CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 maggio 2012
650.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donato BRUNO, presidente, sostituendo il relatore, illustra le proposte di legge C. Pag. 224834 e 5148, entrambe di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, che provvedono negli stessi termini a ridurre il numero dei consiglieri regionali della regione al fine, come si legge nella relazione illustrativa, di una maggiore efficienza del sistema e nell'ambito di un progetto di «cambiamento del principio della partecipazione democratica alla vita pubblica ed istituzionale».
  La proposta consta di due articoli. L'articolo 1 novella l'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) apportandovi due modifiche.
  In primo luogo, pur mantenendo il meccanismo vigente di determinazione dei consiglieri regionali non in misura fissa, bensì in base alla popolazione, viene adottato un nuovo rapporto: un consigliere regionale ogni 25.000 abitanti, in luogo di uno ogni 20.000 previsto dalla legge vigente (articolo 13, secondo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963). È inalterata la clausola di assegnazione di un consigliere per frazione superiore a 10.000 abitanti.
  In secondo luogo, viene sostituita la fonte statistica recante i dati demografici relativi alla popolazione, ai fini della determinazione dei consiglieri regionali: attualmente la fonte è costituita dall'ultimo censimento generale della popolazione (effettuato ogni 10 anni), che verrebbe sostituito, secondo la proposta in esame, dall'ultima rilevazione annuale ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.
  Attualmente il consiglio regionale è composto da 59 membri, quale risultato del rapporto di un consigliere per 20.000 abitanti della regione.
  Con i nuovi criteri introdotti dall'articolo in esame (un consigliere per 25.000 abitanti) il consiglio risulterebbe composto da 49 membri prendendo come base i dati contenuti nel Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2010 (che riporta i risultati dall'ultima rilevazione annuale ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente). Se si utilizzassero i dati del censimenti generale applicati al nuovo criterio i consiglieri sarebbero 47.
  Il criterio di determinazione della popolazione ai fini del procedimento elettorale basato sul censimento generale della popolazione è attualmente utilizzato per tutte le elezioni. Per le elezioni politiche, tale criterio è stabilito in Costituzione, laddove si prevede che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (alla Camera) e tra le regioni (al Senato) è effettuato in proporzione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione (articoli 56 e 57 della Costituzione). Anche nel caso dell'elezione dei membri del Parlamento europeo, l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione (legge n. 18 del 1979, articolo 2). Analoga disposizione si rinviene nella legge elettorale regionale (legge n. 108 del 1968, articolo 2).
  La modifica in esame introdurrebbe pertanto una differenziazione dei criteri di calcolo della popolazione, ai fini della determinazione dell'elettorato passivo, tra le elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia e le elezioni politiche, europee e regionali nelle altre regioni (anche a statuto speciale, come la Sicilia e la Sardegna). Tale divaricazione assumerebbe particolare rilevanza in occasione, come spesso è avvenuto in passato, di effettuazione di più elezioni nello stesso turno elettorale. In caso, ad esempio, di abbinamento contemporaneo di elezioni politiche e regionali, la composizione dell'elettorato passivo verrebbe definita, per le prime, dal censimento, e, per le seconde, dai dati ISTAT. Inoltre, ai sensi della legge elettorale regionale friulana (legge regionale 17 del 2007, articolo 21, comma 4) il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione elettorale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nella circoscrizione, in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. Pertanto, nelle stesse elezioni regionali verrebbero a coesistere due basi di calcolo diverse: una per la determinazione del numero complessivo Pag. 23dei consiglieri (dati ISTAT) e uno per la suddivisione dei seggi nelle circoscrizioni.
  La proposta in esame intende sostituire il censimento generale, con la rilevazione annuale ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente.
  Il riferimento è alla rilevazione annuale effettuata dall'ISTAT in base ai dati forniti dai comuni.
  Si tratta di dati pubblicati dall'ISTAT sul proprio sito e andrebbero specificate le procedure nonché i termini della loro trasmissione agli organi regionali. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di prevederne anche la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della regione a fini di conoscibilità.
  Mentre, dunque, il censimento generale è basato sulla comunicazione diretta dei dati dei residenti all'ISTAT tramite i questionari distribuiti capillarmente nel territorio, le rilevazioni periodiche dell'ISTAT si basano su tutt'altra metodologia, in quanto la fonte è rappresentata dagli uffici anagrafici comunali.
  Si tratta, pertanto, di rilevazioni che possono essere soggette a margini di errore maggiori rispetto a quelle del censimento.
  Inoltre, come accennato, manca ai dati forniti dall'ISTAT l'asseverazione giuridica della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che determina la popolazione legale sulla base del censimento generale della popolazione.
  In proposito, può essere utile richiamare la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale ai fini della determinazione del numero dei consiglieri comunali fa fede il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di pubblicazione e non i risultati dello stesso, più o meno provvisori, pubblicati dall'ISTAT (Consiglio di Stato, V sez., sentenza n. 861 del 1994).
  L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore della riduzione operata dall'articolo 1, la cui applicazione è prevista a decorrere dalla prima legislatura consiliare successiva alla data di entrata in vigore della legge. Si ricorda che la scadenza naturale della legislatura è prevista per il 2013.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.
C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donato BRUNO, presidente, sostituendo il relatore, illustra le proposte di legge C. 4711 e 5149, entrambe di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, che provvedono a ridurre il numero dei consiglieri regionali della regione Sardegna da 80 a 60 membri.
  Ricorda che nell'ottobre 2011 il consiglio regionale della Sardegna ha presentato due identiche proposte di legge volte a ridurre il numero dei consiglieri regionali, una alla Camera (C. 4711) e una al Senato (S. 2991). Quest'ultima è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento con alcune modifiche che hanno recepito in parte il contenuto della proposta di legge S. 2923 di iniziativa parlamentare, e trasmesso alla Camera (C. 5149).
  La proposta C. 4711 reca unicamente una novella puntuale all'articolo 16 dello Statuto speciale sardo (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) riducendo il numero dei consiglieri regionali da 80 a 60. La medesima disposizione era contenuta nella proposta S. 2991, che nel corso dell'esame al Senato è stata modificata, recependo alcune indicazioni della proposta S. 2923, di iniziativa parlamentare. La proposta C. 5149 (trasmessa dal Senato) prevede anch'essa la riduzione a 60 consiglieri, ma apporta ulteriori modifiche allo Statuto. In primo luogo, viene modificato Pag. 24l'articolo 15 eliminando il riferimento al principio della parità di genere nell'accesso che viene spostato e riformulato nel nuovo comma 2 dell'articolo 16. In secondo luogo, viene modificato il primo periodo del 1 comma dell'articolo 16, specificando che il voto è personale, uguale, libero e segreto (nella versione vigente il voto è diretto, uguale e segreto). In terzo luogo, come anticipato, il numero dei consiglieri regionale è ridotto a 60.
  Infine, viene introdotto un nuovo comma 2 all'articolo 16 che affida alla legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale l'eventuale compito di provvedere «al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente». Si tratta di una disposizione evidentemente collegata alla riduzione del numero dei seggi al consiglio regionale, ed è volta ad impedire che a tale riduzione consegua la sottorappresentanza di determinati territori regionali. Inoltre, il principio della parità di genere viene spostato per ragioni di sistematicità dall'articolo 15 all'articolo 16 dello Statuto e viene riformulato in modo da chiarire che la legge regionale è volta a promuovere l'accesso alla carica di consigliere regionale e non, come prevede più genericamente la norma attuale, all'accesso alle consultazioni elettorali.
  Nulla è previsto in ordine all'entrata in vigore della legge.
  Va detto che il numero dei membri del consiglio regionale sardo non è fisso, ma suscettibile di aumento. Infatti, la regione Sardegna non ha ancora adottato la legge elettorale e ad essa si applicano la legge elettorale regionale delle regioni a statuto ordinario (legge 108 del 1968) e la legge cost. 2 del 2001. Entrambe le leggi contengono disposizioni che prevedono la possibilità, in determinati casi, di aumentare il numero dei seggi attribuiti (legge 108 del 1968, articolo 15, 1o comma, e articolo 3, comma 3 della legge 2 del 2001).
  Va ricordato, inoltre, per completezza, che il 6 maggio 2012 si sono svolti 10 referendum regionali (5 abrogativi e 5 consultivi) tra cui uno (consultivo) relativo alla riduzione a 50 del numero dei componenti del Consiglio regionale: la maggioranza dei votanti sardi (98,27 per cento) si è espressa a favore della riduzione.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.
C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donato BRUNO, presidente, sostituendo il relatore, illustra le proposte di legge C. 4856 e 5150, entrambe di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, che provvedono negli stessi termini a ridurre il numero dei deputati regionali della regione Sicilia da 90 a 70.
  Nel dicembre 2011 l'Assemblea regionale siciliana ha presentato due identiche proposte di legge volte a ridurre il numero dei deputati regionali, una alla Camera (C. 4856) e una al Senato (S. 3073). Quest'ultima è stata approvata, senza modifiche, dall'altro ramo del Parlamento il 18 aprile 2012 e trasmessa alla Camera (C. 5150). Come si legge nella relazione illustrativa, la proposta è finalizzata a dare «un significativo segnale nella direzione di un contenimento della spesa per il funzionamento degli organi politici».
  La proposta consta di due articoli, il primo recante la riduzione, il secondo la disciplina transitoria. L'articolo 1 novella l'articolo 13 dello Statuto della Regione siciliana (adottato con il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) riducendo il numero dei deputati regionali da 90 a 70.Pag. 25
  L'articolo 2, al comma 1, dispone in ordine all'entrata in vigore della riduzione operata dall'articolo 1, la cui applicazione è prevista a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successiva alla data di entrata in vigore della legge. La scadenza naturale della legislatura è prevista per il 2013.
  Il comma 2 dell'articolo 2 reca una disposizione transitoria che modifica la legge elettorale regionale siciliana al fine di renderla compatibile con la riduzione del numero dei deputati regionale. Infatti, la legge 29 del 1951 contiene diversi riferimenti alla determinazione numerica di quote di seggi (ad esempio quelli da attribuire in maniera proporzionale) incompatibili con la riduzione operata dalla presente proposta di legge. Ovviamente, si tratta di una misura transitoria, destinata ad essere applicata unicamente nel caso non siano approvate le conseguenti modifiche alla legge elettorale prima dello svolgimento delle prossime elezioni che si terranno nel 2013.
  Il sistema di elezione degli organi regionali, disciplinato dalla legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, è – nella sostanza, ma con alcune varianti – quello comune alle regioni a statuto ordinario. L'elezione avviene con sistema misto, a turno unico, proporzionale nella ripartizione dei seggi tra liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano superato la soglia del 5 per cento dei voti validi espressi nella regione e maggioritario per la composizione dell'Assemblea in base a liste regionali. Le liste circoscrizionali formano gruppi di liste in sede regionale e aderiscono a coalizioni identificate da liste regionali, ciascuna delle quali ha come capolista il candidato alla Presidenza della regione. Nelle circoscrizioni provinciali vengono assegnati 80 dei 90 seggi. Alla lista regionale che ottiene la maggioranza relativa dei voti e alle liste provinciali collegate sono assegnati 54 dei 90 seggi dell'Assemblea, attingendo – se quelle liste non li ottengono dalla ripartizione meramente proporzionale – ad un premio di maggioranza costituito dalla disponibilità di 9 seggi riservati a questo fine per il collegio unico regionale.
  Al fine di rendere omogeneo il sistema elettorale con la nuova composizione del consiglio il comma in esame provvede a ridurre da 80 a 62 il numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale, da 9 a 7 il numero dei candidati della lista regionale e da 54 a 42 il numero massimo di seggi da attribuire compreso il premio di maggioranza.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta sospesa alle 13.55, è ripresa alle 15.20.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle seguenti Commissioni competenti in sede consultiva: la II Commissione giustizia ha espresso parere favorevole con osservazioni; la VI Commissione finanze ha espresso parere favorevole con una condizione e con osservazioni; la XII Commissione affari sociali ha espresso parere favorevole con condizioni. Le Commissioni VII, X e la Commissione parlamentare per Pag. 26le questioni regionali non hanno espresso il parere di competenza.
  Comunica altresì che il Comitato per la legislazione ha espresso il parere di competenza con una condizione ed alcune osservazioni.
  Avverte inoltre che la Commissione Bilancio ha testé comunicato di non potersi pronunciare in data odierna, in quanto il rappresentante del Governo ha fatto presente che sono ancora in corso gli approfondimenti finalizzati alla predisposizione della relazione tecnica sugli oneri finanziari, e si è riservata di esprimersi per l'Assemblea nella mattinata di martedì 15 maggio prossimo.
  Fa quindi presente che scriverà una lettera al Presidente della Camera per comunicare che la I Commissione ha ritenuto di concludere ugualmente l'esame in sede referente, in considerazione della importanza del provvedimento, del fatto che lo stesso è iscritto già da tempo nel calendario dei lavori dell'Assemblea e che, in ogni caso, l'Assemblea potrà comunque conoscere le valutazioni della Commissione Bilancio prima di procedere alle votazioni relative al provvedimento in questione.

  Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, anche a nome del collega Bressa, manifesta l'intenzione dei relatori di esaminare approfonditamente i pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva riservandosi di presentare i necessari emendamenti nella successiva fase dell’iter parlamentare in Assemblea.

  Pierguido VANALLI (LNP) rileva che sarebbe stato più opportuno conoscere, prima di procedere alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea, le intenzioni dei relatori riguardo al seguito da dare ai pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva.
  Preannuncia, in ogni caso, il voto contrario del suo gruppo alla votazione in senso favorevole del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.
  Quanto al parere della Commissione bilancio, ricorda che già nella seduta di ieri il collega Volpi aveva evidenziato le oggettive difficoltà a quantificare la spesa. Non è escluso, a suo avviso, che dalla relazione tecnica potrà emergere che per lo Stato l'esborso complessivo derivante dal testo elaborato dalla I Commissione è maggiore rispetto a quello derivante dalla normativa vigente. Tali profili potevano comunque essere valutati nelle fasi precedenti dell’iter parlamentare attraverso contatti informali.

  Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concorda con il collega Vanalli sul fatto che sarebbe stato più opportuno conoscere, prima di procedere alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea, le intenzioni dei relatori riguardo al seguito da dare ai pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva.
  Quanto al parere della Commissione bilancio, fa presente che dal testo elaborato dalla I Commissione emergono in effetti questioni rilevanti connesse all'indeterminatezza della copertura finanziaria, con il rischio che la previsione del 38 per cento e l'armonizzazione delle detrazioni in base alla delega determinino un costo non quantificabile per l'erario ed una sperequazione tra i partiti e le onlus difficile da giustificare.
  Sottolinea, quindi, che si tratta di un aspetto centrale che rimane tuttora in sospeso così come altre questioni affrontate nel corso della discussione. Per tali ragioni, preannuncia la sua astensione sulla votazione in senso favorevole del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

  La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori Gianclaudio Bressa e Giuseppe Calderisi di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.30.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR).
COM(2011)873 definitivo.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2012.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 10 maggio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.