CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 aprile 2012
633.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
C. 124-859-937-3010-A.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rita BERNARDINI (PD), relatore, ricorda come la Commissione giustizia, nella seduta del 24 gennaio 2012, abbia espresso sulla precedente formulazione del testo parere favorevole con osservazione e come l'Assemblea, nella seduta del 29 febbraio 2012, abbia deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione, ai fini di un maggiore approfondimento del testo, anche alla luce del parere contrario espresso dalla V Commissione.

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La Commissione di merito ha quindi approvato un nuovo testo che, pur facendo salvo l'impianto sostanziale dell'intervento originario, mira a superare gli elementi di criticità rilevati, soprattutto per quanto concerne i profili di sostenibilità finanziaria. In tale ottica, si è ritenuto opportuno introdurre - in luogo di interventi di carattere permanente - il principio della sperimentalità biennale di vigenza delle misure previste, anche al fine di assicurare una copertura finanziaria adeguata alle relative disposizioni; al contempo, l'estensione della durata delle agevolazioni contributive, riconosciute dal nuovo comma 1, avviene senza alcun criterio di differenziazione tra i detenuti lavoratori e coloro che beneficiano di misure alternative alla detenzione.
Passando all'esame del contenuto del nuovo testo, osserva che il testo in esame, composto da un unico articolo di 6 commi, persegue l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti intervenendo in più parti sulla legge n. 193 del 2000 (cosiddetta «legge Smuraglia»), che detta la disciplina generale della materia, ampliandone portata ed effetti di talune delle misure agevolative ivi previste.
Le agevolazioni proposte sono infatti dirette a favorire e a incentivare le imprese e le cooperative sociali che direttamente o indirettamente creano occasioni di lavoro per i detenuti sia all'interno che all'esterno del carcere o che promuovono e attuano programmi di rieducazione e di reinserimento sociali.
Il comma 1 prevede agevolazioni per l'inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, gli sgravi contributivi di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 siano applicati «per un ulteriore periodo di dodici mesi» successivo alla cessazione dello stato di detenzione (indipendentemente dal fatto che il detenuto abbia o meno beneficiato delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno del carcere, ai sensi degli articoli 21 e 47 e ss. della legge 354/1975).
Il comma 2 prevede che, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il credito mensile d'imposta di cui all'articolo 3 della legge n. 193 del 2000, riconosciuto alle cooperative sociali e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno, è concesso nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate. Tali agevolazioni si applicano solo in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni, che preveda un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Il comma 3 prevede che, fermo restando quanto previsto, in via ordinaria, dall'articolo 4 della legge n. 193 del 2000 (in base al quale modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 della medesima legge, con apposito decreto ministeriale), le modalità e le condizioni per la fruizione degli sgravi contributivi di cui al comma 1 e dei crediti d'imposta di cui al comma 2, limitatamente al biennio 2012-2013, sono stabilite, garantendo almeno prioritariamente il livello occupazionale in essere all'atto dell'avvio della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto di cui al periodo precedente fissa le misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, anche attraverso l'eventuale rimodulazione proporzionale delle agevolazioni dovute in capo ai beneficiari; il relativo schema è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono espressi entro venti giorni dalla data di assegnazione.

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Il comma 4 dispone che, al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di avvio di imprese, di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio realizzati.
La previsione della citata relazione annuale costituisce sostanziale accoglimento dell'osservazione apposta al parere espresso dalla Commissione giustizia il 24 gennaio 2012.
Il comma 5 prevede che, ferme restando le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 193 del 2000, agli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, fino a concorrenza del limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il comma 6 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, sospende la seduta in sede consultiva, che riprenderà al termine della seduta in sede referente.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.50.

DL 21/2012 Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Anna Rossomando, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.
Rileva quindi come il provvedimento in esame si collochi nell'ambito di alcuni interventi legislativi adottati negli ultimi anni al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e d'interesse nazionale, attraverso l'introduzione di poteri speciali di governance societaria e di strumenti di difesa dalle scalate ostili.
In particolare, il decreto-legge interviene sulla disciplina della cosiddetta golden share, riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione si legge che la finalità del decreto-legge è chiudere la procedura d'infrazione n. 2009/2255 avviata dalla Commissione europea contro l'Italia relativamente ad alcune disposizioni della normativa italiana, già oggetto di precedenti modifiche, che conferisce poteri speciali allo Stato nelle società privatizzate operanti in settori strategici come le telecomunicazioni e l'energia, i quali, a giudizio della Commissione stessa, sarebbero incompatibili con gli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

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europea (TFUE) riguardanti la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento.
La Commissione europea ha concluso che i poteri speciali previsti dalla normativa italiana risultano sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti e sono quindi incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera circolazione, invitando conseguentemente l'Italia a modificare tali disposizioni.
Le principali differenze rispetto alla normativa previgente contenuta nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, tese a superare i rilevi comunitari, risiedono in primo luogo nel diverso ambito soggettivo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.
I poteri speciali non sono più connessi alla presenza di una clausola in tal senso negli statuti delle società interessate, il cui contenuto è individuato con atto di normativa secondaria (ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 332), ma sono direttamente definiti dalla legge.
L'ambito oggettivo in cui si prevedono i poteri speciali risultano più circoscritti, riguardando le attività di rilevanza strategica per il sistema della difesa e della sicurezza nazionale, nonché le reti, impianti, beni e rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, mentre la previgente disciplina dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 si applicava, più latamente, ai settori delle difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici.
I poteri speciali sono graduati a seconda che si tratti dei settori della difesa o sicurezza (in cui sono conformati in maniera più ampia e pervasiva) ovvero di quelli dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; inoltre essi possono essere esercitati in modo flessibile e proporzionato alle esigenze di volta in volta riscontrate, prevedendosi (all'articolo 1, comma 4, ed all'articolo 2, comma 4) che il potere di veto relativo a determinate operazioni possa essere esercitato in forma attenuata, attraverso l'imposizione di prescrizioni o condizioni all'operazione.
L'intero sistema dei poteri speciali è delineato in maniera più dinamica, prevedendosi l'aggiornamento triennale dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione degli ambiti in cui possono esercitati i predetti poteri.
L'articolo 1 del decreto in esame reca la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale.
La principale differenza con la normativa vigente si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.
In sintesi alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni: individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali; concreto esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative.
Le norme fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
L'esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.
L'articolo 2 del decreto in esame reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti

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dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Con disposizioni simili a quelle previste dall'articolo 1 del provvedimento per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono affidate le seguenti funzioni: individuazione degli asset strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.
I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi «strategici» e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso.
L'articolo 3 reca le norme generali e transitorie nonché le abrogazioni derivanti dal provvedimento.
Si segnala, al comma 1, la previsione di una condizione di reciprocità operante per l'acquisto, da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica.
Sono apportate modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, al fine di ricomprendere le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni tra quelle che possono comunque introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario.
È infine modificato il codice del processo amministrativo al fine di estendere il rito abbreviato del processo amministrativo e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal presente decreto-legge.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento.
Per quanto attiene alle competenza della Commissione Giustizia, evidenzia l'ampliamento della giurisdizione del giudice amministrativo ed, in particolare, del TAR del Lazio.
Considerata l'incisività dei poteri dell'esecutivo (pur in un quadro legislativo ben definito) potrebbe essere opportuno coinvolgere il Parlamento sia nella definizione dei settori nei quali si applicano le disposizioni, sia nell'esercizio dei poteri previsti, sia nella specificazione delle modalità attuative della normativa, prevedendosi, in alcuni casi, l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, in altri casi, la comunicazioni alle predette Commissioni, nonché la predisposizione di una relazione annuale alle Camere da parte del Governo.
Nessuno chiedendo di intervenire, formula, a nome della relatrice, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.15.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 2512 Monai, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 2512 Monai).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 febbraio 2012.

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Fulvio FOLLEGOT, presidente, comunica che i gruppi hanno rappresentato l'opportunità di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al fine di poter prendere in considerazione le novità in materia di professioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012. Si tratta in particolare delle disposizioni in materia di tariffe, tirocinio e società tra professionisti, che peraltro sono state oggetto di un corposo parere espresso dalla Commissione Giustizia il 14 marzo scorso. Sottolinea come naturalmente gli emendamenti finora presentati non possono tener conto delle predette disposizioni, considerato che sono stati presentati il 10 ottobre scorso. Ricorda che il relatore ed il precedente Governo, nella seduta del 25 ottobre 2011, hanno chiesto l'invito al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.
Avverte che alle proposte di legge in esame è abbinata la proposta di legge C. 2512 Monai.

Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, sottolinea come molti degli emendamenti già presentati dovrebbero essere ritirati, in quanto inconferenti alla luce delle nuove disposizioni entrare in vigore. Chiede quindi che sia fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti che sia adeguato alla complessità del lavoro che deve essere svolto.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il lavoro che la Commissione si appresta a svolgere presenti non pochi profili di complessità, essendo necessaria la ricognizione degli interventi normativi in materia di professioni effettuati a partire dal mese di agosto 2011, la verifica della compatibilità delle disposizioni del testo in esame con la normativa vigente, la predisposizione di nuovi emendamenti che tengano conto del mutato quadro normativo ed il ritiro di quelli ormai obsoleti. Ritiene quindi che nel fissare il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti si debba tenere conto dei predetti aspetti di complessità.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO ritiene che sia necessaria un'approfondita riflessione sul tema.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, preso atto di quanto emerso dal dibattito, fissa il termine per la presentazione degli ulteriori emendamenti alle ore 11 di venerdì 27 aprile 2012.

Mario CAVALLARO (PD) auspica che entro la data del 27 aprile anche il Governo possa fornire le proprie indicazioni, eventualmente presentando emendamenti, e comunque manifestare in modo chiaro ed univoco i propri intendimenti.

Manlio CONTENTO (PdL) sottolinea come nel prosieguo dell'esame da parte della Commissione debbano assumere un ruolo primario e fondamentale gli impegni assunti dal Governo con l'accoglimento, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, degli ordini del giorno relativi ai temi delle tariffe professionali, delle società tra professionisti e del tirocinio. Ricorda, in particolare, come nei predetti ordini del giorno non si mettano in discussione i principi alla base delle disposizioni del citato decreto legge in materia di professioni, ma si evidenzi la necessità di apportare talune modifiche. L'esame della Commissione dovrebbe quindi essere orientato principalmente alla definizione delle modifiche alla normativa vigente che costituiscono l'oggetto degli impegni assunti dal Governo con l'accoglimento dei predetti ordini del giorno.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dopo avere espresso l'auspicio che il Governo entro la data del 27 aprile chiarisca la propria posizione in merito al provvedimento in esame, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella e C. 4824 Ferranti.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento dei progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti e C. 3291-ter Governo).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 marzo 2012.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che al disegno di legge presentato dal Governo sono state abbinate le proposte di legge C. 879 Pecorella e C. 4824 Ferranti, aventi ad oggetto l'istituto della messa alla prova, che costituisce una delle tematiche affrontate dal predetto disegno di legge. Si è quindi proceduto ad un abbinamento d'ufficio, considerato che le predette proposte di legge coincidono nella loro interezza ad una delle materie oggetto del disegno di legge del Governo.
Avverte altresì che se non vi sono obiezioni da parte della Commissione saranno abbinate anche altre due proposte di legge dirette a depenalizzare una particolare materia. Si tratta in particolare della proposta di legge C. 92 Stucchi, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in materia di depenalizzazione degli illeciti penali nonché della proposta C. 2641 Bernardini, in materia di depenalizzazione della coltivazione domestica di piante dalle quali possono essere estratte sostanze stupefacenti o psicotrope.
Considerato che non vi sono obiezioni avverte che le proposte di legge C. 92 Stucchi e C. 2641 Bernardini sono abbinate al disegno di legge in oggetto.
Comunica altresì che non si procede invece all'abbinamento di quelle proposte di legge che solo in parte contengono disposizioni che abbiano per oggetto la medesima materia di disposizioni contenute nel disegno di legge del Governo, come ad esempio la proposta di legge c. 3009 Vitali, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena subordinatamente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.
Inoltre non si è proceduto all'abbinamento del disegno di legge C. 3291-ter del Governo (risultante da uno stralcio) per quanto abbia ad oggetto unicamente l'istituto della messa alla prova. Tale decisione è stata assunta in quanto quest'ultimo provvedimento, presentato dal Ministro della giustizia di allora, onorevole Alfano, è stato considerato superato dalle disposizioni sulla medesima materia contenute nel disegno di legge presentato dall'attuale Ministro della giustizia, professoressa Paola Severino.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO comunica che seguirà personalmente i lavori della Commissione in merito al provvedimento in esame, facendo presente che il Ministro è disponibile ad intervenire in Commissione ogni qualvolta ne sarà ravvisata l'opportunità dalla Commissione stessa.

Rita BERNARDINI (PD), dopo aver ricordato che il disegno di legge del Governo ha l'obiettivo di ridurre sia il carico dei processi che il sovraffollamento delle carceri al fine di riportare ad una condizione di legalità l'Italia, evidenzia come vi sia un altissimo rischio, se non addirittura la probabilità, che le importanti deleghe contenute nel disegno di legge del Governo non possano trovare attuazione considerato che manca circa un anno al termine della legislatura. Si domanda quindi se vi sia la consapevolezza di tale rischio da parte del Governo e del Parlamento.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, ritiene che la complessità del disegno di

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legge rende opportuna un'adeguata istruttoria legislativa che consenta di verificare il reale impatto della nuova normativa che risulterebbe dall'attuazione delle deleghe in esame. A tale fine sarà necessario procedere a delle audizioni mirate che, senza dilatare eccessivamente i tempi d'esame del provvedimento, serviranno ad evidenziare le questioni più rilevanti da affrontare in tema di depenalizzazione, messa alla prova ed esecuzione della pena detentiva al di fuori del carcere.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Ferranti, ritenendo utile altresì che il Governo fornisca alla Commissione una serie di dati e elementi inerenti alle materie oggetto del disegno di legge. Per quanto attiene alla materia della depenalizzazione, ad esempio, sarà necessario che il Governo indichi alla Commissione l'entità dei procedimenti penali pendenti relativi ai reati che si intende depenalizzare, facendo riferimento anche ai procedimenti conclusi nel corso degli ultimi anni in merito ai medesimi reati. In ordine alle materie escluse dalla depenalizzazione occorrerà verificare se non sia necessario fare delle eccezioni relativamente a specifici reati che in realtà si riferiscono a condotte illecite che non presentano alcuna offensività concreta e reale, limitandosi a delle violazioni meramente formali.
Altre materie riguardo le quali il Governo dovrà sicuramente fornire elementi di valutazione alla Commissione sono quelle relative alle forme di detenzione sostitutive della carcerazione.

Mario CAVALLARO (PD) invita la Commissione a valutare l'opportunità di abbinare ai progetti di legge in esame anche la proposta di legge da lui presentata n. 4871 che interviene, anche indirettamente, sulle materie oggetto del disegno di legge del Governo.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda di aver presentato una interrogazione volta a chiedere al Governo una serie di dati e notizie relative ai procedimenti penali pendenti nonché alle prescrizioni che si sono verificate negli ultimi anni facendo riferimento agli specifici reati ai quali essi si riferiscono.

Enrico COSTA (PdL), relatore, ritiene che possa essere utile disporre, tramite il Governo ma anche disponendo un ciclo di audizioni, di dati ed informazioni che possano contribuire a rendere più incisivo l'effetto deflattivo del provvedimento. Quanto alle audizioni, ritiene che dovrebbero essere sentiti anche professori di diritto penale e di diritto processuale penale.
Chiede quindi che sia abbinato il disegno di legge C. 3291-ter Governo, recante disposizioni relative alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Sottolinea quindi come tale provvedimento contenga, in materia di messa alla prova, non una delega bensì una serie di disposizioni puntuali che possono essere immediatamente efficaci.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'abbinamento del disegno di legge C. 3291-ter Governo.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, evidenzia come anche le ulteriori proposte di legge abbinate contengano disposizioni volte a disciplinare l'istituto della messa alla prova. Ritiene quindi che il Governo dovrebbe verificare l'opportunità di introdurre direttamente nell'ordinamento una disciplina puntuale in tema di messa alla prova anziché prevedere una delega legislativa. Sottolinea quindi come la Corte di Cassazione potrebbe fornire dati rilevanti per l'esame dei provvedimento in titolo.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO assicura che si farà latore presso il

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Ministro Severino, che comunque è dispo- nibile ad intervenire personalmente alle sedute della Commissione, della proposta di valutare se procedere con la delega legislativa ovvero introdurre una disciplina di dettaglio in tema di messa alla prova. Quanto alle informazioni e ai dati richiesti, assicura che verificherà i dati a disposizione del Ministero e che riferirà alla Commissione nel corso delle prossime sedute.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI