CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 aprile 2012
636.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto e Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 3291-ter Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 2798 Bernardini).

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La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 4 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nell'ultima seduta è stato chiesto dall'onorevole Bernardini l'abbinamento delle proposte di legge in materia di misure cautelari detentive, alle quali ha poi aggiunto altre proposte di legge accomunate dalla finalità di deflazionare il sovraffollamento delle carceri. Si tratta in particolare delle seguenti proposte di legge: modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (C. 255); modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (C. 2798); modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» (C. 3093); modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali (C. 4616); modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (C. 4798).
Ricorda inoltre che l'onorevole Follegot ha chiesto l'abbinamento della proposta di legge C. 4644 Lussana, recante «Disposizioni concernenti lo svolgimento di lavoro civico non retribuito da parte dei detenuti ai fini della riduzione della pena».
L'onorevole Cavallaro ha chiesto l'abbinamento della sua proposta di legge C. 4871, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di sanzioni per la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di stupefacenti e sostanze psicotrope, di misure cautelari, di concorso di circostanze e recidiva, nonché di esecuzione della pena e di affidamento in prova, nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici».
Rileva che si tratta di proposte di legge che non intervengono sulle materie oggetto del disegno di legge, quanto piuttosto su materie ad esse connesse, ampliando quindi l'ambito di esame della Commissione. Spetta ora alla Commissione stabilire se procedere o meno a tale ampliamento.

Manlio CONTENTO (PdL), pur non conoscendo in dettaglio l'articolato delle proposte di legge delle quali si chiede l'abbinamento, ritiene che, almeno in base ai rispettivi titoli, l'unica proposta di legge che potrebbe essere abbinata, essendo strettamente attinente ad una delle materie del disegno di legge, sia la proposta di legge C. 2798 volta ad introdurre l'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che tutte le proposte di legge da lei richiamate ai fini dell'abbinamento attengano alle materie trattate dal disegno di legge del Governo ed in particolare alla materia della detenzione in carcere. Non comprende come possa considerarsi estranea a quest'ultima la riforma della disciplina delle misure cautelari in carcere considerato peraltro che il 42 per cento delle carcerazioni ha la propria giustificazione in una ordinanza cautelare. Invita pertanto la Commissione ad abbinare ai progetti di legge in esame le proposte di legge in materia di misure cautelari detentive.

Federico PALOMBA (IdV) chiede alla Presidenza se gli abbinamenti proposti dall'onorevole Bernardini siano conformi al regolamento.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva che la materia oggetto di esame è identificata dalla Commissione, salvo nel caso in cui si esamini un disegno di legge di conversione di un decreto legge, nel qual caso non si può procedere ad alcun ampliamento dell'ambito di esame.

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Donatella FERRANTI (PD), relatore, ritiene che la complessità del disegno di legge del Governo sia tale da suggerire di evitare qualsiasi ulteriore ampliamento delle materie trattate, considerato peraltro che la materia delle misure cautelari detentive dovrebbe essere esaminata in maniera esclusiva. Dichiara comunque di essere favorevole all'abbinamento della proposta di legge C. 2798 Bernardini, riservandosi in merito alla proposta di legge C. 4871 Cavallaro.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che per poter assumere una decisione in merito all'abbinamento di nuove proposte di legge sia necessario acquisire preventivamente l'orientamento del Governo circa il percorso che intende dare all'esame del disegno di legge presentato.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO ribadisce che a parere del Governo sarebbe opportuno approvare con celerità il disegno di legge una volta che la Commissione ne abbia approfondito adeguatamente il suo contenuto e l'impatto sull'ordinamento. Proprio per accelerare l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel disegno di legge il Governo è disponibile a tramutare la delega in materia di messa alla prova di cui all'articolo 3 in una normativa di dettaglio. Il Governo è comunque ben consapevole dell'esigenza di un lavoro approfondito da parte del Parlamento che servirà anche ad ampliare l'ambito di applicazione della depenalizzazione di cui all'articolo 1, considerato che l'impatto che deriverebbe dall'approvazione senza modifiche di tale articolo potrebbe non essere adeguato rispetto agli obiettivi deflattivi che si pone il Governo. A tale proposito deposita una nota relativa ai dati statistici richiesti dall'onorevole Contento nella seduta del 29 marzo scorso.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva, concordando la Commissione, che dal dibattito risulta evidente la condivisione ad abbinare solo la proposta di legge C. 2798 Bernardini e che le altre potranno essere esaminate separatamente in diversi procedimenti legislativi.

Rita BERNARDINI (PD), preso atto che non si intende procedere all'abbinamento delle proposte di legge in materia di misure cautelari, chiede al Governo se abbia l'intenzione di intervenire su tale materia attraverso specifici disegni di legge.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO, pur ritenendo personalmente che si tratti di una materia sulla cui disciplina è necessario fare delle riflessioni, replica all'onorevole Bernardini che potrà darle una risposta solo dopo aver sentito il Ministro della giustizia in merito.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda all'onorevole Bernardini che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha già stabilito l'inserimento nel calendario della Commissione delle proposte di legge in materia di misure cautelari detentive. Ritiene che l'esame di queste proposte possa avviarsi tra due settimane.
Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.
C. 5058, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che la Commissione dovrebbe esprimersi in merito alla proposta dell'onorevole Costa di chiedere l'assegnazione in sede referente, in congiunta con la Commissione affari esteri, della proposta di legge in esame.

Manlio CONTENTO (PdL), rilevando che il termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione affari esteri è stato rinviato a martedì prossimo e che pertanto non è possibile stabilire se vi sia potenzialmente la possibilità di modificare il testo trasmesso dal Senato inserendovi la normativa di attuazione, ritiene opportuno rinviare qualsiasi decisione in merito ad una seduta successiva alla scadenza del predetto termine.

Maria Grazia SILIQUINI (PT), dopo aver condiviso l'intervento dell'onorevole Contento, ricorda che i reati oggetto della Convenzione di Strasburgo potrebbero essere introdotti nell'ordinamento italiano a seguito dell'approvazione della legge sulla corruzione, il cui disegno di legge è in corso d'esame presso le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. Per tale ragione potrebbe essere approvata senza modifiche la proposta di legge all'esame della Commissione affari esteri, senza l'esigenza di una assegnazione di tale proposta anche alla Commissione giustizia.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che il suo gruppo è favorevole ad un'assegnazione in congiunta della proposta di legge solo nel caso in cui ciò non determini un rallentamento della sua approvazione, ritenendo non più procrastinabile la ratifica della Convenzione di Strasburgo.

Giulia BONGIORNO, presidente, prendendo atto degli interventi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
C. 5109 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame si compone di 13 articoli e reca «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento».
Segnala quindi le principali disposizioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
L'articolo 3, comma 5, alle lettere a) e b), pone limiti più stringenti alla pignorabilità per crediti tributari delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego: per effetto delle norme in commento, esse possono essere pignorate in misura pari a un decimo, se di importo inferiore o pari a 2.000 euro, e in misura pari a un settimo, se comprese tra i 2.001 e i 5.000 euro.
Sempre all'articolo 3, i commi 5, lettere c) e d), 6 e 7 recano disposizioni in materia di procedure di esecuzione forzata sui beni immobili del debitore fiscale. In particolare, con le norme introdotte si intende semplificare, uniformandole, le condizioni alle quali l'agente della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare e all'iscrizione di ipoteca esattoriale. In particolare, si consente all'agente della riscossione di procedere ad espropriazione dei beni immobili del contribuente alla sola ipotesi in cui l'importo complessivo del credito superi, complessivamente, ventimila euro.
Quanto all'articolo 8, i commi da 1 a 3, modificati durante l'esame del provvedimento al Senato, novellano la disciplina del trattamento fiscale dei «costi da reato» ovvero i proventi derivanti da attività illecite. In particolare, si limita

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l'indeducibilità ai soli costi e alle spese sostenute per acquisto di beni o per prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività (in luogo della generalità dei costi o delle spese sostenuti per il compimento dell'illecito) qualificabili come delitto non colposo (in luogo del compimento di un illecito penale in genere, delitto o contravvenzione, doloso o colposo) per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Per effetto delle modifiche apportate durante l'esame del provvedimento al Senato, l'indeducibilità opera anche qualora il giudice abbia emesso: un decreto che dispone il giudizio all'esito dell'udienza preliminare, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale; una sentenza di non luogo a procedere (ai sensi dell'articolo 425 c.p.c.), fondata sulla prescrizione del reato (ai sensi dell'articolo 157 c.p.). Si precisa che al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte versate, in relazione alle somme non ammesse originariamente in deduzione, nonché dei relativi interessi, nel caso di sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale; il diritto al rimborso è esteso anche al caso di sentenza definitiva di non luogo a procedere (ai sensi del richiamato articolo 425 c.p.c.), purché non fondata sulla prescrizione del reato, nonché nell'ipotesi di sentenza definitiva di non doversi procedere, ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale.
Il successivo comma 2 reca conseguenti modifiche alla disciplina dell'accertamento, al fine precipuo di risolvere i problemi interpretativi che concernono quelle operazioni relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. In particolare si specifica che, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi, qualora essi siano direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi per beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, nei i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione.
Le disposizioni prevedono poi che sia applicata una sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese, ovvero degli altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, che siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre, in nessun caso si applicano le più favorevoli disposizioni sanzionatorie in materia di concorso di violazioni tributarie (disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472); esse, si ricorda, consentono l'applicazione della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, nei confronti: di chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione; di chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
La sanzione è resa riducibile esclusivamente nel caso in cui, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido decidano di definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata, comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Sempre l'articolo 8, al comma 6, amplia l'utilizzabilità dello strumento delle indagini finanziarie, consentendo alla Guardia di finanza di avvalersene anche per effettuare segnalazioni all'Agenzia delle entrate, volte a sollecitare l'emanazione di misure cautelari. Nel dettaglio, la disposizione in commento consente di avvalersi dei predetti poteri di indagine al fine di effettuare segnalazioni all'Agenzia delle entrate, volte a richiedere al Presidente della commissione tributaria provinciale l'emanazione di misure cautelari sotto

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forma di ipoteca e sequestro conservativo, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il comma 12 integra poi la disciplina del c.d. «accertamento esecutivo», prescrivendo che l'agente della riscossione debba informare il contribuente di aver preso in carico le somme per la riscossione - salva l'ipotesi in cui l'esecuzione forzata sia sospesa - ed allungando di un anno i termini per l'eventuale avvio dell'espropriazione forzata dei beni del contribuente.
Segnala inoltre l'articolo 10, che al comma 1 autorizza il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e delle forze di polizia, utilizzando denaro attinto da un apposito fondo, ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento al solo fine di verificare eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori.
Con decreto ministeriale (regolamento ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale e dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività di cui al comma in esame può effettuare le operazioni di gioco.
L'articolo 10, comma 2, reca disposizioni volte ad estendere anche al coniuge non separato dei soggetti ivi indicati (in particolare, legale rappresentante e degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società-socia, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società) le disposizioni in tema di certificazione antimafia e di divieto di partecipazione a gare e di rilascio o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici. Sono inserite ulteriori fattispecie delittuose tra quelle che inibiscono la partecipazione, rilascio o mantenimento di concessioni di giochi pubblici. Inoltre viene fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella «filiera» del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento.
Sempre all'articolo 10, il comma 9-ter ricomprende anche le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro tra le competenze inderogabili del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sede di Roma, salvo il caso di ulteriori previsioni di legge.
L'articolo 11 reca disposizioni di natura sanzionatoria.
Ai commi 1, 2 e 3, in luogo della indeducibilità fiscale, di stabilisce una sanzione amministrativa del 10 per cento, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro, per l'omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro e per l'omessa comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
Il comma 4 eleva la sanzione amministrativa prevista all'articolo 303 del testo unico in materia doganale per la violazione delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali.
I commi 5 e 6 inaspriscono le sanzioni amministrative previste dal testo unico in materia di accise per le infrazioni in sede di dichiarazioni nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica, elevando l'importo minimo da 258 a 3.000 euro e l'importo massimo da 1.549 a 30.000 euro.

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Il comma 7 fissa il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale delle unità immobiliari cui è stata attribuita una rendita presunta disponendo che i soggetti obbligati ad inviare gli atti in questione devono provvedervi entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato con il quale è data notizia della notifica - effettuata mediante affissione all'albo pretorio comunale - degli atti di attribuzione della rendita presunta (ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 225 del 2010).
In caso di mancato adempimento di tale obbligo si applica l'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Quest'ultimo stabilisce la quadruplicazione, a decorrere dal 1o luglio 2011, degli importi delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell'Agenzia del territorio, prevedendo altresì che il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile.
Il comma 8 interviene sul decreto legislativo n. 195/2008 in materia valutaria, inasprendone la disciplina sanzionatoria e restringendone il campo di utilizzabilità dell'oblazione, modificando altresì la disciplina in tema di preclusione all'oblazione.
L'articolo 12 detta disposizioni in materia di Contenzioso in materia tributaria e riscossione.
Con i commi 1 e 2 viene modificata la disciplina della revisione dell'accertamento definitivo in materia doganale.
I commi 3 e 4 recano modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario.
La previsione di cui al nuovo articolo 69-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 - introdotta con la lettera b) del comma 3 - è volta ad integrare la suddetta disciplina con una disposizione espressa in ordine alle sentenze concernenti le operazioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, prevedendo l'aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente. Nel contempo, al fine di assicurare la conoscibilità dell'iter giurisdizionale concernente i ricorsi in materia di operazioni catastali, si prevede comunque, con il successivo comma 4 dell'articolo in commento, l'annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, nei suddetti atti catastali, secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.
Il comma 5 interviene sulla disciplina delle spese di giustizia nel processo in cui è parte un'Amministrazione pubblica. Attualmente le spese di giustizia a carico dell'Amministrazione pubblica - ai sensi dell'articolo 158 del TU spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002) - sono ammesse alla prenotazione a debito e, pertanto, vengono versate solo se l'Amministrazione risulta soccombente nel contenzioso. A seguito dei dubbi di applicabilità della norma di favore anche alle Agenzie del demanio da parte delle cancellerie di alcuni uffici giudiziari, il comma 5 in esame scioglie positivamente qualsiasi dubbio al riguardo.
Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, novellando il comma 10 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, esclude il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario dall'affluire - previo versamento all'Entrata del bilancio - al fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di modifica della disciplina del contributo unificato recate dai precedenti commi da 6 a 9 del citato articolo 37. Conseguentemente anche gli interventi in materia di giustizia tributaria non sono più ricompresi tra le finalità del fondo.
Il comma 3-ter stabilisce che le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis - al netto della quota parte destinata alle assunzioni

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di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato (ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 1 del 2012) - sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, in favore degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza (comma 13 del citato articolo 37, del decreto legge n. 98 del 2011) e per la restante metà, con le modalità previste dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 545 del 1992 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria) all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.
Il comma 4-bis istituisce il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.
Segnala, infine, i commi 11-quater e 11-quinquies, che intervengono in materia di certificazione dei crediti dovuti per somministrazioni, forniture e appalti delle regioni e degli enti locali, stabilendo che la certificazione possa essere finalizzata a consentire al creditore, oltre che la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari - che esonera il cedente dal rispondere dell'eventuale solvibilità del debitore - anche la cessione pro solvendo, che implica invece per il cedente l'obbligo di rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore (comma 11-quater). Il comma 11-quinquies è volto ad estendere l'istituto della certificazione ai fini della cessione pro soluto e pro solvendo anche ai crediti vantati nei confronti di amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Si riserva di intervenire in maniera più articolata in relazione all'articolo 8, comma 2, con particolare riferimento alla questione del cumulo giuridico tributario, e comma 6, in merito poteri di indagine finanziaria ed alle conseguenti segnalazioni all'Agenzia delle entrate, volte a richiedere al presidente della commissione tributaria provinciale l'emanazione di misure cautelari.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.
Nuovo testo C. 4989, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 5 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda di avere illustrato nella precedente seduta le disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia e di avere presentato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).
COM(2012)11 final.
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.
COM(2012)10 final.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato il 4 aprile 2012.

Pasquale CIRIELLO (PD), ritiene che, ferme restando le osservazioni puntuali rispetto alle diverse disposizioni normative svolte nell'equilibrata relazione dell'onorevole Contento, possano aggiungersi, esaminando le due proposte nel loro assetto generale e complessivo, solo poche considerazioni.
Rileva in primo luogo che le finalità dichiarate nei due atti (conseguimento di una maggiore misura di armonizzazione fra gli ordinamenti dei diversi Paesi membri; rafforzamento del livello di tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati personali e alla libera circolazione dei dati stessi) sono decisamente condivisibili, sicché appare meritoria ogni azione che miri al loro perseguimento. A suo giudizio, peraltro, il problema risiede nel fatto che l'«ossessione economicistica» che sicuramente caratterizza le istituzioni europee nella fase attuale fa sì che la necessità di ridurre i costi per le imprese (e, in genere, per gli operatori) per rispettare i principi dettati, sul piano applicativo contraddica - in più di un passaggio - le finalità dichiarate ed esponga il trattamento e la circolazione dei dati personali a rischi anche maggiori di quelli preventivabili sulla base della normativa vigente.
Osserva inoltre che, trattandosi di tutela di dati personali, perlopiù ricadenti nell'area dei cosiddetti dati sensibili, in Italia - ma lo stesso vale per li ordinamenti di tanti altri Stati membri - il livello di protezione richiesto è quello massimo. È opera molto delicata quella di «forzare» la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che individua nella protezione dei dati personali non una prerogativa assoluta, ma strumentale alla persecuzione di una funzione sociale, per una sorta di deregolamentazione della questione. Si domanda, ad esempio, che cosa significa con esattezza individuare le attività svolte ed indagare ed accertare eventuali violazioni della deontologia delle professioni regolamentate come controlimite nel trattamento dei dati personali. Si domanda inoltre se l'obbligo per gli incaricati del trattamento di conservare la documentazione delle operazioni effettuate sotto la propria responsabilità sarà sufficiente o non rischi di risultare incongruo rispetto all'importanza dei valori in discussione.
Ritiene che l'argomento sia estremamente importante e complesso, e che debba pertanto essere adeguatamente approfondito. Condivide, pertanto, l'opinione espressa dal relatore e ritiene che la Commissione debba riservarsi una decisione all'esito delle informazioni che il Governo vorrà fornire sulle due proposte in discussione.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disciplina del settore della tutela del credito.
C. 4583 Mariarosaria Rossi.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Testo unificato C. 2744 Cenni ed abb.

COMITATO RISTRETTO


Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.