CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 marzo 2012
629.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 10.45.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
C. 5052 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Piero TESTONI (PdL), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite V e VI il proprio parere sul decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Osserva che la necessità e l'urgenza del decreto-legge in esame, come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il relativo disegno di legge di conversione, derivano dalla decisione, adottata dalla Commissione europea il 24 novembre 2011, di deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con riguardo alla disciplina generale italiana dei poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate nel corso degli anni '90 - cosiddetta golden share - che la Commissione stessa ha ritenuto lesiva della libertà di stabilimento e della libertà di circolazione dei capitali garantite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Rileva, in particolare, che la predetta disciplina generale è contenuta all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 che detta appunto i poteri speciali che possono essere attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dagli statuti delle società privatizzate. La norma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano individuate, tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore dei servizi pubblici, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che ne determini la perdita del controllo da parte dello Stato, debba essere introdotta una clausola che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più poteri speciali. La citata disciplina opera, per altro, anche per le società controllate direttamente o indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nei settori dei trasporti e degli altri servizi pubblici, individuate con provvedimento dell'ente pubblico partecipante.
Ricorda che i contenuti e le modalità di esercizio dei suddetti poteri speciali hanno subìto una generale revisione ad opera della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003), in considerazione della sentenza pronunciata il 23 maggio 2000 dalla Corte di Giustizia, che aveva dichiarato la normativa relativa ai poteri speciali contenuta nel decreto-legge n. 332 del 1994 in contrasto con le disposizioni del Trattato CE relative al diritto di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali.
Osserva, tuttavia, che anche la disciplina della golden share, come modificata dalla legge finanziaria per il 2004, è stata oggetto di censure da parte della Commissione europea. In particolare, il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha deliberato di presentare, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2255, un ricorso alla Corte di Giustizia dell'UE contro l'Italia, in quanto, come accennato in precedenza, ha ritenuto che alcune disposizioni della normativa italiana siano incompatibili con la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento garantiti dal Trattato sul funzionamento dell'UE. Infatti, la Commissione, pur riconoscendo che gli interessi collettivi cui fa riferimento la normativa italiana, quali ad esempio l'approvvigionamento minimo di prodotti petroliferi, energetici, materie prime e beni essenziali alla collettività, possono essere considerati in astratto come legittimi interessi la cui tutela potrebbe richiedere misure restrittive della libera circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento, ha sostenuto, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che le disposizioni in questione configurano restrizioni inadeguate e/o sproporzionate ai fini del conseguimento dei legittimi obiettivi. Sottolinea che il ricorso alla Corte, per altro, non risulta ancora depositato, in quanto la Commissione europea, in base a contatti informali con il Governo italiano, avrebbe preso atto dell'impegno a conformare a breve la normativa nazionale al diritto dell'Unione europea, rimandando pertanto l'effettiva presentazione del ricorso stesso.

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Osserva che, in questo quadro, il presente decreto-legge interviene sulla disciplina della golden share, riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Evidenzia che il provvedimento si compone di 5 articoli. Per quanto riguarda le disposizioni di competenza della IX Commissione, segnala gli articoli 2 e 3.
L'articolo 2 reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. In particolare, il comma 1, ai fini dell'attivazione dei poteri speciali, affida a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiornati ogni tre anni, l'individuazione delle reti e degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Il comma 2 prevede l'obbligo, per le società che detengano uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1, di notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 10 giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione, qualsiasi delibera, atto o operazione che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi, del cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia. Sono notificati nei medesimi termini le delibere dell'assemblea e degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.
Il comma 3 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, l'Esecutivo possa esprimere il veto alle delibere, agli atti e alle operazioni di cui al comma 2, che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. In tal caso, quindi, a differenza di quanto accade ai sensi della disciplina vigente, i criteri per l'esercizio dei poteri speciali sono interamente riportati nella fonte primaria, ossia nel decreto-legge, anziché essere rinviati ad una fonte secondaria, cioè ad un DPCM.
Il comma 4 prevede che la notifica di cui al comma 2 sia accompagnata da un'informativa completa, fornita al Governo, sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto. Ove si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Fino alla notifica e, comunque, fino al decorso dei termini previsti dal comma in esame, si dispone la sospensione dell'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i suddetti termini, l'operazione può essere effettuata. Si prevede la possibilità di graduare l'esercizio dei poteri speciali secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'interesse pubblico tutelato, disponendosi a tal fine che il potere di veto possa venire espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
È prevista la nullità delle delibere, degli atti o delle operazioni adottate o attuate in violazione delle procedure descritte dal comma in esame; il Governo può quindi ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque non rispetti le disposizioni procedurali illustrate, è prevista

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una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
I commi 5 e 6 disciplinano i poteri speciali esercitabili in relazione all'acquisto da parte di soggetti esterni all'Unione europea di partecipazioni rilevanti in società che detengono attivi di rilevanza strategica. In particolare, entro quindici giorni dalla notifica dell'acquisto, con DPCM adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, l'Esecutivo può condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione, da parte dell'acquirente, di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione dei citati impegni, l'Esecutivo può opporsi all'acquisto.
Il comma 7 reca la disciplina concernente l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, fondata su criteri oggettivi e non discriminatori. In particolare, il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
l'esistenza di motivi oggettivi, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e Paesi terzi che non riconoscano i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettino le norme del diritto internazionale o che abbiano assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o abbiano rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati;
l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

Il comma 8 prevede che, ove le attività di rilevanza strategica individuate con DPCM si riferiscano a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali il Consiglio dei ministri delibera su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; ad esso sono rese le notifiche prescritte dalle norme in esame.
Il comma 9, infine, demanda l'ulteriore disciplina attuativa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti. Fino all'adozione del predetto decreto, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali e le attività conseguenti sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
L'articolo 3 reca le norme generali e transitorie, le necessarie abrogazioni, nonché le disposizioni in materia di tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo. In particolare, si consente l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica soltanto a condizione di reciprocità e si dispone l'abrogazione della disciplina in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei DPCM attuativi della nuova disciplina. Inoltre, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi, cessano altresì di avere efficacia le disposizioni

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attributive dei poteri speciali contenute nei DPCM di attuazione del decreto-legge n. 332 del 1994 nonché le relative clausole in materia di poteri speciali contenute negli statuti societari. Viene poi novellato l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 332 del 1994, prevedendo che la facoltà di introdurre nello statuto societario un limite massimo di possesso azionario trovi applicazione con riferimento alle società a controllo diretto o indiretto pubblico operanti nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e non più genericamente alle società operanti nei settori dei servizi pubblici in via di privatizzazione. S'introducono, altresì, alcune novelle al codice del processo amministrativo, volte a estendere il rito abbreviato e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal decreto-legge.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, si riserva di formulare una proposta di parere anche sulla base degli esiti della discussione.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.
Atto n. 445.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario TULLO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.
Ricorda che la citata direttiva reca disposizioni in merito all'assicurazione obbligatoria degli armatori per le responsabilità ad essi imputabili in caso di incidenti alle proprie navi nonché all'entità di tale assicurazione. Evidenzia che per questa tipologia di incidenti la responsabilità dell'armatore è attualmente fissata, circa l'ammontare dei risarcimenti, dalle norme della Convenzione IMO sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi stipulata nel 1976 e successivamente modificata da un apposito Protocollo firmato a Londra nel 1996, a cui l'Italia ha aderito con la legge 23 dicembre 2009, n. 201, senza per altro provvedere alla relativa attuazione, posto che la delega legislativa per l'attuazione del predetto Protocollo, contenuta all'articolo 3 della citata legge, non è stata esercitata dal Governo.
Rileva che, in questo quadro, la direttiva 2009/20/CE ha dettato specifiche regole per quantificare l'ammontare della responsabilità degli armatori e consentire un'applicazione più uniforme sul territorio comunitario del Protocollo del 1996. Lo schema di decreto legislativo in esame, quindi, sulla base della delega conferita dalla legge comunitaria 2010, è finalizzato a recepire la predetta direttiva. A questo riguardo, rammenta che è stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, a causa del mancato recepimento di tale direttiva nel termine prescritto (1o gennaio 2012).
Evidenzia che lo schema di decreto legislativo si compone di 13 articoli.
Gli articoli 1 e 2 enunciano le finalità del provvedimento in esame e le relative

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definizioni, facendo in particolare riferimento alla Convenzione del 1976 come modificata dal Protocollo del 1996.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, stabilendo che lo schema di decreto si applica, in linea con quanto previsto dalla direttiva, alle navi battenti bandiera italiana o estera di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane. Sono escluse dal campo di applicazione le navi militari, le navi da guerra, le navi da guerra ausiliarie o le altre navi di proprietà dello Stato o delle quali lo Stato ha l'esercizio, impiegate, nel momento in cui il credito dovesse sorgere, per servizi governativi non commerciali.
L'articolo 4 elenca la tipologia di crediti a cui si riferisce la responsabilità armatoriale, quali ad esempio i crediti relativi a morte e lesioni personali dei passeggeri e a danni ai loro beni, che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio, nonché i crediti per i danni derivanti da ritardi nel trasporto, sia del carico che dei passeggeri con il loro bagaglio, eccetera.
L'articolo 5 esclude espressamente dall'assicurazione, come previsto da specifiche norme convenzionali cui la disposizione espressamente rinvia, i crediti relativi alle operazioni di salvataggio, quelli per danni da idrocarburi, quelli per danni nucleari o per navi a propulsione nucleare, nonché i crediti da parte dei preposti dall'armatore o del soccorritore con compiti connessi alla nave o alle operazioni di salvataggio, anche nei confronti dei loro eredi o aventi diritto.
L'articolo 6 prevede che le navi, sia battenti bandiera italiana che estera, rientranti nel campo di applicazione del presente schema di decreto legislativo, devono essere provvisti di copertura assicurativa della responsabilità in relazione ai crediti marittimi di cui al citato articolo 4. La copertura assicurativa è comprovata da uno o più certificati rilasciati dal soggetto erogatore della garanzia che devono essere presenti a bordo della nave. L'importo globale dell'assicurazione per la nave oggetto della copertura, per evento, è pari alla somma dei limiti di cui ai successivi articoli 7 e 8.
L'articolo 7 definisce, in generale, l'entità dei limiti della responsabilità armatoriale ai risarcimenti per crediti diversi da quelli dei passeggeri, quantificandoli in termini di diritti speciali di prelievo e graduandoli in base al tonnellaggio della nave e alla tipologia del credito, ossia a seconda che il credito derivi o meno da responsabilità relativa a morte o lesioni personali.
L'articolo 8 fissa il limite della responsabilità dell'armatore in relazione a ciascun singolo evento, per la morte o le lesioni personali riportate dai passeggeri della nave, in misura pari a 175 mila diritti speciali di prelievo, moltiplicati per il numero dei passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare.
L'articolo 9 stabilisce che il diritto speciale di prelievo è l'unità di conto del Fondo monetario internazionale come attestata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
L'articolo 10 stabilisce il contenuto informativo dei certificati di assicurazione, in conformità all'articolo 6 della predetta direttiva e prevede l'obbligo di trasmetterli alle autorità marittime per l'espletamento dei controlli dello Stato di approdo in formato cartaceo o elettronico.
L'articolo 11 prevede l'assunzione delle misure di fermo o di espulsione della nave in caso di violazione degli obblighi del presente provvedimento e rinviando alla specifica disciplina dettata dal decreto legislativo n. 53 del 2011, in materia di sicurezza delle navi, oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 29, comma 1, del citato decreto n. 53, ossia da duecentocinquanta a millecinquecento euro.
L'articolo 12 dispone il coordinamento delle disposizioni dello schema di decreto con la legislazione vigente e, in particolare, con alcune disposizioni del Codice della navigazione, che vengono adeguate all'ordinamento internazionale. La norma fa

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poi salve le specifiche disposizioni delle Convenzioni internazionali sulla responsabilità civile per inquinamento da idrocarburi e da combustibile delle navi e il regolamento CE n. 392/2009 sulla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare.
L'articolo 13, infine, stabilisce che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dal provvedimento medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione della discussione.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 marzo 2012.

Audizione dell'amministratore delegato di Ericsson Telecomunicazioni SpA, ingegner Nunzio Mirtillo, sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
Audizione del Ministro della giustizia, Paola Severino Di Benedetto.
(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Silvia VELO (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Sandro BIASOTTI (PdL) e Settimo NIZZI (PdL).

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, presidente, nel ringraziare il Ministro per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 marzo 2012.

Audizione del Commissario straordinario delegato per il terzo valico dei Giovi, ingegner Walter Lupi, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.35.

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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
Audizione del Ministro della salute, Renato Balduzzi.
(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Il Ministro Renato BALDUZZIsvolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il presidente Mario VALDUCCI e il deputato Mario LOVELLI (PD).

Il Ministro Renato BALDUZZI fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, presidente, nel ringraziare il Ministro per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.