CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 marzo 2012
630.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 28 marzo 2012. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.
Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 7 marzo 2012.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, ricorda che, nella seduta del 7 marzo 2012, il deputato Zeller ha invitato il Comitato a considerare come la disposizione che attiene all'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole dovrebbe essere valutata tenendo conto delle scuole nelle zone di minoranza linguistica tedesca e ha prospettato quindi l'opportunità che la disposizione in questione sia limitata alle scuole in cui vi è l'insegnamento in lingua italiana.
Al riguardo, osserva che, dal punto di vista del riparto delle competenze tra Stato e provincia autonoma di Bolzano, l'istruzione elementare e secondaria è riconosciuta come materia di legislazione concorrente (ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 2, dello Statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670). In tal senso, la competenza della provincia si deve esercitare nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e «in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica». Le specifiche competenze della Provincia autonoma di Bolzano in tutto il settore scolastico hanno poi «trovato una analitica disciplina in una serie di apposite norme di attuazione ed, in particolare, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983», che, tra le altre cose, «riafferma che le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale» (sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 2010).
Inoltre, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 313 del 2009, ha chiarito che «in materia di istruzione e formazione professionale l'articolo 117 della Costituzione non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli articoli 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, sicché non ricorrono le condizione per l'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», che prevede che sino «all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della riforma del Titolo V si applichino anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

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In tal senso, le disposizioni del provvedimento in esame, in quanto riconducibili alla materia «norme generali in materia di istruzione», dovrebbero trovare piena applicazione anche con riferimento alla provincia autonoma di Bolzano, alla luce dell'esigenza di un'unitarietà a livello nazionale delle «previsioni generali del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici» (al riguardo rileva la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2009), ferma restando comunque la tutela del plurilinguismo, che peraltro non appare pregiudicata dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento.
Formula infine una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) dichiara il proprio dissenso rispetto alla proposta di parere del presidente, ricordando come lo Statuto del Trentino Alto Adige preveda l'esistenza di scuole distinte in lingua italiana, tedesca e ladina. Fa inoltre presente che le norme di attuazione dello statuto prevedono espressamente che i programmi scolastici in Alto Adige siano stabiliti con legge provinciale.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, fa presente che le scuole del Trentino Alto Adige sono scuole italiane, anche se gli insegnamenti vi sono impartiti in tedesco o in ladino, oltre che in italiano, e che l'inno di Mameli può essere insegnato anche in tedesco o in ladino, per cui non si determina, con le previsioni del provvedimento in esame, alcuna violazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti alle minoranze linguistiche.
Rileva inoltre che nella proposta di legge in esame l'inno di Mameli rappresenta un simbolo dell'unità nazionale, che è un valore che interessa l'intera Repubblica, della quale - fino a prova contraria - fa parte anche l'Alto Adige. Si tratta peraltro di profili che avrebbero dovuto essere dibattuti nella Commissione di merito.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) osserva che la proposta di legge in esame si limita ad istituire una giornata di approfondimento sui temi connessi alla formazione dell'unità nazionale analogamente a quanto previsto da altri provvedimenti che istituiscono giornate per tenere viva la memoria di eventi rilevanti per la storia della Nazione. A suo avviso, non c'è in questo alcuna violazione né dell'autonomia scolastica della provincia di Bolzano né dei diritti delle minoranze linguistiche. Fa presente, tra l'altro, che la proposta in esame non configura un obbligo assoluto dal momento che non dispone sanzioni in caso di mancata adozione delle iniziative da essa previste.

Maria Piera PASTORE (LNP) preannuncia che il proprio voto non sarà favorevole. Rileva infatti come l'inno di Mameli non sia mai stato riconosciuto come inno nazionale della Repubblica; come l'istituzione di una nuova giornata appaia inopportuna, dal momento che si sarebbe potuto far riferimento ad altre e già previste solennità civili o festività connesse all'unità nazionale; come non occorra una legge perché nelle scuole italiane si insegni la storia risorgimentale, che è già materia dei programmi scolastici; come l'inno nazionale sia già largamente conosciuto.
Fa infine presente al deputato Zeller che le scuole della provincia di Bolzano sono scuole italiane e che non è sufficiente la condizione di minoranza linguistica per non essere parte della Repubblica, diversamente anche altri ambirebbero al riconoscimento della condizione di minoranza.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), preso atto che la presidente non è disponibile a rivedere la sua proposta di parere per tenere conto delle osservazioni da lui formulate, preannuncia il proprio voto contrario.
Sottolinea che gli studenti altoatesini non sono italiani: o, per meglio dire, sono cittadini italiani, ma non studenti italiani. Ricorda quindi che tutte le forze politiche rappresentate nel Consiglio provinciale di Bolzano, compresa quella cui appartiene

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la presidente Bertolini, hanno sottolineato la delicatezza del provvedimento in esame e la gravità dell'impatto che la sua approvazione avrebbe nel territorio dell'Alto Adige.
Quanto al fatto che il provvedimento non preveda sanzioni per il caso di mancata attuazione delle sue previsioni, ritiene che questo non possa essere un argomento per non opporsi allo stesso. Nel preannunciare quindi che la sua parte politica contrasterà il provvedimento in tutte le sedi legittime, osserva che soltanto nel Ventennio fascista si era giunti al punto di imporre l'apprendimento di inni nelle scuole.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso di ritenere eccessive le parole del deputato Zeller, osserva che le sue preoccupazioni possono ritenersi superate alla luce dell'osservazione di cui alla lettera b) della proposta di parere del presidente.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, esprime l'avviso che le parole pronunciate dal deputato Zeller siano molto gravi e dichiara che attenderà di sentire in Aula le motivazioni con le quali verrà argomentata la tesi secondo cui il provvedimento in esame determinerebbe una discriminazione nei confronti della popolazione altoatesina.

Alessandro NACCARATO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, manifesta il timore che si sia determinato un equivoco, in quanto la discussione non dovrebbe vertere, nella sede del comitato permanente per i pareri della Commissione affari costituzionali, sul contenuto degli insegnamenti scolastici prescritti dalla proposta in esame, ma sulla istituzione di una nuova giornata della memoria: considerando il provvedimento sotto questo aspetto, che è quello di competenza della Commissione, la proposta di parere del presidente appare condivisibile.

Giorgio CONTE (FLpTP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, rileva che sono tuttavia innegabili alcune anomalie del provvedimento: in particolare, rileva che l'inno di Mameli non è mai stato riconosciuto ufficialmente come inno nazionale e ritiene che innanzitutto di questo si dovrebbe discutere.
Richiamato quindi l'intervento del deputato Zeller, osserva che tra il Ventennio fascista e la odierna democrazia c'è una grande differenza. Rilevato poi che gli studenti altoatesini sono italiani, quale che sia la loro lingua, si chiede se il deputato Zeller, che ha espresso una tesi diversa, si ritenga o meno un parlamentare italiano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.
Testo unificato C. 953 Aprea ed abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, ricorda che il testo unificato si articola in due Capi, il primo (articoli 1-10) dedicato all'autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche statali, il secondo (articoli 11-14) dedicato alla rappresentanza istituzionale delle scuole autonome.
L'articolo 1, richiamato il principio dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dispone, anzitutto, che la stessa autonomia è riconosciuta alle istituzioni scolastiche sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e dal decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999.
La principale novità recata dall'articolo 1 è costituita dal riconoscimento dell'autonomia statutaria, nel rispetto delle

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norme generali recate dal provvedimento: in particolare, gli statuti regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.
Sugli organi intervengono sia l'articolo 1 che l'articolo 2: in base al primo, gli organi promuovono il patto educativo fra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando, fra l'altro, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola e le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali i piani formativi territoriali.
Ai sensi dell'articolo 2, gli organi - individuati in consiglio dell'autonomia, dirigente scolastico, consiglio dei docenti, con le sue articolazioni, nucleo di autovalutazione - sono organizzati distinguendo funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche.
Le funzioni di indirizzo sono attribuite dall'articolo 3 al Consiglio dell'autonomia - che appare, sostanzialmente, sostitutivo del consiglio di circolo o di istituto - cui spetta, in particolare, adottare lo statuto e modificarlo (in caso di modifica, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti), deliberare il regolamento relativo al proprio funzionamento, approvare accordi e convenzioni con soggetti esterni, definire la partecipazione a reti e consorzi, nonché, su proposta del dirigente scolastico, deliberare il regolamento di istituto, adottare il piano dell'offerta formativa (POF), approvare i documenti contabili, designare i componenti del nucleo di autovalutazione.
In sede di prima attuazione, lo statuto e il regolamento relativo al funzionamento del Consiglio dell'autonomia sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e possono essere modificati dal Consiglio dell'autonomia decorsi 6 mesi dal suo insediamento. Lo statuto non è soggetto ad approvazione o convalida, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente che, ai sensi dell'articolo 13, è individuato, fino alla completa attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, nell'Ufficio scolastico regionale.
Il Consiglio dell'autonomia dura in carica 3 anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza: in caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, l'organismo istituzionalmente competente - individuato, sempre ai sensi dell'articolo 13, «fino alla completa attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione», nell'Ufficio scolastico regionale - provvede a scioglierlo, nominando un commissario straordinario.
In base all'articolo 4, il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra 9 e 13. Lo statuto, nel declinare la composizione, deve rispettare alcuni criteri: il dirigente scolastico è membro di diritto; la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica; nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti (però, gli studenti minorenni non hanno diritto di voto per il programma annuale e il conto consuntivo e hanno voto solo consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile); del Consiglio fanno parte membri esterni, in numero non superiore a 2, scelti fra le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 2; può partecipare, su invito, un rappresentante dei soggetti indicati nell'articolo 10, senza diritto di voto.
L'articolo 4 dispone, inoltre, che le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti, nonché le modalità di scelta dei membri esterni, sono stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio dell'autonomia.
Il Consiglio è presieduto da un genitore, eletto fra i suoi membri, cui spetta convocarlo e fissarne l'ordine del giorno. Esso si riunisce, inoltre, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge le funzioni di segretario del consiglio.

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In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello statuto.
Ai sensi dell'articolo 5, il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali, e risponde dei risultanti del servizio.
L'articolo 6 affida al Consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti, la programmazione dell'attività didattica. Il Consiglio opera anche per commissioni, dipartimenti e consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del POF, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.
L'attività didattica di ogni classe fa capo ai relativi docenti. Lo statuto disciplina «la composizione» e le modalità di partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni classe.
Ai docenti compete, in sede collegiale, la valutazione degli studenti, che deve essere periodica e alla fine dell'anno scolastico, sulla base della normativa e delle Indicazioni nazionali vigenti.
L'articolo 7 dispone la valorizzazione della partecipazione degli studenti e delle famiglie, ai quali è garantito l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.
Si opera, così, un'estensione delle possibilità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 297/1994, ai sensi del quale il diritto di assemblea è riconosciuto agli studenti della scuola secondaria superiore.
L'articolo 8 introduce la novità del nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del sistema scolastico, che è costituito da ogni istituzione scolastica in raccordo con l'INVALSI. Il regolamento disciplina il funzionamento del nucleo, che è composto, in base allo statuto, da 3 a 7 componenti, assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal Consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.
Il nucleo, coinvolgendo operatori scolastici, studenti, famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base di criteri e strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Il rapporto - che è reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento - è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del POF e del programma annuale e per la valutazione esterna della scuola.
L'articolo 9 dispone che ogni anno il Consiglio dell'autonomia promuove una conferenza di rendicontazione - aperta ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà economiche, sociali e culturali del territorio - sulle materie di sua competenza e, in particolare, sulle procedure e sugli esiti dell'autovalutazione, ed invia una relazione all'USR.
L'articolo 10 dispone che le istituzioni scolastiche possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni, nel rispetto di requisiti, modalità e criteri indicati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 e di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999. I partner possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni no profit.
L'articolo 10 dispone anche che le istituzioni scolastiche possono ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel POF e per l'innalzamento dei livelli di competenza degli studenti. A tutela della trasparenza, esse devono definire annualmente gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni formative cofinanziate attraverso il contributo ricevuto (che, nel co. 3, a differenza di quanto previsto nel comma 1, può provenire non solo da fondazioni, ma da tutti i partner previsti). Contributi superiori a 5000 euro possono provenire solo da enti che hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

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Il Capo II riguarda la rappresentanza istituzionale delle scuole autonome.
L'articolo 11 dispone, nei commi 1 e 2, che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche - composto da rappresentanti eletti dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei «consigli delle istituzioni scolastiche autonome» - e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e ad esso partecipano rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni delle province e dei comuni, nonché il Presidente dell'INVALSI.
Il Consiglio nazionale - che, in base alle abrogazioni definite dall'articolo 12, sostituirà il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) - è definito «organo di partecipazione e di corresponsabilità fra Stato, regioni, enti locali ed autonomie scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione» (che, come si è visto, comprende le scuole paritarie). Esso tutela la libertà di insegnamento e la qualità della scuola e garantisce la piena attuazione dell'autonomia scolastica.
I commi da 3 a 8 dispongono che le regioni, in attuazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le istituzioni scolastiche autonome. In particolare, esse istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo e ne stabiliscono composizione e durata. La Conferenza ha funzioni consultive, in particolare esprimendo parere sugli atti regionali di indirizzo e programmazione in materia di: autonomia delle istituzioni scolastiche, attuazione delle innovazioni ordinamentali; piano regionale per il sistema educativo e per la distribuzione dell'offerta formativa; educazione permanente; criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali; piani di organizzazione della rete scolastica, incluse istituzioni, aggregazioni, fusioni e soppressioni di istituzioni scolastiche.
Le regioni istituiscono anche Conferenze di ambito territoriale alle quali partecipano i comuni, singoli o associati, l'Ufficio scolastico regionale, le università, le istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa. Gli ambiti territoriali sono definiti dalle regioni d'intesa con gli enti locali e le istituzioni scolastiche autonome. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità fra i vari cicli di istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.
Sostanzialmente, le Conferenze di ambito territoriale sembrano sostituire - in relazione a quanto dispone l'articolo 12 del testo unico - il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio provinciale di cui agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
L'articolo 12 opera il raccordo con la normativa vigente, disponendo la cessazione di efficacia, ovvero l'abrogazione, di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 1994.
L'articolo 13 è già stato illustrato in precedenza. L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.
In conclusione formula una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato 2).

Alessandro NACCARATO (PD) chiede al relatore di valutare la possibilità di riformulare la sua proposta di parere inserendo un'osservazione intesa a far inserire, nell'articolo 1, un richiamo anche agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, accedendo alla richiesta del deputato Naccarato, riformula la sua proposta

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di parere nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
Testo unificato C. 749 Paniz ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 2012.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.
C. 5018 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.
Nuovo testo C. 1172 Santelli ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), relatore, illustra il testo unificato in esame, che nasce da diverse proposte di legge delle quali la XII Commissione ha iniziato l'esame nell'aprile 2009: esso è stato adottato come testo base il 29 giugno 2011, all'esito di diverse riunioni del comitato ristretto, ed ha subito varie modifiche nel corso della fase emendativa in commissione.
Gli articoli 1 e 2 individuano, rispettivamente i principi e le definizioni utilizzati nel contesto del provvedimento. Tra i principi enunciati vi sono quelli della disciplina e tutela degli animali d'affezione da parte dello Stato, della condanna degli atti di crudeltà e dei maltrattamenti contro di essi e della protezione della loro salute e del loro benessere. Tra le definizioni si ricordano quelle di animali d'affezione, intesi come cani o gatti tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, di responsabile di un animale d'affezione, individuato nel proprietario o detentore, che ne risponde civilmente o penalmente, di adozione, quale cessione definitiva dell'animale d'affezione ad un soggetto che ne assume la cura dando garanzie di buon trattamento, di canile e gattile sanitario, quale struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione randagia e al ricovero e alla cura di cani e gatti soccorsi sul territorio o da sottoporre a osservazione sanitaria, di rifugio, quale struttura pubblica e privata dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria della adozione e di anagrafe degli animali d'affezione quale anagrafi canine e feline contenenti l'insieme degli identificativi elettronici e dei dati anagrafici

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dell'animale di affezione e di quelli del suo proprietario in un sistema informatizzato.
L'articolo 3 individua i doveri ed i compiti del responsabile di animali d'affezione in funzione sia di tutela dell'animale che delle persone o di altri animali con cui esso possa venire in contatto.
L'articolo 4 definisce la procedura per l'istituzione e la gestione da parte delle regioni e province autonome delle anagrafi degli animali d'affezione, le modalità di costituzione della banca dati regionale e la disponibilità dei dati necessari per la programmazione e la verifica a livello centrale.
L'articolo 5 stabilisce alcuni obblighi di segnalazione alle pubbliche autorità a carico dei soggetti che rinvengano animali feriti e prevede l'organizzazione di un servizio di soccorso da parte delle regioni.
L'articolo 6 prevede obblighi di segnalazione dei casi di decesso dell'animale e particolari prescrizioni per la soppressione, con farmaci ad azione eutanasica dello stesso.
Gli articoli 7, 8 e 9 dettano disposizioni, rispettivamente, in tema di prevenzione e controllo delle morsicature, presidi di igiene urbana veterinaria e formazione, valutazione del rischio e intervento terapeutico comportamentale.
L'articolo 10 disciplina in maniera specifica i compiti e le funzioni dei canili e gattili sanitari, mentre l'articolo 11 dispone in tema di rifugi destinati a favorire la cessione a privati degli animali ospitati.
La materia dell'affidamento degli animali d'affezione in tema di morte del proprietario e al termine del servizio presso le forze di polizia e le forze armate è trattata dagli articoli 12 e 13.
Gli articoli 15 e 16 individuano le responsabilità del sindaco e dei comuni in tema di prevenzione e contrasto al randagismo, costruzione e gestione dei rifugi, tutela della salute collettiva e del benessere degli animali.
Viene prevista una specifica procedura di autorizzazione - da parte del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge - per le attività economiche o commerciali con gli animali d'affezione, quali la gestione di pensioni per animali, di negozi di vendita di animali eccetera (articolo 17) e di un nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ufficiale per lo svolgimento di fiere, mostre e manifestazioni che prevedono la presenza di animali d'affezione (articolo 19).
Vengono poi disciplinati i cimiteri per animali d'affezione, realizzati da soggetti pubblici o privati (articolo 21) e stabiliti specifici divieti per garantire il benessere degli animali e l'incolumità pubblica (articolo 22).
Sono inoltre previsti specifici adempimenti da parte dei veterinari, degli istituti zooprofilattici sperimentali e del Sindaco nei casi di sospetto di avvelenamento di un animale domestico o selvatico (articoli 23 e 24).
L'articolo 28 disciplina le funzioni delle guardie zoofile in quest'ambito, mentre l'articolo 31 prevede un intervento regionale di programmazione per il controllo demografico della popolazione animale.
L'articolo 32 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero della salute trasmetta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge.
Gli articoli 33 e 34, rispettivamente, aumentano le pene applicabili ai reati di uccisione e maltrattamento di animali se il fatto è commesso da chi esercita abusivamente la professione di veterinario e inseriscono gli animali d'affezione tra le cose mobili assolutamente impignorabili ai sensi del codice di procedura civile.
L'articolo 35 stabilisce le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni della legge.
Gli articoli 36, 37 e 38 prevedono, rispettivamente, norme transitorie, disposizioni finanziarie e l'abrogazione della legge n. 281 del 1991, ossia la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
In conclusione, considerata la complessità del testo, chiede alla presidente di valutare la possibilità di un rinvio dell'esame, in modo da disporre di più tempo per la predisposizione della proposta di parere.

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Isabella BERTOLINI, presidente, preso atto della richiesta della relatrice e considerato che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-A e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il testo unificato in esame, che trae origine da diverse proposte di legge in tema di governo delle attività cliniche, le quali si prefiggono lo scopo di garantire una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
In linea generale, con l'espressione «governo clinico» (clinical governance) ci si riferisce ad un modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e di tutti i professionisti impegnati nel SSN, attraverso una integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali implicati nell'assistenza al cittadino-malato.
Il governo delle attività cliniche consiste pertanto nella programmazione, organizzazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie da garantire mediante il diretto coinvolgimento del collegio di direzione delle aziende sanitarie locali.
Il provvedimento, già all'esame dell'Assemblea della Camera, è stato rinviato in Commissione nel giugno 2010. Nel novembre 2011 il relatore (on. Di Virgilio) ha presentato una nuova proposta di testo unificato che ha subito diverse modifiche nel corso della fase emendativa presso la commissione.
Il testo si compone di 11 articoli. L'articolo 1 affida alle regioni il compito di disciplinare il governo delle attività cliniche nel rispetto dei principi fondamentali della legge, assicurando la partecipazione del Collegio di direzione e garantendo soluzioni efficienti, eque e rispettose di standard di qualità.
L'articolo 2 riafferma in sede legislativa i principi dell'autonomia e responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nell'esercizio delle loro funzioni dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività.
L'articolo 3 rimette alle regioni il compito di istituire e disciplinare il collegio di direzione come organo dell'azienda, in modo da rafforzarne il ruolo e la funzione.
L'articolo 4 interviene in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale e di requisiti necessari per l'accesso alla predetta carica.
L'articolo 5 dispone in tema di procedure per l'attribuzione di incarichi per i dirigenti medici, disciplinate dalle regioni nel rispetto di alcuni princìpi. In particolare, per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, la selezione è effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa individuati mediante sorteggio da elenchi predisposti dalla regione.
Viene demandato alle regioni (articolo 6) il compito di identificare gli strumenti necessari alla valutazione dei dirigenti, sulla base di specifiche linee guida.
L'articolo 7 detta alcune indicazioni in ordine ad una nuova organizzazione dei dipartimenti sanitari all'interno delle aziende sanitarie locali.
L'articolo 8 detta norme in merito al collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario nazionale.
Sono poi stabiliti dall'articolo 9 alcuni principi sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie da parte delle regioni, allo scopo di assicurare il rispetto di criteri di sicurezza, efficienza ed economicità.
L'articolo 10 prevede la pubblicità delle verifiche di competenza del collegio sindacale.

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L'articolo 11 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
In conclusione, considerata la complessità del testo in esame, si riserva di formulare una proposta di parere in un secondo momento. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.40.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, richiama gli emendamenti presentati nella seduta di ieri e presenta tre ulteriori emendamenti volti a recepire alcuni rilievi evidenziati nel parere espresso dalla Commissione Affari esteri (vedi allegato 6).

Il sottosegretario Marta DASSÙ ringrazia il relatore per l'impegno dimostrato al fine di pervenire alla migliore formulazione del provvedimento in esame, che ha una storia travagliata alle spalle.
Ricorda che l'Italia ha assunto importanti impegni in sede internazionale sul tema e giungere alla conclusione dell'iter in tempi congrui costituisce una fondamentale questione di coerenza rispetto all'atteggiamento da sempre dimostrato con riguardo al tema della tutela dei diritti umani.
Evidenzia quindi l'esigenza di individuare le forme più opportune di equilibrio tra le disposizioni volte ad attuare gli impegni assunti in sede internazionale e le esigenze connesse ai vincoli di bilancio in essere.
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal relatore nella seduta di ieri ed in quella odierna, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.200, 2.200, 2.100 e 3.200 del relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 del relatore evidenziando l'opportunità di riformularlo nel senso di specificare che la Commissione in questione si avvale dell'UNAR «con funzioni consultive». In tale modo, a suo avviso, si tiene maggiormente conto dei principi di terzietà e di indipendenza contenuti negli atti delle Nazioni Unite al riguardo.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.101 e 3.102 del relatore. Esprime altresì una valutazione favorevole di principio sull'emendamento 5.100 del relatore, segnalando peraltro l'opportunità di svolgere una ulteriore riflessione su una diversa formulazione dell'articolo 5 che, al fine di assicurare la piena indipendenza dell'ufficio della Commissione, non limiti il personale solo a soggetti comandati da altre amministrazioni pubbliche. Al fine di contemperare le diverse esigenze, e di tenere conto dei vincoli di bilancio, si potrebbe quindi riformulare l'emendamento 5.100 del relatore prevedendo che accanto a personale comandato vi siano anche unità selezionate provenienti dall'esterno. Si rimette comunque alla formulazione che la Commissione riterrà opportuno adottare.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.100 del relatore che, sopprimendo l'attuale Consiglio, costituisce una misura importante di semplificazione, pur assicurando il necessario coinvolgimento con la società civile e sull'emendamento 12.100 del relatore.

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Raffaele VOLPI (LNP), relatore, concorda sulla riformulazione proposta dal sottosegretario rispetto al proprio emendamento 3.100. Per quanto riguarda l'emendamento 5.100, tenuto conto di quanto testé evidenziato dal rappresentante del Governo, prospetta l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, che l'ufficio della Commissione sia composto per metà da personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e per metà da personale proveniente dall'esterno.

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda con quanto testé evidenziato dal relatore riguardo l'emendamento 5.100 e propone una riformulazione che va in tale direzione (vedi allegato 6).
Con riferimento all'emendamento 3.101 del relatore, chiede chiarimenti riguardo alla previsione del comma 8-bis dell'articolo 3, in cui si stabilisce che la Commissione svolge le proprie funzioni e prende le sue decisioni all'unanimità.

Raffaele VOLPI (LNP) relatore ricorda che la questione relativa al comma 8 bis, richiamata dal collega Bressa, era già stata oggetto di discussione in Commissione e nel proprio emendamento viene quindi ripresa la formulazione già definita in precedenza. Nel corso del dibattito era stato infatti evidenziato come, su tematiche quali quelle in esame, una decisione assunta all'unanimità avrebbe rafforzato l'autorevolezza dell'intervento. Era stata altresì valutata la possibilità di rendere segreti i dibattiti e le posizioni ma il requisito dell'unanimità è apparso comunque l'elemento di maggiore condivisione.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo in merito all'emendamento 3.100 del relatore, ritiene superflua la specificazione prospettata dal sottosegretario, considerato che il fatto di avvalersi in forma consultiva dell'UNAR è già desumibile da altre parti dell'articolato. Ritiene comunque che la questione non sia fondamentale e non voterà comunque contro la riformulazione proposta dal Governo se si ritiene che contribuisca ad una maggiore chiarezza.
Per quanto riguarda l'emendamento 5.100 del relatore, prende atto dei chiarimenti emersi e della proposta formulata, che ritiene condivisibile.
In merito all'emendamento 3.101 del relatore, infine, esprime perplessità rispetto al requisito dell'unanimità, considerato che anche in sede internazionale per molte materie tale requisito è stato superato.

Enrico LA LOGGIA (PdL) ritiene anch'egli non condivisibile prevedere il requisito dell'unanimità per le decisioni della Commissione, tanto più in una materia così delicata quale quella della tutela dei diritti umani. Il rischio è infatti quello dell'immobilismo, di fatto, dell'attività della Commissione, in un ambito in cui opinioni differenti è naturale che vi siano.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, preso atto di quanto emerso dal dibattito riformula il proprio emendamento 3.101 nel senso di prevedere che il comma 8-bis dell'articolo 3 stabilisca unicamente che «il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti».
Per quanto riguarda il proprio emendamento 3.100 ricorda che il suo primo intento era quello di superare interamente la possibile sovrapposizione di competenze rispetto all'UNAR, come prospettato anche nella lettera del presidente della V Commissione. Per tali ragioni aveva previsto una nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 3 che specificasse che la Commissione si avvalesse, con riferimento ai profili di competenza, di tale organismo. Prende peraltro atto di quanto evidenziato dal sottosegretario Dassù rispetto al rischio di incidere sul requisito della terzietà dell'istituendo organismo, considerato che l'UNAR è incardinato presso un dipartimento governativo. Per tali ragioni accede alla riformulazione prospettata dal rappresentante del Governo (vedi allegato 6).
Riformula, infine, il proprio emendamento 5.100 nel senso prospettato dal collega Bressa (vedi allegato 6).

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Donato BRUNO, presidente, fa presente che, in considerazione della nuova formulazione dell'emendamento 5.100 del relatore, che non limita più al solo personale comandato lo staff dell'ufficio della Commissione, è necessario riformulare anche l'emendamento 3.101 del relatore aggiungendo, dopo le parole «delle spese», le seguenti: «le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio».

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, riformula quindi l'emendamento 3.101 come emerso dal dibattito (vedi allegato 6).

Il sottosegretario Marta DASSÙ esprime parere favorevole su tutte le riformulazioni presentate dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.200, 2.200, 2.100, 3.200, 3.100 (nuova formulazione), 3.101 (nuova formulazione), 3.102, 5.100 (nuova formulazione), 6.100 e 12.100 del relatore.

Donato BRUNO, presidente, propone alla Commissione, considerate le modifiche apportate al testo ed alla luce di quanto segnalato anche nella lettera del presidente della Commissione bilancio, di richiedere al Governo la trasmissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, della relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, entro il termine del 12 aprile 2012.

La Commissione concorda.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, desidera esprimere un sentito ringraziamento agli uffici, al rappresentante del Governo ed ai colleghi per aver contribuito ad individuare le possibili soluzioni riguardanti il testo in esame che, a suo avviso, hanno portato a delineare un organismo con caratteristiche di terzietà e di indipendenza tra le più marcate che vi siano nei Paesi dell'Unione europea.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che era stata prospettata la possibilità del trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame ed auspica che, dopo l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata e del parere della Commissione bilancio, sia possibile raggiungere tale obiettivo ed accelerare l'iter di approvazione del testo.

Il sottosegretario Marta DASSÙ si associa al ringraziamento espresso dal relatore ritenendo che la Commissione sia giunta a definire un ottimo testo.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 4953 Razzi, C. 4965 Sbrollini e C. 5032 Palagiano).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2012.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 4953 Razzi «Disposizioni in materia di finanziamento e bilanci dei partiti politici», C. 4965 Sbrollini «Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente la destinazione di risorse per accrescere la partecipazione attiva dei giovani alla politica» e C. 5032 Palagiano «Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di riduzione e di modalità di erogazione del rimborso delle spese per consultazioni elettorali».
Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia di quelle già iscritte all'ordine del giorno della Commissione,

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avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Avverte quindi che, alla luce del numero di deputati ancora iscritti a parlare sul provvedimento e della circostanza che una nuova proposta di legge sulla materia è stata preannunciata dal rappresentante del gruppo del Popolo della libertà, ha scritto al Presidente della Camera per rappresentargli l'esigenza che - diversamente da quanto precedentemente comunicato -l'esame del provvedimento in Assemblea sia previsto per il mese di maggio.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), considerato che i gruppi - come è certamente loro diritto - presentano continuamente nuove proposte di legge sulla materia e che il relatore, da parte sua, non è quasi mai presente alle sedute della Commissione per l'esame di questo provvedimento, manifesta il timore che, senza una rigorosa organizzazione dei lavori, la discussione potrebbe protrarsi ancora molto a lungo. Nel sottolineare quindi come il suo gruppo annetta al provvedimento una grande importanza e veda con favore l'introduzione di una disciplina su questa materia, fosse anche formata solo da pochi principi generali, invita la presidenza ad adottare ogni iniziativa utile perché i lavori possano procedere il più speditamente possibile.

Pierguido VANALLI (LNP), considerato che - come è stato detto - i gruppi hanno il diritto di presentare nuove proposte di legge, ritiene che la presidenza dovrebbe verificare se anche altri gruppi, oltre quello del Popolo della libertà, intendano presentare nel prossimo futuro proposte di legge sulla materia, in modo da poter organizzare i lavori nel modo più efficiente ed evitare ulteriori rinvii. Esprime anche l'auspicio che non succeda alla fine che l'ultima proposta di legge presentata da questo o quel gruppo venga chissà come adottata come testo base, prescindendo dal dibattito che avviene in Commissione.

Donato BRUNO, presidente, rende noto alla Commissione che il relatore, allo stato, non intende proporre l'adozione come testo base di una proposta di legge, ma sta lavorando ad un testo unificato. Aggiunge che sarà sua cura sollecitarlo affinché il predetto testo sia presentato alla Commissione quanto prima. Quanto all'organizzazione dei lavori della Commissione, fa presente che questa dovrà essere definita in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che la predisposizione di un testo unificato, da parte del relatore, costituisca un passaggio senz'altro importante al fine di procedere nei lavori. Fa presente, tuttavia, che prima di arrivare ad una proposta di testo unificato si dovrebbero sciogliere alcuni nodi emersi: in particolare quello se il provvedimento in esame debba limitarsi a disciplinare la democrazia interna dei partiti, la trasparenza dei bilanci ed eventualmente le elezioni primarie oppure debba affrontare anche il capitolo del finanziamento dei partiti.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel confermare che il suo gruppo sta per presentare una proposta di legge sulla materia, osserva che il breve rinvio richiesto per avere il tempo di definirne il testo si giustifica pienamente alla luce della complessità della materia in discussione. Fa presente infatti che si tratta di coordinare un intervento di riforma ampio e complesso, che si articola su più livelli: quello della Costituzione, quello dei regolamenti parlamentari, quello della legge ordinaria con riguardo sia alla legge elettorale sia all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Donato BRUNO, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.
C. 4195 Veltroni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo è favorevole al provvedimento in esame, nella convinzione che istituire il Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm possa servire a richiamare l'attenzione di tutti sui tanti orrori di cui sono vittime i bambini ogni giorno in tante parti del mondo. Rilevato peraltro che anche gli altri gruppi sembrano, allo stato, favorevoli all'iniziativa, invita il presidente a stimolare il dibattito preliminare in modo che si possa quanto prima passare alla successiva fase di esame.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'esame preliminare si concluderà nella seduta di domani e che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato per lunedì prossimo, 2 aprile, alle ore 12. Quindi, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.
Doc. XXII, n. 30 Lo Moro.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Doris LO MORO intende svolgere alcune valutazioni preliminari rispetto alla discussione in corso, nel rispetto delle competenze proprie della Commissione bicamerale antimafia, richiamate da ultimo dal presidente Pisanu nella lettera trasmessa al presidente della I Commissione.
Ritiene, al riguardo, che una delle conferme del fatto che non vi è interferenza tra la proposta in esame e le competenze della Commissione antimafia è, a suo avviso, costituita dall'elevato numero di atti di sindacato ispettivo presentati da molti deputati, tra cui il collega Tassone, componente di tale Commissione, volti a rivolgere quesiti al ministro dell'interno. Quest'ultimo, infatti, ha competenze che non si limitano ai soli atti compiuti dalla criminalità organizzata, come invece avviene per la Commissione antimafia la quale ha ambiti di intervento, in base alla legge istitutiva, che si riferiscono agli atti intimidatori compiuti da parte della criminalità organizzata. L'intenzione della proposta in esame è invece quella di concentrare l'attività di indagine sulle misure più opportune per consentire la migliore difesa, da parte delle autorità locali, rispetto ad ogni tipo di intimidazione.
Si sofferma, quindi, su un ulteriore elemento: richiama infatti la competenza delle procure della Repubblica, e non delle direzioni distrettuali antimafia, salvo rari casi, riguardo agli attentati nei confronti degli amministratori locali.
Richiama quindi il numero elevato dei fenomeni intimidatori in questione, facendo riferimento altresì a quanto segnalato nel rapporto 2010-2011, reperibile sul sito internet di «avviso pubblico», dal titolo «Amministratori sotto tiro intimidazioni mafiose e buona politica». Come già evidenziato, non tutti gli atti di intimidazione sono legati alla criminalità organizzata, quanto piuttosto alla delinquenza comune, come emerso di recente da indagini relative ai territori di Isola di Capo Rizzuto. Sottolinea come si tratti di un fenomeno assai diffuso e molto poco contrastato, rispetto al quale i responsabili sono difficilmente individuati.

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Ritiene quindi importante istituire la Commissione monocamerale in questione, al fine di focalizzare l'attività di indagine su un fenomeno finora rimasto inesplorato, ma che diviene ogni giorno più pressante.

Jole SANTELLI (PdL) richiama quanto emerso nel dibattito rispetto al fatto che i fenomeni intimidatori in questione non siano tutti e sempre riconducibili alla criminalità organizzata. Ritiene peraltro opportuno che, seppure siano riscontrabili alcune sovrapposizioni di materie rispetto all'attività della Commissione bicamerale antimafia, il Parlamento possa esprimere le proprie priorità, segnalando l'esigenza di focalizzare un'attività di indagine su un fenomeno, quale quello in discussione, che diversamente verrebbe trascurato.
Il tema in questione costituisce, infatti, una problematica di grande importanza ma di elevata specificità rispetto alla globalità dei temi all'attenzione della Commissione bicamerale antimafia. Sottolinea come la tematica in questione sia quanto mai reale e sentita soprattutto dagli amministratori locali dei piccoli comuni, che soggiacciono a forti intimidazioni da parte della criminalità organizzata e di altri soggetti.
Auspica quindi che sia possibile individuare una soluzione per porre una particolare attenzione al tema in discussione.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che la proposta in esame è volta ad istituire una Commissione monocamerale che svolga la propria attività in un tempo limitato con la finalità di monitorare una situazione divenuta ormai insostenibile. Ricorda di avere segnalato più volte il fenomeno in atti di sindacato ispettivo, chiedendo al Governo di adoperarsi con urgenza per affrontare la difficile situazione in essere. Ricorda di avere altresì segnalato in più occasioni l'opportunità di superare la situazione che si viene a creare in quanto molte volte alcuni reati vengono derubricati così da non rientrare nelle competenze delle procure distrettuali antimafia.
Ritiene quindi che la proposta in esame non rischi di inficiare o di svuotare il ruolo della Commissione bicamerale antimafia, essendo al contrario possibile che il lavoro della istituenda Commissione monocamerale consenta di dare un utile contributo, anche rispetto all'attività della Commissione antimafia. Ricorda che quest'ultima sta affrontando con particolare attenzione, in questi giorni, il tema dello stragismo degli anni 1992-1993.
Auspica quindi che il Parlamento possa procedere ad approfondire la tematica in questione, visto anche il forte rischio che a breve non vi sia più nessuno che voglia assumere le funzioni di amministratore locale, considerate le frequenti intimidazioni che dovrebbe subire ed il fatto che i colpevoli restano sempre ignoti.

Pierguido VANALLI (LNP), premesso che il suo gruppo è da sempre favorevole alle iniziative volte a sostenere e aiutare gli amministratori locali, afferma che, se davvero la Commissione antimafia non ha finora raggiunto, in relazione al problema segnalato dai deputati Lo Moro, Tassone e Santelli, risultati degni di nota, allora è ragionevole valutare la possibilità dell'istituzione di un'altra Commissione d'inchiesta che si occupi specificamente del problema.
Peraltro, considerata l'oggettiva gravità del fenomeno descritto dai colleghi già nominati, si chiede come mai la Commissione antimafia non se ne sia occupata; si chiede altresì in che modo la Commissione istituenda potrebbe venire a capo in quattro mesi di un problema per il quale la Commissione antimafia, che lavora da più legislature, non ha saputo dare contributi; si chiede, infine, in che modo dovrebbero essere organizzati i lavori della Commissione istituenda, non apparendo utile procedere all'audizione degli amministratori locali fatti oggetto di intimidazioni, i quali tra l'altro sono già stati ascoltati dalla magistratura, né essendo possibile individuare altri amministratori

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che potrebbero un domani essere a loro volta oggetto di tali intimidazioni. In conclusione, il suo gruppo ritiene che il fenomeno sia preoccupante, ma nutre perplessità sull'utilità di ricorrere a una nuova Commissione di inchiesta per combatterlo.

Sesa AMICI (PD) ritiene che, a questo punto, la questione sollevata dal presidente della Commissione antimafia, senatore Pisanu, possa essere considerata definita e che si possa quindi rispondere a quest'ultimo e passare quindi alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti all'atto in esame.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che la questione potrà essere oggetto di approfondimenti nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 marzo 2012.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb.