CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 aprile 2012
637.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativamente alle macchine per l'applicazione di pesticidi.
Atto n. 453.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio GARAGNANI (PdL), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere, entro il prossimo 8 maggio 2012, sullo schema di decreto legislativo in titolo. Sottolineato che la relativa delega legislativa è prevista dall'articolo 9 della legge comunitaria 2010, fa presente che è stata già aperta una procedura d'infrazione per mancata attuazione della citata direttiva 2009/127/CE.
Lo schema di provvedimento si compone di 2 articoli.
L'articolo 1 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 17 del 2010, includendo i requisiti di protezione dell'ambiente e i requisiti essenziali di sicurezza che devono possedere le macchine per l'applicazione dei pesticidi prima della loro immissione sul mercato o

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messa in servizio. Più in particolare l'articolo 1 prevede, la definizione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che debbono soddisfare le macchine per l'applicazione dei pesticidi (lettera a)); la sicurezza dell'ambiente tra gli aspetti che le macchine non devono pregiudicare nel loro utilizzo (lettera b)); il rischio di compromettere l'ambiente tra le motivazioni di ritiro della macchina dal mercato (lettera c)); modifiche all'Allegato I volte a introdurre gli specifici requisiti richiesti per le macchine per l'applicazione dei pesticidi (lettere f), g), e h)).
L'articolo 2 prevede la clausola di neutralità finanziaria disponendo che le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali ulteriori adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Secondo quanto precisato dalla relazione tecnico-finanziaria, non sono in realtà previsti nuovi adempimenti, ma solo la modifica di norme vigenti riferite ai requisiti delle macchine e non alle attività delle amministrazioni.

Raffaello VIGNALI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Testo unificato C. 2744 e abbinate.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Laura FRONER (PD), relatore, come preannunciato nella relazione svolta nella seduta di ieri, comunica che la XIII Commissione ha proceduto all'approvazione di una serie di emendamenti al testo unificato già esaminato.
In particolare, per quanto concerne gli articoli di maggiore interesse della X Commissione, segnala le modifiche apportate all'articolo 9, recante disposizioni finalizzate alla tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica della biodiversità agraria, con le quali vengono ampliate le protezioni in ordine alla non brevettabilità anche alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta; viene altresì specificato che non possono essere oggetto di protezione tramite privativa anche il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa e il prodotto della raccolta.
Dopo l'articolo 12 è stato inserito l'articolo 12-bis che riguarda l'istituzione di uno specifico Fondo per la tutela della biodiversità agraria, con dotazione dal 2013, in fase di prima applicazione, di 5 milioni di euro.
Marginali modifiche sono state infine apportate anche all'articolo 17, concernente i contrassegni da apporre su prodotti costituiti, contenenti o derivati da razze e varietà locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica: con un comma 2 aggiuntivo viene specificato che l'uso del contrassegno è concesso dalla regione, oltre che alle aziende agricole di trasformazione diretta, anche alle imprese artigiane di trasformazione alimentare.
In relazione al contenuto sostanzialmente condivisibile del testo in esame e degli emendamenti approvati, nonché dell'impatto marginale di esso con le precipue competenze della X Commissione, propone l'espressione di un nulla osta alla XIII Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
(Doc. LXXXVII, n. 5).

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Raffaello VIGNALI, presidente e relatore, avverte che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, del disegno di legge comunitaria e della Relazione consuntiva annuale. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di propria competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. A tal fine, avverte che gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità. Ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva e conclude tale esame con l'approvazione di un parere. Ricorda, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto nella riunione di ieri di prevedere che il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative al disegno di legge C. 4925 sia fissato alle ore 12 di martedì 17 aprile 2012.
Passa quindi ad illustrare i provvedimenti in titolo. Osserva che il disegno di legge comunitaria è l'atto normativo con il quale l'Italia promuove ogni anno l'adeguamento del proprio ordinamento alla legislazione dell'Unione europea; esso, infatti, contiene le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse, in particolare mediante due Allegati (A e B), in cui sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l'attuazione nell'ordinamento interno, da realizzare mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi, secondo principi e criteri, di carattere generale, esposti nello stesso disegno di legge comunitaria.
Segnala che, in base a quanto stabilito dalle stesse norme del regolamento, la relazione odierna si concentrerà sulle parti del disegno di legge comunitaria 2012 che intervengono sui soli ambiti di competenza della X Commissione. In questo contesto, evidenzia che le disposizioni di maggiore interesse per la X Commissione riguardano l'articolo 7 dell'articolato in esame e l'attuazione di due direttive contenute nell'Allegato B, che prevede il recepimento della normativa comunitaria meditante decreto legislativo, previa acquisizione del parere parlamentare.
L'articolo 7 modifica il decreto legislativo n. 109/1992, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, di attuazione delle direttive comunitarie 89/395/CEE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13/CE, e 89/396/CEE. La modifica ha lo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.
Illustra, quindi, le direttive contenute nell'Allegato B che interessano le competenze della X Commissione. In particolare,

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la direttiva 2011/70/Euratom istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Gli Stati membri devono pertanto adottare adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. È altresì prevista la trasmissione delle informazioni necessarie e la partecipazione della popolazione interessata, con particolare attenzione alle questioni concernenti le informazioni proprietarie e di sicurezza. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 23 agosto 2013 (articolo 15). Sottolinea che la direttiva in esame è già inserita nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria 2011 (S. 3129). La direttiva prevede l'adozione di adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni. L'ambito di applicazione della direttiva riguarda tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione dei materiali generati nel proprio territorio; qualora essi siano spediti in uno Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima di un loro smaltimento sicuro e responsabile ricade sullo Stato membro o sul paese terzo da cui il materiale radioattivo è stato spedito. La direttiva dispone altresì che nell'adozione di politiche nazionali in materia, siano rispettati il principio della generazione minimale dei rifiuti radioattivi, per attività e volume, ed il principio di smaltimento entro i confini nazionali dello Stato membro che li abbia generati, salvo che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro o un Paese terzo non sia stato sottoscritto un diverso accordo. La direttiva stabilisce, inoltre, che gli Stati membri istituiscano e mantengano un quadro legislativo, regolamentare ed organizzativo nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che attribuisca responsabilità e preveda il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Ciascuno Stato membro deve istituire e mantenere un'autorità di regolamentazione competente in materia, garantendo altresì che essa sia funzionalmente separata da ogni altro organismo od organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo - compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi - o nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Gli Stati membri devono provvedere a che la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e/o delle attività di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze, senza possibilità di delega ad altri soggetti. La direttiva prevede altresì obblighi informativi. Gli Stati membri devono infatti provvedere a che le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori ed alla popolazione, ed a che l'autorità di regolamentazione informi il pubblico nei settori di propria competenza. Gli Stati membri sono altresì tenuti ad informare la Commissione sui rispettivi programmi nazionali per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e su ogni successiva modifica significativa che li riguardi. Entro sei mesi dalla data di notifica, la Commissione può richiedere chiarimenti e/o esprimere il suo parere sulla conformità del contenuto del programma nazionale alla normativa comunitaria.
L'Allegato B reca anche la nuova direttiva europea n 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori. La direttiva unifica le regole comuni per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per quelli in materia di contratti a distanza, prima disciplinate separatamente dalle direttive 85/577/CE e 97/7/CE, abrogate dal 13

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giugno 2014. Il termine di recepimento della direttiva è stabilito al 13 dicembre 2013. Ulteriori modifiche sono apportate alla direttiva 93/13/CE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e alla direttiva 1999/44/CE, relativa a taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (si tratta, essenzialmente, di obblighi informativi in capo agli Stati membri nei confronti della Commissione europea in caso di adozione di misure più severe nella disciplina nazionale a tutela dei consumatori). La direttiva 2011/83/UE intende, sulla base dell'esperienza concreta degli ultimi anni, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune riscontrate nella precedente disciplina sui diritti dei consumatori in relazione a contratti conclusi con i professionisti, rafforzare i diritti dei consumatori tentando di dare nuovo impulso alle vendite a distanza transfrontaliere, incluse quelle via Internet. L'ambito applicativo della direttiva è ampliato esplicitamente ai contratti per fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di pubbliche amministrazioni, ove detti prodotti siano forniti su base contrattuale. Oltre ad una più ampia e dettagliata elencazione delle definizioni (articolo 2) ai fini della direttiva (consumatore, professionista, contratto di vendita, ecc.) nonché dell'ambito di applicazione e relative esclusioni (articolo 3), le novità della direttiva 2011/83/UE riguardano i citati contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali (in particolare, si tratta degli acquisti via Internet, per telefono, per corrispondenza, quelli effettuate al di fuori di punti vendita, compresi gli acquisti di beni in occasione di gite organizzate dal venditore).
La direttiva reca 35 articoli e 2 allegati. Il Capo I (artt. 1-4) riguarda «Oggetto, definizioni e ambito di applicazione»; i Capi II (artt. 5) e III (artt. 6-16) sono relativi, rispettivamente alle informazioni per i consumatori per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali ed alle analoghe informazioni relative ai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali; il Capo IV (artt. 17-22) riguarda «Altri diritti del consumatore»; i Capi V (artt. 23-30) e VI (artt. 31-35) sono, infine, relativi alle «Disposizioni generali» e alle «Disposizioni finali». Gli allegati concernono schemi tipo di moduli informativi per l'esercizio del diritto di recesso (All. I) nonché una tavola di concordanza delle norme della direttiva 2011/83/UE con quelle delle direttive ora abrogate (All. II).
Le principali innovazioni rispetto alla precedente disciplina europea riguardano i seguenti profili. In generale, una più puntuale e dettagliata disciplina degli obblighi informativi nei riguardi del consumatore (artt. 5 e 6); una più incisiva tutela dei consumatori riguardo ai prodotti digitali (articolo 5), in relazione, ad esempio, all'interoperabilità con hardware e software e all'applicazione di eventuali sistemi di protezione del prodotto digitale stesso). In particolare, in relazione alla trasparenza del prezzo: l'obbligo di indicare chiaramente il costo totale del prodotto o servizio, incluso qualunque imposta e addebito supplementare (alla mancata preventiva informazione consegue, per il consumatore, la possibilità di non pagare); l'obbligo per i consumatori di confermare espressamente che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare un determinato prezzo (articolo 8, par. 3); l'impossibilità di offrire servizi supplementari mediante caselle preselezionate (che, in diversi casi, attualmente debbono essere deselezionate dal consumatore non interessato) sul modulo d'ordine: un esempio frequente è l'offerta di assicurazione viaggio e noleggio auto in occasione dell'acquisto di biglietti aerei.
In relazione al diritto di recesso (articolo 9 e seguenti), previsto dalla legge solo per gli acquisti a distanza, il suo esercizio è portato dagli attuali 10 giorni (Codice del consumo, articolo 64) a 14 giorni; entro tale termine, il consumatore potrà recedere dal contratto di acquisto senza penalità e senza alcun obbligo di motivazione; il termine decorre - nei contratti di vendita - dalla data della consegna della merce e non più dalla conclusione del contratto (come attualmente previsto).

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La direttiva reca anche una più dettagliata descrizione degli obblighi di informazione al consumatore. In particolare, dovrà esser chiaro a chi sono addebitate le spese di restituzione delle merci; inoltre, se il consumatore non è stato adeguatamente informato sul diritto di recesso, questo si protrarrà fino ad un anno (articolo 10). Si prevede la fissazione di un periodo massimo di 30 giorni dalla conclusione del contratto per la consegna della merce; al mancato rispetto del termine consegue la possibilità del consumatore di fissare un nuovo termine di consegna; se la consegna non avviene nell'ulteriore termine il consumatore potrà recedere dal contratto, con diritto al rimborso di quanto già pagato (articolo 18). Al momento, il nostro Codice del consumo prevede un identico termine di 30 giorni per la consegna solo con riferimento ai contratti conclusi tra professionisti e consumatori nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per la conclusione dello stesso, si avvale di tecniche di comunicazione a distanza (articolo 54).
La direttiva prevede anche la specifiche disposizioni sul cosiddetto passaggio del rischio (articolo 20), ovvero che i rischi per perdita o danni ai beni durante il trasporto fino alla consegna al consumatore sono a carico del venditore; l'impossibilità di imporre al consumatore, in relazione all'uso di mezzi di pagamento diversi dal contante, tariffe superiori a quelle sostenute dal professionista per l'uso di tali strumenti (ad esempio, commissioni su carte di credito); analogo limite riguarda la tariffa per comunicazioni telefoniche su linee dedicate messe dal professionista a disposizione del consumatore (articolo 21).
Passando alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto delle attività svolte dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano.
La Relazione è strutturata in quattro parti.
La prima parte attiene al processo di integrazione europea e delinea gli orientamenti generali delle politiche dell'Unione europea, anche in riferimento alla attuazione del Trattato di Lisbona e alle questioni economiche e finanziarie.
La seconda parte, delinea la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione nel 2011 ed enuncia le linee principali della politica italiana nelle fasi preparatorie e negoziali degli atti legislativi dell'Unione.
La terza parte della Relazione illustra la partecipazione dell'Italia alle attività dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche del 2011, in materie quali la concorrenza, la politica agricola e la pesca, la politica per l'energia, per l'ambiente.
La quarta parte riguarda le politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia nel 2011. Segnala, infine, che la Relazione presenta dodici Allegati, tra cui l'elenco di pareri, atti di indirizzo o osservazioni formulati dalle regioni e province autonome su atti dell'Unione europea nel 2011.
Con riferimento alle parti di interesse della X Commissione, ricorda che esse riguardano sostanzialmente le seguenti aree di intervento di carattere generale: imprese e mercato interno, tutela dei consumatori, politica per la ricerca e l'innovazione, politica per l'energia, politica per il turismo. Nel fare rinvio, per un'analisi di maggiore dettaglio, al contenuto testuale della Relazione, sottolinea che essa, nell'ambito dei settori richiamati, illustra in modo sintetico le diverse iniziative dell'Unione europea, valutate sotto il profilo dei principali sviluppi realizzatisi nel corso del biennio 2010-2011; inoltre, essa illustra - sempre relativamente ai settori di interesse esposti in precedenza - le modalità con le quali l'Italia ha partecipato al processo normativo nelle singole politiche, dando anche conto del recepimento nell'ordinamento del diritto dell'UE.

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In particolare, nella Parte Seconda, si evidenzia come il Comitato tecnico permanente del CIACE abbia continuato a svolgere un'intensa attività di impulso e coordinamento nella definizione della posizione italiana sulle proposte di atti normativi di fonte europea.
Tra i dossier oggetto di coordinamento interministeriale, particolare interesse per la X commissione rivestono quello in materia di energia e cambiamenti climatici, all'interno del quale si segnala il regolamento sulle aste dei diritti di emissione che si terranno a partire dalla fine del 2012 e che riguarderanno, soprattutto nella prima fase, il settore elettrico. Con riferimento al dossier relativo al brevetto europeo, la relazione contiene un breve resoconto del negoziato, che ha registrato la posizione fortemente critica dell'Italia, sulla scelta della procedura di cooperazione rafforzata e sul regime linguistico. In particolare, la X Commissione ha espresso una valutazione contraria sulla proposta di regolamento in materia di traduzione del brevetto dell'Unione europea COM (2010) 350 def., condividendo la posizione decisa assunta dal Governo italiano, che ha posto il veto in sede di Consiglio europeo. Ricorda che, in esito al negoziato in occasione del Consiglio Competitività del 5 dicembre 2011, l'Italia ha annunciato la propria intenzione di aderire all'Accordo intergovernativo per la creazione di una giurisdizione unitaria che potrebbe costituire una semplificazione per le aziende italiane essendo il contenzioso in materia di brevetti molto rilevante.
Nella Parte Terza della relazione consuntiva viene fornito un quadro della partecipazione dell'Italia alle singole politiche.
Per quanto riguarda la politica in materia di mercato interno e concorrenza, i cosiddetti decreti Monti hanno apportato significative semplificazioni e liberalizzazioni in materia di accesso e di esercizio di attività di servizi. Per quanto riguarda le imprese ed il mercato interno, la Relazione evidenzia come il Governo italiano sia stato fra i primi in Europa ad approvare la direttiva di attuazione dello Small Business Act; nel 2011 la Commissione ha elaborato un documento di revisione dello SBA al quale l'Italia ha dato un importante contributo. Ricorda, in proposito, i documenti finali approvati dalla X Commissione il 5 maggio 2009 e il 19 luglio 2011 rispettivamente sulla risoluzione del Parlamento europeo sullo Small Business Act e sul Riesame dello Small Business Act. Ricorda altresì che la prevista legge annuale nazionale per le piccole imprese è «confluita» nella legge n. 180 del 2011 sullo Statuto.
Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, la Relazione dà conto della partecipazione ai negoziati per la richiamata direttiva 2011/83/UE e per la revisione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Particolare risalto viene dato nella Relazione alle politiche in materia di ricerca e innovazione: nel corso del 2011, il contributo del Governo italiano alle iniziative per il sostegno delle attività di Ricerca e Sviluppo, tramite il forte ruolo svolto dal Ministero dell'istruzione nella preparazione dei Consigli europei in materia, è stato significativo.
Per quanto riguarda la politica dell'energia nel 2011, si dà conto delle iniziative in ambito europeo in materia di efficienza energetica, realizzazione di infrastrutture energetiche, diversificazione delle fonti di approvvigionamento e di sicurezza nucleare. Il tema della trasparenza del mercato dell'energia è stato oggetto di una proposta di regolamento, approvato nell'ottobre 2011 nel quale risultano accolte le richieste dell'Italia di utilizzare le competenze dei Regolatori nazionali.
Sul tema dell'efficienza energetica, richiama il Documento finale approvato dalla X Commissione il 29 settembre 2011, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011)370. L'Italia ha posto l'accento sulla mancanza di flessibilità dell'obbligo di una riconversione del 3 per cento annuo degli edifici pubblici per adattarli a standard di efficienza energetica. Infine, ha rilevato come

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la richiamata direttiva, applicandosi anche ai settori ETS (ossia i settori industriali soggetti alla direttiva sull'Emission Trading System) potrebbe incidere negativamente sui prezzi della CO2.
In materia di politica per il turismo, l'Italia ha rafforzato i rapporti con la Commissione europea e ha offerto contributi operativi per l'attuazione della Comunicazione del 30 giugno 2010 «L'Europa prima destinazione turistica mondiale - Un nuovo quadro politico per il turismo europeo». Il 1o giugno 2011, l'Italia ha sottoscritto a Bruxelles, insieme ai Governi di Francia e Spagna un Memorandum d'intesa per incrementare i flussi turistici tra il Sudamerica e l'Europa, negoziato dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati interessati. Si tratta di un progetto pilota per incrementare i viaggi nella bassa stagione, tra ottobre 2012 e ottobre 2013, attraverso una serie di campagne promozionali. L'Italia ha anche assicurato la partecipazione a riunioni sul marchio di qualità europeo per il turismo organizzati dalla Commissione europea.

Raffaello VIGNALI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Testo unificato C. 2618 e abbinate.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2012.

Ludovico VICO (PD), relatore, formula una proposta di parere con la condizione volta a prevedere che anche in Italia, analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei, il congedo obbligatorio di paternità sia esteso da tre a quindici giorni (vedi allegato).

Andrea LULLI (PD) dichiara voto favorevole alla proposta di parere.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) chiede chiarimenti in merito agli oneri derivanti dall'ampliamento delle giornate aggiuntive di congedo obbligatorio di paternità previste nella condizione del parere.

Ludovico VICO (PD), relatore, sottolinea che obiettivo primario della condizione è l'adeguamento della normativa italiana a quella dei principali Paesi europei, in cui si prevedono 15 giorni di congedo obbligatorio di paternità. Sarà compito della Commissione Lavoro, qualora recepisse nel testo la condizione posta, prevedere nel dettaglio le modalità di copertura degli eventuali oneri aggiuntivi. Nella condizione si dà, tuttavia, l'indicazione che l'adempimento non sia economicamente a carico esclusivamente dei datori di lavoro.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel dichiarare voto di astensione sulla proposta di parere, ritiene che l'aumento dei giorni di congedo possa creare problemi alle imprese già gravate da una terribile crisi economica. L'adeguamento alla normativa di altri Paesi europei - che, peraltro, possono avere sistemi di welfare diversi nonché un retroterra culturale differente - non appare ragione sufficiente per introdurre la medesima disciplina in Italia.

Fabio GAVA (Misto-LI-PLI) ritiene che un'estensione dei giorni di congedo obbligatorio di paternità non dovrebbe presentare problemi di carattere economico perché potrebbe sollevare la madre dalla necessità di richiedere di fruire di analoghi congedi.

Laura FRONER (PD), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, osserva che il recepimento della condizione

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proposta dal relatore rappresenterebbe una norma qualificante nell'ordinamento italiano, equiparandolo a quello di altri Paesi europei nella promozione di una genitorialità responsabile e condivisa. Sottolinea altresì che la proposta di legge prevede la copertura di eventuali oneri aggiuntivi a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 53 del 2000 (articolo 3).

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.