri).
  Analoga preclusione e, in caso di rilascio, revoca del nulla osta, è previsto dal nuovo comma 5-ter per l'ipotesi: che la documentazione a supporto del rilascio dell'atto sia stata ottenuta in maniera fraudolenta ovvero sia falsa o contraffatta; che lo straniero non firmi il contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso (salvo il caso di ritardo per forza maggiore). Ricorda che disposizioni analoghe a quelle di cui ai commi 5-bis e 5-ter sono state inserite nel decreto di recepimento della Dir. 2009/50/CE, relativa all'ingresso di lavoratori stranieri altamente qualificati, già oggetto di esame da parte della XIV Commissione.
  Dopo il comma 12 dello stesso articolo 22 del TU sono aggiunti quattro nuovi commi (da 12-bis a 12-quinquies) (lettera b)). Con il primo (comma 12-bis) sono introdotte aggravanti del reato di impiego di lavoratori irregolari di cui al comma 12, che comportano un aumento da un terzo alla metà delle pene ivi previste: la prima legata al numero di lavoratori occupati (in numero superiore a 3); la seconda relativa all'impiego di minori in età non lavorativa (inferiore a 16 anni); l'ultima, se i lavoratori sono sottoposti al particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. Il comma 12-ter prevede come pena accessoria, da irrogare nella stessa sentenza di condanna del datore di lavoro, il pagamento del costo medio del rimpatrio del lavoratore irregolare (articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della Direttiva). Il comma 12-quater prevede la possibile concessione di un permesso di soggiorno temporaneo al lavoratore irregolare che presenti denuncia e collabori con la giustizia nel processo penale a carico del datore di lavoro (articolo 13. par. 4, della Direttiva). La procedura di concessione (da parte del questore) è quella del soggiorno per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6 del TU immigrazione, disciplinato dal regolamento di attuazione del TU (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, articolo 27) che, a sua volta fa riferimento al soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del TU. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 12-quater ha, quindi, una durata di 6 mesi, prorogabile ad un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia; anche in tal caso è prevista la revoca ove vengano meno le condizioni di concessione o per comportamenti dello straniero incompatibili con le finalità del beneficio (comma 12-quinquies).
  La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame abroga il comma 7 dell'articolo 22 del TU immigrazione che attualmente prevede che il datore di lavoro che non comunichi allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro con lo straniero, è punito dal prefetto con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. La norma ha carattere di coordinamento, sia con la disciplina del sistema di comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego da parte del datore di lavoro prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 (legge n. 608 del 1996), come novellata dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2007), che con le maggiori sanzioni previste per l'omessa comunicazione ex articolo 4, legge n. 183 del 2010.
  L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto fissa i criteri per determinare ed aggiornare il costo medio di rimpatrio dello straniero irregolare che il comma 12-ter prevede come sanzione accessoria della condanna a carico del datore di lavoro. Sono dettate, inoltre, le modalità di riparto delle risorse derivanti da detta Pag. 81sanzione tra il Ministero dell'interno e quello del lavoro e delle politiche sociali.
  L'articolo 2 del provvedimento in esame recepisce l'articolo 11 della Direttiva prevedendo una ulteriore ipotesi di responsabilità da reato a carico delle persone giuridiche (articoli 11 e 12, della Direttiva). Aggiungendo al decreto legislativo n. 231 del 2001 il nuovo articolo 25-duodecies è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, fino ad un massimo di 150.000 euro, a carico dell'ente colpevole del reato di cui all'articolo 22, comma 12-bis del TU immigrazione ovvero l'impiego «aggravato» di lavoratori irregolari.
  L'articolo 3 – al fine della determinazione dell'importo dovuto dal datore di lavoro per stipendi, imposte e contributi previdenziali – introduce una presunzione relativa alla durata del rapporto di lavoro col lavoratore straniero irregolare, quantificata in sei mesi. La disposizione è attuativa dell'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva, che prevede una durata del rapporto di lavoro di almeno 3 mesi.
  L'articolo 4 dello schema di decreto attua, infine, le previsioni dell'articolo 14 della Direttiva, relative agli obblighi ispettivi degli Stati membri sull'osservanza della normativa in materia di impiego di lavoratori extracomunitari irregolari.
  L'allegata AIR riferisce che, nel 2011, a fronte di 148.533 ispezioni effettuate dagli Ispettorati del lavoro, i lavoratori stranieri non in regola con il soggiorno sono risultati 2.095 (l'1,27 per cento del totale dei 164.473 lavoratori irregolari). Sempre per il 2011, le misure sanzionatorie disposte hanno consentito «un recupero di «contributi e premi evasi pari a 165.479.603 euro ed importi introitati pari a 144.644.622 euro».
  L'articolo 4, in particolare, affida i controlli al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li effettua nell'ambito di una programmazione annuale della vigilanza, incentrata sui settori ritenuti più a rischio di infrazioni. La stessa norma prevede specifici obblighi di rapporto annuale alla Commissione Europea sui controlli effettuati ed i risultati ottenuti.
  L'articolo 5 è relativo alla clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.
  Con specifico riferimento alla diretta attuazione delle norme contenute nella direttiva 2009/52/CE, lo schema di decreto sembra rispondere alle previsioni della direttiva. Esso non reca tuttavia alcuna disposizione riguardante la materia della responsabilità relativamente al subappalto, disciplinata dall'articolo 8 della direttiva. Tale disposizione prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché la responsabilità della violazione possa essere estesa anche all'appaltante, sia per le sanzioni finanziarie sia per il pagamento degli arretrati. A questo riguardo occorre verificare se le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, sono da considerarsi attuative del dettato della direttiva sul punto. L'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo prevede l'obbligazione in solido del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurativi, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

  Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le Pag. 82reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
Atto n. 463.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR).
COM(2011)873 def.