CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 marzo 2012
629.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.50.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere all'XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 2618 e abbinate, recante disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Il provvedimento in esame, composto da 4 articoli, apporta delle modifiche al decreto testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, e conferisce

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altresì una delega al Governo per l'istituzione del congedo di paternità obbligatorio.
In particolare, l'articolo 1 introduce un'ulteriore disposizione, l'articolo 17-bis, nel suddetto decreto legislativo n. 151 del 2001, teso a disciplinare la partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità e in congedo parentale a corsi di formazione e a concorsi pubblici. Tale partecipazione è subordinata alla presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che essa non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Viene, inoltre, assicurata alle lavoratrici impossibilitate - in ragione del proprio stato di gravidanza - a partecipare a concorsi, corsi o procedure selettive, la possibilità di essere ammesse a una seconda sessione, previo accantonamento dei posti necessari.
L'articolo 2 reca una delega al Governo per l'istituzione del congedo di paternità obbligatorio, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, prevedendo, in particolare, che tale delega debba essere esercitata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi, e che lo schema di decreto legislativo sia trasmesso alle Camere al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
L'articolo 3, modificando l'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, introduce la possibilità di fruire, previo accordo con il datore di lavoro, del congedo parentale su base oraria, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, nonché, nei primi tre anni di vita del figlio, del congedo parentale «orizzontale», fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.
L'articolo 4, infine, estende ai genitori che ricorrono all'adozione, nazionale e internazionale, e all'affidamento, le disposizioni sulla non licenziabilità di cui all'articolo 54 del suddetto decreto legislativo n. 151 del 2001. Il divieto di licenziamento si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento.
In conclusione, pur valutando favorevolmente il provvedimento testé illustrato, in considerazione della elevata rilevanza sociale delle tematiche trattate, ravvisa tuttavia l'opportunità di formulare, nella proposta di parere che presenterà nelle prossima seduta, due osservazioni, entrambe riferite all'articolo 1. In particolare, con la prima osservazione intende evidenziare che le disposizioni relative alla partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità e in congedo parentale a corsi di formazione e a concorsi pubblici non vengono esplicitamente riferiti - come, invece, a suo avviso dovrebbe essere - anche ai casi di congedo a seguito di adozione e di affido. Attraverso la seconda osservazione intende, poi, rilevare il fatto che il medesimo articolo 1 del testo unificato non specifica che la presentazione del certificato medico attestante che la partecipazione ad un concorso o ad un corso di formazione non reca pregiudizio alla salute della donna o del nascituro si riferisce solo al caso di congedo di maternità per il periodo precedente al parto e non, invece, al caso del congedo parentale successivo al parto. Esprime infine perplessità sulla legittimità della previsione di accantonare, nello svolgimento dei concorsi pubblici, un numero di posti pari al numero delle donne impossibilitate a partecipare al concorso stesso a causa della gravidanza.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.
Nuovo testo unificato C. 953 Aprea e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Luisa BOSSA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge n. 953 e abb., con riferimento alle parti di sua competenza, laddove si chiamano in causa le realtà sociali, la famiglia, i servizi educativi per l'infanzia, nell'ottica di integrazione delle agenzie culturali ed educative che deve essere sempre perseguita e che non si può, ovviamente, trascurare quando si costruiscono nuovi percorsi per l'autonomia scolastica.
Prima di illustrare, dunque, i pochi articoli e commi del testo unificato che chiamano in causa la Commissione, ritiene utile esprimere una valutazione generale sul provvedimento in esame, che parte da una esigenza largamente sentita, quella della riforma dei sistema di autonomia e di autogoverno delle istituzioni scolastiche, con attenzione anche agli organi collegiali.
Affrontare il tema di riforma in oggetto è, a suo avviso, indifferibile per unanime riconoscimento; tuttavia, non è certamente agevole. Non è un caso che sono, ormai, tre legislature che si avvia un dibattito su proposte di legge di riforma si questo tema, senza tuttavia addivenire mai ad una sintesi efficace e lasciando, di fatto, le strutture alle condizioni iniziali, mentre avrebbero decisamente bisogno di essere ripensate e riscritte alla luce di cambiamenti oggettivi.
Rivedere l'impalcatura della scuola pubblica è fondamentale, ma troppi sono i nodi su cui non è facile trovare una sintesi. Gli aspetti che attraversano, come spine, il nostro sistema educativo vanno dai finanziamenti agli assetti, dall'organizzazione all'interfaccia con i territori e gli altri servizi, dai sistemi di valutazione allo status giuridico dei docenti, fino al tema del reclutamento dei dirigenti scolastici.
Il testo unificato in esame è partito da una pluralità di proposte di legge, ciascuna delle quali focalizzava la sua attenzione su un aspetto specifico della riforma. Il testo è il risultato di un lungo lavoro, compiuto fin dall'inizio della legislatura, da un comitato ristretto istituito presso la VII Commissione, che ha lavorato più di due anni, addivenendo ad un testo unificato su cui si è, successivamente, lavorato ancora.
Il testo a cui si è approdati è sicuramente meno ambizioso rispetto all'insieme delle proposte da cui è partito il dibattito nella VII Commissione. Tuttavia esso esprime una volontà di riordino delle istituzioni scolastiche statali, in ordine soprattutto alle norme di autogoverno, che appare effettivamente indifferibile.
Il capo I del provvedimento - che si compone, complessivamente, di 14 articoli - è dedicato all'autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche statali e sottolinea, opportunamente, che ogni istituzione scolastica autonoma è parte del sistema nazionale di istruzione.
Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche sono: il Consiglio dell'autonomia, il dirigente, il consiglio dei docenti e il nucleo di valutazione. Il testo elenca modalità di composizione e competenze dei quattro organismi sopra elencati.
Il capo II del provvedimento è dedicato alla rappresentanza istituzionale delle scuole autonome, e fissa l'istituzione del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, che diventa un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, enti locali ed autonomie scolastiche per il governo del sistema nazionale di istruzione. Le Regioni, a loro volta, istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, stabilendone composizione e durata, mentre è la legge stessa a fissarne le competenze.
Per quanto riguarda le disposizioni che incidono sulle competenze della Commissione, segnala l'articolo 1, in materia di autonomia scolastica ed autonomie territoriali, ai sensi del quale si prevede che al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche contribuiscano le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni (comma 1).
Si stabilisce, quindi, una giusta correlazione tra il sistema scolastico e la realtà

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territoriale, tenendo conto anche di quella sociale, e segnando una interazione tra scuola e sociale che, nei fatti, è già chiara a tutti ma nella realtà ha bisogno di essere meglio strutturata.
Lo stesso articolo stabilisce, poi, che gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovano il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando, tra l'altro, il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie (comma 5).
Ritiene che si tratti di un passaggio importante: la scuola diventa soggetto di cittadinanza ed elemento di integrazione. L'istruzione non è un compartimento a tenuta stagna, un luogo protetto, ma una sorta di spugna che assorbe dal contesto e restituisce al contesto. L'integrazione tra soggetti, quindi, non è eludibile. Va governata, va addirittura costruita, mettendo insieme famiglia, comunità locale e scuola e costruendo insieme il patto educativo, che non è solo istruzione ma crescita civile.
In questo senso, come chiarisce il comma 5 dell'articolo 1, il dialogo tra i docenti e le famiglie deve essere costante. Alle famiglie va riconosciuta la libertà e responsabilità delle scelte educative ma alle istituzioni scolastiche va assegnato il ruolo di confrontarsi e interagire.
In questa direzione, l'articolo 7 prevede che le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzino la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.
Anche l'articolo 8, nell'ambito della disciplina del Nucleo di autovalutazione del funzionamento dell'istituto, prevede di questo organo faccia parte almeno un rappresentante delle famiglie e che esso predisponga un rapporto annuale di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti e le famiglie.
Ai sensi del successivo articolo 9, la scuola si apre letteralmente al territorio, rende conto alla comunità locale. Il consiglio dell'autonomia, infatti, deve promuovere annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio. Un vero e proprio tavolo di confronto e di bilancio del ruolo sociale e territoriale della scuola, che così abbatte il suo fortino e si mescola, accorciando le distanze, diventando soggetto attivo.
Infine, l'articolo 11, attribuisce alle regioni il compito di definire strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche, stabilisce l'organizzazione e la gestione dell'offerta formativa regionale, va integrata con i servizi educativi per l'infanzia, segnando ancora una volta un punto culturale che sembra attraversare, opportunamente, l'intero provvedimento.

Paola BINETTI (UdCpTP) si domanda se, attraverso il provvedimento in esame, si introducano delle misure tese a realizzare effettivamente l'obiettivo di creare una sinergia tra il sistema scolastico e le realtà familiari, sociali e territoriali. In quest'ottica sottolinea, dunque, l'importanza di valorizzare le iniziative che possano indurre gli studenti più capaci ad apprezzare il contesto in cui essi vivono, evidenziando altresì che la scuola ha la responsabilità di valorizzare le proprie strutture sul territorio.

Antonio PALAGIANO (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente Palumbo se la Commissione possa procedere all'approvazione del parere sul provvedimento in esame in una seduta successiva, dal momento che nel corso della giornata odierna è prevista una riunione del gruppo Italia dei valori sul tema della scuola.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che, per ragioni connesse alla tempistica del seguito dell'iter del provvedimento presso la VII Commissione, sarebbe opportuno che la Commissione

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esprimesse il prescritto parere nella giornata odierna. D'altra parte, non ravvisa ragioni ostative affinché si proceda in tal senso, considerato peraltro che vi è il consenso da parte di tutti gli altri capigruppo in Commissione.

Luisa BOSSA (PD), relatore, intervenendo in replica, risponde ai dubbi emersi nell'intervento dell'onorevole Binetti, facendo notare come il testo rechi numerosi riferimenti alla famiglia ed alle autonomie locali, per cui non vi è dubbio che esso corrisponda all'obiettiva necessità di costruire un dialogo permanente tra il sistema scolastico, da un lato, e le realtà sociali e territoriali, dall'altro.
Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.20.

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.
C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame in seconda lettura del disegno di legge C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera. Ricorda altresì che la Commissione, quando si passerà alla fase emendativa, potrà pronunciarsi solo sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, rileva che il disegno di legge n. 3703-B - approvato in prima lettura dalla Camera, in sede legislativa, il 22 dicembre 2010, e, quindi, modificato dal Senato, in sede deliberante, il 7 marzo scorso -, com'è noto, è diretto ad introdurre disposizioni più severe a garanzia dei requisiti di sicurezza delle protesi mammarie e a tutela del diritto all'informazione delle pazienti. Trattasi di una materia particolarmente rilevante per la tutela della salute, anche alla luce della preoccupante vicenda avente ad oggetto l'impianto delle protesi mammarie Poly Implant Prothese (PIP).
Considerato che si tratta di procedere alla seconda lettura del provvedimento, in questa sede illustrerà in maniera sintetica il contenuto dei sei articoli di cui esso si compone, evidenziando soprattutto le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, poiché è su queste ultime che la Camera è chiamata a pronunciarsi.
Fa presente, quindi, che l'articolo 1 abilita, rispettivamente, il Ministero della salute e le regioni (o le province autonome) ad istituire il registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, inquadrandoli nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia e medicina plastica ed estetica. Vengono definiti: le finalità dell'istituzione dei registri, gli obiettivi della raccolta e del trattamento dei dati, i soggetti aventi diritto all'accesso e al trattamento degli stessi dati. Viene poi rimessa ad un regolamento da adottare con decreto ministeriale, previa intesa in sede di

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Conferenza Stato-regioni, la disciplina concernente i tempi e le modalità di raccolta dei dati nel registro nazionale, nonché il trattamento dei dati stessi.
Evidenzia che nel corso dell'esame presso il Senato, con riferimento alle categorie di dati raccolti dai registri, sono state inserite le informazioni relative alla tipologia degli impianti e quelle relative al materiale di riempimento utilizzato ed alla etichettatura del prodotto.
Osserva, poi, che l'articolo 2 del disegno di legge introduce il divieto di applicazione di impianti protesici mammari a soli fini estetici su soggetti che non abbiano compiuto la maggiore età.
In particolare, nel corso dell'iter al Senato è stata inserita la disposizione che prevede l'inapplicabilità del citato divieto nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica. È stata altresì aumentata da 15.000 a 20.000 euro l'ammontare della sanzione amministrativa applicabile a carico degli operatori sanitari che, in violazione del suddetto divieto, provvedono all'esecuzione dell'impianto, ed è stata prevista per questi ultimi la sospensione dalla professione per tre mesi.
Fa presente che i successivi articoli 3, 4, 5 e 6 del provvedimento non hanno subito modifiche nel corso dell'esame presso il Senato.
Ricorda, quindi, brevemente, che l'articolo 3 stabilisce i requisiti professionali necessari per l'applicazione di protesi mammarie per fini estetici. L'articolo 4 disciplina le modalità di custodia e di accesso ai registri regionali, definendo le strutture presso le quali vengono conservati, le modalità di comunicazione dei dati e i soggetti abilitati, nonché gli obblighi delle strutture sanitarie. Per l'omissione dell'obbligo di raccolta, aggiornamento e trasmissione dei dati ai registri è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, variabile da 500 a 5.000 euro.
Osserva, infine, che l'articolo 5 prevede la trasmissione, con cadenza biennale, di una relazione al Parlamento da parte del Ministro della salute sui dati raccolti nei suddetti registri, mentre l'articolo 6, reca la clausola di invarianza finanziaria.
In conclusione, evidenzia l'importanza del provvedimento in esame, presentato dal Governo Berlusconi e approvato dalla Camera anche grazie alla sensibilità dell'allora sottosegretario Francesca Martini, ripreso dall'attuale Governo Monti ed approvato dal Senato, con una accelerazione dell'iter conseguente ai suddetti scandali concernenti interventi protesici mammari.
Per questa ragione, pertanto, si augura che anche alla Camera il provvedimento possa essere approvato in tempi rapidi senza apportare ulteriori modifiche e, a tal fine, preannuncia fin da ora l'intenzione di richiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Luciana PEDOTO (PD) esprime il proprio apprezzamento per le modifiche introdotte al testo del provvedimento nel corso dell'iter al Senato, con particolare riferimento all'inserimento delle informazioni relative alla tipologia degli impianti ed al materiale di riempimento utilizzato ed alla etichettatura del prodotto, in considerazione del fatto che, purtroppo, si sono ripetuti gli episodi di danni subiti da persone che avevano fatto ricorso ad impianti protesici. A questo proposito, pur rendendosi conto della difficoltà di modificare nuovamente il provvedimento, sottolinea tuttavia che sarebbe stato opportuno individuare misure tese a rafforzare la fase della prevenzione in materia di impianto di tutti i dispositivi protesici, al fine di assicurare elevati standard di qualità prima ancora che vengano messi in commercio.
Inoltre, con riferimento al monitoraggio clinico ed epidemiologico, evidenzia come occorrerebbe garantirne anche il mantenimento e l'aggiornamento.

Francesca MARTINI (LNP) rileva come la mancata approvazione di una legge in materia di impianti protesici mammari rappresenterebbe un grave vulnus, soprattutto dopo che il Senato ha apportato dei

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miglioramenti al testo già approvato dalla Camera. Ricorda che la patologia neoplastica mammaria costituisce purtroppo la prima causa di morte per tumore delle donne.
Con riferimento, poi, all'articolo 3 del provvedimento, fa notare l'opportunità di aver previsto che l'applicazione di protesi mammarie per fini estetici è riservata prioritariamente ai medici specializzati in chirurgia plastica: in tal modo, si dovrebbe arginare l'esplosione di interventi effettuati da parte di persone che non hanno i titoli, così come è stato richiesto anche da parte degli stessi chirurghi plastici.
Alla luce delle considerazioni svolte, ribadisce l'importanza di approvare celermente una legge che garantisca condizioni di maggiore sicurezza nell'applicazione delle protesi mammarie nonché un'adeguata informazione a coloro che intendono sottoporsi a tale intervento.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), in dissenso dall'intervento precedente, non comprende la ratio dell'articolo 3 del provvedimento, in quanto si verrebbe a creare l'assurda situazione in cui un medico chirurgo potrebbe applicare qualunque tipo di protesi, ad eccezione delle protesi mammarie, per l'impianto delle quali è specificamente richiesto l'intervento di uno specialista in chirurgia plastica.

Gianni MANCUSO (PdL) esprime la propria soddisfazione per l'avvenuta approvazione, anche da parte del Senato, del disegno di legge concernente gli impianti protesi mammari, a conferma del fatto che la Commissione ha svolto un buon lavoro.
Auspica, pertanto, una rapida approvazione definitiva del suddetto disegno di legge, ricordando che egli stesso, tra i primi, aveva presentato fin dalla XIV legislatura una proposta di legge su questa materia.

Antonio PALAGIANO (IdV), pur condividendo le finalità del provvedimento in esame, rileva, tuttavia, come non siano state approvate, invece, altre proposte di legge, su materie di pari importanza, tra cui quella concernente il registro dei tumori.
Per quanto riguarda, in particolare, gli impianti protesici, fa notare che il problema della tracciabilità riguarda non solo le protesi mammarie, ma anche le altre protesi quali, ad esempio, quelle valvolari cardiache e all'anca.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE auspica che il disegno di legge in esame venga approvato al più presto, ciò che consentirebbe al nostro Paese di essere all'avanguardia in Europa in questa materia.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante.
C. 3367 Codurelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), relatore, rileva che la proposta di legge in esame, composta da 3 articoli, è volta al riconoscimento della sindrome post polio (PPS) come malattia cronica e invalidante. Infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa, pur essendo stata - grazie al vaccino - la poliomelite nel nostro paese debellata da tempo, vi è un numero elevato di persone - stimato in circa settantamila - , sopravvissute alla poliomelite, che ne hanno subito e ne patiscono tuttora gli esiti. Si tratta di persone affette dagli «effetti tardivi della polio», colpite da sintomi muscolari ed articolari, che non trovano una giusta risposta sanitaria ed istituzionale, essendo stati dismessi da tempo i diversi centri di ricerca, di recupero e riabilitazione. Pertanto, oltre al riconoscimento specifico

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della malattia, occorre individuare sul territorio strutture sanitarie per la diagnosi, la riabilitazione e centri di ricerca per lo studio di tale patologia.
Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni, fa presente che l'articolo 1 è diretto al riconoscimento della sindrome post polio (PPS) come malattia cronica e invalidante (comma 1). Si prevede che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento del Ministero della salute inserisca la PPS tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, individuate dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 (comma 2). La disciplina riguardante l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione a particolari condizioni di malattia è contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 124 del 1998 che prevede, l'emanazione di un decreto del Ministero della salute per l'individuazione delle condizioni di malattia croniche o invalidanti, che diano diritto all'esenzione. In attuazione di quanto disposto, il suddetto decreto ministeriale n. 329 del 1999 ha individuato le condizioni e le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza.
L'articolo 2 della proposta di legge in esame prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, con provvedimento, e il Ministro della salute, con decreto, individuano, rispettivamente, le strutture sanitarie pubbliche per la diagnosi e la riabilitazione, nonché i centri di ricerca per lo studio della PPS (commi 1 e 2).
Il Ministero della salute istituisce, inoltre, corsi di formazione, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua - di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni - per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della PPS (comma 3).
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto, con decreto del Ministro della salute, un censimento dei soggetti che hanno contratto la poliomelite al fine di approntare specifici protocolli terapeutici (comma 4).
L'articolo 3 stabilisce, infine, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella proposta di legge in oggetto, uno stanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sull'accantonamento del Ministero della salute.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.
Audizione di padre Massimo Rastrelli s.j., di monsignor Alberto D'Urso, del dottor Francesco Tolotti, del dottor Riccardo Zerbetto, della dottoressa Stefania Pirazzo e del professor Maurizio Fiasco, esperti della materia.
(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Nella seduta odierna è previsto lo svolgimento dell'audizione di padre Massimo Rastrelli s.j., di monsignor Alberto D'Urso, del dottor Francesco Tolotti, del dottor

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Riccardo Zerbetto, della dottoressa Stefania Pirazzo e del professor Maurizio Fiasco, esperti della materia.
Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando il dottor Francesco Tolotti, presidente della Fondazione UNIGIOCO, Mons. Alberto D'Urso, segretario nazionale della Consulta nazionale antiusura onlus, il dottor Riccardo Zerbetto, direttore scientifico dell'Associazione ORTHOS, la dottoressa Stefania Pirazzo, presidente del Gruppo LOGOS Onlus, e il professor Maurizio Fiasco, sociologo. Fa presente che Padre Massimo Rastrelli s.j., presidente della Fondazione antiusura Giuseppe Moscati, ha comunicato di non poter partecipare.

Il dottor Francesco TOLOTTI, presidente della Fondazione UNIGIOCO, il monsignor Alberto D'URSO, segretario nazionale della Consulta nazionale antiusura onlus, il dottor Riccardo ZERBETTO, direttore scientifico dell'Associazione ORTHOS, la dottoressa Stefania PIRAZZO, presidente del Gruppo LOGOS Onlus e il professor Maurizio FIASCO, sociologo, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene Giuseppe PALUMBO, presidente, formulando osservazioni. Ringrazia, quindi, gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica.
C. 4083 Laura Molteni.