CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 maggio 2012
649.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 129

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 11.05.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sono state presentate 90 proposte emendative (vedi allegato 1) al decreto-legge in esame, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.Pag. 130
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.
  Pertanto, non possono che applicarsi rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connessi o consequenziali alle stesse.
  Peraltro rileva, nel caso specifico, come, ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate, l'ambito di intervento del decreto – legge non possa evidentemente essere individuato con riferimento all'intero contenuto dei decreti – legge n. 1 del 2012 e n. 201 del 2011, richiamati dal titolo del provvedimento, ma alle specifiche materie oggetto del provvedimento in esame.
  Alla luce delle predette considerazioni, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Comaroli 1.2, il quale introduce il concerto anche del Ministro dell'Ambiente per l'emanazione del decreto ministeriale, previsto dall'articolo 16 del decreto – legge n. 1 del 2012, con il quale sono stabilite, nel quadro dello sviluppo delle risorse energetiche nazionali di idrocarburi, le modalità per individuare maggiori entrate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi;
   Comaroli 1.3, il quale reca una modifica al già citato articolo 16 del decreto – legge n. 1 del 2012, che non appare tuttavia riferibile;
   Forcolin 1.4 e 1.5, nonché Montagnoli 1.6 e 1.7, i quali intervengono sul dettato dell'articolo 25 del decreto – legge n. 1 del 2012, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali, rispettivamente per quanto riguarda la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e la disciplina degli affidamenti diretti;
   Montagnoli 1.8, il quale interviene sulla disciplina del codice ambientale in materia di gestione dei rifiuti d'imballaggio;
   Fugatti 1.9, relativamente alla disciplina dell'accesso agli incentivi statali per gli impianti solari fotovoltaici realizzati su terreni nella disponibilità del demanio militare;
   Forcolin 1.26, il quale interviene sui termini di pagamento dei corrispettivi relativi a transazioni commerciali tra piccole e medie imprese ed aziende della grande distribuzione ed organizzata, prevedendo interessi di mora e sanzioni in caso di mancato rispetto di tali termini;
   Forcolin 1.28 e 1.29, i quali prevedono, rispettivamente, che l'Osservatorio di cui al comma 1, lettera b), capoversi da 1-bis a 1-ter, possa anche formulare una raccomandazione all'European banking authority per rendere omogenei i criteri e le metodologie di ponderazione dei rischi degli attivi bancari, ovvero formulare una proposta al Comitato di Basilea per la riesaminare tempi e procedure di entrata Pag. 131in vigore dell'Accordo di Basilea 3 in materia di requisiti patrimoniali delle banche;
   Forcolin 1.70, il quale interviene sulla disciplina per la definizione dei tassi di interesse usurari;
   Comaroli 1.71, il quale, novellando l'articolo 32 del decreto-legge n. 1 del 2012, interviene sulla disciplina della liquidazione dei danni determinati dalla circolazione stradale dei veicoli;
   Fugatti 1.72, il quale sopprime l'articolo 34 del decreto-legge n. 1 del 2012, in materia di informazione ai clienti sulle tariffe e sulle condizioni contrattuali delle assicurazioni RC auto;
   Comaroli 1.73, il quale, novellando l'articolo 39 del decreto-legge n. 1 del 2012, interviene sulla disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica;
   Fugatti 1.74, il quale interviene sulla disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, escludendo in particolare l'applicazione dell'azione revocatoria fallimentare;
   Fugatti 1.84, il quale stabilisce che gli organi costituzionali applichino anche ai propri dipendenti le disposizioni in materia di limite massimo dei trattamenti economici riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011;
   Montagnoli 1.85, il quale prevede la compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione con gli importi dovuti dal medesimo soggetto alla pubblica amministrazione stessa;
   Brugger 1.86, 1.88 e 1.89, i quali, modificando l'articolo 36 del decreto-legge n. 201 del 2011, escludono l'applicazione del divieto, contenuto nel medesimo articolo 36, di rivestire contemporaneamente cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi operanti nei mercati del credito assicurativi e finanziari e in imprese o gruppi d'imprese concorrenti, per le banche di credito cooperativo o per i gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione;
   Fugatti 1.01, il quale prevede la promozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di un protocollo d'intesa volto ad aumentare gli affidamenti di conto corrente per le piccole e medie imprese, sulla base dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione; la disposizione stabilisce altresì la sospensione delle procedure di riscossione nei confronti delle PMI che vantino crediti nei confronti della PA.

  Al fine di verificare la possibilità di apportare modifiche al testo del provvedimento, ritiene opportuno sospendere la seduta e convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

  La seduta, sospesa alle 11.10, è ripresa alle 11.45.

  Gianfranco CONTE, presidente, considerata l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alle prospettive di eventuali modifiche al testo del decreto-legge, sospende ulteriormente la seduta fino alle 12.30.

  La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 12.30.

  Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle risultanze degli incontri informali intervenuti tra i gruppi e il Governo, nonché in considerazione delle difficoltà a prevedere un'ulteriore lettura del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, avverte che è emersa la complessiva indisponibilità a ripristinare il comma 2 dell'articolo 1, soppresso dal Senato, nonché ad apportare ulteriori modifiche al testo.

  Maurizio FUGATTI (LNP), rilevata l'assenza del Sottosegretario, stigmatizza l'atteggiamento del Governo, osservando come Pag. 132la difficoltà di modificare il provvedimento e di prevedere un'ulteriore lettura al Senato del decreto-legge sia da ricondurre, in realtà, esclusivamente all'indisponibilità, da parte dell'Esecutivo, a introdurre nel testo del provvedimento modifiche ulteriori rispetto al ripristino del comma 2 dell'articolo 1, dal momento che, evidentemente, tale specifico aspetto era l'unico a cui il Governo era realmente interessato.

  Alberto FLUVI (PD) osserva come, indipendentemente dalle decisioni del Senato, l'indisponibilità a modificare il provvedimento era stata già manifestata, alla Camera, da alcuni gruppi, tra i quali quello del Partito Democratico.

  Gianfranco CONTE, presidente, ritiene inopportuno attardarsi in inutili processi alle intenzioni. Informa, quindi, che si passerà all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate al decreto-legge.

  Ivano STRIZZOLO (PD), relatore, ritiene opportuno attendere l'arrivo del Sottosegretario per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

  Gianfranco CONTE, presidente, in assenza del rappresentante del Governo, il quale è attualmente impegnato presso la Commissione Bilancio, sospende la seduta per dieci minuti.

  La seduta, sospesa alle 12.35, è ripresa alle 12.45.

  Gianfranco CONTE, presidente, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Ivano STRIZZOLO (PD), relatore, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, in quanto, sebbene alcune di esse appaiano meritevoli di considerazione, non ritiene sussista la possibilità di modificare ulteriormente il provvedimento.

  Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con l'invito al ritiro espresso dal relatore su tutte le proposte emendative presentate, rilevando come, sebbene alcune proposte siano oggettivamente interessanti, occorra realisticamente prendere atto di come non ci siano le condizioni per modificare il decreto-legge.

  Maurizio FUGATTI (LNP) rileva l'ambiguità dell'atteggiamento del Governo, il quale invita a prendere atto dell'insussistenza delle condizioni per modificare il decreto-legge in esame soltanto dopo avere accertato l'indisponibilità della Commissione a ripristinare il comma 2 dell'articolo 1, soppresso dal Senato.
  In proposito, ritiene che l'Esecutivo si sarebbe orientato diversamente, facendo in modo che si procedesse anche alla terza lettura del provvedimento, qualora fosse stato soddisfatto il suo interesse a reintrodurre nel testo la predetta disposizione, volta a temperare gli effetti, ai fini previdenziali, dell'applicazione dei tetti retributivi introdotti dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, mentre analogo interesse non ha dimostrato per temi ben più importanti e di rilevanza più generale, quale quello dei rapporti dei cittadini con le banche.
  Osserva, quindi, come tale atteggiamento, a prescindere dall'incidenza – probabilmente, piuttosto contenuta – che tale norma avrà sulle pensioni dei titolari dei trattamenti retributivi ai quali si applica il tetto, non sia stato rispettoso del Parlamento.

  Alberto FLUVI (PD) non condivide le considerazioni svolte dal deputato Fugatti, evidenziando come, al di là dell'indisponibilità, dalla Commissione liberamente manifestata, a reintrodurre nel testo del decreto-legge la disposizione soppressa dal Senato, come era stato richiesto dal Governo, quanto è avvenuto non pregiudica affatto la possibilità, per gli organi della Camera dei deputati, di modificare il decreto-legge.

  Francesco BARBATO (IdV), rileva come i lavori della Commissione siano sostanzialmente Pag. 133sospesi da oltre un'ora e mezza a seguito dell'ipotesi, prospettata informalmente dal Governo, di ripristinare il comma 2 dell'articolo 1, soppresso dal Senato, il quale interveniva sul regime di determinazione dei trattamenti pensionistici, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 23-ter del decreto – legge n. 201 del 2011, in materia di limite alle retribuzioni riconosciute dalle pubbliche amministrazioni.
  A tale proposito rileva come la proposta del Governo, peraltro caduta a seguito dell'indisponibilità ad intervenire ulteriormente in merito emersa in seno ai gruppi, intendesse salvaguardare le pensioni d'oro di alcuni alti burocrati dello Stato, dimostrando come, in realtà, in presenza di una precisa volontà politica in tal senso da parte della maggioranza, ci sarebbe la possibilità di apportare modifiche al provvedimento per individuare soluzioni ai veri problemi al Paese.
  Ritiene, quindi, che l'intera vicenda risulti particolarmente mortificante per la Commissione e per il Parlamento, dimostrando per l'ennesima volta l'inadeguatezza a guidare il Paese del Governo, il quale si preoccupa delle pensioni dei grandi manager di Stato, mentre perde di vista le vere questioni che affliggono il Paese, che invece il gruppo dell'Italia dei Valori intende affrontare con le sue proposte emendative.
  Illustrando, quindi, nel complesso gli emendamenti al provvedimento presentati dal suo gruppo, evidenzia come essi affrontino in primo luogo il problema della restrizione dell'erogazione del credito alle imprese ed alle famiglie, dando risposte a quegli imprenditori che, come dimostrano le cronache di questi mesi, sono spesso indotti al suicidio per la condizione drammatica in cui sono stati trascinati a causa della gravissima crisi economica e dell'atteggiamento arrogante e miope delle banche.
  In tale contesto alcune proposte emendative intendono impegnare le banche ad utilizzare per l'erogazione di finanziamenti alle famiglie e alle imprese almeno una parte dei crediti agevolati che esse hanno ottenuto dalla Banca centrale europea, stabilendo un limite massimo al tasso di interesse che gli istituti di credito possono richiedere. Ritiene infatti che occorra porre un freno allo scandaloso atteggiamento delle stesse banche, evidenziato da una sua personale indagine cui gli organi di informazione hanno dato ampio risalto, le quali esigono commissioni a tassi esorbitanti dai comuni cittadini mentre riservano trattamenti privilegiati ai politici ed al loro entourage. In tale contesto è necessario che la politica si riappropri del suo ruolo direttivo, procedendo in un'azione incisiva di riforma che tuteli gli interessi dei consumatori e che costringa le banche a svolgere correttamente la loro funzione

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che si passerà ora alla votazione delle proposte emendative.

  La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 1.1.

  Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.11, il quale sopprime la lettera a) del comma 1, che circoscrive il divieto di applicazione delle commissioni alle sole banche che abbiano violato le disposizioni attuative delle norme del TUB in materia di commissioni bancarie dettate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Rileva infatti come tale previsione confermi l'atteggiamento del Governo, il quale intende evidentemente tutelare prioritariamente gli interessi degli istituti di credito, dopo aver tentato, con la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1, soppressa nel corso dell'esame al Senato, di difendere le pensioni dei grandi burocrati di Stato. Ritiene, invece, che sia necessario intervenire quanto prima con forza sui temi dell'erogazione del credito alle famiglie ed alle piccole e medie imprese, anche alla luce del sostanziale fallimento dei tavoli di confronto istituiti dal Governo su questa problematica.

  Francesco BARBATO (IdV), illustrando il proprio emendamento 1.10, evidenzia Pag. 134innanzitutto le gravi difficoltà finanziarie nelle quali si dibattono molte imprese italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni, dovute sia alla crisi economica in atto sia all'enorme ammontare dei crediti da esse vantati nei confronti dello Stato, per circa 16 miliardi di euro, nonché nei confronti delle regioni e degli enti locali, per circa 70 miliardi di euro. In tale contesto è evidente la necessità di intervenire sulle problematiche dell'erogazione del credito, che le banche stanno restringendo, nonché dei relativi costi sostenute dalle famiglie e dalle imprese.
  A tale proposito evidenzia come l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 avesse escluso l'applicazione di commissioni sui contratti di concessione di credito, appunto per venire incontro alle esigenze dei soggetti più deboli, ma come il decreto-legge in esame compia un passo indietro su tale tematica, limitando il divieto di applicazione di predette commissioni ai soli casi in cui le banche non ottemperino alle disposizioni applicative in materia di commissioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
  Ritiene che tale scelta, compiuta dal Governo e dalla maggioranza che lo appoggia, debba considerarsi vergognosa, in quanto risponde agli interessi degli istituti di credito senza invece dimostrare alcuna attenzione ai reali problemi del Paese, testimoniati drammaticamente dai numerosi suicidi di imprenditori che non sono più in grado di far fronte alle esigenze di liquidità delle proprie imprese.
  Auspica quindi che il relatore ed il Governo rivedano l'atteggiamento di chiusura espresso su tutte le proposte emendative presentate, accogliendo quegli emendamenti che intendono dare soluzione a tale difficilissima situazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Barbato 1.10 e Fugatti 1.11, nonché l'emendamento Fugatti 1.12.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.13, il quale intende riformulare le disposizioni contenute nel decreto-legge relative all'Osservatorio sull'erogazione del credito. Rileva infatti come il decreto-legge n. 185 del 2008 avesse già previsto l'istituzione di osservatori regionali in materia, che avrebbero certamente potuto svolgere una funzione più efficace di quella del nuovo Osservatorio, in considerazione della loro maggior vicinanza alle reali esigenze del territorio e dei cittadini, e come, in tale contesto, la proposta emendativa intenda eliminare la struttura prevista dal decreto-legge, che appare sostanzialmente inutile e caratterizzata da elementi di eccessiva burocratizzazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 1.13 e Fugatti 1.14.

  Francesco BARBATO (IdV) illustra l'emendamento Messina 1.15, di cui è cofirmatario, il quale rafforza i poteri dell'Osservatorio istituito dal comma 1, lettera d), capoverso comma 1-bis, consentendogli di proporre le azioni ritenute idonee per il superamento delle situazioni di criticità nell'erogazione del credito da parte delle banche, dando in tal modo un ruolo effettivo a tale organismo e prevedendo un maggiore coinvolgimento del Parlamento in materia

  Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO suggerisce di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti Messina 1.15 e Fugatti 1.18.

  Ivano STRIZZOLO (PD), relatore, condivide il suggerimento del Sottosegretario.

  Francesco BARBATO (IdV) accoglie l'invito a ritirare l'emendamento Messina 1.15, di cui è cofirmatario, ai fini della sua trasformazione in un ordine del giorno.

  La Commissione respinge l'emendamento Messina 1.16.

  Maurizio FUGATTI (LNP) illustra i suoi emendamenti 1.17 e 1.18, i quali prevedono Pag. 135che il Dossier sul credito predisposto dall'Osservatorio sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, le quali esprimono un parere su di esso; alla luce dell'invito formulato dal Sottosegretario li ritira, ai fini della loro trasformazione in un ordine del giorno.

  La Commissione respinge l'emendamento Comaroli 1.19.

  Francesco BARBATO (IdV) ritira il proprio emendamento 1.20, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.21, il quale intende sopprimere il capoverso comma 1-quinquies della lettera b) del comma 1, ritenendo che la procedura prevista da tale disposizione, in base alla quale il Prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario le problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, risulti eccessivamente burocratica e farraginosa, senza portare alcun reale vantaggio ai cittadini.

  Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Comaroli, evidenzia come, anche le vigenti disposizioni del Testo unico bancario prevedano che i ricorsi all'Arbitro bancario finanziario presuppongono la previa presentazione di un reclamo alla banca.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 1.21, Fugatti 1.22 e 1.23, Montagnoli 1.24 e Comaroli 1.25.

  Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.27, il quale intende introdurre, accanto al rating di legalità delle imprese, un rating di liquidità per le banche, al fine di valutare quale sia la liquidità finanziaria di cui dispongono i singoli istituti di credito, a fronte dell'ammontare di credito erogato dagli stessi istituti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 1.27, Forcolin 1.30 e 1.31.

  Francesco BARBATO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.32, il quale esclude l'applicazione di commissioni per gli sconfinamenti di durata inferiore a trenta giorni, affrontando una problematica nella quale si dibattono moltissime imprese italiane, le quali, a causa delle attuali difficoltà economiche, sono spesso costrette a ricorrere allo sconfinamento per brevi periodi. Invita quindi il relatore ed il Governo a rivedere il parere sull'emendamento, senza intestardirsi in una posizione che privilegia chiaramente solo gli interessi delle banche.

  La Commissione respinge l'emendamento Barbato 1.32.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra i propri emendamenti 1.33 e 1.34, i quali escludono dall'applicazione delle commissioni gli sconfinamenti effettuati da imprese individuali e persone fisiche titolari di partita IVA, dando in tal modo un segnale di vicinanza nei confronti di tali soggetti, le cui esigenze non sembrano invece interessare in alcun modo la maggioranza ed il Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 1.33 e 1.34.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.35, il quale generalizza il divieto di applicare commissioni sugli sconfinamenti, in un'ottica di sostegno ai consumatori, sottolineando come, qualora la maggioranza ed il Governo mantenessero l'orientamento contrario sulla proposta emendativa, perderebbero l'ennesima occasione per dare un concreto sostegno alle famiglie.

  La Commissione respinge l'emendamento Comaroli 1.35.

Pag. 136

  Maurizio FUGATTI (LNP) illustra gli emendamenti 1.36, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43 e 1.44, i quali innalzano, in misure differenti, il limite fino al quale si applica il divieto di commissioni sugli sconfinamenti.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Montagnoli 1.36 e Barbato 1.37, gli identici emendamenti Barbato 1.38, Montagnoli 1.39, Comaroli 1.40, nonché gli emendamenti Comaroli 1.41, Fugatti 1.42 e 1.43, nonché Montagnoli 1.44.

  Francesco BARBATO (IdV) illustra l'emendamento Messina 1.45, il quale, analogamente ad altre proposte emendative a sua firma già respinte, estende il limite quantitativo e temporale entro il quale si applica il divieto di applicazione di commissioni sugli sconfinamenti, venendo in tal modo incontro alle esigenze di moltissime famiglie ed imprese, che spesso non riescono a far fronte alle loro esigenze finanziarie, dando modo a tali soggetti di disporre di più tempo per rientrare dagli sconfinamenti. Ritiene quindi che la posizione contraria sulla proposta emendativa espressa dal Governo e dalla maggioranza sia del tutto irragionevole, e dimostri un atteggiamento di sudditanza nei confronti delle banche.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Messina 1.45 e 1.46, Montagnoli 1.47, Forcolin 1.48 e 1.49, nonché Montagnoli 1.50.

  Angelo CERA (UdCpTP) con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal deputato Barbato, reputa opportuno citare il caso, di cui è venuto a conoscenza, di uno studente universitario fuori sede che riceve una rimessa periodica da parte dei genitori, al quale la banca ha addebitato, per uno sconfinamento di 100 euro, protrattosi per circa sei mesi, commissioni pari a 380 euro.
  Nel considerare intollerabili simili conseguenze, soprattutto ove si consideri che esse continuano a prodursi pur dopo l'eliminazione della commissione di massimo scoperto e di altri oneri analoghi posti a carico dei correntisti, ritiene che debba essere individuata una soluzione per impedire che siano colpiti in maniera così pesante gli interessi delle famiglie e dei soggetti più deboli.

  Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni, condivisibili, del deputato Cera, rileva come le previsioni introdotte nel provvedimento dal Senato intendano anche affrontare tale problematica, pur riconoscendo che occorre probabilmente prevedere misure più incisive in merito. A tale proposito ritiene che la questione potrà essere ulteriormente affrontata dalla Commissione in occasione del prossimo esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori correttivi al decreto legislativo n. 141 del 2010, in materia di credito ai consumatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montagnoli 1.51, 1.52 e 1.53, Forcolin 1.54 e 1.55, Montagnoli 1.56, Comaroli 1.57, Montagnoli 1.58 e Fugatti 1.59.

  Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.60, il quale prevede che le imprese le quali ottengano il più elevato rating di legalità godano di facilitazioni nell'erogazione del credito bancario.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 1.60 e Forcolin 1.61.

  Francesco BARBATO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.62, il quale, riprendendo una proposta emendativa già presentata dal suo gruppo nel corso dell'esame del decreto-legge n. 1 del 2012, intende superare alcuni elementi problematici nell'attuazione delle norme, recate dal decreto-legge n. 201 del 2011, che prevedono l'istituzione di conti correnti di base.

Pag. 137

  Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che la questione affrontata dall'emendamento 1.62 sia già sostanzialmente risolta, il quanto il 28 aprile scorso è stata stipulata la convenzione per la definizione delle caratteristiche del conto corrente di base; ricorda, peraltro, che il decreto-legge n. 201 del 2011 prevedeva, nel caso di mancata stipula della predetta convenzione, poteri sostitutivi in capo al Ministro dell'Economia e delle finanze.

  La Commissione respinge l'emendamento Barbato 1.62.

  Francesco BARBATO (IdV) illustra i propri emendamenti 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66, i quali vincolano le banche ad utilizzare una quota dei prestiti a tasso agevolato ricevuti dalla Banca centrale europea per erogare finanziamenti alle famiglie ed alle piccole e medie imprese, a tassi non superiori ad un determinato livello.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbato 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) illustra il proprio emendamento 1.67.

  Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO invita a trasformare l'emendamento Comaroli 1.67 in un ordine del giorno con il quale impegnare il Governo ad intervenire sulla Banca d'Italia in merito alle modalità di approvazione da parte dei clienti dei contratti di affidamento bancario e delle relative modifiche.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP), accogliendo l'invito formulato dal Sottosegretario, ritira il proprio emendamento 1.67, ai fini della sua trasformazione in un ordine del giorno.
  Si dichiara quindi disponibile a ritirare anche il proprio emendamento 1.68, laddove ci fosse la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno in materia.

  Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento all'emendamento 1.68, rileva come sia stato istituito un tavolo di confronto tra l'ABI, Poste Italiane e gli istituti di pagamento, il quale dovrebbe concludersi entro il 30 giugno prossimo, per giungere alla riduzione delle commissioni a carico degli esercenti per i pagamenti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronico, e come pertanto non sia opportuno intervenire in materia prima di conoscere gli esiti di tale tavolo. Rileva inoltre come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia segnalato come l'imposizione di limiti massimi alle commissioni possa costituire una misura contraria all'instaurarsi di condizioni di concorrenza in tale mercato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Comaroli 1.68 e 1.69.

  Maurizio FUGATTI (LNP) ritira il proprio emendamento 1.75.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 1.76, Forcolin 1.77, Comaroli 1.78 e 1.79, Montagnoli 1.80 e Forcolin 1.81.

  Maurizio FUGATTI (LNP) illustra i propri emendamenti 1.82 e 1.83, nonché l'emendamento Caparini 1.87 i quali, prendendo spunto dalla riduzione dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni operata dal comma 2-bis dell'articolo 1, propone una riduzione anche del trattamento economico del Presidente, dei commissari, del Segretario generale e dei dipendenti della predetta Autorità.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fugatti 1.82, Caparini 1.87 e Fugatti 1.83.

  Gianfranco CONTE, presidente, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, ed in attesa dell'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, rinvia il seguito dell'esame Pag. 138alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 maggio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 15.45.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte inoltre che l'interrogazione 5-06803 Fluvi è stata sottoscritta anche dal deputato Fogliardi.

5-06800 Barbato: Esenzione dall'ICI e dall'IMU di immobili di proprietà del Fondo immobili pubblici (FIP).

  Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Francesco BARBATO (IdV) si dichiara indignato della risposta fornita dal Sottosegretario, sottolineando come l'esenzione dall'imposizione locale sugli immobili sia prevista solo in favore di immobili di proprietà statale ovvero di immobili adibiti ad una serie di funzioni pubbliche, tra le quali non figurano certo quelle esercitate mediante gli immobili conferiti al FIP.
  Si riserva quindi di sollevare la questione alla Corte dei conti, per il danno erariale determinato dall'applicazione di tale agevolazione, che appare in evidente violazione della disciplina di legge in materia.
  Rileva quindi come l'attuale Governo, analogamente al Governo precedente, tolleri dolosamente un vero e proprio privilegio in favore di un soggetto privato, nei cui assetti proprietari figurano grandi gruppi bancari ed imprenditoriali, quali il gruppo Caltagirone ed il gruppo Benetton, considerando vergognoso tale atteggiamento, tanto più in una fase, come quella attuale, in cui si chiede il pagamento dell'IMU sulla prima casa anche ai disoccupati, ai precari ed alle famiglie in difficoltà.
  Chiede infine di poter aver copia del contratto stipulato tra l'Agenzia del demanio ed il FIP, nonché di conoscere quali siano i principali titolari delle quote dello stesso FIP.

5-06801 Lo Monte e Zeller: Sussistenza dell'obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie.

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si dichiara soddisfatto della risposta, con la quale il Sottosegretario, che ringrazia, ha definitivamente chiarito come, in esito all'abrogazione Pag. 139dell'articolo 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007, disposta dall'articolo 7, comma 2, lettera r), del decreto-legge n. 70 del 2011, non permanga, a carico del contribuente che intenda avvalersi della detrazione del 36 per cento sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, l'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione dei lavori nella fattura emessa a saldo dopo l'entrata in vigore del predetto decreto-legge.

5-06802 Leo: Semplificazione dei rimborsi per crediti IVA.

  Maurizio LEO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Maurizio LEO (PdL), ringrazia il Sottosegretario della risposta, del cui tenore non può, tuttavia, dichiararsi soddisfatto, sia per quanto riguarda la prospettata esigenza di semplificare l'accesso ai rimborsi IVA, anche allineando la durata della garanzia da prestare a tal fine, sia per quanto concerne l'attuazione, da un lato, all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dal decreto-legge n. 78 del 2010, che già consente la compensazione di crediti commerciali con le somme iscritte a ruolo e, dall'altro, della direttiva 2011/7/UE, in particolare al fine di velocizzare i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
  Più specificamente, quanto alla prima questione sollevata dall'atto di sindacato ispettivo, rileva come la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la quale impone ai contribuenti che non si trovino in alcuna delle situazioni contemplate dai precedenti commi della disposizione, né in quella di cui al successivo articolo 34, di dover attendere un triennio prima di poter chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta, non trovi riscontro nella normativa comunitaria in materia, che prevede, anzi, una procedura immediata di riconoscimento del rimborso del credito IVA, in coerenza con il principio comunitario dell'immediata spettanza del diritto alla detrazione.
  Ritiene incongrua, pertanto, la risposta fornita sul punto dal Sottosegretario, auspicando che questi non condivida, in cuor suo, il testo di cui ha dato lettura, predisposto, come di consueto, dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Con riferimento, poi, alla parte della risposta nella quale si riferisce, in maniera alquanto laconica, che lo schema di provvedimento attuativo della norma che prevede la compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione è attualmente all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, evidenzia come tale provvedimento sia atteso ormai da lungo tempo. Invita, quindi, il Sottosegretario a sollecitarne l'emanazione nel più breve tempo possibile, sottolineando come un'accelerazione dei tempi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni appare cruciale per le imprese, in un momento di gravissima crisi economica.

5-06803 Fluvi: Termine di decorrenza dei rimborsi IRPEF per la maggiore imposta trattenuta ai contribuenti titolari di trattamenti pensionistici complementari.

  Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Giampaolo FOGLIARDI (PD), nel dichiararsi insoddisfatto della risposta, esprime vivo rammarico – da operatore professionale nel campo della consulenza fiscale, il quale ha la possibilità, in tale veste, di avere cognizione diretta delle Pag. 140problematiche fatte oggetto degli atti di sindacato ispettivo – per l'atteggiamento di sostanziale insensibilità con il quale i competenti organi dello Stato non esitano a trattare, com’è avvenuto nel caso di specie, le questioni che stanno a cuore ai contribuenti, spesso esposti a trattamenti differenziati a causa della difforme interpretazione delle norme da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
  Ritiene, in particolare, che tale atteggiamento riveli la mancata percezione dell'insostenibilità, soprattutto per alcune fasce sociali, della situazione determinatasi a causa della crisi economica in atto, a fronte della quale le istituzioni dovrebbero sentirsi chiamate a dare risposte adeguate, evitando di chiedere ai contribuenti il rigoroso assolvimento degli adempimenti posti a loro carico – talvolta, di natura meramente formale –, a maggior ragione quando gli organi dello Stato non si dimostrano in grado di adempiere con altrettanta puntualità i propri obblighi.

5-06804 Fugatti: Modalità di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt.

  Matteo BRAGANTINI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene del tutto insufficiente la risposta, evidenziando innanzitutto come, a seguito dell'introduzione dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica per i veicoli con potenza superiore a 185 chilowatt, non sia stata fornita agli automobilisti un'adeguata informazione circa i termini e le modalità di pagamento, che va effettuato non con le modalità stabilite per la tassa ordinaria ma, come previsto dall'Agenzia delle entrate, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 3364.
  Rileva, quindi, come tale duplice sistema di versamento sia scomodo e oneroso per gli automobilisti – alcuni dei quali hanno omesso, in buona fede, di versare l'addizionale – e come sarebbe stato più semplice, invece, prevedere che le regioni stesse, destinatarie della tassa ordinaria, informassero i contribuenti dell'introduzione dell'addizionale, invitandoli ad eseguire un unico versamento, salvo riversamento allo Stato degli importi versati a titolo di addizionale.
  Ritiene, peraltro, che la predetta addizionale sia ingiusta, sia perché applicata alla potenza dei veicoli e non al loro valore, sia in quanto ne sono esentate, ad esempio, le auto storiche, anche se di valore cospicuo.
  Auspica, pertanto, che l'Agenzia delle entrate concluda al più presto le proprie valutazioni in merito alla possibilità di consentire il versamento dell'addizionale contestualmente a quello delle tasse automobilistiche, segnalando come occorra chiarire, altresì, se la documentazione comprovante il pagamento dell'addizionale debba essere conservata o meno nell'autovettura.

  Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.15.

Pag. 141