CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 maggio 2012
649.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

  La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
C. 38 Zeller, C. 265 Mecacci e C. 5118 Governo.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

  Fiamma NIRENSTEIN, presidente, avverte che in data 26 aprile 2012 è stato assegnato a questa Commissione il disegno di legge C. 5118 Governo recante Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, che quindi propone di abbinare alle proposte di legge già in corso di esame.

  La Commissione conviene.

  Mario BARBI, (PD), relatore, procede ad illustrare il disegno di legge C. 5118 Pag. 98Governo sottolineando che la maggiore questione, com’è noto, è rappresentata dal fatto che, prima della sottoscrizione della Carta, il Legislatore ha adottato un'apposita normativa in materia, la legge 15 dicembre 1999, n. 482, la quale – pur non rappresentando un atto formale di recepimento della Carta nell'ordinamento italiano – fornisce senza dubbio il quadro di riferimento normativo interno in materia di lingue regionali o minoritarie che sono gli idiomi delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo.
  Sottolinea che, sulla base di tale presupposto, il disegno di legge di ratifica individua, in un apposito allegato, i trentacinque paragrafi della Carta che l'Italia intende applicare, senza introdurre specifiche misure di adeguamento interno, salvo quanto disposto dall'articolo 4. riguardante la programmazione radiotelevisiva. Tale la norma prevede che, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo siano introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge n. 482 del 1999.
  Com’è noto, la Carta, secondo quanto disposto dall'articolo 1, lettera c), tutela anche le «lingue non territoriali», quelle cioè che non possono essere ricollegate ad un'area geografica particolare. A tale riguardo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge precisa che, atteso che le minoranze nomadi presenti nel nostro Paese non sono state riconosciute dalla citata legge n. 482 del 1999 proprio perché si tratta di etnie non ancorate a un territorio, occorre che, in sede di ratifica della Carta, venga formulata la riserva disposta all'articolo 21 della medesima Carta, relativamente al paragrafo 5 dell'articolo 7 della stessa, nel quale è prevista la tutela delle «lingue non territoriali».
  L'attuazione del presente provvedimento non implica nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le attività ivi previste non presentano carattere innovativo dell'ordinamento in quanto già sostanzialmente svolte da parte delle competenti amministrazioni dello Stato e delle regioni ai sensi della richiamata legge n. 482 del 1999 e conseguentemente coperte dalle risorse autorizzate dalla medesima legge.
  Parimenti, dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 4 del disegno di legge non sembrano derivare nuovi o maggiori oneri, atteso che la diffusione di programmi radiotelevisivi avverrà nell'ambito delle lingue regionali o minoritarie, individuate nella legge n. 482 del 1999 e comunque tale aspetto sarà disciplinato nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nell'ambito delle risorse a tale scopo preordinate.
  Alla luce di quanto fin qui illustrato, propone che la Commissione adotti il disegno di legge C. 5118 Governo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  La Commissione delibera, quindi, di adottare il disegno di legge C. 5118 Governo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  Il sottosegretario Marta DASSÙ sottolinea che i provvedimenti in esame trattano una materia delicata e rilevante e che sono stati finalmente superati taluni problemi di ordine finanziario connessi alla loro approvazione ed entrata in vigore. Nell'auspicare quindi un rapido iter di esame, sottolinea che la ratifica della Carta va nella direzione dei richiami del Consiglio d'Europa e delle istituzioni delle Commissione europea che lottano contro il razzismo, oltre che nell'ottica di un'armonizzazione della nostra normativa con gli strumenti di diritto internazionale Pag. 99umanitario in materia di tutela delle minoranze.

  Karl ZELLER (MISTO-Minoranze linguistiche) esprime apprezzamento per il fatto che il Governo abbia presentato un proprio disegno di legge di ratifica della Carta europea, la cui firma è oramai assai risalente. Ricorda che nella XIV Legislatura la Camera aveva approvato una proposta di legge di autorizzazione alla ratifica della Carta, il cui iter però non è stato completato. Preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti, su aspetti non sostanziali del provvedimento, al fine di: utilizzare, in analogia con il dettato costituzionale, la denominazione «Alto Adige/Südtirol»; introdurre una clausola di salvaguardia a tutela di eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli; modificare l'allegato A per applicare le disposizioni della Carta relative all'istituzione di stazioni radiofoniche o reti televisive nelle lingue regionali o minoritarie.

  Matteo MECACCI (PD), nel richiamare i contenuti del suo intervento in occasione della precedente seduta, sottolinea che l'approvazione dei provvedimenti in titolo consente al nostro Paese di instaurare rapporti più stretti con gli organismi della comunità internazionale competenti nelle materie di cui ai progetti di legge in esame. Chiede chiarimenti al Governo in ordine alla preannunciata riserva sull'articolo 7, paragrafo 5, della Carta riguardante le minoranze non territoriali, con ciò dovendosi intendere per quanto riguarda l'Italia le popolazioni rom, sinti e camminanti, la cui integrazione si pone come questione problematica. Richiamando i contenuti della proposta di legge in titolo C. 265, di cui è primo firmatario, osserva che l'apposizione della riserva precluderebbe la possibilità di introdurre una normativa nazionale di tutela, con importanti risolti negativi, ad esempio sul piano scolastico.

  Michaela BIANCOFIORE (PdL), in dissenso dal collega Zeller, ritiene che il Governo abbia giustamente deciso di non applicare le disposizioni della Carta relative all'istituzione di stazioni radiofoniche o reti televisive nelle lingue regionali o minoritarie. Richiama in proposito la situazione in Alto Adige, dove la popolazione di lingua italiana è numericamente inferiore a quella di lingua tedesca e ladina, oltre alle trasmissioni in lingua tedesca della RAI, è già possibile ricevere i programmi della televisione austriaca. Segnala quindi la difficile situazione della popolazione di lingua italiana in quell'area, anche in ragione del fatto che, in maniera sempre crescente, i principali operatori economici e i proprietari dei mezzi di informazione appartengono alla popolazione di lingua tedesca, facendo in particolare riferimento al possibile cambio di proprietà del quotidiano Alto Adige.

  Fiamma NIRENSTEIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo e fissa al prossimo lunedì 21 maggio, alle ore 16, il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge C. 5118, adottato come testo base per il seguito dell'esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.
C. 5076 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Fiamma NIRENSTEIN, presidente, ricorda che la Commissione ha esaminato la Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altro. Tale Accordo era stato peraltro oggetto dell'esame istruttorio svolto dal Comitato permanente per la Pag. 100politica estera dell'Unione europea che ha proceduto a svolgere taluni approfondimenti conoscitivi, con l'audizione di rappresentanti dell'industria automobilistica italiana, settore produttivo particolarmente interessato dall'entrata in vigore dell'Accordo.

  Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), relatore, segnala che l'Accordo quadro tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010, prevede, oltre all'instaurazione del dialogo politico, lo sviluppo della cooperazione in alcune aeree prioritarie: sviluppo economico, sviluppo sostenibile, cultura, giustizia, libertà e sicurezza.
  Sottolinea come l'accordo rivesta una grande valenza politica, ponendo le premesse per un sostanziale salto di qualità nelle relazioni tra la UE e la Corea del Sud. In considerazione del peso crescente che tale Paese sta assumendo a livello internazionale, testimoniato anche dallo svolgimento dell'Esposizione universale di Yeosu che si aprirà sabato prossimo, l'intesa amplia infatti la collaborazione al di là dell'ambito economico ora prevalente, estendendola a tutti i temi principali dell'agenda politica e del dialogo settoriale.
  Oltre a prevedere un dialogo politico ad ampio raggio ed il rafforzamento della cooperazione regionale in seno alle principali organizzazioni internazionali, vengono individuate alcune aree di cooperazione prioritaria: la promozione dello sviluppo economico; lo sviluppo sostenibile; energia e sicurezza energetica; trasporti; turismo; società civile; pubblica amministrazione; istruzione e cultura; giustizia libertà e sicurezza.
  Si delinea così la cornice giuridica di un autentico partenariato strategico, nell'ambito del quale affrontare congiuntamente le grandi sfide globali e che si basa sulla condivisione degli stessi valori, come è emerso nel sesto vertice tra la Repubblica di Corea e l'UE svoltosi nella capitale coreana il 28 marzo scorso.
  A tutela del corretto funzionamento dell'Accordo, è stato previsto un Comitato misto, composto da rappresentanti del Consiglio e della Commissione europea e della Repubblica di Corea, che si riunirà una volta l'anno alternativamente a Bruxelles e a Seoul, incaricato inoltre di definire le priorità d'azione da perseguire nell'ambito dell'intesa e di garantire uno sviluppo armonioso delle relazioni complessive tra le parti.
  L'Accordo si compone di 53 articoli organizzati in dieci titoli.
  Richiama in particolare l'attenzione sul titolo II, riguardante il dialogo politico e la cooperazione, in cui particolare rilievo assume l'articolo 4 che impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema, nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, con evidenti riferimenti alla situazione in Corea del Nord. Unione europea e Corea del Sud, in particolare, adotteranno le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; le parti convengono che il dialogo politico accompagni i suddetti elementi.
  Ricorda quindi che il 6 ottobre 2010 è stato firmato a Bruxelles un Accordo di libero scambio (ALS) tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, applicato provvisoriamente a partire dal 1o luglio 2011. Il Parlamento sarà presto chiamato ad esaminare la ratifica di tale Accordo (già adottato da tredici paesi membri dell'Unione) che prevede, fra l'altro, la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e servizi, nonché regole comuni sui problemi legati al commercio tra i due blocchi commerciali. Tale accordo di libero scambio, fortemente voluto dalla UE e da tutti i suoi Stati Membri, è stato siglato al termine di un negoziato non facile che è stato vissuto con momenti di preoccupazione anche da parte del nostro Paese, per le possibili minacce al nostro settore automobilistico che sembra contenere, tuttora non del tutto fugate.Pag. 101
  Nell'auspicare una pronta approvazione del disegno di legge, ritiene opportuno chiedere al Governo di fornire quanto prima un'ampia informativa sui contenuti dell'ALS con particolare riferimento al suo impatto sui settori economicamente importanti in cui l'Unione europea ha degli interessi difensivi, come quello delle automobili, e sul funzionamento della cosiddetta clausola di salvaguardia che dovrebbe offrire una protezione sino all'entrata in vigore dell'ALS con la possibilità, per l'Unione europea, di ripristinare i dazi nel caso in cui un'impennata di importazioni dalla Corea causi o minacci di causare un danno alla nostra industria.

  Il sottosegretario Marta DASSÙ osserva che le relazioni tra l'Unione europea e la Corea del Sud sono state finora caratterizzate da rapporti per lo più di natura economica. Ricorda che nell'attuale contesto internazionale la Corea del Sud sta acquisendo un peso politico crescente, anche in qualità di membro del G20, così come, più in generale, l'area del Pacifico.
  Occorre quindi, a suo avviso, potenziare la presenza politica europea nella regione, che è stata fino a questo momento molto carente. Sottolinea che l'Accordo in esame rappresenta un passo importante in tal senso.
  Ritiene in ogni caso ragionevole che si effettui una valutazione complessiva, considerando anche che l'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Corea del Sud potrà avere importanti riflessi sull'industria manifatturiera italiana, in particolare nel settore automobilistico. Dichiarandosi disponibile ad un approfondimento su quest'ultimo tema in una successiva seduta, ribadisce la necessità per l'Unione europea di superare il limite di una azione nel continente asiatico basata solo su relazioni commerciali, che deve essere invece accompagnata da iniziative nel campo della cooperazione politica e della sicurezza.

  Francesco TEMPESTINI (PD), anche alla luce delle considerazioni del sottosegretario Dassù, si associa all'auspicio del relatore affinché il Governo sottoponga alla Commissione eventuali elementi di approfondimento anche nelle successive fasi di esame.

  Fiamma NIRENSTEIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003.
C. 5108 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Guglielmo PICCHI (PdL), relatore, osserva che la Convenzione in esame s'inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di strumenti giuridici internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, proponendosi di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani che intraprendono un interscambio commerciale e finanziario con la Mongolia, che sta vivendo una fase di apertura internazionale, caratterizzata anche dalla recente richiesta di adesione all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
  Sottolinea che tra il 2004 ed il 2009 la Mongolia ha sperimentato un periodo di forte crescita economica che ha toccato Pag. 102quasi il 9 per cento nel 2008 con una crescita media annua dell'8,8 per cento, dovuta soprattutto agli alti prezzi del rame e dell'oro sui mercati internazionali. Inoltre, la crescita economica è stata calcolata nell'ordine del 10 per cento nel 2011, in netto progresso rispetto al 6,1 per cento del 2010. In particolare, nonostante l'interscambio commerciale tra Italia e Mongolia sia oggi ancora oggi modesto, quest'ultima offre all'Italia notevoli opportunità, soprattutto nei settori tessile e manifatturiero.
  La Convenzione fa riferimento agli aspetti fiscali relativi a beni immobili, utili delle imprese (anche in forma associata), navigazione marittima ed aerea, dividendi, interessi, canoni, capital gains, lavoro autonomo e dipendente, pensioni, proventi e remunerazioni di personale con funzioni governative, artisti, sportivi, studenti e membri dei consigli di amministrazione, nonché relativi ad altri redditi di natura residuale.
  La Convenzione – che si conforma largamente al modello elaborato dall'OCSE – si compone di 31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.
  Particolare rilievo assume la sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, fissata dall'articolo 2 in base al quale le imposte specificamente considerate per l'Italia sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), oggi IRES.
  Pari rilievo assume l'articolo 7 che attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.
  Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi (articolo 10) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, rispettivamente del 5 per cento per partecipazioni di almeno il 10 per cento, detenute per un periodo di almeno dodici mesi precedentemente alla data della delibera di distribuzione; negli altri casi l'aliquota prevista è del 15 per cento
  L'articolo 13 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come «beni immobili» ai sensi della Convenzione ove si tratti di plusvalenze relative a detti beni; nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa qualora si tratti di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa; esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili; esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.
  Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 24), anche nella Convenzione in esame, per quanto concerne l'Italia, è prevista la clausola sulla concessione di una detrazione fiscale (in armonia con l'ordinamento nazionale nonché con la scelta adottata in tutte le convenzioni già concluse dal nostro paese).
  Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 25) (formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall'Italia) prevedono che, in linea di massima, valga il principio che i residenti di uno Stato contraente non possano essere assoggettati nell'altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest'altro Stato. Pag. 103
  L'articolo 27 detta norme in tema di scambio d’ informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti (con clausole nella sostanza corrispondenti alle disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dal nostro paese); viene specificato inoltre che lo scambio di informazioni è altresì finalizzato alla prevenzione dell'evasione fiscale.
  Richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sulla norma di cui all'articolo 23, comma 1, della Convenzione, in cui ravvisa profili di incompatibilità con le norme di diritto interno di recente approvate con il cosiddetto «decreto salva Italia» e con il «decreto fiscale» in materia di tassazione di immobili all'estero.
  Segnala infine che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione, oltre alle consuete disposizioni, reca, all'articolo 3, la copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere viene individuato in 7.000 euro annui a decorrere dal 2013, riferibili ad una perdita di gettito sul versante del trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente (- 4000) ed un'altra perdita di gettito derivante dall'applicazione della nuova disciplina convenzionale per gli altri (-3000 euro).

  Il sottosegretario Marta DASSÙ, associandosi alle considerazioni del relatore in merito all'opportunità di procedere speditamente nell’iter di esame del provvedimento, si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi di chiarimento richiesti in merito all'ambito di applicazione dell'articolo 23, comma 1, della Convenzione.

  Fiamma NIRENSTEIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente, Fiamma NIRENSTEIN. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

  La seduta comincia alle 15.45.

5-06603 Renato Farina: Sulle mancate celebrazioni pasquali nella diocesi di Carpasia (Cipro Nord).

  Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), sottolineando che la sensibilità europea sul tema sollevato dall'interrogante è cresciuta anche grazie allo sforzo profuso dall'Italia. Segnala quindi un'iniziativa preannunciata dal Ministero degli esteri austriaco in occasione del più recente Consiglio Affari Esteri per realizzare un incontro tra le minoranze religiose siriane e quelle libanesi.

  Renato FARINA (PdL) si dichiara soddisfatto per l'immediata attivazione da parte del Ministero degli affari esteri, che evidenzia la fondatezza della questione, peraltro condivisa, in un'ottica bipartisan, dal collega Corsini, cofirmatario dell'interrogazione. Nel fare presente di avere portato la tematica all'attenzione del Consiglio d'Europa, segnala che il muftì di Cipro Nord non è di nazionalità cipriota ma è un immigrato turco, che fa parte dei coloni insediati nell'isola per decisione d'autorità di Ankara in un'ottica di controllo imperialista sullo status di Cipro. Ricorda che nel 1974 un terzo dei ciprioti di religione cristiana sono stati cacciati da Cipro e sostituiti da cittadini turchi provenienti dall'Anatolia, attirati dalla promessa di benefici derivanti dai fondi dell'Unione europea. Sottolinea quindi che in Turchia si è assistito negli ultimi anni ad un'involuzione della situazione, come conferma la perdurante chiusura del confine con l'Armenia, vissuto dalle popolazione locali come una prova di ostilità. Osserva in generale che è in atto una strumentalizzazione dell'argomento religioso al fine di generare divisione, in luogo di costruire su Pag. 104di esso una visione condivisa e costruttiva di pacifica convivenza tra i popoli.

5-06577 Narducci: Sulla scuola statale italiana di Asmara.

  Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Franco NARDUCCI (PD), nel dichiararsi soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario, che conferma l'impegno del Ministero degli affari esteri per la soluzione della situazione, sottolinea l'importanza che la scuola di Asmara possa procedere nelle proprie attività, in omaggio ad una tradizione centenaria e al numero considerevole di studenti che la frequentano. A suo avviso, occorre rafforzare l'azione diplomatica nei confronti delle autorità eritree anche per ovviare alla difficile condizione in cui versano i docenti.

  Renato FARINA (PdL), intervenendo sui lavori della Commissione, sollecita il rappresentante del Governo a rispondere all'interrogazione n. 5-04623, da lui presentata nel mese di aprile 2011, sul destino di circa sessanta profughi eritrei dispersi nel Mar Mediterraneo nel mese di marzo 2011.

  Il sottosegretario Marta DASSÙ assicura piena disponibilità a fornire gli elementi di risposta all'interrogazione richiamata dall'onorevole Farina.

  Fiamma NIRENSTEIN, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

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