CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 aprile 2012
640.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 138

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 aprile 2012. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 11 aprile 2012.

Laura FRONER (PD), relatore, comunica che, nella giornata di ieri, la Commissione Finanze ha approvato numerose proposte emendative; molte questioni sono state, inoltre, accantonate per essere esaminate nella mattinata di oggi. Il Governo ha presentato, inoltre, l'articolo aggiuntivo 3.ter-07 sul cosiddetto beauty contest che è stato dichiarato ammissibile e relativamente al quale, alle ore 11 della giornata odierna, sono scaduti i termini per la presentazione dei relativi subemendamenti.
Sottolinea pertanto che, non essendosi ancora concluse le votazioni sulle proposte emendative, non è quindi possibile per il relatore dare compiutamente conto del testo che sarà trasmesso all'esame dell'Assemblea. Dà conto, tuttavia, degli emendamenti approvati nella seduta di ieri, che interessano le competenze della X Commissione.
Si tratta innanzitutto di una modifica all'articolo 3, recante disposizioni in materia di facilitazioni alle imprese e ai

Pag. 139

contribuenti, che introduce il nuovo comma 13-bis in materia di modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa relativa al mercato interno dell'energia elettrica. A tale riguardo si prevede, al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica che siano passati al mercato libero non subiscano un trattamento di minore vantaggio, che le modalità di determinazione della citata componente tariffaria compensativa debbano assicurare ai richiamati clienti finali condizioni di neutralità.
È stato interamente sostituito l'articolo 3-bis recante disposizioni in materia di accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore. Rispetto al testo approvato al Senato, ora si prevede che il decreto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, faccia riferimento anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. Inoltre, i nuovi commi 2-bis e 2-ter prevedono rispettivamente alcune modifiche alle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica che viene graduata sulla base dei consumi. Il comma 2-ter dispone che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a 4.820 euro sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.
Il nuovo articolo 4-ter contiene nuove norme in materia di Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e personale degli enti locali.
All'articolo 9, i nuovi commi 2-bis e 2-ter, dispongono che per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo comunicati dai gestori delle reti di distribuzione. Si prevede, inoltre, che l'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Alberto TORAZZI (LNP), sottolineata la situazione di grave recessione in cui versa l'economia italiana, stigmatizza il fatto che nel provvedimento d'urgenza in esame non sia contenuta neanche una sola disposizione volta a favorire la crescita e lo sviluppo quale, ad esempio, la possibilità di contabilizzare le fatture al momento dell'incasso. Ritiene che queste scelte di politica economica e fiscale possano condurre il Paese al default. Dichiara quindi voto contrario sulla proposta di parere.

Andrea LULLI (PD), nel giudicare modesto il contenuto generale del provvedimento, esprime tuttavia soddisfazione per l'emendamento approvato in Commissione Finanze nella seduta di ieri relativamente alla riduzione dell'accisa dei consumi di energia elettrica per le piccole imprese. Si tratta certamente di una misura limitata, ma per la prima volta praticata nei confronti di queste realtà produttive che costituiscono l'ossatura dell'economia italiana. Dichiara quindi voto favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11.30.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2012.

Pag. 140

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, in attesa della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 12 della giornata odierna, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 aprile 2012. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
Atto n. 456.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Manuela DAL LAGO, presidente, in sostituzione del relatore Ignazio Abrignani, illustra il contenuto del provvedimento in titolo.
Sottolineato preliminarmente che il parere al Governo deve essere reso entro il 13 maggio 2012, rileva che lo schema di decreto è stato emanato in attuazione della delega prevista dagli articoli 9 e 24 della legge comunitaria 2010 in materia di indicazione del consumo di energia dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. In particolare, lo schema di decreto in esame dà attuazione alla direttiva 2010/30/UE, sostituendo la precedente disciplina contenuta in parte nel decreto del Presidente della Repubblica n. 107/1998, emanato in attuazione della direttiva 92/75/CEE, in materia di consumo di energia degli apparecchi domestici, abrogata e rifusa nella direttiva 2010/30/CE.
Il provvedimento è costituito di 16 articoli.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del decreto, riferito ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia, con esclusione dei prodotti usati, dei mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone e della piastrina indicante la potenza apposta sui prodotti per motivi di sicurezza; sottolinea che attualmente le informazioni sull'efficienza energetica risultano obbligatorie solo per gli elettrodomestici.
L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate ai fini della redazione del provvedimento, tra cui quella di atto delegato inteso come regolamento mediante il quale la Commissione dell'UE definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto.
L'articolo 3 definisce gli obblighi e divieti in materia di informazione. Più in particolare, le informazioni relative al consumo di energia di un prodotto sono rese note agli utilizzatori finali con scheda o con etichetta, contemporaneamente viene fatto divieto di apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni non conformi alla normativa in oggetto. Nel caso di prodotti da incasso, tali informazioni saranno fornite solo se previste dagli atti delegati della Commissione. La pubblicità dei prodotti deve fornire indicazioni sulla classe energetica dei prodotti mentre il materiale tecnico promozionale deve fornire informazioni in ordine al consumo energetico. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'etichettatura volontaria fino a quando gli atti delegati non specificheranno per quali prodotti e secondo quali modalità sarà obbligatoria l'etichetta sull'efficienza energetica.
L'articolo 4 attribuisce le funzioni di vigilanza in capo al Ministero dello sviluppo economico, che si avvale della collaborazione delle Camere di commercio,

Pag. 141

dell'Agenzia delle dogane per il controllo alle frontiere esterne e del supporto dell'ENEA.
Gli articoli 5 e 6 disciplinano la responsabilità dei fornitori per l'informazione e l'etichettatura energetica e quella dei distributori per l'esposizione dell'etichetta e per la presentazione della scheda nell'opuscolo del prodotto.
L'articolo 7 rinvia per la vendita a distanza alle specifiche disposizioni che verranno emanate con atti delegati.
L'articolo 8, regolando la libera circolazione dei prodotti, dispone che le etichette e le schede sono considerate conformi alla normativa in esame salvo prova contraria e possono quindi essere immessi liberamente sul mercato; in caso di sospetto di informazioni scorrette, il Ministero dello sviluppo economico prescrive ai fornitori di dimostrare l'accuratezza delle informazioni fornite agli utenti-consumatori.
L'articolo 9 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavoro, acquistano, ove possibile, i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica; tale criterio deve essere rispettato anche nel caso in cui siano previsti forme incentivanti per i prodotti contemplati in un atto delegato.
L'articolo 10 disciplina compiti e responsabilità del Ministero per lo sviluppo economico come amministrazione che esercita le funzioni di vigilanza.
L'articolo 11 prevede che l'ENEA fornisca il necessario supporto al Ministero dello sviluppo economico; tale attività, peraltro, deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 12 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico poteri in sede di controllo sull'applicazione della normativa prevedendo la possibilità di ordinare la conformazione dei prodotti ovvero il loro ritiro dal mercato.
L'articolo 13, fatte salve le ipotesi di configurabilità di reato, introduce un sistema di sanzioni amministrative e pecuniarie graduate a secondo della gravità delle condotte tenute dal fornitore e dal distributore; le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
L'articolo 14 dispone le abrogazioni delle disposizioni previgenti in materia di etichettatura per l'indicazione del consumo di energia, tra cui quelle relative agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, per le lavatrici, per le lavastoviglie e per i condizionatori d'aria.
L'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 16 norme finali e transitorie. In particolare, i prodotti immessi nel mercato anteriormente alle abrogazioni previste dall'articolo 14, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo eventuali indicazioni emanate dai pertinenti atti delegati; inoltre, le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 continuano transitoriamente ad essere applicate fino a quando non siano adottati ed applicati i nuovi regolamenti delegati.
Nessuno chiedendo di parlare rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 aprile 2012.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.
C. 1934-2077-3131-3488-3917/A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 14.30.