CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 aprile 2012
633.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 aprile 2012. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Salvatore CICU (PdL), relatore, ricorda che, nell'illustrare i contenuti del provvedimento, si era soffermato su alcune questioni di particolare rilevanza.
In primo luogo, aveva evidenziato che la normativa in esame indica come presupposto di esercizio dei poteri speciali il verificarsi di vicende societarie per enti che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le «attività strategiche

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chiave». Su specifica richiesta del relatore, il Governo ha confermato che - nell'ambito delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale - il sottoinsieme delle attività strategiche chiave si caratterizza per una maggiore pericolosità potenziale. Pertanto, tale nozione individuerà quei settori di assoluta rilevanza per la difesa nazionale, per i quali vi sarà la massima attenzione per ogni operazione societaria che dovesse interessarli e la massima incisività nell'esercizio dei poteri speciali ove ne sussistano i presupposti di legge.
Inoltre, aveva anche rilevato come non fosse precisata la natura dei decreti con i quali sarà dettata la disciplina di dettaglio e che, soprattutto, non fosse prevista alcuna informazione alle Camere sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che individuano le attività strategiche.
Sul punto prende atto che, in sede di Commissioni di merito, si intende modificare il testo con riguardo a tali aspetti, come testimoniato dagli emendamenti dei relatori 1.21 e 3.04. Le citate proposte emendative precisano, rispettivamente, che i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 1 assumeranno la veste dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1988 e che verrà assicurato un adeguato coinvolgimento del Parlamento sia nella definizione dei settori nei quali si applicano le disposizioni, sia nell'esercizio dei poteri previsti, nonché nella specificazione delle modalità attuative della norma. Innanzitutto, si prevede la previa comunicazione alle Commissioni competenti - entro novanta giorni - dei decreti che definiscono le attività strategiche e la previa comunicazione alle medesime dei decreti con i quali sono esercitati i poteri speciali. Inoltre, è disposto il previo parere parlamentare sui decreti attuativi della disciplina ai sensi del comma 8 dell'articolo 1. Infine, si introduce l'obbligo di una relazione annuale del Governo, da presentare entro il 30 giugno di ogni anno, sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.
Desidera infine segnalare - trattandosi di una questione sollevata nella precedente seduta - che dalla documentazione a disposizione della Commissione relativa alla disciplina comparata a livello europeo emergono dati interessanti. Su tale aspetto, nota che anche la normativa della Francia è scaturita da una censura della Corte di giustizia europea e che la Germania ha subito ben due condanne riferite alla normativa applicata nelle vicende relativa alla casa automobilistica Volkswagen. Identica condanna ha colpito il Regno Unito per la disciplina di privatizzazione del settore aeroportuale, nonché la Spagna, che ha abrogato l'intera disciplina di settore.
Alla luce di quanto evidenziato, presenta alla Commissione una proposta di parere favorevole, con un'osservazione volta a rafforzare l'intendimento di introdurre nel testo finale le suddette proposte di modifica (vedi allegato).

Il sottosegretario Filippo MILONE concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore.

Franco GIDONI (LNP), pur evidenziando che il decreto in esamenasce dall'esigenza di preservare il Paese da sanzioni a seguito della procedura d'infrazione avviata a livello comunitario, osserva che in tale materia altri Stati europei hanno preferito subire condanne pur di preservare le loro industrie nazionali strategiche da tentativi di scalate ostili.
Rileva, quindi, che lascia perplessi il fatto che il settore del credito non risulta fra quelli che la nuova disciplina individua come strategici ai fini dell'attivazione dei poteri speciali. Sarebbe invece stato auspicabile che il Governo, nel predisporre la nuova disciplina sulla golden share, avesse assunto una posizione più ferma nella tutela delle aziende operanti nei settori strategici.
Deve tuttavia rilevare che i rappresentanti di Finmeccanica, nell'audizione

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svolta questa mattina presso le Commissioni di merito, hanno manifestato un generale consenso per l'iniziativa legislativa in quanto consente all'Esecutivo di intervenire su aziende che operano nel settore delle difesa, indipendentemente dal possesso di azioni da parte del soggetto pubblico.
Per tali ragioni, preannuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo.

Antonio RUGGHIA (PD) condivide la necessità, sottolineata anche dal collega Cicu, di assicurare che il Parlamento sia messo nelle condizioni di valutare i concreti contenuti che assumeranno i decreti previsti dal provvedimento in esame, con riferimento alla individuazione delle attività strategiche e all'esercizio dei poteri speciali.
Dichiara, pertanto, anche a nome del suo gruppo, un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione presentata dal relatore.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
Doc. LXXXVII, n. 5.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Edmondo CIRIELLI, presidente, ricorda che la Commissione difesa dovrà trasmettere, alla XIV Commissione, la relazione sul disegno di legge comunitaria 2012 ed il parere sulla relazione annuale entro mercoledì 11 aprile 2012.
Avverte che è in distribuzione un documento recante i criteri di ammissibilità e le modalità di esame degli emendamenti relativi al disegno di legge comunitaria 2012 e che il termine per la loro presentazione è stato fissato per le ore 12 di martedì 10 aprile 2012.

Pier Fausto RECCHIA (PD), relatore, osserva che il disegno di legge comunitaria è lo strumento principale, seppure non esclusivo, con cui il Governo adempie annualmente all'obbligo di proporre al Parlamento le misure di adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.
Il testo in esame riproduce in larga parte i contenuti dei precedenti provvedimenti di analogo tenore. Esso consta di sette articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, recanti rispettivamente 1 e 6 direttive.
Nello specifico, l'articolo 1 conferisce la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati A e B, stabilendo i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.
Come già previsto nella precedente legge comunitaria, il termine di scadenza è anticipato di due mesi rispetto a quello di recepimento indicato in ciascuna direttiva. Ciò in quanto l'allineamento operato dalle precedenti legge comunitarie del termine di recepimento della direttiva con quello della delega, pur avendo consentito di ridurre il numero delle procedure d'infrazione, non è tuttavia riuscito a prevenirne del tutto l'insorgenza per via del meccanismo di proroga consentito dall'articolo 1, comma 3.
L'articolo 2 detta i princípi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe. Come rileva la relazione illustrativa, essi risultano in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie.
L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti dell'Unione europea non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in

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direttive attuate con fonti non primarie, o in regolamenti europei direttamente applicabili.
L'articolo 4 detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.
L'articolo 5 conferisce un'ulteriore delega - da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento - per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.
Gli articoli 6 e 7 recano rispettivamente principi e criteri specifici di delega legislativa e disposizioni particolari di adempimento ad obblighi comunitari. In particolare, l'articolo 6 detta criteri specifici per il recepimento della direttiva 2011/51/UE, al fine di estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. L'articolo 7 contiene, invece, una disposizione di modifica del decreto legislativo attuativo della direttiva concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari, funzionale a superare una procedura di infrazione.
Segnala quindi che due delle tre direttive che la relazione illustrativa indica come non tempestivamente recepite nel settore della difesa sono oggetto dello schema di decreto legislativo già assegnato alle Commissioni competenti per il parere (atto n. 449).
Tra le direttive da attuare elencate negli allegati A e B, e quelle elencate nella relazione al disegno di legge attuate nel 2011 o da attuare in via amministrativa, non sono invece comprese direttive relative al settore della difesa.
Con riferimento, poi, alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011, fa presente che le parti di maggior interesse per la Commissione difesa sono ricomprese nel paragrafo relativo alla Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC).
In essa si dà conto della partecipazione dell'Italia alle missioni dell'Unione europea, con analitica descrizione degli obiettivi e dell'entità del contributo delle Forze armate italiane in termini di mezzi e di personale nel corso del 2011.
Richiama, in particolare, i contenuti dell'apposita sezione che concerne lo sviluppo delle capacità militari dell'Unione, europea in cui sono presenti contenuti di particolare interesse.
Un primo aspetto concerne l'aggiornamento dell'attuale piano delle capacità militari (CDP) risalente al 2008, su impulso dell'Agenzia europea della difesa (EDA) in stretta cooperazione con il Comitato militare dell'Unione europea (EUMC). Il suddetto piano si pone l'obiettivo di orientare il processo decisionale nazionale nell'ambito capacitivo e di stimolare la cooperazione per colmare lacune riscontrate in ambito europeo. Si tratta dunque di uno strumento di gestione che consente di definire una mappatura complessiva delle capacità dell'Unione europea per sostenere gli eventuali impegni militari da intraprendere nell'ambito della politica di sicurezza e difesa europea.
Con riguardo alle carenze evidenziate e sulla base delle preferenze espresse da ciascuno Stato membro, è stata quindi definita una lista di azioni prioritarie, tra le quali sono menzionate: il potenziamento della componente elicotteristica in teatro e costituzione di una flotta aerea da trasporto europea; la protezione da agenti biologici per le forze dell'Unione europea; l'inserimento in spazi aerei regolamentati di veicoli senza pilota; il programma satellitare multinazionale per la realizzazione di una capacità di intelligence, surveillance e reconnaissance (ISR) e per l'osservazione della Terra (MUSIS); il programma per l'aggiornamento delle capacità antimine marittime (UMS).
La relazione consuntiva evidenzia, inoltre, che il Governo, per il tramite del Ministero della difesa, ha seguito le attività

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dell'Agenzia europea della difesa (EDA) anche relative alle implicazioni militari del progetto europeo Single European Sky (SES), nel cui ambito all'Italia è stata assegnata la presidenza del Military Implementation Forum costituito allo scopo di favorire la discussione all'interno della comunità della difesa.
Altro punto di interesse è costituito dall'impegno di rafforzare la cooperazione UE-NATO in ambito militare, per evitare inutili duplicazione ed assicurare un coerente sviluppo delle capacità militari dei Paesi membri.
È stato inoltre redatto un codice di condotta sul procurement, volontario e non vincolante, concordato dai ministri della Difesa, che si pone l'obiettivo di incrementare la trasparenza e la competizione nel mercato della difesa.
Altre attività dell'EDA - cui l'Italia ha attivamente cooperato - riguardano la promozione ed il rafforzamento della cooperazione europea in materia di armamenti, il rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea, la creazione di un mercato europeo dei materiali per la difesa e la promozione delle attività di ricerca.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 Santelli e abbinate.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), relatore, osserva che il provvedimento, composto da 38 articoli, intende promuovere e disciplinare la tutela dei cani o gatti tenuti dall'uomo per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili, condannando gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono e proteggendone la salute e il benessere psico-fisico nel rispetto delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche.
Al fine di valutare l'impatto delle disposizioni in oggetto sugli ambiti di competenza della Commissione, va ricordato che le Forze armate dispongono di unità cinofile, cui potenzialmente potrebbero applicarsi alcune porzioni del testo.
Al riguardo, il testo esclude esplicitamente le Forze armate solo da alcune prescrizioni. Segnatamente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3, non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate (nonché a quelle di Polizia, di Protezione civile e ai Vigili del fuoco) gli obblighi di utilizzare il guinzaglio, portare la museruola e raccogliere le feci del cane, esclusivamente durante lo svolgimento delle attività istituzionali. Sono quindi applicabili gli altri comportamenti prescritti al conduttore di cani di cui all'articolo 3.
Il citato articolo definisce i doveri e i compiti del responsabile di animali d'affezione. Nel dettaglio, si prevede l'obbligo di identificazione e registrazione nell'anagrafe dei cani e gatti, di denunciarne lo smarrimento o il ritrovamento, di garantirne la salute e il benessere, di prevenire attraverso specifiche misure il randagismo e danni o lesioni a persone, animali o cose (commi da 1 a 3). Il comma 4, invece, si riferisce specificamente ai responsabili di cani e prevede anche di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali, di consultare il medico veterinario o il servizio veterinario pubblico in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso, di adottare ogni possibile precauzione per impedire la fuga dell'animale e di prevenire l'aggressione di persone o animali.
L'altra disposizione di interesse della Commissione è recata dall'articolo 13 il quale stabilisce che gli animali in dotazione alle Forze armate e di polizia, al termine del servizio, devono essere ceduti

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immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere, dando la priorità all'ex conduttore.
Ricorda che l'attuale normativa primaria - la legge n. 281 del 1991, cosiddetta legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, di cui si prevede esplicitamente l'abrogazione all'articolo 38 del testo unificato - non reca disposizioni riferite ai cani in dotazione alle Forze armate, rimettendo ad altri atti l'individuazione specifica degli ambiti di applicazione. L'esclusione, per i cani delle Forze armate, dell'obbligo della museruola nonché della conduzione al guinzaglio durante le attività di servizio è generalmente sancita nei regolamenti comunali.
Un nucleo di disposizioni genericamente dedicate agli animali delle Forze armate è invece rinvenibile nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010). Nel Libro III, Titolo I, è presente il Capo XII interamente dedicato alla «gestione degli animali», con specifico riferimento all'allevamento e acquisto (articolo 532), profilassi, polizia e assistenza veterinaria (articolo 533), morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali (articolo 534). Altre disposizioni interessano specificamente i soli cavalli (articoli da 535 a 537 del citato testo unico).
In definitiva, il provvedimento innova in maniera significativa la vigente disciplina in materia e introduce numerosi obblighi per i responsabili degli animali d'affezione su cui sarebbe opportuno una analitica valutazione, anche da parte del rappresentante del Governo, circa il loro potenziale impatto sui gruppi cinofili delle Forze armate.
In ogni caso, esprime perplessità in termini complessivi sulla mancata esclusione dalla disciplina generale di un settore che ha fortissimi elementi di peculiarità quale quello dei cani in dotazione alle Forze armate, che peraltro godono sicuramente di un trattamento che assicura il loro benessere. Aggiunge, infine, che, anche sul piano della tecnica normativa, non appare opportuno che si intervenga con legge in una materia che ha già una sua organica ed esaustiva disciplina in un contesto unitario quale il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
Alla luce di quanto evidenziato, anche sulla base degli elementi che dovessero emergere nel corso del dibattito, si riserva di formulare una proposta di parere.

Il sottosegretario Filippo MILONE osserva che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda le competenze del Ministero della difesa.
Rileva, tuttavia, che il comma 2 dell'articolo 33 introduce una modifica all'articolo 544-quinquies del codice penale finalizzata a punire la mera partecipazione a competizioni tra animali. Al riguardo, ad avviso del Governo sarebbe auspicabile anche un inasprimento della pena prevista da tale articolo, al fine di rafforzare l'effetto deterrente e conferire maggiore incisività all'azione di contrasto di tale fenomeno, particolarmente diffuso in alcune aree del territorio nazionale e prevalentemente gestito da organizzazioni criminali, anche mediante la previsione dell'arresto o del fermo del soggetto colto in flagranza di reato, per le posizioni qualificate nell'ambito del concorso.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere in una successiva seduta.

Edmondo CIRIELLI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.