CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 maggio 2012
650.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Doris LO MORO.

  La seduta comincia alle 10.05.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
Testo unificato delle proposte di legge C. 4826 Iannaccone e abbinate – Relatore: Zaccaria.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Roberto ZACCARIA, relatore, dopo aver dato brevemente conto dei contenuti del testo unificato all'esame, sul quale il Comitato è chiamato a pronunziarsi in quanto contiene due disposizioni di delega, precisa come esso disciplini la materia assai delicata del così detto finanziamento pubblico ai partiti. In proposito, osserva come dal testo emerga l'intenzione assai precisa del legislatore di ridisegnare i contenuti del finanziamento, che viene notevolmente ridotto quanto all'importo e riconfigurato nella propria struttura sulla base di un duplice criterio, in base al quale ai rimborsi elettorali si affiancano contributi all'attività dei partiti politici. Oltre a tali misure sono previsti ulteriori interventi in materia di trasparenza dei bilanci e di controlli sui medesimi.
  In merito agli aspetti che più interessano le competenze del Comitato, rileva la presenza di taluni difetti di coordinamento delle disposizioni introdotte con la normativa vigente; infatti, a disposizioni che intervengono puntualmente sul tessuto normativo vigente si accompagnano altre norme (tra le quali menziona, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che introduce disposizioni a regime in materia di contributi pubblici ai partiti) che, invece, su questo non si innestano in modo puntuale. Al riguardo, segnala che l'articolo 8, comma 1, comunque, contiene una delega Pag. 4al Governo finalizzata all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contributi ai candidati alle elezioni ed ai movimenti e partiti politici, con il precipuo compito di coordinare e unificare in un unico corpo normativo la normativa vigente. Segnala, infine, che il provvedimento contiene alcuni rinvii normativi generici o imprecisi e taluni refusi.
  Alla luce delle predette osservazioni, procede, pertanto, ad illustrare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4826 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente, e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   esso reca un contenuto omogeneo essendo volto ad introdurre un'organica disciplina dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e delle misure atte a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi, corredata di due deleghe al Governo finalizzate – rispettivamente – all'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e all'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali;
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   il provvedimento in esame, nel dettare una organica disciplina dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, interviene solo in parte sulla normativa vigente attraverso novelle ed abrogazioni, registrandosi, conseguentemente, in tali casi, un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative; ciò si riscontra, a titolo esemplificativo: all'articolo 1, che introduce, ai commi 1 e 3, disposizioni a regime in materia di contributi pubblici ai partiti, le quali si sovrappongono alla normativa vigente, ancorché i commi 2 e 4 del medesimo articolo 1, con i quali le anzidette disposizioni fanno sistema, rechino invece clausole modificative e abrogative; tale fenomeno si rinviene, altresì, all'articolo 7, il cui comma 2 estende alle elezioni dei membri italiani del Parlamento europeo l'ambito di applicazione degli articoli 7, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, adattandola in maniera non testuale al nuovo ambito applicativo (in particolare, si prevede che il “Presidente della Camera di appartenenza” deve essere inteso come sostituito dal “Presidente della Camera dei deputati” e il “Presidente delle rispettive Camere” come sostituito dal “Presidente della Camera dei deputati”); il compito di coordinare e unificare in un unico corpo normativo le disposizioni in materia di contributi ai candidati alle elezioni ed ai movimenti e partiti politici è comunque demandato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ad un testo unico da adottare in un termine assai ristretto (120 giorni) previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;
   il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi imprecisi o generici: ad esempio, l'articolo 4, comma 2, per un evidente refuso, nel richiamare i fondi per i contributi pubblici ai partiti e movimenti politici, si riferisce all'articolo 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, anziché all'articolo 1, comma 5, della medesima legge, novellato dall'articolo 1, comma 2; l'articolo 5, comma 6, dispone che, ai fini dell'individuazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo articolo a carico dei partiti e movimenti politici che non ottemperino agli obblighi di trasparenza dei loro bilanci e dell'individuazione della relativa tutela giurisdizionale, si applichino le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981, “salvo quanto diversamente disposto”; infine, l'articolo 7, comma 2, prima richiamato, estende alle elezioni dei membri italiani del Parlamento europeo l'ambito di applicazione di alcuni articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, “in quanto compatibili”;Pag. 5
   il testo unificato, all'articolo 1, comma 4, lettera d), abroga la disciplina relativa al rimborso da attribuire ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, contenuta ai commi 1-bis e 5-bis dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1999; sembrerebbe così soppresso ogni rimborso per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici in tale circoscrizione;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    all'articolo 4, comma 2, si corregga il riferimento ivi contenuto all'articolo 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, anziché all'articolo 1, comma 5, della medesima legge, come novellato dall'articolo 1, comma 2.

  Il Comitato osserva altresì che:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 6, comma 2 – che novella l'articolo 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993, indicando per relationem l'importo dei contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche di cui il candidato deve dichiarare di aver beneficiato – si dovrebbe valutare l'opportunità di fare esplicito ed immediato riferimento all'importo di cinquemila euro, indicato al comma 1 del medesimo articolo 6, che novella la norma richiamata dal comma 2 (articolo 4, terzo comma, della legge n. 659 del 1981)».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 10.15.