CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 aprile 2012
637.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 13 APRILE 2012

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SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sono state presentate circa 580 proposte emendative riferite al decreto-legge in esame ( pubblicate in un fascicolo a parte), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.
Pertanto, non possono che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata

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circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse.
Peraltro, rileva, nello specifico, come la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate al decreto-legge in esame risulti particolarmente complessa, alla luce del contenuto ampio ed articolato del provvedimento, che incide, a volte in maniera frammentaria, su numerosi aspetti specifici di diversi settori. In tale contesto la presidenza ha ritenuto di dover valutare l'attinenza delle proposte emendative agli ambiti materiali su cui opera il decreto-legge: in particolare, sono stati considerati ammissibili gli emendamenti che intervengono sulla disciplina dei tributi comunali e locali, oggetto dell'articolo 4 del decreto, nonché quegli emendamenti che intervengano, con finalità di semplificazione e rafforzamento, sulla disciplina dell'accertamento e della riscossione dei tributi, a sua volta oggetto di diverse disposizioni del decreto.
Alla luce delle predette considerazioni, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
Montagnoli 1.6, che estende le modalità di rateizzazione del pagamento anche ai debiti previdenziali;
Carlucci 2.11, che ricomprende tra le finalità di destinazione dell'otto per mille IRPEF anche la musica e il teatro;
Di Biagio 2.12, che estende la possibilità di utilizzare i centri di assistenza fiscale anche da parte dei dipendenti pubblici non residenti in Italia;
Zeller 2.20, recante una disposizione interpretativa sulla natura non tributaria della tariffa sui rifiuti;
Pagano 2.21, che modifica il regolamento recante determinazione di modalità applicative dell'IVA per le operazioni effettuate dalle banche, estendendolo anche a Bancoposta di Poste Italiane Spa;
Barbato 2.22, in merito alla convenzione con la Confederazione elvetica circa lo scambio di dati concernenti i capitali detenuti in ciascun paese;
Fugatti 2.26 e Forcolin. 2.9, che escludono i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari e le imprese assicuratrici dalla trasmissione all'anagrafe tributaria degli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto quote di interessi passivi e i relativi oneri accessori per mutui in corso, nonché premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;
Montagnoli 2.25, che sopprime alcune norme del decreto-legge n. 512 del 1983 in tema di ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale;
Montagnoli 2.29 e Di Biagio 2.30, relativi all'ambito di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
Di Biagio 2.32 sull'accesso al sistema pensionistico per il personale delle Forze armate, delle forze di polizia e dei Vigili del fuoco;
Di Biagio 3.24 e Fugatti 3.51, che introducono la riduzione al 10 per cento dell'IVA per i contratti di servizio energia cosiddetti Plus, in quanto il decreto-legge non reca disposizioni in materia di aliquote IVA;
Faenzi 3.99, che introduce agevolazioni in materia di imposte sui redditi in ragione dell'esercizio di attività di club sportivi, nella forma di una detrazione per ciascun cavallo utilizzato nell'esercizio dell'attività agonistica;
Rao 3.88, che esenta dalle imposte sui redditi le plusvalenze derivanti dall'incasso della misura economica compensativa, disposta in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale, finalizzata al volontario rilascio di porzioni di spettro, funzionali alla liberazione delle frequenze

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radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda;
Montagnoli 3.48, che reca norme in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci;
Rao 3.89, che estende le agevolazioni fiscali per il settore cinematografico alla produzione di opere audiovisive;
Bernardo 3.103, che modifica il regime fiscale dei dividendi distribuiti da fondi immobiliari e società di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;
Berardi 3.100, che accelera la procedura per l'individuazione delle risorse poste a copertura del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno;
Causi 3.30, che reca norme per la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti territoriali, ancorché gravato da vincoli;
Comaroli 3.31, Galletti 3.82 e Montagnoli 3.98, in quanto introducono un'ipotesi di detraibilità dell'imposta accertata in relazione a beni importati;
Fugatti 3.49, che reca norme in materia di riapertura dei termini per lo scioglimento o la trasformazione delle società di comodo;
Bernardo 3.101, che esenta da tassazione le plusvalenze derivanti da cessioni di aziende o immobili destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari, purché reinvestite entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo;
Montagnoli 3.54 e Di Biagio 3.75, che disciplinano le modalità di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Forcolin 3.63, in quanto reca disposizioni in materia di potestà normativa delle regioni con riguardo al commercio sulle aree pubbliche;
Forcolin 3.67, il quale reca modifiche alla disciplina del diritto d'autore;
Fugatti 3.68, in materia di compensi per le prestazioni professionali;
Barbato 3.73 e Fugatti 3.76, volti a modificare la disciplina del regime agevolato dei cosiddetti contribuenti minimi;
Montagnoli 3.84, che obbliga i professionisti iscritti in ordini o collegi a dotarsi di copertura assicurativa ai fini dello svolgimento della propria attività lavorativa;
Nicco 3.93, che intende esentare dalle imposte sui redditi le associazioni dei comuni costituite nella Valle d'Aosta, ai sensi della relativa disciplina regionale;
Della Vedova 3.01, che introduce agevolazioni IVA per i libri elettronici;
Albini 3-bis.2 e Galletti 3-bis.02, che interviene circa la determinazione dell'aliquota per i consumi relativi all'illuminazione pubblica e per le attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
Bragantini 3-ter.02, in tema di regime tributario delle plusvalenze derivanti dalla liquidazione di enti e società partecipate da enti locali;
Sani 3-ter.04, che ricomprende anche le società concessionarie tra i soggetti beneficiari del regime di defiscalizzazione previsto per il finanziamento di infrastrutture;
Borghesi 4.136 e Barbato 4.140, i quali eliminano l'esclusione degli enti ecclesiastici dall'applicazione delle disposizioni del TUIR in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale;
Fluvi 4.149, il quale esclude le spese sostenute dai comuni per la realizzazione di interventi infrastrutturali compresi nel programma delle celebrazioni per il 150o anniversario dell'unità d'Italia dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno;
Montagnoli 4.152, il quale interviene sul regime di assoggettamento all'IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali;

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Comaroli 4.157, in materia di deducibilità dal valore della produzione netta ai fini IRAP delle spese di personale sostenute dalle imprese con meno di 50 dipendenti;
Lolli 4.165, il quale interviene sulla disciplina relativa alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del comune de L'Aquila, anche in deroga alla normativa in materia di riduzione dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici;
Lolli 4.170, il quale interviene sulla disciplina relativa alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del comune de L'Aquila, anche in deroga alla normativa in materia di riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno;
Mura 4.153, il quale interviene sul regime di tesoreria unica, raddoppiando il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere dei comuni soggetti al regime di tesoreria unica;
Forcolin 4.156, il quale sopprime l'articolo 35 del decreto-legge n. 1 del 2012, attinente alla disciplina della tesoreria unica;
Lolli 4.168, il quale autorizza il comune de L'Aquila a procedere alla stipula di contratti di lavoro finalizzati ad inquadrare il personale risultato idoneo nei concorsi per le progressioni di carriera conclusi entro il 31 dicembre 2010;
Lolli 4.173, il quale esclude il comune de L'Aquila dall'applicazione dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di limiti alle spese per missioni da parte delle amministrazioni pubbliche;
Lolli 4.182 il quale disapplica, per la città de L'Aquila ed i comuni colpiti dal sisma del 2009, in materia di limiti alle spese per studi ed incarichi di consulenza, spese per relazioni pubbliche, convegni e di rappresentanza, spese per sponsorizzazioni, spese per missioni e spese per attività di formazione;
Lolli 4.172, il quale prevede la non applicazione al comune de L'Aquila dei limiti alle spese per l'acquisto, noleggio e manutenzione di autovetture;
Lolli 4.169, il quale esclude i comuni colpiti dal sisma dell'Abruzzo dai limiti di spesa in materia di personale a tempo determinato;
Lolli 4.175, il quale esclude il comune de L'Aquila dai limiti di spesa in materia di personale a tempo determinato;
Lolli 4.181, il quale esclude i comuni colpiti dal sisma dell'Abruzzo dai limiti di spesa per le assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
Lolli 4.176, il quale esclude i comuni colpiti dal sisma dell'Abruzzo dai limiti di spesa per le assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
Lolli 4.174, il quale esclude il comune de L'Aquila dalla disciplina in materia di limiti alle spese per convegni;
Lolli 4.177 e Lolli 4.180 i quali prevedono che per il comune de L'Aquila le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali, non si computino nei limiti per il calcolo della percentuale di personale che comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni;
Lolli 4.171, in quanto esclude il comune de L'Aquila dall'applicazione del patto di stabilità;
Albini 4.178, in quanto esclude alcune voci di spesa (peraltro da individuare con successivo DPCM) dal saldo finanziario utile ai fini del patto di stabilità per gli enti locali;
Albini 4.179, in quanto reca modifiche in tema di conteggio delle spese di investimento ai fini del rispetto del patto di stabilità;
gli identici Antonio Pepe 4.04, Stradella 4.05 e Forcolin 4.010, i quali recano una norma di interpretazione autentica

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relativa alla disciplina del TUIR in materia di non concorrenza al reddito imponibile delle indennità di trasferta;
si segnala inoltre come l'emendamento Lolli 4.164 rechi una proposta di modifica che appare irriferibile: invito pertanto il presentatore a riformularlo al fine di chiarirne il senso.
Buonanno 4-bis.01, in tema di esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti e sulla riduzione del compenso per diritto d'autore in favore delle manifestazioni organizzate dai comuni, dalle pro-loco e da associazioni no profit;
Galletti 4-bis.02 e 4-bis.06, concernente il regime fiscale del trasporto pubblico locale per via marittima, lacuale, lagunare e fluviale;
Galletti 4-bis.05, circa la detrazione per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale;
Fugatti 4-bis.010, che istituisce un'imposta antievasione;
Carella 4-bis.011, che prevede la distinzione in fattura dei canoni di noleggio di autoveicoli e dei relativi costi accessori.
Soglia 5.7, che interviene sulla disciplina relativa alla sottoposizione delle autorità indipendenti ai principi di contenimento della spesa introdotte da norme in materia di finanza pubblica;
Berardi 5.11, il quale sopprime la disposizione che ha introdotto nella legge obiettivo gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali;
Messina 8.13, che dispone - introducendo una nuova fattispecie nell'articolo 15 del TUIR - una detrazione d'imposta concernente le spese (di importo non superiore a 2.000 euro) sostenute per lavori di manutenzione e riparazione effettuate presso l'abitazione principale;
Pugliese 8.36, Fogliardi 8.37, Savino 8.48 e Pagano 8.42, recanti disposizioni in tema di risorse da destinare al Corpo delle Capitanerie di porto;
Antonio Pepe 8.02, Stradella 8.04, Galletti 8.015 e Fugatti 8.016, in materia di estensione dell'applicabilità dell'IVA sulle operazioni di opzione per le locazioni di abitazioni costruite per la vendita e per le cessioni di fabbricati abitativi;
Causi 9.2, Della Vedova 9.3, Nannicini 9.4, Graziano 9.5, Marinello 9.6 e Bernardo 9.7, limitatamente alle parti che introducono modifiche all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedendo una agevolazione a fini IVA per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazioni delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche;
Fugatti 11.01, che modifica la disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti;
Aniello Formisano 12.11, limitatamente alla parte che provvede ad elevare al 50 per cento la quota di gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi che affluisce a un apposito fondo della regione destinato a favorire, tra l'altro, la minore produzione di rifiuti;
Paolo Russo 12.12, che trasferisce la titolarità dell'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti di Caivano (NA) alla regione Campania - in luogo del trasferimento della titolarità alle province campane previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 90 del 2008 - disponendo l'estraneità della regione alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente all'entrata in vigore della disposizione;
Comaroli 12.02, che anticipa il termine per la soppressione del contributo a carico delle amministrazioni locali per l'albo dei segretari comunali, facendo peraltro riferimento a disposizioni non più in vigore.

Avverte, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali istanze di revisione dei giudizi di ammissibilità testé

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dichiarati è fissato alle ore 14.45 della giornata odierna.
In considerazione dell'elevato numero degli emendamenti presentati, invita quindi i gruppi a segnalare, entro le ore 16 di oggi, le proposte emendative sulle quali concentrare l'esame.
Informa altresì che l'emendamento Beccalossi 4.105 è stato sottoscritto anche dai deputati Gianni Mancuso e Ceccacci Rubino, che l'articolo aggiuntivo Leo 8.03 è stato sottoscritto anche dal deputato Strizzolo, che il deputato Minardo ha sottoscritto gli emendamenti Pagano 2.19, 2.21 e 8.42, nonché gli emendamenti Marinello 3.79, 8.28, 8.31, 9.6 e 10.12 e che l'emendamento Schirru 8.32 è stato sottoscritto anche dai deputati Codurelli, Bellanova, Gatti, Mattesini e Necchi.

Antonio PEPE (PdL) ritiene che in un momento di crisi economica come quella attuale, che investe famiglie ed imprese, la possibilità, riconosciuta dall'articolo 1 del decreto-legge al contribuente, di usufruire della rateazione delle somme iscritte a ruolo, debba essere valutata positivamente, anche se certamente tale misura costituisce solo un piccolo segnale verso il contribuente, considerato il costante aumento della pressione fiscale e la mancanza di norme volte a favorire la crescita. Valuta inoltre favorevolmente la previsione dell'articolo 2 in base alla quale la mancata effettuazione di adempimenti solo formali può essere sanata con il pagamento di una piccola penale.
Appare altresì positiva la norma, di cui all'articolo 3, comma 4-bis, introdotta dal Senato, che viene incontro alle esigenze di soggetti come gli anziani infermi ed impossibilitati a recarsi in banca o alle Poste, consentendo ai delegati alla riscossione di aprire il conto bancario. Parimenti opportuna appare la previsione in base alla quale non si procede ad accertamenti ed iscrizioni a ruolo per somme non superiori ad euro 30, giacché in tali casi il costo dell'operazione, anche in termini di tempo, risulta superiore all'effettivo vantaggio per l'Erario.
Per quanto riguarda l'articolo 4, ricorda che la Camera ha votato un ordine del giorno che impegnava il Governo ad esentare dall'IMU tutti i fabbricati rurali, in quanto strumentali alla coltivazione del fondo agricolo; in tale ambito, pur essendo opportuna l'esenzione dei fabbricati ubicati nei territori montani, ritiene che occorra estendere la portata dell'esenzione a tutto il territorio nazionale, invitando pertanto il relatore ad intervenire in materia con un suo emendamento.
Stigmatizza invece l'elevazione da 130 a 135 del moltiplicatore del valore catastale per i terreni agricoli, la quale costituisce un segnale negativo verso il mondo agricolo.
Segnala quindi al relatore la necessità di chiarire che la riduzione dell'IMU prevista dalla lettera e), comma 5, all'articolo 4 a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali deve intendersi estesa anche alle società agricole in cui vi sia un amministratore in possesso dei detti requisiti, vista la parificazione legislativa in essere tra dette figure e la società agricola.
Rimarca altresì la sua contrarietà ad anticipare al 2012 il pagamento dell'IMU, considerando le difficoltà economiche in cui versano le famiglie italiane e la recessione verso cui sta scivolando il Paese, anche a causa dell'eccessiva pressione fiscale, che riduce consumi e sviluppo, e prescindendo dai rilievi costituzionali sollevati in merito.
Invita poi il relatore, considerata la crisi che attraversa il mondo dei partiti e la politica in genere, a presentare un emendamento che elimini l'ingiusta sperequazione oggi in essere tra la detraibilità delle erogazioni liberali fatte ai partiti politici e quelle fatte a favore delle ONLUS e del mondo della ricerca.
In conclusione ritiene che il decreto-legge, sebbene contenga elementi positivi e debba essere certamente convertito, non appaia esaustivo e non contenga gli elementi necessari per aiutare il Paese a superare la crisi, sempre più grave, che investe le famiglie e le imprese e che

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induce addirittura imprenditori e padri di famiglia a togliersi la vita per le loro difficoltà economiche.
In tale contesto ritiene che si debba avere il coraggio di passare dai proclami ai fatti e di approvare riforme vere, che favoriscano crescita e sviluppo ed aiutino le famiglie, specie quelle numerose.

Gianfranco CONTE, presidente, sospende la seduta fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 15.15.

Gianfranco CONTE, presidente, facendo seguito a quanto anticipato in occasione dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, avverte di aver predisposto l'articolo aggiuntivo 11.02 (vedi allegato) il quale reca misure in materia di trasparenza e di controlli dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici.
Tale proposta emendativa, evidentemente, attiene ad una materia che non è oggetto del provvedimento in esame, e pertanto, alla luce delle norme regolamentari e della prassi applicativa, risulterebbe inammissibile. Tuttavia, sulla scorta di numerosi precedenti in materia, la questione potrebbe essere esaminata dalla Commissione, ove sussistesse un accordo unanime in materia da parte di tutti i gruppi parlamentari.
Chiede quindi ai rappresentanti dei gruppi di esprimere la loro eventuale disponibilità ad affrontare tale tematica nell'ambito della discussione del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL) dichiara la piena disponibilità del proprio gruppo ad affrontare la tematica oggetto dell'articolo aggiuntivo 11.02.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nell'esprimere rammarico per l'allentamento delle regole parlamentari che si registra da quando è in carica l'attuale Governo, ritiene che il rispetto delle stesse regole debba indurre a dichiarare inammissibile l'articolo aggiuntivo 11.02, anche alla luce di quanto recentemente dichiarato dal Capo dello Stato in merito ai limiti di contenuto dei decreti-legge.
Pertanto, pur manifestando la disponibilità del gruppo della Lega Nord a trattare l'argomento oggetto dell'articolo aggiuntivo del relatore, ritiene che esso possa trovare uno spazio idoneo in un apposito provvedimento legislativo, e non nell'ambito del decreto-legge in esame.

Bruno CESARIO (PT) manifesta la disponibilità del proprio gruppo rispetto alla possibilità di affrontare la materia oggetto dell'articolo aggiuntivo 11.02.

Alberto FLUVI (PD) manifesta sorpresa per la posizione espressa dal deputato Montagnoli, non avendo registrato in precedenza, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, l'indisponibilità della Lega Nord ad affrontare la questione oggetto dell'articolo aggiuntivo 11.02.
Dichiara invece la disponibilità del proprio gruppo rispetto all'ipotesi di affrontare la tematica concernente la trasparenza dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, vista l'importanza dell'argomento sotteso all'articolo aggiuntivo 11.02. Invita, in ogni caso, il relatore ad acquisire la valutazione del Presidente della Camera circa l'ammissibilità dello stesso articolo aggiuntivo.

Francesco BARBATO (IdV) ritiene che una questione tanto importante quale i meccanismi di finanziamento e di trasparenza dei partiti politici non possa essere oggetto di un mero spot pubblicitario quale sembrano essere le misure contenute nell'articolo aggiuntivo 11.02, in un'ottica che privilegia la politica televisiva rispetto a quella parlamentare.
Rileva, inoltre, come la proposta emendativa non abbia alcuna attinenza con il provvedimento in esame: pertanto, dichiara l'indisponibilità del proprio gruppo ad affrontare tale tematica, alla quale il gruppo dell'Italia dei Valori annette importanza fondamentale, nell'ambito della discussione del decreto-legge.

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Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle posizioni emerse nel dibattito, e rilevata l'insussistenza dell'accordo unanime di tutti i gruppi circa l'opportunità di esaminare l'articolo aggiuntivo 11.02, si riserva di sottoporre la questione circa l'ammissibilità della proposta emendativa al Presidente della Camera, sospendendo pertanto ogni ulteriore giudizio in merito.

Maurizio BERNARDO (PdL) esprime sorpresa per il fatto che alcuni gruppi non abbiano colto il valore che riveste la proposta emendativa del relatore, tenuto conto che in tal modo il Parlamento avrebbe potuto dare rapidamente una risposta ad una domanda che viene dai cittadini, adottando immediatamente idonei strumenti per affrontare i problemi connessi ad un argomento molto delicato, in un momento di crisi come quello attuale.
Esprime pertanto il rammarico del proprio gruppo per il fatto che taluni gruppi non abbiano saputo cogliere l'importanza del momento e che si sia persa un'occasione importante per dare un segnale al Paese.

Ignazio MESSINA (IdV), con riferimento alle affermazioni del deputato Bernardo, fa innanzitutto presente come il giudizio di ammissibilità di una proposta emendativa costituisca un fatto procedurale, e come pertanto appaia del tutto opportuna la decisione del Presidente della Commissione di sottoporre la questione relativa all'articolo aggiuntivo 11.02 al Presidente della Camera.
In secondo luogo rileva come il proprio gruppo sia stato il primo a presentare una proposta di legge sul finanziamento della politica, ed abbia inoltre depositato un quesito referendario per la sua abolizione: sottolinea, pertanto come l'Italia dei Valori non sia affatto insensibile a tale problematica, ma ritiene che essa debba essere trattata in modo coerente e non attraverso meri spot, i quali, tra l'altro, possono rivelarsi, al di là delle intenzioni dei loro ideatori, controproducenti.
Per quanto riguarda il merito dell'articolo aggiuntivo 11.02, non considera funzionali agli obiettivi di trasparenza sottesi alla proposta emendativa gli strumenti della pubblicazione su internet dei bilanci dei partiti e della istituzione di una Commissione per il controllo degli stessi bilanci.
Ribadisce quindi la disponibilità del proprio gruppo a trattare l'argomento in una sede propria, sottolineando inoltre, in tale ambito, come le forze politiche dovrebbero decidere fin da subito di rinunciare all'ultima tranche di finanziamento pubblico di 100 milioni di euro loro spettante, prevista per il prossimo mese di agosto.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che, prima di dare un giudizio definitivo sulla questione relativa all'articolo aggiuntivo 11.02, sia necessario adire il Presidente della Camera per verificare se l'emendamento possa essere o meno giudicato ammissibile.
Rileva, peraltro, come l'articolo aggiuntivo 11.02 costituisca una base di discussione, che potrebbe certamente essere migliorata, anche attraverso la presentazione di appositi subemendamenti: pertanto, pur ritenendo del tutto legittime le considerazioni politiche svolte dal deputato Messina, sottolinea come, a volte, dissensi sul metodo possano nascondere difficoltà di merito, che invece dovrebbero essere trattate a viso aperto, in questo caso attraverso la presentazione di subemendamenti al predetto articolo aggiuntivo del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nel confermare la disponibilità del proprio gruppo a discutere la materia oggetto dell'articolo aggiuntivo 11.02 del relatore in modo chiaro ed in una sede propria, ricorda, al riguardo, il recente monito del Presidente della Repubblica, che ha richiamato appunto al rispetto delle regole circa il contenuto proprio dei decreti-legge.
Ribadisce, quindi, come la Lega Nord sia disponibile a discutere di tale tematica in altro provvedimento, evitando invece di ridurre il dibattito su tale importante questione ad una sorta di spot pubblicitario ad uso e consumo della stampa.

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Gianfranco CONTE, presidente, in merito ai ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità sulle proposte emendative pronunciati in precedenza, alla luce delle motivazioni presentate dai presentatori, avverte di avere riammesso le seguenti proposte emendative:
Sani 3-ter.04, che ricomprende anche le società concessionarie tra i soggetti beneficiari del regime di defiscalizzazione previsto per il finanziamento di infrastrutture, in quanto tale articolo aggiuntivo contiene misure di semplificazione fiscale e di più puntuale definizione dell'ambito soggettivo di una precedente norma, anche al fine di evitare futuri contenziosi;
Berardi 3.100, che accelera la procedura per l'individuazione delle risorse poste a copertura del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, in quanto tale previsione appare finalizzata a realizzare un efficientamento delle procedure interne all'amministrazione finanziaria per la fruizione del predetto credito.

Ritiene invece di confermare il giudizio di inammissibilità per i seguenti emendamenti, secondo le motivazioni di seguito indicate:
Montagnoli 1.6, che estende le modalità di rateizzazione del pagamento anche ai debiti previdenziali, in quanto il provvedimento non tratta la materia previdenziale.
Comaroli 3.31, che introduce un'ipotesi di detraibilità dell'imposta accertata in relazione a beni importati, in quanto non riconducibile alla materia della semplificazione fiscale;
Montagnoli 3.48, che reca norme in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci, in quanto non riconducibile alla materia della semplificazione fiscale;
Forcolin 3.63, che reca disposizioni in materia di potestà normativa delle regioni con riguardo al commercio sulle aree pubbliche, in quanto il commercio non è ricompreso tra le materie trattate dal provvedimento;
Borghesi 4.136 e Barbato 4.140, i quali eliminano l'esclusione degli enti ecclesiastici dall'applicazione delle disposizioni del TUIR in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale, in quanto il provvedimento in esame non interviene in alcun modo sulla disciplina degli enti ecclesiastici o degli enti non commerciali;
Fluvi 4.149, il quale esclude le spese sostenute dai comuni per la realizzazione di interventi infrastrutturali compresi nel programma delle celebrazioni per il 150o anniversario dell'unità d'Italia dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno, in quanto il provvedimento interviene su un aspetto del tutto marginale e procedurale in materia di patto di stabilità; sono stati pertanto ritenuti inammissibili tutti gli emendamenti volti a introdurre deroghe al patto di stabilità;
Forcolin 4.156, il quale sopprime l'articolo 35 del decreto-legge n. 1 del 2012, in materia di tesoreria unica, in quanto trattasi di norma riguardante la contabilità dello Stato e quindi non riconducibile alla materia della semplificazione fiscale;
Fogliardi 8.37e Pagano 8.42, recanti disposizioni in tema di risorse da destinare al Corpo delle Capitanerie di porto, in quanto introduce una nuova deroga alle norme sul blocco del turnover nella pubblica amministrazione non prevista dal provvedimento in esame.

Ribadisce inoltre l'invito ai gruppi a segnalare, entro le ore 16 di oggi, le proposte emendative sulle quali si concentrerà l'esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani alle ore 10, nel corso della quale il relatore ed il rappresentante del Governo esprimeranno il parere sulle proposte

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emendative presentate e saranno svolti gli interventi sul complesso degli emendamenti, ricordando altresì come l'esame proseguirà nella giornata di lunedì 16 aprile, a partire dalle ore 14, per concludersi entro le ore 14 di martedì 17.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.