CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 aprile 2012
635.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 5 aprile 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata ad esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 5109, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
Il provvedimento, che si componeva, nel testo originario, di 14 articoli, si è arricchito, nel corso dell'esame al Senato, di ulteriori disposizioni.
Passando alla descrizione delle singole disposizioni del decreto-legge, l'articolo 1, ai commi da 1 a 4, reca disposizioni volte, complessivamente, a rendere più accessibile il ricorso allo strumento della rateazione dei debiti tributari.
In particolare, il comma 1 consente al contribuente, ancorché decaduto dal beneficio della dilazione dei pagamenti dovuti a seguito di «avvisi bonari» per controlli formali o automatizzati, di usufruire del beneficio della rateazione delle somme conseguentemente iscritte a ruolo.
A tal fine, viene soppresso il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997, il quale prevedeva che il contribuente, anche qualora si trovasse in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, non poteva richiedere all'agente della riscossione la dilazione del dovuto (fino ad un massimo di 72 rate mensili).
Il comma 2 apporta alcune modifiche alla disciplina della dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, novellando a tal fine l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
La lettera a) del comma 2 modifica il comma 1-bis dell'articolo 19 citato, ai sensi del quale, in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà del contribuente,

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è possibile prorogare per un ulteriore periodo di tempo la dilazione già concessa, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, e a condizione che non sia intervenuta decadenza.
La norma sopprime l'ultimo periodo del comma 1-bis, ai sensi del quale il debitore poteva chiedere che la rateazione così prorogata avvenisse, anziché per rate di importo costante, secondo rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
In connessione con la modifica apportata dalla lettera a), la lettera b) inserisce nell'articolo 19 un nuovo comma 1-ter, che prevede per il debitore la possibilità di chiedere un piano di rateazione «flessibile» (con rate variabili, di importo crescente per ciascun anno) non solo nel caso di proroga di una dilazione già concessa, ma anche nell'ipotesi di prima richiesta del beneficio.
La medesima lettera b) introduce inoltre un nuovo comma 1-quater, che limita i poteri dell'agente della riscossione in caso di richiesta del beneficio della dilazione, prevedendo che, una volta ricevuta la richiesta del contribuente, infatti, sia possibile iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione, fatte salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
La lettera c) novella il comma 3 dell'articolo 19, prevedendo che la decadenza automatica dal beneficio della rateazione di somme iscritte a ruolo operi nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive (anziché nel caso di mancato pagamento della sola prima rata o, successivamente, di due rate, come previsto dal testo previgente).
Il comma 3 prevede che i piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del decreto-legge (ossia al 2 marzo 2012), non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso in cui essi siano stati prorogati (ai sensi del già citato articolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602), ossia nell'ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del debitore, fino a settantadue mesi.
Il comma 4 consente di rateizzare anche i debiti di natura patrimoniali nei confronti degli enti pubblici dello Stato; questi ultimi possono infatti accordare, su istanza dei debitori che versino in condizioni di obiettiva difficoltà economica, forme di articolazione del rimborso dei debiti, a rate costanti o variabili, anche in presenza di contenzioso con lo stesso soggetto o di una rateizzazione di cui lo stesso soggetto già fruisca.
La norma esclude peraltro la possibilità di ricorrere a tale misura di maggiore flessibilità per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali e nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie irrogate nei confronti dell'Italia.
I commi 5 e 6 sono volti a precisare la definizione di «violazioni definitivamente accertate» in materia fiscale, ai fini della determinazione delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
In tale prospettiva il comma 5 integra pertanto il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 38 del predetto Codice, al fine di stabilire che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
Come evidenziato dalla relazione tecnica, la disposizione serve a far sì che il contribuente ammesso alla rateizzazione del proprio debito tributario non sia considerato inadempiente (e quindi escluso dalle procedure di gara).
Il comma 6 fa salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti in coerenza con la nuova disposizione.
L'articolo 2, comma 1, prevede che la mancata tempestiva effettuazione di adempimenti formali, quale la preventiva comunicazione quando richiesta, non preclude necessariamente la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi opzionali: in presenza di un ritardo nell'adempimento

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formale è possibile infatti sanare la propria situazione entro il termine di scadenza della prima dichiarazione utile, versando una sanzione minima (pari a 258 euro), senza possibilità di compensazione con eventuale crediti, purché sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina di riferimento e la violazione formale non sia stata contestata ovvero siano iniziate attività ispettive o di accertamento.
Il comma 2 introduce una disciplina (simile a quella dettata in termini generali dal comma 1) specificamente dedicata alla rimessione in bonis degli enti che intendono accedere al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'IRPEF anche gli enti che, pur non avendo assolto gli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo entro i termini di scadenza, rispettino le seguenti condizioni:
siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
presentino le domande di iscrizione (e le successive integrazioni documentali) entro il 30 settembre;
paghino contestualmente la sanzione, nella misura minima (258 euro), prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, tramite versamento, senza possibilità di compensazione, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il comma 3 interviene in materia di cessione delle eccedenze dell'imposta sul reddito delle società (IRES) nell'ambito del gruppo, prevedendo che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale - compilata dalla società consolidante - dei dati del cessionario-consolidante e dell'importo ceduto non determina più l'inefficacia della cessione nei confronti dell'amministrazione finanziaria; in tale ipotesi la norma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 2.065,83 euro.
Il comma 4 interviene sulla disciplina IVA (di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) la quale consente agli esportatori abituali di effettuare acquisti in sospensione d'imposta entro un determinato ammontare, a condizione che il predetto esportatore abituale faccia pervenire al proprio fornitore una dichiarazione (dichiarazione d'intento) con la quale richiede la fatturazione senza applicazione dell'imposta e che i fornitori degli esportatori abituali comunichino all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute nel mese precedente.
In tale ambito si prevede che la comunicazione dei dati contenuti nelle predette lettere d'intento avvenga entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica dell'IVA, mensile o trimestrale, in luogo del 16 del mese successivo alla loro ricezione, come stabilito dalla previgente normativa.
Il comma 5 novella l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, al fine di allineare la disciplina fiscale ivi prevista in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali alla disciplina civilistica contenuta nel capo VIII del codice civile.
La lettera a) novella il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, prevedendo che la dichiarazione da presentare in via telematica in caso di liquidazione concerne il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile
Per quanto concerne le imprese individuali, la norma fa riferimento alla data indicata nelle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
La lettera b) del comma 5 inserisce invece un nuovo comma 3-bis nell'articolo

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5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322, al fine di disciplinare gli effetti fiscali della revoca della liquidazione.
Il nuovo comma 3-bis prevede che se la revoca produce effetti prima del termine di presentazione delle dichiarazioni (di cui ai commi 1, primo periodo, e 3 del medesimo articolo 5) relative al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società, ovvero comunque fino alla conclusione della liquidazione, il liquidatore (o il rappresentante legale) non è tenuto a presentare le suddette dichiarazioni.
Restano comunque fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della data in cui la revoca dello stato di liquidazione ha avuto effetto.
L'unica eccezione prevista si verifica qualora la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.
Il comma 6, modificando la disciplina del cosiddetto «spesometro» prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2012, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, gli operatori devono comunicare telematicamente l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore, mentre per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.
Viene in tal modo reintrodotto l'obbligo di comunicare all'amministrazione finanziaria tutte le transazioni effettuate con l'obbligo di emissione della fattura.
A seguito delle modifiche apportate al Senato è stato precisato che, per gli operatori finanziari obbligati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari, ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie, le comunicazioni devono essere effettuate solo per le fatture e emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti i predetti rapporti e operazioni finanziarie.
Il comma 7, al fine di semplificare i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, limita l'obbligo di indicare il comune di domicilio fiscale e l'indirizzo ai soli casi in cui ciò venga espressamente richiesto, anziché in tutti gli atti presentati agli uffici finanziari.
A tal fine, la lettera a) modifica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che reca la disciplina generale del domicilio fiscale dei contribuenti, eliminando l'obbligo di indicare il comune di domicilio fiscale e l'indirizzo nella totalità degli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari e limitando l'obbligatorietà di tale indicazione ai casi in cui ciò venga espressamente richiesto.
In connessione con la novella recata dalla lettera a), la lettera b) reca modifiche alla disciplina delle notifiche a fini fiscali, sopprimendo l'ultimo periodo dell'articolo 60, comma terzo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600, in base al quale la notifica di atti e avvisi nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale è valida, se sono state omesse le predette comunicazioni da cui si evince la variazione dell'indirizzo del contribuente.
Il comma 8 limita l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con operatori aventi sede residenza o domicilio in Paesi inseriti nella cosiddetta «black list» (cioè l'elenco degli Stati che non assicurano lo scambio di informazioni in materia fiscale) ai soli casi in cui le operazioni siano di importo superiore a 500 euro.
La norma opera attraverso una modifica all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 40 del 2010, il quale ha stabilito l'obbligo a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti

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aventi sede, residenza o domicilio nei paradisi fiscali, di inviare una comunicazione telematica relativa alle operazioni effettuate (norma di contrasto alle cosiddette «operazioni carosello»).
Il comma 9 prevede la facoltà, per gli operatori di alcuni settori, di avvalersi della trasmissione telematica giornaliera dei dati contabili, quale sostitutiva della tenuta dei registri cartacei.
Possono ricorrere a tale modalità di comunicazione dei dati relativi alla contabilità i seguenti soggetti:
a) depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, circa l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio;
b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti impianti di distribuzione automatica di carburanti collegati a serbatoi con capacità superiore a 10 metri cubi;
c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa;
d) operatori che trattano esclusivamente alcoli in regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico;
e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

Tali previsioni sanciscono in via legislativa e generalizzano, per i settori dei prodotti energetici e alcolici richiamati, una modalità di trasmissione dei dati già operante (ma con cadenza temporale diversa da quella giornaliera) ai sensi delle determinazioni direttoriali attuative del decreto-legge n. 262 del 2006.
Il comma 10 demanda a provvedimenti dell'Agenzia delle dogane la determinazione delle cui modalità applicative del comma 9.
Il comma 11, inserendo un nuovo comma 3-bis nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi), dispone che nelle fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito possa essere effettuato immediatamente a monte del condizionamento (cioè prima del filtraggio della birra maturata), sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto, e non più attraverso contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
La disposizione specifica che il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta, ed esclude esplicitamente l'applicazione delle disposizioni contenute ai commi 5 e 6, lettere b) e c) relativi, rispettivamente, alla non applicabilità dell'imposta nel caso di rotture di contenitori e alle tolleranze. Viene inoltre fatta salva la possibilità per il depositario, dietro motivata richiesta, di applicare le modalità ordinarie di accertamento (cioè l'effettuazione dell'accertamento del prodotto nelle condizioni in cui esso è immesso in consumo), previste dai commi 1 e 2 del predetto articolo 35 del decreto legislativo n. 504.
In connessione con le previsioni del comma 11, il comma 12 sostituisce l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 (Assetto dei depositi fiscali) del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, disponendo che per le fabbriche di birra di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo n. 504 (appunto introdotto dal comma 11) l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane. In tal modo viene espunta la condizione secondo cui le predette fabbriche sono destinate solo al rifornimento di un attiguo locale di mescita o di minuta vendita.
Il comma 13 integra il comma 7 dell'articolo 53 del già citato decreto legislativo

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n. 504 del 1995, prevedendo che agli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale, in luogo della verifica degli impianti prevista dal medesimo comma 7.
Il comma 13-bis, modificando l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 510 del 1996, in materia di comunicazione relativa all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, estende anche al settore agricolo la possibilità, per il datore di lavoro che al momento dell'instaurazione del rapporto non sia in possesso di uno o più dati anagrafici del lavoratore, di integrare la relativa comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.
L'articolo 3, ai commi 1 e 2, introduce una deroga alla limitazione dell'uso del contante esentandone, a determinate condizioni, i cittadini extraeuropei.
Più precisamente si stabilisce che il divieto di uso del contante per trasferimenti pari o superiori a mille euro (soglia così definita dall'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011) non si applica per acquisti di beni o prestazioni di servizi connessi al turismo, effettuati presso soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate o presso agenzie di viaggio e turismo.
La predetta deroga è subordinata al fatto che gli acquirenti siano persone fisiche, non residenti in Italia, aventi cittadinanza diversa da quella di uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Inoltre la deroga è concessa a condizione che il commerciante o l'agente di viaggio e turismo effettui i seguenti adempimenti:
1) acquisisca fotocopia del passaporto e autocertificazione del cessionario o del committente che attesti i requisiti di cittadinanza e residenza sopra ricordati;
2) versi nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione il contante incassato in un conto corrente e consegni alla banca la fotocopia del passaporto e la ricevuta fiscale;
3) comunichi preventivamente all'Agenzia delle entrate, anche in via telematica, l'intenzione di utilizzare tale procedura, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 3 differisce al 1o giugno 2012 il termine entro il quale gli stipendi e le pensioni corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante, mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate e le carte elettroniche istituzionali. La disposizione specifica che le pubbliche amministrazioni sono tenute a dare massima pubblicità a tale innovazione.
Il comma 4 precisa che la proroga prevista dal comma 3 non si estende a quelle amministrazioni che hanno già iniziato a erogare stipendi e pensioni tramite strumenti di pagamento elettronici.
Il comma 4-bis disciplina la fase transitoria della normativa che impone il pagamento degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla pubblica amministrazione, di importo superiore a mille euro, tramite strumenti diversi dal denaro contante.
In particolare, la norma introduce nell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 i nuovi commi da 4-quater a 4-septies.

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In particolare i nuovi commi 4-quater e 4-quinquies prevedono la possibilità per soggetti delegati di aprire un conto corrente di base o un libretto di risparmio postale intestati ai beneficiari dove accreditare gli stipendi o le pensioni in esame, nel caso in cui i beneficiari degli stessi siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter (7 marzo 2012), per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale a recarsi personalmente presso i locali delle banche o delle poste.
I nuovi commi 4-sexies e 4-septies definiscono la normativa applicabile nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti in esame non indichino entro il 31 maggio 2012 il conto corrente o postale su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.
Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al 31 maggio 2012, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Qualora dopo i tre mesi successivi al 31 maggio 2012 il beneficiario non abbia provveduto ad effettuare l'indicazione, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento restituiscono le somme all'Ente erogatore; nel corso dei tre mesi successivi al 31 maggio 2012, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza.
Il comma 5, alle lettere a) e b), pone limiti più stringenti alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.
In particolare, tali somme possano essere escusse in misura pari a un decimo se l'emolumento è inferiore o pari a 2.000 euro, e in misura pari a un settimo per le somme comprese tra i 2.000 e i 5.000 euro.
La lettera b) del comma 5 introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo articolo 72-ter, il quale stabilisce la pignorabilità, da parte dell'agente della riscossione, delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nelle seguenti misure:
a) in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.000 euro;
b) in misura pari ad un settimo per importi da 2.000 a 5.000 euro.

Qualora le suddette somme superino la predetta soglia di 5.000 euro, esse rimangono pignorabili secondo le norme generali, ovvero nella misura di un quinto.
La lettera a) del comma 5 novella l'articolo 72-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, al fine di coordinarlo con le disposizioni introdotte alla lettera b).
I commi 5, lettere c) e d), 6 e 7 recano disposizioni in materia di procedure di esecuzione forzata sui beni immobili del debitore fiscale.
In particolare, la lettera c) del comma 5 limita il potere dell'agente della riscossione di procedere all'espropriazione immobiliare dei beni del debitore alla sola ipotesi in cui l'importo complessivo del credito superi, complessivamente, ventimila euro, a tal fine novellando l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
La lettera d) del comma 5, in conseguenza delle disposizioni in materia di espropriazione immobiliare introdotte dalla lettera c), consente all'agente della riscossione di iscrivere garanzia ipotecaria sui beni immobili del debitore nel solo caso in cui l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore, complessivamente, a ventimila euro.
Il comma 6 prevede che la disposizione introdotta dalla lettera d) si applichi a

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decorrere dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge, mentre il comma 7 abroga, per ragioni di coordinamento, l'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge n. 70 del 2011, il quale aveva in precedenza novellato l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 relativamente ai limiti di valore entro i quali sussiste alla possibilità, per l'agente della riscossione, di procedere all'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore.
Il comma 8 novella il comma 3 dell'articolo 66 del TUIR, stabilendo che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, nella determinazione del reddito delle imprese in regime di contabilità semplificata, i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, possano essere dedotti nell'esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio, derogando in tal modo deroga all'ordinario criterio di competenza per la deduzione di tali elementi negativi.
Il comma 9 precisa che le disposizioni di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Il comma 10 prescrive che dal 1o luglio 2012 non si proceda all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, per somme non superiori a 30 euro per ciascun periodo d'imposta, comprensivi anche di sanzioni amministrative e interessi. In tale ambito il comma 11 specifica che l'esclusione di cui al comma 10 non opera se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
Il comma 12 semplifica le modalità di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, prevedendo che, a partire dalle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta relative all'anno di imposta 2012, tutti gli importi saranno espressi in euro e arrotondati alla seconda cifra decimale, in luogo dell'esposizione in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.
Il comma 13, alla lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 504 del 1995, introducendo una nuova lettera d) con cui si dispone che sono obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica anche i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico limitatamente al consumo di detta energia.
La lettera b) del comma 13, novellando l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 55, del decreto legislativo n. 504 del 1995, estende agli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, la possibilità di corrispondere l'accisa mediante canone di abbonamento annuale, anziché provvedere al versamento periodico.
Il comma 14 estende alle imprese assicurative l'applicabilità delle norme di semplificazione degli adempimenti e di riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie contenute nell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale ha disposto l'obbligo di utilizzo dello strumento telematico per l'espletamento di procedure, nonché per le richieste di informazioni, per le notifiche e relative risposte rivolte alle banche e agli intermediari finanziari e la previa consultazione dell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria (cioè l'Archivio dei rapporti finanziari) in cui confluiscono le informazioni obbligatoriamente inviate dalle predette categorie.
Il comma 15 abroga il comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, con il quale è stata introdotta un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di «money transfer». La norma specifica che l'abrogazione è connessa all'adempimento degli impegni internazionali assunti dall'Italia in occasione del G8 di L'Aquila e del G20 di Cannes. Al riguardo la relazione tecnica al disegno di legge di conversione presentato al Senato evidenzia come i potenziali effetti negativi derivanti dall'abrogazione della norma, «pur in assenza

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di dati puntuali, sono di non rilevante entità, vista l'area di non imponibilità e di esenzione prevista».
Il comma 16 ricomprende anche i provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) - oltre a quelli dei direttori delle agenzie fiscali - tra i provvedimenti che, per esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, devono essere pubblicati sui propri siti internet.
Il comma 16-bis istituisce un «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012. La copertura finanziaria del relativo onere è realizzata mediante utilizzo delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Per la individuazione delle regioni beneficiarie e per i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, la norma rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, senza fornire ulteriori indicazioni.
Il comma 16-ter, lettera a), integra il comma 1 dell'articolo 52 del TUIR, stabilendo che le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, qualora il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, concorrono a formare il reddito IRPEF solo per la parte eccedente 11.500 euro.
La lettera b) del comma 16-ter, in conseguenza della modifica recata dalla lettera a), novella la disciplina delle detrazioni IRPEF da lavoro dipendente e assimilato, contenuta nell'articolo 13, comma 1, del TUIR, eliminando la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF per le somme percepite a titolo di borsa di studio.
Il comma 16-quater dispone che le somme da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, per gli importi eccedenti 11.500 euro, costituiscono reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente, anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono l'esenzione o l'esclusione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR, ai sensi del quale non concorrono a formare il reddito imponibile, tra le altre, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per borse di studio a favore dei familiari.
L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, al comma 1 integra la tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, relativamente al punto 11), il quale, nell'elencazione degli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, indica la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica.
La novella prevede che, in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR), ai quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica si applica l'aliquota per uso combustione ridotta in misura corrispondente ai coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale e con riferimento alle diverse configurazioni impiantistiche.
La norma specifica che i coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento.
In attesa dell'emanazione del predetto decreto interministeriale, il comma 2 stabilisce che per l'anno 2012 i coefficienti di cui al punto 11), ultimo capoverso, della citata tabella A, come modificato dal comma 1, siano pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12 per cento.

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L'articolo 3-ter, a sua volta inserito durante l'esame al Senato, aggiunge un nuovo comma 1-bis nell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, al fine di prevedere che i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, nonché i versamenti rateali relativi alle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi, in scadenza dal primo al 20 agosto di ogni anno, possono essere assolti, senza maggiorazione, entro il 20 dello stesso mese di agosto.
L'articolo 4 comma 1, modificando l'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto «federalismo municipale»), anticipa dal 31 dicembre al 20 dicembre dell'anno di riferimento il termine entro cui le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell'economia per avere effetto dal 1o gennaio dell'anno di pubblicazione.
Il comma 2 estende alle province ubicate nelle regioni a statuto speciale la possibilità di variare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, consentita alle province appartenenti alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province.
La norma fa comunque salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del decreto-legge.
Il comma 3 modifica le disposizioni in materia di finanziamento dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), disponendo che esso sia alimentato mediante versamento all'istituto di un contributo annuale dell'1 per mille del gettito dell'imposta municipale sugli immobili - IMU (in precedenza ICI) a carico dei Comuni.
Per effetto delle modifiche apportate durante l'esame del provvedimento al Senato, si è specificato che tale contributo è a carico della quota di gettito relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.
Il comma 4 abroga, a decorrere dall'anno di imposta 2012, le disposizioni che, da ultimo, avevano sospeso il potere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e regionali. La disposizione fa, comunque, salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.
Il comma 5-quinquies prevede che per le banche di credito cooperativo le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma. In tal modo le predette banche sono escluse per il 2012 dalle previsioni che estendevano del 10 per cento la quota dell'utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria sottoposto a tassazione.
Il comma 6 reca disposizioni per la determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2012, non oggetto di fiscalizzazione ai sensi della legge n. 42 del 2009, sulla base dei medesimi criteri già adottati lo scorso anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 45, del decreto-legge n. 225 del 2010. La norma fa, inoltre, salve le modifiche alle dotazioni finanziarie dei fondi che siano state disposte con norme approvate successivamente al predetto decreto-legge n. 225.
Il comma 7 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, entro il mese di marzo 2012 da parte del Ministero dell'interno, di una somma a titolo di acconto sulle spettanze 2012, nella misura pari al 70 per cento di quanto corrisposto lo scorso mese di marzo 2011, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge n. 225 del 2010, che aveva disposto, con riferimento alle spettanze 2011, l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario di una somma calcolata in misura pari ai pagamenti effettuati da tali

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enti nel primo trimestre dello scorso anno, da corrispondere da parte del Ministero dell'interno entro il mese di marzo 2011. Si prevede, inoltre, che le somme erogate a titolo di acconto siano portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.
Il comma 8 concerne il recupero - da parte dello Stato - delle somme anticipate ai sensi del comma 7 a valere sulle entrate derivanti dall'imposta municipale propria (IMU) qualora i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione stessa.
In tal caso, si prevede che il recupero sia effettuato, da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria.
L'ultimo periodo affida a decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di assegnare ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno gli importi così recuperati, entro 30 giorni dal versamento delle somme.
Il comma 9 sostituisce il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) con due commi, al fine di rafforzare la sanzione a carico degli enti locali strutturalmente deficitari che non rispettano le prescrizioni ivi previste a loro carico in tema di livelli minimi di copertura dei costi di gestione di alcuni servizi.
In particolare, il nuovo testo del comma 5 riformula la sanzione finanziaria inflitta alle province ed ai comuni - in condizioni strutturalmente deficitarie - che non rispettano la normativa in tema di copertura dei costi di gestione di alcuni servizi, precisando che le condizioni che danno luogo a sanzione coprono - nel nuovo testo - non solo l'inadempimento sostanziale (come nella disciplina previgente), ma anche quello «formale».
La sanzione infatti opera in caso di mancata copertura dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione di alcuni servizi e di mancata dimostrazione di tale rispetto attraverso la trasmissione la prevista certificazione.
La sanzione, come riformulata, consiste ora nella mancata corresponsione delle somme spettanti (a titolo di trasferimento o di somme in attuazione del sistema di federalismo fiscale) per un importo pari all'1 per cento delle entrate correnti, quali risultanti dal certificato di bilancio del penultimo esercizio finanziario (rispetto a quello in cui viene rilevato l'inadempimento) o dell'ultimo bilancio disponibile.
La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale. in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011, come precisato nel nuovo comma 5-bis dell'articolo 243 del TUEL.
Il comma 10 sopprime l'imposta sul consumo dell'energia elettrica nei comuni e nelle province dei territori delle regioni a statuto speciale ed impone alle stesse di reintegrare agli enti locali il mancato gettito, stimato in 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Conseguentemente, il comma 11 riduce il contributo agli obiettivi di finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011, dell'importo corrispondete al mancato gettito.
Il comma 12 affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso della quota di IRAP deducibile dalle imposte sul reddito. Si prevede inoltre che saranno ammesse al recupero le imprese per le quali, alla data del 6 dicembre 2011, erano ancora aperti i termini per il rimborso dei versamenti effettuati nei periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2012.
Per quanto riguarda le modifiche al regime dell'imposta municipale propria

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(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, il comma 1-bis, alla lettera a) esenta dall'IMU i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. La lettera b) del comma 1-bis precisa che gli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali.
Il comma 5, alla lettera a), precisa che, per l'individuazione degli immobili colpiti da imposta municipale propria, restano ferme le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, recante la disciplina dell'ICI.
La lettera b) del comma 5 introduce agevolazioni in relative ad alcune categorie di immobili.
In primo luogo, si dispone l'esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti (non più idonei a produrre reddito perché non più abitabili o servibili all'uso cui sono destinati), specificando che agli stessi continua ad essere attribuita rendita catastale pari a zero.
Inoltre si dispone la riduzione al 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva.
Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, si prevede che i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
La predetta riduzione al 50 per cento si applica anche ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali.
La lettera c) del comma 5, modificando il comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli.
La lettera d) del comma 5 prevede che l'acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versato nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata. Per quanto riguarda i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, la norma specifica che nel 2012 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. In tale ambito si affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta sui fabbricati rurali, la modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali e ai terreni, in modo da garantire che il gettito complessivo non superi, per l'anno 2012, gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
La lettera e) del comma 5 reca alcune limitazioni all'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno.
In particolare, si stabilisce che i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali siano assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all'aumentare del valore dell'immobile:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

La lettera f) integra il comma 10, penultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge

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n. 201 del 2011, al fine di disporre che la riserva di parte del gettito in favore dello Stato non trova applicazione per l'IMU dovuta sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
La lettera g) integra il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201, escludendo dalla quota di gettito spettante allo Stato la quota di imposta relativa agli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio.
La lettera h) integra la disciplina dell'IMU con una serie di prescrizioni relative alle dichiarazioni d'imposta, ai pagamenti da effettuarsi nel 2012, all'eventuale modificabilità delle aliquote e delle detrazioni fissate dalla legge, nonché agli adempimenti dei Comuni in relazione all'imposta municipale.
In primo luogo, attraverso l'inserimento nell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 di un nuovo comma 12-bis, si dispone che nel 2012 il pagamento della prima rata dell'IMU sia effettuato versando il 50 per cento dell'importo ottenuto applicando alla base imponibile le aliquote di base e l'eventuale detrazione prevista per l'abitazione principale, senza applicazione di sanzioni e interessi, mentre la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si dispone inoltre che per l'anno 2012 i Comuni iscrivano nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base ad importi predeterminati, come stimati dal Dipartimento delle finanze del MEF per ciascun Comune e pubblicati su apposita tabella, da rendere disponibile sul sito internet www.finanze.gov.it.
Si consente inoltre, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, di modificare le aliquote e le relative variazioni, nonché di modificare la detrazione per l'abitazione principale. Tale revisione è finalizzata ad assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012; i suddetti decreti sono adottati sulla base del gettito della prima rata dell'IMU e sui risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali.
La disposizione fissa altresì al 30 settembre 2012 il termine entro il quale i comuni possono approvare o modificare la delibera e il regolamento relativi alle aliquote IMU e alla detrazione per l'abitazione principale, sulla base dei dati aggiornati, in deroga alle previsioni del Testo unico degli enti locali (TUEL) che impongono ai comuni di allegare al bilancio di previsione, tra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché alle prescrizioni della legge finanziaria 2008 secondo le quali gli enti locali devono deliberare le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Sempre nell'ambito della lettera h) del comma 5, nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un nuovo comma 12-ter all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che dispone in ordine alle dichiarazioni IMU.
In particolare, si prevede che i soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello di dichiarazione approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, il quale disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non intervengano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
La norma specifica che restano comunque fermi:
la possibilità di liquidare l'imposta in sede di dichiarazione dei redditi, con possibilità di versare l'imposta anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione;

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l'obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi, per ogni immobile, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente;
le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Si prevede infine che, per gli immobili posseduti al 1o gennaio 2012, la dichiarazione debba essere presentata entro il 30 luglio 2012.
Il comma 5-bis affida a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'esenzione da imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché eventualmente anche sulla base della redditività dei terreni.
Ancora con riferimento al regime fiscale degli immobili di interesse storico e artistico, i commi 5-ter e 5-quater rispettivamente abrogano:
l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 1993, che recava, per i suddetti cespiti, modalità agevolate di calcolo della base imponibile ICI (la quale consisteva nel valore risultante dall'applicazione dei moltiplicatori previsti ex lege alla rendita catastale, calcolata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale fosse sito il fabbricato);
l'articolo 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, che prevedeva un trattamento agevolato anche ai fini delle imposte sui redditi per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico.

Il comma 5-sexies dispone, a copertura delle modifiche disposte dal Senato che determinano minori entrate erariali, una compensativa riduzione di 251,1 milioni per il 2012 e di 180 milioni a decorrere dal 2013 della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio, in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria, diminuendo pertanto l'ammontare dei trasferimenti a favore degli enti locali a valere sulla quota del Fondo sperimentale di riequilibrio.
Il comma 5-septies modifica le regole di determinazione, ai fini delle imposte dirette, dei redditi degli immobili di interesse storico o artistico.
La lettera a) del comma 5-septies eleva, ai fini IRPEF, la riduzione forfettaria per i canoni di locazione dei predetti immobili dal 15 al 25 per cento del canone.
La lettera b) prevede che per tali immobili il reddito medio ordinario sia ridotto del 50 per cento, non applicandosi la norma che dispone l'aumento del reddito di un terzo per le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o tenute a disposizione. Inoltre si dispone, a fini IRES, che il reddito derivante dagli immobili «patrimonio» riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 25 per cento, ed il reddito medio ordinario dell'immobile (anch'esso ridotto al 50 per cento).
La lettera c) estende le suddette agevolazioni per la determinazione del reddito da locazione degli immobili di interesse storico o artistico anche agli enti non commerciali, novellando a tal fine l'articolo 144 del TUIR.
Ai sensi del comma 5-octies, le misure di cui al comma 5-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
L'articolo 4-bis, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, riformula, al comma 1 la disciplina fiscale del leasing contenuta negli articoli 54 e 102 del testo unico delle

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imposte sui redditi (TUIR), rispettivamente, per gli esercenti arti e professioni e per i soggetti IRES.
La modifica vincola la possibilità di dedurre i canoni da parte della società concedente non più ad una durata minima contrattuale, ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali.
In sostanza, indipendentemente dalla durata contrattuale:
ai fini IRES (articolo 102 del TUIR) la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, con la previsione, comunque, per gli immobili, di una durata minima di 11 anni e massima di 18 anni;
ai fini IRPEF (articolo 54 del TUIR) la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, con la previsione, comunque, per gli immobili, di una durata minima di 8 anni e massima di 15 anni.

La relazione tecnica chiarisce che la modifica normativa non modifica il relativo regime tributario per l'utilizzatore, ma riguarda piuttosto la possibilità, per le società di leasing, di stipulare contratti di leasing con durate inferiori a quelle rapportate ai coefficienti di ammortamento.
L'articolo 5, comma 1, novella la disciplina premiale introdotta recentemente dall'articolo 10, commi da 9 a 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, con cui si è limitata l'attività di accertamento del fisco nei confronti dei soggetti «congrui» agli studi di settore, purché questi abbiano adempiuto a specifici obblighi di comunicazione e trasparenza nei confronti dell'amministrazione medesima, disponendo che per l'annualità 2011 le integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.
Il comma 2 novella l'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, concernente il versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale, anticipando dal 30 novembre al 16 aprile il termine entro cui Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari, devono versare, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata.
Il comma 3 novella invece l'articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 1216 del 1961, che disciplina il versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati dagli assicuratori, anticipando anche n questo caso dal 30 novembre al 16 aprile il termine entro cui gli assicuratori debbano versare, a titolo di acconto, una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Il comma 4 proroga gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria e Sogei Spa, fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo, prevedendo inoltre che i piani di attività ad essi correlati sono immediatamente efficaci.
Tale proroga è esplicitamente finalizzata a garantire l'unitarietà del Sistema informativo della fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per gli obiettivi di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.
In relazione all'estensione del periodo di proroga disposto dal comma 4, il comma 5 incrementa, in ragione della durata effettiva della medesima proroga, gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali che vengono prorogati dal predetto comma 4.
La norma dispone inoltre l'utilizzo degli strumenti di revisione già individuati nel contratto quadro con la Sogei, al fine di rideterminare i corrispettivi unitari dei servizi e di garantire ogni possibile economia di spesa.

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Il comma 6 reca una clausola di salvaguardia finanziaria, volta ad escludere che dall'attuazione dei commi 4 e 5 possano insorgere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 7 riformula la definizione di amministrazioni pubbliche contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), precisando inoltre che tale definizione è fornita non più ai fini della medesima legge di contabilità, bensì ai fini dell'applicazione delle disposizioni di finanza pubblica.
La nuova definizione di amministrazioni pubbliche per l'anno 2011 corrisponde a quella di amministrazioni pubbliche rientranti nell'elenco degli enti appartenenti al settore istituzionale della P.A., come definito dall'ISTAT con apposito Comunicato del 24 luglio 2010.
A decorrere dall'anno 2012, invece, la definizione di amministrazioni pubbliche include:gli enti ed i soggetti rientranti nel settore istituzionale della pubblica amministrazione, come individuati con Comunicato ISTAT del 30 settembre 2011, e successivi aggiornamenti annuali; le Autorità indipendenti; le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Rispetto alla formulazione previgente dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 196 viene soppresso il riferimento agli «specifici regolamenti comunitari» sulla base dei quali l'ISTAT procede ad individuare il settore istituzionale della P.A.
Il comma 7-bis, introdotto al Senato, modifica l'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 91, del 2011, relativamente all'obbligo, per le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria, di adottare un comune piano dei conti integrato redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali. In tale ambito si prevede che i regolamenti governativi chiamati a rivedere il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, prevedano come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche indicate a fini statistici dall'ISTAT, le Autorità indipendenti, le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 8, novellando l'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 2008, con cui è disciplinato, tra l'altro, il recupero delle spese di gestione di Equitalia Giustizia Spa (la quale gestisce i crediti relativi alle spese di giustizia conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi), consente a quest'ultima società di incassare secondo il principio della prededuzione, oltre che le predette spese di gestione, anche l'aggio ad essa spettante in relazione alla gestione del Fondo unico giustizia. In sostanza, attraverso tale meccanismo la società deduce dai versamenti effettuati al bilancio dello Stato a titolo di crediti recuperati le somme ad essa spettanti a titolo di spese di gestione e di aggio.
L'articolo 6, comma 1, attraverso modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999, incide sulla definizione delle competenze dell'Agenzia del territorio relative ad attività e certificazioni in materia catastale, sopprimendo, alla lettera a), la competenza dell'Agenzia in materia di offerta di servizi tecnico-estimativi direttamente sul mercato, e sostituendola, alla lettera b), con un'attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimativa a favore delle amministrazioni pubbliche.
A tale ultimo proposito la norma precisa che le predette attività sono regolate dagli accordi di cui all'articolo 15 della legge sul procedimento amministrativo

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(legge n. 241 del 1990) e deve prevedere il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia del territorio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione, stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia stessa, per l'erogazione dei servizi oggetto della convenzione medesima.
Il comma 2 modifica la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) istituito dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
In dettaglio, la norma deroga alla procedura prevista dal comma 9 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201, nella parte in cui si attribuisce ai comuni la facoltà di modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori all'80 per cento della superficie catastale a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del territorio.
Al riguardo viene stabilito che, in sede di prima applicazione (vale a dire per l'anno 2013), per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, l'Agenzia del Territorio procede - nelle more della presentazione della planimetria stessa - alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. La norma specifica quindi che la TARES, per il 2013, è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.
I commi 3 e 4 intendono semplificare gli adempimenti posti a carico dei cittadini per le dichiarazioni relative all'uso del suolo, utili al fine dell'aggiornamento del catasto.
A tal fine il comma 3 stabilisce che un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio - da emanare sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - definisca le modalità di presentazione della dichiarazione relativa all'uso del suolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
In connessione con il comma 3, il comma 4 prevede che la decorrenza delle sanzioni per la mancata comunicazione delle informazioni sia posticipata a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento direttoriale di cui al comma precedente.
Il comma 5 dispone, in deroga all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del dicembre 2000, l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva alla documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
Al riguardo ricorda che, ai sensi dei commi 01 e 02 dell'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà).
In sostanza la disposizione è volta ad escludere dall'ambito di applicazione del meccanismo dell'autocertificazione il settore catastale, il quale, per esigenze di gettito e di certezza del diritto, presenta profili del tutto peculiari, che giustificano la necessità di far riferimento solo a certificazione rilasciate dagli uffici pubblici.
L'articolo 7 prevede, al fine di assicurare una migliore garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, che l'AAMS richieda ed acquisisca il parere obbligatorio del Consiglio di Stato sugli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
L'articolo 8, ai commi da 1 a 3, novella la disciplina della deduzione dei cosiffatti

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«costi da reato», recata dall'articolo 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993.
Il comma 1 limita l'indeducibilità ai soli costi e alle spese sostenute per acquisto di beni o per prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività (in luogo della generalità dei costi o delle spese sostenuti per il compimento dell'illecito) qualificabili come delitto non colposo (in luogo del compimento di un illecito penale in genere, delitto o contravvenzione, doloso o colposo) per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.
Per effetto delle modifiche apportate durante l'esame del provvedimento al Senato, l'indeducibilità opera anche qualora il giudice abbia emesso un decreto che dispone il giudizio all'esito dell'udienza preliminare,ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale o una sentenza di non luogo a procedere (ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura civile), fondata sulla prescrizione del reato (ai sensi dell'articolo 157 del codice penale).
Sempre per effetto delle modifiche apportate dal Senato, si precisa che al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte versate, in relazione alle somme non ammesse originariamente in deduzione, nonché dei relativi interessi, nel caso di sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale; il diritto al rimborso è esteso anche al caso di sentenza definitiva di non luogo a procedere (ai sensi del richiamato articolo 425 del codice di procedura civile), purché non fondata sulla prescrizione del reato, nonché nell'ipotesi di sentenza definitiva di non doversi procedere, ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale.
Il comma 2 reca conseguenti modifiche alla disciplina dell'accertamento, al fine di risolvere i problemi interpretativi che concernono quelle operazioni relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.
In particolare si specifica che, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi, qualora essi siano direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi per beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, nei i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione.
La disposizione prevede quindi che sia applicata una sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese, ovvero degli altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, che siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre, in nessun caso si applicano le più favorevoli disposizioni sanzionatorie in materia di concorso di violazioni tributarie (disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), che consentono l'applicazione della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, nei confronti:
di chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione;
di chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

Il comma 3 prevede l'applicazione retroattiva delle nuove norme in materia di deducibilità dei costi da reato, ove più favorevoli anche a fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore delle norme stesse. Ai fini della valutazione del regime di maggior favore (e dunque delle norme applicabili nel tempo) si deve tener conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute.
L'applicazione retroattiva non opera in rapporto ai provvedimenti resi definitivi.
L'ultimo periodo del comma 3 dispone che la disciplina introdotta si applica anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, costituita dal valore della produzione netta.

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Il comma 4 novellando l'articolo 39, comma secondo, lettera d-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, prevede che l'accertamento induttivo nei confronti dei soggetti sottoposti a studi di settore sia esperibile non più nelle sole ipotesi di omessa/infedele indicazione dei dati previsti dai modelli o di indicazione di cause di esclusione insussistenti, ma nelle più articolate, seguenti ipotesi:
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;
nel caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
nel caso di infedele compilazione dei modelli, che comporti una differenza superiore al quindici per cento o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Rispetto alla formulazione precedente, la soglia di «scostamento» tra reddito dichiarato e stimato è pertanto innalzata dal dieci al quindici per cento, ma solo per l'ipotesi di infedele compilazione (in precedenza riguardava tutte le altre ipotesi) e non per il caso di omessa presentazione dei modelli o nel caso di indicazioni delle cause di esclusione/inapplicabilità non corrette.
Il comma 5 dispone l'applicazione delle introdotte norme con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il comma 6 amplia l'utilizzabilità dello strumento delle indagini finanziarie, consentendo alla Guardia di finanza di avvalersene anche per effettuare segnalazioni all'Agenzia delle entrate, volte a sollecitare l'emanazione di misure cautelari.
Il comma 7 prevede che le comunicazioni relative alle infrazioni dei limiti all'uso del contante - effettuate dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio al Ministero dell'economia e delle finanze - siano trasmesse alla Guardia di finanza, in luogo del loro diretto invio all'Agenzia delle entrate.
Il comma 8, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, in sede di pianificazione degli accertamenti fiscali da essi compiuti, tengano conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.
Il comma 9 interviene sulle norme che regolano la cancellazione delle partite IVA inattive, al fine di introdurre una disciplina più articolata per l'individuazione e la cancellazione delle suddette, con specifiche forme di contraddittorio tra l'Agenzia delle entrate il contribuente.
In particolare, la lettera a) del comma 9 novella il comma 15-quinquies dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedendo che l'Agenzia delle entrate possa individuare i soggetti titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria.
Si prevede inoltre l'instaurazione di un contraddittorio con i contribuenti così individuati, ai quali l'Agenzia a comunica che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA.
La lettera b) del comma 9 introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 un nuovo articolo 35-quater, con finalità di contrasto alle frodi in materia di IVA, il quale prevede che l'Agenzia delle entrate predisponga un servizio di libero accesso al pubblico che consenta di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA e le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.
Il comma 10 ridetermina alcuni taluni termini fissati dalla legge per il controllo

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dell'autoliquidazione dell'imposta di registro dovuta in rapporto a contratti di locazione e affitto di immobili.
In particolare, fermi restando i termini per il controllo della liquidazione degli atti registrati o presentati in via telematica, si dispone che l'imposta dovuta in rapporto a locazioni e affitti di immobili, relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe dei predetti contratti, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, siano richieste dal fisco, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
Il comma 11 abroga la disposizione (contenuta nell'articolo 14, comma 10, della legge n. 183 del 2011 - legge di stabilità 2012) che autorizzava i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, ove effettuassero operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, a sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili: tali soggetti non potranno pertanto più adempiere all'obbligo di tenuta delle scritture contabili mediante i predetti documenti bancari.
Il comma 12 integra la disciplina del cosiddetto «accertamento esecutivo», in particolare prescrivendo che l'agente della riscossione debba informare il contribuente di aver preso in carico le somme per la riscossione, salva l'ipotesi in cui l'esecuzione forzata sia sospesa, ed allungando di un anno i termini per l'eventuale avvio dell'espropriazione forzata dei beni del contribuente.
Vengono inoltre integrate le disposizioni in materia di avviso di addebito per la riscossione dei crediti INPS, prevedendo che, ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di addebito tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso, in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
I commi da 13 a 17 recano disposizioni in materia di bollo, valori scudati e attività finanziarie all'estero.
In particolare, il comma 13 assoggetta all'imposta di bollo in misura proporzionale le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.
La norma specifica che l'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso).
Il comma 14 modifica la nota 3-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, sopprimendo, a fini di coordinamento, il riferimento ivi contenuto agli «strumenti». Il Senato ha inoltre introdotto un'integrazione alla nota 3-ter, disponendo che per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1o gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione per i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000 prevista dal periodo precedente della nota stessa. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.
Il comma 15 dispone l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 13 e 14 a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il comma 16 reca una serie di modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011.
In particolare, la lettera a) del comma 16 inserisce un nuovo comma 3-bis, al fine di prevedere che, per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.
La lettera b) modifica il comma 7 dell'articolo 19 al fine di includervi il

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riferimento al comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, consentendo in tal modo lo scomputo dall'imposta di bollo di cui al comma 6 (ossia dall'imposta speciale dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate) dell'imposta di bollo corrisposta con riferimento alle medesime attività nel 2011, nel caso in cui l'attività rimpatriata sia costituita da denaro.
La lettera c) modifica il comma 8 dell'articolo 19 del predetto decreto-legge n. 201, al fine di prorogare al 16 maggio (rispetto al 16 febbraio previsto dal testo previgente) il termine di versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011.
A tale proroga è riconnessa la previsione del comma 17 che consente, per il solo 2012, il versamento dell'imposta di cui al comma 8 entro il termine del 16 maggio, prevedendo altresì che, fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non si configurano violazioni in materia di versamenti.
La lettera d) del comma 16 modifica il comma 11 dell'articolo 19, al fine di prevedere che per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di bollo speciale dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate - nonché per il relativo contenzioso - trovano applicazione le norme relative alle imposte sui redditi (anziché quelle in materia di imposta di bollo, come stabilito dal testo previgente).
La lettera e) modifica il comma 15 dell'articolo 19, concernente l'imposta sugli immobili detenuti all'estero, prevedendo anzitutto che l'imposta, stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili, non è dovuta se l'importo non supera 200 euro. Al riguardo si specifica che il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
In secondo luogo si prevede che, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea, o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero per l'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello come precedentemente individuato.
La lettera f) inserisce nell'articolo 19 un nuovo comma 15-bis, al fine di prevedere anzitutto una riduzione dell'imposta (dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili) per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.
La riduzione riguarda esclusivamente l'immobile adibito ad abitazione principale all'estero e le relative pertinenze e si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero.
Viene in secondo luogo introdotta una detrazione forfetaria di 200 euro da scomputare dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, che va rapportata:
al periodo dell'anno durante il quale si verifica il vincolo di destinazione;
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è aumentata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di 400 euro.
La lettera g) modifica il comma 16 dell'articolo 19 al fine di prevedere, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla

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Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, la possibilità di dedurre dall'imposta sugli immobili dovuta in Italia le eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile (purché non si sia già fruito dell'articolo 165 del TUIR, ossia del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero).
La lettera h) modifica il comma 20 dell'articolo 19 al fine di prevedere che, per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta sul valore delle attività finanziarie è stabilita in misura fissa.
La lettera i) inserisce un nuovo comma 23-bis, al fine di chiarire che per le attività finanziarie oggetto di scudo fiscale non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.
I commi da 18 a 21 estendono l'ambito operativo di alcune misure, già vigenti nell'ordinamento, volte a contrastare gli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione.
In particolare il comma 18 modifica la disciplina dell'utilizzo in compensazione di crediti IVA, novellando l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, in termini tali da abbassare da 10.000 a 5.000 euro la soglia fino alla quale si può procedere alla compensazione dei crediti IVA anche senza presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito.
Il comma 19 modifica il comma 49-bis dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 , che consente l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA (annuali o infrannuali) superiori a una certa soglia esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, riducendo la predetta soglia da 10.000 a 5.000 euro.
Il comma 20 affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la possibilità di stabilire termini e ulteriori modalità attuative delle disposizioni introdotte dai commi 18 e 19.
Il comma 21, in relazione a quanto disposto dai commi da 18 a 20 (risparmio derivante dalle minori compensazioni), riduce le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» di un ammontare pari a 249 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 299 milioni di euro a decorrere dal 2013.
Il comma 21-bis interviene sull'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale ha modificato la disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA con una norma interpretativa, al fine di chiarire che l'introduzione nel deposito IVA - e quindi la non imponibilità della prestazione di servizi al tributo - avviene indipendentemente dai tempi di giacenza o dallo scarico del mezzo di trasporto.
Il comma 22 estende i poteri di accesso dell'amministrazione finanziaria anche ai locali utilizzati dagli enti non commerciali e dalle ONLUS, ovvero dai cosiddetti enti del «terzo settore».
Il comma 23 dispone la soppressione, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, dell'Agenzia per le ONLUS. I compiti e le funzioni esercitati dall'Agenzia, sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che per il loro esercizio potrà adeguare l'assetto organizzativo, senza maggiori oneri, attraverso l'adozione di regolamenti di delegificazione.
Lo svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene mediante l'utilizzo delle risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge n. 133 del 1999 , fissate, a decorrere dal 1999, entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue. Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre previsto che tali risorse siano integrate con i fondi giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, le predette attività continuano ad essere esercitate presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
L'ultimo periodo del comma stabilisce che, nelle more delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 2011, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni esercitate dalla soppressa Agenzia vengano trasferite alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 24, primo periodo, autorizza l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, da completarsi entro il 31 dicembre 2013.
La disposizione, oltre a ribadire i limiti assunzionali previsti ex lege, subordina la predetta autorizzazione all'espletamento delle procedure concorsuali alla esigenza urgente di assicurare la funzionalità delle strutture e di garantire un'efficace contrasto all'evasione.
Al secondo periodo, si prevede, altresì, che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, salvi gli incarichi già affidati, le predette Agenzie potranno attribuire ai propri funzionari incarichi dirigenziali a tempo determinato la cui durata è fissata in relazione al tempo di copertura del posto vacante mediante concorso.
Ai sensi del terzo e quarto periodo gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, per i quali compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti, sono attribuiti con procedura selettiva.
Il quinto periodo stabilisce poi che, a seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali, le agenzie non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari, facendo tuttavia salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la quota percentuale di incarichi dirigenziali attribuibili a soggetti esterni.
Il sesto periodo stabilisce in prima battuta che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame per le agenzie fiscali si provveda con le risorse disponibili sui rispettivi bilanci. Si prevede, inoltre, che alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia del territorio, si provvede mediante corrispondente utilizzo Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
Il comma 24-bis autorizza la Guardia di finanza ad effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni di ispettori, nei limiti di organico e di spesa attualmente stabiliti, potendo utilizzare il cinquanta per cento delle vacanze in organico nel ruolo di appuntati e finanzieri, al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa per una più incisiva attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea, anche in attuazione delle disposizioni del decreto-legge.
Il comma 25 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi statali, a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La norma specifica che le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo, i quali ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Il comma 25-bis reca una norma di interpretazione autentica del terzo periodo del comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale indica le finalità del Fondo per la tutela

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dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, prevedendo che tale disposizione si interpreta nel senso che i contributi statali a valere sul Fondo sono concessi per interventi, realizzati o da realizzare da parte degli enti nei rispettivi territori.
L'articolo 9 intende potenziare le procedure per l'accertamento in materia doganale.
In particolare, il comma 1 aggiunge un periodo al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990, recante il riordino degli istituti doganali e alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, attribuendo al direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, al direttore provinciale dell'Agenzia delle dogane, la facoltà di rilasciare le autorizzazioni per le richieste gli informazioni sul flusso dei rapporti finanziari e sui flussi di merci. In tal modo si consente all'Agenzia di delle dogane può chiedere informazioni agli istituti di credito, Poste italiane e intermediari finanziari sul flusso dei rapporti finanziari e sui flussi di merci, al fine di ricostruirne la provenienza e la destinazione, anche in sede di controlli a posteriori e non solo nell'ambito dei controlli sugli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.
Il comma 2 inserisce un nuovo comma 8-bis nell'articolo 53 del decreto legislativo 504 del 1995 (testo unico sulle accise), relativamente all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica a ai relativi adempimenti, prevedendo che i soggetti i quali procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (quindi i «venditori») dovranno indicare - fra gli elementi necessari all'accertamento del debito di imposta, ai fini della compilazione della dichiarazione annuale - i consumi fatturati nell'anno con applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.
La ratio della novella è quella di dirimere i dubbi interpretativi sorti a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico che ha comportato la separazione fra attività di vendita e attività di distribuzione.
Il comma 3 inserisce nel codice civile un nuovo articolo 2783-ter, il quale equipara, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sull'ordine dei privilegi, i crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea (si tratta in sostanza dei dazi doganali e dei contributi previsti nell'ambito dell'organizzazione dei mercati dello zucchero), ai crediti dello Stato relativi all'IVA, recependo in tal modo una sollecitazione delle istituzioni comunitarie.
I commi da 3-bis a 3-sexies, introdotti durante l'esame al Senato, recano disposizioni volte all'accelerazione delle procedure di riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e della relativa IVA all'importazione.
In particolare, il comma 3-bis attribuisce valore di titolo esecutivo agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 16 del nuovo Codice doganale comunitario, e finalizzati alla riscossione delle risorse proprie tradizionali UE e della relativa IVA all'importazione, decorsi dieci giorni dalla notifica.
In tale ambito si prevede che l'atto di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto e l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, il quale definisce anche le modalità di trasmissione dell'atto di accertamento all'agente della riscossione.
Il comma 3-ter stabilisce che l'agente della riscossione, sulla base del predetto titolo esecutivo, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le

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facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
La disposizione specifica che, ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'atto di accertamento, come trasmesso all'agente della riscossione, sostituisce a tutti gli effetti l'esibizione dell'atto stesso, in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di accertamento, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso con cui si intima il debitore ad adempiere l'obbligo entro cinque giorni.
Il comma 3-quater dispone che, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di accertamento siano maggiorate degli interessi di mora; la disposizione precisa che all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
Il comma 3-quinquies precisa che, ai fini della procedura di riscossione accelerata introdotta dai commi da 3-bis a 3-quater, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti di accertamento doganale indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione, secondo le disposizioni di cui ai commi 3-bis a 3-sexies.
Il comma 3-sexies stabilisce che la rateizzazione delle somme dovute può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.
L'articolo 10, comma 1, autorizza l'AAMS a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo - con una dotazione non superiore a 100.000 euro annui -, disciplinato con decreto del Direttore generale dell'AAMS, destinato ad effettuare da parte del personale AAMS operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da gioco con vincita in denaro, al solo fine di verificare eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori.
Le risorse del fondo possono essere utilizzate per le medesime finalità - previo concerto con le competenti strutture dell'AAMS - anche dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza.
La norma specifica che con ulteriore decreto ministeriale sono disciplinate le modalità sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività di cui al comma in esame può effettuare le operazioni di gioco, precisandosi che eventuali vincite conseguite dal predetto personale sono riversate al predetto fondo.
Il comma 2, alla lettera a) novella il comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, estendendo l'applicazione della «documentazione antimafia» anche al coniuge non separato del legale rappresentante e degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società-socia, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nel caso di detenzione in misura superiore al 2 per cento della partecipazione al capitale o al patrimonio di società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici attraverso altre società di capitali.
La lettera a-bis) del comma 2 obbliga tutte le figure a vario titolo operanti nella «filiera» del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento.
La lettera b) novella il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, in tema di divieti di partecipazione a gare e di rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, prevedendo anche la perdita della concessioni in materia di giochi pubblici il cui titolare o il rappresentante legale risulti condannato anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato per determinati reati.

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Per quanto riguarda le fattispecie delittuose considerate ai fini della esclusione dal partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica e dall'ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici, oltre ai reati già previsti riferiti agli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, la norma aggiunge quelli di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione per atti d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio e usura, nonché di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
Inoltre la disposizione estende il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato.
Il comma 3 prevede che con regolamento si modifichi il decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, recante la disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché il relativo riparto dei proventi.
La predetta revisione ha il fine di:
rilanciare il settore dell'ippica;
organizzare la gestione dei giochi secondo efficienza ed economicità;
prevedere criteri trasparenti e conformi al diritto europeo per la scelta dei concessionari;
assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
garantire una ripartizione delle risorse che consenta all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico lo svolgimento dei propri compiti;
prevedere misure organiche per la promozione della salute e del benessere del cavallo.

Il comma 4, primo periodo, fissa l'importo della posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli in 5 centesimi, fermo restando che l'importo minimo per ogni biglietto giocato non possa essere inferiore a due euro. La norma specifica che la disposizione ha efficacia dal 1o febbraio 2012, cioè un mese prima dell'emanazione del decreto-legge.
Il secondo periodo del comma 4 stabilisce che il «predetto importo» possa essere modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il comma 5 stabilisce che siano definiti in via transattiva tutti i rapporti controversi tra Ministero dell'economia e finanze, Ministero delle politiche agricole e Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, nelle materie riguardanti la gestione dei proventi e delle spese legate al settore ippico.
La norma fissa in merito alcuni criteri, prevedendo che:
a decorrere dal 1o gennaio 2010 le spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche sono ripartite al 50 per cento tra l'AAMS e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, mentre fino al 31 dicembre 2011 tali spese sono poste interamente a carico della prima amministrazione;
relativamente alle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, dovrà essere definita una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari, individuando le modalità di versamento delle relative somme e l'adeguamento delle garanzie fideiussorie.

Conseguentemente viene abrogata la lettera l) del comma 4 dell'articolo 38 del

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decreto-legge n. 223 del 2006, il quale prevedeva un diverso criterio per la definizione dei provvedimenti di contrasto al gioco irregolare.
Il comma 6 destina, per l'anno 2012 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica. Tale somma viene prelevata dalla somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro che era nelle disponibilità del Ministero delle politiche agricole e forestali per le attività di sua competenza.
Il comma 7 consente all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, di intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 8 sopprime la lettera p) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009 (cosiddetto «decreto-legge Abruzzo»), eliminando in tal modo la facoltà per l'AAMS di attivare nuovi giochi di sorte legati al consumo.
Il comma 9 consente il consolidamento delle entrate da giochi, confermando con norma di rango primario il decreto del Direttore generale dell'AAMS 12 ottobre 2011, emanato ai sensi articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 (e che era stato impugnato da una pluralità di concessionari e sospeso in sede giurisdizionale), il quale, introducendo una serie di interventi incrementativi del prelievo in materia di giochi, nonché nuove formule di gioco, concorreva ad assicurare, per il triennio 2012-2014, maggiori entrate complessive per 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2012.
A seguito delle modifiche apportate dal Senato, il comma 9 modifica inoltre il predetto decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011, relativamente al termine per l'emanazione degli ulteriori decreti direttoriali sul gioco del lotto, che viene anticipato dal 31 dicembre 2012 al 1o settembre 2012, mentre quelli concernenti i giochi numerici a totalizzatore nazionale sono anticipati dal 31 dicembre 2012 al 1o luglio 2012.
Viene inoltre differito, limitatamente alle vincite alle videolottery - VLT, al 1o settembre 2012 il diritto di prelievo addizionale del 6 per cento per le vincite di importo superiore ai 500 euro.
Il comma 9-bis sostituisce l'articolo 24, comma 40, lettera a), del decreto-legge n. 98 del 2011, con cui si prevede l'istituzione di un nuovo concorso numerico da svolgersi in ambito europeo. La nuova formulazione del testo, confermando la giocata minima di 2 euro, la destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e del 50 per cento a montepremi, prevede che confluiscano altresì a montepremi le vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco.
Il comma 9-ter ricomprende anche le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'AAMS in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro tra le competenze inderogabili del TAR del Lazio, sede di Roma, salvo il caso di ulteriori previsioni di legge.
Il comma 9-quater reca una disposizione interpretativa di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 40 del 2010, il quale, in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, vieta ogni pratica o rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsto in forma espressa e regolato negli atti di gara.
In tale ambito la norma interpretativa specifica che tale disposizione trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data del 26

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maggio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 73 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 40.
L'articolo 11, comma 1, interviene sull'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 inserendo, dopo il comma 4, un nuovo comma 4-bis volto a prevedere che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.
Al fine di coordinare le modifiche apportate dal comma 1 il comma 2, sopprimendo il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005, elimina la previgente previsione secondo cui la predetta omessa, incompleta o infedele comunicazione comportava l'indeducibilità della relativa componente reddituale negativa.
Parallelamente, il comma 3 sopprime l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2002, il quale prevedeva, per le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni immobilizzate di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la sanzione dell'indeducibilità del componente negativo di reddito nel caso in cui il contribuente non effettui l'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.
Il comma 4 sostituisce l'articolo 303 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, per rafforzarne il dispositivo sanzionatorio, graduandolo in ragione del valore dell'infrazione. In particolare si stabilisce che, se i diritti di confine accertati sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza degli stessi supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa applicabile è determinata nei seguenti importi:
per i diritti fino a 500 euro, da 103 a 500 euro;
per i diritti da 500,1 al 1.000 euro, da 1.000 a 5.000 euro;
per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, da 5.000 a 15.000 euro;
per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, da 15.000 a 30.000 euro;
per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, da 30.000 euro a 10 volte l'importo dei diritti.

La norma sopprime inoltre, la disposizione che diminuiva l'entità della sanzione nei casi di buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero di collaborazione del dichiarante nel fornire gli elementi necessari per l'accertamento del valore.
I commi 5 e 6 inaspriscono le sanzioni amministrative previste dal testo unico in materia di accise per le infrazioni in sede di dichiarazioni nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica, cui sono tenuti i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai citati prodotti.
In particolare, il comma 5 modifica gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 dell'articolo 50 e dal comma 5 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 504 del 1995, mentre il comma 6 inserisce nell'articolo 1 del decreto-legge n. 262 del 2006 un nuovo comma 1-bis, il quale stabilisce l'applicazione della previsione sanzionatoria di cui al predetto articolo 50 nel caso di omessa, incompleta o tardiva presentazione di dati, documenti e dichiarazioni, nonché in caso di dichiarazione di valori difformi da quelli accertati.
Il comma 7 fissa il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale in riferimento a quelle unità immobiliari cui è stata attribuita una rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo che i soggetti obbligati ad inviare gli atti in questione devono provvedere entro 120 giorni dalla pubblicazione

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in Gazzetta Ufficiale del comunicato (previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 225 del 2010), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia del territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i comuni interessati, con il quale è notificata l'attribuzione della rendita presunta.
La disposizione specifica che, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, si applica l'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale stabilisce la quadruplicazione, a decorrere dal 1o luglio 2011, degli importi delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell'Agenzia del territorio, prevedendo altresì che il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile.
Il comma 8 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 195 del 2008 in materia valutaria, elevando la misura delle sanzioni e dell'oblazione previste in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione nel trasporto di denaro contante.
In particolare, la norma riduce nel limite del 30 per cento la misura del sequestro, qualora il denaro che si tenta di trasferire all'estero non superi di 10.000 euro la soglia prevista dall'articolo 3 (10.000 euro); nel caso in cui, invece, l'eccedenza sia superiore a 10.000 il sequestro è eseguito nel limite del 50 per cento.
Con riferimento all'oblazione, la norma eleva gli importi e restringe i requisiti per l'utilizzo della stessa. Infatti, si prevede che il soggetto cui è stata contestata la violazione possa chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3, se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;
b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40.000 euro.
Rimane fermo, in ogni caso, che la somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro. Vengono inoltre dettate nuove disposizioni sulle modalità di pagamento, che può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta, con eventuale prove dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane dalla Guardia di finanza che le ha ricevute.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando:
a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia dei 10.000 euro superi 40.000 euro (in luogo dei precedenti 250.000);
b) il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei cinque anni (in luogo dei precedenti trecentosessantacinque giorni) antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Con riferimento al procedimento per l'irrogazione della sanzione, la disposizione estende il termine di centottanta giorni entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze deve adottare il decreto motivato che determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, prevedendo che tale termine decorre dalla data in cui riceve i verbali di contestazione (non più dalla scadenza del termine per la ricezione dell'atto di contestazione).
Con riferimento alla sanzione, rispetto alla disciplina previgente, questa è diminuita per le violazioni più lievi ed è aumentata rispetto a quelle più gravi.
In particolare, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2008 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita, fermo restando un minimo di 300 euro, nelle seguenti misure:
a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in

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eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
b) dal 30 al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.

La disposizione prevede inoltre l'applicazione degli articoli 23, commi 1 e 3, 23-bis e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 (Testo unico delle norme in materia valutaria), in tema di criteri di determinazione delle sanzioni, principio di legalità e prescrizione delle sanzioni, eliminando la limitazione, prevista dalla disciplina previgente, secondo cui le norme richiamate si applicavano «in quanto compatibili».
L'articolo 12, ai commi 1 e 2, modifica la disciplina della revisione dell'accertamento definitivo in materia doganale.
In particolare, la lettera a) del comma 1 sopprime il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990, il quale prevedeva che gli operatori doganale potevano presentare istanza di revisione all'accertamento doganale e che avverso il rigetto tacito o espresso dell'istanza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Direttore compartimentale.
La lettera b) del medesimo comma 1 dispone invece l'abrogazione del comma 7 del citato articolo 11 del decreto legislativo n. 374, ai sensi del quale, a seguito dell'emissione da parte dell'ufficio doganale dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica, l'operatore può contestare la rettifica medesima.
In connessione con il comma 1, il comma 2 fa salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie già instaurati, in sede di revisione di accertamento, alla data di entrata in vigore del decreto-legge (2 marzo 2012).
I commi 3 e 4 recano modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992, relativamente all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario.
In particolare la lettera b) del comma 3 introduce un nuovo articolo 69-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992 al fine di integrare la suddetta disciplina relativamente alle sentenze concernenti le operazioni catastali: in tale ambito si prevede l'aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente.
Nella medesima prospettiva, al fine di assicurare la conoscibilità dell'iter giurisdizionale concernente i ricorsi in materia di operazioni catastali, il comma 4 dispone l'annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, negli atti catastali, secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.
Per ragioni di coordinamento normativo, la lettera a) del comma 3 modifica l'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 546, per quanto concerne l'elenco degli atti impugnabili nell'ambito del processo tributario, correggendo, relativamente alle operazioni catastali, il riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 546, in quanto gli atti relativi alle predette operazioni catastali sono indicati nel comma 2 del medesimo articolo 2.
Il comma 3-bis, novellando il comma 10 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, esclude il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario dall'afflusso al fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di modifica della disciplina del contributo unificato recate dai precedenti commi da 6 a 9 del medesimo articolo 37. Conseguentemente anche gli interventi in materia di giustizia tributaria non sono più ricompresi tra le finalità del fondo.
Il comma 3-ter stabilisce che le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte destinata alle assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori

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dello Stato, sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, in favore degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza e per la restante metà all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.
Il comma 4-bis istituisce il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In tale ruolo unico sono inseriti, anche se temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale in servizio secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica.
La norma detta quindi specifiche modalità di inserimento in ruolo per i componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011 ai sensi del decreto-legge n. 98 del 2011. In tal caso, si prevede che i candidati risultati idonei siano inseriti nel ruolo secondo l'ordine conseguito in funzione del punteggio per i titoli valutati, prescindendo dalla scelta effettuata in relazione alle sedi. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio prevale l'anzianità anagrafica.
A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Il comma 5 interviene sulla disciplina delle spese di giustizia nel processo in cui è parte un'Amministrazione pubblica, chiarendo che la norma di favore in base alla quale le spese di giustizia a carico dell'Amministrazione pubblica sono ammesse alla prenotazione a debito e, pertanto, sono versate solo se l'Amministrazione risulta soccombente nel contenzioso, si applicabilità anche alle agenzie delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.
Il comma 6 prevede che per i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorie, ceduti a terzi prima dell'entrata in vigore della legge n.410 del 1999, si applichi lo stesso tasso di interesse che ha interessato i crediti di cui i Consorzi erano titolari al momento dell'entrata in vigore della stessa legge n.410. Il tasso di riferimento è pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento, con capitalizzazione annuale fino al 31 dicembre 1995 ed interessi legali per gli anni successivi.
In connessione con il comma 6, comma 7 fa salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato.
I commi da 8 a 11-ter affrontano il tema dell'acquisto da parte della Regione Campania del termovalorizzatore di Acerra.
Il comma 8 autorizza la regione Campania ad utilizzare i fondi europei, e nello specifico le risorse del Fondo di sviluppo e di coesione 2007-2013 relative al programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra. La norma dispone inoltre il trasferimento alla stessa Regione delle risorse necessarie, quantificate in circa 355 milioni di euro.
Il comma 9 prevede che le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto del predetto termovalorizzatore siano destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.
Il comma 10 dispone che ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della suddetta somma di 355 milioni di euro, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto di termovalorizzazione, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. La norma esenta inoltre da imposizione fiscale ogni atto perfezionato in attuazione della predetta disposizione.
Il comma 11 esclude dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, nonché le spese per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque. La norma specifica che la predetta esclusione dal patto di stabilità operi nei limiti dei ricavi derivanti dalla vendita di energia spettanti annualmente alla Regione, per un ammontare massimo di 60 milioni di euro annui.

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Sono altresì escluse le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto del termovalorizzatore ora destinate alla Regione Campania quale contributo dello Stato.
Il comma 11-bis stabilisce che non sono soggette a esecuzione forzata, in quanto qualificabili come entrate a destinazione vincolata:
le somme finalizzate all'acquisto del termovalorizzatore di Acerra;
le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto e destinate dal comma 9 alla Regione quale contributo dello Stato;
previa adozione da parte della Regione della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque.

Il comma 11-ter, prevede, al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra, la possibilità di mantenere, su richiesta della Regione Campania, per la durata di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il presidio militare già in essere, con oneri quantificati in euro 1.007.527, a carico della quota spettante alla regione Campania dai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.
Il comma 11-quater, novellando l'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, stabilisce che la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte di regioni ed enti locali (che può essere ottenuta ai sensi del predetto articolo 9, comma 3-bis, dal creditore per crediti certi, liquidi ed esigibili) possa essere fatta valere anche al fine di consentire al creditore medesimo, oltre che la cessione «pro soluto», anche la cessione «pro solvendo» a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. La norma dispone che la forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
Il comma 11-quinquies prevede che il complesso delle disposizioni richiamate dal comma 11-quater in materia di certificazione dei crediti per somministrazioni, forniture e appalti di regioni ed enti locali trovi applicazione anche nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, demandando la definizione delle relative modalità di attuazione a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 11-sexies novella l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, che al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi del bilancio dello Stato, ha previsto l'incremento dei fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, rispettivamente, negli importi di 2 miliardi di euro e di 700 milioni di euro per l'anno 2012.In tale ambito la novella prevede che una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1 miliardo di euro, è assegnata agli enti locali per il pagamento dei predetti crediti. La norma specifica che l'utilizzo delle suddette somme non deve comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 13 reca la copertura degli oneri recati dal decreto-legge, stimati complessivamente in 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, 245,6 milioni di euro per l'anno 2013, 246,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

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A tal fine si prevede che agli oneri recati dalle seguenti disposizioni introdotte: dall'articolo 3, comma 10; dall'articolo 4, comma 11; dall'articolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, si provvede mediante utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 8, comma 21.
L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
Ricorda quindi che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, della Commissione, nella riunione di ieri, ha definito l'organizzazione dei lavori per l'esame del provvedimento, tenendo conto del fatto che il termine di conversione del decreto scadrà il 2 maggio prossimo, e che, al fine di consentire alla Camera di modificare il testo, rinviandolo in terza lettura al Senato, l'inizio della discussione in Assemblea avrà luogo nella seduta di mercoledì 18 aprile.
In tale contesto il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 16 di mercoledì 11 aprile, prevedendosi che l'esame prosegua nelle giornate di giovedì 12, venerdì 13 e lunedì 16, per concludersi entro l'ora di pranzo di martedì 17.
Ritiene quindi opportuno rinviare gli interventi sul merito del provvedimento alla fase successiva, anche per consentire ai deputati di approfondire il contenuto del decreto-legge che, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, risulta piuttosto articolato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.