CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 aprile 2012
641.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 aprile 2012. - Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 12.40.

Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche.
C. 4901 Dal Lago e C. 5035 Bressa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 aprile 2012.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che la materia del limite dei trattamenti economici di coloro che ricevono emolumenti a carico delle finanze pubbliche è già stata ampiamente sceverata dalle Commissioni riunite I e XI in occasione del recente esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011. In quella occasione ci si è resi conto che la platea dei destinatari dell'intervento individuata dalla norma sopra richiamata era stata definita in modo non del tutto convincente e che era necessario, per ragioni di equità, rivederla per renderla più equilibrata: le proposte di legge in esame si orientano, per l'appunto, in tal senso.
A suo avviso, tuttavia, sarebbe importante, nel momento in cui si torna su questa materia, rivedere l'intera disciplina che - come nel corso della discussione sullo schema di decreto già ricordato - dal 1997 si è andata stratificando attraverso diversi interventi successivi, non ben coordinati tra loro, operati, tra l'altro, con strumenti normativi di rango diverso. Al riguardo fa presente, a riprova del carattere a dir poco «magmatico» della disciplina in questione, che, mentre si discutono le proposte in titolo, un altro intervento puntuale sull'articolo 23-ter è disposto dal decreto-legge n. 29 del 2012, attualmente in corso di conversione da parte del Parlamento.
Ritiene pertanto che le proposte di legge in esame debbano essere l'occasione per un riordino complessivo della normativa su questa materia.

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Salvatore VASSALLO (PD), nel richiamare quanto affermato dal collega Zaccaria, intende suggerire ulteriori approfondimenti da svolgere nel prosieguo dell'iter. Personalmente, non è del tutto convinto rispetto alla soluzione finora adottata al fine di risolvere in modo nitido ed adeguato la questione. Richiama ad esempio, l'ipotesi di un dipendente pubblico chiamato a svolgere determinate funzioni in un'amministrazione differente rispetto a quella in cui è incardinato. Occorre infatti differenziare l'ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad un dipendente pubblico che, continuando a svolgere il lavoro di competenza presso l'amministrazione di provenienza, svolge contestualmente, a tempo parziale e a titolo accessorio, un altro incarico presso una differente amministrazione: in tale caso è anche possibile ipotizzare un tetto massimo per la remunerazione complessiva.
Sottolinea come vada invece tenuta distinta l'ipotesi in cui il dipendente cessi di operare presso l'amministrazione nella quale è incardinato ed acquisisce un nuovo incarico, a tempo pieno, in un'altra amministrazione: in tale eventualità, o ci sono le condizioni per far valere l'istituto del fuori ruolo o tale soggetto deve necessariamente essere posto in aspettativa senza assegni.
Ritiene quindi che il testo vada circoscritto maggiormente riguardo a tali profili, ricordando in particolare come il Consiglio di Stato, che è organo di consulenza giuridico-amministrativa in base alla Costituzione, nel tempo, anche per uno slittamento semantico, è divenuto, comprensibilmente, la sede principale di reclutamento di consulenti da parte del Governo.
Ritiene, peraltro, che l'istituto del fuori ruolo sia stato ampiamente esteso nel corso degli anni e, se vi è una volontà di chiarezza da parte della Commissione, occorre distinguere i casi in cui ha senso parlare di tetto massimo della remunerazione rispetto allo stipendio di base, dalle ipotesi in cui si svolge un mestiere distinto rispetto a quello di origine. Se vi è infatti un interesse dell'amministrazione si può fare riferimento alla disciplina del fuori ruolo mentre quando vi è solo la disponibilità dell'interessato deve esservi l'aspettativa senza assegni.
È importante, infatti, affermare il principio in base al quale vale la funzione che si svolge e non lo status che si ha. Non è comprensibile che, per svolgere lo stesso tipo di funzione, venga percepita una remunerazione differente in base all'amministrazione da cui si proviene. Occorre quindi distinguere le diverse fattispecie se, con onestà, si vuole fare chiarezza. È quindi opportuno prevedere che, di norma, si applichi l'istituto dell'aspettativa senza assegni, essendovi la retribuzione della nuova amministrazione presso cui si svolge l'incarico, fermo restando che quando si torna all'amministrazione di provenienza si avrà la relativa retribuzione, chiaramente senza alcuna forma di «galleggiamento».

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.