CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 aprile 2012
641.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 10.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ermete REALACCI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad avviare in sede referente l'esame delle proposte di legge C. 3465-4290-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.
Più precisamente, ricorda che l'iter delle proposte di legge in titolo ha avuto inizio al Senato con il disegno di legge AS 2472, approvato il 12 aprile 2011. Trasmesso alla Camera (AC 4290) e abbinato alla proposta di legge C 3465, il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea in un testo unificato il 20 settembre 2011. Nuovamente trasmesso al Senato è stato approvato con modificazioni dall'Assemblea dello stesso Senato il 29 marzo 2012.
Il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani attraverso una serie di misure tra le quali: l'istituzione

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della Giornata nazionale degli alberi; l'aggiornamento della legge 113/1992 sull'obbligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente; la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO2 tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo; la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità, a livello locale, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili anche attraverso l'istallazione di strumenti per la ricarica di veicoli elettrici e norme volte alla tutela degli alberi monumentali.
Più precisamente, e soffermandosi esclusivamente solo sulle parti modificate dal Senato sulle quali deve concentrarsi l'esame in sede referente, fa presente che, rispetto al testo approvato dalla Camera nella seduta del 20 settembre 2011, nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte modifiche agli articoli 3 e 4 prevalentemente volte a recepire i rilievi espressi dalla Commissione bilancio del Senato. In particolare all'articolo 3, comma 2, lettera c), si prevede che il piano nazionale, che fissa criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni, dovrà essere predisposto dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, d'intesa con la Conferenza unificata, anziché dopo aver sentito la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come era previsto nel testo approvato dalla Camera. All'articolo 3, comma 3, si specifica che ai componenti del predetto Comitato non sono, altresì, corrisposti rimborsi spese: si tratta di una modifica adottata in recepimento di una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere della Commissione bilancio del Senato dell'8 febbraio 2012.
Con riferimento invece all'articolo 4, rileva che il limite del 25 per cento del totale annuo relativo alla destinazione delle maggiori entrate, derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001), alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale non viene più considerato come un tetto massimo, come era previsto nel testo approvato dalla Camera, ma quale limite minimo, in recepimento di una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere della Commissione bilancio del Senato del 27 marzo 2012. Inoltre le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree riservate al verde pubblico urbano e degli immobili di origine rurale, riservati alle attività sociali e culturali di quartiere, da parte dei cittadini costituiti in consorzio anche mediante riduzione dei tributi propri, anziché mediante riduzione del prelievo fiscale come era previsto nel testo approvato dalla Camera e al fine di recepire i rilievi della Commissione bilancio del Senato.
Fa poi presente che è stato inoltre soppresso l'articolo 6 del testo approvato dalla Camera relativo al rifinanziamento del Fondo per la forestazione e la riforestazione, al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica recependo, anche in questo caso, il parere contrario espresso su tale disposizione dalla Commissione bilancio del Senato nel parere dell'8 febbraio 2012.
Aggiunge che sono state poi apportate modificazioni all'articolo 7 del testo approvato dalla Camera (ora articolo 6) con l'introduzione di nuove norme per lo sviluppo dei punti di ricarica dei veicoli elettrici sia negli spazi pubblici che negli edifici privati e precisamente ai commi da 2 a 7, che sostituiscono integralmente i commi da 2 a 7 del testo approvato dalla Camera che recavano disposizioni volte al risparmio del suolo e alla salvaguardia

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delle aree comunali, nonché misure per favorire gli interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di coperture a verde, pareti rinverdite, giardini, pensili (anche mediante applicazione delle agevolazioni fiscali del cosiddetto «55 per cento»), sulle quali la Commissione Bilancio del Senato si era pronunciata in senso contrario.
I nuovi commi introdotti al Senato riguardano quindi le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, che, su suolo pubblico, devono essere materialmente realizzate ed installate dalle società di distribuzione di energia elettrica sulla base delle specifiche tecniche dettate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La realizzazione delle infrastrutture in questione, secondo quanto espressamente previsto al comma 3, è remunerata sulla base di apposito sistema tariffario, anch'esso predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Secondo le nuove disposizioni i piani del traffico degli enti territoriali locali devono contenere disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici, da attuarsi, secondo quanto previsto dal comma 5, tramite la stipula da parte delle amministrazioni competenti di apposite convenzioni con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio, fatta salva comunque la tutela della facoltà di realizzare infrastrutture di ricarica anche da parte di altri soggetti investitori.
Al riguardo segnala che un'articolata disciplina sulla creazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici è contenuta nel testo unificato «Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica» (C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera), all'esame delle Commissioni Riunite IX e X della Camera dei deputati.
Il nuovo testo dell'articolo 6 in esame reca poi norme volte ad introdurre la creazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici privati, prevedendo che i proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto, a propria cura e spese, di installarvi infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1120, secondo comma, del codice civile, in materia di innovazioni, svolgendo tutti i lavori necessari anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condomini.
Inoltre nel testo vengono regolamentati i punti di ricarica qualora le aree di parcheggio siano di proprietà comune. In tal caso è sufficiente la richiesta di un solo comproprietario per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto, in prima e in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma del codice civile, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Resta fermo quanto disposto dal citato secondo comma dell'articolo 1120 del Codice civile e dal terzo comma dell'articolo 1121 del Codice che, nel caso di innovazioni gravose o voluttuarie, prevede che condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Il comma 7, con una novella all'articolo 4 del TU dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001), inserisce un nuovo comma 1-ter che prevede l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali che devono prevedere, entro il 1o gennaio 2013, e ai fini del conseguimento del relativo titolo abilitativo edilizio, l'obbligatorietà, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dell'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Fa presente che gli interventi diretti alla realizzazione o all'adeguamento degli impianti elettrici per le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli potrebbero rientrare tra gli interventi di manutenzione

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straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Difatti, tra gli «interventi di manutenzione straordinaria» sono comprese anche le opere per realizzare ed integrare i servizi tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. In relazione ai titoli autorizzatori, tali interventi sono ricompresi nell'attività edilizia libera (articolo 6, comma 2, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001), ovvero realizzabili senza alcun titolo abilitativo anche se è richiesta una previa comunicazione all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 40/2010 che ha sostituito l'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica sull'attività edilizia libera. Successivamente il decreto legge n. 5/2012, recante disposizioni in materia di semplificazione e di sviluppo, ha previsto, al comma 2-bis dell'articolo 23, che la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990.
Segnala, infine, che con la deliberazione ARG/elt 56/10 l'Autorità ha introdotto la tariffa per la ricarica «privata» dei veicoli elettrici direttamente presso la propria abitazione, il garage o nel parcheggio condominiale e ha eliminato i vincoli normativi che ostacolavano la predisposizione di eventuali punti di ricarica nei luoghi privati. In base alla precedente normativa, infatti, ai consumatori domestici era vietato disporre di un duplice punto di fornitura elettrica nella stessa unità immobiliare: ora, invece, è possibile richiedere ad un fornitore di energia elettrica più punti di fornitura, ognuno con un contatore, destinati espressamente all'alimentazione di veicoli elettrici. Il provvedimento si estende anche alle aree aziendali destinate a parcheggio di flotte di veicoli.
All'articolo 7 del testo attuale (già articolo 8 del testo approvato dalla Camera dei deputati), le modifiche ai commi 2 e 3 sono volte sostanzialmente a ripristinare la formulazione approvata in prima lettura dal Senato, prevedendo che il censimento degli alberi monumentali debba essere effettuato dai comuni e l'aggiornamento periodico dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia dalle regioni e dai comuni.
Detto questo sul contenuto del testo all'esame della Commissione, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni conclusive e sottoporre all'attenzione di tutti i collegi talune questioni che, a suo avviso, meritano di essere adeguatamente approfondite, al fine di giungere in tempi rapidi all'approvazione finale del provvedimento in titolo.
In tal senso, rileva anzitutto che, seppure in astratto possibile, data la situazione attuale, è a suo avviso difficile pensare di poter reintrodurre nel testo le norme soppresse dal Senato perché comportanti oneri per la finanza pubblica.
Ciò nondimeno, ritiene che, soprattutto sulla nuova disciplina introdotta dall'altro ramo del Parlamento in materia di realizzazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici vadano fatti alcuni approfondimenti, soprattutto per verificare la congruità e compatibilità delle nuove norme sia per quanto concerne il rispetto dei principi di tutela del mercato e della concorrenza nell'affidamento dei lavori, sia per quanto riguarda il rispetto dei principi di tutela dei consumatori, sia infine per quel che riguarda l'eventuale ricaduta degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle nuove misure sugli enti locali o sui cittadini. Nel richiamare, quindi, tutti i colleghi alla necessità di un adeguato approfondimento delle questioni segnalate, conclude formulando la richiesta di procedere all'audizione delle Autorità competenti, anche al fine di acquisire elementi utili per apportare eventuali miglioramenti al testo proveniente dal Senato.

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Guido DUSSIN (LNP) preso atto di quanto detto dal relatore e pur dichiarandosi favorevole alla messa in campo di politiche per la riduzione delle emissioni inquinanti, si dichiara in ogni caso contrario all'introduzione di norme che prevedano l'obbligo anziché la facoltà, per i comuni e per i cittadini, di realizzare le infrastrutture in questione. Conclude, quindi, giudicando inaccettabile che lo stesso Governo che con i decreti emanati pochi giorni fa, di fatto, frena ogni possibilità di sviluppo delle politiche ambientali nel settore delle rinnovabili finisca, nel caso in questione, per porre in capo ai comuni e ai cittadini nuovi obblighi e nuovi oneri di cui esso stesso dovrebbe farsi carico.

Ermete REALACCI (PD), relatore, ritiene che alcune delle considerazioni svolte dal collega Dussin meritino attenzione. Se, infatti, è vero, che, da un lato, rientra fra gli obiettivi europei quello della costruzione, a partire dal 2020, di edifici con un consumo di energia vicino allo zero e, dall'altro, ci sono specifici indirizzi europei per la promozione e lo sviluppo della mobilità elettrica, è altrettanto vero che tali obiettivi ed indirizzi non dovrebbero tradursi automaticamente in obblighi gravanti su tutti i cittadini. Giudica, pertanto, opportuno aggiungere questo punto fra quelli meritevoli di essere approfonditi, anche in considerazione del fatto che nel testo proveniente dal Senato la realizzazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici è prevista, oltre che nel caso della costruzione di nuovi edifici, anche nei casi di ristrutturazione edilizia di immobili già esistenti.

Agostino GHIGLIA (PdL), nel sottolineare l'importanza e la valenza positiva delle norme introdotte al Senato in materia di promozione e sviluppo della mobilità elettrica, che non comportano oneri diretti a carico dei comuni e dei cittadini, dichiara di condividere l'impostazione con la quale il relatore ha inteso avviare i lavori della Commissione. Ritiene, infatti, allo stesso modo importante confermare l'impianto complessivo delle nuove norme inserite dall'altro ramo del Parlamento e approfondire la riflessione su quelle specifiche disposizioni che, come indicato dal relatore, sembrano presentare taluni aspetti problematici. Conclude, formulando l'auspicio che così facendo sia possibile addivenire in tempi rapidi alla formulazione di un testo largamente condiviso e al tempo stesso adeguato a perseguire in modo equilibrato i giusti obiettivi della costruzione di una moderna rete infrastrutturale per la mobilità elettrica e del concreto miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e periurbane.

Raffaella MARIANI (PD) nell'accogliere positivamente la proposta formulata dal relatore di procedere, se del caso anche attraverso lo svolgimento di specifiche audizioni, all'approfondimento delle questioni che, ad un primo esame del testo approvato dal Senato, sembrano presentare taluni profili problematici, segnala come meritevole di attenzione anche la modifica apportata dal Senato all'articolo 4, comma 6, con la quale si prevede che regioni e comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta da parte dei cittadini delle aree riservate al verde pubblico urbano, anche mediante riduzione dei tributi propri, anziché mediante riduzione del prelievo fiscale come era previsto nel testo approvato dalla Camera. Rileva, infatti, che tale modifica rischia di tradursi in una ulteriore sostanziale riduzione delle già insufficienti risorse a disposizione degli enti territoriali e delle comunità locali.

Armando DIONISI (UdCpTP) esprime perplessità sul contenuto complessivo delle disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento in materia di promozione e sviluppo della mobilità elettrica. Auspica, pertanto, che sia possibile espungere dal testo tali norme e tornare ad un testo più coerente con le originarie finalità, sulle quali si era registrato un largo consenso fra le forze parlamentari, di promozione degli spazi verdi urbani e di rafforzamento

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degli strumenti a disposizione degli enti locali per una migliore e più efficace gestione delle aree verdi.

Carmen MOTTA (PD), pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle osservazioni svolte dal relatore, ritiene che la soppressione da parte del Senato di molte delle disposizioni contenute nel testo a suo tempo approvato dalla Camera, a partire da quella relativa al rifinanziamento del Fondo nazionale per la forestazione e la riforestazione, costituiscano un errore al quale, se possibile, la Camera dovrà cercare di porre rimedio. Si associa, inoltre, a quanto detto dai colleghi a proposito della necessità di tenere indenni enti locali e cittadini dagli oneri finanziari che dovessero derivare dall'approvazione delle nuove norme per la promozione della mobilità elettrica.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur riconoscendo che il tema dello sviluppo della mobilità elettrica è meritevole della massima attenzione, giudica difficilmente comprensibile quanto accaduto al Senato, con l'introduzione di una articolata disciplina diretta a promuovere la realizzazione di una rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici a danno di un'altrettanto articolata serie di norme approvate dalla Camera a sostegno delle politiche degli enti locali per la salvaguardia e lo sviluppo degli spazi verdi urbani e degli interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di coperture a verde, pareti rinverdite, giardini, pensili nei nuovi edifici, che sono state espunte.

Roberto MORASSUT (PD) segnala al relatore l'esigenza di approfondire la riflessione anche sulla congruità della modifica apportata dal Senato all'articolo 4, comma 3, che, ad una prima lettura, sembrerebbe essere oggetto di un fraintendimento della ratio e degli effetti della norma precedentemente approvata dalla Camera, con la quale si intendeva unicamente ricondurre alle originarie finalità l'utilizzo delle risorse derivanti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, purtroppo attualmente destinati - in ragione della disastrata situazione finanziaria degli enti locali - a scopi completamente diversi da quelli previsti dalla legge.

Ermete REALACCI (PD), relatore, intervenendo a conclusione del dibattito, ringrazia i colleghi per i molteplici spunti di riflessione che hanno voluto fornire. Ritiene, peraltro, che dalla discussione esca rafforzata l'esigenza di svolgere i dovuti approfondimenti, procedendo anche ad alcune audizioni mirate, quantomeno sui seguenti punti: tutela della concorrenza nell'affidamento dei lavori per la realizzazione e l'installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici; rispetto da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - in sede di predisposizione del prescritto piano tariffario di cui all'articolo 6, comma 3 - dei principi di trasparenza e di tutela degli interessi degli utenti; verifica della congruità della prevista obbligatorietà degli interventi anche in caso di ristrutturazione edilizia di immobili già esistenti. Conclude, quindi, richiamando la Commissione alla necessità di impostare i propri lavori in modo da pervenire ad un miglioramento, se necessario, del testo approvato dal Parlamento, ma senza operare modifiche così incisive da mettere a rischio la conclusione definitiva dell'iter parlamentare.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 10.35.

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Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 Santelli ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Michela Vittoria BRAMBILLA (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 1), che illustra dettagliatamente.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), in considerazione dell'articolata formulazione della proposta di parere testé presentata dal relatore, chiede che sia concesso ai deputati un tempo adeguato per approfondirne i contenuti.

Roberto TORTOLI, presidente, avendo verificato la disponibilità dei gruppi a rinviare la votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico».
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi CARBONE, componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e Alberto BIANCARDI, componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Sergio Michele PIFFARI (IdV), Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), Armando DIONISI (UdCpTP) e Raffaella MARIANI (PD).

Luigi CARBONE, componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, Alberto BIANCARDI, componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e Egidio Fedele DELL'OSTE, responsabile degli uffici speciali tariffe, qualità e assetti dei servizi pubblici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.