CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 marzo 2012
629.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.45.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.
Seguito dell'audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali.
(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.

Interviene Luca GABURRO, segretario generale di Federagenti Cisal, per alcune precisazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, dunque, il deputato Emerenzio BARBIERI (PdL), per porre quesiti e formulare osservazioni.

Risponde Anna AVALLONE, già vice presidente del Fondo Pensioni SIAE e coordinatrice nazionale dei pensionati e pensionandi SIAE.

Intervengono, dunque, i deputati Giuseppe GIANNI (PT) e Emilia Grazia DE BIASI (PD), per porre quesiti e formulare osservazioni.

Rispondono ai quesiti formulati Eugenio TRUFFA GIACHET, già direttore del Fondo pensioni SIAE, Pier Giuseppe MANZO, rappresentante del sindacato inquilini SIAE, Pino MASSARA, presidente del Movimento autori professionisti (MAP), Vito TOMMASO, segretario generale del Movimento autori professionisti (MAP) e Luca GABURRO.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, dottor Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, dottor Paolo Peluffo, su questioni concernenti il settore dell'editoria.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

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odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Giuseppe GIULIETTI (Misto), Ricardo Franco LEVI (PD), Bruno MURGIA (PdL), Paolo BONAIUTI (PdL), Pierfelice ZAZZERA (IdV), Giuseppe SCALERA (PdL) e Paola GOISIS (LNP).

Il sottosegretario Paolo PELUFFO risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla missione svolta a Milano il 12 marzo 2012.

Valentina APREA, presidente, svolge le comunicazioni sulla missione in oggetto (vedi allegato 1).

La Commissione prende atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Valentina APREA - Interviene il sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali, architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, e abbinate C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o febbraio 2012.

Valentina APREA, presidente, comunica che, sul nuovo testo della proposta di legge in esame, la Commissioni III (Affari esteri) ha espresso un parere favorevole con condizioni.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, illustra due emendamenti (vedi allegato 2), di cui raccomanda l'approvazione, concordati con il rappresentante del Governo, al fine di recepire le condizioni contenute nel parere reso sul provvedimento in esame dalla III Commissione, affari esteri.

Si passa all'esame dell'articolo unico e dell'emendamento 1.1 del relatore ad esso riferito.

Il sottosegretario Roberto CECCHI esprime parere favorevole all'emendamento 1.1 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.1 del relatore.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento Tit.1 del relatore, riferito al titolo del provvedimento in esame.

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Il sottosegretario Roberto CECCHI esprime parere favorevole all'emendamento Tit.1 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Tit.1. del relatore.

Valentina APREA, presidente, avverte quindi che il testo come modificato dagli emendamenti approvati sarà inviato alla Commissione giustizia per la riespressione del parere di competenza. Ricorda infatti che sul testo iniziale la indicata Commissione ha espresso parere contrario.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2012.

Giuseppe SCALERA (PdL) relatore, propone di proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo in Comitato ristretto, in modo da giungere alla definizione di un nuovo testo concordato tra tutti i gruppi parlamentari.

Valentina APREA, presidente, alla luce della proposta del relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.
Testo unificato C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2012.

Valentina APREA, presidente e relatore, avverte che sul testo unificato in oggetto, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa, sono pervenuti i pareri di competenza delle seguenti Commissioni permanenti: la II Commissione (Giustizia) e la VI Commissione (Finanze) hanno espresso nulla osta; la XII Commissione (Affari sociali) ha espresso un parere favorevole; la XI Commissione (Lavoro) ha espresso un parere favorevole con osservazione; la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazioni. Si resta in attesa dell'espressione del parere di competenza da parte della I Commissione Affari costituzionali e della V Commissione Bilancio.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2012.

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Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), relatore, propone di tornare in sede di Comitato ristretto per proseguire l'esame del provvedimento in oggetto, anche ai fini del recepimento delle osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato alla Commissione bilancio.

Valentina APREA, presidente, alla luce della proposta del relatore, propone che l'esame del provvedimento prosegua in Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.
Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2012.

Valentina APREA, presidente, avverte che in conseguenza della cessazione da parlamentare del deputato Ciocchetti, già relatore sul provvedimento in titolo, è stato nominato relatore sul medesimo provvedimento il deputato Barbieri al quale rivolge un augurio di buon lavoro.

Emerenzio BARBIERI (PdL) relatore, al fine di procedere con celerità all'approvazione delle proposte in esame, anche tenendo conto del provvedimento n. 4071 recante norme in materia di interventi a sostegno di monumenti, tra i quali il Duomo di Milano, riterrebbe opportuno svolgere un confronto informale con il rappresentante del Governo per definire il prosieguo dell'esame del provvedimento in discussione.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2011.

Claudio BARBARO (FLpTP) relatore, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti al testo in esame, volti a recepire i pareri espressi dalle Commissioni e definire più puntualmente alcuni aspetti di merito, tenendo conto anche delle posizioni dei diversi gruppi.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali, architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 15.10.

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Disposizioni concernenti i concorsi pubblici e l'assunzione dei vincitori di concorso, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), relatore, osserva che il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4116 (Damiano e altri) e abbinate reca disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici. Il provvedimento in esame si compone di un unico articolo. Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, debbano utilizzare, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si devono avvalere dello strumento di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato di cui all'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo periodo del presente comma. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie vigenti e lo rende pubblico sul proprio sito istituzionale. Con riferimento al comma 1 (scorrimento delle graduatorie in vigore entro il 2014) e al comma 4 (introduzione del concorso unico a partire dal 2015), osserva che il testo deve specificare che anche dopo il 2014 tutte le amministrazioni dello Stato hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco delle graduatorie in vigore, al fine della loro pubblicazione sul sito. In questo modo non si monitora solo il fabbisogno delle amministrazioni dello stato, ma anche la situazione delle graduatorie al fine di prevenire che si generino ancora situazioni come quella attuale nella quale non si è in grado di conoscere quanti siano i vincitori di concorso pubblico non assunti a scapito del buon andamento della pubblica amministrazione. Invece, con riferimento al comma 6, che prevede che le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, osserva che bisogna introdurre un identico obbligo di comunicazione delle loro graduatorie in vigore alla funzione pubblica a fini di pubblicità e di garanzia di corretto svolgimento delle procedure assunzionali a seguito di concorso. Osserva che le graduatorie segnalate devono essere aggiornate periodicamente, al massimo entro 6 mesi. Osserva anche che il comma 1 dovrebbe inoltre specificare che gli obblighi contenuti ai commi 1 e 2 si applicano anche con riguardo ai posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso per le medesime qualifiche per le quali il concorso è stato bandito.

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Il comma 2 dell'articolo 1 prevede la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei principi di trasparenza e d'imparzialità. Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti.
Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che entro il 31 dicembre 2013 il Governo debba trasmettere alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti. Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si debba svolgere mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, fermi restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.
Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Ritiene che agli articoli 4 e 5 dovrebbe valutarsi l'inserimento in capo a tutte le amministrazioni pubbliche della regola che consente di indire nuovi bandi di concorso solo se si sono vincolate, in tutto o in parte, le somme necessarie ad assumere i vincitori del concorso. In assenza delle risorse necessarie alle assunzioni non si possono indire nuovi bandi di concorso. Inoltre le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dovrebbero avere l'obbligo di assumere i vincitori dei concorsi da esse indetti entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Per giustificate ragioni organizzative dell'amministrazione, il termine può essere differito una sola volta per non più di sei mesi. In caso di differimento, l'amministrazione comunica al vincitore del concorso le motivazioni del ritardo dell'assunzione. Ritiene che andrebbe infine inserita una previsione che tenti di valorizzare i lavoratori a tempo determinato e interinali impiegati presso la pubblica amministrazione. Osserva che si dovrebbe prevedere che nei

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concorsi pubblici indetti per assumere lavoratori con la stessa qualifica da essi posseduta, ad essi vengano riconosciuti dei punteggi utili per la graduatoria che siano proporzionali alla durata del loro incarico presso la pubblica amministrazione. Osserva, quindi, che una misura di questo tipo consentirebbe di limitare gli interventi periodo che hanno lo scopo di stabilizzare i precari della pubblica amministrazione. In ultimo, osserva che deve essere introdotto l'importante principio di responsabilità erariale in capo a chiunque -all'interno della pubblica amministrazione - ostacola, ritarda o impedisce il corretto svolgimento di un concorso o l'assunzione dei vincitori.
Il comma 6 dell'articolo 1 prevede che le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Il comma 7 dell'articolo 1 prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro. Il comma 8 dell'articolo 1 prevede che al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica deve garantire, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. Ritiene che occorrerebbe specificare nel comma 8 che l'obbligo di pubblicare informazioni sullo stato delle procedure concorsuali vale dall'entrata in vigore della legge e deve essere assicurato un aggiornamento costante.
Il comma 9 dell'articolo 1 apporta, infine, una serie di modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mentre il comma 10 dell'articolo 1 autorizza il Governo a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il comma 9 modifica l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia. Gli aspetti modificati riguardano la procedura del «corso-concorso selettivo di formazione» che consente - accanto al concorso - l'assunzione di interni o di personale particolarmente qualificato. Viene aggiunta la specificazione che questa procedura è «per titoli ed esami» e che è riservata a personale della pubblica amministrazione e non anche a dipendenti di strutture private, come invece oggi è previsto. Questa potrebbe essere una soluzione contro il sistema dello spoil system e la creazione di sacche di signoraggio da parte di politici, partiti ed altri dirigenti. Tuttavia ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione, va verificato se non sia opportuno non elevare dal 30 al 50 per cento il numero dei posti che potranno essere assegnati con questa procedura, anziché quella concorsuale, che rimane quella indicata dalla Costituzione.
Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Nuovo testo unificato C. 278 ed abbinate-A.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, osserva che il testo unificato in esame, approvato dalla Commissione affari sociali il 3 giugno 2010, interviene in diversi ambiti dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, introducendo alcuni principi fondamentali volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del

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medico nelle scelte strategiche e gestionali e attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane. Il governo delle attività cliniche consiste, pertanto, nella programmazione, organizzazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie da garantire mediante il diretto coinvolgimento del collegio di direzione, inserito tra gli organi dell'azienda. Il provvedimento è stato adottato come testo base il 25 febbraio 2010 per tener conto dei rilievi critici espressi da alcune Commissioni competenti in sede consultiva, specie in relazione alla ripartizione della competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. Esso ha poi subito alcune modifiche a seguito di emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, anche per recepire alcune criticità evidenziate in una Nota della Ragioneria generale dello Stato di cui il Governo ha dato conto nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la V Commissione bilancio.
Rileva, quindi, che il provvedimento si compone di 12 articoli. L'articolo 1 affida alle regioni il compito di disciplinare il governo delle attività cliniche nel rispetto di alcuni principi relativi alla partecipazione del Collegio di direzione e alla garanzia di soluzioni efficienti, eque e rispettose di standard di qualità. Vengono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. L'articolo 2 introduce alcune modifiche agli articoli 2, 3 e 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Viene inserito il collegio di direzione tra gli organi dell'azienda. Esso concorre alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali ed organizzativi. La regione ne definisce le competenze ed i poteri in riferimento ad alcuni aspetti definiti, diretti a rafforzarne il ruolo e la funzione. Viene espressamente statuito che le decisioni del direttore generale in contrasto il parere del Collegio di direzione, ove espresso, siano adottate con provvedimento motivato. Infine viene rimessa alla regione la disciplina dell'attività e della composizione dell'organo, salva la partecipazione necessaria di alcuni soggetti. L'articolo 3, che modifica l'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, interviene in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale. Vengono introdotti obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle regioni, integrati i requisiti richiesti valutati da una commissione regionale, arricchiti i criteri di valutazione e verifica dell'attività dei direttori. Vengono anche dettate disposizioni sul rapporto di lavoro del direttore generale demandando alle regioni la sua conferma o mancata conferma e la definizione del trattamento economico spettante, sia pur nell'ambito di parametri prefissati.
Ricorda, quindi, che l'articolo 4, modificando l'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilisce alcuni principi per l'attribuzione dell'incarico di responsabile di struttura semplice e di direzione di struttura complessa, prevedendo, per tale ultima ipotesi, la previa pubblicazione di un avviso e la nomina di una commissione da parte del direttore generale. L'articolo 5 attiene agli strumenti di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento, la cui disciplina è demandata alle regioni nel rispetto di alcuni principi. Tali strumenti di valutazione devono essere inseriti anche nel contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e devono essere coerenti con linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. L'articolo 6, sostituendo l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, dispone in tema di organizzazione dipartimentale, mentre l'articolo 7, introducendo un nuovo articolo 17-ter nel citato decreto, attribuisce ai direttori di dipartimento responsabilità in merito alle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i princìpi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell'attività, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione

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dei cittadini. L'articolo 8, sostituendo il comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo n. 502/1992, porta a sessantasette anni il limite massimo di età, attualmente stabilito a sessantacinque, per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Tale limite può giungere fino a settanta anni a domanda dell'interessato e su valutazione del Collegio di direzione. Per quanto concerne le competenze della Commissione cultura, norme particolari vengono poi dettate per i professori universitari. Viene infatti previsto che i professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. I professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto. Infine, viene esclusa l'applicazione ai dirigenti medici, veterinari e sanitari - invece che, come attualmente stabilito, ai soli dirigenti medici responsabili di struttura complessa - del Servizio sanitario nazionale e ai medici universitari convenzionati con quest'ultimo, della facoltà, attribuita alle pubbliche amministrazioni dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dopo quaranta anni di anzianità contributiva.
Ricorda, poi, che l'articolo 9 affida alle regioni la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nel rispetto di alcuni principi. Si ribadisce che tale attività è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché espletata fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il SSN. Sono poi dettagliatamente indicate le forme con le quali il dirigente può svolgere l'attività libero-professionale. Il monitoraggio e il controllo sullo svolgimento della libera professione e la disciplina dei provvedimenti sanzionatori sono attività svolte dalla regione anche con l'ausilio dell'AGENAS; i risultati sono inviati trimestralmente al Ministero della salute che, in caso di perdurante inerzia degli organi regionali adotta i provvedimenti sostitutivi. L'articolo 10 detta alcuni principi per l'esercizio dell'attività libero-professionale per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche. L'articolo 11 stabilisce alcuni principi sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie da parte delle regioni, allo scopo di assicurare il rispetto di criteri di sicurezza, efficienza ed economicità. L'articolo 12 concerne, infine, l'ambito di applicazione della legge.
Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole
Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.