CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 marzo 2012
630.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 marzo 2012.

Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano e C. 4653 Guido Dussin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna.
Testo unificato C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 21 marzo 2012.

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Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che non sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo unificato adottato come testo base. Avverte, quindi, che tale testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per il prescritto parere, anche ai fini dell'eventuale trasferimento del provvedimento in sede legislativa.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.30.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 Santelli ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michela Vittoria BRAMBILLA (PdL), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione (Affari sociali) sul testo unificato delle proposte di legge C. 1172 Santelli ed abbinate, recante «Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica».
Al riguardo, osserva anzitutto che il testo unificato in esame, quale risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito, si compone di 39 articoli che recano una nuova e organica disciplina legislativa in materia di prevenzione del randagismo e di trattamento degli animali di affezione, con espressa abrogazione della previgente legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo). Aggiunge, inoltre, che il testo in esame è frutto di un approfondito lavoro istruttorio - condotto dalla XII Commissione anche attraverso lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni dei rappresentanti dei comuni italiani (ANCI), delle organizzazioni veterinarie, del mondo dell'associazionismo animalista e delle associazioni professionali degli operatori economici del settore -, sul quale si è registrato un ampio consenso fra i gruppi parlamentari. Ciò non toglie, tuttavia, che, a suo avviso, permangano forti criticità che intende segnalare più avanti a titolo personale.
Passa, quindi, ad indicare i punti qualificanti della nuova disciplina recata dal testo unificato in esame, riservandosi di soffermarsi poi sulle disposizioni di più stretto interesse per la VIII Commissione.
In tal senso, fa anzitutto presente che l'articolo 1 indica i principi e le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 reca le definizioni normative, stabilendo, in particolare, che sono «animali di affezione» i cani e i gatti «tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo».
Gli articoli 3 e 4 dettano, quindi, norme in materia di istituzione dell'anagrafe degli animali di affezione (ponendo in capo al responsabile dell'animale, oltre all'obbligo della sua iscrizione al citato anagrafe, una serie di ulteriori obblighi a garanzia della tutela e della cura dell'animale) e di costituzione di una specifica banca dati regionale, consultabile sul web, disponendo altresì che l'identificazione dell'animale avvenga attraverso inoculazione sottocutanea di un microchip.
I successivi articoli 5 e 6 prevedono invece l'obbligo generale di segnalare al servizio veterinario pubblico o alla polizia locale il rinvenimento di un animale ferito e l'obbligo specifico del responsabile dell'animale di segnalare il suo decesso, mentre l'articolo 9 prevede l'obbligo di segnalazione al servizio veterinario pubblico delle morsicature e delle aggressioni di

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cani, nonché l'obbligo per i proprietari di cani di comprovata pericolosità di frequentare appositi corsi di formazione e di stipulare una polizza assicurativa.
Segnala, quindi, gli articoli 8 e 10 che prevedono, rispettivamente, l'individuazione in ambito provinciale di una specifica struttura veterinaria competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali di affezione, nonché gli obblighi dei servizi veterinari pubblici responsabili dei canili e dei gattili sanitari (effettuazione delle cure necessarie, installazione del microchip negli animali randagi, affidamento in adozione degli animali non reclamati entro venti giorni, ecc.).
Segnala, inoltre, l'articolo 15 che disciplina i compiti dei comuni e l'articolo 16 che disciplina le procedure di affidamento da parte dei comuni ai rifugi - cioè alle strutture dedicate alla custodia temporanea di cani e gatti - del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione.
I successivi articoli da 18 a 21 regolano, poi, le attività economiche con animali d'affezione, ponendo, fra l'altro, in capo al titolare di tali attività l'obbligo di tenere un registro annuale di carico e scarico degli animali, vietando la vendita e la cessione di animali non identificati, vietando le fiere aventi ad oggetto esclusivamente gli animali di affezione e prevedendo che il trasporto degli animali di affezione avvenga nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza.
Segnala, ancora, che l'articolo 22 disciplina l'istituzione dei cimiteri per animali di affezione, nonché il trasporto delle carcasse degli animali di affezione, mentre gli articoli da 24 a 26 recano il divieto di preparare, detenere e utilizzare esche o bocconi avvelenati, la disciplina degli adempimenti in caso di avvelenamento di animali d'affezione, nonché gli obblighi per i produttori di sostanze pericolose.
Il successivo articolo 28 consente, poi, alle regioni e alle province autonome di promuovere, con lo risorse, interventi da parte degli enti locali finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, mentre l'articolo 33 pone in capo a regioni e province autonome la programmazione degli interventi di controllo demografico della popolazione animale.
Avviandosi alla conclusione di questo breve excursus, ritiene opportuno accennare, quantomeno, all'articolo 34, che prevede una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della nuova disciplina legislativa ed ai successivi articoli da 35 a 37, che disciplinano le sanzioni penali e amministrative per le violazioni delle disposizioni recate dalla medesima disciplina.
Infine, ricorda che l'articolo 38 prevede la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 39 dispone, come ho detto all'inizio, l'abrogazione della legge n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
Ciò detto, in estrema sintesi, sul contenuto generale del provvedimento, ritiene opportuno tornare brevemente sulle disposizioni che intervengono in materie di diretta competenza della VIII Commissione, esprimendo fin d'ora un giudizio complessivamente positivo sulle medesime disposizioni.
Sotto questo profilo, segnala anzitutto la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unificato in esame, la quale dispone, opportunamente, che in caso di decesso le carcasse degli animali siano smaltite nel rispetto del Regolamento CE 1069/2009 (recante la disciplina sanitaria per il trattamento dei sottoprodotti di origine animale). In tal modo, infatti, il giusto richiamo alla necessità del rispetto del citato regolamento comunitario rende chiaro che nel caso in questione, da un lato, è da ritenersi esclusa, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), l'applicabilità della normativa in materia di rifiuti di cui alla Parte IV del citato Codice ambientale, dall'altro lato, che è possibile procedere allo smaltimento delle citate carcasse anche tramite sotterramento.

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Ancora con riferimento alle disposizioni più strettamente attinenti alle materie di competenza della VIII Commissione, fa presente che, in un'ottica pienamente condivisibile di tutela degli animali d'affezione all'interno di un quadro di regole flessibili, capaci di garantire anche il rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica, il comma 8 dell'articolo 14 del testo unificato in esame pone in capo a tutti i comuni il compito di individuare «una o più aree verdi destinate agli animali d'affezione», mentre riconosce ai comuni costieri o rivieraschi la facoltà di individuare «una o più spiagge destinate agli animali d'affezione».
Segnala, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 21 che prevedono che i cimiteri per animali d'affezione siano ubicati nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche («in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune») e che, ove siano realizzati da soggetti pubblici, i medesimi cimiteri per animali d'affezione non siano soggetti al regime del demanio pubblico previsto per i cimiteri dagli articoli 823 e seguenti del Codice civile.
Infine, ritiene opportuno segnalare le disposizioni contenute ai commi 2 3 dell'articolo 14 e all'articolo 15 del testo unificato in esame, le quali dettano regole per la realizzazione e la gestione di strutture destinate alla tutela degli animali d'affezione e, in particolare: per la cessione da parte dei comuni alle associazioni riconosciute di terreni in comodato per la realizzazione di canili, gattili, rifugi o cimiteri per animali (articolo 14, comma 2); per la gestione dei rifugi comunali (articolo 14, comma 3); per l'affidamento ai rifugi del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione.
Su quest'ultimo punto, nell'esprimere piena condivisione per le finalità perseguite dalle citate disposizioni e per le ragioni che sono alla base della loro predisposizione da parte della Commissione di merito, rileva tuttavia che la loro concreta applicazione non può che avvenire nel rispetto della disciplina generale in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Nel riservarsi, quindi, di predisporre una proposta di parere che tenga conto anche delle eventuali segnalazioni e osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito, ritiene opportuno formularne fin d'ora alcune, nella ferma convinzione che quello del randagismo sia un problema generale di sostenibilità ambientale e quindi possa e debba esser affrontato da questa Commissione in un'ottica più vasta.
Al riguardo, fa presente che prima di lei tale opinione è stata pubblicamente espressa dal Ministro dell'Ambiente Corrado Clini che proprio nella giornata di ieri, insieme a lei, è intervenuto ad un incontro pubblico organizzato per il nuovo piano di sostenibilità della città di Cosenza, all'interno del quale sono stati inseriti la realizzazione del nuovo canile e la lotta al randagismo.
Proprio in quella sede, il Ministro dell'ambiente, cioè il Ministro di riferimento della VIII Commissione, ha voluto evidenziare come il tema, nel suo complesso, abbia diretta relazione con le politiche ambientali ed in particolare afferisca alla materia della sostenibilità ambientale dei territori. E ritiene che di questa nuova e condivisibile impostazione la VIII Commissione debba tenere conto, andando quindi a formulare un parere complessivo sul testo in questione, che non sia limitato ad alcune parti di esso. Ritiene, infatti, che vincere la battaglia contro il randagismo significa accrescere la vivibilità delle nostre città e che, al contrario, perdere l'occasione offerta da questo ripensamento complessivo della legislazione vigente in materia, significherebbe rassegnarsi a lasciare le cose come stanno. Per tali ragioni, considera opportuno segnalare alcune criticità del testo in esame, anche in ragione della propria trentennale esperienza nell'associazionismo per la protezione animale oltre che in qualità di relatrice.
Sotto questo profilo, osserva che rispetto al testo base adottato a suo tempo dalla XIII Commissione, sono stati compiuti

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alcuni passi indietro. Tale è, per esempio, a suo avviso, la decisione di non applicare la legge alle attività agricole di cui alla legge 23 agosto 1993 ovvero agli allevamenti professionali. Tale esclusione non trova, infatti, alcuna giustificazione sotto il profilo del diritto in quanto gli animali coinvolti in tali attività rientrano a pieno titolo nella definizione di animali d'affezione del testo base. E non solo, tali attività devono avere precisi standard per assicurare il benessere degli animali. Di fatto l'emendamento approvato li esclude, invece, dalle norme che ne assicurerebbero la necessaria tutela, creando un'inspiegabile disparità di trattamento.
Analoghe riflessioni vengono, a suo avviso, spontanee se si analizzano le modifiche apportate al testo base in sede di approvazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 lettere b) - d). Con il primo è stato eliminato il vincolo da parte di chiunque decida di far riprodurre un animale di cedere i cuccioli solo a persone che siano in grado di gestirlo correttamente, con un evidente effetto di deresponsabilizzante. Con la modifica apportata invece alla lettera d) è stato introdotto nel merito della sterilizzazione chirurgica, la parola «preferibilmente», con una sostituzione a suo avviso disastrosa se proposta in un Paese dove, per cultura diffusa, tra il «deve» e il «può» la differenza è la certezza che nulla cambierà.
Non meno dannosi è stata, secondo lei, l'approvazione degli emendamenti soppressivi della lettera m) dell'articolo 2 e dell'intero articolo 12, relativi al «cane libero accudito», nonché la modifica della definizione di «cane di comprovata pericolosità» recata dalla lettera p) del citato articolo 2. A suo avviso, infatti, con le prime due modifiche si è eliminata una figura fondamentale per la gestione degli animali nei territori rurali, imponendo ai Comuni l'onere d'ingenti spese di mantenimento in canile per tutti quegli animali valutati non aggressivi e positivamente accettati dalla comunità, limitando lo sviluppo di una coesistenza civile e sostenibile. Con la terza modifica sopra evidenziata, quella apportata alla lettera p) dell'articolo 2 del testo unificato a suo tempo adottato come testo base, invece, relativo alla definizione degli animali aggressivi e quindi abbattibili per ordinanza, si procede con una definizione talmente generica da rendersi applicabile a insindacabile giudizio di un veterinario, anche al cane che abbaia per semplice paura attiva o passiva, indipendentemente dalla reale pericolosità.
Decisamente in controtendenza sono, a suo giudizio, anche le ulteriori modifiche apportate all'articolo 4 comma 6 e all'articolo 8 comma 3 del citato testo base. Soprattutto la prima delle due modifiche citate ha prodotto un effetto particolarmente negativo, determinando la soppressione della disposizione istitutiva della banca dati nazionale centralizzata dell'anagrafe canina/felina, facendo tornare l'Italia al 1998, quando un cane perso durante una gita nel Lazio ma registrato in un'altra Regione, restava spesso in canile a vita perché randagio, o veniva riconsegnato all'ignaro proprietario solo dopo lunghi mesi di permanenza in canile, a causa del tortuoso iter burocratico necessario per l'individuazione del legittimo proprietario. Anche le numerose dilazioni di tempo concesse per l'iscrizione dei cani all'anagrafe o per la presentazione dei documenti, come anche la possibilità di denunciare furto o smarrimento al Servizio Veterinario pubblico o alla Polizia Municipale, introdotte con gli emendamenti approvati all'articolo 3 sono modifiche che rendono a suo avviso inapplicabili i precetti e invalidano i controlli.
Per nulla condivisibili sono, altresì, a suo giudizio, le modifiche apportate al testo base con l'approvazione degli emendamenti 10.17 e 11.9 con i quali si è cancellato l'obbligo di assicurare la presenza di volontari di un'associazione riconosciuta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) sia presso i canili e i gattili sanitari sia presso i rifugi. Al riguardo, fa peraltro presente che con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, il legislatore ha ulteriormente chiarito un aspetto già previsto dalla normativa vigente, ovvero il

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dovere da parte del sindaco di garantire l'ingresso delle associazioni nelle strutture di ricovero per animali.
A suo parere, appare inoltre negativo e un passo indietro rispetto alla legislazione vigente - anche nell'ottica della sostenibilità ambientale cui accennava poc'anzi - l'avere approvato da parte della Commissione di merito l'emendamento 15.19 relativo alle risorse per l'attuazione dei piani per il controllo delle nascite. La sterilizzazione è infatti uno strumento indispensabile per contrastare il randagismo. A riconoscimento di ciò la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 829, ha vincolato i comuni a predisporre appositi piani di sterilizzazione degli animali presenti sul proprio territorio, tramite apposite convenzioni con i medici veterinari pubblici o privati. Il comma 829 focalizza giustamente l'attenzione delle pubbliche amministrazioni nell'attività di prevenzione del randagismo attraverso una sensibile diminuzione del numero di animali presenti sul territorio, senza peraltro alcuna distinzione fra animali randagi e di proprietà.
Giudica, quindi, che il testo oggi all'attenzione della VIII Commissione non offre sufficienti strumenti a tutela dei i gatti liberi e delle colonie feline e ritiene altresì opportuno che la Commissione di merito introduca talune modifiche agli articoli dedicati alla piaga dei bocconi avvelenati per rendere le norme davvero efficaci e per recuperare importantissime disposizioni contenute nell'Ordinanza ministeriale del 18 dicembre 2008 recante «Norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati» quali ad esempio quella relativa all'istituzione del Tavolo prefettizio deputato a garantire una uniforme applicazione degli interventi di contrasto del fenomeno.
Conclude la propria relazione sulle principali criticità riscontrate nel testo all'esame della Commissione, segnalando quella introdotta con l'emendamento 18.6 che porta a ricomprendere le associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione nell'elenco dei soggetti deputati alla formazione professionale degli operatori economici, sostiene, infatti, che in realtà tali associazioni non sembrano qualificate per fare una corretta formazione, non solo perché prive di preparazione specifica ma anche perché espressione di poli d'interesse spesso differenti da quelli dell'interesse pubblico.
Giudica, infine, particolarmente grave il testo della norma di cui al comma 1 dell'articolo 30 del testo all'esame della Commissione, giacché è evidente che in base alla sua attuale formulazione, le guardie zoofile nominate in base alla legge n. 189 del 2004 non hanno più la facoltà di agire di propria iniziativa, ma solo su coordinamento e disposizione delle ASL e delle autorità di pubblica sicurezza: il che, a suo avviso, significa nella sostanza che le guardie zoofile non potrebbero fare alcunché se non per iniziativa e su disposizione dei veterinari e questo segnerebbe, di fatto, la fine della vigilanza zoofila.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) ritiene anzitutto di dover esprimere il proprio compiacimento per il giudizio complessivamente favorevole espresso dalla relatrice sul testo elaborato dalla Commissione di merito per le parti di competenza della VIII Commissione.
Quanto ai rilievi e alle osservazioni critiche espressi in relazione a disposizioni del testo in esame riferibili a materie e temi che esulano dalla competenza della VIII Commissione, ritiene - anche per l'esperienza maturata come componente del Comitato ristretto che presso la XII Commissione ha svolto molta parte dell'attività istruttoria che ha portato all'approvazione del testo in esame - di dover svolgere alcune considerazioni.
In tal senso, dichiara anzitutto di concordare con la relatrice sull'importanza della materia oggetto del provvedimento in discussione e sulla necessità di reimpostare su basi più moderne e più consapevoli il rapporto uomo-animale. Conferma, inoltre, il giudizio espresso dalla relatrice sull'approfondito lavoro svolto dalla Commissione di merito in sede istruttoria e sull'ampiezza e completezza del ciclo di

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audizioni svolto al fine di acquisire, nel dialogo con i soggetti pubblici e privati che operano nel settore, gli elementi conoscitivi e gli spunti di riflessione che sono alla base del testo da ultimo approvato ed oggi all'esame della VIII Commissione.
In ordine, invece, alle specifiche critiche mosse dalla relatrice su singole disposizioni del testo che afferiscono tuttavia a materie non di competenza della VIII Commissione, nell'esprimere la propria comprensione per le ragioni che sono alla base di tali critiche, confida che talune correzioni possano essere apportate al testo nel prosieguo dei lavori della Commissione di merito, fermo restando il fatto che la cronica mancanza di risorse a disposizione dei comuni, che è alla base dell'insufficiente azione degli enti territoriali in materia di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo, rappresenta un vincolo non facilmente superabile e troppo spesso causa di situazioni di degrado e di allarme sociale.
Esprime, quindi, la propria convinzione che, anche se in un momento di crisi come quello attuale le tematiche oggetto del provvedimento in titolo possono apparire come tematiche «di nicchia», la messa in campo di politiche nuove, anche sul piano legislativo, in materia di rapporto fra l'uomo e gli animali è quanto mai necessaria per venire incontro e rispondere ad una domanda sociale profonda che coinvolge una parte sempre più rilevante della popolazione.
Conclude, infine, formulando il duplice auspicio che la VIII Commissione voglia esprimersi favorevolmente, per le parti di propria competenza, sul provvedimento in titolo e che, al tempo stesso, voglia valutare anche l'opportunità di esprimersi su talune delle questioni sollevate dalla collega Brambilla con cui, personalmente, concorda.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.