CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 aprile 2012
634.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 28

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 aprile 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto e Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).
COM(2012)11 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, rileva che la Commissione giustizia avvia oggi l'esame di un pacchetto legislativo volto all'istituzione di un nuovo quadro giuridico per la protezione dei dati personali nell'Unione europea. Si tratta della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2012)11 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE, e della proposta di direttiva COM(2012)10 del Parlamento

Pag. 29

europeo e del Consiglio concernente la tutela della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI.
Il pacchetto di proposte intende rafforzare la tutela dei dati personali nell'UE, sostituendo la normativa vigente con strumenti giuridici maggiormente vincolanti: un regolamento in sostituzione della direttiva 95/46/CE, allo scopo di ottenere una uniforme applicazione delle disposizioni generali sulla protezione dei dati in tutto il territorio dell'UE. Nelle intenzioni della Commissione europea, l'applicabilità diretta del regolamento nei diversi ordinamenti nazionali dovrebbe permettere di ridurre la frammentazione giuridica e offrire maggiori certezze grazie all'introduzione di una serie di norme di base armonizzate; una direttiva in sostituzione della decisione quadro 2008/977/GAI per la protezione dei dati nell'ambito delle attività svolte a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. La Commissione intende avvalersi in questo modo delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, che, abolendo la precedente struttura a pilastri dell'Unione, ha permesso di estendere alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (ex terzo pilastro) gli strumenti legislativi (regolamenti e direttive) prima riservati alle materia comunitarie (ex primo pilastro). La Commissione ritiene che la direttiva sia lo strumento migliore per garantire l'armonizzazione a livello dell'UE e per dare al tempo stesso la flessibilità necessaria agli Stati membri, in un settore particolarmente delicato quale la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.
Nella relazione introduttiva alla proposta di regolamento COM(2012)11, la Commissione sottolinea che, sebbene la vigente direttiva 95/46/CE miri a garantire un livello equivalente di protezione dei dati nell'Unione, le persistenti differenze quanto all'applicazione delle norme nei diversi Stati membri sono tali da produrre oneri amministrativi per le imprese pari a circa 3 miliardi di euro all'anno e disincentivano le PMI che operano nel mercato unico dall'espandere le loro attività all'estero.
La Commissione sottolinea inoltre che a causa dell'assenza di armonizzazione delle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati e dei poteri diseguali delle autorità di protezione dei dati, l'esercizio dei diritti da parte delle persone fisiche è più difficile in alcuni Stati membri rispetto ad altri. Inoltre la Commissione rileva la necessità di adeguare il quadro normativo in considerazione dello sviluppo delle attività on-line e della rapidità dell'evoluzione tecnologica.
Rispetto alla direttiva 95/46/CE, comprendente sette capi e 34 articoli, la proposta di regolamento COM(2012)11 riorganizza il contenuto, ampliandolo notevolmente e declinandolo in ben 91 articoli.
Venendo più in particolare ai contenuti della proposta di regolamento merita sottolineare alcune specifiche disposizioni, in ragione del carattere innovativo delle stesse e del loro impatto sulla normativa nazionale.
In particolare, all'articolo 4, la proposta di regolamento, pur riprendendo in gran parte il quadro definitorio della direttiva del 1995, contiene alcune novità rispetto all'articolo 4, comma 1, del Codice della privacy: la definizione di trattamento viene ampliata, comprendendo anche «la strutturazione, la memorizzazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione» di dati personali; vengono definiti i dati genetici (tutti i dati, di qualsiasi natura, riguardanti le caratteristiche di una persona fisica che siano ereditarie o acquisite in uno stadio precoce di sviluppo prenatale) ed i dati biometrici (relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i rilievi dattiloscopici) mentre si esplicita il contenuto dei dati relativi alla salute (qualsiasi informazione attinente

Pag. 30

alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona).
Particolare rilievo assume la definizione di « consenso dell'interessato», intendendosi per tale qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica informata ed esplicita con la quale l'interessato accetta, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Si precisa inoltre, cosa che non faceva la direttiva 95/46/CE, che il consenso deve essere «esplicito» ed si esclude, quindi, il consenso tacito o passivo.
L'articolo 8 introduce specifiche condizioni per la liceità del trattamento dei dati personali dei minori, stabilendo che per i minori di età inferiore ai tredici anni il consenso deve essere espresso o autorizzato dal genitore o dal tutore del minore.
L'articolo 17 amplia le possibilità di esercizio del diritto alla cancellazione, (disposizioni relative alla cancellazione erano già contenute nell'articolo 12, della direttiva 95/46/CE) e introduce, in aggiunta a quello della cancellazione, il principio del diritto all'oblio senza tuttavia provvedere ad una sua esaustiva definizione e all'identificazione chiara e precisa di tutti i pertinenti elementi ad esso sottesi.
L'articolo stabilisce che l'interessato avrà il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati. Qualora abbia reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento di cui è tenuto ad informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione. Il responsabile del trattamento sarà tenuto a provvedere senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario: per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.
Attualmente l'articolo 7, comma 3, del Codice della privacy prevede il diritto dell'interessato di ottenere l'attestazione che le operazioni di cancellazione sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi «eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato».
L'articolo 18 introduce il diritto dell'interessato alla portabilità dei dati, vale a dire il diritto di trasferire i propri dati da un sistema di trattamento elettronico a un altro, senza che il responsabile del trattamento possa impedirlo. In particolare, l'interessato ha il diritto, ove i dati personali siano trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati trattati in un formato elettronico e strutturato che sia di uso comune e gli consenta di farne ulteriore uso.
L'articolo 19 conferma il diritto di opposizione dell'interessato ha il diritto di per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali salvo che il responsabile del trattamento dimostri l'esistenza di motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali effettuato per tali finalità. Tale diritto deve essere comunicato esplicitamente all'interessato in modo intelligibile ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.
L'articolo 20 sancisce il diritto di non essere sottoposto a misure basate sulla profilazione. In particolare, si stabilisce che chiunque ha il diritto di non essere

Pag. 31

sottoposto a una misura che produca effetti giuridici o significativamente incida sulla sua persona, basata unicamente su un trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento. La profilazione è consentita soltanto se il trattamento: a) è effettuato nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, oppure b) è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato, oppure c) si basa sul consenso dell'interessato.
L'articolo 21 (Limitazioni) stabilisce che l'Unione o gli Stati membri possano limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti relativi al trattamento dei dati personali, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare: a) la pubblica sicurezza; b) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati; c) altri interessi pubblici dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, e la stabilità e l'integrità del mercato; d) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; e) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d); f) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui.
La Commissione sottolinea che tale disposizione risponde agli obblighi discendenti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. In particolare la Commissione osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale.
Si osserva che a fronte del carattere dettagliato delle norme in materia di diritti dell'interessato contenute nella proposta di regolamento, il dettato della disposizione in questione non presenta lo stesso livello di definizione, prefigurando la possibilità di interpretazioni assai ampie dei casi di limitazioni, con la possibilità di determinare significative difformità tra i regimi applicati dai diversi Stati membri e il conseguente rischio di incidere negativamente sul rafforzamento della protezione dei dati personali, obiettivo prioritario della proposta di regolamento in esame.
In proposito si ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.
L'articolo 28 introduce l'obbligo per i responsabili e gli incaricati del trattamento di conservare la documentazione delle operazioni effettuate sotto la propria responsabilità, in sostituzione della notifica indiscriminata e generale all'autorità di controllo prevista dalla normativa vigente. In sostanza si ritiene che gli obblighi debbano concentrarsi sulle sole operazioni di trattamento che presentano rischi particolari per le libertà dei soggetti interessati.
Secondo la Commissione europea tale disposizione dovrebbe permettere risparmi alle imprese in quanto l'obbligo di notifica avrebbe dimostrato finora un costo pari a circa 130 milioni di euro l'anno, senza produrre vantaggi apprezzabili.
L'articolo 35 introduce la figura obbligatoria del responsabile della protezione dei dati per il settore pubblico e, nel settore privato, per le imprese con 250 o più dipendenti o allorquando le attività principali del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati. La disposizione si basa sull'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE

Pag. 32

che ha permesso agli Stati membri di introdurre tale obbligo in sostituzione di un obbligo generale di notificazione.
La Commissione europea osserva che l'obbligo per gli operatori economici di grandi dimensioni (con più di 250 dipendenti) di designare un responsabile della protezione dei dati non genererebbe costi sproporzionati, in quanto tale figura è già comune in tali imprese. I costi di conformità dovrebbero ammontare a 320 milioni di euro all'anno. Tale obbligo si applicherà a una fascia minima necessaria di responsabili del trattamento, dato che di norma le PMI ne saranno escluse.
In proposito si segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo circa il possibile impatto finanziario dell'obbligo previsto.
Assai puntuali sono anche le disposizioni volte a disciplinare il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi od organizzazioni internazionali. Al riguardo merita segnalare che il Governo aveva evidenziato la necessità di pervenire a un regime tendenzialmente uniforme.
La proposta di regolamento prevede all'articolo 41 che il trasferimento debba essere subordinato alla preventiva adozione, da parte della Commissione, di una decisione che verifichi l'adeguatezza del livello di protezione accordato dallo Stato destinatario delle informazioni. Ampliando il contenuto della direttiva vigente, in base all'articolo 42, qualora la Commissione non abbia preso alcuna preventiva decisione di adeguatezza il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.
Si segnala a tale proposito l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sul combinato disposto degli articoli 41 e 42, con particolare riguardo alla idoneità del relativo dettato normativo a rispondere adeguatamente alle obiezioni sollevate in ordine al trasferimento di dati a paesi terzi, sia relativamente alle esigenze di omogeneità dell'ordinamento sia con riferimento al rischio di determinare situazioni assai differenziate in via di fatto nei diversi ordinamenti.
L'articolo 51 innovando rispetto alla normativa vigente stabilisce che qualora il responsabile del trattamento sia stabilito in più Stati membri, l'autorità competente del luogo di stabilimento principale del responsabile del trattamento acquisisca il ruolo di «sportello unico» per il controllo delle attività trattamento in tutti gli Stati membri.
In proposito si osserva che tale disposizione presenta profili di criticità, poiché pare di fatto privare, in questo caso, i cittadini della possibilità di rivolgersi all'autorità di controllo del proprio Stato membro, con il rischio di rendere più difficoltoso l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato.
Tra le competenze attribuite in via generale alle autorità di controllo, vi è anche l'irrogazione di sanzioni amministrative nel caso di violazione degli obblighi previsti. Le sanzioni pecuniarie sono determinate nel massimo (es. 500.000 euro). Per garantire la loro effettiva dissuasività la proposta individua in alternativa al massimo prefissato una percentuale (es. fino al 2 per cento) sul fatturato mondiale annuo dell'impresa.
A tale proposito occorrerebbe valutare il rapporto tra le disposizioni sanzionatorie penali del Codice della privacy e le disposizioni sanzionatorie amministrative della proposta di regolamento, soprattutto per quegli ambiti nei quali, a fronte di un illecito penale già previsto dalla normativa nazionale, il regolamento individua una sanzione amministrativa. Occorrerebbe inoltre approfondire il rapporto tra l'articolo 78 e l'articolo 79 del regolamento perché, mentre il primo autorizza gli Stati a determinare le sanzioni, il successivo le introduce direttamente, senza affermare il suo carattere recessivo rispetto all'intervento statale. Potrebbe a tal fine risultare utile l'inserimento di una disposizione che indichi il rapporto di specialità tra le diverse norme.

Pag. 33

Si segnala infine che all'articolo 87, al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, la proposta prevede il conferimento alla Commissione del potere del adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE. In proposito si può osservare che l'ampiezza della delega, che presenta un carattere pressoché generalizzata riguardando quasi tutti i profili più rilevanti oggetto della proposta di regolamento, potrebbe risultare eccessiva.
Per quanto riguarda la proposta di direttiva COM(2012)10 essa è volta a stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In particolare gli Stati membri sono tenuti a tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e a garantire che lo scambio dei dati personali da parte delle autorità competenti all'interno dell'Unione non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Innovando rispetto alla decisione quadro vigente, l'articolo 2 (campo di applicazione) non limita l'applicazione della direttiva al trattamento transfrontaliero dei dati, estendendola pertanto a tutte le attività di trattamento svolte da «autorità competenti».
Rispetto al quadro normativo vigente, i principali profili di novità della direttiva risiedono: nell'articolo 5, che impone agli Stati l'obbligo di disporre che, nella misura del possibile, il responsabile del trattamento operi una chiara distinzione tra i dati personali di diverse categorie di interessati (le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato; le persone condannate per un reato; le vittime di reato; i terzi coinvolti nel reato; le persone che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie); nell'articolo 9, sul divieto di profilazione ovvero sul divieto di qualunque misura che produca effetti giuridici negativi o significativamente incida sull'interessato basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutarne aspetti della personalità, salvo che essa sia autorizzata da disposizioni di legge che precisino misure a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato.
Considerata la delicatezza della materia, che costituisce oggetto di disciplina costituzionale o comunque investe principi fondamentali degli ordinamenti nazionali, appare necessario un puntuale confronto con il Governo affinché vengano forniti tutti gli elementi di chiarimento e le valutazioni che sono state prospettate ai fini di una approfondita istruttoria. Raccomanda quindi la presenza ai lavori della Commissione di rappresentanti del Ministero della Giustizia.
Invita la Commissione ad esaminare attentamente la proposta di regolamento, considerando che, qualora venisse approvata, le disposizioni regolamentari troverebbero applicazione diretta nel nostro ordinamento. Non vi sarebbe quindi alcuno spazio per intervenire successivamente in fase di attuazione, come è invece possibile per le direttive europee.
Nel caso in esame la questione è estremamente delicata in quanto la proposta di regolamento reca disposizioni fortemente pregiudizievoli nei confronti delle piccole e medie imprese nonché dei professionisti, considerato che vengono gravati da adempimenti in materia di trattamento dei dati personali del tutto sproporzionati rispetto alla loro ridotta capacità di farvi fronte. A suo parere è inaccettabile che in sede europea non si tenga conto dell'impatto che in concreto possono avere le norme prodotte, violando peraltro il principio di proporzionalità che costituisce uno dei cardini dell'assetto normativo europeo. Ricorda a tale proposito lo «Small Business Act» sulle piccole e medie imprese che, nel creare un quadro strategico finalizzato a sfruttare meglio il potenziale di crescita e di innovazione di queste, tiene conto proprio della peculiarità di tali strutture.

Pag. 34

Preannuncia la propria intenzione di presentare una proposta di parere contrario sulla proposta di regolamento affinché sia chiara per il Governo la necessità di opporsi con forza e determinazione in sede europea a qualsiasi normativa che imponga alle piccole e medie imprese adempimenti inadeguati, in violazione del principio di proporzionalità.
Esprime inoltre la propria contrarietà alle disposizioni in materia di «profilazione» in tutti i casi in cui questa non sia subordinata al consenso specifico del soggetto interessato.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto e Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.
C. 5058, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la proposta di legge C. 5058, approvata dal Senato, è stata messa all'ordine del giorno della Commissione in sede consultiva, su richiesta del rappresentante del gruppo PDL, al fine di valutare un'eventuale richiesta di assegnazione della medesima in sede referente, naturalmente in congiunta con la Commissione esteri.
Ricorda che la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, alla cui ratifica è volta la proposta di legge in esame, ha per oggetto materie di stretta competenza della Commissione giustizia. Do quindi la parola alla relatrice affinché illustri la proposta di legge in esame.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di essere favorevole ad una eventuale assegnazione in sede referente alla Commissione giustizia della proposta di legge in esame purché sia assicurata la sua rapida approvazione. Ricorda che tale proposta è stata presentata al Senato da senatori del suo partito

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore, dichiara di non essere contraria ad una eventuale assegnazione in congiunta della proposta di legge in esame alla Commissione giustizia, considerato che la materia oggetto della Convenzione da ratificare rientra pienamente nella competenza di tale Commissione. Tuttavia invita la Commissione a valutare la circostanza che l'attribuzione del provvedimento in esame alla Commissione giustizia in sede referente potrebbe determinare un rallentamento del suo iter legislativo, che al momento risulta essere in stato avanzato considerato che è stato già fissato per oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Donatella FERRANTI (PD) dopo aver ricordato il ritardo con il quale l'Italia si appresterebbe a ratificare la Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione dichiara che il suo gruppo non è assolutamente contrario ad una assegnazione del provvedimento anche alla Commissione giustizia in sede referente, purché ciò non abbia effetti dilatori. Ritiene peraltro che vi siano tutte le condizioni per ratificare la Convenzione senza inserire nella proposta di legge norme di attuazione, considerato che la materia dei reati contro la pubblica amministrazione è attualmente oggetto di

Pag. 35

esame da parte delle Commissioni riunite I e II in relazione al disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Ferranti. Per tale ragione il gruppo della Lega nord è favorevole ad un mutamento di assegnazione del provvedimento a condizione che siano assicurati tempi celeri per la sua approvazione.

Enrico COSTA (PdL) assicura che la sua richiesta di assegnare in sede referente il provvedimento in esame alla Commissione giustizia non ha alcuna finalità dilatoria, anche considerato che questo è comunque già iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio. Si tratta piuttosto di una richiesta motivata dalla constatazione che gli eventuali emendamenti che potrebbero essere presentati sarebbero diretti ad inserire nell'ordinamento italiano reati estremamente rilevanti, la cui formulazione non può che spettare alla Commissione giustizia. Vi è poi il rischio che la Commissione affari esteri intervenga in tale materia in maniera non coordinata con gli interventi che le Commissioni affari costituzionali e giustizia potrebbero fare in occasione dell'esame degli emendamenti già presentati al disegno di legge C. 4434.

Donatella FERRANTI (PD) condivide l'esigenza espressa dall'onorevole Costa circa la necessità di un coordinamento tra i procedimenti legislativi relativi alla proposta di legge C. 5058, all'esame della Commissione affari esteri e al disegno di legge C. 4434, all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

Giulia BONGIORNO, presidente, osserva che il coordinamento richiamato dall'onorevole Ferranti non può che essere fatto dai gruppi, non avendo alcuna competenza in merito le Presidenze delle diverse Commissioni coinvolte.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo in relazione al coordinamento tra le Commissioni, ritiene che questo possa essere effettuato approvando senza modifiche la proposta di legge C. 5058, affinché l'Italia ratifichi quanto prima la Convenzione di Strasburgo. Per quanto attiene il disegno di legge C. 4434, sarà necessario modificarlo approvando gli emendamenti volti ad adeguare la normativa penale alle esigenze di contrastare il fenomeno della corruzione dilagante in Italia e con i quali potranno anche essere introdotti nell'ordinamento italiano i reati previsti dalla Convenzione di Strasburgo.

Roberto RAO (UdCpTP) condivide un'eventuale assegnazione alla Commissione giustizia in sede referente del provvedimento, considerato che la Convenzione di Strasburgo tratta una materia di stretta competenza della Commissione giustizia. Ricorda che in passato più volte la Commissione giustizia, a causa della presentazione da parte del Governo di provvedimenti di contenuto eterogeneo, si è vista sottrarre la possibilità di esaminare in sede referente disposizioni di contenuto estremamente rilevante rientrante nel proprio ambito.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara di essere favorevole all'assegnazione in congiunta del provvedimento purché ciò non determini dei rallentamenti nell'approvazione finale dello stesso.

Giulia BONGIORNO, presidente, replica all'onorevole Rao che anche la Presidenza della Commissione giustizia tiene a che le prerogative della Commissione non siano lese. Nel caso in esame rileva che i progetti di legge volti a ratificare atti internazionali sono assegnati esclusivamente alla Commissione affari esteri salvo che contengano anche disposizioni di attuazione interna, nel qual caso sono assegnati in congiunta alla Commissione competente nel merito.
La proposta di legge C. 5058 è stata assegnata in sede referente alla sola Commissione affari esteri in quanto il testo approvato dal Senato non contiene alcuna norma di attuazione interna. Naturalmente la Presidenza della Camera non poteva farsi carico di una valutazione relativa alla necessità

Pag. 36

di inserire nel provvedimento in esame norme di attuazione interna di competenza della Commissione giustizia. Spetta alla Commissione competente nel merito, alla quale la proposta di legge viene comunque assegnata in sede consultiva, evidenziare l'esigenza di accompagnare la ratifica dell'atto internazionale con modifiche della legislazione nazionale chiedendo eventualmente l'assegnazione della proposta di legge in sede referente congiunta con la Commissione esteri.

Roberto RAO (UdCpTP), alla luce dell'intervento del Presidente, precisa di essere favorevole ad una assegnazione congiunta del provvedimento senza che ciò debba significare necessariamente l'introduzione di norme di attuazione interna nel provvedimento.

Enrico COSTA (PdL) precisa che la sua richiesta di assegnazione del provvedimento alla Commissione giustizia non è motivato dalla eventuale esigenza di introdurre nella proposta di legge delle norme di attuazione interna, quanto piuttosto dalla constatazione che la Commissione affari esteri ha fissato proprio per oggi il termine per la presentazione degli emendamenti su richiesta dei gruppi. Ciò sembrerebbe significare che da parte di tale Commissione vi sia l'intenzione di introdurre nel testo le predette norme di attuazione. Di fronte a tale eventualità ritiene che non si possa escludere la competenza della Commissione giustizia in sede referente, trattandosi della Commissione a cui è demandata la competenza in merito alle norme penali.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce l'esigenza di approvare il testo trasmesso dal Senato senza alcuna modifica.

Donatella FERRANTI (PD) avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione esteri è stato rinviato a martedì 17 aprile. Ciò consente alla Commissione di non dover decidere necessariamente entro la seduta odierna in merito all'opportunità di chiedere l'assegnazione in sede referente del provvedimento. Ribadisce che anche per il suo gruppo l'eventuale assegnazione in congiunta del provvedimento non deve significare necessariamente che vi è una volontà di introdurre in esso norme di attuazione interna.

Angela NAPOLI (FLpTP) ritiene che prima di prendere qualsiasi decisione in merito ad una eventuale diversa assegnazione della proposta di legge in esame sia necessario che tutti i gruppi si mettano d'accordo in merito ai rapporti tra il procedimento legislativo volto a ratificare la Convenzione di Strasburgo e quello relativo alla cosiddetta legge anticorruzione, chiarendo in quale ambito si debbano approvare gli emendamenti in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Si tratta unicamente di un problema politico che deve essere risolto dai gruppi.

Andrea ORLANDO (PD) sottolinea che il suo gruppo non ha bisogno di alcun chiarimento, considerato che è stata più volte rappresentata l'esigenza di approvare celermente e senza modifiche la proposta di legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo, inserendo le modifiche all'ordinamento penale nel disegno di legge «anticorruzione» all'esame delle Commissioni riunite I e II. Occorre quindi che i deputati appartenenti alla Commissione affari esteri condividano tale percorso non approvando alcun emendamento.

Giulia BONGIORNO, presidente, all'esito del dibattito svoltosi ritiene opportuno rinviare qualsiasi decisione circa una richiesta di nuova assegnazione della proposta di legge in esame alla prossima settimana, auspicando che nel frattempo i gruppi abbiano ben chiaro quale sia il percorso da seguire tenendo conto del procedimento legislativo relativo al disegno di legge C. 4434. Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per mercoledì 13 aprile prossimo.

La seduta termina alle 14.40.

Pag. 37

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.40.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 3 aprile 2012.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO con riferimento a quanto emerso nella seduta di ieri, comunica che, in materia di ordinamenti professionali, il Governo ha intenzione di recepire, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, i principi previsti dall'articolo 1, comma 5, decreto legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, come modificato dal decreto legge n. 1 del 2012, convertito con legge n. 24 del 2012. Dichiara inoltre la massima disponibilità del Governo al dialogo e assicura che l'attuazione della delega avverrà nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento.

Donatella FERRANTI (PD) prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, sottolineando come queste non sembrerebbero risolvere alcun problema ove il Parlamento preferisse disciplinare la materia con legge ordinaria. Ritiene quindi necessaria la presenza del Ministro in Commissione per chiarire la questione.

Manlio CONTENTO (PdL) prende atto di quanto dichiarato dal Governo. Ritiene peraltro opportuno che, quando la Commissione inizierà l'esame degli emendamenti, il Governo possa almeno illustrare i criteri che intende utilizzare per l'attuazione della delega.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo avere ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti scade il 27 aprile 2012, esprime l'auspicio che i lavori della Commissione, che si trovano in una fase avanzata, non debbano subire ulteriori rallentamenti.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO assicura che anche il lavoro per la redazione del regolamento è molto avanzato.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 3291-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 3 aprile 2012.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO con riferimento alle richieste di dati e informazioni formulate nella seduta di ieri, assicura che è già iniziata la verifica dei dati statistici a disposizioni del Ministero. Precisa, inoltre che il Ministro in linea di principio non è contrario a che l'istituto della messa alla prova sia oggetto di norme di dettaglio anziché di una delega legislativa, purché sia possibile redigere in tempi rapidi un testo condiviso. Sottolinea, infatti, come la messa alla prova rappresenti l'istituto sul quale occorre intervenire con la maggiore urgenza. Precisa altresì come il catalogo dei reati

Pag. 38

oggetto di depenalizzazione sia un catalogo minimo, frutto di scelte prudenziali e come, pertanto, il Governo sia aperto a discutere di eventuali estensioni.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, nell'integrare le richieste di dati e informazioni formulate ieri, con riferimento all'istituto della messa alla prova chiede al Governo di fornire anche dati relativi all'applicazione ed alle problematiche applicative dei lavori di pubblica utilità.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che, per affrontare adeguatamente i gravi problemi della giustizia e delle carceri italiane, si debba provvedere alla calendarizzazione anche delle proposte di legge che riguardano le misure cautelari in carcere.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) chiede che sia valutata la possibilità di abbinare ai progetti di legge in titolo anche la proposta di legge C. 4644 Lussana, recante «Disposizioni concernenti lo svolgimento di lavoro civico non retribuito da parte dei detenuti ai fini della riduzione della pena».

Giulia BONGIORNO, presidente, assicura che ogni proposta di abbinamento sarà adeguatamente valutata e, ove non sussistessero i presupposti per disporre l'abbinamento d'ufficio, potrà essere posta in votazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del settore della tutela del credito.
C. 4583 Mariarosaria Rossi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mariarosaria ROSSI (PdL), relatore, osserva come l'attività di recupero crediti per conto di terzi oggi sia regolata dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), una disciplina che risale al 1931. Ovviamente, dopo oltre ottant'anni, assistiamo ad un contesto sociale ed economico che è profondamente mutato e, di conseguenza, anche l'attività di tutela del credito è cambiata sia per modalità di intervento che per volume d'affari. Inoltre, la congiuntura di crisi internazionale ha accelerato il ritmo di sviluppo del settore, conferendogli un maggiore valore. Nel comparto operano oltre 23.000 addetti, ogni anno vengono gestite oltre 33 milioni di pratiche e ciò, tradotto in valore economico, significa un volume d'affari di più di 30 miliardi di euro l'anno. Ma l'importanza del settore non deriva solo dalla rilevanza numerica, dobbiamo invece partire da un concetto fondante: la difesa del credito è un elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo della società, esso ha un'importanza strategica.
Le attività di tutela del credito hanno infatti un grande valore di ammortizzatore in quanto si lavora a favore dell'accordo tra le parti deflazionando il contenzioso nei tribunali con conseguenze dirette sulla competitività delle aziende, sul Pil e sul gettito fiscale.
Per tutte queste motivazioni le imprese del settore non possono più essere considerate semplicemente delle agenzie di affari ma necessitano di una normativa più evoluta e maggiormente adatta al contesto attuale.
A tal fine la presente proposta di legge - che per il comparto significa una vera e propria rivoluzione - ha lo scopo di definire regole chiare ed aggiornate per assicurare la tutela dei consumatori, un contesto operativo certo per le imprese ed un risparmio per la Pubblica Amministrazione.
La principale novità che il testo propone è rappresentata dall'istituzione di un organismo bilaterale di controllo e regolazione, che rilascia un'apposita autorizzazione. È, infatti, assolutamente necessario ed urgente che questo comparto venga regolamentato nel più breve tempo possibile poiché la tutela del credito è un'attività che si confronta quotidianamente con tematiche delicate quali l'antiriciclaggio, la gestione dei sistemi di informazione creditizia, la privacy e la tutela del consumatore.

Pag. 39

In mancanza di regole e controlli, l'abusivismo potrebbe farla da padrone.
Passa quindi ad illustrare nel dettaglio il contenuto dell'articolato.
La proposta di legge A.C. 4583 si compone di 6 articoli mediante i quali si intende disciplinare autonomamente i servizi per il recupero dei crediti per conto terzi, sottraendoli alla normativa generale che il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) detta per le agenzie di affari. Attualmente, infatti, la disciplina delle agenzie pubbliche d'affari e delle agenzie di recupero crediti è fornita dal combinato disposto degli articolo 115 del TULPS e 205 del regolamento di esecuzione (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) che subordinano l'apertura o conduzione di agenzie di affari, «quali che siano l'oggetto e la durata», alla licenza del questore.
L'articolo 1 provvede a definire la consulenza, la gestione, l'incasso ed il recupero per conto di terzi di crediti. Tali attività, definite più specificamente anche dal successivo articolo 3, possono anche comportare l'acquisto dei crediti da parte dell'impresa.
Quanto al regime giuridico delle attività, l'articolo 2 esclude l'attuale licenza di pubblica sicurezza, richiedendo esclusivamente l'iscrizione dell'impresa ad un organismo bilaterale di controllo e regolazione, che rilascia un'autorizzazione. Spetterà ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia, individuare i requisiti strutturali e personali che le imprese dovranno soddisfare ai fini dell'iscrizione.
L'articolo 3, oltre a richiedere che gli addetti ai servizi di recupero crediti svolgano una formazione professionale periodica, definisce le attività che i soggetti autorizzati dall'organismo bilaterale possono svolgere: dalle ricerche del debitore, al contatto con lo stesso, al recupero e incasso ovvero alla relazione negativa in caso di mancato successo dell'attività di recupero.
L'articolo 4 istituisce l'organismo bilaterale di controllo e regolazione i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia per tre anni (oltre a componenti nominati su proposta dell'autorità governativa, l'organismo è composto da rappresentanti di categoria delle imprese che svolgono l'attività di recupero e da rappresentanti di associazioni dei consumatori).
L'articolo 5 attribuisce al Ministero della giustizia il compito di vigilare sull'organismo bilaterale.
L'articolo 6 esclude l'applicabilità ai soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito delle disposizioni del TULPS (articolo 115-120).

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.