CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 13 aprile 2012
638.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Venerdì 13 aprile 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, facendo seguito a quanto anticipato in occasione della seduta di ieri, avverte di aver chiesto al Presidente della Camera, con lettera in data di ieri, la sua valutazione in merito all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 11.02 del relatore, vertente sulla disciplina della trasparenza e dei controlli dei bilanci e dei movimenti politici. In tale missiva ha rilevato come la proposta emendativa attenga ad una materia che non è oggetto del decreto - legge in esame e come non sussista l'unanime disponibilità di tutti i gruppi a discutere la proposta emendativa nell'ambito dell'esame del provvedimento.
A tale proposito avverte che il Presidente della Camera, vista l'estraneità di materia e preso atto della mancanza di un consenso unanime dei gruppi, ha concordato sull'esistenza di aspetti problematici che rendono inammissibile l'articolo aggiuntivo.
In tale contesto ritiene pertanto opportuno ritirare il predetto articolo aggiuntivo 11.02.
Informa quindi che i deputati Garavini e Fedi hanno sottoscritto l'emendamento Bucchino 4.148, che il deputato Di Biagio ha sottoscritto l'emendamento Ventucci 3-bis.7 e che il deputato Di Girolamo ha sottoscritto gli emendamenti Di Virgilio 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 e 3.42.

Francesco BARBATO (IdV) rammenta che il gruppo dell'Italia dei Valori nella seduta di ieri aveva decisamente esortato la Presidenza della Commissione a dichiarare inammissibile l'articolo aggiuntivo 11.02, palesemente estraneo per materia ai

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contenuti del decreto-legge, come puntualmente confermato dalla richiamata dichiarazione di inammissibilità resa dalla Presidenza della Camera. Invita quindi la Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nell'esame del provvedimento, ad attenersi scrupolosamente ai vincoli procedurali posti dal Regolamento, anche al fine di non svilire il proprio ruolo e l'esercizio della funzione parlamentare.

Alberto FLUVI (PD) fa notare come la Presidenza della Commissione avesse opportunamente prospettato l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 11.02, che si sarebbe potuta superare esclusivamente in presenza di un accordo unanime dei gruppi, ove questi avessero ritenuto utile trattare una materia di tale attualità in sede di conversione del decreto-legge in titolo. Evidenzia, pertanto, che la Presidenza della Camera si è limitata a confermare la valutazione di inammissibilità già delineata dal presidente della Commissione, e che la mancanza di accordo unanime tra i gruppi di fatto non consente di procedere all'approfondimento di una questione di urgente rilevanza, rispetto alla quale ritiene che si sia persa l'occasione di fornire una risposta tempestiva alle legittime aspettative dell'opinione pubblica.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, confermando quanto già indicato nella seduta di ieri, avverte che d'ora in avanti l'esame si concentrerà sulle proposte emendative segnalate dai gruppi, sulle quali, nella seduta odierna, sarà espresso il parere del relatore e del rappresentante del Governo.
Comunica quindi che si riserva di presentare, entro le ore 10 di lunedì, alcune proposte emendative afferenti a tematiche di particolare rilievo che richiedono un maggiore approfondimento, anche con il concorso del Governo, nonché alcune proposte di riformulazione del contenuto di taluni emendamenti.
Rileva quindi come occorra tener conto del fatto che su alcune questioni il Governo sta svolgendo approfondimenti con le regioni e gli enti locali. Si tratta, in particolare, dei temi dell'edilizia sanitaria e del trasporto pubblico locale, nonché delle problematiche concernenti il Patto di stabilità, sui quali vi è un confronto aperto in sede di Conferenza Stato - Regioni, nonché con l'Associazione nazionale dei comuni italiani emendative.
Segnala quindi come gli ulteriori temi su cui si riserva un approfondimento attengano all'imposizione tributaria sull'energia, con particolare riferimento alla questione Alcoa, alla rateizzazione dell'IMU sulla prima casa, all'utilizzo del contante ed ai pagamenti in contante di stipendi e pensioni, relativamente ai quali segnala che non è stata ancora pubblicata la convenzione con l'ABI sulle caratteristiche del conto corrente bancario semplificato, nonché sul regime dell'accisa applicabile alla rivendita di energia destinata alla ricarica delle auto elettriche.
Passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Fugatti 1.3 e 1.1 e parere favorevole sull'emendamento Barbato 1.7.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.
Esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 2.10. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ventucci 2.35, Bernardo 2.33 e Fluvi 2.16. Esprime parere contrario sull'emendamento Fugatti 2.5, invitando peraltro il Governo a svolgere una riflessione sulle tematiche relative alla disciplina dei «money transfer».
Esprime parere contrario sull'emendamento Graziano 2.17, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Laboccetta 2.34, riservandosi tuttavia di proporne una riformulazione.

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Esprime parere contrario sull'emendamento Forcolin 2.23 e parere favorevole sugli emendamenti Barbato 2.36 e Berardi 2.37.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.
Accantona l'emendamento Fugatti 3.3, di cui reputa condivisibile la ratio, ma che considera eccessivamente ampio nell'ambito di applicazione, invitando pertanto il Governo ad approfondirne i contenuti.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Zeller 3.6, Montagnoli 3.7 e Comaroli 3.66. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bernardo 3.104 e parere contrario sull'emendamento Fugatti 3.64, riservandosi di presentare una proposta emendativa in materia.
Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Galletti 3.12 e Fluvi 3.107. Esprime parere contrario sugli emendamenti Baretta 3.13, Forcolin 3.18, nonché sugli identici emendamenti Albini 3.19, Osvaldo Napoli 3.20 e Montagnoli 3.109. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Fugatti 3.22 e sull'emendamento Sereni 3.108, riservandosi tuttavia di proporne una riformulazione. Propone di accantonare l'emendamento Di Biagio 3.25 ed invita il Governo ad approfondirne i contenuti.
Esprime parere contrario, riservandosi peraltro di approfondirne i contenuti e di proporre un'eventuale riformulazione, sugli identici emendamenti Sarubbi 3.33, Laffranco 3.34 e Di Virgilio 3.35.
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Barbato 3.106 e parere contrario sugli emendamenti Forcolin 3.50, Comaroli 3.95, Nicola Molteni 3.58, Comaroli 3.46, 3.47 e 3.53, Bragantini 3.55, Fava 3.57 e Torazzi 3.59. Propone l'accantonamento dell'emendamento Zeller 3.92. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Berardi 3.100, Bernardo 3.105, Fluvi 3.102 e parere contrario sugli emendamenti Galletti 3.71 e Della Vedova 3.97.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 3-bis.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 3-bis.7, riservandosi di proporne successivamente una riformulazione, a seguito della quale risulterebbero assorbiti gli identici emendamenti Carella 3-bis.1 e Galletti 3-bis.3, nonché l'emendamento Di Biagio 3-bis.5.
Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Galletti 3-bis.03, riservandosi tuttavia di proporne una riformulazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, nell'esprimere parere conforme a quello del relatore, si riserva peraltro di verificare ulteriormente gli aspetti relativi alla copertura finanziaria. A tale proposito evidenzia come, malgrado molte delle predette proposte emendative siano meritevoli di attenzione, il Governo non potrà che mantenere un atteggiamento di rigore con riferimento ai profili di copertura delle medesime.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 3-ter.
Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Pagano 3-ter.05 e Del Tenno 3-ter.06, mentre rileva che l'articolo aggiuntivo Fugatti 3-ter.01 potrà essere assorbito dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 3-ter.06.
Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sani 3-ter.04

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, nell'esprimere parere conforme a quello del relatore, precisa che il parere favorevole

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sull'articolo aggiuntivo Del Tenno 3-ter.06 sarà subordinato a una riformulazione che si riserva di comunicare.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.
Preliminarmente preannuncia la presentazione, da parte sua, di proposte emendative volte a riformulare la formulazione dell'articolo, affrontando alcuni argomenti di particolare rilievo politico attinenti alla disciplina IMU contenuta nell'articolo medesimo. A tale proposito ribadisce che le predette proposte emendative saranno presentate entro le ore 10 di lunedì 16 aprile, e che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti sarà fissato alle ore 12 della stessa giornata di lunedì. Fa quindi presente come gli emendamenti Zeller 4.4 e 4.5 saranno assorbiti dalle proposte emendative in merito del relatore.
Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Bernardo 4.191 e Pugliese 4.186, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Brugger 4.25 e D'Antoni 4.10. Si riserva quindi di svolgere un approfondimento, anche con l'ausilio del Governo, sull'emendamento Zeller 4.23, il quale, peraltro, appare sostanzialmente condivisibile.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Del Tenno 4.187, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Bratti 4.7 e Brugger 4.34. Condivide nel merito il contenuto dell'emendamento Vanalli 4.15, riservandosi peraltro di valutarne con il Governo i profili di copertura. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Negro 4.22, Montagnoli 4.19, Vanalli 4.16, D'Amico 4.18, Martini 4.17 e 4.20. Si riserva quindi, anche con l'ausilio del Governo, un ulteriore approfondimento sull'emendamento Lanzarin 4.21, che potrà essere assorbito dalle preannunciate proposte emendative del relatore.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Savino 4.193, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Brugger 4.35 ed esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Marchignoli 4.9 e Misuraca 4.189. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Froner 4.11, sottolineando come il tema affrontato da tale proposta emendativa difficilmente potrà trovare soluzione nel provvedimento in esame, anche in considerazione del suo impatto finanziario. Con riferimento agli emendamenti Fluvi 4.12 e Montagnoli 4.39, si riserva una riflessione con il Governo, al fine di affrontare il tema del finanziamento dell'IFEL, evidenziando, peraltro, fin d'ora che ritiene difficile una totale soppressione dei contributi a tale istituto.
Accantona quindi l'emendamento Galletti 4.52, chiedendo al presentatore di chiarirne le finalità.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Galletti 4.88, Fluvi 4.58, Callegari 4.98, riservandosi comunque di approfondire la tematica affrontata da quest'ultimo, e Bragantini 4.119, sottolineando come l'eventuale approvazione di tale ultima proposta emendativa potrebbe indurre effetti elusivi. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Osvaldo Napoli 4.61 e Montagnoli 4.62, nonché sugli emendamenti Fluvi 4.64, Galletti 4.93 e 4.87, pur riservandosi, con riferimento a tali ultimi due emendamenti, un'ulteriore riflessione in sede di predisposizione delle preannunciate proposte emendative del relatore.
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Savino 4.190, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Oliverio 4.66. Si riserva di esprimere successivamente una più approfondita valutazione sull'emendamento Fiorio 4.68, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Galletti 4.92, Callegari 4.84, Comaroli 4.117, De Poli 4.112 e Froner 4.73. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Alberto Giorgetti 4.109, riservandosi comunque di compiere una ulteriore verifica in materia, nonché sugli emendamenti Alberto Giorgetti 4.103 e Saglia 4.188.
Si riserva di valutare, nell'ambito della predisposizione delle richiamate proposte emendative del relatore, il contenuto dell'emendamento

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Zeller 4.111, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Osvaldo Napoli 4.75 e Albini 4.78, nonché sugli emendamenti Zeller 4.79, Fluvi 4.76, sugli identici emendamenti Galletti 4.49, Santori 4.128, Beccalossi 4.129 e Brugger 4.130, sugli emendamenti Zeller 4.134, 4.135 e 4.141, riservandosi tuttavia, con riferimento agli ultimi due emendamenti, di affrontare la questione nell'ambito delle preannunciate proposte emendative del relatore.
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Lolli 4.146, riservandosi comunque di proporne una riformulazione per quanto riguarda gli aspetti di copertura. Esprime parere contrario sull'emendamento Nannicini 4.142, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Soglia 4.192; esprime altresì parere contrario sull'emendamento Lenzi 4.138, sugli identici emendamenti Barbato 4.143 e Fugatti 4.144, nonché sugli emendamenti Albini 4.145, Forcolin 4.158, Albini 4.183, 4.166 e 4.167. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Bernardo 4.144, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Montagnoli 4.016 e 4.09.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, nell'esprimere parere conforme a quello del relatore, con riferimento agli emendamenti Del Tenno 4.187, Vanalli 4.15 e Marchignoli 4.9, si riserva di compiere una verifica con riferimento ai profili di copertura finanziaria.
Per quanto riguarda la questione delle eventuali esenzioni dal pagamento dell'IMU per le fondazioni bancarie, oggetto degli emendamenti 4.143 e 4.144, fa presente che ad esse si applica necessariamente lo stesso trattamento riservato agli enti non commerciali, avendo tale natura. Osserva pertanto come un trattamento tributario diversificato delle predette fondazioni sarebbe discriminatorio e potrebbe dar luogo anche a un contenzioso di ordine costituzionale.

Francesco BARBATO (IdV), pur comprendendo le argomentazioni di carattere tecnico svolte dal Sottosegretario Ceriani con riferimento al regime fiscale delle fondazioni bancarie, evidenzia come il suo gruppo sia sempre favorevole a prevedere un trattamento deteriore in danno delle banche.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) osserva come sia improprio far passare l'idea che ci siano delle forze politiche che difendono le banche mentre altre cercano di danneggiarle. Osserva come, qualora cui si ritenga di dover modificare il trattamento delle fondazioni bancarie con riferimento al pagamento dell'IMU sugli immobili destinati allo svolgimento delle loro attività istituzionali, occorrerebbe intervenire sulla natura stessa delle fondazioni bancarie, che l'ordinamento configura come enti non commerciali, sottolineando come interventi di diverso genere sarebbero impropri ed incorrerebbero nelle censure prospettate dal Sottosegretario. Invita quindi i colleghi ad evitare atteggiamenti di tipo demagogico.

Alberto FLUVI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita tutti i colleghi a mantenere un atteggiamento corretto e chiede se siano presenti deputati che abbiano telecamere o registratori in funzione.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la circostanza prospettata dal deputato Fluvi risulterebbe, qualora fosse verificata, gravissima. Invita quindi il deputato Barbato a rimuovere la propria borsa dai banchi della Commissione.

Alberto FLUVI (PD) rileva come la pubblicità dei lavori parlamentari possa essere assicurata unicamente nelle forme previste dal regolamento, mentre altre forme sarebbero l'espressione di un comportamento non corretto.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, osserva come possa in qualsiasi momento essere avanzata la richiesta di attivazione del circuito chiuso per la ripresa audiovideo dei lavori della Commissione.

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Gian Luca GALLETTI (UdCpTP), rispondendo alla domanda posta dal deputato Fluvi, dichiara di non avere con sé alcun impianto di registrazione, sottolineando come, qualora vi fossero colleghi intenti in simili attività, si configurerebbe un comportamento particolarmente grave.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, chiede al deputato Barbato se stia effettuando riprese audiovisive.

Francesco BARBATO (IdV) osserva come la domande posta dal Presidente sia degna della Russia staliniana.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, fa presente di non avere intenzione di predisporre alcun tipo di perquisizione personale, ma avverte che, nel caso in cui un simile comportamento fosse riscontrato, sarebbe suo dovere riferirne immediatamente ai Questori e all'Ufficio della Presidenza della Camera.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce come sia scorretto utilizzare strumenti per la pubblicità dei lavori diversi previsti da quelli previsti dal regolamento, chiedendo di sospendere la seduta al fine di far luce sulla questione.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, chiede nuovamente al deputato Barbato se stia effettuando riprese della seduta.

Francesco BARBATO (IdV), nel rilevare come sia stato posto in essere nei suoi confronti un atteggiamento degno del KGB, osserva come non sia nella facoltà né del Presidente né del deputato Fluvi eseguire alcun tipo di perquisizione. Respinge quindi la domanda rivoltagli dal Presidente, dichiarando di non avere intenzione di rispondervi.

Maurizio BERNARDO (PdL), pur sottolineando il proprio personale rapporto di amicizia nei confronti del deputato Barbato, osserva come non sia possibile discutere di questioni serie nell'aula della Commissione per poi essere derisi fuori dalla Camera. Sottolinea quindi come la preoccupazione di ciascuno dovrebbe essere quella di esaminare seriamente un provvedimento che tocca tutti i cittadini, evidenziando come vi sarebbe un forte disagio nel caso in cui venissero posti in essere dei comportamenti non corretti.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, nel richiamare l'esigenza di un atteggiamento responsabile e consono al ruolo ed alla dignità del Parlamento, rileva come la Commissione stia svolgendo con serietà l'esame di questioni di grande interesse per il Paese, protraendo i propri lavori con grande alacrità.
Ribadisce quindi che, nel caso in cui si dovessero riscontrare comportamenti non corretti da parte di chicchessia, sarebbe costretto a informarne i Questori e l'Ufficio di Presidenza della Camera.

Alberto FLUVI (PD), nel rilevare come alcuni colleghi stiano tenendo un comportamento privo di dignità, chiede, a nome del proprio gruppo, l'attivazione del circuito chiuso per la ripresa audiovideo dei lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, alla luce della richiesta, avanzata dal deputato Fluvi, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesco BARBATO (IdV), nel sottolineare come la sua personale dignità non possa in alcun modo essere messa in discussione, e sia anche superiore a quella di altri colleghi, rileva come la questione sollevata dal deputato Fluvi sia assurda, ricordando che solo l'Ufficio di Presidenza della Camera sarebbe competente ad esaminare la conformità al regolamento dei comportamenti posti in essere dai membri della Commissione. Conferma quindi la sua intenzione di non rispondere alla domanda del Presidente, poiché non ritiene né quest'ultimo, né il deputato Fluvi

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competenti a potergli rivolgere un tale tipo di quesito.

Gianfranco CONTE, presidente, replicando al deputato Barbato, fa presente che, qualora avesse notizia di riprese audiovisive effettuate da un deputato nel corso delle sedute della Commissione, la questione, riguardando la correttezza e conformità al Regolamento del comportamento di un deputato, dovrebbe essere sottoposta ai competenti organi della Camera.

Alessandro PAGANO (PdL), ad integrazione delle proposte emendative già segnalate dal gruppo PdL, chiede al relatore ed al Governo di valutare i propri emendamenti 3.83 e 4.83.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 4.53, Messina 4.127, Di Pietro 4.102, che sarà assorbito dalle preannunciate proposte emendative del relatore, e Messina 4.126.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BARBATO (IdV) invita il relatore a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Di Pietro 4.102.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.
Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Galletti 5.1 e Forcolin 5.5, e sull'emendamento Berardi 5.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Savino 5.12, parere contrario sugli emendamenti Marchignoli 5.3, Soglia 5.6, invitando tuttavia il Governo a compiere una riflessione in merito al contenuto dell'emendamento.
Invita quindi al ritiro dell'emendamento Berardi 5.10 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Pagano 5.8.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 6.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Barbato 6.4, riservandosi tuttavia di proporne una riformulazione, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Montagnoli 6.3. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Graziano 6.8, Misuraca 6.7, Pagano 6.6 e Barbato 6.5.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 8.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Barbato 8.2 e 8.3, Fugatti 8.5 e Fluvi 8.7, invitando al ritiro dell'emendamento Fluvi 8.8.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 8.50, mentre parere contrario sugli emendamenti Fluvi 8.12 e Del Tenno 8.47, sul quale chiede un approfondimento al Governo.
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Fluvi 8.15, salva un'ulteriore verifica in merito da parte del Governo. Esprime parere contrario sull'emendamento Forcolin 8.16, parere favorevole sugli emendamenti Graziano 8.52, Di Biagio 8.44 e Savino 8.45, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Schirru 8.32.
Ritiene quindi che l'emendamento Comaroli 8.35, relativo alla quantificazione dei premi di produttività e alle voci variabili della retribuzione dei militari della Guardia di finanza e del personale dell'Agenzia

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delle entrate, che pure reca una proposta meritevole di apprezzamento, debba essere oggetto di approfondimenti.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime forti perplessità sulla concreta possibilità di dare attuazione alla disposizione contenuta nell'emendamento Comaroli 8.35, esprimendo quindi su di esso parere contrario.

Maurizio LEO (PdL) condivide le perplessità del rappresentante del Governo sull'emendamento Comaroli 8.35.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Ventucci 8.51 e 8.49.
Dichiara quindi di condividere, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Leo 8.03, in materia di elusione fiscale e di abuso del diritto tributario, ritenendo peraltro che sul tema sia necessario acquisire le valutazioni del Governo, il quale nutre probabilmente in merito talune perplessità.
Esprime invece parere contrario sull'emendamento Donadi 8.10, sugli articoli aggiuntivi Donadi 8.06 e 8.07, e sull'articolo aggiuntivo Messina 8.011.

Maurizio LEO (PdL) ringrazia preliminarmente il Sottosegretario, che ha dimostrato di essere sensibile alla questione dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto tributario, poiché risulta che abbia inserito apposite disposizioni su questo tema nell'ambito del disegno di legge di delega in materia fiscale in corso di predisposizione da parte del Governo. Sottolinea, peraltro, come la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7739 del 2012 abbia reso necessario ed urgente un intervento normativo in materia, avendo sconvolto il vigente quadro sanzionatorio in materia di evasione fiscale, come configurato dal decreto legislativo n. 74 del 2000, e reso possibile che le sanzioni penali ivi previste siano applicate anche in caso di elusione fiscale. Evidenzia come tale decisione della Corte abbia fortemente allarmato i contribuenti, che rischiano di incorrere nell'applicazione di sanzioni penali senza avere violato una norma espressamente prevista, e sottolinea come sia inopportuno, in una simile situazione di incertezza, ritenere di potere attendere i tempi necessari per l'approvazione della legge delega e per l'emanazione dei decreti legislativi delegati. Per questi motivi ha elaborato, insieme al deputato Strizzolo e con la collaborazione di alcuni ufficiali della Guardia di finanza, una proposta emendativa da inserire nel provvedimento in esame. Illustra quindi l'articolo aggiuntivo 8.03, che prevede, in caso di elusione fiscale, l'applicazione di sanzioni non penali bensì amministrative e che ha lo scopo di restituire tranquillità ai contribuenti, ripristinando la certezza del diritto e delimitando con criteri certi l'area del legittimo risparmio di spesa.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, alla luce dell'intervento del deputato Leo, chiede se il Governo intenda comunque utilizzare lo strumento della delega legislativa per intervenire in tale materia, ovvero se, considerati i tempi necessari per l'approvazione di quest'ultima e per l'emanazione dei relativi decreti delegati, non ritenga invece che si possa disciplinare la materia dell'elusione fiscale in un diverso provvedimento, con norme direttamente applicabili. Dichiara la propria disponibilità a garantire tempi rapidi di approvazione in Commissione delle proposte di legge C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone, vertenti in materia, già all'esame della Commissione, anche verificando la possibilità di un esame delle stesse in sede legislativa.

Ivano STRIZZOLO (PD) sottolinea come la citata sentenza della Corte di Cassazione abbia posto in dubbio la certezza del diritto, determinando ripercussioni negative sul piano della competitività del Paese e degli investimenti esteri. Ritiene quindi che sia necessario intervenire in tempi brevi, nell'ambito del provvedimento in esame o di altro provvedimento ad hoc.

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Il Sottosegretario Vieri CERIANI ritiene che il disegno di legge di delega in corso di predisposizione da parte del Governo e i decreti legislativi che ne costituiranno l'attuazione, siano la sede più appropriata per disciplinare la materia in questione. Ritiene infatti necessario che il tema dell'elusione fiscale sia disciplinato nell'ambito di un provvedimento organico, adeguatamente approfondito e tecnicamente funzionale, che contribuisca a stabilizzare la situazione del Paese, senza che siano necessari ulteriori interventi correttivi.

Maurizio LEO (PdL) ribadisce le proprie preoccupazioni in ordine ai tempi, presumibilmente lunghi, di approvazione del disegno di legge di delega e di emanazione dei successivi decreti delegati.

Alberto FLUVI (PD) condivide le considerazioni svolte dal Sottosegretario, ritenendo che sia preferibile evitare di affrontare una questione così complessa attraverso la presentazione di un emendamento al decreto-legge in materia di semplificazioni tributarie. Si tratta, infatti, di un tema che merita di essere adeguatamente approfondito da parte della Commissione; pertanto, auspica la rapida presentazione alle Camere, da parte del Governo, del nuovo disegno di legge di delega fiscale.
A questo proposito, pur riconoscendo come con il decreto-legge n. 201 del 2011 abbia anticipato una serie di norme contenute nel disegno di legge di delega in materia fiscale presentato dal precedente Governo, evidenzia, come, diversamente da quel che riguarda la problematica dell'abuso del diritto, su tali tematiche ci fosse stato il tempo di un adeguato approfondimento da parte del Parlamento.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, anche in considerazione dei tempi a disposizione della Commissione per la conclusione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge, ritiene che il tema proposto dall'articolo aggiuntivo Leo 8.03 possa essere più opportunamente affrontato in altra sede.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ribadisce come non sia possibile affrontare una materia tanto complessa, che presenta anche profili penalistici, in tempi così ristretti, ritenendo più congruo un rinvio della questione al disegno di legge di delega fiscale, in modo da poter effettuare un esame più approfondito e ponderato. Esprime pertanto parere contrario sull'articolo aggiuntivo Leo 8.03, esprimendo inoltre parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 8.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, alla luce delle considerazioni del Sottosegretario, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Leo 8.03.

Francesco BARBATO (IdV) interviene per illustrare gli articoli aggiuntivi Donadi 8.06 e 8.07 e Messina 8.011, di cui è cofirmatario, rilevando come il primo sia volto a reintrodurre il reato di falso in bilancio, al fine di dare concretezza all'intento di garantire trasparenza e legalità, mentre il secondo si intenda destinare il gettito recuperato dal contrasto all'evasione al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, ed il terzo, infine, concerne la pubblicazione on-line delle dichiarazioni dei redditi al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e favorire una maggiore trasparenza nei comportamenti di tutti i cittadini su questo delicato aspetto della vita civile.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI fa notare come il tema della finalizzazione delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione, oggetto dell'articolo aggiuntivo 8.07, farà parte del disegno di legge di delega fiscale, mentre, per quanto concerne la reintroduzione del reato di falso in bilancio, oggetto dell'articolo aggiuntivo 8.06, ritiene che tale tema non possa essere affrontato nel decreto-legge in materia di semplificazioni tributarie, dovendo essere trattato piuttosto nell'ambito dei provvedimenti in materia di giustizia.

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Gianfranco CONTE, presidente e relatore, passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.
Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Della Vedova 9.3, Causi 9.2, Nannicini 9.4, Graziano 9.5, Marinello 9.6 e Bernardo 9.7, limitatamente al capoverso comma 2-bis, riservandosi tuttavia di proporne una riformulazione. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Barbato 9.9, riservandosi di proporne una riformulazione. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Ventucci 9.10, 9.11, 9.12 e 9.13.
Accantona altresì l'emendamento Savino 9.8.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 10.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Garavini 10.1 e 10.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Garavini 10.3, riservandosi di proporre una riformulazione a seguito della quale risulterebbe assorbito l'emendamento Garavini 10.4.
Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Abrignani 10.38, nonché sugli emendamenti Raisi 10.6 e Comaroli 10.7, riservandosi di proporne una riformulazione. Esprime invece parere contrario sull'emendamento Fugatti 10.13, in quanto, trattando il tema dell'ippica nazionale, che merita certamente un intervento urgente, ritiene opportuno dare al Governo il tempo di elaborare una proposta che sia condivisa anche dal Ministro delle politiche agricole e dalle categorie di settore.
Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Pugliese 10.40, parere contrario sugli emendamenti Pugliese 10.46, Savino 10.41 e Soglia 10.45. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Soglia 10.43, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Comaroli 10.19, Bragantini 10.20, Barbato 10.25, 10.26. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Barbato 10.27, riservandosi tuttavia di proporne una riformulazione.
Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Barbato 10.29, nonché sull'emendamento Barbato 10.30, evidenziando, a proposito di quest'ultimo, che il tema del contrasto dei fenomeni di ludopatia è comunque all'attenzione del Governo. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Barbato 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35 e 10.36, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Soglia 10.39 riservandosi tuttavia di proporne una riformulazione.
Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pugliese 10.44 e Savino 10.42, sui quali si riserva di proporre una riformulazione. Ritiene invece che l'emendamento Barbato 10.37 possa essere assorbito dalle proposte emendative che saranno presentate dal relatore.
Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Barbato 10.28.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'emendamento Pugliese 10.40, sul quale si riserva di compiere ulteriori approfondimenti.
Fa altresì presente, per quanto riguarda gli emendamenti concernenti la disciplina dei giochi pubblici, con particolare riferimento ai temi delle ludopatie, della disciplina del prelievo erariale unico e della disciplina delle concessioni, che, nel corso dell'esame al Senato, i presentatori di emendamenti analoghi hanno acceduto alla richiesta di ritiro espressa dal Governo, in quanto trattasi di materia che sarà trattata nell'ambito del disegno di legge di delega fiscale attraverso la previsione di specifici criteri direttivi. Ribadisce pertanto, anche in questa sede, l'invito al ritiro delle proposte emendative in materia.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 11.

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Esprime parere favorevole sull'emendamento Berardi 11.9, mentre ritiene che l'emendamento Fugatti 11.3, che interviene in materia di sanzioni per inadempimenti doganali, potrebbe considerarsi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Ventucci 11.10, che interviene sulla stessa materia, sul quale esprime un parere favorevole. Si riserva comunque di formulare in materia un'eventuale proposta di riformulazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 12.
Esprime parere contrario all'emendamento Marchignoli 12.1, osservando come, ad una prima verifica, la modifica proposta non sembrerebbe necessaria.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI concorda con le considerazioni del Presidente relative all'emendamento 12.1, confermando come, sulla base degli approfondimenti svolti, non sembri che i vincitori dell'ultimo concorso per la nomina a giudici tributari beneficino, ai fini dell'inserimento nell'ordine del ruolo, di un trattamento preferenziale rispetto agli attuali componenti delle commissioni tributarie. Si riserva, comunque, di approfondire l'istruttoria.

Alberto FLUVI (PD) osserva come l'attuale formulazione dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto - legge, sembrerebbe prevedere una corsia preferenziale per i soggetti nominati a seguito del concorso bandito il 3 agosto 2011, segnalando, pertanto, come l'emendamento Marchignoli 12.1 intenda assicurare il rispetto del criterio dell'anzianità di servizio. Ritiene, tuttavia, che se il Governo è in grado di garantire che il problema segnalato dall'emendamento non si pone, potrà valutarsi il ritiro dell'emendamento.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, ricorda come sulla materia dei concorsi per il reclutamento dei giudici tributari sia stata recentemente svolta anche un'interrogazione a risposta immediata in Commissione, volta ad acquisire delucidazioni in merito alla procedura concorsuale per la copertura dei posti vacanti presso le commissioni tributarie regionali e provinciali, sottolineando come la disposizione in esame, a suo avviso, non intenda privilegiare i nuovi giudici che saranno assunti a seguito di tale concorso, in questa ottica, ritiene che si intenda comunque garantire la posizione degli attuali componenti delle commissioni tributarie.

Alberto FLUVI (PD) chiede al relatore ed al Governo di approfondire ulteriormente le questioni poste dall'emendamento Marchignoli 12.1.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, formula un invito al ritiro dell'emendamento Marchignoli 12.1.

Cosimo VENTUCCI (PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Fugatti, 11.3 che, a suo avviso, non sarebbe assorbito dall'approvazione del suo emendamento 11.10. Segnala, infatti, come la principale innovazione introdotta dall'emendamento Fugatti 11.3 sia costituita dal ripristino della disposizione dell'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa ridotta nei casi di buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero di collaborazione del dichiarante nel fornire gli elementi necessario per l'accertamento del valore. Nell'osservare come una tale modifica non troverebbe con ogni probabilità ragioni di contrarietà presso l'Agenzia delle dogane, evidenzia come essa si applicherebbe in un numero ridotto di casi e sarebbe sostanzialmente conforme ai principi in materia di errori in buona fede contenuti nell'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.

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Gianfranco CONTE, presidente e relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Fugatti 12.7 e Barbato 12.6.
Con riferimento all'emendamento Del Tenno 12.19, fa presente che l'assegnazione ai soli comuni della quota di 1 miliardo di euro del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente sembrerebbe superare le effettive necessità dei comuni, in quanto, sulla base della ricognizione effettuata, essi potrebbero utilizzarne solo 900 milioni di euro. Esprime, quindi, un parere favorevole su tale proposta emendativa, a condizione che essa sia riformulata nel senso di prevedere che la quota sia assegnata prioritariamente ai comuni.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) osserva che il riferimento ad un'assegnazione prioritaria rischi di determinare l'insorgenza di un contenzioso fra comuni e province.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, fa presente che potrà valutarsi se sussista una formulazione che consenta di evitare i problemi indicati dall'onorevole Galletti. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zeller 12.04.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere conforme a quello del relatore, ritenendo, con riferimento all'emendamento 12.19, che occorra prima far fronte alle esigenze dei comuni e, quindi, a quelle delle province.

Cosimo VENTUCCI (PdL) sollecita il relatore ed il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sui suoi emendamenti 8.51 e 8.49, che intervengono in materia di personale delle Agenzie fiscali e dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Per quanto attiene all'emendamento 8.51, segnala come si presenti, per l'amministrazione doganale, l'esigenza di procedere tempestivamente a nuove assunzioni, che consentano di far fronte a esigenze particolarmente stringenti in alcune realtà, come quella di Genova, dove si renderebbe necessario procedere alla costituzione di una nuova circoscrizione doganale per rendere competitivo il porto con i principali nodi di scambio europei, in particolare del Baltico, e rafforzare la lotta all'evasione e al contrabbando. Su un piano più generale, osserva come l'articolo 47 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nell'introdurre l'articolo 28-bis del decreto legislativo 165 del 2001, abbia previsto nuovi meccanismi di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia. Detta disposizione prevede che l'accesso a tale «nuova» qualifica avvenga tramite concorso pubblico per titoli ed esami per il cinquanta per cento dei posti che si rendono disponibili ogni anno per cessazione dal servizio di dirigenti di prima fascia. Ricorda, come, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia fosse, in precedenza, disciplinato solo dall'articolo 23 del decreto legislativo 165 del 2001 che, al primo comma, specifica che «i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» per un periodo di tempo che la cosiddetta «riforma Brunetta» ha portato da tre a cinque anni. Al contempo, prima delle modifiche apportate dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 imponeva il concorso per acquisire la qualifica dirigenziale, ma affidava al meccanismo di cui al richiamato articolo 23 il passaggio dalla seconda alla prima fascia, dando, così, rilievo esclusivo alle esperienze «maturate sul campo» ovvero al concreto esercizio di incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un determinato lasso temporale. L'attuale disciplina per l'accesso alla qualifica dirigenziale di prima fascia, risultante dal combinato disposto dei vigenti articoli 23 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 è, invece, contraddistinta da un sistema a «doppio binario»: per la metà dei posti disponibili l'accesso resta ancorato

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esclusivamente alle pregresse esperienze acquisite dal dirigente in incarichi di vertice, mentre per l'altra metà l'accesso è consentito al dirigente solo tramite un ulteriore concorso pubblico. La disciplina esistente realizza chiaramente una disparità di trattamento tra dirigenti, per alcuni dei quali non è sufficiente aver già superato un concorso pubblico per approdare o, quanto meno, ambire alla prima fascia: ne potrebbe derivare, oltre all'appesantimento dell'azione amministrativa, notevole contenzioso. Ne consegue che innegabili esigenze di deflazione del contenzioso e di contenimento dei costi dell'azione amministrativa suggeriscono il ripristino del sistema precedente al decreto legislativo n. 150 del 2009 per le Agenzie fiscali e per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In proposito, evidenzia come il decreto legislativo n. 150 del 2009 abbia previsto modalità concorsuali per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia, pur limitando l'applicazione delle stesse al 50 per cento dei posti che si rendono di anno in anno disponibili per cessazione di dirigenti di prima fascia. Nel segnalare come l'applicazione della nuova disciplina sia assai onerosa in termini di tempi e di costi, fa presente che la soluzione proposta dal suo emendamento garantirebbe significativi risparmi, eliminando l'espletamento di costose azioni di reclutamento - ognuna delle quali finalizzata a selezionare pochissime unità - e l'effettuazione di lunghi e articolati periodi di formazione, svolti anche presso sedi estere, che potrebbero risultare estremamente onerosi. Rammenta, poi, che le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente ed osserva, pertanto, che detti corsi di formazione obbligatori verrebbero effettuati a detrimento di buona parte delle attività formative destinate all'indispensabile aggiornamento del personale tutto. Anche alla luce di questa considerazione, la modifica normativa proposta non comporta, a suo avviso, maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consentendo invece di conseguire significativi risparmi.
Chiede, inoltre, un supplemento di riflessione sul proprio emendamento 8.49. In proposito, ricorda come a suo tempo circa 700 dipendenti dell'Agenzia delle entrate, già inquadrati nella posizione B3, abbiano superato una procedura interna di passaggio dall'area B (impiegati) all'area C (funzionari), procedura alla quale erano stati ammessi in sovrannumero per evitare che fossero scavalcati da personale inquadrato in una qualifica inferiore (B1 e B2) avente titolo all'ammissione alla procedura per via della maggiore anzianità di servizio. Questo scavalcamento - che avrebbe fatto prevalere il fattore «anzianità di servizio» su quello della maggiore qualificazione professionale - si prospettava infatti illegittimo in base alle norme del contratto nazionale vigenti all'epoca, alla luce anche della giurisprudenza della Corte costituzionale. Mutando un precedente orientamento, il giudice amministrativo, adito da alcuni B2 preceduti in graduatoria dai B3 «soprannumerari», ha dato alla fine ragione ai ricorrenti, affermando che, ai fini della procedura in questione, le posizioni all'interno dell'area dovevano essere considerate equivalenti in termini di mansioni. L'Agenzia ritiene errata questa tesi ma, su parere dell'Avvocatura dello Stato, non ha ulteriormente coltivato il contenzioso. Per garantire la continuità dei servizi svolti dal personale di cui trattasi e salvaguardarne la posizione acquisita, ha quindi proposto una norma che confermi gli inquadramenti già disposti. Ricorda, inoltre, come nel contratto integrativo del Ministero delle finanze, sottoscritto nel 2000, venne prevista una procedura interna per il passaggio di personale dalle posizioni B1, B2 e B3 dell'area B, oggi area II, alla posizione iniziale C 1 dell'area C, oggi area III. I bandi per l'avvio della procedura furono emanati nel 2001, quando era nel frattempo intervenuta la trasformazione dell'amministrazione finanziaria con l'istituzione delle agenzie fiscali. I bandi prevedevano un percorso formativo di qualificazione

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e aggiornamento professionale al quale era ammesso un numero di candidati pari ai posti messi a concorso maggiorato del 20 per cento. L'ammissione al percorso formativo, seguito da esame finale, era determinata da una graduatoria basata sui titoli posseduti dai candidati: fra i titoli assumeva un peso preponderante l'anzianità di servizio. Nello svolgimento della procedura si tenne conto - al fine di salvaguardarne la legittimità - di una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, secondo la quale nei concorsi interni delle pubbliche amministrazioni rappresentavano una violazione del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa sia il cosiddetto «doppio salto» di posizione che l'attribuzione di un peso eccessivo al parametro dell'anzianità di servizio. Conseguentemente, il personale inquadrato nella posizione apicale B3 dell'ex area B venne ammesso a partecipare anche in soprannumero al percorso formativo e al conseguente esame finale. Ciò appunto al fine di evitare che la procedura in questione potesse essere invalidata per il fatto che personale in posizione inferiore - cioè B1 o B2 - veniva ammesso al percorso formativo e poi all'esame finale grazie alla migliore collocazione nella graduatoria dei titoli, influenzata in misura determinante, come già accennato, dall'anzianità di servizio, mentre invece veniva escluso personale in posizione B3. Una volta conclusasi la procedura le graduatorie di merito furono però impugnate da alcuni dipendenti B2 che erano stati ammessi al percorso formativo in base al punteggio dei titoli e che, dopo la prova orale, si erano trovati posposti ai dipendenti B3 ammessi in soprannumero al percorso di formazione. La giurisprudenza amministrativa, che inizialmente aveva dato torto ai ricorrenti, si è alla fine consolidata in senso opposto, non rilevando nella fattispecie i presupposti per l'applicazione del principio di divieto del doppio salto. Ciò in quanto le posizioni economiche all'interno di un'area si sarebbero dovute considerare, secondo tale giurisprudenza, tutte equivalenti dal punto di vista mansionale, e pertanto, ai fini del passaggio all'area C, sarebbe stato del tutto indifferente l'inquadramento dei candidati nella posizione B1, B2 o B3. Ritiene, tuttavia, che questa tesi non sia corretta. Rileva, infatti, come l'equivalenza delle mansioni all'interno di un'area sia prevista dal contratto collettivo di lavoro nazionale delle Agenzie fiscali, che è stato però sottoscritto nel maggio 2004 e quindi ben tre anni dopo la pubblicazione dei bandi relativi al concorso interno in questione. La procedura in questione faceva invece riferimento al contratto collettivo dei Ministeri 1998-2001, che non prevedeva affatto l'equivalenza di mansioni tra le diverse posizioni interne a un'area. Tale equivalenza era anzi espressamente esclusa dall'articolo 24, comma 2, di quel contratto e l'articolo 15 dello stesso contratto prevedeva, in particolare, che - nel passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area - il dipendente inquadrato in una determinata posizione economica non poteva essere posposto in graduatoria a un dipendente di posizione economica inferiore: se questo valeva per i passaggi all'interno di un'area, a maggior ragione doveva valere per i passaggi da un'area all'altra. L'Avvocatura dello Stato però, preso atto del consolidamento della giurisprudenza in materia, ha dato indicazione all'amministrazione di non coltivare ulteriormente il contenzioso. Di conseguenza, a suo avviso, è ora necessario salvaguardare la posizione dei dipendenti B3 dell'Agenzia delle entrate ammessi in soprannumero al percorso formativo previsto dalla procedura concorsuale. Fa presente che questi impiegati, che sono in tutto poco più di 700, dopo il superamento della prova finale e in virtù dei contratti di lavoro regolarmente sottoscritti all'epoca svolgono da oltre cinque anni - precisamente da febbraio 2007 - con competenza e professionalità le mansioni proprie dell'area superiore, assicurando la funzionalità di delicati servizi sia nell'attività di controllo che in quella di assistenza e informazione al contribuente. Sottolinea che non si è trattato qui di un semplice esercizio di fatto di mansioni superiori, in quanto tali

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mansioni sono state svolte in base al superamento di un concorso e in virtù della stipula di un contratto di lavoro. A suo avviso, ricorrono pertanto i presupposti che giustificano la soluzione di disciplinare normativamente le situazioni in parola, prevedendo la conferma degli inquadramenti già disposti in esito alla procedura in questione. Precisa, comunque, che la norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto il personale in questione, a seguito dell'inquadramento nell'area III, percepisce già la corrispondente retribuzione.
Illustra, quindi, la portata delle altre proposte emendative da lui presentate.
In proposito, ricorda, in primo luogo, come l'emendamento 2.35 sia volto ad evitare che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato dei dati del cessionario determini l'inefficacia della cessione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ferma l'applicazione di una sanzione. Rispetto all'attuale formulazione della disposizione, che è limitata alla sola ipotesi in cui la cessione dell'eccedenza avvenga nei confronti della società consolidante, con l'emendamento proposto la cessione si considera, invece, efficace anche quando il soggetto cessionario sia una qualunque delle società appartenente al gruppo societario. La modifica proposta al comma 2 dell'articolo è volto ad evitare che, nell'ipotesi di cessione di eccedenze diverse dall'IRES tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione determini l'inefficacia della cessione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Al riguardo, evidenzia come la disciplina della cessione delle eccedenze diverse dall'IRES all'interno delle società appartenenti al consolidato sia disciplinata dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, recante disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale. Tale disposizione, nel consentire un regime «speciale» di trasferimento delle eccedenze diverse dall'IRES tra soggetti appartenenti alla medesima tassazione di gruppo, dispone che «ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel limite previsto dall'articolo 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». A differenza delle eccedenze IRES, quindi, le eccedenze diverse, trasferite dalle società consolidanti, possono essere esclusivamente utilizzate per compensare l'imposta sul reddito dovuta dalla società consolidante - e, pertanto, non possono essere trasferite per un ammontare superiore all'importo compensabile - con la conseguenza che la loro cessione rimane naturalmente limitata alle società appartenenti al consolidato. Precisa, pertanto, che l'emendamento proposto non si aggiunge alla disciplina di modifica dell'articolo 43-ter, ma introduce un nuovo comma.
Con riferimento all'emendamento 3-bis.7 segnala come l'attuale comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, preveda che, in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento, ai quantitativi del combustibile impiegato nella produzione di energia elettrica si applica l'aliquota per uso combustione ridotta in misura corrispondente ai coefficienti che saranno determinati dal Ministero dello sviluppo economico. Il comma 2 dispone che per l'anno 2012, in attesa della determinazione dei predetti coefficienti, i parametri di riferimento sono quelli individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e gas con deliberazione n. 16/98 del 1998, ridotti del 12 per cento. In proposito, fa presente che con il suo emendamento, il periodo transitorio previsto dal comma 2 è esteso a tutto il 2012, con coefficiente ridotto nella misura del 12 per cento. Inoltre, si prevede che il requisito della

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produzione di calore ad alto rendimento sia inserito tra i criteri di cui si dovrà tenere conto nel decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione dei coefficienti per la determinazione delle aliquote.
Segnala, poi, come il proprio emendamento 8.50 sia finalizzato ad economizzare e semplificare le attività di accertamento sintetico ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, massimizzandone allo stesso tempo l'efficacia in termini di recupero di gettito e garantendo comunque un significativo ruolo partecipativo dei comuni. La disposizione, infatti, prevede che le strutture dell'Agenzia delle entrate non debbano obbligatoriamente inviare una segnalazione agli enti locali prima della emissione di tali avvisi di accertamento. In particolare, si dispone che gli Uffici dell'Agenzia delle entrate inviino una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi nelle ipotesi in cui gli stessi comuni abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate secondo modalità omogenee contenute in apposita convenzione quadro. La norma prevede, allo stesso tempo, che il comune interessato dall'Agenzia delle entrate comunichi entro il termine, ridotto a trenta giorni da quello del ricevimento della segnalazione, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. Detto termine di trenta giorni è, a suo avviso, coerente con la necessità di non prolungare i tempi dell'accertamento e quindi quelli per portare a conoscenza del contribuente gli esiti delle attività istruttorie e, conseguentemente, permettergli di valutare la definizione della propria posizione nei confronti dell'erario. Rileva, pertanto, che con le modifiche normative che sarebbero introdotte, l'efficacia del processo di partecipazione dei comuni all'accertamento sintetico sarebbe massimizzata, concentrando le segnalazioni ai casi di maggior proficuità, almeno potenziale, e garantendo che lo scambio con gli enti locali si svolga in tempi compatibili con le articolate modalità istruttorie che caratterizzano l'accertamento sintetico, evitando in tal modo la dilatazione dei tempi per la concretizzazione della pretesa tributaria, soprattutto in prossimità della scadenza dei termini per l'accertamento.
Con riferimento al proprio emendamento 9.10, segnala come l'articolo 46 del decreto-legge n. 201 del 2011 abbia previsto la possibilità di istituire retro porti, al fine di conseguire una ottimizzazione del trasferimento delle merci, ma il comma 4 limita in parte i vantaggi di tale istituto, in quanto prevede rigide competenze territoriali ai fini delle procedure doganali. L'emendamento è volto a superare tali rigidità, assicurando alla disposizione in questione la flessibilità necessaria per consentire a tutte le amministrazioni interessate all'attività di sdoganamento delle merci di soddisfare le esigenze della logistica portuale, secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Per quanto attiene all'emendamento 9.11, in materia di revisione delle dichiarazioni doganali, fa presente che il vigente articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990, in linea con quanto disposto dall'articolo 78 del Regolamento CEE n. 2913/1992, sostanzialmente non modificato, per quanto attiene i controlli a posteriori d'ufficio, dall'articolo 27 del Codice doganale aggiornato di cui al Regolamento CE n. 450/2008, dispone che l'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, d'ufficio o su istanza di parte. A tale riguardo osserva come l'attività di revisione d'ufficio, disciplinata della citata disposizione, possa essere espletata, a cura dell'ufficio delle dogane, con attività svolta integralmente in sede - mediante l'esame delle dichiarazioni doganali e dei documenti afferenti alle medesime - oppure mediante accesso presso i luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, per una più esaustiva visione del

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complesso delle attività aziendali doganalmente rilevanti, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 9, del decreto legislativo n. 374 del 1990. In quest'ultimo caso, i funzionari dell'ufficio delle dogane incaricati della verifica, con i tipici poteri di polizia tributaria o polizia giudiziaria, sottopongono a controllo gli atti e la documentazione doganale, fiscale e commerciale rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, verbalizzano le attività svolte e gli eventuali rilievi mossi con riferimento al complesso delle evidenze emerse che possono riguardare anche dichiarazioni doganali accertate da altri uffici doganali nazionali. La successiva attività di natura provvedimentale si concretizza attraverso l'emissione di atti accertativi nei confronti dell'operatore - i cosiddetti «avvisi di accertamento suppletivo e di rettifica» -, che costituiscono la decisione amministrativa sulla cui base vengono rettificate le informazioni o i dati inesatti, ovvero viene effettuato il recupero dei maggiori diritti doganali, se dovuti, ovvero, ancora, il rimborso dei diritti eventualmente versati in più. Rileva che così come attualmente formulata, la norma è stata interpretata - in sede giurisdizionale dalla Corte di Cassazione con le sentenze dalla n. 14786 alla n. 14791 depositate il 5 luglio 2011 - nel senso che l'Ufficio competente alla revisione dell'accertamento, attività successiva alla verifica presso l'operatore, debba necessariamente coincidere con quello presso il quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia la dogana presso la quale si sono svolte le operazioni doganali. Fa presente che l'indirizzo giurisprudenziale tracciato dalla Suprema Corte di Cassazione, sconfessando il criterio di ripartizione della competenza ratione materiae, seguito invece dall'Amministrazione doganale, in base al quale nel corso delle verifiche condotte ex articolo 11, comma 9, del decreto legislativo n. 374 del 1990, la dogana procedente può definire l'intero contesto pendente a prescindere dal diverso luogo nazionale in cui è insorta l'obbligazione a carico dell'operatore, ha imposto una aggravio di lavoro e soprattutto procedure difficilmente conciliabili con i ristretti tempi previsti dalle norme comunitarie. Il rispetto dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte ha compromesso, infatti, la tempestività della contabilizzazione delle risorse proprie tradizionali, di competenza dell'Ufficio che effettua la revisione. In proposito, ricorda che ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento CE, Euratom n. 1150/2000 il termine è di due giorni a decorrere dalla data del verbale di constatazione. L'interpretazione giurisprudenziale ha inoltre reso farraginoso, nonché a volte non puntuale, l'adempimento degli obblighi comunitari concernenti la notifica e il successivo aggiornamento trimestrale alla Commissione europea dei rapporti relativi alle frodi e alle irregolarità superiori a 10.000 euro, mediante il sistema informatico comunitario denominato «OWNRES», di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del Regolamento CE, Euratom n. 1150/2000. Al riguardo, evidenzia che, essendo la frode o l'irregolarità un unicum, né la notifica dei rapporti in questione né tantomeno il loro aggiornamento possono essere frammentati tra gli Uffici di importazione, con il rischio tra l'altro di non comunicare all'Istituzione comunitaria frodi o irregolarità che, se parcellizzate, potrebbero risultare singolarmente inferiori alla soglia di 10.000 euro previsto dalla norma. In merito rileva come, al fine di ovviare a tale inconveniente, l'ufficio verbalizzante debba ora periodicamente acquisire e collazionare informazioni da tutti gli uffici coinvolti per competenza territoriale, a volte non garantendo più il rispetto della tempistica imposta dalle norme comunitarie. Entrambe le discrasie sopra evidenziate possono determinare l'insorgenza di rilievi comunitari che andrebbero a ledere l'immagine dell'Italia a scapito dei notevoli sforzi finora compiuti da questa Agenzia, per evidenziare invece i positivi risultati finora ottenuti per garantire efficienza ed efficacia alle procedure adottate a tutela delle risorse proprie comunitarie. A tale aggravio procedurale vanno, a suo avviso, ad aggiungersi anche i non trascurabili effetti distorsivi che l'ottemperanza al giudicato della Corte di Cassazione inevitabilmente

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determina sotto il profilo della frammentazione del contenzioso e dell'attività giurisdizionale nonché di aggravio di costi per il soggetto interessato. Osserva, infatti, come l'operatore che avesse effettuato più operazioni presso altrettanti uffici doganali e intendesse impugnare le eventuali revisioni di accertamento disposte nei suoi confronti da più uffici in dipendenza di un'unica verifica effettuata da uno solo di essi o anche da tutt'altro ufficio delle dogane, sia ora costretto ad adire più giudici dislocati sul territorio nazionale in luogo del solo organo giurisdizionale competente in relazione all'unico atto di accertamento emanato dall'ufficio delle dogane che ha effettuato la verifica, come avvenuto fino alla emanazione delle predette sentenze della Corte di Cassazione. Evidenzia, sul punto, come la normativa nazionale e europea vigente non ponga alcun vincolo a carico degli operatori economici sul luogo di effettuazione dell'operazione doganale lasciandoli liberi di presentare le proprie dichiarazioni di importazione presso qualsivoglia ufficio delle dogane e ponendo criteri di massima per quanto riguarda le esportazioni. Da ultimo, sottolinea come la frammentazione fra più uffici doganali della competenza a emettere atti di accertamento inerenti il medesimo debitore e le medesime irregolarità o frodi scoperte da altro ufficio, crei una dispersione e duplicazione di attività sicuramente contraria ai principi di buon andamento, efficienza ed efficacia cui deve essere improntata l'azione amministrativa così come disposto dall'articolo 97 della Carta costituzionale. Per ovviare a tutte le suesposte criticità, considerato che la soluzione ottimale è quella di prevedere che nelle ipotesi di verifiche con accesso generali o parziali, condotte da un ufficio - in ragione del luogo di ubicazione della sede legale del soggetto verificato, del luogo di conservazione dei documenti dell'importatore, del luogo di esercizio dell'attività o a seguito di apposita delega dell'Autorità Giudiziaria - lo stesso abbia la facoltà di rettificare anche le dichiarazioni registrate da altro Ufficio doganale, con il suo emendamento propone di integrare l'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 con la seguente disposizione: «L'Ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso altro Ufficio doganale.». Rileva, infine, che l'intervento normativo in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Erario.
Con riferimento all'emendamento 9.12, in materia di notifica dell'atto di contestazione in caso di accertamento doganale «in linea», osserva in primo luogo come l'articolo 23, comma 29, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011 abbia apportato modifiche all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, il quale prevede che, a decorrere dal 1o ottobre 2011, «in deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione [...] con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità». Al riguardo rileva come, in ragione di tale novella legislativa, l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, non sia più rimessa alla facoltà dell'ufficio, come nella formulazione previgente, ma diventa un procedimento obbligatorio. Segnala, inoltre, come la predetta modifica legislativa ha reso residuale, per le sanzioni collegate al tributo, l'applicazione dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, che prevede la preventiva notifica dell'atto di contestazione al trasgressore e la successiva irrogazione della sanzione. L'applicazione della norma di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo n. 472 ha sollevato alcune criticità, con riferimento all'accertamento doganale cosiddetto «in linea», di cui all'articolo 68 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e all'articolo 247 del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454. Fa presente che tale tipo di accertamento doganale è relativo ai controlli della dichiarazione doganale, attraverso la verifica documentale della dichiarazione

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stessa e dei documenti ad essa allegati ovvero attraverso la visita delle merci presentate in dogana. Terminate le predette operazioni di controllo si procede all'immediato svincolo delle merci che passano nella piena disponibilità dell'operatore economico. Rileva, inoltre, come le esigenze di speditezza dei traffici commerciali internazionali impongano che l'accertamento doganale cosiddetto in linea si concluda in tempi rapidi, che non si conciliano con la tempistica recata dal novellato articolo 17. L'attività connessa alla irrogazione della sanzione, infatti, richiede un'attenta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operatore economico con tempi sicuramente non coincidenti con quelli dell'accertamento doganale in linea. In tale circostanza, al fine di poter realizzare la contestualità imposta dalla norma di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 per l'irrogazione della sanzione, l'atto di accertamento in linea dovrebbe essere procrastinato sino a quando l'ufficio competente ad irrogare la sanzione, non abbia terminato l'attenta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operatore economico, rallentando in tal modo la speditezza dei traffici, cui si è fatto cenno in precedenza. Pertanto, al fine di superare le predette criticità, si è predisposta l'allegata proposta di modifica normativa, con la quale si introduce il comma 1-bis all'articolo 17 del decreto legislativo n. 472, teso a sottrarre dall'obbligo di emissione del provvedimento di irrogazione immediata della sanzione il procedimento amministrativo di accertamento doganale di cui agli articoli 68 del Regolamento CEE n. 2913/1992 e 247 del Regolamento CEE n. 2454/1993, relativo ai controlli documentali e fisici della dichiarazione in contraddittorio con il contribuente e in presenza di vincolo delle merci sino al completamento di tale attività di verifica, prevedendo che in tal caso è applicabile la disposizione di cui al precedente articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997. Anche in questo caso, l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Per quanto attiene all'emendamento 9.13, relativo all'applicazione dell'istituto delle autorizzazioni uniche al regime di importazione, rileva come tale istituto per le procedure semplificate sia previsto dall'articolo 201 del Regolamento CEE 2454/93, come modificato dal Regolamento CE 1192/2008. Tale norma prevede la possibilità di centralizzare la presentazione delle dichiarazioni doganali presso lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione mentre l'introduzione fisica della merce nel territorio comunitario avviene in un altro Stato membro coinvolto nell'autorizzazione. Osserva che tale procedura comporta, per gli operatori, una semplificazione e uno snellimento delle procedure doganali e di conseguenza una riduzione dei costi e allo stesso tempo la possibilità di interloquire con una sola Amministrazione doganale. Tale istituto, introdotto nella normativa comunitaria dal 2008 e largamente applicato nella maggior parte degli Stati membri, rappresenta un'anticipazione dell'istituto dello sdoganamento centralizzato previsto nel Codice doganale comunitario modernizzato, di cui al Regolamento CE 450/2008, che sarà in applicazione nei prossimi anni non appena verranno conclusi i lavori in merito alle relative disposizioni di applicazione. Al fine di permettere la distribuzione degli introiti derivanti da spese di riscossione dei dazi doganali, pari al 25 per cento dei dazi riscossi, fra gli Stati membri coinvolti in tali operazioni è stata predisposta in sede comunitaria la Convenzione sullo sdoganamento centralizzato, ratificata dall'Italia con la legge n. 7 del 2011. Tale Convenzione, può trovare applicazione anche per l'istituto delle autorizzazioni uniche in quanto nell'articolo 1, paragrafo 3, della Convenzione si fa un esplicito riferimento a tale possibilità, superando così la necessità di adottare in ambito nazionale l'accordo a suo tempo previsto per tali autorizzazioni. In proposito, segnala come la proposta sia finalizzata a porre in essere da parte delle

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Amministrazioni competenti le procedure interne necessarie per permettere l'applicazione delle autorizzazioni in questione per il regime di importazione. In particolare, si rende necessaria una procedura contabile per la gestione dei flussi monetari provenienti o destinati ad altri Stati membri secondo le modalità indicate nella Convenzione e una procedura per la riscossione della fiscalità interna per le merci dichiarate in un altro Stato membro e immesse in consumo in Italia. Osserva inoltre come l'istituto delle autorizzazioni uniche sia uno strumento di semplificazione per l'attività degli operatori economici, ma possa essere considerato anche un importante stimolo allo sviluppo economico nazionale attraendo verso il nostro Paese i flussi commerciali relativi alle grandi multinazionali che vengono attualmente dirottati verso altri Stati membri che già utilizzano tali autorizzazioni e che trasferiscono successivamente in Italia la merce già immessa in libera pratica nell'ambito degli scambi intracomunitari. Ciò comporta sia una perdita di introiti derivanti da spese di riscossione per il bilancio dello Stato, che ammonterebbe, ai sensi della Convenzione, alla metà del richiamato 25 per cento, relativa a merce che viene sdoganata in altri Paesi anche se destinata al mercato italiano, sia una perdita in termini economici per l'attività di logistica che lo svolgimento di operazioni doganali normalmente comporta. L'applicazione di tali autorizzazioni potrebbe dunque essere un importante strumento di crescita per l'economia nazionale, anche perché l'Italia potrebbe rappresentare per alcune multinazionali un centro di smistamento per gli Stati dell'Europa meridionale, come Spagna e Grecia, incrementando quindi le attività commerciali verso il nostro paese e invertendo l'attuale tendenza che vede l'Italia al di fuori di alcuni flussi commerciali dirottati verso altri Paesi del centro Europa che sono da tempo all'avanguardia nell'applicazione di tali procedure.
Per quanto attiene all'emendamento 11.10, concernente le sanzioni amministrative in materia di accise, fa presente che esso intende ridurre l'incremento, disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012, della misura delle sanzioni amministrative previste rispettivamente dagli articoli 50, comma 1, e 59, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1995, applicabili, il primo, per violazioni della disciplina delle accise sui prodotti energetici e gli alcoli e le bevande alcoliche, il secondo per violazioni delle disposizioni in materia di accisa sull'energia elettrica, salvo, in entrambi i casi, che non sia prevista una diversa specifica sanzione amministrativa. In merito osserva come tale rideterminazione risulti quanto mai opportuna, in quanto la comminazione delle suddette sanzioni è sostanzialmente connessa a violazioni di carattere meramente formale. In ogni caso, ferma restando la necessità di adeguare i valori originariamente previsti dal decreto legislativo n. 504 del 1995, gli stessi vengono incrementati di circa il doppio. Anche in questo caso, l'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la finanza pubblica.
In tale ambito intende respingere con forza le insinuazioni di alcuni organi di stampa nei suoi confronti, dichiarando come la sua attività di parlamentare non si mai stata ispirata alla difesa di interessi particolari, ma all'esigenza di apportare alla normativa ed all'azione degli organi pubblici quei miglioramenti necessari per meglio tutelare il Paese nel suo complesso e per favorirne al crescita.
Conclusivamente, sottolinea come i lavori della Commissione, specialmente se caratterizzati da una interlocuzione proficua con il Governo, consentano spesso di affrontare con successo questioni rilevanti. In proposito, segnala, a titolo di esempio, come gli impegni contenuti nella risoluzione 7-00768, approvata dalla Commissione, in una nuova formulazione, il 9 febbraio 2012, in materia di depositi doganali, sia stato recepito dal Governo nell'ambito del decreto - legge in esame.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Ventucci, precisa che il parere

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contrario sugli emendamenti 8.49 e 8.51 non è motivato da ragioni attinenti al merito delle proposte emendative, senza dubbio degno di considerazione ed approfondimento, ma deriva sostanzialmente dalla circostanza che esse intervengono in materia di personale e, pertanto, dovrebbero effettuarsi ulteriori approfondimenti, acquisendo anche la valutazione di altre amministrazioni e, in particolare, del Dipartimento della funzione pubblica. Ritiene, comunque, che la segnalazione di queste questioni sia importante, anche se non determina un'immediata modifica normativa, in quanto pone all'attenzione del Governo l'esigenza di un intervento su queste materie, che potrà essere realizzato nell'ambito di futuri provvedimenti.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) sollecita un ulteriore riflessione sull'emendamento 2.10, di cui è primo firmatario, che intende modificare le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto - legge, volte a sanare la mancata tempestiva effettuazione di adempimenti formali connessi alla fruizione di benefici fiscali. Osserva, infatti, come la formulazione della lettera b) del comma 1, che richiede l'esecuzione dell'adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, non appaia di agevole interpretazione e rischi di determinare problemi in sede applicativa. In proposito, fa presente che, qualora la disposizione intenda riferirsi alla prima dichiarazione dei redditi, sarebbe di fatto impossibile sanare inadempimenti formali connessi a benefici fiscali, come la detrazione del 55 per cento delle spese relative all'efficientamento energetico, per i quali il riconoscimento dell'agevolazione precede l'adempimento amministrativo.

Tea ALBINI (PD) sollecita il relatore ed il Governo a svolgere un'ulteriore riflessione di carattere sistematico sui temi relativi alla fiscalità locale, osservando, con riferimento all'articolo 4 del decreto-legge, come sia stato presentato in materia un gran numero di emendamenti, che affrontano alcune questioni puntuali, senza tuttavia risolvere alla radice il problema più grave, che attiene alla configurazione stessa dell'IMU. Nel sottolineare come la normativa in materia rischi di rivelarsi difficilmente applicabile e di determinare rilevanti problemi interpretativi, invita, in particolare, a voler riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Fluvi 4.76, da lei sottoscritto, che intende rivedere i termini per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi alla modifica delle aliquote e delle detrazioni in relazione al gettito della prima rata dell'IMU e dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali e quelli per l'approvazione o la modifica dei regolamenti comunali e delle deliberazioni relative alle aliquote e alle detrazioni. Osserva, infatti, come, logicamente, le modifiche da apportare a livello centrale devono necessariamente precedere quelle da deliberare a livello comunale, evidenziando, peraltro, come il termine del 10 dicembre sia troppo ravvicinato rispetto al termine del 16 dicembre previsto per il versamento della seconda rata dell'imposta.
Ribadisce, inoltre, l'esigenza di una revisione complessiva della materia che renda finalmente chiara la normativa, anche in considerazione della circostanza che l'IMU è stata vissuta in modo assai negativo dalla cittadinanza. Per quanto attiene, infine, all'ammontare delle risorse derivanti dall'applicazione dall'imposta, fa presente che il gettito è a suo avviso stato sovrastimato e, pertanto, si porranno problemi a livello locale. A tale riguardo, segnala la necessità che si proceda ad un censimento complessivo del patrimonio immobiliare soggetto all'IMU, osservando come i dati disponibili, riferiti all'imposta comunale sugli immobili, non siano pienamente affidabili in ragione delle modifiche normative introdotte negli ultimi anni.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI si associa alle considerazioni del presidente Conte con riferimento agli emendamenti Ventucci 8.49 e 8.51.

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Per quanto riguarda invece l'emendamento Zeller 2.10, fa presente che l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto - legge non si riferisce esclusivamente alle dichiarazioni dei redditi e, pertanto, ritiene che i rischi paventati non si pongano. Osserva, peraltro, che la finalità della disposizione è quella di agevolare i contribuenti e che anche in sede applicativa non potrà che tenersi conto di tale obiettivo.
Per quanto attiene alle considerazioni del deputato Albini, evidenzia come sia in corso di elaborazione una proposta emendativa che terrà conto anche delle criticità segnalate dall'ANCI. Per quanto riguarda, poi, l'eventuale sovrastima del gettito dell'IMU, fa presente che le elaborazioni disponibili, che tengono conto anche di valutazioni svolte a campione sui comuni della Toscana, per un verso possono presentare casi di sovrastima, ma in molti altri casi appaiono sottostimate. Per quanto riguarda, infine, la questione attinente ai termini per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di modifiche delle aliquote, fa presente che tali decreti saranno adottati in relazione agli effetti dell'accatastamento dei fabbricati rurali strumentali, che dovrà concludersi entro il 30 novembre, ed intendono rispondere all'esigenza segnalata dagli operatori del mondo agricolo di non aggravare eccessivamente il prelievo su questo settore.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) chiede al relatore e al Governo di riconsiderare il parere espresso sul proprio emendamento 3.25, volto a rivedere l'attuale disciplina in materia di privilegio su crediti in materia di accise, al fine di superare profili di criticità riscontrabili nella normativa vigente, che penalizzano ingiustificatamente i rivenditori all'ingrosso di prodotti petroliferi. Osserva, infatti, come attualmente tali operatori siano parificati alle compagnie petrolifere e, pertanto, siano sottoposti a controlli stringenti da parte dell'amministrazione finanziaria e a rigidi obblighi in materia di contabilità, senza tuttavia beneficiare dei disposizioni di favore applicabili a tali compagnie come il riconoscimento del riconoscimento in materia di accise.

Francesco BARBATO (IdV) esorta la Commissione a considerare come l'esame del provvedimento potrebbe rappresentare l'occasione favorevole per introdurre nel sistema fiscale incisive misure finalizzate al perseguimento di una maggiore equità e giustizia sociale. A tal proposito, illustra talune proposte emendative presentate dal suo gruppo, evidenzia in primo luogo i contenuti dell'emendamento Messina 4.127, che prevede l'esclusione dell'applicazione dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, al fine di evitare che l'imposta municipale si trasformi in uno strumento vessatorio che impoverisce un settore già fortemente penalizzato.
Richiama quindi i contenuti del suo emendamento 4.143, volto a ripristinare una condizione di giustizia prevedendo l'applicazione dell'IMU alle fondazioni bancarie, che non possono sottrarsi, sottolinea, a partecipare ai sacrifici economici richiesti a tutti i cittadini nell'attuale contesto di grave crisi economica. Illustra quindi l'articolo aggiuntivo Messina 8.01, che non comporta oneri ed introduce elementi di trasparenza mediante la previsione della pubblicazione on line delle dichiarazioni dei redditi, nonché attraverso l'affermazione della cosiddetta «cittadinanza attiva», ovvero il coinvolgimento dei cittadini nella segnalazione alle autorità preposte di situazioni fiscali anomale di cui vengano a conoscenza.
Reputa quindi non convincenti le considerazioni del Sottosegretario in ordine alla questione del falso in bilancio, che ritiene necessario reintrodurre in quanto strumento indispensabile per combattere la corruzione e tutelare l'imprenditoria sana.
Sostiene inoltre l'esigenza di intervenire tempestivamente sul tema dei giochi e delle ludopatie, di cui sono affetti un numero sempre maggiore di cittadini. Segnala al riguardo come l'industria dei giochi pubblici produca elevatissimi fatturati, lucrando sulla disperazione dei cittadini

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che sono talvolta indotti ad indebitarsi per la passione per il gioco, notando al riguardo come tale settore, sebbene produca ingenti utili per lo Stato, presenti gravi profili di immoralità, nei cui confronti la politica non può rimanere indifferente.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) sottopone all'attenzione della Commissione gli identici emendamenti 3.71, a sua firma, e Della Vedova 3.97, in materia di welfare aziendale, dei quali raccomanda l'approvazione, rilevando come essi non rechino oneri e consentano l'applicazione degli istituti del welfare anche alle piccole aziende che ne risultano attualmente escluse a causa della complessità della normativa in materia.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), nel condividere le osservazioni del deputato Galletti, dichiara di apporre la propria firma all'emendamento Galletti 3.71.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, ribadisce che le proposte emendative del relatore ed, eventualmente, del Governo, saranno presentate entro le ore 10 di lunedì 6, e che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 12 della stessa giornata di lunedì.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare lunedì 16 aprile 2012, alle ore 14, nel corso della quale saranno avviate le votazioni sulle proposte emendative segnalate.

La seduta termina alle 12.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 637 del 12 aprile 2012, a pagina 38, prima colonna, quindicesima riga, sostituire la parola «Bernardo» con la seguente «Berardi», a pagina 40, prima colonna, trentaduesima riga, sostituire la parola «Bernardo» con la seguente «Berardi», a pagina 44, prima colonna, diciassettesima riga, sostituire la parola «Bernardo» con la seguente «Berardi».