CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 maggio 2012
650.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 10.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare, dapprima, all'esame in sede consultiva del testo unificato delle proposte di legge in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, quindi, del disegno di legge comunitaria e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2011, e, infine, all'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione C. 5178.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi Pag. 38concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
Testo unificato C. 4826 e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianfranco CONTE, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari costituzionali, il testo unificato delle proposte di legge C. 4826 ed abbinate, recante norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi, delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
  A tale proposito avverte che il parere sul provvedimento dovrà espresso entro la seduta odierna, in quanto la I Commissione ne concluderà oggi l'esame.

  Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, illustra il contento del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, rilevando come l'articolo 1, comma 1, riduca i contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici, che passeranno dall'ultima misura prevista ai sensi della normativa vigente, pari a 182 milioni di euro, ad un ammontare fisso di 91 milioni di euro: il 70 per cento di tale somma (63,7 milioni) è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica, mentre il restante 30 per cento della somma di 91 milioni (27,3 milioni) è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2.
  Il comma 2 novella l'articolo 1, comma 5, della legge n. 157 del 1999, prevedendo un tetto, pari a 15,9 milioni di euro, per ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi eletti (Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Parlamento europeo e consigli regionali), in relazione a ciascun anno di legislatura degli organi stessi, in luogo della precedente formulazione della norma, che attribuiva a ciascun fondo la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.
  Il comma 3 indica la decorrenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, le quali si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della legge.
  Il comma 5 reca una previsione di natura transitoria, stabilendo che le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge, sono ridotte del 10 per cento e che l'importo così risultante è ulteriormente ridotto del 50 per cento.
  In conseguenza con le modifiche recate dai commi 1 e 2, il comma 4 abroga le precedenti norme recanti misure di riduzione dell'autorizzazione di spesa per i rimborsi elettorali, segnatamente: l'articolo 2, comma 275, della legge n. 244 del 2007; l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010; l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
  Sono inoltre abrogati i commi 1-bis e 5-bis dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1999, recanti le modalità di rimborso delle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, che prevedono un incremento dei citati fondi nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare.
  Il comma 4-bis reca le conseguenti modifiche formali all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 157 del 1999.Pag. 39
  L'articolo 2, comma 1, delinea il meccanismo di cofinanziamento pubblico privato aggiuntivo rispetto al contributo pubblico di cui all'articolo 1.
  In particolare, si prevede l'attribuzione ai partiti e movimenti politici indicati dal comma 2 di un contributo annuo per lo svolgimento dell'attività politica, determinato nella misura di 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di contribuzioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti.
  La disposizione specifica che, ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le contribuzioni liberali percepite, così come risultanti nel rendiconto dell'ultimo esercizio.
  Ai sensi del comma 2 il contributo spetta a ciascun partito e movimento politico che abbia ottenuto almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo o dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano. La misura del contributo viene determinata nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti al partito. Le quote dei contributi non attribuite sono quindi versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  I commi da 3 a 5 definiscono il meccanismo procedurale per l'assegnazione del contributo previsto dall'articolo, il quale è determinato con decreto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per i fondi di rispettiva competenza, sulla base delle indicazioni della Commissione istituita dall'articolo 5, comma 3, e previa richiesta dei partiti e movimenti politici, formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e movimenti politici per il rimborso delle spese elettorali, ed effettuata, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi citati.
  L'articolo 2-bis impone ai partiti e movimenti politici che intendano concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi previsti dalla legge di dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.
  L'articolo 3 è volto a fissare un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai contributi elettorali.
  A tal fine, mediante una modifica all'articolo 9 della legge n. 515 del 1993, si stabilisce che il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione e la quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. È quindi previsto che alla ripartizione del fondo partecipino altresì i candidati non collegati ad alcun gruppo, che risultino eletti.
  Con riferimento, invece, al fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati, si prevede che esso sia ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto.
  Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 4, il quale interviene sul regime tributario delle detrazioni ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici.
  In particolare, il comma 1 sostituisce, a decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  Rispetto all'attuale formulazione della norma, viene raddoppiata dal 19 al 38 per Pag. 40cento la percentuale di detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un Consiglio regionale.
  Inoltre, si riduce da 200 milioni di lire a 10.000 euro il limite massimo dell'importo detraibile delle erogazioni, e si introduce la condizione che le erogazioni stesse, per importi compresi appunto fra 50 e 10.000 euro annui, siano effettuate mediante versamento bancario o postale.
  Il comma 2 reca la clausola di copertura finanziaria delle eventuali minori entrate derivanti dalla novella del comma 1, cui si fa fronte con la riduzione degli oneri relativi ai fondi per il rimborso delle spese elettorali di cui all'articolo 5 della legge n. 157 del 1999.
  L'articolo 5 interviene sul regime di trasparenza e sui controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.
  In particolare, il comma 2 introduce l'obbligo per i partiti di avvalersi di società di revisione, con lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza non solamente in sede di redazione del bilancio, ma anche ai fini della complessiva gestione contabile e finanziaria.
  La norma prescrive che le società di revisione devono essere iscritte all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e che l'incarico di controllo può avere una durata di tre esercizi consecutivi, rinnovabile per altri tre.
  La società di revisione esprime un giudizio sulla regolarità del rendiconto, sulla base della normativa, verificando a tal fine: la regolare tenuta della contabilità; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti; la conformità del rendiconto alle norme che lo disciplinano.
  Il comma 3 istituisce la Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, con il compito di controllare i rendiconti dei partiti con le modalità di cui al comma 4.
  La Commissione è composta da cinque membri, di cui tre designati dal Presidente della Corte dei conti; uno dal Presidente del Consiglio di Stato; uno designato dal Primo Presidente della Corte di cassazione. La norma specifica che tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata e che due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro.
  La Commissione è nominata con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, il quale individua, tra i componenti, il Presidente della Commissione che ne coordina i lavori.
  La sede della Commissione è stabilita presso la Camera dei deputati, mentre le risorse di personale di segreteria necessarie all'operatività della Commissione sono garantite congiuntamente e in pari misura da Camera e Senato.
  I componenti della Commissione, il cui mandato dura quattro anni, rinnovabili una sola volta, non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata per la Commissione.
  Il comma 4 disciplina le modalità di controllo dei bilanci dei partiti, secondo il procedimento di seguito descritto:
   1) i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici trasmettono alla Commissione il rendiconto ed i relativi allegati, la certificazione della regolarità del rendiconto resa dalla società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto medesimo, entro il 30 giugno di ogni anno;
   2) la Commissione effettua il controllo procedendo anche alla verifica del contenuto del rendiconto con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute alla documentazione prodotta a prova delle spese stesse;Pag. 41
   3) se la Commissione individua eventuali irregolarità o inottemperanze si apre un contraddittorio che può portare alla richiesta della Commissione al partito di sanare tali irregolarità o inottemperanze;
   4) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto la Commissione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità; la relazione è trasmessa ai Presidenti di Camera e Senato, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet;

  Il comma 5 prevede, nel caso di inottemperanza all'obbligo di presentare, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto, che la Commissione applichi una sanzione amministrativa pecuniaria consistente in una decurtazione dell'intero importo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2. In caso di riscontro di irregolarità o di omessa pubblicazione del rendiconto, la sanzione amministrativa è fissata nella misura da uno a tre volte della misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non oltre due terzi di tali somme. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa fino a due terzi di tali somme.
  La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati. In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi elettorali loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.
  Ai fini dell'applicazione delle predette sanzioni, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, il comma 6 stabilisce l'applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981.
  Il comma 7 interviene in ordine alla trasparenza dei bilanci dei partiti disponendone la pubblicazione, entro il 15 giugno di ogni anno, sia sul sito internet del partito, sia su quello della Camera.
  In particolare, devono essere pubblicati: il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa; la relazione della società di revisione; i bilanci relativi alle imprese partecipate; il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
  Il comma 8 chiarisce che l'obbligo di rendicontazione si applica non solamente ai partiti che partecipano alla ripartizione dei rimborsi, ma anche a quelli che vi hanno partecipato nel passato. Tale obbligo permane fino allo scioglimento degli stessi e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali.
  Conseguentemente, il comma 10 reca le norme di coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di rendiconto dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 8 della legge n. 2 del 1997, specificando, tra l'altro, che per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante.
  Il comma 11 prevede che le norme dei commi da 1 a 8 si applicano a partire dai rendiconti successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria la disposizione stabilisce che il controllo sui rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012, è effettuato dalla Commissione secondo le norme vigenti.
  L'articolo 6, comma 1, attraverso una modifica all'articolo 4, terzo comma, della legge n. 659 del 1981, riduce da 50.000 a 5.000 euro il limite di importo delle singole erogazioni liberali in favore dei partiti Pag. 42politici oltre il quale le erogazioni medesime devono essere dichiarate nei bilanci dei partiti stessi.
  Il comma 2 modifica l'articolo 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993, il quale prevede che nel rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per le campagne elettorali relative alla Camera e al Senato, siano analiticamente riportati, attraverso indicazione nominativa, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 20.000, elevando fino all'importo di 50.000 euro (indicato dall'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 come ammontare il cui superamento comporta l'obbligo di dichiarare i finanziamenti o contributi erogati ai partiti politici), il limite oltre il quale si applica il predetto obbligo di rendicontazione.
  L'articolo 7, comma 1, stabilisce un limite alle spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo, le quali non possono superare il prodotto tra l'importo di euro 1,00 ed il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.
  Il comma 2 estende alle elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo le disposizioni applicabili alle elezioni politiche nazionali in materia di limiti e pubblicità delle spese elettorali, tipologia delle spese elettorali, pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati da parte del Collegio di garanzia elettorale, nonché di sanzioni (di cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge n. 515 del 1993).
  Il comma 3 estende le norme in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti ai membri italiani del Parlamento europeo.
  L'articolo 8, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro 120 giorni, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, riunire le disposizioni della legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai movimenti e partiti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.
  Ancora per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama il comma 2 del medesimo articolo 8, il quale conferisce un'ulteriore delega al Governo (sempre della durata di 120 giorni) in materia di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati o enti (individuati con DPCM), svolte nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (detrazioni disciplinate dall'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del TUIR), per armonizzare il relativo regime tributario con quello stabilito dall'articolo 4 della legge per le detrazioni delle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici.
  In merito alla formulazione del comma 2 evidenzia come la dizione, ivi utilizzata, di «detrazioni sulle erogazioni liberali» non risulti corretta, in quanto si tratta di detrazioni delle predette erogazioni dall'imposta lorda.
  In linea generale, ricorda inoltre che il Governo si accinge a presentare alle Camere un disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (vedi allegato 1).

  Maurizio LEO (PdL), esprime perplessità sul disposto dell'articolo 4, comma 1, del testo unificato, il quale raddoppia dal 19 al 38 per cento la percentuale di detraibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici, in quanto tale modifica determinerebbe un disallineamento rispetto alla percentuale di detraibilità delle medesime Pag. 43erogazioni prevista ai fini IRES dall'articolo 78, comma 1, del TUIR.
  Ritiene, quindi, opportuno segnalare la questione alla Commissione di merito, in quanto la materia merita una più approfondita riflessione, in vista di una revisione organica della stessa, al fine di evitare l'introduzione nel sistema tributario di trattamenti sperequati che rischierebbero di apparire ingiustificati.

  Gianfranco CONTE, presidente, condividendo le considerazioni svolte dal deputato Leo, ritiene che la proposta di parere potrebbe essere integrata, ove il relatore e la Commissione ne ravvisino l'opportunità, da un'osservazione volta a segnalare alla Commissione di merito il rilevato disallineamento, in attesa di una revisione dell'intera materia.

  Marco CAUSI (PD) ritiene che il disallineamento tra le due discipline relative alla detrazione per oneri concernenti erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici sia stato non soltanto valutato, ma anche voluto dalla Commissione di merito, la quale, evidentemente, ha inteso accordare un trattamento più favorevole alle erogazioni liberali, presumibilmente di minore entità, effettuate dalle persone fisiche.

  Maurizio LEO (PdL), pur ritenendo possibile che la formulazione dell'articolo 4, comma 1, del testo unificato sia da ricondurre a una precisa volontà della Commissione di merito, nel senso indicato dal deputato Causi, sottolinea l'esigenza di evitare il più possibile trattamenti differenziati, che introdurrebbero asimmetrie nella disciplina delle detrazioni per oneri, in contrasto con i principi dell'ordinamento tributario.

  Alberto FLUVI (PD) ritiene che la questione sollevata dal deputato Leo sia stata già valutata dalla Commissione di merito, non ritenendo opportuno che il parere della Commissione Finanze affronti anche tale aspetto.

  Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle considerazioni testé svolte, ritiene che si possa passare alla votazione della proposte di parere formulata dal relatore.

  Francesco BARBATO (IdV) lamenta come, a circa mezz'ora dall'inizio della seduta, nessun rappresentante del Governo si sia ancora degnato di intervenire ai lavori, ad ennesima dimostrazione dell'inaccettabile disinteresse dell'Esecutivo per l'attività della Commissione e del Parlamento in generale: chiede pertanto al Presidente di sospendere la seduta fino all'arrivo del Sottosegretario competente.

  Gianfranco CONTE, presidente, considerata l'assenza del Sottosegretario, sospende la seduta e convoca immediatamente una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

  La seduta, sospesa alle 10.30, è ripresa alle 10.45.

  Gianfranco CONTE, presidente, nel ringraziare il Sottosegretario Polillo per la disponibilità a presenziare alla seduta odierna nonostante fosse già impegnato al Senato, rileva come l'episodio odierno dimostri l'impossibilità di assicurare la costante partecipazione del Governo ai lavori parlamentari con due soli Sottosegretari per l'economia e le finanze, riservandosi quindi, di sollevare la questione presso il Presidente del Consiglio.

  Francesco BARBATO (IdV) ritiene come il ritardo con cui il rappresentante del Governo è intervenuto nella seduta della Commissione rappresenti, oltre che una manifestazione di disprezzo per la funzione democratica del Parlamento, l'ennesima dimostrazione dell'incapacità dell'Esecutivo di affrontare i problemi concreti del Paese.
  Passando, quindi, al merito del provvedimento in esame, considera scandaloso che la maggioranza, incurante del discredito di cui è ormai circondata nel Paese, ritenga di preoccuparsi prioritariamente delle tematiche relative al finanziamento Pag. 44dei partiti politici, disinteressandosi invece dei gravissimi problemi che affliggono la generalità dei cittadini e delle imprese, nel quadro della crisi economica in atto.
  In particolare, richiama i segnali di allarme sempre più forti che vengono dal mondo del lavoro, citando, a titolo di esempio, la protesta messa in atto dai lavoratori della Magneti Marelli di Termini Imerese, che si sono visti costretti ad occupare gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulle loro difficoltà economiche, nonché la lotta posta in essere da alcuni mesi dai lavoratori dello stabilimento Irisbus di Avellino per protestare contro l'improvvisa ed arrogante decisione della FIAT di chiudere lo stabilimento, ponendo sul lastrico migliaia di famiglie ed eliminando l'unico sito produttivo nazionale attivo nella costruzione di autoveicoli per il trasporto pubblico di passeggeri, senza individuare alcuna reale alternativa.
  In tale contesto emergenziale sarebbe stato dunque meglio che i partiti della maggioranza, invece di predisporre in tutta fretta un provvedimento di facciata sul finanziamento pubblico dei partiti, si fossero accontentati di mantenere le vecchie modalità di finanziamento della politica, basate, come la storia del Paese insegna, sulle tangenti e sul malaffare. Al contrario, si è preferito avviare un intervento legislativo di falsa riforma che, tra l'altro, finirà per scardinare l'ordinamento tributario, nella misura in cui si introduce un disallineamento tra la percentuale di detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici, che viene innalzata dal 19 al 38 per cento attraverso la novella dell'articolo 15, comma 1-bis, del TUIR, e la percentuale di detraibilità di tale erogazioni ai fini IRES, che rimane fissata al 19 per cento, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, del medesimo TUIR.
  Ritiene quindi che l'intera operazione risulti assolutamente fallimentare, a testimonianza del completo scollamento tra i partiti di maggioranza e la realtà politica ed economica del Paese, e che, per tali motivi, la Commissione debba esprimere parere contrario sul provvedimento, formulando pertanto una proposta alternativa di parere in tal senso (vedi allegato 2).

  Angelo CERA (UdCpTP) invita il deputato Barbato a non utilizzare a fini demagogici e di polemica politica i drammi del Paese e di molti cittadini, sottolineando come, in molti casi, di cui sussistono chiari esempi in anni recenti, sono propri i soggetti che criticano moralisticamente il sistema di finanziamento dei partiti ad avvalersene senza alcuno scrupolo.
  In tale contesto chiede se l'Italia dei Valori abbia mai effettivamente rifiutato o restituito rimborsi elettorali attribuiti a tale formazione politica ai sensi della normativa vigente, sottolineando come tale normativa, la quale appare certo scandalosa sotto molti punti di vista, sia stata tacitamente accettata, nei fatti, da tutte le forze politiche, comprese quelle che, ora, si scagliano con forza contro di essa.
  Respinge quindi le lezioni di moralità che il deputato Barbato intenderebbe impartire, sottolineando di essere in Parlamento ormai da tre legislature e di aver saputo quindi meritare il voto degli elettori, a differenza di molti parlamentari, come lo stesso Barbato, che, essendo stati eletti nelle ultime legislatura, si sono potuti avvalere della nuova legge elettorale, la quale consente, come è noto, di entrare in Parlamento grazie all'apprezzamento personale degli elettori per i singoli candidati, ma sulla base delle decisioni dalle segreteria dei partiti in sede di definizione delle liste.
  Rivendica, in tale contesto, la sua piena dignità politica e personale, nonché quella di tutte le persone oneste e corrette che compongono la Commissione, le quali non meritano certo alcuna reprimenda.

  Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sarà messa ai voti la proposta di Pag. 45parere formulata dal relatore, avvertendo che la proposta alternativa di parere formulata dal deputato Barbato sarà posta in votazione solo qualora essa fosse respinta.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame congiunto, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 4925, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 (Doc. LXXXXVII, n. 5). In particolare, l'esame dei provvedimenti sarà congiunto fino alla fine dell'esame preliminare.
  Ricorda che la Commissione è chiamata a formulare una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea, nonché ad esprimere un parere sulla Relazione consuntiva. La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le relazioni di minoranza sono anch'esse trasmesse alla Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  Rammenta inoltre che nel corso dell'esame in sede consultiva presso le Commissioni di settore possono essere presentati gli emendamenti al disegno di legge afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza delle singole Commissioni; tali emendamenti, se approvati, saranno trasmessi in allegato alla relazione approvata sul provvedimento stesso alla XIV Commissione.
  Propone quindi di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge, afferenti agli ambiti di competenza della Commissione, alle ore 12 di martedì 15 maggio prossimo.

  La Commissione concorda.

  Gianfranco CONTE, presidente, in sostituzione del relatore, Soglia, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra i provvedimenti in esame.
  Per quanto riguarda il disegno di legge C. 4925, recante la Legge comunitaria 2012, evidenzia innanzitutto come il provvedimento sia stato presentato in adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 8 della legge n. 11 del 2005, che demanda ad un disegno di legge da presentare con cadenza annuale l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.
  Esso si compone di 7 articoli e due allegati, recanti questi ultimi l'elenco delle direttive per le quali è conferita al Governo la delega per il recepimento nell'ordinamento italiano: l'allegato A, recante l'elenco delle direttive per le quali non è contemplato il parere parlamentare sui relativi schemi di decreto legislativo, e l'allegato B, contenente l'elenco delle direttive per le quali è previsto il parere parlamentare sui relativi schemi di decreto.
  Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1, comma 1, conferisce una delega al Governo per adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B entro i termini indicati nelle direttive medesime, salvo che, alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, essi siano già scaduti o scadano nei tre mesi successivi, nel qual caso il Governo dovrà esercitare Pag. 46la delega entro 3 mesi dalla medesima data di entrata in vigore. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, i decreti legislativi dovranno essere adottati, invece, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria.
  Ai sensi del comma 3, per gli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive incluse nell'allegato B è prevista la trasmissione ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; la previsione si estende agli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive elencate nell'allegato A nel solo caso in cui gli stessi contemplino il ricorso a sanzioni penali. In base al comma 9, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali, è tenuto a trasmettere nuovamente alle Camere i testi degli schemi di decreto, che sono sottoposti nuovamente al parere. Analogo meccanismo di doppio parere è previsto, ai sensi del comma 4, per quanto riguarda il mancato recepimento delle condizioni, formulate ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili finanziari.
  I commi 6 e 7, attraverso il rinvio a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevedono un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni e delle province autonome nell'attuazione delle direttive.
  Il comma 8 prevede inoltre che il Ministro per le politiche europee informi con propria relazione il Parlamento dei ritardi nell'esercizio delle deleghe legislative conferite ai sensi del comma 1.
  Il comma 5 autorizza inoltre il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.
  L'articolo 2 detta, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i seguenti princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe, conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie:
   le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi (lettera a);
   debbono essere introdotte le modifiche alla disciplina occorrenti per un migliore coordinamento normativo, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione o le materie oggetto di delegificazione (lettera b);
   ove ciò sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento delle direttive, possono essere previste, entro certi limiti, sanzioni amministrative e penali, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti; nelle materie che l'articolo 117, comma 4, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa delle regioni, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni stesse (lettera c);
   eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi entro i limiti strettamente necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura si provvede, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (lettera d);
   all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, salvo che la modificazione comporti ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata (lettera e);
   nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega (lettera f);Pag. 47
   in presenza di sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse, o di coinvolgimento di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso forme di coordinamento e rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, nonché le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili (lettera g);
   le direttive che riguardano le stesse materie o che comportino modifiche degli stessi atti normativi sono possibilmente attuate con un unico decreto legislativo (lettera h).

  L'articolo 3 contiene, in analogia con quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di sanzioni per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  I decreti legislativi, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del disegno di legge.
  L'articolo 4 prevede che agli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria si applicano le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge n. 11 del 2005, ai sensi dei quali gli oneri medesimi sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe predeterminate, pubbliche e definite sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, e le entrate derivanti dalle predette tariffe sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.
  L'articolo 5 conferisce una delega al Governo, da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge stessa per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.
  Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti Stato – regioni, nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Ai sensi del comma 2 i testi unici e i codici di settore debbono riguardare materie o settori omogenei; inoltre, si precisa che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.
  L'articolo 6 stabilisce uno specifico principio direttivo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE, la quale estende il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (vale a dire ai cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi in possesso della qualifica di rifugiato o che comunque, per diverse ragioni, necessitano di protezione internazionale in uno degli Stati membri dell'Unione).
  In particolare si prevede che, nel dare attuazione alla citata direttiva, il Governo, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge, è tenuto a introdurre specifiche disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, anche Pag. 48qualora la stessa forma di protezione sia revocata o cessata ovvero il suo rinnovo sia rifiutato.
  L'articolo 7 novella il decreto legislativo n. 109 del 1992, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.
  Per quanto attiene agli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la direttiva 2011/89/UE, in materia di vigilanza sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, contemplata nell'Allegato B.
  La direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, intende principalmente garantire una portata appropriata alla vigilanza dei conglomerati finanziari (gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, che comprendano almeno un'impresa assicurativa e una operante nel settore bancario o dei servizi di investimento, e che abbiano al vertice un'impresa regolamentata oppure svolgano attività principalmente nel settore finanziario), colmando le distanze che si sono venute a creare tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi.
  Tale esigenza appare motivata dal fatto che i conglomerati finanziari debbano essere assoggettati a una vigilanza supplementare rispetto alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze con il gruppo, e a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso.
  In particolare, gli articoli 1 e 3 della direttiva, introducendo un nuovo articolo 2-bis nella direttiva 98/78/CE (relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo) e un nuovo articolo 72-bis nella direttiva 2006/48/CE (relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio), assoggettano alla disciplina generale dei conglomerati anche le società di partecipazione finanziaria mista, in modo da permettere l'applicazione della vigilanza settoriale consolidata/di gruppo, in aggiunta alla vigilanza supplementare, con riferimento a quelle società di partecipazione finanziaria o assicurativa che, in seguito all'espansione delle attività ad un altro settore finanziario, siano diventate società di partecipazione finanziaria miste.
  L'articolo 2 della direttiva 2011/89/UE, oltre a novellare numerosi articoli della direttiva 2002/87/CE (relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 142 del 2005), assegna diversi compiti alle autorità europee di vigilanza (AEV) per ciascun settore (Autorità bancaria europea – ABE , Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – AEAP e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM ), affinché emanino, attraverso il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza della prassi della vigilanza.
  Inoltre, considerato che i sottogruppi bancari e assicurativi di un conglomerato finanziario devono essere periodicamente sottoposti a prove di stress, il medesimo articolo 2 della direttiva prevede (introducendo un nuovo articolo 9-ter nella direttiva 2002/87/CE) che il coordinatore nominato conformemente alla direttiva 2002/87/CE stabilisca l'opportunità, i parametri e le tempistiche della prova di stress di uno specifico conglomerato finanziario nel suo insieme. Le autorità di vigilanza dovranno altresì sviluppare dei parametri supplementari per le prove di stress a livello dell'Unione, evidenziando i rischi di gruppo specifici che tipicamente si presentano nei conglomerati finanziari, e dovranno Pag. 49poter rendere pubblici i risultati di tali prove, ove consentito dalla legislazione settoriale.
  L'articolo 4 reca une serie di modifiche alla direttiva 2009/138/CE, concernente la vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione componenti di conglomerati finanziari, nonché in materia di requisiti patrimoniali di solvibilità delle predette imprese, mentre l'articolo 5 autorizza la Commissione europea a rivedere integralmente la già citata direttiva 2002/87/CE.
  Segnala quindi come il termine di attuazione della direttiva sia fissato dall'articolo 6 della direttiva stessa al 10 giugno 2013, salvo specifiche deroghe indicate dal comma 3 del medesimo articolo, per le quali il termine è fissato al 22 luglio 2013.
  Con riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5) evidenzia in primo luogo come, a seguito delle modifiche apportare dalla legge n. 96 del 2010 (Legge Comunitaria 2009), siano stati separati nettamente, nell'informativa annuale che il Governo deve fornire al Parlamento su tali tematiche, gli orientamenti che il Governo intende perseguire rispetto ai risultati conseguiti nell'anno precedente. Pertanto, il Governo è tenuto a presentare alle Camere due distinte relazioni, ciascuna relativa a tali diversi aspetti, migliorando in tal modo la leggibilità e l'utilità delle informazioni fornite alle Camere in merito alle diverse tematiche oggetto dell'attività dell'Unione.
  Passando ad illustrare il contenuto della Relazione, essa si articola in quattro parti ed un'appendice, contenente numerosi allegati.
  La Parte Prima riferisce in merito agli sviluppi del processo di integrazione europea nel corso del 2011, affrontando separatamente i temi istituzionali, quelli della politica estera e di sicurezza comune, quelli relativi alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.
  In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per le competenze della Commissione Finanze, il paragrafo 1 della Sezione Prima, il quale evidenzia in primo luogo i temi relativi al governo dell'economia, con particolare riferimento al pacchetto di riforme messo a punto per assicurare la stabilità dell'euro e garantire una rigorosa disciplina fiscale.
  In tale contesto si è rafforzato il Patto di stabilità e crescita, si è estesa la sorveglianza agli squilibri macroeconomici, si è rinforzato il coordinamento delle politiche economiche ed è stato irrobustito il quadro di regolamentazione e supervisione del settore finanziario, con particolare riferimento alla solidità degli istituti bancari, i quali sono stati sottoposti a stress test per valutarne il grado di adeguatezza patrimoniale, nell'ottica di una loro maggiore capitalizzazione.
  Accanto alle misure sulla disciplina di bilancio, la Relazione evidenzia anche le misure per la crescita economica dell'Unione. In tale prospettiva la Commissione europea ha individuato, nell'ambito dell'Analisi annuale della crescita, cinque priorità, costituite: dal perseguimento di strategia di consolidamento fiscale orientate alla crescita; dal ripristino della normalità del sistema creditizio; dalla promozione della crescita e della competitività; dalla lotta alla disoccupazione; dalla modernizzazione della pubblica amministrazione.
  Di particolare rilievo appare inoltre la presentazione del Libro Verde sugli stability bonds, nel quale si prospettano alcune opzioni per far fronte alla crisi dei debiti sovrani. A tal fine sono state individuate tre possibili soluzioni: sostituzione integrale dei titoli nazionali con stability bonds con garanzie in solido; sostituzione parziale delle emissioni nazionali con garanzie in solido; la sostituzione parziale delle emissioni nazionali con stability bonds senza garanzie in solido.
  La Parte Seconda della Relazione riferisce in merito alla partecipazione italiana al processo normativo dell'UE nel 2011, con particolare riferimento alle linee principali della politica italiana nelle fasi preparatorie e negoziali degli atti legislativi dell'Unione.
  In tale contesto rileva i dati forniti circa il tasso di trasposizione nell'ordinamento Pag. 50italiano delle direttive europee riguardanti il mercato interno. In particolare, tali dati mostrano il miglioramento complessivo della posizione dell'Italia rispetto agli altri Stati membri, sia per quanto riguarda il tempo medio di trasposizione della normativa comunitaria, che, sebbene salito da 5 a 6 mesi, pone l'Italia tra i Paesi con minor tempo di trasposizione, sia per quanto attiene all'eliminazione dei ritardi di attuazione superiori a due anni.
  Rimane tuttavia ancora non del tutto soddisfacente il dato concernente il deficit di trasposizione delle direttive, che è passato dall'1,6 al 2,1 per cento (senza tuttavia considerare le direttive comprese nella legge comunitaria 2010), sia, soprattutto, il dato relativo al deficit di conformità della legislazione italiana rispetto alla normativa UE, che è pari all'1,9 per cento rispetto al dato medio UE (0,8 per cento), ponendo l'Italia all'ultimo posto della relativa classifica.
  Parimenti positivi risultano i dati concernenti le procedure di infrazione avviate contro l'Italia dalla Commissione europea.
  Infatti, a fronte di un numero di infrazioni totali pari a 144 all'inizio del 2011, le infrazioni sono calate a 131 alla data del 31 dicembre 2011, con una riduzione di circa il 6 per cento, che ha consentito all'Italia, di continuare a migliorare la posizione del Paese. In tale contesto la Relazione evidenzia, peraltro, come si sia registrato un incremento delle procedure giunte ad uno stadio di aggravamento piuttosto avanzato, con circa il 15 per cento delle procedure ormai prossime al rischio di determinare sanzioni pecuniarie per il Paese.
  A questo proposito si segnala come 17 delle infrazioni pendenti si riferiscano a tematiche afferenti alla fiscalità ed alle dogane, settore che rappresenta il secondo per numero di procedure in atto.
  La Parte Terza illustra la partecipazione dell'Italia alla realizzazione delle principali politiche.
  In tale ambito richiama in particolare il Capitolo 8, che riferisce in merito alle iniziative nel settore delle politiche fiscali.
  A tale riguardo il documento segnala in primo luogo, per quanto riguarda la fiscalità diretta, la presentazione, da parte della Commissione europea, di una proposta di direttiva relativa ad una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, finalizzata a rimuovere l'ostacolo, rispetto alla crescita del mercato comune, costituito dalla presenza nella UE di 27 regime fiscali diversi.
  Con riferimento all'annosa questione concernente la riforma della revisione della direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio, la Relazione evidenzia la tematica concernente la revisione degli accordi sulla tassazione del risparmio conclusi con alcuni Paesi terzi (tra i quali la Svizzera, San Marino e il Liechtenstein), al fine di adeguare tali accordi al compromesso politico raggiunto sulla riforma della predetta direttiva 2003/48. In tale ambito si segnala come l'Italia abbia presentato alcune proposte di rafforzamento dei sistemi di controllo e sanzionatori nonché in materia di trust.
  Sono inoltre proseguiti i lavori del Gruppo per la definizione di un Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese; in tale contesto il documento sottolinea come la Commissione europea abbia avviato un dialogo con la Svizzera per incoraggiare l'applicazione, da parte di questo Paese, dei criteri del Codice. In parallelo la Commissione europea ha avviato un esame sul nuovo sistema di tassazione sulle società introdotto dal Liechtenstein, il quale potrebbe risultare pericoloso rispetto ai criteri del predetto Codice.
  Per quanto attiene ai temi della fiscalità indiretta, la Relazione evidenzia la presentazione, da parte della Commissione, del Libro Bianco «Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente», che costituisce il seguito del Libro Verde precedentemente presentato in materia ed oggetto di esame da parte della Commissione Finanze, la quale ha approvato su di esso un Documento finale. In particolare si propone: una modifica del regime IVA delle transazioni intracomunitarie adottando definitivamente il principio Pag. 51della tassazione nel luogo di destinazione del bene o del servizio; la riduzione dei regimi di esenzione e delle aliquote ridotte; l'abbattimento degli oneri amministrativi; il miglioramento dei metodi di riscossione e accertamento anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie informatiche.
  Ancora con riferimento alle tematiche IVA, la Relazione segnala le proposte di direttiva e di regolamento sul trattamento IVA dei servizi assicurativi e finanziari, che puntano principalmente a chiarire i servizi esenti da tale tributo, nonché l'avanzamento dei lavori sulla proposta di direttiva concernente il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio. Parimenti significativa risulta la presentazione di una proposta di direttiva per quanto riguarda il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato di rimborso.
  La Commissione europea ha inoltre presentato una proposta di direttiva concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie nell'Unione europea, che si applicherebbe a tutte le transazioni di strumenti finanziari per le quali almeno una controparte sia stabilita all'interno dell'UE, esclusi i titoli di Stato. La proposta è finalizzata a uniformare i diversi regimi nazionali in materia, a disincentivare le transazioni di natura speculativa, nonché a creare una nuova risorsa propria per il bilancio dell'UE.
  Su tale proposta si è aperto un dibattito politico in sede ECOFIN, nel cui ambito è emerso il generale interesse da parte di tutti i Paesi dell'area euro, e l'opposizione del Regno Unito e della Svezia. Da parte sua, l'Italia ha mostrato una posizione di apertura, evidenziando tuttavia talune criticità legate a un possibile aumento del costo del debito pubblico.
  La Commissione ha altresì presentato una proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, volta principalmente: a distinguere tra tassazione dell'energia collegata ad emissioni di CO2 e tassazione dell'energia basata sul contenuto energetico dei prodotti; a rivedere i livelli minimi di imposizione; a fissare livelli minimi di tassazione nazionale; ad abolire il trattamento fiscale differenziato per il gasolio usato come carburante per usi commerciali ovvero per usi non commerciali; a razionalizzare il sistema delle esenzioni in materia. A tale riguardo l'Italia ha manifestato diverse perplessità, in particolare per quanto riguarda la rigidità del nuovo calcolo della tassazione, nonché in merito all'abolizione di alcune agevolazioni.
  Per quanto riguarda i temi della cooperazione amministrativa nel settore fiscale, la Commissione europea ha avviato il dibattito su una proposta di rifusione del Regolamento vigente in materia di attuazione del Regolamento n. 904/2010, concernente la cooperazione amministrativa e la lotta contro le frodi IVA. In particolare, la proposta intende determinare le modalità pratiche per la trasmissione delle informazioni relative alle norme in materia di fatturazione ed alle aliquote applicabili nell'ambito dei regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti, facilitando la possibilità, per gli Stati membri, di richiedere informazioni. Sono stati inoltre avviati i lavori per la stesura di un regolamento di applicazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni relative ai regimi speciali per le telecomunicazioni, la radiodiffusione ed i servizi elettronici.
  Per quanto riguarda le questioni relative al recupero dei crediti fiscali, i lavori del Comitato istituito in materia hanno consentito alla Commissione di emanare due provvedimenti normativi attuativi della direttiva 2010/24/UE.
  Con specifico riferimento alla cooperazione amministrativa nel settore delle accise, sono iniziati i lavori per l'emanazione di un nuovo regolamento in materia, il quale dovrebbe essere approvato nel 2012, al fine di sostituire le attuali procedure manuali o semiautomatizzate, con un sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli nei prodotti soggetti ad accisa. In tal modo sarà possibile velocizzare le informazioni tra le autorità competenti dei diversi Paesi, nonché, il superamento del segreto bancario in tale settore. Pag. 52
  Nel corso del 2011 sono inoltre iniziati i lavori sulla proposta di regolamento che istituisce il nuovo programma d'azione per la dogana e l'imposizione fiscale nella UE, il quale dovrebbe sostituire i distinti programmi esistenti nei due settori.
  Nel settore della politica doganale la Relazione segnala, in primo luogo, la revisione del regolamento UE 1383/203, concernente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, la definizione di una proposta di direttiva sulle formalità delle navi in arrivo ed in partenza, la predisposizione di una proposta di modifica alla direttiva sulla circolazione dei farmaci falsificati, la revisione del Codice doganale modernizzato, nonché una serie di attività, svolte anche a livello extra UE per il coordinamento della posizione europea nell'ambito di organizzazioni internazionali operanti nel settore, nonché per la stipula di accordi con Paesi terzi.
  Inoltre, si segnala la costituzione di un Gruppo di progetto per individuare i profili comuni di rischio in materia di sicurezza da utilizzare per i controlli sulle importazioni e le esportazioni nel e dal territorio dell'Unione europea, che ha portato all'entrata a regime di procedure informatizzate in materia, nonché i lavori per il definitivo completamento dello Sportello unico doganale, attraverso il quale le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte nei processi di sdoganamento potranno dialogare in via telematica, e per la realizzazione di un nuovo sistema di autocertificazione dei trasportatori che sostituirà l'attuale sistema di certificazione di tali soggetti.
  In tale ambito, la Relazione evidenzia inoltre la collaborazione fornita dall'Italia, soprattutto attraverso l'Agenzia delle dogane, per accrescere l'integrazione e l'armonizzazione tra le diverse amministrazioni doganali, con particolare riferimento ai controlli ed alla definizione di regole comuni. A tal fine l'Italia ha partecipato attivamente al Gruppo di progetto «Customs 2013», sulla normativa sanzionatoria doganale, nonché al Gruppo di cooperazione doganale del Consiglio UE.
  In tale contesto si è dedicata particolare attenzione al fenomeno della sottofatturazione, giungendo, anche su sollecitazione italiana, alla costituzione di un Gruppo di Progetto in materia.
  Si è altresì concluso l'esame della proposta della Commissione europea per l'adozione di un regolamento relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), finalizzato a migliorare la cooperazione tra l'OLAF e le autorità nazionali.
  Inoltre, è proseguito il rafforzamento della cooperazione doganale con i Paesi terzi, anche tramite accordi di mutua assistenza amministrativa per accrescere la collaborazione tra le rispettive amministrazioni competenti, assicurare la corretta applicazione delle legislazioni, rendere più trasparente l'interscambio commerciale, e rafforzare la lotta alle frodi.
  In merito all'attività della Guardia di finanza nel settore della lotta alle frodi fiscali ed alla criminalità economica e finanziaria, il documento sottolinea l'azione del Corpo a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, anche in cooperazione con le Regioni, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi strutturali europei.
  Inoltre, si evidenzia, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, la cooperazione fornita dal Corpo a livello di Europol (ora trasformato in Agenzia europea di polizia), sui temi del riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e del finanziamento del terrorismo, l'attività volta a perseguire e punire le violazioni delle disposizioni doganali europee e nazionali, la partecipazione alla rete di cooperazione permanente sugli scambi intracomunitari soggetti ad IVA, la partecipazione al Programma europeo FISCALIS per l'integrazione e coordinamento dei controlli sui contribuenti degli Stati membri, nonché la cooperazione nel settore del contrasto alle frodi IVA.
  Passando alle tematiche concernenti i mercati finanziari, la Relazione evidenzia la conclusione dei negoziati, in sede europea, sulla revisione del Regolamento Pag. 53concernente le agenzie di rating del credito, e intende superare il precedente approccio regolatorio, basato su una sostanziale autoregolamentazione delle predette agenzie, con l'obiettivo di assicurare l'indipendenza e l'obiettività dei giudizi di rating, di garantire la qualità delle metodologie e l'affidabilità dei giudizi, nonché di assicurare un'efficace vigilanza in tutta l'area della UE.
  Si sono inoltre conclusi i negoziati sulla direttiva concernente i gestori dei fondi di investimento alternativi (direttiva 2011/61/UE), che estende il raggio d'azione della regolamentazione e della vigilanza a tale tipologia di fondi, introducendo, in particolare, un regime autorizzatorio, in base al quale ciascun gestore di fondi per commercializzarne le quote in uno Stato membro della UE, dovrà ottenere l'autorizzazione da uno Stato membro, effettuando una notificazione alle rispettive Autorità di vigilanza, qualora intenda operare in uno Stato membro diverso da quello di autorizzazione.
  La Relazione dà inoltre conto dei negoziati in corso su una serie di atti normativi concernenti alcuni aspetti cruciali della disciplina sui mercati finanziari.
  Si tratta, in particolare:
   della proposta di regolamento sulle vendite allo scoperto e sui credit default swap (CDS), che intende definire un quadro legislativo comune in materia, nonché assicurare un maggior coordinamento fra gli Stati membri, al fine di garantire un miglior funzionamento del mercato ed un elevato livello di protezione degli investitori: a tale riguardo si stabilisce particolare, per i privati, un obbligo di notifica alle competenti autorità e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette relative a determinati strumenti finanziari, nonché delle disposizioni riguardanti vendite allo scoperto;
   della proposta di direttiva di sistemi di indennizzo per gli investitori che incrementa ed armonizza i livelli di indennizzo, nonché i metodi di finanziamento dei medesimi sistemi tra i vari Stati membri dell'UE;
   di una proposta di regolamento sui contratti derivati over the counter (OTC), non scambiati nei mercati regolamentati, che ha visto il forte impegno dell'Italia nelle fasi del negoziato;
   di una proposta di regolamentazione dei depositari centrali di titoli, vale a dire le entità di livello più alto che detengono titoli per conto di altri e che svolgono funzioni di custodia, registrazione e movimentazione degli stessi: a tale riguardo la Relazione sottolinea la particolare delicatezza dei profili concernenti l'autorizzazione delle attività di tali soggetti nonché della ripartizione delle competenze tra le Autorità di vigilanza coinvolte;
   di una proposta di regolamentazione sulla certezza giuridica in materia di gestione accentrata di valori mobiliari, al fine di definire una normativa armonizzata sul possesso dei titoli e sui relativi diritti di disposizione, sulle possibili sovrapposizioni tra le diverse discipline in materia nonché sulla fruizione dei diritti scaturenti dai predetti titoli: a tale riguardo la posizione italiana è tesa a consentire la gestione accentrata solo ad entità regolamentate, pur favorendo la dematerializzazione completa dei titoli stessi, nonché a garantire la neutralità della normativa rispetto al tipo di diritti riconosciuti all'investitore sui propri titoli.

  Si sono inoltre avviati i lavori per la definizione di una direttiva in materia di conti annuali e consolidati delle società di capitali, volta a semplificare gli obblighi relativi e a ridurre i costi connessi, per la definizione di una proposta di direttiva di modifica della cosiddetta direttiva Transparency (direttiva 2004/109/CE) in materia di trasparenza delle informazioni prodotte dalle società emittenti, nonché per la definizione di una proposta di direttiva sui contratti di credito relativi ad immobili residenziali, concernente in particolare le informazioni che creditori ed intermediari devono fornire ai consumatori, al fine di consentire a questi ultimi una scelta responsabile in merito alla stipulazione del mutuo. Pag. 54
  Più in generale, la Relazione informa in merito alla partecipazione dell'Italia ai lavori del Comitato per i servizi finanziari, il quale ha soprattutto esaminato le questioni concernenti la regolamentazione finanziaria, in vista delle decisioni dell'ECOFIN, nonché in merito alla partecipazione ad alcuni comitati di settore, tra i quali si segnala il Comitato bancario europeo ed il Gruppo di lavoro per la riforma dei requisiti patrimoniali delle banche.
  Per quanto riguarda il settore del diritto societario, la Relazione evidenzia l'arresto dei negoziati sul progetto di regolamento concernente la Società privata europea (SPE), soprattutto a causa dell'atteggiamento di chiusura assunto in materia dalla Germania e da altri Paesi nordici, in particolare per quanto riguarda il tema della partecipazione dei dipendenti alla gestione. Nonostante tale difficoltà, è invece proseguito il processo di consultazione in vista dell'adozione di un regolamento europeo di disciplina della Fondazione europea.
  È stata quindi adottata la direttiva che introduce un regime semplificato di pubblicazione dei bilanci delle microsocietà e che prevede l'interconnessione dei registri delle imprese.
  A tale riguardo la Relazione evidenzia come in materia si sia giunti ad una soluzione di compromesso tra la proposta iniziale della Commissione europea, che prevedeva la totale esenzione dalla pubblicazione dei bilanci, e la posizione di quei Paesi, tra cui l'Italia, che considerava eccessiva tale ipotesi, in quanto pericolosa sul piano della trasparenza e certezza del diritto. Con specifico riferimento all'interconnessione con i registri delle imprese, la direttiva, integrando una serie di direttive in materia di diritto societario, prevede la costituzione di una piattaforma centrale europea che permetterà lo scambio di informazioni in materia e la cooperazione amministrativa tra i diversi registri e le autorità competenti.
  In tale contesto particolare attenzione è stata poi dedicata ai temi delle piccole e medie imprese, in particolare attraverso la presentazione, da parte della Commissione europea, di un Documento di revisione dello Small business Act, che segnala, tra l'altro, l'esigenza di favorire la diffusione dello strumento del venture capital per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di capitali e incrementare la patrimonializzazione di una categoria di imprese che è storicamente caratterizzata da una scarsa capitalizzazione.
  A tale proposito la Relazione richiama l'approvazione della legge n. 180 del 2011, recante lo Statuto delle imprese, la quale, nello stabilire i diritti fondamentali delle imprese, promuove, tra l'altro, la trasparenza nei rapporti tra imprese e banche, introducendo l'obbligo, per queste ultime, di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia un rapporto sulle condizioni creditizie medie praticate, e delega il Governo a recepire la direttiva 2011/7/CE, che ha fissato in trenta giorni il termine massimo dei pagamenti di merci e servizi forniti dalle imprese alla pubblica amministrazione e in sessanta giorni il termine per i pagamenti tra privati.
  La Relazione è infine corredata da un'Appendice, a sua volta articolata in 12 allegati, tra i quali si annovera l'elenco dei principali atti legislativi dell'Unione in corso di elaborazione, l'elenco dei ricorsi presentati dal Governo italiano nel 2011, nonché le liste delle direttive attuate, di quelle contenute nella legge comunitaria 2010 e nel disegno di legge comunitaria 2011 e di quelle attuate dalle regioni.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 10 maggio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.40.

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 10.55.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva, con l'eccezione di quello della Commissione Lavoro, la quale ha convenuto di non pronunciarsi sul provvedimento.

  Antonio PEPE (PdL), preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, rilevando come esso si rendesse necessario, da un lato, per completare e rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole bancarie contenuta nell'articolo 27-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 e, dall'altro, per adeguare la formulazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario, chiarendo, in sostanza, che la nullità delle clausole che prevedono remunerazioni per le banche per la concessione di linee di credito, nonché in caso di sconfinamenti, si applicano esclusivamente alle previsioni contrattuali stipulate in violazione delle disposizioni adottate in materia dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
  Giudica positiva, quindi, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del provvedimento, introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la quale stabilisce che la commissione di istruttoria veloce nel caso di sconfinamenti non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, per sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro, per un solo periodo, non superiore a sette giorni consecutivi in ciascun trimestre bancario, sia pure osservando, in proposito, che si sarebbe potuto prevedere un limite superiore a quello indicato nella norma.
  Più in generale, ritiene che il Governo, dimostrando un coraggio maggiore rispetto a quello dimostrato dalle misure finora adottate, debba attivarsi affinché gli istituti di credito riprendano a erogare finanziamenti alle famiglie e alle imprese, anziché adottare atteggiamenti restrittivi ed eccessivamente prudenti, che ostacolano, di fatto, ogni tentativo di stimolare un recupero dell'economia. A tale proposito rileva come l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Osservatorio sull'erogazione del credito, con i poteri elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge, non rappresenti certamente una soluzione a questo problema, sottolineando, altresì, come un adeguato sostegno economico da parte del sistema creditizio sia di importanza cruciale per stimolare la crescita economica.
  Al di là del voto favorevole che il proprio gruppo esprimerà sul decreto-legge in esame, da considerare, per le ragioni innanzi indicate, alla stregua di un provvedimento dovuto, chiede pertanto che il Governo adotti iniziative più efficaci per rilanciare l'economia, segnatamente attraverso un incremento dei finanziamenti, a tal fine necessari, da parte degli istituti di credito.

  Angelo CERA (UdCpTP), pur rilevando come la situazione attuale avrebbe richiesto, e giustificato, misure più coraggiose e più incisive, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, auspicando che il Governo compia ogni sforzo affinché le banche riprendano a erogare quei finanziamenti che si rendono necessari per rilanciare l'economia e per Pag. 56consentire alle famiglie italiane di riprendere a sperare in un futuro migliore.
  Riconosce, quindi, che le disposizioni recate dal decreto-legge rappresentano comunque un primo passo nella direzione auspicata, sottolineando come sia generalmente avvertito il bisogno di una maggiore consapevolezza, a livello istituzionale, della condizione di sofferenza nella quale si trovano, soprattutto nel Mezzogiorno, moltissime famiglie, nonché le piccole aziende agricole e artigianali.
  Chiede, quindi, al Sottosegretario di farsi interprete, presso il Presidente del Consiglio, dell'esigenza, emersa nel corso del dibattito, che il Governo assuma iniziative più coraggiose e più efficaci.

  Giampaolo FOGLIARDI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, ritiene doveroso evidenziare, tuttavia, come le misure recate dal decreto-legge n. 29 del 2012, finalizzate a risolvere talune specifiche problematiche, non possano essere considerate un toccasana per i gravissimi problemi che affliggono l'intero Paese, comprese le aree tradizionalmente contraddistinte da un più elevato grado di sviluppo e, quindi, di ricchezza, come, ad esempio, il Veneto, regione nella quale ha modo di avere contezza, anche nel corso della sua attività professionale nel campo della consulenza fiscale, delle difficoltà incontrate dalle famiglie e dalle imprese.
  Rivolge, pertanto, un appello al Presidente del Consiglio, affinché siano adottati provvedimenti straordinari, in mancanza dei quali sarebbe illusorio immaginare una ripresa dell'economia italiana.
  Cita, in proposito, l'editoriale pubblicato oggi dal quotidiano Il Sole 24 Ore, a firma di Fabrizio Forquet, dal titolo «Sporcatevi le mani», nel quale si evidenzia come i prestiti alle imprese siano sostanzialmente bloccati e come non sia realistico attendersi un aiuto, per uscire dalla crisi, da parte degli investitori esteri, dal momento che, dal 2000 a oggi, la quota di flussi diretti in entrata nei Paesi dell'Unione europea è scesa dal 47 al 32 per cento, mentre in Asia si è passati dal 21 al 27 per cento e, in Sud America, dal 7 al 10 per cento.
  Evidenzia, quindi, come la politica di restrizione del credito attuata dalle banche – le quali non esitano a chiedere agli imprenditori di rientrare, in parte o addirittura totalmente, dai fidi loro concessi – metta in pericolo la sopravvivenza anche di quelle imprese che, fino a qualche tempo fa, mostravano un andamento positivo e riuscivano comunque a far fronte alle difficoltà poste dalla crisi.
  Auspica, infine, che il Governo valuti, anche in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di delega in materia fiscale, la possibilità di introdurre alcune agevolazioni tributarie in favore del tessuto produttivo, ad esempio prevedendo la rivalutazione dei cespiti aziendali, che darebbe sostegno alla imprese senza determinare oneri per l'Erario.

  Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto nettamente contrario del proprio gruppo sul provvedimento.

  Maurizio FUGATTI (LNP) ribadisce come il Governo, intervenuto con molta solerzia per soddisfare le richieste degli istituti di credito, non abbia saputo dimostrare analoga sensibilità nei confronti delle esigenze delle imprese, invano prospettate dal gruppo della Lega Nord Padania attraverso le proposte emendative presentate al decreto-legge, nonché nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri.
  In particolare, lamenta come i tavoli istituiti per dare soluzione al gravissimo problema della carenza di liquidità delle imprese non abbiano prodotto, fino a oggi, i risultati sperati, a dispetto dell'enfasi che ne aveva accompagnato la costituzione.
  Ritiene quindi ancora più censurabile l'atteggiamento del Governo, ove si consideri che la disponibilità a instaurare un confronto sulla predetta questione, al fine di introdurre nel provvedimento le necessarie modifiche, è stata dallo stesso subordinata al ripristino del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, soppresso dal Pag. 57Senato, in materia di trattamento pensionistico degli alti burocrati statali colpiti dall'introduzione del tetto agli emolumenti pubblici, palesando inequivocabilmente la volontà dell'Esecutivo di tutelare gli interessi di pochi, disinteressandosi completamente, invece, dei bisogni dell'intera collettività.
  Preannuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento.

  Gianfranco CONTE, presidente, a conclusione dell'esame in sede referente, desidera ringraziare il relatore Strizzolo per il lavoro svolto.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Gianfranco CONTE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 11.10.

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