CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 aprile 2012
640.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 aprile 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 457.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame - che si compone di 3 Capi e 13 articoli - che sostituisce il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, ed è diretto a completare il riordino operato dalla legge n. 172 del 2009, che ha istituito nuovamente il Ministero della salute.
Il provvedimento in esame conferma in larga parte i contenuti del regolamento del 2003, tenendo nel contempo conto, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, di quanto disposto nel nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute adottato con il decreto del presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108.
Venendo al contenuto del provvedimento, fa presente che il Capo I, composto da 9 articoli, disciplina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e i rispettivi trattamenti economici. Gli uffici di diretta collaborazione sono i seguenti: l'ufficio di Gabinetto; la segreteria del Ministro; la segreteria tecnica del Ministro; l'ufficio legislativo; l'ufficio stampa; le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
Alle dirette dipendenze del Ministro, tra i dodici collaboratori ed esperti previsti, sono nominati i consiglieri, ivi inclusi il consigliere del Ministro per gli affari giuridici e il consigliere diplomatico (articolo 1).
Il capo di Gabinetto è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale generale dello Stato ovvero fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

Pag. 18

Il Ministro può nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto fra i dirigenti del Ministero, compresi nel contingente di dieci unità previsto, e l'altro, ove nominato fra soggetti estranei al Ministero, individuato nell'ambito dei consiglieri giuridici (articolo 2).
Riguardo a questa disposizione segnala che il Consiglio di Stato, nel parere espresso sullo schema in esame il 24 novembre scorso, ha suggerito, tra l'altro, di prevedere già con il provvedimento in esame la riduzione di una unità delle posizioni dirigenziali non generali.
Il capo della segreteria e il segretario particolare sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro (articolo 3).
Il capo della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali precipuamente attinenti ai settori di competenza del Ministero (articolo 4).
Il capo dell'ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, avvocati, e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, un vice capo dell'ufficio legislativo scelto fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di dieci unità previsto, ovvero fra i consiglieri giuridici (articolo 5).
Il capo dell'ufficio stampa è scelto fra giornalisti professionisti e può svolgere anche le funzioni di portavoce (articolo 6).
A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cento unità previsto, oltre al capo della segreteria, fino a un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti (articolo 7). A tale personale spetta l'indennità accessoria di diretta collaborazione.
Il personale degli uffici di diretta collaborazione, a eccezione del numero previsto per la segreteria dei sottosegretari di Stato e per la struttura tecnica per la misurazione della performance, non può superare complessivamente le cento unità. In tale ambito, sono previsti al massimo, cinque consiglieri giuridici, e dodici esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, con contratti di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
In tale ambito, fa presente che sono attribuibili al massimo dieci incarichi di livello dirigenziale ed i responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, incluso il segretario particolare del Ministro, risultano aggiuntivi rispetto al numero stabilito per il contingente. Al personale distaccato dal Ministero, pari al venticinque per cento dell'intero contingente, operante nei servizi di supporto a carattere generale, non compete l'indennità accessoria di diretta collaborazione (articolo 8).
Quanto ai trattamenti economici, rileva che per il capo di Gabinetto è prevista una voce retributiva non superiore alla misura massima fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento. Per il capo dell'ufficio legislativo e il capo della segreteria tecnica è prevista una voce retributiva non superiore alla misura massima fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti. Per il capo

Pag. 19

della segreteria del Ministro, il segretario particolare del Ministro e i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato è prevista una voce retributiva non superiore alla misura massima fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti. Per il capo dell'ufficio stampa il trattamento non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
Per i dipendenti pubblici, il trattamento previsto, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto l'emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione.
Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è stabilito dal Ministro.
Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione.
Ai vice capi di Gabinetto e dell'ufficio legislativo estranei al Ministero e consiglieri giuridici, spetta un emolumento onnicomprensivo (articolo 9).
Fa presente che il Capo II, composto dagli articoli 10 e 11, disciplina l'Organismo indipendente di valutazione della performance (Oiv), istituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150. In particolare, l'Oiv, può essere costituito, con decreto del Ministro, in forma monocratica ovvero collegiale.
Il titolare dell'Oiv - ovvero il presidente in caso di composizione collegiale - è scelto, fra soggetti estranei al Ministero, per un triennio, rinnovabile una sola volta, a cui è corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina (articolo 10).
Presso l'Oiv opera la Struttura tecnica per la misurazione della performance, composta da un responsabile, nominato dal Ministro, su proposta dell'Oiv, individuato tra i dirigenti di seconda fascia, con un contingente di personale, non superiore a dieci unità, di cui non più di tre dirigenti di seconda fascia, incluso il responsabile. I compensi accessori spettano al personale della struttura nella misura e con le modalità stabilite nell'articolo 9 per il corrispondente personale degli Uffici di diretta collaborazione (articolo 11).
Rileva, infine, che il Capo III, composto dagli articoli 12 e 13, attribuisce la gestione degli stanziamenti di bilancio e delle risorse umane e strumentali, alla responsabilità del capo di Gabinetto (articolo 12), stabilisce la clausola dell'invarianza di spesa e abroga il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208 recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, e successive modificazioni ed integrazioni. (articolo 13).
Sottolinea come lo schema in esame tenga conto di quanto disposto nel nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2011, al fine di dare attuazione all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 e all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.
Precisa che, rispetto al vigente regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, lo schema in esame prevede la soppressione di una posizione dirigenziale di livello generale, sostituita con una di livello non generale, per un totale di tredici posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui dieci per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione e tre per quelle della struttura tecnica dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere dopo aver approfondito

Pag. 20

le questioni poste dal provvedimento, aver ascoltato il dibattito ed aver acquisito i rilievi delle Commissioni bilancio e affari sociali.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 12.20, è ripresa alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
Atto n. 450.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2012.

Maria Elena STASI (PT), relatore, rispetto alla questione posta nella scorsa seduta dal collega Vanalli, intende svolgere alcune precisazioni a seguito di ulteriori approfondimenti sull'argomento. Il collega Vanalli aveva infatti chiesto se il nuovo articolo 27-quater del Testo unico immigrazioni dovesse intendersi come sostituivo del vigente articolo 27 del medesimo testo unico.
Al riguardo, dalla lettura combinata dei due testi e dalla relazione illustrativa al provvedimento in esame emerge, a suo avviso, come il nuovo articolo 27-quater non è sostitutivo del vigente articolo 27, vertendo su profili e su categorie di lavoratori in parte differenti.
L'articolo 27, infatti, fa riferimento, come specificato nella rubrica, all'ipotesi di «Ingresso per lavoro in casi particolari», disciplinando le categorie di lavoratori che possono essere assunti «fuori quota» rispetto alla ordinaria programmazione di flussi. Tra questi sono comprese diverse categorie di lavoratori stranieri, quali i dirigenti o il personale altamente specializzato di società; lettori universitari di scambio o di madre lingua; professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; traduttori e interpreti; collaboratori familiari con determinati requisiti; lavoratori marittimi; lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane; giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; persone che svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»; infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
Il nuovo articolo 27-quater, a sua volta, dando attuazione alla direttiva 2009/50/CE, riguarda specificamente i «lavoratori altamente qualificati», intesi come «gli stranieri che sono in possesso dei seguenti requisiti: titolo di studio rilasciato dalla competente autorità del Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di percorsi di istruzione superiore almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore; i requisiti previsti dal decreto legislativo 206 del 2007, limitatamente alle professioni regolamentate.
Ulteriore condizione per l'applicazione della disciplina dell'articolo 27-quater, che differenzia ulteriormente l'ambito soggettivo di quest'ultimo rispetto a quello dell'articolo 27, è che l'ingresso dei lavoratori stranieri sia finalizzato all'esercizio di lavoro retribuito per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica.

Pag. 21

Rileva che le due fattispecie appaiono pertanto distinte e recano procedure differenti, pur vertendo su ambiti che, per alcuni profili, possono apparire coincidenti.
Ritiene che si potrebbe, in ogni modo, valutare l'opportunità di evidenziare - nel parere da esprimere al Governo - l'esigenza di chiarire maggiormente gli ambiti di applicazione dei suddetti articoli 27 e 27-quater del Testo unico immigrazione, al fine di evitare incertezze interpretative in fase applicativa, soprattutto rispetto a determinate categorie di lavoratori.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO concorda con la relatrice e - anche se ritiene che la nel complesso sia chiaro che, a differenza dell'articolo 27, l'articolo 27-quater si applica solo a qualifiche di studio tipizzate - dichiara l'intenzione del Governo di definire un testo volto a scongiurare ogni dubbio interpretativo in fase applicativa.

Pierguido VANALLI (LNP) ringrazia la relatrice ed il Governo per i chiarimenti forniti rispetto alla questione da lui posta nella precedente seduta.
Chiede quindi, se possibile, di chiarire ulteriormente anche l'altra questione da lui posta in precedenza: è infatti quanto mai opportuno precisare se i due requisiti previsti dal testo siano alternativi o debbano essere posseduti entrambi. Si tratta, in particolare, del soggiorno, legale ed ininterrotto, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE e del possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Ritiene infatti che, nell'applicazione concreta, non sembrerebbe percorribile l'interpretazione, prospettata dalla relatrice, per cui entrambi i requisiti debbano necessariamente sussistere.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che la questione posta dall'Onorevole Vanalli potrà essere chiarita nel prosieguo dell'esame del provvedimento. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 aprile 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 12.20.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011.
(Doc. LXXXVII, n. 5).

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, illustra i provvedimenti in titolo. Per quanto riguarda, in primo luogo, il disegno di legge comunitaria 2012 (C. 4925), presentato il 1o febbraio 2012 in prima lettura alla Camera, fa presente che questo è composto da 7 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 1 e 6 direttive). Il provvedimento interviene, con norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario, in diversi settori, sia con delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, sia con modifica diretta alla legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

Pag. 22

Ciò è conforme all'articolo 9, della Legge n. 11 del 2005 che prevede che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario sia assicurato, oltre che con disposizioni modificative o abrogative di norme statali vigenti e con autorizzazione al Governo ad intervenire.
Con riferimento alle disposizioni di competenza della I Commissione, osserva quanto segue. L'articolo 1 delega il Governo all'attuazione delle direttive comunitarie in allegato, entro un termine generale di due mesi antecedenti a quello di recepimento di ogni direttiva; per le direttive in allegato il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della stessa legge comunitaria, il termine è di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge; per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede di Unione europea, la scadenza del termine è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Il comma 3 prevede, per l'attuazione delle direttive dell'allegato B, l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari, ivi incluso quello delle commissioni competenti per i profili finanziari, se i relativi schemi di decreto legislativo recano conseguenze finanziarie; decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere. Tale procedura -già prevista nelle ultime leggi comunitarie - è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.
Se il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni precedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine è prorogato di tre mesi affinché il Governo disponga di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi di quanto emerso in sede parlamentare.
Ciò vale anche per i decreti legislativi integrativi o correttivi previsti dal successivo comma 5, nonché per le ipotesi di eventuale «doppio parere» previste dai successivi commi 4 e 9 che, rispettivamente, per le condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 quarto comma della Costituzione e per i pareri su disposizioni penali, stabiliscono che, se il Governo ad essi non intende conformarsi, deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti che si esprimono entro 20 giorni, decorsi i quali i decreti sono comunque emanati.
Per i decreti legislativi diretti all'attuazione di direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni e le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005, che - in attuazione del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione - prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso d'inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza. Le stesse disposizioni sono richiamate dal comma 7 per i decreti legislativi di cui all'articolo 3 del provvedimento, volti a definire le sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in direttive dell'Unione europea attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea.
Il comma 8 prevede l'obbligo per il Ministro per le politiche europee di trasmettere alle Camere sia una relazione per le deleghe conferite dal comma 1 non esercitate entro il termine previsto - relazione prevista anche da precedenti leggi comunitarie ma finora non trasmessa - sia un'informativa periodica (con cadenza semestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza.
L'articolo 2 reca princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe in base ai quali: le amministrazioni provvedono all'attuazione dei decreti legislativi avvalendosi delle strutture ordinarie, secondo il principio della massima semplificazione procedimentale ed organizzativa (lettera a)); sono introdotte le modifiche necessarie per il migliore

Pag. 23

coordinamento con le discipline vigenti nei singoli settori interessati dall'attuazione delle direttive comunitaria salve le materie oggetto di delegificazione e semplificazione amministrativa (lettera b)); la violazione delle disposizioni di recepimento delle direttive può essere configurata come illecito amministrativo o come reato, con facoltà di introdurre nuove fattispecie per entrambe le categorie di illecito, di configurare reati contravvenzionali, sanzionati - in via alternativa o congiunta - con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a 3 anni, nei casi in cui siano lesi o esposti a pericolo «interessi costituzionalmente protetti», di irrogare sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000, sanzioni amministrative o penali accessorie, di prevedere la confisca obbligatoria, se necessario per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi, delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsto dai decreti legislativi, fermi restando i limiti del terzo e del quarto comma dell'articolo 240 del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981 (recante modifiche al codice penale); è riservata alla determinazione regionale la previsione delle sanzioni amministrative, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, ossia nelle materie rimesse alla potestà legislativa «residuale» delle regioni (lettera c)); le spese derivanti dall'attuazione delle direttive, ove non contemplate dalle leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni interessate, possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive, con copertura sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (lettera d)); l'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate avviene per mezzo di modifiche apportate ai testi legislativi di attuazione di tali direttive (ove ciò non determini ampliamento della materia regolata), e nella stesura dei decreti legislativi di attuazione si deve tener conto delle eventuali modifiche delle direttive intervenute fino al momento del concreto esercizio della delega (lettere e) ed f)); sono indicati criteri per l'univocità dei processi decisionali, quando i decreti legislativi investano trasversalmente diverse competenze ed amministrazioni, per garantire, con specifiche forme di coordinamento, la trasparenza nell'azione amministrativa e la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché l'osservanza dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione (lettera g)); le direttive che riguardano le stesse materie o che comportano la modifica dello stesso atto normativo sono attuate con un solo decreto legislativo.
Con specifico riferimento ai criteri e principi in tema di sanzioni penali, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 53 del 1997, confermata dalla successiva sentenza n. 456 del 1998, ha stigmatizzato, con riferimento a disposizione della legge comunitaria per il 1993 analoga a quella contenuta nella lettera c) sopra illustrata, la scarsa precisione dei princìpi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati, ritenendo necessario per le deleghe che prevedono il ricorso alla sanzione penale, il massimo di chiarezza e certezza dei relativi criteri.
L'articolo 3 prevede, come precedenti leggi comunitarie, una delega biennale per l'introduzione di un trattamento sanzionatorio, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge. Ciò in quanto è necessaria una fonte normativa di rango primario per introdurre norme sanzionatorie di natura penale nell'ordinamento. Sui relativi

Pag. 24

schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo quanto previsto dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.
L'articolo 4 detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.
L'articolo 5, comma 1, delega il Governo ad adottare testi unici o codici di settore delle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie previste dal testo, per coordinarle con quelle già vigenti nelle stesse materie. Tali decreti legislativi di riordino sono adottati nel termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun atto di recepimento, secondo le modalità e in conformità ai princìpi e criteri direttivi posti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli schemi dei relativi atti sono sottoposti al parere della Conferenza Stato-regioni e al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali qualora la relativa disciplina riguardi la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni (ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione) o, più generalmente, «altre materie di interesse delle regioni». Tuttavia, l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, al quale il comma in esame rinvia, al comma 5 prevede l'acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali e non della Conferenza Stato-regioni.
Il comma 2 stabilisce che i testi unici e i codici di settore debbano riguardare materie o settori omogenei e gli interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione possono essere effettuati solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.
Fa presente che le disposizioni dell'articolo 5 sono analoghe alle previsioni già introdotte in altre leggi comunitarie, a partire dal 1994, ma il testo unico in materia di intermediazione finanziaria ne costituisce l'unico esempio di attuazione (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge comunitaria per il 1994).
L'articolo 6 dispone il recepimento, entro il 20 maggio 2013, della direttiva 2011/51/UE in materia di protezione internazionale, per i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi in possesso della qualifica di rifugiato o che comunque, per diverse ragioni, necessitano di protezione internazionale in uno degli Stati membri dell'Unione, in base alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, cosiddetta qualifiche. Sottolinea che dal provvedimento non risulta l'eventuale l'impatto, in termini di dotazioni strumentali e di oneri finanziari, del recepimento della direttiva in questione.
La direttiva qualifiche stabilisce le condizioni che i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi devono soddisfare a fini di protezione. La direttiva si applica ad ogni domanda presentata alla frontiera così come sul territorio di un paese dell'UE che resta tuttavia libero di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più favorevoli. In Italia la direttiva cosiddetta Qualifiche è stata attuata con il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 che prevede che qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che si trovi fuori dal suo paese di origine e che non voglia o non possa farvi ritorno perché teme di essere perseguitato, può chiedere lo status di rifugiato. Rientrano nel termine «persecuzione» determinati atti, che per loro natura o frequenza, rappresentano una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e sono perpetrati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale. I rifugiati possono in alcuni casi perdere il loro status (ad esempio in caso di acquisizione di nuova cittadinanza, di rimpatrio volontario nel Paese d'origine o se le condizioni nel Paese di origine sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria). In ogni caso, spetta al Paese dell'UE provare che il rifugiato non soddisfa più le condizioni necessarie per beneficiare della protezione internazionale. Lo status di

Pag. 25

rifugiato e quello definito dalla protezione sussidiaria potranno, comunque, essere negati agli individui ritenuti colpevoli di crimine di guerra, contro l'umanità o contro la pace, di un reato grave di diritto comune o di atti contrari ai principi delle Nazioni Unite (ONU).Tuttavia, i Paesi dell'UE dovranno valutare i casi su base individuale e garantire al richiedente la possibilità di impugnare una decisione che lo escluda dalla protezione internazionale; essi possono riconoscere lo status di protezione sussidiaria ai richiedenti di protezione internazionale che si trovano al di fuori del loro paese di origine e non possono farvi ritorno a causa del rischio effettivo di subire un grave danno. La protezione sussidiaria può cessare se cessano le condizioni che l'hanno determinata. La cosiddetta Direttiva qualifiche è abrogata, a decorrere dal 21 dicembre 2013, dalla direttiva 2011/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, che ha definito «protezione internazionale» lo status di rifugiato o lo status di «protezione sussidiaria» e mira a realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale, anche in considerazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
La direttiva 2011/51/UE, modificando la direttiva 2003/109/CE, estende il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria. Sono esclusi solo i richiedenti protezione internazionale e le persone autorizzate a rimanere sul territorio di uno Stato Membro sulla base di una protezione diversa dalla protezione internazionale (o che hanno richiesto tale autorizzazione), nonché in caso di revoca o di cessazione della protezione internazionale o di rifiuto del suo rinnovo. Il permesso per lungo soggiornanti può essere concesso dopo un periodo di regolare presenza nello Stato membro che, per quanto riguarda i titolari di protezione internazionale, si computa calcolando almeno la metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno o l'intero periodo se superiore a diciotto mesi. Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti a un cittadino di un Paese terzo a cui ha concesso la protezione internazionale, deve specificare nel permesso lo Stato membro che ha concesso la protezione. Tale permesso consente ai beneficiari di spostarsi e stabilirsi in altri Stati UE, con garanzie non inferiori a quanto previsto nella cosiddetta direttiva qualifiche, e con protezione in caso di espulsione.
Ricorda che, nel dare attuazione alla suddetta direttiva, il Governo, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, è tenuto, ai sensi dell'articolo 6, a introdurre disposizioni di revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, anche qualora la stessa forma di protezione sia revocata o cessata ovvero il suo rinnovo sia rifiutato.
Per rafforzare la cooperazione in materia di asilo, la Commissione europea sta valutando la possibilità di istituire un meccanismo permanente UE di ricollocazione interna, su base volontaria, per ridistribuire con più equità tra gli Stati membri i beneficiari di protezione internazionale e garantire standard di accoglienza adeguati in tutto il territorio dell'Unione europea. Una proposta relativa all'istituzione di tale meccanismo dovrebbe essere presentata dalla Commissione europea nel corso del 2012.
Passando ad illustrare i contenuti della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011, ricorda che questa si apre - in premessa - con il richiamo ai temi economici e finanziari che hanno dominato l'agenda europea per il 2011, che hanno portato a realizzare un pacchetto di riforme per rafforzare gli strumenti di governo dell'economia e, in tale ambito, alla sottoscrizione di impegni aggiuntivi per il rafforzamento

Pag. 26

della disciplina fiscale e la convergenza economica (Fiscal Compact).
Nella Relazione si sottolinea, quindi, come il 2011 si sia concluso con una decisa azione per la crescita, la competitività e l'occupazione, centrata sul tema dell'efficace e compiuta attuazione del mercato unico, cui il Governo italiano ha dato un sostanziale e costante impulso.
Per quanto riguarda gli ambiti che rientrano nella competenza della I Commissione, ritiene opportuno soffermarsi sugli interventi del Governo e del Parlamento italiano nell'ambito della cooperazione dei settori affari interni, immigrazione, asilo e sicurezza, nonché le iniziative per l'integrazione dei Rom, in materia di rete SOLVIT e di iniziativa dei cittadini in base alle previsioni del Trattato.
Quanto al primo tema, nella Relazione in esame si sottolinea come l'attività del Governo sia stata particolarmente intensa per quanto concerne la riforma della cosiddetta Governance di Schengen, tema che in sede di Consiglio Giustizia e Affari Interni (GAI) è stato affrontato più volte nel corso dell'anno.
Significativo impulso in tale direzione si è avuto con la lettera congiunta, del 26 aprile 2011, del Presidente del Consiglio italiano e del Presidente della Repubblica francese al Presidente della Commissione europea Barroso e al Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, che tra i vari temi affrontati evocava anche quello del sistema Schengen.
Nel dibattito, tenutosi durante il Consiglio GAI straordinario del 12 maggio 2011, è stata condivisa, da parte della Commissione e degli Stati membri, compresa l'Italia, una linea di particolare cautela in forza della quale ogni iniziativa di eventuale riforma delle procedure del sistema Schengen, compresa la possibile reintroduzione dei controlli in ipotesi di extrema ratio, avrebbe dovuto essere finalizzata al rafforzamento del principio cardine della libera circolazione.
La Commissione europea, su invito del Consiglio GAI e del Consiglio europeo, ha quindi presentato, nel mese di settembre, un pacchetto di proposte sulla governance di Schengen, che evidenziano un marcato rafforzamento del ruolo della Commissione, rispetto al vigente sistema. In sostanza, la Commissione ha inteso predisporre meccanismi di carattere «comunitario» in modo da scoraggiare il ricorso a iniziative unilaterali degli Stati membri nella reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.
Ricorda, quindi, che su tale pacchetto la I Commissione ha espresso alcuni indirizzi al Governo, nell'ambito dell'esame della cosiddetta fase ascendente, segnalando come, ai fini di un efficace contrasto dei predetti fenomeni non si possa prescindere da un'azione coordinata a livello di Unione Europea che coinvolga attivamente le istituzioni e gli organismi competenti, non soltanto nazionali ma anche e soprattutto europei, in modo che gli Stati membri più esposti ai flussi migratori come, per ragioni geografiche, l'Italia, possano avvalersi della concreta solidarietà delle istituzioni europee e di una equa ripartizione della responsabilità, anche sul piano finanziario. Sono stati quindi formulate alcune osservazioni sul merito delle proposte.
Per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, nella Relazione si sottolinea come, a seguito della recrudescenza dell'immigrazione irregolare nel Mediterraneo, sono state promosse varie iniziative - anche su impulso italiano - per rilanciare le politiche europee dell'immigrazione e dell'asilo.
La politica del Governo italiano nel settore in ambito europeo è stata dunque rimodulata nel corso del 2011, sull'obiettivo principale di sensibilizzare le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri in ordine alle conseguenze degli avvenimenti nordafricani.
Nel quadro della consolidata azione italiana finalizzata a mantenere costantemente alta l'attenzione sulla tematica del contrasto all'immigrazione illegale, in particolare, sul quadrante geografico Mediterraneo, sono state assunte alcune importanti iniziative volte a porre al centro dell'agenda del Consiglio GAI gli effetti dei mutamenti politici nordafricani e l'esigenza

Pag. 27

di garantire un adeguato sostegno europeo in favore degli Stati membri, quali l'Italia, maggiormente esposti sul piano geografico.
Nella Relazione si evidenzia come l'azione italiana abbia permesso di porre la questione dei flussi provenienti dal Nordafrica al centro del dibattito europeo, sia in sede di Consiglio europeo, sia nell'ambito del Consiglio GAI, convocato anche in via d'urgenza sulla tematica nel mese di maggio. Numerosi documenti adottati dalle istituzioni europee hanno confermato la volontà di affrontare la delicata problematica, ribadendo l'impegno per definire forme di «genuina e concreta solidarietà». Sul piano pratico, l'azione italiana si è dovuta tuttavia misurare con le resistenze, da sempre presenti a livello europeo, a dare concretezza al principio di solidarietà nei confronti degli Stati maggiormente esposti dal punto di vista geografico ai flussi migratori.
Il contributo italiano ha comunque consentito, tra l'altro, di approvare la riforma, da tempo in negoziato, del regolamento istitutivo dell'Agenzia FRONTEX, introducendo disposizioni finalizzate a rafforzarne le funzioni e a ridefinirne il mandato. Esso prevede tra l'altro, il rafforzamento operativo dell'Agenzia attraverso la possibilità di acquistare o noleggiare attrezzature per le operazioni di pattugliamento congiunto e avviare progetti di assistenza tecnica in Paesi terzi.
Centrale nella politica del Governo italiano è rimasto, secondo quanto si evidenzia nella Relazione, il tema degli accordi di riammissione. Oltre ad applicare i 30 Accordi di riammissione bilaterali firmati dall'Italia negli anni passati, e a monitorarne il funzionamento, il nostro Paese, infatti, per rendere operativi gli Accordi di riammissione sottoscritti dall'Unione europea con alcuni Paesi terzi, ha avviato specifici negoziati bilaterali al fine di concludere i relativi Protocolli di attuazione.
Nella Relazione viene quindi ricordato come l'Italia, con provvedimento del giugno 2011, abbia recepito la direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
Nell'ambito dell'EU Policy Cycle, l'Italia ha, inoltre, assunto la leadership per le priorità relative ai Balcani occidentali ed all'immigrazione clandestina.
È proseguita inoltre, sotto altro profilo, l'attuazione delle azioni selezionate nell'ambito delle Conclusioni del Consiglio sulle cosiddette «29 misure» adottate nel febbraio 2010, volte a rafforzare la protezione delle frontiere esterne e a combattere l'immigrazione illegale. In tale ambito l'Italia, unitamente alla Francia, ha la responsabilità dell'esecuzione della misura 17 (volta al contrasto dell'immigrazione illegale, anche attraverso la realizzazione di pattuglie congiunte marittime).
Il Governo italiano ha, altresì, sostenuto una politica che contempli il cosiddetto approccio globale ai temi della immigrazione nei confronti dei paesi di origine e di transito, ritenendo di grande importanza il dialogo con i Paesi terzi in materia di organizzazione della migrazione legale, contrasto a quella illegale e legame tra migrazione e sviluppo, accogliendo al contempo con favore la recente inclusione nell'approccio globale, anche del pilastro della protezione internazionale e dell'asilo.
L'Esecutivo ha quindi seguito con particolare attenzione i negoziati sulle proposte per la costituzione del Sistema comune europeo d'asilo - CEAS 2 e ha più volte confermato il proprio impegno per il completamento del citato Sistema entro il termine stabilito del 2012.
In tale ottica, viene ricordata l'inaugurazione dell'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo (UESA), con sede a Malta, nella prospettiva di rilanciare la cooperazione operativa tra Stati membri. È stata inoltre approvata la proposta di modifica della cosiddetta «Direttiva Qualifiche» e, in materia di migrazione legale, è stata adottata la direttiva sul cosiddetto «Permesso unico» che istituisce un permesso unico di soggiorno a fini lavorativi definendo una procedura unica per il suo rilascio e riconoscendo ai titolari del permesso un insieme comune di diritti per quanto riguarda,

Pag. 28

tra l'altro, le condizioni di lavoro, la pensione, la sicurezza sociale e l'accesso ai servizi pubblici.
Nell'ambito degli altri progetti di riforma dalla cui adozione dipende il completamento del Sistema comune europeo d'asilo (CEAS), di particolare complessità è risultato il negoziato relativo alla modifica del cosiddetto regolamento Dublino, che stabilisce i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo, presentata da un cittadino di un paese terzo in territorio UE. In tale ambito, l'Italia, pur essendo aperta al confronto, ha sottolineato in sede europea l'esigenza di rendere maggiormente equilibrata la proposta, attraverso l'introduzione di efficaci misure di solidarietà in presenza di situazioni eccezionali di crisi.
Al contempo, l'Italia, dopo avere sostenuto l'importanza della costituzione dell'EASO (Ufficio europeo di supporto all'asilo), ha contribuito nel corso del 2011 alla sua attivazione e alla sua graduale operatività.
In materia di sicurezza, a livello di Consiglio GAI, è stato garantito il sostegno alle iniziative finalizzate a fronteggiare le diverse minacce alla sicurezza interna dell'Unione europea. In tale ottica, il Governo ha sostenuto l'approvazione delle Conclusioni del Consiglio del 24 febbraio 2011 relative alla Strategia di Sicurezza Interna che identifica le principali minacce e sfide che richiedono una risposta efficace da parte degli Stati dell'Unione europea (terrorismo, criminalità organizzata ed internazionale grave, traffico di droga, tratta di esseri umani, cybercrime, criminalità transfrontaliera, calamità naturali e catastrofi causate dall'uomo, immigrazione irregolare e incidenti stradali).
Con specifico riguardo alla criminalità organizzata il Governo ha contribuito all'approvazione delle Conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari Interni del 9 giugno 2011 volte a stabilire le priorità dell'Unione europea per il periodo 2011-2013 nel contrasto del crimine organizzato in un'ottica di maggiore organicità e flessibilità operativa. L'Italia ha, altresì, partecipato al dibattito relativo alla possibile istituzione di un sistema per il tracciamento, a livello europeo, delle operazioni di finanziamento del terrorismo, sistema che risponderebbe ad esigenze di prevenzione e contrasto del grave fenomeno, ma che dovrebbe al contempo essere strutturato in maniera compatibile con la normativa europea sulla privacy e sui contenuti della messaggistica finanziaria, nonché tenere conto dei costi per le Istituzioni europee, gli Stati membri e le Istituzioni finanziarie.
L'Italia ha, inoltre, sostenuto nel Consiglio GAI le iniziative europee volte ad intensificare e rendere maggiormente incisiva la lotta al traffico internazionale di droga ed ha, in quest'ottica, accolto con particolare soddisfazione l'approvazione, nel mese di ottobre, del Patto europeo per il contrasto alle droghe sintetiche.
Il Governo italiano ha, altresì, garantito il proprio apporto per l'approvazione del regolamento istitutivo dell'Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (cosiddetta Agenzia IT - Information technology) che procederà alla gestione operativa, a lungo termine, del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del Sistema d'informazione visti (VIS) e del Sistema Eurodac. L'Italia ha, altresì, mantenuto il proprio impegno nel complesso processo finalizzato alla realizzazione dei nuovi sistemi informatici dell'Unione europea quali il Sistema Informativo Schengen di seconda generazione (SIS II) e il Sistema Informativo di gestione dei visti (VIS).
Nel quadro della costante attenzione riservata ai temi della sicurezza, l'Italia ha, altresì, garantito la propria attiva partecipazione ai lavori del COSI (Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna), organismo introdotto a seguito del Trattato di Lisbona che assicura, all'interno dell'Unione europea, la promozione ed il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna e favorisce il coordinamento dell'azione delle Autorità

Pag. 29

competenti degli Stati membri. Secondo la ripartizione delle attività fra i componenti del gruppo di progetto, all'Italia è stato affidato il compito di illustrare le migliori prassi in materia di individuazione e recupero dei proventi illeciti.
Come ricordato nella Relazione, è inoltre proseguito, nel corso del 2011, il negoziato per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione Europea dei: Diritti dell'Uomo. Con l'obiettivo di facilitare una migliore interazione della Corte di Giustizia di Lussemburgo e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il Governo italiano ha ricercato, in fase negoziale, adeguate soluzioni giuridiche. Viene quindi rilevato come le difficoltà emerse derivino dalla oggettiva complessità del processo di inclusione dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea nel sistema di tutela dei diritti umani previsto nel quadro del Consiglio d'Europa.
Per quanto riguarda il tema dell'integrazione dei rom, nella Relazione viene ricordato come l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), sia stato designato quale focal point nazionale nell'ambito delle iniziative dell'Unione europea e nazionali volte all'inclusione dei Rom.
Per quanto concerne infine l'attività della rete europea SOLVIT, viene ricordato come questa abbia gestito, nel 2011, 3.154 richieste di cittadini ed imprese europee, di cui 1.306 casi transfrontalieri relativi a violazioni del diritto dell'Unione europea da parte delle pubbliche amministrazioni. Viene segnalato come, tuttavia, la rete non abbia ancora raggiunto il massimo delle sue potenzialità, considerando che la maggior parte dei possibili utilizzatori non sono consapevoli della sua esistenza e della possibilità di rivolgersi ad essa gratuitamente in caso di ostacoli e non corretta applicazione delle norme da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
È emerso, infatti, come l'approccio informale e pragmatico sia il principale punto di forza del servizio, mentre le scarse risorse ed il limitato numero di esperti legali ne costituiscono una debolezza. Sulla base di questi risultati e del sostegno del Parlamento europeo, la Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, sta lavorando per il miglioramento della rete attraverso la ricerca di soluzioni a 10 azioni principali. In relazione all'attività dei Centro SOLVIT nazionale, va ricordato come l'Italia continui ad essere uno dei Paesi maggiormente coinvolti nel network, gestendo un numero di reclami inferiore solo a Francia, Spagna, Germania e Regno Unito ed attestandosi ad un tasso di risoluzione pari alla media europea.
Si sofferma, infine, sull'iter relativo all'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Trattato sull'Unione europea, che rappresenta, di fatto, l'unico strumento di democrazia diretta per i cittadini dell'Unione europea. Rileva come tale istituto sarebbe probabilmente di grande ausilio per «fidelizzare» maggiormente i cittadini dell'Unione europea all'attività ed al ruolo dell'Unione, anche considerati i provvedimenti restrittivi che di recente i singoli Stati membri hanno adottato in materia economica, per dare seguito agli indirizzi assunti in sede comunitaria.
Ricorda che nella Relazione viene rilevato come, in merito ai principali adempimenti previsti Regolamento (UE) n. 211 del 2011, entrato in vigore il 30 marzo del 2010, vi è un sostanziale accordo in ordine: allo strumento giuridico - il regolamento governativo - da utilizzare per definire gli aspetti più strettamente procedurali, sulla scorta delle esperienze nazionali relative agli strumenti di partecipazione popolare; all'apparato sanzionatorio che si dovrà adottare - attraverso l'esercizio della delega prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge comunitaria 2010 - per le violazioni degli obblighi contenuti sia nel Regolamento europeo che in quello governativo.
Per quanto riguarda invece l'individuazione delle autorità competenti, non vi è stata ancora la conferma ufficiale della disponibilità del Ministero dell'interno e da DigitPA, ad assumere il ruolo di autorità competente, rispettivamente, alla verifica delle dichiarazioni di sostegno ed

Pag. 30

alla certificazione dei sistemi per la raccolta on line. Un coordinamento tra le Amministrazioni direttamente competenti all'applicazione dell'iniziativa è stato altresì svolto prima delle riunioni a Bruxelles del Comitato di cui all'articolo 20 del Regolamento, che ha predisposto il Regolamento (UE) di esecuzione n. 1179 del 2011, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del Regolamento n. 211 del 2011, approvato, con il voto favorevole dell'Italia.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria 2012 è stato fissato per domani alle ore 10. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 aprile 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 12.55.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2012.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute è stata lamentata l'assenza e chiesta la sostituzione del relatore, deputato Orsini, dal quale la Commissione sta attendendo, per poter proseguire i propri lavori, la presentazione di una proposta di testo unificato.

Andrea ORSINI (PT), relatore, si scusa con la presidenza e con la Commissione per la sua assenza dai lavori della scorsa settimana, dovuta a una causa imprevista di forza maggiore, e si dichiara pronto ad adempiere al meglio alla propria funzione, fermo restando che, naturalmente, il suo mandato è a disposizione del presidente e della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, ricordato che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio e che riveste una particolare importanza ed attualità, chiede se il relatore sia pronto a presentare una proposta di testo unificato, che è il presupposto per il passaggio alla fase successiva di esame.

Andrea ORSINI (PT), relatore, dichiara di avere già da tempo predisposto una possibile proposta di testo unificato basata sui progetti di legge fin qui assegnati alla Commissione e di non averla fino a questo momento presentata in attesa che il gruppo del Popolo della libertà depositasse la proposta di legge preannunciata su questa materia.
Ricorda inoltre che nella seduta dell'Assemblea di oggi sarà discussa la proposta del Presidente della Camera di assegnazione in sede legislativa della proposta di legge C. 5123, presentata dai segretari dei tre principali partiti della maggioranza, la quale reca misure per garantire la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici e presenta un contenuto strettamente connesso a quello delle proposte in titolo, come del resto emerge dalla stessa relazione introduttiva al provvedimento, nella quale si auspica la «approvazione di una legge organica che trasformi i partiti in associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, con precisi requisiti statutari».
Fa presente che, ove l'Assemblea respingesse la proposta di assegnazione in

Pag. 31

sede legislativa o comunque venissero meno i presupposti per tale assegnazione, il progetto C. 5123 potrebbe essere abbinato alle proposte in esame.
Per tali ragioni ritiene che la presentazione, da parte sua, di una proposta di testo unificato sarebbe in questo momento prematura.

Donato BRUNO, presidente, osserva che, ove la proposta di legge C. 5123 non fosse assegnata alla Commissione in sede legislativa, si dovrà comunque valutare se abbinarla ai provvedimenti in titolo ovvero se esaminarla nell'ambito di un procedimento autonomo in modo da garantire per essa tempi di esame il più possibile brevi. Ciò premesso, nel prendere atto del fatto che il relatore è comunque pronto a presentare una proposta di testo unificato, si riserva di verificare se il gruppo del Popolo della libertà intenda tuttora presentare una propria proposta di legge sulla materia.

Maurizio TURCO (PD) riconosce la difficoltà del lavoro del relatore, ma ribadisce che la discussione su questo provvedimento, tra l'altro previsto in Aula già nel prossimo mese, è sospesa da tempo perché il relatore non ha presentato la sua proposta di testo unificato, nonostante l'avesse preparata da tempo, e sottolinea che su una materia importante e delicata come quella trattata dai provvedimenti in esame non si può pensare di concludere tutto all'ultimo momento in modo affrettato.
Quanto alla proposta di legge C. 5123, si limita a rilevare che la stessa dà per presupposto - come emerge dalla relazione introduttiva - una cosa che nell'ordinamento italiano non esiste, vale a dire il finanziamento pubblico dei partiti, e che forse potrà esistere a seguito della introduzione di una disciplina attuativa dell'articolo 49 della Costituzione. A suo avviso, quindi, la proposta C. 5123 dovrebbe essere abbinata alle proposte in titolo per essere esaminata assieme ad esse, anche perché la discussione in sede legislativa di un provvedimento che verte su materia elettorale, anche se di contorno, suscita dubbi di costituzionalità con riferimento all'articolo 72, ultimo comma, della Costituzione.

Mario TASSONE (UdCpTP), rilevato che il relatore ha preparato da tempo una proposta di testo unificato, ma non l'ha presentata in attesa che il gruppo del Popolo della libertà depositasse la propria proposta di legge, osserva che si tratta di un modo di procedere inusuale, considerato che di regola le Commissioni non sospendono il proprio esame neanche per attendere i disegni di legge del Governo, e invita il relatore ad evitare trattamenti di favore nei confronti di un gruppo rispetto ad altri. Quanto al merito, esprime l'avviso che la materia della disciplina dei partiti debba essere affrontata con urgenza e che con particolare urgenza debba essere esaminata la proposta di legge C. 5123, anche perché la sua approvazione in ogni caso non preclude la discussione di una disciplina complessiva in materia di attuazione dell'articolo 49.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ricorda che ci si trova di fronte ad una proposta di legge presentata congiuntamente dai segretari dei tre maggiori partiti che sostengono il Governo, finalizzata a prevedere disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei bilanci dei partiti politici, tema che è di massima importanza soprattutto alla luce dei recenti accadimenti. Per tali ragioni è stata auspicata, per tale proposta di legge, una procedura di esame quanto più possibile rapida.
Segnala, peraltro, che anche nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge C. 5123 i presentatori sottolineano che questa costituisce solo un'anticipazione rispetto «alla discussione ed dell'approvazione di una legge organica che trasformi i partiti in associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, con precisi requisiti statutari». Viene ricordato infatti che «presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati sono in discussione diverse proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione che approderanno in Assemblea nel mese di maggio». Non vi è pertanto alcuna contraddizione tra i due ambiti e non comprende le resistenze, manifestate da alcuni, a consentire che sia

Pag. 32

sottoposta quanto prima al voto parlamentare la suddetta proposta di legge che reca disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei bilanci dei partiti politici.
Rileva inoltre che prevedere l'esame in sede legislativa non equivale a dire che sarà un dibattito meno trasparente per i cittadini, visto che è prevista la trasmissione attraverso il circuito chiuso e potrebbe altresì valutarsi la possibilità della trasmissione televisiva diretta della fase delle dichiarazioni di voto finale, come accade in Assemblea.
Ritiene comunque importante arrivare a definire tutte le norme in questione entro la fine del mese di maggio, a prescindere dalle strade che si vorranno seguire.
Per quanto riguarda la proposta di legge preannunciata dal suo gruppo sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, auspica che questa sia presentata entro la giornata di domani, anche alla luce degli impegni manifestati in tal senso dal segretario del Popolo delle libertà; altrimenti, ritiene che il relatore possa comunque procedere con la presentazione di un testo base, così da evitare di ritardare ulteriormente i lavori della Commissione.

Pierguido VANALLI (LNP) dichiara che il suo gruppo è pronto a discutere sulla proposta C. 5123 ma è contrario a che la discussione avvenga in sede legislativa. Ritiene infatti che la sede legislativa, per quanto assicuri le stesse forme di pubblicità della discussione in Assemblea, provochi di necessità la limitazione del dibattito. Il suo gruppo ritiene infatti che si debba affrontare la discussione in Aula, in modo che tutti possano intervenire e che ciascun partito assuma apertamente le proprie posizioni su questo argomento, in modo che gli elettori possano poi trarre le proprie conclusioni. Preannuncia pertanto che il suo gruppo voterà contro la proposta di assegnazione della proposta di legge C. 5123 in sede legislativa e intraprenderà tutte le iniziative possibili perché la discussione avvenga in Aula. Sottolinea che quella del suo gruppo non è una strategia dilatoria, atteso che il gruppo stesso è pronto a portare il provvedimento in Aula a maggio, anche se forse, a questo punto, il tempo rischia di essere insufficiente.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), interviene per replicare alle obiezioni poste dall'onorevole Calderisi che ha affermato di non comprendere le ragioni di chi è contrario all'assegnazione alla Commissione in sede legislativa della proposta di legge C. 5123, posizione al contrario da lui condivisa.
La proposta di legge, a suo avviso, stabilisce infatti meccanismi di controllo su qualcosa che ancora non esiste, in quanto legato alla disciplina di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, in discussione presso la Commissione. È consapevole della situazione di emergenza in cui nasce la proposta di legge, ma spesso l'emergenza fa commettere degli errori. L'approvazione successiva della disciplina dei partiti e di attuazione dell'articolo 49 potrebbe creare infatti meccanismi diversi che implicano un controllo anche su altri istituti legati ai partiti, quali le fondazioni. È necessario invece seguire una consequenzialità logicità delle norme ed è quindi importante approvare prima la disciplina di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
Non concorda inoltre con l'urgenza di approvare le misure di controllo sui bilanci dei partiti quando tale urgenza non si applica in altri casi, quali il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.
Doc. XXII n. 30 Lo Moro.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2012.

Pag. 33

Donato BRUNO, presidente, comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1 e 6.2 (vedi allegato 1) che saranno posti in votazione nelle seduta di domani, quando sarà presente il rappresentante del Governo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Sesa AMICI (PD), relatore, illustra gli emendamenti da lei predisposti, di cui raccomanda l'approvazione.
Si tratta, nel loro complesso, di proposte emendative che vanno nel senso di una migliore scrittura e di una semplificazione del testo e di un adeguamento alle formule usate per l'istituzione di altre Commissioni di inchiesta. Inoltre alcuni emendamenti, in particolare quelli riferiti all'articolo 1, hanno l'intento di chiarire l'oggetto della Commissione di inchiesta nel senso di differenziarlo ulteriormente, ad esempio con la soppressione del riferimento alla realtà specifica di alcune regioni del Mezzogiorno, dal fenomeno della criminalità organizzata, oggetto di indagine della Commissione antimafia.
Si sofferma sui commi 2-bis e 2-ter dell'emendamento 3.3, relativi alla possibilità per la Commissione di richiedere atti all'Autorità giudiziaria, che può opporsi solo con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
L'emendamento 3.4 elimina la previsione, che pare eccessiva, della maggioranza assoluta dei componenti per l'approvazione della relazione finale, non prevista peraltro per nessun'altra Commissione di inchiesta. L'emendamento 3.6 sopprime la previsione della trasmissione all'Assemblea delle relazioni di minoranza, ipotesi anche questa non prevista per le altre Commissioni di inchiesta.
Infine, l'emendamento 4.1 aumenta a ventuno il numero dei componenti della Commissione, in quanto il numero originario di dieci, previsto dal testo della collega lo Moro, non pare idoneo, come da lei già evidenziato nella relazione iniziale, a garantire il rispetto del criterio di proporzionalità tra i gruppi.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 17 aprile 2012. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.
Emendamenti testo unificato C. 1934-A Froner ed abb.

(Parere all'Assemblea)
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 34

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il testo del disegno di legge C. 5109 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento».
Rileva preliminarmente che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Ricorda altresì che, per quanto riguarda le singole disposizioni, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, tra cui, in particolare, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».
Rileva inoltre che, sempre con riferimento a singole disposizioni, rilevano altresì, tra gli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le materie «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
Si sofferma quindi sulle disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 5 a 5-octies, nella parte in cui consentono di modificare, con riguardo ai fabbricati rurali ed ai terreni agricoli, l'importo delle aliquote di base dell'IMU e della relativa detrazione con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Evidenzia, infatti, che le suddette disposizioni vanno valutate con riferimento all'articolo 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge ai fini dell'imposizione di una prestazione personale o patrimoniale.
Alla luce di tali considerazioni ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di specificare ulteriormente i limiti entro i quali è possibile modificare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'importo delle aliquote di base dell'IMU e della relativa detrazione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

Isabella BERTOLINI, presidente, comunica che da parte del gruppo Italia dei valori è stata presentata una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3).

David FAVIA (IdV) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo.
Prende atto della condizione formulata dal relatore nella proposta di parere presentata ma la ritiene insufficiente poiché le previsioni in questione sono a suo avviso in contrasto con l'articolo 23 della Costituzione. L'articolo 4 del provvedimento in titolo, infatti, al comma 5, lettere d) ed h), affida ad una fonte di rango secondario (o «sub-primario») successivi decreti del presidente del Consiglio dei Ministri la modifica, rispettivamente, dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ed ai terreni agricoli e la modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dalla normativa vigente sugli immobili adibiti ad abitazione principale.
Il successivo intervento del Governo è quindi potenziale, in quanto subordinato ai risultati di gettito derivanti dalla prima rata della medesima imposta e dall'accatastamento dei fabbricati rurali, risultati non debitamente quantificati, solo menzionati nella relazione del Governo.
L'articolo 23 della Costituzione italiana stabilisce che «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»: la riserva di legge assolve una funzione garantistica, in quanto è solo la legge, volontà del Parlamento,

Pag. 35

che può pretendere le imposte dai cittadini, è solo la legge che ha il potere di imporre un tributo; la riserva di legge assolve una funzione strutturale, in quanto sono solo i rappresentanti dei cittadini, democraticamente scelti, che determinano la distribuzione politica del carico fiscale.
Ricorda poi che l'articolo 12 del provvedimento in titolo, segnatamente ai commi da 8 a 11-ter, prevede disposizioni - l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra da parte della regione Campania - che risultano del tutto estranee al contenuto del decreto-legge il quale, come indicato nel titolo ed esplicitato nel preambolo, contiene disposizioni in materia di semplificazioni tributarie (titolo I), di efficientamento (titolo II, capo I) e potenziamento (titolo II, capo II) dell'azione dell'amministrazione tributaria, ed al contenuto del medesimo articolo 12 che risulta, infatti, inserito nella Sezione III Contenzioso e la rubrica recita «Contenzioso in materia tributaria e di riscossione». In particolare, il comma 8 ripropone le medesime disposizioni contenute in un recentissimo decreto-legge (n. 2 del 2012) successivamente soppresse dalla legge di conversione.
Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore ed auspica che venga approvata la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo.

Isabella BERTOLINI, presidente, avverte che verrà posta in votazione per prima la proposta di parere del relatore e che se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.
C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), relatore, dopo aver illustrato il provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica.
Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744 Cenni ed abb., recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica».
Ricorda che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Rileva che l'articolo 13, comma 1, rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione della tutela e valorizzazione della biodiversità microbica. Ricorda, in proposito, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica».
All'articolo 13, comma 1, ritiene pertanto opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di rivedere il rinvio ad un «decreto di natura non regolamentare».

Pag. 36

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
Emendamenti C. 2094-A Tenaglia.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Doris LO MORO (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 17 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.
Emendamenti testo unificato C. 1934-A Froner ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, rileva che l'emendamento 2.100 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
Emendamenti C. 2094-A Tenaglia.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti 3.100, 4.100, 9.101 e 10.100 e l'articolo aggiuntivo 3.0100 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.