CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 maggio 2012
650.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Zoppini.

  La seduta comincia alle 9.30.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
C. 5178 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 maggio 2012.

  Maurizio SCELLI (PdL), relatore, interviene in merito alla richiesta di chiarimento fatta nella seduta di ieri dall'onorevole Contento sull'ambito applicativo dell'articolo 1 del decreto legge.
  Osserva che da una analisi del testo risulta che l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di precisare che la nullità delle clausole che prevedono remunerazioni per le banche per la concessione di linee di credito, nonché in caso di sconfinamenti, riguarda le sole clausole stipulate in violazione delle disposizioni adottate in materia dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ai sensi dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (TUB). Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato inoltre che le disposizione attuative Pag. 29del CICR sono adottate al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Rita BERNARDINI (PD), chiede alla Presidenza di verificare se la Commissione sia in numero legale per esprimere il parere sul provvedimento in esame.

  Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente all'onorevole Bernardini che la verifica del numero legale può essere chiesta da quattro deputati.

  Fulvio FOLLEGOT (LNP), dichiara di accedere alla richiesta dell'onorevole Bernardini.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver ribadito che la Presidenza, quando la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano, è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare solo quando vi sia la richiesta di quattro deputati. Ritiene comunque opportuno, considerata la delicatezza della materia in esame, rinviare il voto che sarà effettuato dopo l'espressione del parere sul testo unificato in materia di finanziamento dei partiti previsto al secondo punto dell'ordine del giorno.
  Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.
C. 4826 Iannaccone ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, illustra, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Ferranti, il testo unificato in esame.
  Rileva che la competenza della Commissione Giustizia si limita all'articolo 5 del testo ove sono previste le sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme previste dal testo e viene individuato l'organo chiamato ad applicarle.
  Considerato che le sanzioni si riferiscono alla violazione di norme contenute in articoli diversi dall'articolo 5, ritiene opportuno fare una breve disamina del testo.
  Il testo trasmesso dalla I Commissione dimezza, portandolo da 182 a 91 milioni di euro, l'attuale ammontare annuo dei contributi pubblici ai partiti e ai movimenti politici.
  Secondo quanto previsto dall'articolo 1, tale ammontare viene erogato ai partiti attraverso due canali distinti: una parte, pari al 70 per cento dei 91 milioni, è attribuita con il meccanismo attuale, a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per l'attività politica; l'altra parte, pari al 30 per cento, è corrisposta invece a titolo di cofinanziamento, secondo il meccanismo di cui all'articolo 2.
  Conseguentemente, i quattro fondi relativi ai rimborsi delle spese elettorali per le elezioni, rispettivamente, della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, previsti dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 157 del 1999, sono stabiliti nell'ammontare fisso di 15.925 mila euro ciascuno, pari, per l'appunto, a un quarto del 70 per cento di 91 milioni anzidetti.
  La nuova disciplina si applica a decorrere dal primo rinnovo della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo all'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Nel testo si prevede che anche sulle rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto si applichi un congruo taglio, e precisamente un taglio del 50 per cento, aggiuntivo al taglio del 10 per cento già previsto a legislazione vigente.
  Quanto al meccanismo del cofinanziamento dei partiti, di cui all'articolo 2, questo prevede l'erogazione, da parte dello Pag. 30Stato, di 50 centesimi per ogni euro che i partiti abbiano raccolto autonomamente con le quote associative e le contribuzioni liberali fino a un massimo di 10 mila euro l'anno per ogni persona fisica o ente erogante.
  Al cofinanziamento accedono i partiti e movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto in una delle quattro tipologie di consultazioni elettorali anzidette (rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo o dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano) Oggi invece basta ottenere l'1 per cento dei voti. Secondo alcuni in tal modo vi è una distorsione dell'articolo 49 della Costituzione, in quanto si metterebbe il vincolo dell'eletto per l'esistenza sostanziale di un movimento o partito. È stata introdotta in via emendativa la cd. clausola antiribaltone in quanto si prevede come requisito al cofinanziamento che il candidato di cui sopra sia stato eletto sotto il simbolo del partito o movimento beneficiario. I cofinanziamenti non saranno più ripartiti in proporzione al numero dei voti validi conseguiti, ma nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti per ciascun anno.
  I partiti e movimenti politici che intendano concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui al testo in esame sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto redatti nella forma dell'atto pubblico che indicano l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.
  L'articolo 3 stabilisce che, anche per poter accedere ai rimborsi per le spese elettorali relative al rinnovo del Senato e della Camera, come già per potere accedere ai rimborsi per le spese relative alle elezioni del Parlamento europeo e dei consigli regionali, i partiti devono aver conseguito almeno un candidato eletto. In questo modo vengono uniformate, sotto questo profilo, le discipline relative ai requisiti per l'accesso ai rimborsi previsti per le diverse elezioni.
  L'articolo 4 modifica la disciplina in materia di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali a favore dei partiti politici, raddoppiando – dal 19 al 38 per cento – la quota detraibile e nel contempo riducendo da 100 mila a 10 mila euro la somma annua massima ammessa a detrazione.
  La materia della trasparenza e dei controlli dei rendiconti dei partiti e movimenti politici è trattata dall'articolo 5, che, come si è detto, rientra in parte nell'ambito di competenza in sede consultiva della Commissione Giustizia.
  Obiettivo della disposizione è quello di assicurare funzionalità e imparzialità dell'organo di controllo sui rendiconti dei partiti, mutuando la soluzione adottata al modello francese, che affida tale controllo a una Commissione appositamente costituita.
  Sono soggetti ai controlli sui rendiconti tutti i partiti politici che ottengano un rappresentante eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale, a prescindere quindi dal fatto che abbiano usufruito dei contributi pubblici previsti dal provvedimento o che vi abbiano rinunciato, fermo restando che, in caso di rinuncia, non sono previste le sanzioni pecuniarie altrimenti previste per gli inadempimenti e le irregolarità.
  È previsto che i partiti e movimenti politici soggetti a controllo debbano sottoporre i propri bilanci, ai fini della relativa certificazione, a una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ovvero nell'apposito registro. Una stessa società di revisione non può essere incaricata dallo stesso partito per più di tre esercizi consecutivi con possibilità di rinnovamento per un massimo di altri tre esercizi consecutivi: questo al fine di evitare che si instauri tra un partito e una società di revisione un legame stabile.
  La Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti e dei partiti ha sede presso la Camera dei deputati. Quanto alla composizione, per tenere conto della riserva nutrita dal primo presidente della Corte di cassazione circa Pag. 31l'opportunità che ne facciano parte i presidenti dei tre organi di vertice delle magistrature, il testo prevede che la Commissione sia formata non dai tre presidenti anzidetti, ma da magistrati da essi designati.
  La Commissione viene ad essere composta da cinque membri, di cui uno designato dal primo presidente della Corte di cassazione, uno dal presidente del Consiglio di Stato e tre dal presidente della Corte dei conti, tutti scelti fra magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata; due dei componenti designati dal presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro. La ragione della scelta di mantenere la composizione mista della Commissione, con prevalenza dei magistrati designati dal presidente della Corte dei conti, consegue dalla scelta di attribuire la funzione di controllo prevalentemente alla Corte dei conti, in ragione dell'esistenza di un finanziamento pubblico dei partiti, ma nel contempo anche coinvolgere le altre due magistrature, in considerazione del finanziamento privato dei partiti e del suo prevedibile tendenziale incremento.
  Il testo prevede che la Commissione sia nominata, sulla base delle designazioni anzidette, con atto congiunto dei Presidenti di Camera e Senato, ai quali spetta anche di individuarne il presidente. Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello di magistrato. Il mandato dei membri della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
  La Commissione ha il compito di effettuare sui rendiconti dei partiti il controllo di regolarità e di conformità alla legge, con riguardo alle prescrizioni sia della legge n. 2 del 1997, sia del provvedimento in esame. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici soggetti al controllo sono tenuti a trasmettere alla Commissione i rendiconti e la certificazione della società di revisione contabile. La Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. Nel caso in cui riscontri irregolarità, la Commissione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati a sanarle entro il 28 febbraio seguente. Poi, entro il 30 aprile la Commissione approva una relazione in cui rende noto quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto ed esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge in relazione ai rendiconti degli altri partiti. La relazione è trasmessa ai presidenti delle Camere, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet.
  Sono previste sanzioni per i partiti inadempienti all'obbligo di presentazione del rendiconto ovvero i cui rendiconti siano giudicati irregolari o non siano stati pubblicati. Le sanzioni sono irrogate direttamente dalla Commissione, anziché, come previsto in alcune proposte, dai presidenti delle Camere. In questo modo viene chiarita meglio la natura squisitamente amministrativa, e non giurisdizionale, della Commissione di controllo, le cui decisioni restano appellabili al giudice naturale secondo l'ordinaria disciplina in materia di ricorsi prevista dalla legge n. 689 del 1981, ad eccezione dell'articolo 16 sull'oblazione.
  L'inottemperanza all'obbligo di presentare, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno è punita con le sanzione amministrativa pecuniaria della decurtazione dell'intero importo attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 per l'anno in corso.
  La violazione delle norme sulla modalità di redazione del rendiconto dei partiti e movimenti politici (articolo 8 della legge Pag. 322 gennaio 1997, n. 2), l'irregolarità del medesimo ovvero la sua mancata pubblicazione attraverso internet sono puniti con la decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi delle somme medesime. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa fino a due terzi di tali somme. Nell'applicazione della sanzione, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati ai sensi del presente comma.
  Si prevede inoltre che in caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.
  Le disposizioni in esame si applicano ai rendiconti dei partiti e movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
  L'articolo 6 del testo abbassa da cinquantamila a cinquemila euro il massimale di ciascun finanziamento o contributo privato che i partiti e i candidati alle elezioni sono tenuti a dichiarare ai sensi delle leggi 18 novembre 1981, n. 659, e 10 dicembre 1993, n. 515.
  L'articolo 7 stabilisce un limite massimo di spesa per le campagne elettorali relative al Parlamento europeo, secondo quanto richiesto dal Consiglio d'Europa, colmando una lacuna della legislazione italiana.
  L'articolo 8 prevede una delega al Governo finalizzata alla predisposizione di un testo unico meramente compilativo di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di contributi pubblici ai partiti: una materia nella quale si riscontra una forte stratificazione normativa ed è quindi necessario mettere ordine.

  Manlio CONTENTO (PdL), esprime perplessità sull'apparato sanzionatorio previsto dal testo unificato in esame ritenendo in primo luogo che siano non sufficientemente determinate le formulazioni relative alle condotte punite dall'articolo 5, comma 5. A tale proposito evidenzia come possano sorgere dubbi interpretativi in merito alla distinzione tra inottemperanza all'obbligo di presentare il rendiconto o la certificazione della società di revisione alla Commissione per la trasparenza ed il controllo e ritardo nella presentazione della medesima documentazione. Ritiene che non sia neanche sufficientemente individuata la condotta di redazione irregolare del rendiconto così come appare di difficile determinazione la nozione di irregolarità non quantificabile, dalla quale deriva una particolare quantificazione della sanzione pecuniaria.
  Altra questione che a suo parere dovrebbe essere rivista è quella relativa all'obbligo per i partiti ed i movimenti politici di avvalersi di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB, ritenendo che sarebbe stato più opportuno che un organo di tale genere svolgesse compiti ausiliari a favore della Commissione per la trasparenza ed il Pag. 33controllo, ritenendo che la disciplina prevista dal comma 2 dell'articolo 5 finisca per determinare un forte aggravio dei costi a carico dei partiti e dei movimenti politici senza garantire un accertamento terzo della regolarità della contabilità.
  Si sofferma infine sulla scelta di istituire una Commissione composta da magistrati in netto contrasto con la scelta effettuata in questi giorni dalle Commissioni riunite I e II in merito ad una sensibile riduzione delle ipotesi in cui i magistrati possono essere collocati fuori ruolo per l'esercizio di funzioni diverse da quelle giudiziarie. Ritiene che la professionalità necessaria alla Commissione per la trasparenza e la legalità possa essere acquisita da ambiti professionali diversi rispetto alla magistratura.

  Giulia BONGIORNO, presidente, al fine di consentire ai relatori di presentare una proposta di parere che tenga conto anche dei rilievi emersi in seduta, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata alle 13.30.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
C. 5178 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

  Giulia BONGIORNO, presidente, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.
C. 4826 Iannaccone ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Rita BERNARDINI (PD), ritiene che il testo unificato in esame sia un ulteriore spudorato tradimento del referendum del 1993 quando il 90,3 per cento degli italiani abrogò la legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Osserva a tale proposito che, senza alcuna vergogna, prima è stata cambiata la dizione finanziamento con quella di rimborso, poi da rimborso si è passati a contributo. Pertanto, in caso di approvazione del testo unificato si verificherebbe un ulteriore vulnus democratico, che i radicali cercheranno di sanare promuovendo un nuovo referendum abrogativo che sarà sicuramente approvato dagli italiani con un percentuale ancora maggiore rispetto a quella del 1993.
  Dichiara di essere del tutto contraria alla scelta di affidare il controllo ad una Commissione formata da magistrati che potrebbe risultare non sufficientemente organo terzo e non direttamente alla Corte dei conti, che rappresenta l'organo naturalmente competente per controllare i finanziamenti pubblici.
  Conclude ribadendo la totale contrarietà della delegazione radicale al testo unificato in esame.

  Fulvio FOLLEGOT (LNP), ricorda che la Lega ha presentato una propria proposta Pag. 34di legge che tuttavia non è stata abbinata alle proposte in esame e che gli emendamenti presentati dal suo gruppo al testo unificato sono stati respinti, che prevedevano l'abolizione del finanziamento pubblico lasciando unicamente quello fatto dai privati.
  Dichiara pertanto la contrarietà della Lega al testo unificato in esame, che peraltro contiene diversi errori tecnici come quelli evidenziati dall'onorevole Contento.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, pur essendo consapevole che il testo unificato in esame è sicuramente migliorabile, ritiene tuttavia che sia opportuno esprimere su di esso un parere favorevole in quanto rappresenta comunque un importante passo in avanti nella trasparenza del finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. Ritiene che comunque i rilievi avanzati dall'onorevole Contento meritino di essere presi in considerazione anche dalla Commissione di merito ovvero dall'Assemblea quando inizierà l'esame. Pur essendo cofirmataria di una proposta di legge che attribuisce alla Corte dei conti il controllo sui finanziamenti ai partiti, ritiene che la scelta effettuata dalla Commissione di merito sia comunque condivisibile, considerata la composizione della Commissione istituita nonché la modalità di nomina dei suoi componenti. Ritiene quindi che la Commissione Giustizia possa esprimere parere favorevole prevedendo eventualmente una osservazione relativa all'opportunità di meglio definire le condotte illecite.

  Manlio CONTENTO (PdL), ritiene che nel parere si possa fare riferimento, almeno in premessa qualora non si intendesse prevedere una apposita osservazione, alla questione relativa alla previsione della certificazione dei bilanci dei partiti e movimenti politici da parte di una società di revisione nominata dagli stessi soggetti controllati.

  Federico PALOMBA, presidente, interviene a nome del suo gruppo esprimendo la contrarietà al testo unificato in esame, ritenendo del tutto errata la scelta di attribuire ad un'apposita commissione il controllo dei finanziamenti pubblici ai partiti, nonostante che si tratti di materia rientrante nell'ambito di competenza naturale della Corte dei conti. Osserva inoltre che non vi è alcuna ragione di prevedere controlli pubblici sui finanziamenti privati, come invece è stabilito dal testo in esame.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, presenta anche a nome dell'altro relatore, onorevole Costa, una proposta di parere favorevole con una osservazione relativa alla determinatezza delle fattispecie sanzionatorie.

  Federico PALOMBA, presidente, dichiara che non parteciperà alla votazione in quanto ritiene che presiedendo la seduta della Commissione, in sostituzione del Presidente, debba essere equidistante tra le diverse posizioni, ribadendo che altrimenti avrebbe votato in senso contrario.

  La Commissione approva la proposta di parere dei relatori (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.

Pag. 35