CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 marzo 2012
627.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Giovedì 22 marzo 2012.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.45 alle 13.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 marzo 2012. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4973 Bersani e C. 4985 Pionati.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4954 Donadi, C. 4973 Bersani e C. 4985 Pionati)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo 2012.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge C. 4826 Iannaccone «Modifica all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente la riduzione del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici», C. 4950 Galli «Disciplina del rimborso delle spese per le campagne elettorali e referendarie, nonché disposizioni in materia di personalità giuridica dei partiti e movimenti politici, di pubblicità e controllo dei loro bilanci e di erogazioni liberali in favore dei medesimi. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sul finanziamento e sulle agevolazioni in favore dei partiti e movimenti politici, dei candidati e degli eletti a cariche politiche», C. 4954 Donadi «Modifiche agli articoli 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e altre disposizioni in materia di finanziamento e bilanci dei partiti politici. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sui rimborsi delle spese elettorali e sulle relative agevolazioni, controlli e sanzioni», C. 4973 Bersani «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna e trasparenza dei partiti politici» e C. 4985 Pionati «Modifica all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente l'erogazione dei rimborsi per le spese elettorali documentate sostenute da movimenti o partiti politici».
Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Avverte, quindi, che, in sostituzione del relatore, svolgerà una relazione introduttiva sulle proposte da ultimo abbinate.
La proposta di legge Iannaccone C. 4826 consta di un solo articolo, che interviene sulla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, per ridurre dell'80 per cento l'ammontare dei rimborsi elettorali erogati ai movimenti o partiti politici.
La proposta di legge Galli C. 4950 consta di 12 articoli. La proposta impone ai movimenti e ai partiti politici che abbiano almeno un rappresentante nel Parlamento italiano, nel Parlamento europeo o in un consiglio regionale e che intendano chiedere il rimborso per le spese elettorali, di acquistare la personalità giuridica iscrivendosi all'apposito registro.

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Vengono dettate norme per il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici. Si fissano i criteri di attribuzione dei rimborsi ai comitati referendari, legandoli non più al raggiungimento del quorum di validità, ma all'approvazione del quesito proposto. Si costituiscono appositi fondi per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai candidati eletti e si fissano i criteri di ripartizione e i casi di interruzione dell'erogazione degli stessi.
Si costituisce presso la Corte dei conti un'apposita sezione di controllo sui bilanci di movimenti e partiti politici, degli enti e delle società da essi controllati.
Si prevede l'obbligo del deposito dei bilanci entro il 30 aprile di ogni anno e della pubblicazione di tali bilanci e delle relative delibere nella Gazzetta Ufficiale; in caso di delibera negativa è prevista la cessazione dell'erogazione dei rimborsi.
La quota di detrazione di imposta per le erogazioni liberali è elevata dal 19 al 70 per cento per importi fino a 200.000 euro. È fatto nel contempo divieto di erogazioni liberali da parte di aziende pubbliche o miste, da enti o aziende da queste controllate o partecipate, da aziende anche private aventi come attività prevalente la partecipazione, anche in associazione di imprese, ad appalti pubblici, da società estere, di qualsiasi importo. È altresì vietato pretendere od offrire erogazioni a titolo di quota di ingresso nelle liste elettorali, da parte di qualunque soggetto.
È previsto l'obbligo di certificazione del bilancio, unitamente all'obbligo di iscrivere in un'apposita sezione dello stesso ogni erogazione liberale ricevuta.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei predetti divieti e per il caso di falso di certificazione in bilancio.
Infine, viene conferita una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle normative vigenti in materia.
La proposta di legge C. 4954 Donadi qualifica i partiti politici come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica e prevede che i loro atti contabili siano redatti secondo un modello standard e sottoposti al controllo di un'apposita sezione della Corte dei conti. Ogni accesso alle risorse pubbliche, comprese quelle a favore dell'editoria di partito, viene subordinato all'esito positivo del predetto controllo.
È previsto che i partiti politici che ricevono finanziamenti da parte di privati superiori a un certo ammontare debbano registrarli in bilancio col nome degli eroganti, a pena di una sanzione che arriva fino alla decadenza dal diritto al rimborso delle spese elettorali.
Viene nel contempo dimezzato il rimborso per le spese elettorali previsto dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e viene raddoppiata - passando dall'1 al 2 per cento - la percentuale di voti validi conseguiti in ambito nazionale necessari per maturare il diritto al rimborso elettorale.
Infine viene conferita al Governo una delega per l'emanazione di un testo unico delle leggi sui rimborsi delle spese elettorali e sulle relative agevolazioni, controlli e sanzioni.
Nella proposta di legge Gozi 4955 il partito politico viene definito come associazione di cittadini che partecipino alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali. Le norme della proposta di legge non si applicano tuttavia alle formazioni politiche che si presentano alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti.
Ai partiti politici che rispettino le norme della proposta di legge viene riconosciuta la personalità giuridica.
L'atto costitutivo di un partito politico deve essere fatto in forma necessariamente scritta: per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. I soggetti che costituiscono il partito - necessariamente in numero almeno pari a tre - possono farlo anche in rappresentanza di altri partiti o associazioni. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la finalità di quest'ultima previsione è che la disciplina si applichi anche

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ai « cartelli « elettorali o comunque alle liste che riuniscono formazioni normalmente autonome.
L'atto costitutivo deve contenere denominazione, contrassegno e statuto del partito politico. Essi e le loro modifiche devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. È possibile prevedere un termine di esistenza del partito nell'atto costitutivo. La previsione - chiarisce la relazione - serve per delimitare l'esistenza in vita dei «cartelli elettorali» presentati in occasione di consultazioni di vario livello. Lo scioglimento è possibile previo adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6 per lo scioglimento di un partito.
I segni distintivi del partito politico, ossia denominazione e contrassegno, devono risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto, devono identificare univocamente il partito e non essere confondibili con quelli di altri. È precisato che il contrassegno - il cui uso deve essere disciplinato dallo statuto - è proprietà del partito, ne è prevista la registrazione come marchio e se ne regola l'eventuale cessione.
Lo statuto deve indicare gli organi del partito - gli incarichi, per inciso, devono essere tutti limitati nel tempo - le competenze degli organi e le modalità di elezione; le modalità di approvazione degli atti impegnativi; le modalità di iscrizione al partito, i diritti e doveri degli iscritti, la cui anagrafe deve essere sempre consultabile. Lo statuto deve altresì assicurare che negli organi collegiali non predomini la componente maschile o quella femminile e che le minoranze interne siano comunque rappresentate e partecipino alla gestione delle risorse pubbliche erogate al partito.
Lo statuto deve inoltre indicare i modi di selezione delle candidature - compresa l'alternativa delle elezioni primarie, - le misure disciplinari a carico degli iscritti e le procedure di irrogazione, nonché le procedure per votare o per modificare lo statuto o i segni distintivi. È richiesta anche la creazione di un sito internet per facilitare la pubblicità per l'attività del partito.
Sono dettate norme per regolare lo scioglimento di un partito politico. Questo può essere deliberato solo dall'organo collegiale rappresentativo degli iscritti. Lo scioglimento è possibile se il partito non è parte di rapporti giuridicamente rilevanti, comprese eventuali controversie. Norme speciali sono dettate per il caso in cui un partito politico decida di confluire in un altro soggetto, sia esso nuovo o già esistente.
Sono previste norme per promuovere la partecipazione dei giovani e delle donne alla politica, imponendo ai partiti di destinare a questa finalità una quota dei finanziamenti.
L'accesso ai rimborsi elettorali e alle risorse pubbliche comunque destinate ai partiti viene espressamente condizionato al rispetto degli obblighi previsti dalla proposta di legge.
Quanto ai rimborsi erogati ai partiti in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, è previsto che il rimborso riconosciuto per ogni singolo elettore viene ridotto del 10 per cento e viene subordinato all'effettiva partecipazione dell'elettore al voto.
Si introduce l'obbligo per i partiti politici di far certificare il proprio bilancio da un ente certificatore esterno iscritto a un albo apposito. In caso di gravi irregolarità nella redazione dei bilanci o nella gestione delle risorse, è prevista la sospensione dell'erogazione dei rimborsi elettorali relativi alla legislatura cui la violazione si riferisce e la restituzione delle somme già versate.
Si prevede che i partiti rappresentati negli organi elettivi abbiano centottanta giorni di tempo dalla data di entrata in vigore del provvedimento per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni in essa contenute.
La proposta di legge del gruppo Casini C. 4956 è composta da sette articoli.
Viene individuata la natura giuridica dei partiti, definiti come libere associazioni di cittadini che concorrono a determinare la politica nazionale nei modi che vengono puntualmente indicati.

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È previsto che ogni partito debba dotarsi di uno statuto e stabilisce i contenuti dello statuto stesso. In particolare, lo statuto deve indicare il soggetto interno cui è attribuita la rappresentanza legale e la capacità di stare in giudizio per il partito; gli organi dirigenti e gli organi amministrativi, nonché i loro poteri, le loro competenze e le modalità della loro elezione; le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; le condizioni di ammissione degli associati i diritti e i doveri degli associati e gli organi di garanzia. Le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli associati, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni associato, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; l'organo di controllo interno amministrativo e contabile; le misure disciplinari adottabili nei confronti degli associati, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste; le modalità di selezione, da parte degli organi collegiali competenti, delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione; le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito; e le modalità con le quali gli associati partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.
Lo statuto deve inoltre assicurare che negli organi elettivi nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore a due terzi e sia assicurata la presenza delle minoranze. Viene precisato che l'elezione degli organi dirigenti e amministrativi deve avvenire con metodo democratico e che le condizioni di ammissione degli associati devono essere improntate a criteri non discriminatori. Sono previste disposizioni per favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica.
L'adozione, pubblicazione e omologazione degli statuti, con connesso riconoscimento della personalità giuridica - nelle forme previste dalla proposta di legge - è condizione per l'accesso dei partiti ai rimborsi elettorali e ad ogni altra forma di provvidenza pubblica diretta e indiretta. I partiti che non presentano proprie liste alle elezioni politiche nazionali ed europee si considerano cessati e perdono la possibilità di accedere ai rimborsi elettorali. Il loro patrimonio è acquisito dallo Stato che lo liquida secondo le regole del codice civile.
Sono dettate disposizioni in materia di trasparenza e di finanziamento. È stabilito, in particolare, che i beni dei partiti devono essere a loro intestati, che i loro investimenti possono essere fatti esclusivamente in titoli di Stato italiani, che tutte le loro risorse devono essere destinate agli scopi indicati dallo statuto. Le donazioni superiori ai 5.000 euro devono essere rese pubbliche mentre, in caso di contribuzioni superiori a 50.000 euro a favore di istituzioni, enti, fondazioni e società, i partiti devono sottoporre i propri bilanci al controllo della Corte dei conti, a pena di decadenza dal diritto a ogni forma di provvidenza pubblica.
In materia di controllo e trasparenza dei bilanci dei partiti, è stabilito che gli atti contabili siano redatti secondo le norme del codice civile e in conformità ai princìpi contabili nazionali e internazionali, siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e siano pubblicati nei siti istituzionali delle Camere, entro trenta giorni dall'esito positivo del controllo della Corte dei conti. In caso di esito negativo del controllo o di mancata pubblicazione è prevista la perdita del diritto a ogni forma di provvidenza pubblica diretta o indiretta.
È previsto che la perdita del diritto a ogni forma di provvidenza pubblica diretta o indiretta comporta la cessazione del partito.
La proposta di legge Bersani C. 4973 qualifica i partiti politici come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica. L'acquisto della personalità giuridica non è necessario per svolgere attività politica,

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ma è condizione per l'accesso al finanziamento pubblico e per la partecipazione alle competizioni elettorali.
Viene individuato il contenuto essenziale dello statuto, che deve indicare gli organismi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, di cui è precisato che devono essere conferiti a tempo determinato. Lo statuto deve indicare le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito delle decisioni interne, tra cui alleanze elettorali, scelta di schieramento e così via. Lo statuto deve altresì disciplinare i rapporti con le articolazioni territoriali e i casi in cui procedere nei loro confronti con atto di imperio (scioglimento, commissariamento e così via).
Lo statuto deve prevedere poi le procedure di iscrizione al partito: al riguardo è precisato che il diniego dell'iscrizione deve essere motivato e contro di esso è ammesso il ricorso agli organi di garanzia.
Deve essere garantita la presenza in tutti gli organi collegiali non esecutivi delle minoranze interne. Inoltre, gli statuti devono disciplinare la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli organi centrali del partito politico e quelli territoriali.
Devono essere regolate le modalità delle votazioni, assicurando l'effettiva segretezza del voto quando prevista. Ancora, lo statuto deve indicare diritti e doveri degli iscritti.
Gli statuti devono includere anche le misure disciplinari nei confronti degli iscritti o delle articolazioni territoriali del partito, nonché gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso, che devono assicurare il diritto alla difesa e il principio del contraddittorio.
Ogni partito deve poi precedere un'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile ad ogni iscritto, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza.
Infine, oltre ad assicurare che negli organi collegiali vi sia la presenza paritaria di donne e di uomini, è previsto che una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali sia destinata alla formazione dei giovani.
È previsto un limite massimo di mandati, sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito. Su questioni statutarie o altri temi sui quali si vuole sentire l'opinione degli iscritti possono tenersi dei referendum da regolamentare attraverso lo statuto.
Adeguate forme di pubblicità della vita interna e dell'organizzazione dei partiti dovranno essere assicurate anche a mezzo internet.
Il controllo dei bilanci e dei rendiconti è affidato alla Corte dei conti. In caso di esito negativo del controllo, è prevista la decurtazione dei rimborsi elettorali.
La proposta disciplina, poi, l'istituto delle elezioni primarie, al fine di garantire la trasparenza del procedimento, il pluralismo delle candidature e la più larga partecipazione al voto: questa non viene di regola condizionata a forme preventive di registrazione. Si prevede che le elezioni primarie si svolgano per tutte le candidature alle cariche di governo apicali e per la scelta dei candidati alle assemblee rappresentative quando il sistema elettorale prevede la loro elezione in collegi uninominali con formula maggioritaria.
Il ricorso alle elezioni primarie non è obbligatorio, nella proposta Bersani, ma viene incoraggiato subordinando la corresponsione del 25 per cento dei rimborsi elettorali alla loro adozione. Peraltro, questa condizione si considera soddisfatta solo se il metodo delle primarie è usato in maniera stabile e non discrezionale.
La proposta detta infine norme sull'incompatibilità, sul conflitto di interesse e sull'anagrafe patrimoniale degli eletti.
La proposta di legge C. 4985 Pionati, infine, interviene sulla disciplina in materia di rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, prevedendo che i rimborsi siano erogati soltanto in relazione alle spese effettivamente sostenute e documentate mediante presentazione di fatture o documenti equivalenti. La nuova disposizione non si applica alle elezioni già svolte.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.
C. 5049 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo 2012.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono pervenuti il parere senza condizioni né osservazioni del Comitato per la legislazione e il parere di nulla osta della Commissione bilancio.
Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 10 di oggi ed avverte che è stato presentato l'emendamento Vanalli 1.1 (vedi allegato 1), che interviene in materia di nomina del Commissario del Governo per gli organi provinciali in scadenza, in attuazione della disposizione dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
Ricorda che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
Sottolinea che il decreto in esame si limita ad anticipare, per il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 2012 il termine di presentazione delle liste e delle candidature previsti dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi amministrativi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.
Nel far presente che la necessità di rispettare rigorosamente i criteri anzidetti ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012, comunica che, alla luce dei criteri richiamati, l'emendamento Vanalli 1.1 è da ritenersi inammissibile.

Pierguido VANALLI (LNP) esprime l'avviso che la presidenza valuti con diversa attenzione, ai fini dell'ammissibilità, gli emendamenti presentati dall'opposizione rispetto a quelli presentati dalla maggioranza, dal Governo o dai relatori: come dimostra quanto accaduto in relazione al vaglio di ammissibilità degli emendamenti presentati al decreto-legge n. 5 del 2012 recante interventi urgenti in materia di semplificazione e sviluppo.
Nell'invitare la presidenza a rivedere il proprio giudizio di inammissibilità, ricorda che la finalità del suo emendamento è quella di far sì che, nelle otto province i cui organi scadono quest'anno e per effetto di quanto disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011 non saranno rinnovati nelle prossime elezioni di maggio, gli incarichi di commissario di Governo per la gestione amministrava nella fase transitoria siano conferiti ai presidenti uscenti delle province, i quali hanno una legittimazione politica elettorale, anche se risalente, anziché a funzionari del Ministero dell'interno. Sottolinea che, tra l'altro, l'emendamento non comporta oneri per le finanze pubbliche, atteso che anche i commissari «tecnici» dovranno essere retribuiti per il loro incarico.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO ricorda che in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo al Senato è stato presentato l'ordine del giorno G-101, che il Governo ha accolto, il cui dispositivo impegna l'Esecutivo nello stesso senso dell'emendamento

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Vanalli dichiarato inammissibile.

Pierguido VANALLI (LNP) chiarisce che il suo gruppo ha ritenuto di presentare l'emendamento proprio in considerazione del fatto che al Senato, in sede di pareri sugli ordini del giorno, il Governo si è mostrato favorevole a conferire l'incarico di commissari ai presidenti uscenti delle giunte delle otto province in scadenza.

Donato BRUNO, presidente, sottolinea come, proprio in occasione dell'esame del decreto-legge n. 5 del 2012, la presidenza abbia dimostrato la massima imparzialità nella valutazione degli emendamenti sotto il profilo della ammissibilità, come prova la circostanza che sono stati dichiarati inammissibili non solo numerosissimi emendamenti della maggioranza, ma anche emendamenti degli stessi relatori. Conferma, inoltre, il giudizio di inammissibilità dell'emendamento 1.1.

La Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Fontanelli, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.
C. 4195 Veltroni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, che istituisce il Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm, individuandola nella giornata del 20 aprile. Ricorda che con la ricorrenza s'intende commemorare la sofferenza e la morte di venti bambini ebrei provenienti da tutta Europa che vennero utilizzati dai nazisti come cavie per esperimenti medici nel campo di sterminio Neuengamme e poi uccisi nella scuola di Bullenhuser Damm, nei pressi di Amburgo, nella notte tra il 20 ed il 21 aprile 1945. La vicenda è stata portata alla luce quasi per caso, grazie alla testimonianza di due donne, che all'epoca dei fatti erano bambine e che sono scampate alla morte solo grazie all'aiuto di una sorvegliante mossa a pietà.
In tale giornata di ricorrenza, l'articolo 2 prevede lo svolgimento di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione sui temi della deportazione dei bambini ebrei nei campi nazisti e, più in generale, sui bambini vittime di ogni guerra e persecuzione, da realizzarsi specialmente nelle scuole.
Sebbene la proposta non lo specifichi, l'intenzione dei proponenti è quella di istituire una «solennità civile», ossia una giornata che, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non determini riduzioni di orario di lavoro negli uffici pubblici. La legge n. 260 del 1949 distingue infatti tra giorni considerati festivi a livello nazionale, nei quali si osserva il completo orario festivo e il divieto di compiere determinati atti giuridici, e «solennità civili», con riferimento ad alcune ricorrenze nazionali nelle quali non si fa luogo riduzioni di orario di lavoro negli uffici pubblici e nelle scuole.
Ritiene che si potrebbe valutare se modificare il testo per specificare - come avvenuto in occasione dell'indizione di altre Giornate della memoria - che la ricorrenza in questione è solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta

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riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Nel contempo, si dovrà valutare se prevedere che le iniziative da organizzare nella Giornata abbiano carattere facoltativo - anziché obbligatorio come si desume dall'attuale formulazione del comma 2 - e che non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Diversamente, si dovrà individuare una copertura finanziaria che al momento manca nella proposta di legge.

Donato BRUNO, presidente, preso atto che nessuno chiede di intervenire, invita i gruppi a riflettere sulla eventuale richiesta di trasferimento alla sede legislativa e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.
C. 4998 approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo 2012.

Donato BRUNO, presidente, prende atto che non vi sono richieste di intervento.

Roberto ZACCARIA (PD), relatore, ritiene che, dal momento che mancano - come il Governo ha chiarito nella precedente seduta - i margini di tempo necessari per poter applicare la modifica legislativa già nelle prossime elezioni amministrative del 6 e 7 maggio, si possa a questo punto procedere con più serenità, fissando il termine per la presentazione di emendamenti alla prossima settimana. Preannuncia che come relatore intende presentare emendamenti per risolvere il problema delicato del rapporto tra la nuova certificazione relativa alla popolazione residente e la vecchia certificazione realizzata con il censimento.

Donato BRUNO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di martedì 27 marzo prossimo.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.
Doc. XXII, n. 30 Lo Moro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2012.

Donato BRUNO, presidente, dà lettura della seguente lettera, a lui inviata dal presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, senatore Giuseppe Pisanu:

«Gentile Presidente,
in relazione all'esame in corso presso la Commissione da Lei presieduta del documento XXII, n. 30, recante la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali, Le rappresento, come a Lei ben noto, che il Parlamento in questa legislatura ha già affidato con la legge n. 132 del 2008 alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere il compito, tra l'altro, di «svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia,

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con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali.» La stessa legge affida alla Commissione anche il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso».
La Commissione Antimafia, nell'ambito della sua attività di inchiesta, sta esaminando la situazione delle amministrazioni locali tramite l'acquisizione di documenti dal Ministero dell'Interno e da autorità prefettizie e tramite audizioni soprattutto nel corso di missioni fuori sede.
La Commissione Antimafia, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3 della legge n. 132, ha inoltre costituito al suo interno, con delibera del 9 giugno 2009, alcuni comitati tra i quali il Comitato VIII - Rapporto tra mafie e politica. Relazioni con le regioni e gli enti locali, composto da sette commissari, competente in particolare con riferimento al monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali, provinciali e delle ASL e la rimozione degli amministratori locali, nonché alla tutela degli amministratori locali esposti alle minacce della criminalità organizzata.
Inoltre altri Comitati della Commissione, nell'ambito delle proprie diversificate competenze, hanno svolto o programmano di svolgere attività istruttorie, comunque attinenti alla materia in esame.
Pertanto, anche alla luce della diversa fonte normativa da cui promana la competenza della Commissione Antimafia, non posso che sottolineare come la materia, che sarebbe oggetto della istituenda Commissione monocamerale, rientri pienamente nell'ambito della competenza legislativamente fissata e già attribuita alla Commissione Antimafia, rendendo effettivo il rischio di sovrapposizioni, da Lei evidenziato nella seduta della I Commissione del 28 febbraio scorso.
La invito quindi a valutare se non sia più opportuno e proficuo, anziché procedere con l'istituzione di una nuova Commissione di inchiesta, sollecitare specifiche attività alla Commissione Antimafia già operante su tali tematiche».

Rileva quindi che, ove la Commissione ritenesse di condividere le perplessità rappresentate dal presidente Pisanu, essa potrebbe forse valutare la possibilità di modificare - mediante un apposito provvedimento legislativo - la legge n. 132 del 2008, che ha istituito, nella XVI legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, così da includere espressamente, tra gli ambiti di competenza della stessa, anche gli atti di intimidazione compiuti nei confronti degli amministratori locali, come previsto dalla proposta in discussione.

Sesa AMICI (PD), relatore, ritiene opportuno acquisire l'orientamento dei colleghi della Commissione prima di assumere una decisione su come procedere a seguito della lettera inviata dal presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Ritiene che la proposta prospettata dal presidente possa essere di particolare utilità ma debba essere riferita all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta che avverrà nella prossima legislatura.
Per quanto riguarda la fase attuale, ritiene invece opportuno sottolineare come la Commissione monocamerale che si propone di istituire con il documento in esame avrebbe una durata molto limitata nel tempo e svolgerebbe un'attività specifica tenendo conto che, soprattutto in alcune zone, gli amministratori locali sono le vittime di attività intimidatorie senza che vi sia necessariamente un rapporto con la criminalità organizzata.

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Rileva, inoltre, come la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge la propria attività su situazioni che presentano legami con la criminalità organizzata con l'unico obiettivo di giungere allo scioglimento dei consigli comunali coinvolti. Non vede quindi quale sia l'interferenza tra i due ambiti di inchiesta ed auspica che, sul punto, vi sia un attento dibattito in Commissione prima di assumere decisioni relative all'iter parlamentare della proposta.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che il tema delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali è stato affrontato in sede di sindacato ispettivo. Rileva che il fenomeno è particolarmente diffuso in Calabria e si interseca con l'attività della criminalità organizzata, ma non solo. Si tratta comunque di un fenomeno che sfugge alla «valutazione classica» che affronta i collegamenti con la criminalità organizzata.
Rileva, quindi, che nell'ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, si sta affrontando la questione con interventi ad ampio raggio. Di recente è stata inoltre posta una specifica attenzione sulle stragi degli anni 1992-1993.
La proposta in esame, a sua volta, interviene su una materia nel cui ambito andrebbero particolarmente approfondite le responsabilità delle violenze e delle intimidazioni. Ricorda che anche il Governo non è stato mai esaustivo nelle risposte fornite agli atti di sindacato ispettivo presentati sulla questione. Ritiene, pertanto, che la Commissione monocamerale di cui si propone l'istituzione potrebbe consentire - ferme restando le competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, - di focalizzare l'attenzione su uno specifico ma rilevante profilo, in un ambito temporale limitato.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che la lettera del presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, vada tenuta in considerazione.
Sottolinea, peraltro, come la proposta in esame sia volta a concentrare l'attenzione dell'inchiesta sui riflessi del fenomeno sui governi locali, sia dal punto di vista passivo - e quindi quello che devono subire in un contesto impregnato dalla presenza della criminalità organizzata - sia dal punto di vista attivo, ovvero cosa può fare, in tali condizioni, una pubblica amministrazione locale sotto il profilo della trasparenza, dell'organizzazione e altro. Ritiene quindi che tale finalità non sia pienamente sovrapponibile alla «missione» della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 22 marzo 2012. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.40.

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Modifiche all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari.
Nuovo testo C. 3722 Bernardini.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, ricorda che il regime delle visite agli istituti penitenziari è disciplinato dall'articolo 67 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354). Tale disposizione ha inteso attribuire a determinate persone o categorie di persone, che esplicano funzioni o ricoprono cariche pubbliche di particolare rilievo, la facoltà di visitare gli istituti carcerari senza richiedere l'autorizzazione all'accesso prevista dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario. Il citato articolo 67 stabilisce che gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da parte di una serie di soggetti specificamente indicati.
Ricorda quindi che sulla materia è recentemente intervenuto il decreto-legge n. 211 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2012 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri). In particolare, l'articolo 2-bis del decreto-legge ha integrato l'elenco dei soggetti che possono accedere agli istituti penitenziari senza autorizzazione, aggiungendovi i membri del Parlamento europeo; ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.
L'articolo unico del nuovo testo della proposta di legge in esame, elaborato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, integra quindi l'elenco dei soggetti che, secondo il predetto articolo 67, possono visitare senza alcuna autorizzazione gli istituti penitenziari, aggiungendovi il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario, nelle funzioni di cui agli articoli 50 e 54 del Testo unico degli enti locali. Al tempo stesso delimita la prerogativa ai membri del Parlamento europeo «spettanti all'Italia».
Nel ricordare che la proposta di legge costituisce esercizio della competenza legislativa statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con riguardo all'ordinamento penale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, che reca modifiche alla disciplina concernente la tutela della maternità e della paternità, di cui al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito «decreto legislativo»). Il provvedimento si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 introduce l'articolo 17-bis al decreto legislativo, regolando la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera da parte delle lavoratrici in congedo di maternità. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Parimenti,

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viene assicurata alla lavoratrice in stato di gravidanza, interessata da un provvedimento di interdizione, la conservazione del diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive ovvero, laddove si tratti di concorsi, di corsi e di procedure delle amministrazioni pubbliche, l'ammissione a una seconda sessione previo accantonamento dei posti necessari.
L'articolo 2 interviene sui congedi di maternità e paternità. Il comma 1 regola l'assunzione di personale a tempo determinato o temporaneo in sostituzione del lavoratore o della lavoratrice in congedo, stabilendo che al fine di consentire il miglior reinserimento nell'attività lavorativa, le ragioni sostitutive possono sussistere anche per il mese successivo alla data di rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. Il comma 2 prevede che il congedo di paternità, spettante nel caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, sia riconosciuto al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista. I commi da 3 a 6 prevedono una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo finalizzato a introdurre nell'ordinamento il congedo di paternità obbligatorio, per un periodo continuativo non inferiore a tre giorni, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
L'articolo 3 modifica l'articolo 32 del decreto legislativo in materia di congedi parentali. In particolare, si prevede che, previo accordo con il datore di lavoro, il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, con un preavviso di almeno trenta giorni; inoltre, fermi restando i limiti complessivi previsti, i genitori possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.
L'articolo 4 modifica l'articolo 54 del decreto legislativo, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori in congedo contro il licenziamento illegittimo.
Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, capoverso Art. 17-bis, la quale consente alle lavoratrici impossibilitate a partecipare a concorsi, corsi o procedure selettive a causa della gravidanza, di partecipare ad una seconda sessione previo accantonamento del numero dei posti necessario - che solo ove le interessate non superino le prove finali, sono attribuiti agli idonei della prima sessione - occorre svolgere una riflessione.
Per quanto concerne, in particolare, la partecipazione a concorsi pubblici, occorre forse valutare se la disposizione non possa potenzialmente prefigurare un irragionevole accostamento, nell'ambito delle varie forme di tutela della maternità garantite dall'articolo 31, tra situazioni giuridiche diverse.
In particolare l'accostamento riguarderebbe la situazione di lavoratrici già dipendenti di un'amministrazione pubblica - e, come tali, titolari di un rapporto con l'amministrazione in questione già caratterizzato da diritti e doveri - e quella di soggetti iscrittisi alla partecipazione a concorsi pubblici, che in quanto tali appaiono titolari unicamente di un'aspettativa all'ingresso nell'amministrazione pubblica in questione.
In tal senso, la protezione riconosciuta, nell'ambito della tutela della maternità, ai soggetti iscrittisi alla partecipazione a concorsi pubblici potrebbe apparire non coerente rispetto alla più debole salvaguardia, sempre nell'ambito dei concorsi pubblici, di altri valori pure costituzionalmente garantiti come la tutela alla salute.
In altre parole, a fronte della disposizione in commento, l'ordinamento non appare prevedere analoga facoltà di partecipare a una seconda sessione di prove nei concorsi pubblici per soggetti impossibilitati a parteciparvi a concorsi a causa di malattie, anche gravi.

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Nel valutare gli effetti della disposizione, infine, appare opportuno fare riferimento anche al rispetto del principio costituzionale del «buon andamento» della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Isabella BERTOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
Testo unificato C. 749 Paniz ed abb.

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.
Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.