CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 maggio 2012
648.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 86

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Testo unificato C. 4116 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il relatore, Cesario, nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento, ne aveva già illustrato il contenuto.

  Bruno CESARIO (PT), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato) sul provvedimento.

  Maurizio FUGATTI (LNP) chiede se la condizione recata dalla proposta di parere sia volta ad ampliare le facoltà assunzionali delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza.

  Gianfranco CONTE, presidente, precisa che la condizione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore ha il solo scopo di far salve le previsioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, recentemente convertito in legge, finalizzate, quanto al comma 24, ad assicurare la funzionalità Pag. 87delle strutture dell'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio e a garantire un'efficace contrasto all'evasione, fermi restando i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, nonché, quanto al comma 24-bis, riferito al Corpo della Guardia di finanza, ad assicurare la massima flessibilità organizzativa e a potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, nei limiti di organico e di spesa già stabiliti.

  Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO segnala come la disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del provvedimento in esame – che sostituisce il comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di corso-concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia –, pur non avendo effetti diretti sull'Amministrazione finanziaria, sembri recare profili discriminatori tra dipendenti pubblici e concorrenti provenienti dall'esterno, in quanto a questi ultimi è consentito accedere alla procedura selettiva con il solo diploma di laurea, anche non specialistica, mentre ai dipendenti pubblici è richiesto, oltre alla laurea, l'ulteriore requisito della pregressa esperienza professionale almeno quinquennale.
  A tale proposito rammenta come l'opportunità di riconsiderare la predetta disposizione sia stata manifestata anche dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, la quale ha formulato un'osservazione in merito nel parere approvato lo scorso 4 aprile.

  Gianfranco CONTE, presidente, rileva come la questione richiamata dal Sottosegretario attenga alla competenza della Commissione di merito, la quale effettuerà, al riguardo, le opportune valutazioni.

  Francesco BARBATO (IdV) esprime la valutazione favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, il quale costituisce un passo avanti nella giusta direzione di ridurre le spese delle pubbliche amministrazioni, migliorando al contempo la gestione del personale pubblico. Infatti, il provvedimento, nel prevedere l'utilizzo delle graduatorie degli idonei di concorsi già svolti, nonché introducendo lo strumento dei concorsi unici per l'assunzione di figure professionali comuni, consentirà di eliminare gli ingenti costi che sarebbero necessari per bandire ulteriori concorsi, assicurando al contempo a quelle amministrazioni che ne abbiano effettivamente bisogno di reperire in modo trasparente le risorse umane necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.
  In particolare, valuta in modo molto positivo le norme del provvedimento che consentono anche alle Regioni ed agli enti locali di avvalersi delle norme introdotte dall'intervento legislativo, rilevando, a tale proposito, come le problematiche più gravi ed urgenti in materia di reclutamento del personale si pongano proprio con riferimento a tali enti, i quali hanno spesso necessità di potenziare alcuni profili professionali, soprattutto al fine di garantire una loro adeguata presenza sul territorio ed un più efficace presidio della legalità.
  In tale riguardo ritiene opportuno richiamare la recente esperienza del Comune di Napoli che, all'indomani dell'elezione del Sindaco De Magistris, ha saputo dare finalmente una svolta alla gestione della città e della macchina amministrativa comunale, avviando un oculato programma di assunzioni di personale della Polizia municipale, in un comparto cruciale per ripristinare nel territorio più ordinate condizioni di convivenza civile e di legalità. L'iniziativa del Sindaco De Magistris e della sua giunta comunale costituisce l'esempio di come un'amministrazione attenta ai reali bisogni dei cittadini possa aprire una nuova pagina in una città storicamente afflitta da gravi problemi e che, in passato, era stata amministrata in modo fallimentare, all'insegna degli sprechi e del clientelismo. In tale contesto, il rafforzamento del Corpo della Polizia municipale programmato dal Sindaco De Magistris intende coniugare virtuosamente le ragioni di una più razionale Pag. 88e sobria gestione della cosa pubblica con l'esigenza, altrettanto ineludibile, di fornire concrete prospettive di vita e di lavoro ai giovani, innestando linfa nuova in apparati burocratici che finora si sono caratterizzati per privilegi inaccettabili e per i conseguenti, vergognosi sprechi di denaro pubblico.
  Sulla scorta di tali considerazioni, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, suggerisce di inserire nella proposta di parere una premessa che sottolinei tali aspetti, con particolare riferimento all'esigenza di fornire alle amministrazioni locali gli strumenti per migliorare la propria capacità di gestione del personale e per venire incontro alle legittime aspettative dei candidati risultati vincitori o idonei in concorsi pregressi.

  Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Barbato, ricorda come l'articolo 4-ter, comma 10, del decreto-legge n. 16 del 2012, intervenendo sulla disciplina del patto di stabilità interno di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, abbia aumentato dal 20 al 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio dell'anno precedente il limite entro il quale possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato gli enti locali che abbiano una spesa per personale inferiore al 50 per cento delle spese correnti, ed abbia previsto che, ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento.

  Cosimo VENTUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come si debba tenere conto, in particolare, delle esigenze di personale dell'Agenzia delle dogane, la quale è stata costretta a chiudere alcuni uffici periferici a causa di carenze nel proprio organico.
  Con specifico riferimento ai profili discriminatori della normativa vigente, sui quali il Sottosegretario ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione della Commissione, evidenzia, altresì, come la pregressa esperienza almeno quinquennale, richiesta ai soli dipendenti pubblici per la partecipazione alle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia, costituisca un'ulteriore manifestazione della deleteria tendenza della legislazione nazionale a prescrivere il possesso di titoli, ovvero l'assolvimento di oneri, di gran lunga più rigorosi di quelli previsti dalla normativa comunitaria. Ritiene, quindi, che tale tendenza debba essere assolutamente abbandonata, per evitare che il nostro Paese si ponga insensatamente, con le sue stesse mani, in una situazione di grave svantaggio competitivo.

  Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 12.25.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianfranco CONTE, presidente, rileva preliminarmente come l'inizio della Pag. 89discussione in Assemblea del disegno di legge sia già stato definito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per la giornata di lunedì 14 maggio prossimo: pertanto l'esame in sede referente dovrà svilupparsi nelle giornate di oggi e di domani, per concludersi entro la giornata di giovedì 10. In tale contesto ricordo che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 18 di oggi, al fine di consentire alla Commissione di esaminarli a partire dalla seduta di domani.

  Ivano STRIZZOLO (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, il quale è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, rilevando innanzitutto come, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge modifichi il comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto-legge n.1 del 2012, al fine di precisare che la nullità delle clausole che prevedono remunerazioni per le banche per la concessione di linee di credito, nonché in caso di sconfinamenti (prevista dal medesimo articolo 27-bis), riguarda le sole clausole stipulate in violazione delle disposizioni adottate in materia dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), ai sensi dell'articolo 117-bis del Testo unico delle leggi bancarie e creditizie (TUB).
  Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato inoltre che le disposizioni attuative del CICR sono adottate al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili.
  Al riguardo ricorda che, in base all'articolo 117-bis, comma 1, del TUB, i contratti di apertura di credito, quali unici oneri a carico del cliente, possono prevedere una commissione omnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui ammontare non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, nonché un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
  Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, relativamente ai contratti di apertura di credito e di conto corrente è prevista l'applicazione di una cosiddetta «commissione di istruttoria veloce», determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
  Il comma 3 sancisce la nullità delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi a quelli previsti dalle predette norme, nullità che, peraltro, non si estende al contratto.
  Il comma 4 affida la definizione delle relative norme di attuazione a una delibera del CICR, che può tra l'altro estendere l'applicazione dell'articolo 117-bis ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. Lo stesso CICR stabilisce i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non è dovuta la commissione di istruttoria veloce.
  Segnala, inoltre, come la modifica appena descritta apportata dalla lettera a) rappresenti sostanzialmente l'attuazione dell'ordine del giorno n. 9/5025/202 (a firma Fluvi, Saglia, Lulli, Cera, Bernardo, Polidori), accolto dal Governo nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 alla Camera dei Deputati, che impegna l'Esecutivo, tra l'altro, ad emanare in tempi rapidi, e comunque tali da minimizzare gli effetti derivanti dall'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 27-bis, un provvedimento finalizzato a coordinare la disciplina della citata disposizione con quanto già previsto dall'articolo 117-bis del TUB, a tal fine prevedendo che la nullità delle clausole dei contratti bancari si applichi alle linee di credito non conformi a quanto previsto dalla delibera CICR di cui al comma 4 dello stesso articolo 117-bis.
  Il comma 1, lettera b), modificata durante l'esame al Senato, integra il disposto dell'articolo 27-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 inserendovi quattro nuovi commi, da 1-bis a 1-quinquies, con cui viene disciplinata la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e Pag. 90sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti.
  Ai sensi del nuovo comma 1-bis del citato articolo 27-bis, l'Osservatorio vigila sull'erogazione del credito da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti.
  All'Osservatorio, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e che si avvale delle relative strutture, senza oneri per la finanza pubblica, partecipano due rappresentanti dello stesso MEF (di cui uno con funzioni di presidente), un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ed un rappresentante della Banca d'Italia.
  A seguito delle integrazioni apportate al Senato, alle riunioni dell'Osservatorio possono inoltre partecipare un rappresentante delle Associazioni dei consumatori, indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; un rappresentante dell'ABI, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale ed un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali.
  La disposizione specifica che i componenti dell'Osservatorio non hanno diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
  In base ai commi 1-ter e 1-quater del predetto articolo 27-bis l'Osservatorio:
   monitora l'andamento dei finanziamenti erogati e delle relative condizioni dal settore bancario e finanziario alla propria clientela, in particolare alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili; può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate;
   elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute;
   analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito;
   formula eventuali proposte in un «Dossier sul credito» che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati;
   promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.

  Il nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 27-bis prevede che il Prefetto può attivare l'Arbitro bancario finanziario, attraverso una segnalazione per specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente in forma riservata. Il Prefetto, dopo un'informativa sul merito dell'istanza, invita la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito ed in seguito, può effettuare la relativa segnalazione all'Arbitro, che si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.
  Al riguardo ricorda che l'Arbitro bancario finanziario, istituito dall'articolo 128-bis del TUB, costituisce un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari, articolato sul territorio nei collegi di Roma, Milano e Napoli.
  Sempre connessi con il disposto del citato articolo 117-bis del TUB, cui sono collegate le modifiche recate dalla lettera a) del comma 1, sono i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 1, introdotti durante l'esame al Senato.
  In particolare, con riferimento alla commissione omnicomprensiva per i contratti di apertura di credito, il comma 1-bis, modificando il comma 1 del predetto articolo 117-bis, precisa che l'ammontare di tale commissione deve essere determinato in coerenza con la delibera Pag. 91del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti.
  Con riferimento alla commissione di istruttoria veloce prevista in caso di sconfinamenti dall'articolo 117-bis, comma 2, il comma 1-ter dispone che essa non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore a sette giorni consecutivi.
  Il comma 1-quater, attraverso una modifica al comma 4 dell'articolo 117-bis, precisa che la delibera del CICR con cui sono dettate le norme di attuazione della disciplina sulle commissioni bancarie è adottata al fine di rendere i costi delle commissioni trasparenti e immediatamente comparabili e deve pertanto tenere conto di tali finalità.
  Il comma 1-quinquies, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di rating di legalità delle imprese.
  Al riguardo rammenta che il citato articolo 5-ter ha attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, nonché di elaborare un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale, di cui si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.
  In tale contesto normativo il comma 1-quinquies precisa l'ambito di applicazione della normativa sul rating di legalità, prevedendo che esso sia elaborato ed attribuito, su istanza di parte, alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza.
  I criteri e le modalità operative con cui si procede all'elaborazione e all'attribuzione del rating sono inoltre demandati ad un regolamento dell'AGCM da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione (cioè entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), specificandosi che ai fini del rating possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni.
  Si prevede inoltre l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico per definire le modalità con cui tenere conto del rating di legalità in sede di concessione di finanziamenti pubblici, nonché in sede di accesso al credito bancario.
  Si stabilisce, infine, che gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.
  Il comma 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, modifica il meccanismo di elezione dei componenti dell'Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni, prevedendo, attraverso alcune modifiche all'articolo 1, comma 3, della legge n. 249 del 1997, che il numero di commissari dell'Autorità, i quali sono eletti dal Senato e dalla Camera, passi da quattro a due; conseguentemente, si riduce da due a uno il numero di nominativi che ciascun senatore o deputato può esprimere in sede di elezione del consiglio dell'Autorità, laddove l'attuale formulazione prevede la possibilità, per ciascun parlamentare, di indicare un nominativo per la Commissione infrastrutture e reti ed uno per la Commissione per i servizi e i prodotti.
  Le modifiche sono esplicitamente motivate dall'esigenza di adeguarsi tempestivamente al dettato dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, che, al comma 1, lettera a), ha ridotto da otto a quattro i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, escluso il Presidente.
  Nel corso dell'esame in Assemblea al Sento è stato soppresso il comma 2 dell'articolo Pag. 921, il quale interveniva sulla misura del trattamento pensionistico a seguito dell'introduzione di un limite massimo dei trattamenti economici, relativi ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, previsto dall'articolo 23-ter del decreto- legge n. 201 del 2011.
  L'applicazione di tali limiti incide infatti sulla determinazione dei criteri di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare secondo il sistema retributivo.
  In tale contesto la novella recata dal comma 2 escludeva che gli emolumenti attribuiti, in misura ridotta, dopo l'entrata in vigore dei predetti limiti, facessero parte della base di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare secondo il sistema retributivo (tali emolumenti rilevano, invece, ai fini della quota da liquidare secondo il sistema contributivo). Tale esclusione operava a condizione che: i requisiti per il trattamento pensionistico fossero già stati maturati alla data del 22 dicembre 2011 (data di approvazione della legge di conversione del citato decreto-legge n. 201); il soggetto non fosse titolare di altro trattamento pensionistico e continuasse a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le funzioni che svolgeva alla predetta data.
  L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

  Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che, al fine di consentire ai componenti della Commissione di approfondire il contenuto del provvedimento, sia opportuno rinviare gli interventi sul merito del decreto-legge alla fase di esame degli emendamenti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare sul provvedimento, rinviando il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 12.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 8 maggio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

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